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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/08/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2014
Promossa da
(c.f. in persona dell'Amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1 sig.ra , rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di terzi e domanda riconvenzionale, dall'avv. Giovanni Concilio e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Battipaglia, alla Via Plava, 58,
-opponente-
Contro
in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1 [...]
(P. IVA n. ) rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine CP_2 P.IVA_2 della comparsa di costituzione, dall'avv. Rosanna Bello e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Battipaglia alla via Domodossola 69/F,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 10/03/2014 il , Parte_1 in persona dell'amm.re p.t., proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
2728/13 – 8443/13 reso dal Tribunale di Salerno in data 23/12/2013 con il quale pagina 1 di 9 veniva ingiunto al pagamento, in favore della società della somma di € CP_1
15.819,02 per esecuzione lavori.
A sostegno dell'opposizione il , in via preliminare, eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione passiva, atteso che il mancato pagamento degli importi riguarda alcuni condomini, pertanto, anche come previsto nel contratto di appalto, l'opposta doveva agire nei confronti dei condomini morosi e non nei confronti del Parte_1 chiedendo, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei condomini morosi e, precisamente, i sigg. , e Nel Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 merito deduceva che, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, compiuti sul fabbricato, sono stati riscontrati molteplici vizi proprio nei punti di intervento della ditta opposta dando luogo ad infiltrazioni di umido nel sottocielo del torrino scala, infiltrazioni sulle pareti e sul soffitto dell'appartamento sito al 4° piano di proprietà
nonché nell'appartamento della sig.ra ; che, tali vizi Controparte_6 Controparte_4 sono stati riconosciuti anche dalla ditta opposta nel corso del sopralluogo del
02/12/2011 impegnandosi a porre rimedio ai difetti evidenziati, ad oggi non eliminati, spiegando, pertanto, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per i vizi riscontrati mediante il pagamento dell'importo pari ad € 9.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, deduceva, infine l'erroneità della somma ingiunta in quanto la somma ancora dovuta è di € 1.120,85 da;
€ Controparte_4
1.148,44 da ed € 10.000,54 da tanto esposto Controparte_3 Controparte_5 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. sig. per ivi sentir, in via Controparte_2 preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in relazione alla pretesa creditoria azionata con il Parte_1 decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso, sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dei codomini , e Controparte_3 Controparte_4
in via subordinata e nel merito, accertare la fondatezza Controparte_5 dell'eccezione di inadempimento e, per l'effetto, dichiarare la debenza degli importi azionati dalla pari ad € 15.819,02 revocando il decreto monitorio CP_1 opposto;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'erronea determinazione degli importi azionati con revoca del decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per i vizi e difetti riscontrati e, per l'effetto, condannarla alla reintegrazione in forma pagina 2 di 9 specifica mediante l'eliminazione dei vizi;
sempre in via riconvenzionale condannare la società opposta al risarcimento dei danni per un importo pari ad €
9.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 20/11/2014 si costituiva l'opposta società che, quanto alla eccepita eccezione di carenza di legittimazione passiva, deduceva che trattasi di obbligazione gravanti sul condominio e non sui singoli condomini eccepiva, poi, la inammissibilità delle spiegate riconvenzionali per mancata autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, nel merito contestava la eccepita esistenza di vizi, deduceva che la società aveva realizzato i lavori a regola d'arte e le lievi imperfezioni riscontrate sono state eliminate, precisava, inoltre, che nelle more, il condominio aveva versato un ulteriore acconto di € 500,00 concludeva pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, dando atto dell'avvenuto ulteriore pagamento di € 500,00 con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In corso di causa veniva resa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c per un importo pari ad €
7.500,00
La causa è stata istruita con prova testimoniale e ctu quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, rimessa sul ruolo veniva trattenuta in decisione da questo giudicante con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente sulla carenza di legittimazione passiva.
Come è noto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del può avere Parte_1 effetti anche sui singoli condomini che sono responsabili per la loro quota. Tuttavia questo non conferisce al singolo la legittimazione a opporsi, piuttosto la possibilità di un intervento adesivo dipendente nel giudizio di opposizione promosso dal
, principio ribadito anche con la recente sentenza della Suprema Corte Parte_1
7053/24 secondo cui “il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del per i Parte_1 debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore. pagina 3 di 9 Pertanto la sollevata eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da parte opposta sulla carenza di mandato a proporre le spiegate riconvenzionali.
Ora, è pur vero che l'amministratore del convenuto in un giudizio avente Parte_1 ad oggetto parti comuni dell'edificio può proporre una domanda riconvenzionale solo se munito di uno specifico mandato, non essendo sufficiente il potere, conferitogli dall'art. 1131 c.c. di resistere alla domanda della controparte. Infatti colui che agisce in riconvenzionale utilizza il processo iniziato contro di lui per far valere pretese proponibili anche in autonomo giudizio (Cass. Civ. 4807/78) ma è altrettanto vero che “il conferimento da parte dell'assemblea condominiale all'amministratore del condominio del potere di stare in giudizio in una controversia non rientrante tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi dell'art. 1131 c.c. può sopravvenire utilmente, con effetto sanante, dopo la proposizione dell'azione (Cass. Civ.
26689/2006) circostanza avvenuta nella fattispecie con verbale assembleare del
21/04/2015.
Nel merito la domanda monitoria è indiscutibilmente fondata sul titolo contrattuale rappresentato dal contratto di appalto intercorso tra le parti, essendo dedotto in giudizio il preteso corrispettivo contrattuale, indicato in termini di liquidità.
Parte opponente ha, comunque contestato la somma ingiunta, essendo l'importo azionato con il monitorio superiore a quello effettivamente dovuto.
In merito va effettivamente precisato che anche in corso di causa l'opponente ha effettuato ulteriori versamenti residuando, come indicato da parte Parte_1 opposta nella propria memoria conclusionale, la somma di € 4.100,00 oltre interessi.
Il decreto ingiuntivo dovrà pertanto essere revocato con condanna del Parte_1 opponente al pagamento della residua somma di € 4.100,00 oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo
Parte opponente, tuttavia, ha spiegato domanda riconvenzione lamentando che i lavori di ristrutturazione non siano stati eseguiti a regola d'arte derivandone i difetti e causate infiltrazioni d'acqua.
Nel rendere il deferito interrogatorio l'amministratore del Condominio opponente, sig.ra confermava le prime tre circostanze precisando sul capo c) Parte_2 di avere, all'attualità, gli stessi problemi di quando effettuarono il sopralluogo, sul capo d) precisava che l'immobile della ND , situato al piano Controparte_4
pagina 4 di 9 terra, aveva delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento al piano superiore oltre che infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, precisava, ancora, che la sig.ra aveva provveduto al pagamento del saldo di sua spettanza dei lavori Controparte_4 per cui è causa;
confermava la circostanza di cui al capo e) precisando che all'epoca la situazione era diversa da quella attuale in quanto ad oggi i vizi si sono ripresentati e, comunque, gli interventi del 2011 non riguardavano tutti i vizi contestati, confermava le circostanze f) e g) precisando che inizialmente i morosi erano tre e, precisamente, e solo per piccole cifre, le sigg.re e le quali CP_4 CP_3 lamentavano i vizi, ad oggi, l'unico moroso di circa € 10.000,00. Controparte_5
Tes_ Il teste di parte opponente, confermava le circostanze 1), 2) e 3) Tes_1 della memoria istruttoria precisando che, successivamente alla fine dei lavori, fu redatto un verbale di sopralluogo in cui furono elencati i difetti lamentati dal di cui al capo 3), difetti successivamente ripristinati, confermava il Parte_1 capo 4) precisando che i tagli in corrispondenza delle tubazioni dovevano servire per rendere ispezionabili i tubi stessi che corrono lungo la parete del fabbricato in via De
Gasperi, confermava la circostanza del verificarsi delle infiltrazioni di acqua piovana precisando che le infiltrazioni non erano causate dai difetti di cui al capo 3) ma da una non corretta posa in opera della guaina impermeabilizzante in corrispondenza di alcuni raccordi tipo le pluviali e delle porticine del sottotetto ... che tali lavori erano stati realizzati dalla F.A.G., sul capo 6) confermava che almeno verbalmente l'amministratrice comunicava i difetti riscontrati alla e tanto era a conoscenza CP_1 in quanto presente, che i lavori sono stati completati nell'agosto 2011 e le lamentele successive alla ultimazione dei lavori, che i difetti riscontrati all'epoca del sopralluogo furono eliminati dalla nell'arco dei successivi due mesi, e tanto CP_1 per i difetti di cui al verbale di sopralluogo del 2-2-2011 mentre le infiltrazioni erano persistenti fino alla sua convocazione da parte del Condominio, di non essere a conoscenza di una eventuale riparazione, confermava la circostanza di cui al capo a) della memoria istruttoria di parte opposta, sul capo b) confermava la realizzazione di ulteriori lavori in corso d'opera approvati dal ... che la sig.ra Parte_1 CP_4
è proprietaria di due unità abitative, piano terra e ultimo piano e, che, le
[...] infiltrazioni furono provocate da problemi provenienti dall'appartamento del proprietario del primo piano interessando il locale di proprietà della mentre CP_4
l'appartamento dell'ultimo piano fu interessato da infiltrazioni di acqua piovana a pagina 5 di 9 causa di difetti di posa in opera della guaina sul lastrico solare e, se ricordava bene, nel 2012 furono eseguiti dalla interventi rivolti alla risoluzione della CP_1 problematica comunque di non essere a conoscenza se tali interventi sono stati risolutivi ...
Il teste di parte opponente, , marito di , Testimone_3 Controparte_4 confermava le circostanze 1) e 2) ma non ricordava con precisione i lavori commissionati alla sul capo 3) confermava che, all'esito dei lavori, furono CP_1 riscontrati i vizi e i difetti, confermava il capo 4) e, se ben ricordava, venne risistemato, confermava il verificarsi delle infiltrazioni a causa dei vizi di cui ai capi
3) e 4), che vi furono dei piccoli interventi, ma non risolutivi e tutt'ora persistono le infiltrazioni sia nel torrino scala che negli appartamenti, che i vizi vennero comunicati dall'amministratore alla e riscontrati dal sig. nel corso CP_1 CP_2 del sopralluogo, in cui non era presente ma di essere a conoscenza che il sig. si rendeva disponibile alla loro eliminazione, sul capo b) della memoria CP_2 istruttoria di parte opposta confermava la circostanza, sul capo e) riferiva di essere presente ma di non ricordare la circostanza confermava il capo 8), precisava che sua maglie ha pagato interamente quanto dovuto all'impresa.
Pertanto, all'esito della espletata prova testimoniale è emerso la presenza di infiltrazioni nonché la loro persistenza anche successivamente all'intervento da parte della impresa esecutrice.
Il consulente nominato nel presente giudizio, previa ispezione dei luoghi di causa, ha accertato effettivamente la presenza dei vizi lamentati dal nello Parte_1 specifico ha accertato “per il balcone al 4° piano lato via Baratta piccoli distacchi di pittura nella parte centrale del succielo la cui origine è difficilmente attribuibile a fenomeni infiltrativi ... ma presumibilmente imputabili a problemi di errata posa in opera dello stesso strato di finitura.
Per il torrino scale condominiale la presenza di disgregazione degli intonaci interni ed esterni in più parti prossime alle coperture dello stesso (gli intonaci sono risultati umidi al tatto, durante il sopralluogo effettuato) è originata dall'evidenti problemi di posa del manto impermeabile di guaina a copertura dello stesso torrino.
Per il terrazzo condominiale sovrastante l'appartamento al 4° piano di proprietà di
, si evidenzia che lo stesso terrazzo è stato nuovamente Controparte_6
pagina 6 di 9 impermeabilizzato e le pregresse infiltrazioni hanno provocato danni, in più locali di tale appartamento, ai travetti dei sottostanti solai ...”
Ciò premesso, quindi, il CTU ha accertato la riferibilità eziologica dell'attuale stato dell'immobile alla condotta della società opposta.
In risposta al quesito posto dal Giudicante ha indicato gli interventi occorrenti per la eliminazione degli stessi quantificandone il costo pari ad € 7.388,46, oltre iva come per legge, nonché in maniera forfettaria € 1.000,00 oltre IVA e cassa previdenza spettante ad un consulente tecnico in qualità di progettista D, L e coordinatore della sicurezza per i lavori.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente, immune da vizi logici o motivazionali, devono essere condivise da questo giudicante con conseguente condanna della società opposta, al ristoro, in favore del opponente della somma individuata dal Parte_1
CTU per la eliminazione dei vizi e i difetti rilevati, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di ctu per come liquidate vengono poste a definitivo carico di parte opposta
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2270/2014 r.g. tra in persona Parte_1 dell'Amm.re p.t. sig.ra – opponente- e in Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., sig. –opposta- ogni altra Controparte_2 istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2728/13 – 8443/13 reso dal Tribunale di Salerno in data 23/12/2013;
2) Condanna il in persona dell'Amm.re p.t. sig.ra Parte_1
al pagamento, in favore di parte opposta, in Parte_2 Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., sig. della somma di € Controparte_2
4.100,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) In accoglimento della spiegata riconvenzionale condanna la società opposta al risarcimento dei danni per i lamentati e riscontrati vizi quantificati in € 7.388,46, oltre iva come per legge, nonché € 1.000,00 oltre IVA e cassa previdenza spettante pagina 7 di 9 ad un consulente tecnico in qualità di progettista D, L e coordinatore della sicurezza per i lavori;
4) Rigetta tutte le altre domande;
5) Le spese di ctu, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte opposta;
6) Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Salerno lì, 24/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2014
Promossa da
(c.f. in persona dell'Amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1 sig.ra , rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di terzi e domanda riconvenzionale, dall'avv. Giovanni Concilio e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Battipaglia, alla Via Plava, 58,
-opponente-
Contro
in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1 [...]
(P. IVA n. ) rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine CP_2 P.IVA_2 della comparsa di costituzione, dall'avv. Rosanna Bello e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Battipaglia alla via Domodossola 69/F,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 10/03/2014 il , Parte_1 in persona dell'amm.re p.t., proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
2728/13 – 8443/13 reso dal Tribunale di Salerno in data 23/12/2013 con il quale pagina 1 di 9 veniva ingiunto al pagamento, in favore della società della somma di € CP_1
15.819,02 per esecuzione lavori.
A sostegno dell'opposizione il , in via preliminare, eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione passiva, atteso che il mancato pagamento degli importi riguarda alcuni condomini, pertanto, anche come previsto nel contratto di appalto, l'opposta doveva agire nei confronti dei condomini morosi e non nei confronti del Parte_1 chiedendo, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei condomini morosi e, precisamente, i sigg. , e Nel Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 merito deduceva che, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, compiuti sul fabbricato, sono stati riscontrati molteplici vizi proprio nei punti di intervento della ditta opposta dando luogo ad infiltrazioni di umido nel sottocielo del torrino scala, infiltrazioni sulle pareti e sul soffitto dell'appartamento sito al 4° piano di proprietà
nonché nell'appartamento della sig.ra ; che, tali vizi Controparte_6 Controparte_4 sono stati riconosciuti anche dalla ditta opposta nel corso del sopralluogo del
02/12/2011 impegnandosi a porre rimedio ai difetti evidenziati, ad oggi non eliminati, spiegando, pertanto, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per i vizi riscontrati mediante il pagamento dell'importo pari ad € 9.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, deduceva, infine l'erroneità della somma ingiunta in quanto la somma ancora dovuta è di € 1.120,85 da;
€ Controparte_4
1.148,44 da ed € 10.000,54 da tanto esposto Controparte_3 Controparte_5 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. sig. per ivi sentir, in via Controparte_2 preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in relazione alla pretesa creditoria azionata con il Parte_1 decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso, sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dei codomini , e Controparte_3 Controparte_4
in via subordinata e nel merito, accertare la fondatezza Controparte_5 dell'eccezione di inadempimento e, per l'effetto, dichiarare la debenza degli importi azionati dalla pari ad € 15.819,02 revocando il decreto monitorio CP_1 opposto;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'erronea determinazione degli importi azionati con revoca del decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta per i vizi e difetti riscontrati e, per l'effetto, condannarla alla reintegrazione in forma pagina 2 di 9 specifica mediante l'eliminazione dei vizi;
sempre in via riconvenzionale condannare la società opposta al risarcimento dei danni per un importo pari ad €
9.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 20/11/2014 si costituiva l'opposta società che, quanto alla eccepita eccezione di carenza di legittimazione passiva, deduceva che trattasi di obbligazione gravanti sul condominio e non sui singoli condomini eccepiva, poi, la inammissibilità delle spiegate riconvenzionali per mancata autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, nel merito contestava la eccepita esistenza di vizi, deduceva che la società aveva realizzato i lavori a regola d'arte e le lievi imperfezioni riscontrate sono state eliminate, precisava, inoltre, che nelle more, il condominio aveva versato un ulteriore acconto di € 500,00 concludeva pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, dando atto dell'avvenuto ulteriore pagamento di € 500,00 con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In corso di causa veniva resa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c per un importo pari ad €
7.500,00
La causa è stata istruita con prova testimoniale e ctu quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, rimessa sul ruolo veniva trattenuta in decisione da questo giudicante con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente sulla carenza di legittimazione passiva.
Come è noto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del può avere Parte_1 effetti anche sui singoli condomini che sono responsabili per la loro quota. Tuttavia questo non conferisce al singolo la legittimazione a opporsi, piuttosto la possibilità di un intervento adesivo dipendente nel giudizio di opposizione promosso dal
, principio ribadito anche con la recente sentenza della Suprema Corte Parte_1
7053/24 secondo cui “il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del per i Parte_1 debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore. pagina 3 di 9 Pertanto la sollevata eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata da parte opposta sulla carenza di mandato a proporre le spiegate riconvenzionali.
Ora, è pur vero che l'amministratore del convenuto in un giudizio avente Parte_1 ad oggetto parti comuni dell'edificio può proporre una domanda riconvenzionale solo se munito di uno specifico mandato, non essendo sufficiente il potere, conferitogli dall'art. 1131 c.c. di resistere alla domanda della controparte. Infatti colui che agisce in riconvenzionale utilizza il processo iniziato contro di lui per far valere pretese proponibili anche in autonomo giudizio (Cass. Civ. 4807/78) ma è altrettanto vero che “il conferimento da parte dell'assemblea condominiale all'amministratore del condominio del potere di stare in giudizio in una controversia non rientrante tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi dell'art. 1131 c.c. può sopravvenire utilmente, con effetto sanante, dopo la proposizione dell'azione (Cass. Civ.
26689/2006) circostanza avvenuta nella fattispecie con verbale assembleare del
21/04/2015.
Nel merito la domanda monitoria è indiscutibilmente fondata sul titolo contrattuale rappresentato dal contratto di appalto intercorso tra le parti, essendo dedotto in giudizio il preteso corrispettivo contrattuale, indicato in termini di liquidità.
Parte opponente ha, comunque contestato la somma ingiunta, essendo l'importo azionato con il monitorio superiore a quello effettivamente dovuto.
In merito va effettivamente precisato che anche in corso di causa l'opponente ha effettuato ulteriori versamenti residuando, come indicato da parte Parte_1 opposta nella propria memoria conclusionale, la somma di € 4.100,00 oltre interessi.
Il decreto ingiuntivo dovrà pertanto essere revocato con condanna del Parte_1 opponente al pagamento della residua somma di € 4.100,00 oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo
Parte opponente, tuttavia, ha spiegato domanda riconvenzione lamentando che i lavori di ristrutturazione non siano stati eseguiti a regola d'arte derivandone i difetti e causate infiltrazioni d'acqua.
Nel rendere il deferito interrogatorio l'amministratore del Condominio opponente, sig.ra confermava le prime tre circostanze precisando sul capo c) Parte_2 di avere, all'attualità, gli stessi problemi di quando effettuarono il sopralluogo, sul capo d) precisava che l'immobile della ND , situato al piano Controparte_4
pagina 4 di 9 terra, aveva delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento al piano superiore oltre che infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, precisava, ancora, che la sig.ra aveva provveduto al pagamento del saldo di sua spettanza dei lavori Controparte_4 per cui è causa;
confermava la circostanza di cui al capo e) precisando che all'epoca la situazione era diversa da quella attuale in quanto ad oggi i vizi si sono ripresentati e, comunque, gli interventi del 2011 non riguardavano tutti i vizi contestati, confermava le circostanze f) e g) precisando che inizialmente i morosi erano tre e, precisamente, e solo per piccole cifre, le sigg.re e le quali CP_4 CP_3 lamentavano i vizi, ad oggi, l'unico moroso di circa € 10.000,00. Controparte_5
Tes_ Il teste di parte opponente, confermava le circostanze 1), 2) e 3) Tes_1 della memoria istruttoria precisando che, successivamente alla fine dei lavori, fu redatto un verbale di sopralluogo in cui furono elencati i difetti lamentati dal di cui al capo 3), difetti successivamente ripristinati, confermava il Parte_1 capo 4) precisando che i tagli in corrispondenza delle tubazioni dovevano servire per rendere ispezionabili i tubi stessi che corrono lungo la parete del fabbricato in via De
Gasperi, confermava la circostanza del verificarsi delle infiltrazioni di acqua piovana precisando che le infiltrazioni non erano causate dai difetti di cui al capo 3) ma da una non corretta posa in opera della guaina impermeabilizzante in corrispondenza di alcuni raccordi tipo le pluviali e delle porticine del sottotetto ... che tali lavori erano stati realizzati dalla F.A.G., sul capo 6) confermava che almeno verbalmente l'amministratrice comunicava i difetti riscontrati alla e tanto era a conoscenza CP_1 in quanto presente, che i lavori sono stati completati nell'agosto 2011 e le lamentele successive alla ultimazione dei lavori, che i difetti riscontrati all'epoca del sopralluogo furono eliminati dalla nell'arco dei successivi due mesi, e tanto CP_1 per i difetti di cui al verbale di sopralluogo del 2-2-2011 mentre le infiltrazioni erano persistenti fino alla sua convocazione da parte del Condominio, di non essere a conoscenza di una eventuale riparazione, confermava la circostanza di cui al capo a) della memoria istruttoria di parte opposta, sul capo b) confermava la realizzazione di ulteriori lavori in corso d'opera approvati dal ... che la sig.ra Parte_1 CP_4
è proprietaria di due unità abitative, piano terra e ultimo piano e, che, le
[...] infiltrazioni furono provocate da problemi provenienti dall'appartamento del proprietario del primo piano interessando il locale di proprietà della mentre CP_4
l'appartamento dell'ultimo piano fu interessato da infiltrazioni di acqua piovana a pagina 5 di 9 causa di difetti di posa in opera della guaina sul lastrico solare e, se ricordava bene, nel 2012 furono eseguiti dalla interventi rivolti alla risoluzione della CP_1 problematica comunque di non essere a conoscenza se tali interventi sono stati risolutivi ...
Il teste di parte opponente, , marito di , Testimone_3 Controparte_4 confermava le circostanze 1) e 2) ma non ricordava con precisione i lavori commissionati alla sul capo 3) confermava che, all'esito dei lavori, furono CP_1 riscontrati i vizi e i difetti, confermava il capo 4) e, se ben ricordava, venne risistemato, confermava il verificarsi delle infiltrazioni a causa dei vizi di cui ai capi
3) e 4), che vi furono dei piccoli interventi, ma non risolutivi e tutt'ora persistono le infiltrazioni sia nel torrino scala che negli appartamenti, che i vizi vennero comunicati dall'amministratore alla e riscontrati dal sig. nel corso CP_1 CP_2 del sopralluogo, in cui non era presente ma di essere a conoscenza che il sig. si rendeva disponibile alla loro eliminazione, sul capo b) della memoria CP_2 istruttoria di parte opposta confermava la circostanza, sul capo e) riferiva di essere presente ma di non ricordare la circostanza confermava il capo 8), precisava che sua maglie ha pagato interamente quanto dovuto all'impresa.
Pertanto, all'esito della espletata prova testimoniale è emerso la presenza di infiltrazioni nonché la loro persistenza anche successivamente all'intervento da parte della impresa esecutrice.
Il consulente nominato nel presente giudizio, previa ispezione dei luoghi di causa, ha accertato effettivamente la presenza dei vizi lamentati dal nello Parte_1 specifico ha accertato “per il balcone al 4° piano lato via Baratta piccoli distacchi di pittura nella parte centrale del succielo la cui origine è difficilmente attribuibile a fenomeni infiltrativi ... ma presumibilmente imputabili a problemi di errata posa in opera dello stesso strato di finitura.
Per il torrino scale condominiale la presenza di disgregazione degli intonaci interni ed esterni in più parti prossime alle coperture dello stesso (gli intonaci sono risultati umidi al tatto, durante il sopralluogo effettuato) è originata dall'evidenti problemi di posa del manto impermeabile di guaina a copertura dello stesso torrino.
Per il terrazzo condominiale sovrastante l'appartamento al 4° piano di proprietà di
, si evidenzia che lo stesso terrazzo è stato nuovamente Controparte_6
pagina 6 di 9 impermeabilizzato e le pregresse infiltrazioni hanno provocato danni, in più locali di tale appartamento, ai travetti dei sottostanti solai ...”
Ciò premesso, quindi, il CTU ha accertato la riferibilità eziologica dell'attuale stato dell'immobile alla condotta della società opposta.
In risposta al quesito posto dal Giudicante ha indicato gli interventi occorrenti per la eliminazione degli stessi quantificandone il costo pari ad € 7.388,46, oltre iva come per legge, nonché in maniera forfettaria € 1.000,00 oltre IVA e cassa previdenza spettante ad un consulente tecnico in qualità di progettista D, L e coordinatore della sicurezza per i lavori.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente, immune da vizi logici o motivazionali, devono essere condivise da questo giudicante con conseguente condanna della società opposta, al ristoro, in favore del opponente della somma individuata dal Parte_1
CTU per la eliminazione dei vizi e i difetti rilevati, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di ctu per come liquidate vengono poste a definitivo carico di parte opposta
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2270/2014 r.g. tra in persona Parte_1 dell'Amm.re p.t. sig.ra – opponente- e in Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., sig. –opposta- ogni altra Controparte_2 istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2728/13 – 8443/13 reso dal Tribunale di Salerno in data 23/12/2013;
2) Condanna il in persona dell'Amm.re p.t. sig.ra Parte_1
al pagamento, in favore di parte opposta, in Parte_2 Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., sig. della somma di € Controparte_2
4.100,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) In accoglimento della spiegata riconvenzionale condanna la società opposta al risarcimento dei danni per i lamentati e riscontrati vizi quantificati in € 7.388,46, oltre iva come per legge, nonché € 1.000,00 oltre IVA e cassa previdenza spettante pagina 7 di 9 ad un consulente tecnico in qualità di progettista D, L e coordinatore della sicurezza per i lavori;
4) Rigetta tutte le altre domande;
5) Le spese di ctu, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte opposta;
6) Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Salerno lì, 24/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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