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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9200/2021 R.G. (cui sono riuniti i giudizi nn. 9212/2021 r.g.; 9230/2021 r.g.; 9420/2021 r.g.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 9200/2021 R.G. (cui sono riuniti i giudizi nn. 9212/2021 r.g.; 9230/2021 r.g.; 9420/2021 r.g.)
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. GRECO MARIA;
Parte_1
OPPONENTE nel giudizio n. 9200/2021 r.g.
E
, e , rapp.te e difese come da Controparte_1 CP_2 Controparte_3
mandato in atti dall'Avv. MARSANO GIORGIO ANTONIO;
OPPONENTI nel giudizio n. 9212/2021 r.g.
E
e , quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. GRECO ALESSANDRO;
[...]
OPPONENTI nel giudizio n. 9230/2021 r.g.
E
, in persona dell , rapp.to e difeso come da mandato in atti CP_4 Controparte_5
dall'Avv. GATTO EMANUELE;
OPPONENTE nel giudizio n. 9420/2021 r.g.
CONTRO
, in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_6 CP_7
dall'Avv. CORVAGLIA LAURA;
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti come innanzi indicati hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 1990/2021 emesso in favore del per il recupero Controparte_6
delle somme anticipate dal detto Ente e dovute dai proprietari degli immobili collocati in via
Dante, rimasti inerti alla richiesta formulata dallo stesso con tre ordinanze contingibili e urgenti
(nn. 65, 66 e 67 del 2013), di procedere “a loro cura e spese ai lavori di messa in sicurezza e/o consolidamento e/o demolizione … stante il pericolo di crollo degli stessi”. In particolare, gli attori in opposizione hanno concluso per la infondatezza della pretesa creditoria e, quindi, per la revoca del d.i. opposto;
per converso, il ha insistito per il rigetto dell'opposizione e, quindi, per la CP_6
conferma del d.i.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con ordinanza del 12.12.2022, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e sono stati riuniti i giudizi nn. 9212/2021 r.g., 9230/2021 r.g. e 9420/2021 r.g. a quello di più antica iscrizione
(ossia il n. 9200/2021 r.g.); all'esito di tali incombenti la causa è stata rinviata al 4/7/2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, compiuti gli incombenti a carico delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 1990/2021 sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito indicati.
Giova preliminarmente rammentare che nella vicenda in esame le ordinanze sindacali emesse dal attengono alla messa in sicurezza dell'area complessivamente intesa (relativa Controparte_6
agli immobili siti in via Dante, censiti al Catasto Fabbricati, fg. 13, p.lla 1021, sub. 4; fg. 13, p.lla
1020, sub. 3; fg. 13, p.lla 1021, sub. 2 e sub. 3; fg. 13, p.lla 1020, sub. 5, oggi fg. 13, p.lla 1020, sub.
3) della cui pericolosità erano tutti a conoscenza, proprio in virtù delle ordinanze sindacali nn. 65,
66 e 67 del 2013.
Va altresì precisato che le predette ordinanze non sono state impugnate dinanzi alla competente
Autorità giurisdizionale per cui, nella presente sede processuale, risulta cristallizzata la necessità pubblicistica di effettuare i lavori poi indicati nei provvedimenti amministrativi, eseguiti dall'Ente e oggetto di pretesa monitoria.
Ne consegue, in sostanza, che è assodata la sussistenza del requisito della contingibilità ed urgenza delle ordinanze adottate ex artt. 50 e 54 d. lgs. 267/2000 e, quindi, non verranno ulteriormente scrutinate le doglianze sollevate dagli opponenti in ordine a tale aspetto.
2 Ciò premesso, inoltre, va pure affermata la solidarietà dell'obbligazione poi oggetto di richiesta monitoria, atteso che i lavori di messa in sicurezza effettuati dalla sono da Controparte_8
qualificarsi come prestazione indivisibile (vd. sul punto il c.d. “resoconto dei lavori del
23.12.2014”, all. 9 fascicolo di parte delle opponenti in cui si legge “per la contabilità dei Per_1
lavori eseguiti, constatata l'impossibilità della quantificazione a misura, si è proceduto con la lista degli operai e dei mezzi d'opera impiegati e della loro effettiva presenza in cantiere”) giacché il
Comune di , sulla scorta delle ordinanze n. 65, 66 e 67/2013, stante l'inerzia dei proprietari, CP_6
si è sostituito a questi incaricando la ditta ad eseguire i lavori di demolizione e Parte_1
bonifica dell'intera area nell'interesse di tutti i proprietari degli immobili destinatari delle ordinanze disattese. Più nel dettaglio, la prestazione eseguita dalla ditta è Parte_1
indivisibile ai sensi dell'art. 1316 c.c., in quanto l'inerzia dei singoli proprietari ha comportato la sostituzione del da cui è scaturita l'unicità del rapporto contrattuale conferito alla ditta CP_6
esecutrice e, quindi, anche l'unicità della prestazione resa (se, per converso, i singoli proprietari destinatari delle ordinanze comunali non fossero rimasti inerti, ma avessero ottemperato a dette ordinanze, individuando entro 7 gg., ciascuno per il proprio immobile, la ditta a cui conferire l'incarico di demolizione e/o consolidamento del proprio fabbricato, a quel punto ognuno avrebbe corrisposto la somma in denaro alla ditta esecutrice nominata, ciascuno in base ai lavori commissionati). Conseguentemente, dalla indivisibilità della prestazione scaturisce la solidarietà dell'obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1317 e 1292 c.c. Del resto, a fronte dell'interesse omogeneo ad una prestazione indivisibile, la controprestazione non può che essere unitaria, posto che dell'unica prestazione di messa in sicurezza ne hanno beneficiato tutti i proprietari degli immobili. Allorquando il Sindaco ordina, ex art. 54 del T.U.E.L., determinati interventi contingibili ed urgenti a carico di più destinatari ed in relazione ad un bene o una fonte di pericolo che è comune a tutti, salvo che la natura dei luoghi o dell'intervento non lo esiga o non lo renda opportuno, non è infatti tenuto ad indicare o prescrivere la suddivisione della misura in quote per ciascun destinatario, perché l'ordinanza costituisce in capo ai proprietari una obbligazione solidale. Sul punto, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che
“ogni questione inerente le modalità applicative o esecutive, l'effettuazione di scavi o sondaggi, la redazione di perizie o studi, l'approntamento di misure di messa in sicurezza o lavori di consolidamento (e l'individuazione dei soggetti a carico dei quali essi vanno realizzati, …), nonché, infine, la specifica ripartizione tra i destinatari tenuti alla prestazione (per interventi o quote e quali
3 tra esse), seguirà le regole proprie della solidarietà, potendosi esigere da parte dell'Ente
l'adempimento a carico di ciascuno di essi, salva rivalsa secondo i titoli di proprietà (o di responsabilità nell'aver cagionato il pericolo, a seconda dei casi); e fermo restando che, laddove in caso di inottemperanza, sarà l'Ente ad intervenire (intervento che può rivelarsi doveroso quando il pericolo non consenta l'indugio), i relativi costi saranno recuperati, ancora una volta, a carico di tutti i condebitori a seconda della natura della prestazione (se unitaria, come risulta nel caso di specie, o frazionabile) e le regole generali” (cfr., TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 16291 del
6/12/2022).
In sostanza, se la prestazione da effettuarsi, oggetto dell'obbligazione principale, è unitaria e indivisibile perché oggettivamente o soggettivamente indivisibile (per cui non si può scorporare o per la natura dell'incarico da eseguire oppure perché chi l'ha commissionata ha inteso effettuare il tutto), ne consegue che anche la controprestazione (ossia il pagamento in denaro) è solidale nei confronti del creditore, perché trova applicazione l'art. 1317 c.c., salvo il regresso tra i condebitori ai sensi dell'art. 1298 c.c.
Ciò premesso, di seguito verranno analizzate le singole posizioni processuali degli opponenti.
Nel dettaglio, ha lamentato l'infondatezza della pretesa monitoria per due ordini Parte_1
di ragioni: in primo luogo perché, quale promissario acquirente, e poi definitivo proprietario dell'immobile in origine di proprietà di sito in Via Dante al N.C.E.U. fg. 13 p.lla 1020 Parte_5
sub 5, aveva eseguito a proprie spese i lavori oggetto di ingiunzione di credito.
In secondo luogo, perché risulta sfornita di prova l'effettuazione dei lavori oggetto della fattura n.
43/2015.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione logico-giuridica esistente tra gli stessi.
Entrambi i motivi sono infondati.
In primo luogo, va evidenziato che il termine a disposizione dei proprietari per l'inizio dei lavori di
“consolidamento e/o demolizione” (cfr. ordinanza n. 65/2013) era di 7 giorni e non vi è documentazione in atti che dimostri che, nel termine anzidetto, il (o i germani Pt_1 [...]
prima di lui) si siano attivati per compiere i lavori di propria spettanza. Pt_5
Per converso, alla data della stipula del contratto preliminare, i.e. il 13.02.2014, il e i Pt_1
promittenti venditori danno atto che il prezzo pattuito tiene conto del fatto che, a quella data, “la casa è da demolire come si evince dall'ordinanza del Comune”.
4 Ancora, a giudizio del Tribunale è irrilevante la presentazione della SCIA, funzionale alla comunicazione dell'avvio dei lavori di “ristrutturazione e risanamento statico”, posto che ciò che conta è l'effettiva esecuzione degli stessi. Del resto, detta comunicazione è stata presentata al il 20.07.2015 ed è quindi successiva alla fattura n. 43/2015 emessa dalla ditta CP_6 Parte_1
per “i lavori di messa in sicurezza di Via D. Alighieri affidati con ordinanza sindacale n.
[...]
65/2013 – rendicontazione stato d'avanzamento dell'intervento a tutto il 23/12/2014”.
Neppure può ritenersi che il riferimento ai “lavori di messa in sicurezza di Via D. Alighieri affidati con ordinanza sindacale n. 65/2013” della fattura n. 43/2015 sia da intendersi effettuato unicamente ai lavori di demolizione dell'immobile Lionelli-Balsamo, atteso che nella stessa ordinanza era precisato che, a fronte dell'inerzia dei privati, stante il pericolo generalizzato di crollo esistente per tutta l'area, il Comune sarebbe intervenuto “senza ulteriore comunicazione” a bonificare l'intera zona.
Ad abundantiam va pure sottolineato che la p.lla indicata nell'ordinanza n. 65/2013 come appartenente ai era la n. 5 del fg. 13, poi soppressa (cfr. all. 11 visura 1 fasc. Parte_5
Comune) e trasfusa nella n. 3 (cfr. all. 11 visura 2), mentre l'atto notarile di compravendita, dell'11.03.2016, riporta la p.lla sub 12 e, a fronte di tale discrepanza formale, non vi è in atti alcun documento che provi che la p.lla 12 sia divenuta, nel corso degli anni, quella attualmente sub n. 3
(così denominata alla data di consultazione effettuata dal Comune, ossia il 21.03.2021).
Da ultimo, non può neppure sostenersi che non vi sia prova dei lavori effettuati in concreto dalla ditta , atteso che in atti è stato depositato dal Comune il prospetto dei lavori Parte_1
effettuati, redatto proprio dall'appaltatore, ed eseguiti in virtù dell'ordinanza sindacale n. 65/2013
(il cui importo corrisponde esattamente a quello poi richiesto dalla ditta individuale). Sul punto, va anche evidenziato che il fatto che il non abbia richiesto altre somme nel corso degli anni, CP_6
e prima ancora che non abbia emesso altre ordinanze contingibili per la medesima zona, dimostra come le opere appaltate, urgenti, abbiano riguardato la complessiva area dei fabbricati di via
Dante.
Null'altro va aggiunto in relazione all'opposizione proposta da , considerato che Parte_1
la contestazione in ordine all'omessa notifica dell'ordinanza sindacale è stata formulata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e non anche con l'atto di citazione. La stessa, peraltro, oltre che essere tardiva, si palesa infondata, attesa la perfetta conoscenza di tale atto da parte del
5 quantomeno alla data del 13.02.2014, stante il riferimento effettuato nel preliminare di Pt_1
vendita.
Per converso, va accolta l'opposizione proposta da , e Controparte_1 CP_2 [...]
nella causa n. 9212/2021 r.g. CP_3
Con il primo motivo di opposizione, costoro hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il fatto che la proprietà del bene pericolante, su cui era necessario intervenire, è di
, in virtù di disposizioni testamentarie, pubblicate dal Notaio il Parte_1 Persona_2
15.09.2014, di deceduta il 7.04.1984. Persona_3
Il motivo è fondato.
Come noto, l'effetto dell'accettazione dell'eredità retroagisce al momento di apertura della successione, ex art. 459 c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che la proprietà del bene è di un soggetto diverso rispetto alle germane e, sebbene formalmente il testamento sia stato CP_1
pubblicato in epoca successiva rispetto alle ordinanze contingibili che costituiscono il titolo per la pretesa di credito, l'acquisto della proprietà, e la conseguente debitoria, si è trasferita ab origine in capo al diverso soggetto, titolare del diritto di proprietà.
In altri termini, sebbene formalmente il abbia acquistato il diritto dominicale solo nel Pt_1
2015, costui risulta essere erede della MA sin dal momento della sua dipartita (come peraltro confermato dallo stesso nella comparsa conclusionale, p. 6, p.to 11); ne consegue che le Pt_1
non possono giammai essere ritenute debitrici del Comune. CP_1
Nei loro confronti, in definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato.
Va rigettata, invece, l'opposizione proposta ab origine da e (e poi Parte_4 Persona_1
coltivata da e in qualità di eredi di eredi di . Parte_3 Parte_2 Per_1
Si è già chiarito che nella presente sede processuale va ritenuta cristallizzata la necessità di emettere, ed eseguire, ordinanze contingibili ed urgenti per demolire e mettere in sicurezza tutta l'area. Del pari, si è innanzi precisato che l'obbligazione complessiva, nei confronti del è CP_6
solidale (salva rivalsa nei rapporti interni tra i vari condebitori); infine, si è già evidenziato che la prova dei lavori svolti dall'appaltatore è documentale, stante pure il riepilogo all. al fascicolo del
Né, del resto, vi era un obbligo del di condividere i costi delle opere appaltate, CP_6 CP_6
considerata l'inerzia di costoro ad eseguire autonomamente le stesse.
6 Null'altro va esposto sul punto, tenuto conto delle deduzioni svolte dalle opponenti nei propri scritti difensivi.
Da ultimo, va scrutinata l'opposizione proposta da . CP_4
Con un unico motivo di opposizione, costui ha lamentato l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria, considerato che non è stato messo in condizione di conoscere quali opere sono state eseguite in concreto dal stante anche l'assenza di CP_6
“idoneo provvedimento amministrativo atto a dimostrare che il aveva in precedenza CP_6
intimato al di provvedere a proprie spese al ripristino dell'immobile”. CP_4
Tale prospettazione è tuttavia fallace.
In disparte il fatto che, visto il contratto di compravendita in atti, costui era perfettamente consapevole delle precarie condizioni statiche in cui versava l'immobile acquistato già nel 2004, motivo per il quale non può dirsi sorpreso delle determinazioni urgenti del Comune assunte nel
2013, va evidenziato che l'obbligazione di manutenere l'immobile va qualificata quale propter rem
e, quindi, sul gravava – sin d'acquisto – l'obbligo di impedire che il suo fabbricato, poi CP_4
crollato, costituisse un pericolo per l'incolumità (e i beni) altrui.
Né può essere dirimente lo stato di detenzione che – oltre che essere iniziato in epoca successiva rispetto all'anno di acquisto dell'immobile, considerate le istanze in atti – non gli impediva comunque di incaricare apposite maestranze edili.
A ciò aggiungasi che la prova dei lavori effettuati è documentale, come innanzi chiarito.
In conclusione, anche la sua opposizione avverso il d.i. n. 1990/2021 va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di , , Parte_1 Parte_4 [...]
, e e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei Parte_6 Parte_2 CP_4
parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda monitoria e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti, con l'aumento del 50% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del detto DM 55/2014, considerando la riunione delle opposizioni e la analogia di posizioni processuali da cui si è dovuto difendere il risultando vittorioso. CP_6
L'ammontare è stato poi dimezzato per la natura documentale del giudizio.
Per converso, le spese di lite tra il e , e CP_6 CP_6 Controparte_1 CP_2
sono interamente compensate, considerata la postuma pubblicazione del Controparte_3
testamento, ossia in epoca successiva rispetto alle ordinanze contingibili emesse, circostanza che è
7 quindi sopravvenuta rispetto ai provvedimenti amministrativi e non poteva essere previamente conosciuta dall'Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni nn.
9200/2021 r.g.; 9212/2021 r.g.; 9230/2021 r.g. e 9420/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Accoglie l'opposizione proposta da , e Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1990/2021 del 16.09.2021, emesso dal Tribunale di
[...]
Lecce e, per l'effetto, revoca nei loro confronti il detto d.i.;
b) Rigetta ogni altra opposizione;
c) Condanna in solido , , , Parte_1 Parte_4 Parte_6 Pt_2
e alla rifusione delle spese di lite in favore del ,
[...] CP_4 Controparte_6
liquidate in euro 10.577,50 oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
d) Compensa interamente le spese di lite tra il e , Controparte_6 Controparte_1
e . CP_2 Controparte_3
Lecce, 30/01/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 9200/2021 R.G. (cui sono riuniti i giudizi nn. 9212/2021 r.g.; 9230/2021 r.g.; 9420/2021 r.g.)
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. GRECO MARIA;
Parte_1
OPPONENTE nel giudizio n. 9200/2021 r.g.
E
, e , rapp.te e difese come da Controparte_1 CP_2 Controparte_3
mandato in atti dall'Avv. MARSANO GIORGIO ANTONIO;
OPPONENTI nel giudizio n. 9212/2021 r.g.
E
e , quali eredi di , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. GRECO ALESSANDRO;
[...]
OPPONENTI nel giudizio n. 9230/2021 r.g.
E
, in persona dell , rapp.to e difeso come da mandato in atti CP_4 Controparte_5
dall'Avv. GATTO EMANUELE;
OPPONENTE nel giudizio n. 9420/2021 r.g.
CONTRO
, in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Controparte_6 CP_7
dall'Avv. CORVAGLIA LAURA;
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti come innanzi indicati hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 1990/2021 emesso in favore del per il recupero Controparte_6
delle somme anticipate dal detto Ente e dovute dai proprietari degli immobili collocati in via
Dante, rimasti inerti alla richiesta formulata dallo stesso con tre ordinanze contingibili e urgenti
(nn. 65, 66 e 67 del 2013), di procedere “a loro cura e spese ai lavori di messa in sicurezza e/o consolidamento e/o demolizione … stante il pericolo di crollo degli stessi”. In particolare, gli attori in opposizione hanno concluso per la infondatezza della pretesa creditoria e, quindi, per la revoca del d.i. opposto;
per converso, il ha insistito per il rigetto dell'opposizione e, quindi, per la CP_6
conferma del d.i.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con ordinanza del 12.12.2022, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e sono stati riuniti i giudizi nn. 9212/2021 r.g., 9230/2021 r.g. e 9420/2021 r.g. a quello di più antica iscrizione
(ossia il n. 9200/2021 r.g.); all'esito di tali incombenti la causa è stata rinviata al 4/7/2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, compiuti gli incombenti a carico delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 1990/2021 sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito indicati.
Giova preliminarmente rammentare che nella vicenda in esame le ordinanze sindacali emesse dal attengono alla messa in sicurezza dell'area complessivamente intesa (relativa Controparte_6
agli immobili siti in via Dante, censiti al Catasto Fabbricati, fg. 13, p.lla 1021, sub. 4; fg. 13, p.lla
1020, sub. 3; fg. 13, p.lla 1021, sub. 2 e sub. 3; fg. 13, p.lla 1020, sub. 5, oggi fg. 13, p.lla 1020, sub.
3) della cui pericolosità erano tutti a conoscenza, proprio in virtù delle ordinanze sindacali nn. 65,
66 e 67 del 2013.
Va altresì precisato che le predette ordinanze non sono state impugnate dinanzi alla competente
Autorità giurisdizionale per cui, nella presente sede processuale, risulta cristallizzata la necessità pubblicistica di effettuare i lavori poi indicati nei provvedimenti amministrativi, eseguiti dall'Ente e oggetto di pretesa monitoria.
Ne consegue, in sostanza, che è assodata la sussistenza del requisito della contingibilità ed urgenza delle ordinanze adottate ex artt. 50 e 54 d. lgs. 267/2000 e, quindi, non verranno ulteriormente scrutinate le doglianze sollevate dagli opponenti in ordine a tale aspetto.
2 Ciò premesso, inoltre, va pure affermata la solidarietà dell'obbligazione poi oggetto di richiesta monitoria, atteso che i lavori di messa in sicurezza effettuati dalla sono da Controparte_8
qualificarsi come prestazione indivisibile (vd. sul punto il c.d. “resoconto dei lavori del
23.12.2014”, all. 9 fascicolo di parte delle opponenti in cui si legge “per la contabilità dei Per_1
lavori eseguiti, constatata l'impossibilità della quantificazione a misura, si è proceduto con la lista degli operai e dei mezzi d'opera impiegati e della loro effettiva presenza in cantiere”) giacché il
Comune di , sulla scorta delle ordinanze n. 65, 66 e 67/2013, stante l'inerzia dei proprietari, CP_6
si è sostituito a questi incaricando la ditta ad eseguire i lavori di demolizione e Parte_1
bonifica dell'intera area nell'interesse di tutti i proprietari degli immobili destinatari delle ordinanze disattese. Più nel dettaglio, la prestazione eseguita dalla ditta è Parte_1
indivisibile ai sensi dell'art. 1316 c.c., in quanto l'inerzia dei singoli proprietari ha comportato la sostituzione del da cui è scaturita l'unicità del rapporto contrattuale conferito alla ditta CP_6
esecutrice e, quindi, anche l'unicità della prestazione resa (se, per converso, i singoli proprietari destinatari delle ordinanze comunali non fossero rimasti inerti, ma avessero ottemperato a dette ordinanze, individuando entro 7 gg., ciascuno per il proprio immobile, la ditta a cui conferire l'incarico di demolizione e/o consolidamento del proprio fabbricato, a quel punto ognuno avrebbe corrisposto la somma in denaro alla ditta esecutrice nominata, ciascuno in base ai lavori commissionati). Conseguentemente, dalla indivisibilità della prestazione scaturisce la solidarietà dell'obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1317 e 1292 c.c. Del resto, a fronte dell'interesse omogeneo ad una prestazione indivisibile, la controprestazione non può che essere unitaria, posto che dell'unica prestazione di messa in sicurezza ne hanno beneficiato tutti i proprietari degli immobili. Allorquando il Sindaco ordina, ex art. 54 del T.U.E.L., determinati interventi contingibili ed urgenti a carico di più destinatari ed in relazione ad un bene o una fonte di pericolo che è comune a tutti, salvo che la natura dei luoghi o dell'intervento non lo esiga o non lo renda opportuno, non è infatti tenuto ad indicare o prescrivere la suddivisione della misura in quote per ciascun destinatario, perché l'ordinanza costituisce in capo ai proprietari una obbligazione solidale. Sul punto, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che
“ogni questione inerente le modalità applicative o esecutive, l'effettuazione di scavi o sondaggi, la redazione di perizie o studi, l'approntamento di misure di messa in sicurezza o lavori di consolidamento (e l'individuazione dei soggetti a carico dei quali essi vanno realizzati, …), nonché, infine, la specifica ripartizione tra i destinatari tenuti alla prestazione (per interventi o quote e quali
3 tra esse), seguirà le regole proprie della solidarietà, potendosi esigere da parte dell'Ente
l'adempimento a carico di ciascuno di essi, salva rivalsa secondo i titoli di proprietà (o di responsabilità nell'aver cagionato il pericolo, a seconda dei casi); e fermo restando che, laddove in caso di inottemperanza, sarà l'Ente ad intervenire (intervento che può rivelarsi doveroso quando il pericolo non consenta l'indugio), i relativi costi saranno recuperati, ancora una volta, a carico di tutti i condebitori a seconda della natura della prestazione (se unitaria, come risulta nel caso di specie, o frazionabile) e le regole generali” (cfr., TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 16291 del
6/12/2022).
In sostanza, se la prestazione da effettuarsi, oggetto dell'obbligazione principale, è unitaria e indivisibile perché oggettivamente o soggettivamente indivisibile (per cui non si può scorporare o per la natura dell'incarico da eseguire oppure perché chi l'ha commissionata ha inteso effettuare il tutto), ne consegue che anche la controprestazione (ossia il pagamento in denaro) è solidale nei confronti del creditore, perché trova applicazione l'art. 1317 c.c., salvo il regresso tra i condebitori ai sensi dell'art. 1298 c.c.
Ciò premesso, di seguito verranno analizzate le singole posizioni processuali degli opponenti.
Nel dettaglio, ha lamentato l'infondatezza della pretesa monitoria per due ordini Parte_1
di ragioni: in primo luogo perché, quale promissario acquirente, e poi definitivo proprietario dell'immobile in origine di proprietà di sito in Via Dante al N.C.E.U. fg. 13 p.lla 1020 Parte_5
sub 5, aveva eseguito a proprie spese i lavori oggetto di ingiunzione di credito.
In secondo luogo, perché risulta sfornita di prova l'effettuazione dei lavori oggetto della fattura n.
43/2015.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione logico-giuridica esistente tra gli stessi.
Entrambi i motivi sono infondati.
In primo luogo, va evidenziato che il termine a disposizione dei proprietari per l'inizio dei lavori di
“consolidamento e/o demolizione” (cfr. ordinanza n. 65/2013) era di 7 giorni e non vi è documentazione in atti che dimostri che, nel termine anzidetto, il (o i germani Pt_1 [...]
prima di lui) si siano attivati per compiere i lavori di propria spettanza. Pt_5
Per converso, alla data della stipula del contratto preliminare, i.e. il 13.02.2014, il e i Pt_1
promittenti venditori danno atto che il prezzo pattuito tiene conto del fatto che, a quella data, “la casa è da demolire come si evince dall'ordinanza del Comune”.
4 Ancora, a giudizio del Tribunale è irrilevante la presentazione della SCIA, funzionale alla comunicazione dell'avvio dei lavori di “ristrutturazione e risanamento statico”, posto che ciò che conta è l'effettiva esecuzione degli stessi. Del resto, detta comunicazione è stata presentata al il 20.07.2015 ed è quindi successiva alla fattura n. 43/2015 emessa dalla ditta CP_6 Parte_1
per “i lavori di messa in sicurezza di Via D. Alighieri affidati con ordinanza sindacale n.
[...]
65/2013 – rendicontazione stato d'avanzamento dell'intervento a tutto il 23/12/2014”.
Neppure può ritenersi che il riferimento ai “lavori di messa in sicurezza di Via D. Alighieri affidati con ordinanza sindacale n. 65/2013” della fattura n. 43/2015 sia da intendersi effettuato unicamente ai lavori di demolizione dell'immobile Lionelli-Balsamo, atteso che nella stessa ordinanza era precisato che, a fronte dell'inerzia dei privati, stante il pericolo generalizzato di crollo esistente per tutta l'area, il Comune sarebbe intervenuto “senza ulteriore comunicazione” a bonificare l'intera zona.
Ad abundantiam va pure sottolineato che la p.lla indicata nell'ordinanza n. 65/2013 come appartenente ai era la n. 5 del fg. 13, poi soppressa (cfr. all. 11 visura 1 fasc. Parte_5
Comune) e trasfusa nella n. 3 (cfr. all. 11 visura 2), mentre l'atto notarile di compravendita, dell'11.03.2016, riporta la p.lla sub 12 e, a fronte di tale discrepanza formale, non vi è in atti alcun documento che provi che la p.lla 12 sia divenuta, nel corso degli anni, quella attualmente sub n. 3
(così denominata alla data di consultazione effettuata dal Comune, ossia il 21.03.2021).
Da ultimo, non può neppure sostenersi che non vi sia prova dei lavori effettuati in concreto dalla ditta , atteso che in atti è stato depositato dal Comune il prospetto dei lavori Parte_1
effettuati, redatto proprio dall'appaltatore, ed eseguiti in virtù dell'ordinanza sindacale n. 65/2013
(il cui importo corrisponde esattamente a quello poi richiesto dalla ditta individuale). Sul punto, va anche evidenziato che il fatto che il non abbia richiesto altre somme nel corso degli anni, CP_6
e prima ancora che non abbia emesso altre ordinanze contingibili per la medesima zona, dimostra come le opere appaltate, urgenti, abbiano riguardato la complessiva area dei fabbricati di via
Dante.
Null'altro va aggiunto in relazione all'opposizione proposta da , considerato che Parte_1
la contestazione in ordine all'omessa notifica dell'ordinanza sindacale è stata formulata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e non anche con l'atto di citazione. La stessa, peraltro, oltre che essere tardiva, si palesa infondata, attesa la perfetta conoscenza di tale atto da parte del
5 quantomeno alla data del 13.02.2014, stante il riferimento effettuato nel preliminare di Pt_1
vendita.
Per converso, va accolta l'opposizione proposta da , e Controparte_1 CP_2 [...]
nella causa n. 9212/2021 r.g. CP_3
Con il primo motivo di opposizione, costoro hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il fatto che la proprietà del bene pericolante, su cui era necessario intervenire, è di
, in virtù di disposizioni testamentarie, pubblicate dal Notaio il Parte_1 Persona_2
15.09.2014, di deceduta il 7.04.1984. Persona_3
Il motivo è fondato.
Come noto, l'effetto dell'accettazione dell'eredità retroagisce al momento di apertura della successione, ex art. 459 c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che la proprietà del bene è di un soggetto diverso rispetto alle germane e, sebbene formalmente il testamento sia stato CP_1
pubblicato in epoca successiva rispetto alle ordinanze contingibili che costituiscono il titolo per la pretesa di credito, l'acquisto della proprietà, e la conseguente debitoria, si è trasferita ab origine in capo al diverso soggetto, titolare del diritto di proprietà.
In altri termini, sebbene formalmente il abbia acquistato il diritto dominicale solo nel Pt_1
2015, costui risulta essere erede della MA sin dal momento della sua dipartita (come peraltro confermato dallo stesso nella comparsa conclusionale, p. 6, p.to 11); ne consegue che le Pt_1
non possono giammai essere ritenute debitrici del Comune. CP_1
Nei loro confronti, in definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato.
Va rigettata, invece, l'opposizione proposta ab origine da e (e poi Parte_4 Persona_1
coltivata da e in qualità di eredi di eredi di . Parte_3 Parte_2 Per_1
Si è già chiarito che nella presente sede processuale va ritenuta cristallizzata la necessità di emettere, ed eseguire, ordinanze contingibili ed urgenti per demolire e mettere in sicurezza tutta l'area. Del pari, si è innanzi precisato che l'obbligazione complessiva, nei confronti del è CP_6
solidale (salva rivalsa nei rapporti interni tra i vari condebitori); infine, si è già evidenziato che la prova dei lavori svolti dall'appaltatore è documentale, stante pure il riepilogo all. al fascicolo del
Né, del resto, vi era un obbligo del di condividere i costi delle opere appaltate, CP_6 CP_6
considerata l'inerzia di costoro ad eseguire autonomamente le stesse.
6 Null'altro va esposto sul punto, tenuto conto delle deduzioni svolte dalle opponenti nei propri scritti difensivi.
Da ultimo, va scrutinata l'opposizione proposta da . CP_4
Con un unico motivo di opposizione, costui ha lamentato l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria, considerato che non è stato messo in condizione di conoscere quali opere sono state eseguite in concreto dal stante anche l'assenza di CP_6
“idoneo provvedimento amministrativo atto a dimostrare che il aveva in precedenza CP_6
intimato al di provvedere a proprie spese al ripristino dell'immobile”. CP_4
Tale prospettazione è tuttavia fallace.
In disparte il fatto che, visto il contratto di compravendita in atti, costui era perfettamente consapevole delle precarie condizioni statiche in cui versava l'immobile acquistato già nel 2004, motivo per il quale non può dirsi sorpreso delle determinazioni urgenti del Comune assunte nel
2013, va evidenziato che l'obbligazione di manutenere l'immobile va qualificata quale propter rem
e, quindi, sul gravava – sin d'acquisto – l'obbligo di impedire che il suo fabbricato, poi CP_4
crollato, costituisse un pericolo per l'incolumità (e i beni) altrui.
Né può essere dirimente lo stato di detenzione che – oltre che essere iniziato in epoca successiva rispetto all'anno di acquisto dell'immobile, considerate le istanze in atti – non gli impediva comunque di incaricare apposite maestranze edili.
A ciò aggiungasi che la prova dei lavori effettuati è documentale, come innanzi chiarito.
In conclusione, anche la sua opposizione avverso il d.i. n. 1990/2021 va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di , , Parte_1 Parte_4 [...]
, e e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei Parte_6 Parte_2 CP_4
parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda monitoria e delle attività processuali concretamente svolte dalle parti, con l'aumento del 50% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del detto DM 55/2014, considerando la riunione delle opposizioni e la analogia di posizioni processuali da cui si è dovuto difendere il risultando vittorioso. CP_6
L'ammontare è stato poi dimezzato per la natura documentale del giudizio.
Per converso, le spese di lite tra il e , e CP_6 CP_6 Controparte_1 CP_2
sono interamente compensate, considerata la postuma pubblicazione del Controparte_3
testamento, ossia in epoca successiva rispetto alle ordinanze contingibili emesse, circostanza che è
7 quindi sopravvenuta rispetto ai provvedimenti amministrativi e non poteva essere previamente conosciuta dall'Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni nn.
9200/2021 r.g.; 9212/2021 r.g.; 9230/2021 r.g. e 9420/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Accoglie l'opposizione proposta da , e Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1990/2021 del 16.09.2021, emesso dal Tribunale di
[...]
Lecce e, per l'effetto, revoca nei loro confronti il detto d.i.;
b) Rigetta ogni altra opposizione;
c) Condanna in solido , , , Parte_1 Parte_4 Parte_6 Pt_2
e alla rifusione delle spese di lite in favore del ,
[...] CP_4 Controparte_6
liquidate in euro 10.577,50 oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
d) Compensa interamente le spese di lite tra il e , Controparte_6 Controparte_1
e . CP_2 Controparte_3
Lecce, 30/01/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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