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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci 6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054 2024 00 23090013000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede di annullare l'avviso di pagamento impugnato.
Nell'interesse della Regione Abruzzo: chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto accoglimento, in via di autotutela, delle eccezioni proposte, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 054 2024 00 2309001300, notificata a mezzo Raccomandata A/R, in data 10-02-2025, riguardante la Tassa Automobilistica, anno d'imposta
2022, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione Abruzzo, pari ad Euro 348,06, compresi interessi e sanzioni.
Espone che con lettera avente protocollo n. RA/0257158/20 del 03-09-2020 il Dipartimento delle Risorse
Finanziarie della Regione Abruzzo dal 20-07-2020 al 30-11-2022 aveva in precedenza esentato il veicolo in sua proprietà targato Targa_1, in relazione alla disabilità di familiare a carico.
Richiama in proposito la Legge n. 114/2014 con la quale sono state introdotte semplificazioni in merito alle procedure di accertamento delle revisioni delle minorazioni, a sua volta recepite dall'INPS con la Circolare
n.10 del 23.01.2015, la quale stabilisce i criteri operativi e gli ambiti applicativi della precitata legge, precisando che i titolari dello status d'invalidità civile e le persone con handicap con il verbale scaduto, nelle more di essere sottoposti a visita di revisione per verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto, mantengono la posizione originaria con tutti i benefici di qualsiasi natura economica senza incorrere in decadenza e sospensione di tutte le prestazioni, circostanza, questa che, per contro, si realizzava nella previgente normativa.
Rappresenta che l'istanza di esenzione della Tassa Automobilistica è stata inviata in continuità con il diritto all'esenzione in modalità telematica, oltretutto ai sensi della Legge n. 114/2014 recepite dall'INPS con la
Circolare n.10 del 23.01.2015, chiedendo di annullare l'avviso di pagamento impugnato.
Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, significando che, in relazione ai motivi di gravame eccepiti nella memoria di incardinazione, la Regione Abruzzo ha ritenuto accogliere le motivazioni addotte dalla ricorrente, riconoscendo diritto alla esenzione, dalla scadenza del periodo precedente di esenzione, coincidente con la data di revisione dell'accertamento dell'invalidità civile (30/11/2022), fino alla data effettiva della revisione, prorogata dalla Commissione INPS al 02/10/2023, poiché che al detto controllo revisionale veniva confermata la disabilità del familiare a carico della ricorrente, fino alla successiva data di revisione fissata a luglio 2026. In conseguenza l'Ente ha disposto il prosieguo dell'esenzione fino al 31/07/2026. Ha provveduto, inoltre, nell'immediatezza a discaricare la cartella n. 05420240023090013000, a predisporre la determina di esenzione DET. DPB006/84 del 21/02/2025 e a comunicare l'accoglimento dell'istanza via mail in data 18/02/2025 all'indirizzo personale della ricorrente. E che tutto ciò è avvenuto entro i termini di costituzione in giudizio della ricorrente stessa.
Evidenzia in merito alla disciplina delle spese legali, che il giudizio poteva essere evitato presentando istanza di annullamento in autotutea, ai sensi dell'art. 10 quater L. 212/2000, lett. e) “errore sul presupposto d'imposta”, fatti salvi i diritti della contribuente alla presentazione del ricorso ai sensi del nuovo art. 19 DLgs
546/92, comma 1 lett. g-bis) ed al riguardo chiede la compensazione.
Con Ordinanza n. 356/2025, in data 22 Settembre 2025, la Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e rinviato il processo a nuovo ruolo per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla odierna udienza va preso atto che la Regione Abruzzo, ha ritenuto accogliere le motivazioni addotte dalla ricorrente. In particolare ha riconosciuto il diritto all'esenzione per disabilità, dalla scadenza del periodo precedente di esenzione, coincidente con la data di revisione dell'accertamento dell'invalidità civile
(30/11/2022), fino alla data effettiva della revisione, prorogata dalla Commissione INPS al 02/10/2023, poiché al detto controllo revisionale veniva riconfermata la disabilità del familiare a carico della ricorrente, fino alla successiva data di revision, fissata a luglio 2026. In conseguenza l'Ente ha disposto il prosieguo dell'esenzione fino al 31/07/2026. Ha provveduto, inoltre, nell'immediatezza a discaricare la cartella n.
05420240023090013000, a predisporre la determina di esenzione DET. DPB006/84 del 21/02/2025 e a comunicare l'accoglimento dell'istanza via mail in data 18/02/2025 all'indirizzo personale della ricorrente e che tutto ciò è avvenuto entro i termini di costituzione in giudizio della ricorrente stessa.
Ciò posto, va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. L. vo del 31 dicembre 1992, n.546 e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio.
Riguardo alle spese di lite, per l'avvenuto accoglimento, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 10 quater L
212/2000 delle eccezioni proposte nel ricorso e considerato che L'Ente ha preso atto nell'immediatezza dell'errore manifesto nel quale era incorsa, annullando l'atto opposto e riconoscendo l'esenzione dovuta, si ritiene possa disporsi la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione monocratica, dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, co. 1°, D.L.vo n. 546/92.
Spese compensate.
Cosi deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci 6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054 2024 00 23090013000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede di annullare l'avviso di pagamento impugnato.
Nell'interesse della Regione Abruzzo: chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto accoglimento, in via di autotutela, delle eccezioni proposte, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 054 2024 00 2309001300, notificata a mezzo Raccomandata A/R, in data 10-02-2025, riguardante la Tassa Automobilistica, anno d'imposta
2022, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione Abruzzo, pari ad Euro 348,06, compresi interessi e sanzioni.
Espone che con lettera avente protocollo n. RA/0257158/20 del 03-09-2020 il Dipartimento delle Risorse
Finanziarie della Regione Abruzzo dal 20-07-2020 al 30-11-2022 aveva in precedenza esentato il veicolo in sua proprietà targato Targa_1, in relazione alla disabilità di familiare a carico.
Richiama in proposito la Legge n. 114/2014 con la quale sono state introdotte semplificazioni in merito alle procedure di accertamento delle revisioni delle minorazioni, a sua volta recepite dall'INPS con la Circolare
n.10 del 23.01.2015, la quale stabilisce i criteri operativi e gli ambiti applicativi della precitata legge, precisando che i titolari dello status d'invalidità civile e le persone con handicap con il verbale scaduto, nelle more di essere sottoposti a visita di revisione per verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto, mantengono la posizione originaria con tutti i benefici di qualsiasi natura economica senza incorrere in decadenza e sospensione di tutte le prestazioni, circostanza, questa che, per contro, si realizzava nella previgente normativa.
Rappresenta che l'istanza di esenzione della Tassa Automobilistica è stata inviata in continuità con il diritto all'esenzione in modalità telematica, oltretutto ai sensi della Legge n. 114/2014 recepite dall'INPS con la
Circolare n.10 del 23.01.2015, chiedendo di annullare l'avviso di pagamento impugnato.
Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, significando che, in relazione ai motivi di gravame eccepiti nella memoria di incardinazione, la Regione Abruzzo ha ritenuto accogliere le motivazioni addotte dalla ricorrente, riconoscendo diritto alla esenzione, dalla scadenza del periodo precedente di esenzione, coincidente con la data di revisione dell'accertamento dell'invalidità civile (30/11/2022), fino alla data effettiva della revisione, prorogata dalla Commissione INPS al 02/10/2023, poiché che al detto controllo revisionale veniva confermata la disabilità del familiare a carico della ricorrente, fino alla successiva data di revisione fissata a luglio 2026. In conseguenza l'Ente ha disposto il prosieguo dell'esenzione fino al 31/07/2026. Ha provveduto, inoltre, nell'immediatezza a discaricare la cartella n. 05420240023090013000, a predisporre la determina di esenzione DET. DPB006/84 del 21/02/2025 e a comunicare l'accoglimento dell'istanza via mail in data 18/02/2025 all'indirizzo personale della ricorrente. E che tutto ciò è avvenuto entro i termini di costituzione in giudizio della ricorrente stessa.
Evidenzia in merito alla disciplina delle spese legali, che il giudizio poteva essere evitato presentando istanza di annullamento in autotutea, ai sensi dell'art. 10 quater L. 212/2000, lett. e) “errore sul presupposto d'imposta”, fatti salvi i diritti della contribuente alla presentazione del ricorso ai sensi del nuovo art. 19 DLgs
546/92, comma 1 lett. g-bis) ed al riguardo chiede la compensazione.
Con Ordinanza n. 356/2025, in data 22 Settembre 2025, la Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e rinviato il processo a nuovo ruolo per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla odierna udienza va preso atto che la Regione Abruzzo, ha ritenuto accogliere le motivazioni addotte dalla ricorrente. In particolare ha riconosciuto il diritto all'esenzione per disabilità, dalla scadenza del periodo precedente di esenzione, coincidente con la data di revisione dell'accertamento dell'invalidità civile
(30/11/2022), fino alla data effettiva della revisione, prorogata dalla Commissione INPS al 02/10/2023, poiché al detto controllo revisionale veniva riconfermata la disabilità del familiare a carico della ricorrente, fino alla successiva data di revision, fissata a luglio 2026. In conseguenza l'Ente ha disposto il prosieguo dell'esenzione fino al 31/07/2026. Ha provveduto, inoltre, nell'immediatezza a discaricare la cartella n.
05420240023090013000, a predisporre la determina di esenzione DET. DPB006/84 del 21/02/2025 e a comunicare l'accoglimento dell'istanza via mail in data 18/02/2025 all'indirizzo personale della ricorrente e che tutto ciò è avvenuto entro i termini di costituzione in giudizio della ricorrente stessa.
Ciò posto, va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. L. vo del 31 dicembre 1992, n.546 e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio.
Riguardo alle spese di lite, per l'avvenuto accoglimento, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 10 quater L
212/2000 delle eccezioni proposte nel ricorso e considerato che L'Ente ha preso atto nell'immediatezza dell'errore manifesto nel quale era incorsa, annullando l'atto opposto e riconoscendo l'esenzione dovuta, si ritiene possa disporsi la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione monocratica, dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, co. 1°, D.L.vo n. 546/92.
Spese compensate.
Cosi deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni