CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2024, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL ET SI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che sia accolto il quarto motivo di ricorso e la sentenza sia annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione;
udito il difensore, avv. Giovanni Lonnonaco. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2022, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 24 novembre 2021, con la quale - per quanto qui rileva - il Tribunale di Gela aveva condannato AL ET SI, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive Penale Sent. Sez. 3 Num. 5662 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/10/2023 di un medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale della Pontedilmec s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni, sottraendo a tassazione elementi positivi di reddito per un valore superiore alla soglia (in Gela, il 30 settembre 2013 ed il 30 settembre 2014); nonché del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella medesima qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in relazione agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in modo da non consentire la successiva ricostruzione dei redditi e del volume d'affari (in Gela, in date antecedenti e prossime al 1° gennaio 2016). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. In primo luogo, si denunciano la violazione degli artt. 507 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato l'utilizzabilità, già ritenuta in primo grado, del verbale di contestazione redatto nel 2016 a seguito della verifica fiscale operata dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che non costituirebbe atto irripetibile, da acquisire in deroga alle regole sulla formazione della prova. Deduce, inoltre, il difensore che tale atto sarebbe stato formato in violazione del dovere di avvisare il destinatario delle conseguenze dell'atto stesso. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censurano la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale, con cui si chiedeva di acquisire la comunicazione della notizia di reato che avrebbe permesso di accertare che la documentazione fiscale e contabile era detenuta dal consulente dell'impresa, al quale sarebbe stata da ascrivere una condotta truffaldina ai danni del ricorrente, come di altri imprenditori sul territorio nazionale. 2.3. Con un terzo motivo, si censurano l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere in relazione alla deduzione difensiva, che indicava come prove decisive le risultanze documentali fiscali e contabili, in quanto probanti la responsabilità del consulente dell'impresa e la totale estraneità al fatto del ricorrente, testimoniata - oltre che dalla denuncia-querela per truffa - dalle richieste al consulente medesimo per ottenere la documentazione in suo possesso, il cui contenuto risultava altrimenti inconoscibile;
con la conseguenza che si sarebbe comunque dovuta escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente. Ad avviso della difesa, la contabilità sequestrata dalla Guardia 2 di Finanza aveva permesso di provare il comportamento doloso del consulente, il quale, pur ricevendo la provvista necessaria per il pagamento delle imposte, non vi aveva provveduto e si era appropriato del denaro;
servendosi di altro consulente, l'imputato aveva poi pagato i contributi per i dipendenti, così dimostrando di non essere un evasore totale. Si sostiene, poi, che sarebbe indimostrato un vantaggio patrimoniale in capo all'imputato, anche nella forma del risparmio di spesa. 2.4. Si deduce, infine, l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e delle norme incriminatrici, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione in relazione ai reati per cui è intervenuta la condanna, i quali invece, calcolate le sospensioni, sarebbero risultati già prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che le prime tre censure sono inammissibili in quanto dirette ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. In particolare, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). 3 Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). E la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e nnotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 1.1. Tali rilievi si attagliano - come anticipato - al primo motivo di doglianza, con cui formalmente si contesta la violazione degli artt. 507 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., ma sostanzialmente si denuncia il vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità del verbale di contestazione redatto a seguito della verifica fiscale. La prospettazione difensiva non prende in considerazione la ratio decidendi delle sentenze di primo e secondo grado, secondo cui il convincimento circa la responsabilità penale appare fondato su elementi diversi dal contenuto del processo verbale di constatazione. In ogni caso, l'attività di indagine svolta e i suoi risultati sono stati esposti oralmente dall'ufficiale accertatore, così da superare in radice i rilievi di utilizzabilità, peraltro meramente asseriti, in mancanza di un puntuale richiamo al contenuto del verbale e alle violazioni che sarebbero state poste in essere nell'attività di accertamento. 1.2. Anche il secondo e il terzo motivo di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla prospettazione difensiva circa una pretesa truffa operata dal consulente fiscale ai danni dell'imputato, tale da escludere quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati - sono inammissibili, per analoghe ragioni. Ancora una volta la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado, la quale evidenzia come l'ipotesi della truffa sia basata su mere asserzioni difensive contrastate da dati oggettivi, quali: l'effettivo mancato pagamento delle imposte, certamente non imputabile al commercialista, ma alla 4 volontà di evasione dell'imputato; la circostanza - del tutto trascurata nel ricorso - che il rapporto professionale era continuato ancora nel 2016, nonostante la denuncia del 2013 e la detenzione del professionista nel 2012. Il dolo dell'imputato è stato, dunque, correttamente ritenuto sussistente, a fronte di un evidente profitto rappresentato dai risparmi illeciti di spesa, sulla base: della sua scelta di non mettersi in regola con gli adempimenti degli obblighi dichiarativi fiscali;
della reiterata non presentazione delle dichiarazioni, anche in epoche successive alla pretesa truffa ai suoi danni;
dell'assoluta genericità della prospettazione difensiva, quanto a pretese richieste di documentazione la cui serietà è smentita dal complesso degli atti. Parimenti generiche risultano le deduzioni difensive relative alla ricostruzione della contabilità, non supportate da alcun riferimento puntuale agli atti di causa né da analitici conteggi. 1.4. La quarta censura, riferita alla prescrizione dei reati, è manifestamente infondata. Il termine prescrizionale complessivo è, infatti, di 10 anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000. Esso decorre, quanto al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, dal 90 0 giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni. Il secondo comma di tale disposizione, prevede, infatti che: «Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine». Per il reato di cui all'art. 10 del del d.lgs. n. 74 del 2000, la prescrizione decorre dal momento dell'accertamento dell'occultamento delle scritture contabili, avvenuto nel 2016. I termini non sono, dunque, ancora decorsi e, in ogni caso, non erano decorsi al momento della pronuncia della sentenza impugnata, in presenza di un ricorso inammissibile. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 5 Così deciso il 19/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che sia accolto il quarto motivo di ricorso e la sentenza sia annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione;
udito il difensore, avv. Giovanni Lonnonaco. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2022, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 24 novembre 2021, con la quale - per quanto qui rileva - il Tribunale di Gela aveva condannato AL ET SI, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive Penale Sent. Sez. 3 Num. 5662 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/10/2023 di un medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale della Pontedilmec s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni, sottraendo a tassazione elementi positivi di reddito per un valore superiore alla soglia (in Gela, il 30 settembre 2013 ed il 30 settembre 2014); nonché del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella medesima qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in relazione agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in modo da non consentire la successiva ricostruzione dei redditi e del volume d'affari (in Gela, in date antecedenti e prossime al 1° gennaio 2016). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. In primo luogo, si denunciano la violazione degli artt. 507 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato l'utilizzabilità, già ritenuta in primo grado, del verbale di contestazione redatto nel 2016 a seguito della verifica fiscale operata dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che non costituirebbe atto irripetibile, da acquisire in deroga alle regole sulla formazione della prova. Deduce, inoltre, il difensore che tale atto sarebbe stato formato in violazione del dovere di avvisare il destinatario delle conseguenze dell'atto stesso. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censurano la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale, con cui si chiedeva di acquisire la comunicazione della notizia di reato che avrebbe permesso di accertare che la documentazione fiscale e contabile era detenuta dal consulente dell'impresa, al quale sarebbe stata da ascrivere una condotta truffaldina ai danni del ricorrente, come di altri imprenditori sul territorio nazionale. 2.3. Con un terzo motivo, si censurano l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere in relazione alla deduzione difensiva, che indicava come prove decisive le risultanze documentali fiscali e contabili, in quanto probanti la responsabilità del consulente dell'impresa e la totale estraneità al fatto del ricorrente, testimoniata - oltre che dalla denuncia-querela per truffa - dalle richieste al consulente medesimo per ottenere la documentazione in suo possesso, il cui contenuto risultava altrimenti inconoscibile;
con la conseguenza che si sarebbe comunque dovuta escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente. Ad avviso della difesa, la contabilità sequestrata dalla Guardia 2 di Finanza aveva permesso di provare il comportamento doloso del consulente, il quale, pur ricevendo la provvista necessaria per il pagamento delle imposte, non vi aveva provveduto e si era appropriato del denaro;
servendosi di altro consulente, l'imputato aveva poi pagato i contributi per i dipendenti, così dimostrando di non essere un evasore totale. Si sostiene, poi, che sarebbe indimostrato un vantaggio patrimoniale in capo all'imputato, anche nella forma del risparmio di spesa. 2.4. Si deduce, infine, l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e delle norme incriminatrici, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione in relazione ai reati per cui è intervenuta la condanna, i quali invece, calcolate le sospensioni, sarebbero risultati già prescritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che le prime tre censure sono inammissibili in quanto dirette ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. In particolare, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). 3 Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). E la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e nnotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 1.1. Tali rilievi si attagliano - come anticipato - al primo motivo di doglianza, con cui formalmente si contesta la violazione degli artt. 507 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., ma sostanzialmente si denuncia il vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità del verbale di contestazione redatto a seguito della verifica fiscale. La prospettazione difensiva non prende in considerazione la ratio decidendi delle sentenze di primo e secondo grado, secondo cui il convincimento circa la responsabilità penale appare fondato su elementi diversi dal contenuto del processo verbale di constatazione. In ogni caso, l'attività di indagine svolta e i suoi risultati sono stati esposti oralmente dall'ufficiale accertatore, così da superare in radice i rilievi di utilizzabilità, peraltro meramente asseriti, in mancanza di un puntuale richiamo al contenuto del verbale e alle violazioni che sarebbero state poste in essere nell'attività di accertamento. 1.2. Anche il secondo e il terzo motivo di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla prospettazione difensiva circa una pretesa truffa operata dal consulente fiscale ai danni dell'imputato, tale da escludere quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati - sono inammissibili, per analoghe ragioni. Ancora una volta la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado, la quale evidenzia come l'ipotesi della truffa sia basata su mere asserzioni difensive contrastate da dati oggettivi, quali: l'effettivo mancato pagamento delle imposte, certamente non imputabile al commercialista, ma alla 4 volontà di evasione dell'imputato; la circostanza - del tutto trascurata nel ricorso - che il rapporto professionale era continuato ancora nel 2016, nonostante la denuncia del 2013 e la detenzione del professionista nel 2012. Il dolo dell'imputato è stato, dunque, correttamente ritenuto sussistente, a fronte di un evidente profitto rappresentato dai risparmi illeciti di spesa, sulla base: della sua scelta di non mettersi in regola con gli adempimenti degli obblighi dichiarativi fiscali;
della reiterata non presentazione delle dichiarazioni, anche in epoche successive alla pretesa truffa ai suoi danni;
dell'assoluta genericità della prospettazione difensiva, quanto a pretese richieste di documentazione la cui serietà è smentita dal complesso degli atti. Parimenti generiche risultano le deduzioni difensive relative alla ricostruzione della contabilità, non supportate da alcun riferimento puntuale agli atti di causa né da analitici conteggi. 1.4. La quarta censura, riferita alla prescrizione dei reati, è manifestamente infondata. Il termine prescrizionale complessivo è, infatti, di 10 anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000. Esso decorre, quanto al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, dal 90 0 giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni. Il secondo comma di tale disposizione, prevede, infatti che: «Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine». Per il reato di cui all'art. 10 del del d.lgs. n. 74 del 2000, la prescrizione decorre dal momento dell'accertamento dell'occultamento delle scritture contabili, avvenuto nel 2016. I termini non sono, dunque, ancora decorsi e, in ogni caso, non erano decorsi al momento della pronuncia della sentenza impugnata, in presenza di un ricorso inammissibile. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 5 Così deciso il 19/10/2023