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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/05/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 9980/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9980/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Maria Maddalena GAETA (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno alla Via Renato De Martino n. 34, attore-opponente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti Alessandra DEL PRIORE (C.F. ) e Giuseppe AVALLONE C.F._4
(C.F. ) tutti elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via A. C.F._5
Scarlatti n. 17, convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 23.11.2022, Parte_1
introduceva il presente giudizio, elevando opposizione all'atto di precetto
[...]
(dell'importo di euro 10.228,30, di cui euro 9.900,00 per capitale) notificatogli in data 08.11.2022, dalla ex coniuge onde ottenere il pagamento dei ratei per Controparte_1 mantenimento della prole non percepiti nel periodo ricompreso tra il maggio 2019 ed il dicembre 2021, nonché per il mese di giugno 2022, nella misura rivista nell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, omologato in data 16.04.2019 e reso esecutivo il 28.09.2022. Deduceva l'opponente l'infondatezza della domanda avversaria, avendo sempre provveduto al sostentamento dei propri figli, nonostante la instabilità economica che lo aveva portato a condividere la casa coniugale nei primi mesi di separazione;
soggiungeva che anche il periodo pandemico e la perdita del lavoro non gli avevano impedito di contribuire ai bisogni della prole, sia pure nella ridotta misura a lui possibile. Eccepiva, inoltre, la nullità del precetto per la mancata allegazione della documentazione comprovante il credito ivi portato, istando, su tali basi, per la sospensione dell'esecutività dell'atto gravato. Concludeva, quindi, per declaratoria di nullità, inesistenza e/o insussistenza e infondatezza delle ragioni di credito avanzate da vinte Controparte_1 le spese secondo i parametri previsti per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta ammissione dell'attore con delibera del locale C.O.A. n. 2024/5707. 1.2 Si costituiva in giudizio concludendo segnatamente: “A) In merito Controparte_1 alla richiesta di sospensione, rigettare la stessa poiché non risulta provato sia il fumus che periculum in mora;
B) Nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. Rappresentava l'opposta che non vi era mai stata la convivenza continua riferita dalla controparte e che quest'ultima non aveva mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento per il periodo richiesto in pagamento. Proseguiva, evidenziando che proprio le difficoltà economiche lamentate dal predetto avevano portato alla revisione delle condizioni di separazione e della contribuzione dovuta, la quale peraltro, in sede di divorzio, aveva subito l'aumento in euro 400,00 mensili. Soggiungeva che le somme richieste non inerissero a spese straordinarie, con la conseguenza che non fosse doveroso allegare al precetto i giustificativi di spesa. 1.3 Sommariamente delibata e rigettata la richiesta cautelare con ordinanza del 6.09.2023 resa dal giudice precedentemente titolare del ruolo istruttorio, la causa proseguiva con il deposito e lo scambio di memorie ex art. 183 VI co cpc. Avvalendosi di esse, le parti depositavano estratti conto bancari a supporto delle rispettive deduzioni circa gli intervenuti pagamenti nel periodo controverso. Il G.I., con ordinanza in data 24.04.2024, ritenuta comprovata la corresponsione di alcuni ratei di mantenimento di cui al precetto opposto, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (decreto n. 3016/19 del 17.4.2019) per la somma eccedente l'importo di euro 6.132,50, ed ammetteva la richiesta prova testimoniale sui capitoli di prova indicati da parte attorea in sede di seconda memoria integrativa - limitando l'escussione all'unico teste presente, Tes_1
Sciogliendo la riserva assunta il G.I., con ordinanza del 10.07.2024, dichiarava parte attorea decaduta dall'ulteriore escussione testimoniale dei testi e Testimone_2 Tes_3
. Rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza del 10.07.2024 avanzata da parte
[...] opponente, alla successiva udienza avveniva l'escussione della teste indicata da parte opposta, che si concludeva con rinvio per precisazione conclusioni, Testimone_4 all'udienza del 16.04.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza. 2. Tanto esposto in punto di fatto, in primo luogo, va considerato che la presente controversia si inserisce nel contesto della crisi dei rapporti coniugali e assume connotati specifici in ragione dell'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori pendenti tra le parti all'epoca della separazione consensuale. Tuttavia, la definizione di pattuizioni liberamente concordate tra gli ex coniugi, destinate ad incidere in parte sulle modalità di attuazione degli obblighi assunti in sede di separazione, in parte sull'ammontare del contributo mensilmente dovuto dal coniuge opponente, ancorché giustificati da sopravvenuti mutamenti nelle rispettive posizioni giuridico - fattuali dei contendenti, non appare idonea a mutare il tradizionale assetto normativo e gli approdi interpretativi caratterizzanti la fattispecie, per sua natura intrisa di interessi di carattere indisponibile. Con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione, dei decreti di omologazione della separazione consensuale e delle sentenze di divorzio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravventi da farsi valere con procedimento di modifica delle condizioni di separazione di cui all'art. 710" (cfr. Cass. n. 13872/2001); ed ancora (con riferimento all'assegno divorzile ma con ragioni estensibili all'assegno per la prole), "sebbene la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato rebus sic stantibus, tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi non è di per sé idonea ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e successive modifiche, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. É stato, infatti, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che "il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo perdura, nonostante si siano creati presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art. 155 ultimo coma C.C. (ante riforma d.lgs. 154/2013), è regolato processualmente dall'art. 710 C.P.C. il quale costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti" (cfr. Cass. n. 13872/2001). Da tanto consegue che l'ex coniuge - tenuto in forza di omologa della separazione o di sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno di mantenimento - che abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante da uno dei menzionati titoli, non può - in assenza di revisione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, citato art. 9, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente L. n. 898 del 1970, ex art. 9 (cfr. Cass. n. 17618/2013, Cass. n. 17793/2005). Tali considerazioni precludono, in sintesi, in questa sede, la possibilità di tener conto delle difficoltà lamentate dall'opponente. Ciò posto, si osserva che per il periodo per cui vi è stata intimazione, era Parte_1 tenuto al versamento di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della prole, a nulla rilevando la riferita coabitazione tra gli ex coniugi in giudizio per parte del periodo precettato, che l'opponente ha inteso dimostrare attraverso le domandate escussioni testimoniali. A tal proposito, è bene evidenziare che, mentre la teste di parte opponente
– all'audizione tenutasi in data 10.07.2024 - confermava la rappresentata Tes_1 convivenza (testualmente dichiarando di essere “a conoscenza dei fatti poiché, dalla mia abitazione vedo l'appartamento sito in Salerno, via E. Amendola, 5, e pertanto vedevo il Parte_1 all'interno dell'abitazione in ogni fascia oraria, in particolare lo vedevo rientrare intorno alle ore 14:00 ovvero 15:00 del pomeriggio, e lo vedeva alimentare il cane”), la teste Testimone_4 successivamente escussa a prova contraria rispetto ai capitoli di prova formulati da parte opponente all'udienza del 16.10.2024, la smentiva, pur asserendo di essere “frequentatrice abituale della casa della Sig.ra (testualmente dichiarando: “e in tali occasioni, dall'anno CP_1
2019 all'anno 2021, non ho mai visto in casa il sig. L'ho visto solo in talune occasioni Parte_1 che andava ad andare da mangiare ai cani, che teneva in un giardino posto vicino l'abitazione”). Conseguentemente, richiamati gli esiti della istruttoria orale compiuta, detta coabitazione risulta non emersa con verosimiglianza ed alla stessa non possono ricollegarsi consguenze processuali. Peraltro, a fini di completezza, mette conto osservare che la separazione spieghi pienamente tra le parti i suoi effetti anche in caso di coabitazione della ex casa coniugale da parte degli ex coniugi (che può avvenire per svariate motivazioni), i quali possono venir meno, secondo quanto dispone l'art.157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra le parti di causa, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco (cfr. Cass.. 11636/2020). A tanto discende che, in ogni caso, gli effetti della separazione non avrebbero potuto ritenersi annullati dalla mera circostanza che uno dei coniugi non avesse rilasciato la casa familiare e che l'altro coniuge, a sua volta, lo avesse tollerato. Proseguendo nella indagine, si rammenta che l'art. 480 c.p.c. definisca il precetto come
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”, con la previsione, poi, di un termine per l'adempimento, decorso il quale può avere inizio l'esecuzione forzata. L'adempimento, in particolare, è considerato quale mezzo normale di estinzione dell'obbligazione, essendo l'atto con cui il debitore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta, si “libera” dal vincolo debitorio e soddisfa l'interesse del creditore. Dal punto di vista etimologico, l'adempimento, in via generalissima e preliminare, consiste nel “tenere una condotta corrispondente a quella imposta”; sotto il profilo sistematico, invece, la dottrina richiama “a contrariis” l'articolo 1218: si osserva, infatti, che se il debitore è inadempiente quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, sarà, al contrario, adempiente quando esegue la prestazione in modo esatto. Fatte tali ineludibili premesse e rapportandole al caso in esame, si rileva che il decreto n. 3016/2019, che ha modificato le condizioni statuite nel decreto di omologa di separazione del 19.02.2013 – resi entrambi da questo Tribunale –, costituisca il titolo esecutivo che ingloba l'obbligo dell'opponente di mantenimento della prole, sicché risulta sufficiente la pedissequa notifica dello stesso unitamente al precetto, ai fini della validità di quest'ultimo, senza che sia necessaria ulteriore allegazione o riprova delle ragioni delle ragioni creditizie. Ancora, si precisa che non possa sussistere adempimento laddove ci si discosti dalle previsioni portate dal titolo che ne prevede termini e modalità: l'adempimento (per dirsi tale) dovrà, dunque, essere conforme al dettame del titolo, che individua l'obbligato ed il beneficiario/a. Nel caso che ci occupa, l'opponente ha sostenuto, in buona sostanza, di aver sempre provveduto al sostentamento dei propri figli, nonostante la propria instabilità economica, ed, a riprova di tanto, ha versato in atti estratti conto bancari, da cui si evince che, nel periodo intercorrente tra il 20.06.2019 ed il 09.03.2020 (dunque parte di quello in esame), sono stati effettuati dal proprio conto a quello di , bonifici con causale “figli” CP_1 di importo o pari a quello del disposto assegno (e ci si riferisce alle disposizioni di euro 302,25 del 20.06.2019, 10.07.2019, 07.10.2019, 08.11.2019), o maggiore (nella specie bonifici per euro 402,50 del 07.08.2019, 13.09.2019, 05.12.2019, 02.01 e 23.01.2020, 14.02.2020 e 09.03.2020) e, solo in un caso, di importo inferiore (euro 202,50 del 16.01.2019); di contro, parte opposta ha sostenuto che detti pagamenti fossero destinati alla soddisfazioni dei ratei del mutuo stipulato per l'acquisto della casa “considerata lascito per i figli” (di qui la causale “figli”) e che avesse, all'uopo, retrocesso in contanti l'esubero percepito rispetto al dovuto. Ebbene, stando a quanto versato al fascicolo processuale dalla istanza, non emerge in atti l'esistenza del finanziamento citato, né la sussistenza di accordo di eventuale ripartizione tra le parti delle spese del medesimo o, ancora, che la casa coniugale abbia avuto la riferita destinazione (con documentazione, in altri termini, comprovante la titolarità di usufrutto dei coniugi di essa e di nuda proprietà della prole); parimenti non sono state allegate quietanze di pagamenti in danaro, che ineriscano ad eventuali ripetizioni (cfr. pag. 2 memoria in atti l'08.01.2024), restando tutto, dunque, mera prospettazione di parte opposta. Di contro, i bonifici in esame (non contestati dalla controparte se non in punto di causale) possono, con verosimiglianza, ricondursi all'obbligo consacrato nel titolo sotteso al precetto opposto. Non ricoprendo gli stessi l'intero periodo per cui è causa, ma arrestandosi al marzo 2020, va affermata la consequenziale debenza dei ratei residui per i quali vi è stata intimazione e, segnatamente, di quelli dovuti per la prole a far data dall'aprile 2020 e sino al dicembre 2021, nonché per giugno 2022. Ne consegue che il credito azionato dalla parte opposta in precetto vada riveduto, avuto riguardo all'importo totale dei versamenti innanzi analiticamente riportati (pari ad €. 4.228,00), da scomputarsi dalla somma intimata per capitale (€. 9.900,00), per la quale vi è stato l'opposto precetto. Tanto è possibile in quanto il precetto non è nullo laddove il creditore intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l'eccessività della somma portata nel precetto, in particolare, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore (per tutte, Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515), dandosi soltanto luogo alla riduzione della somma domandata (così Cass. 8939/2013). A tanto consegue la parziale fondatezza della opposizione spiegata da Parte_1
, laddove ha dedotto l'erroneità per l'importo eccedente euro €. 5.672,00 della
[...] intimazione di pagamento, la quale resta valida ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica. In punto, poi, di spese del presente giudizio, l'accoglimento dell'opposizione solo nei limiti di quanto si è esposto e la conseguente reciproca soccombenza, ne giustifica la integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 9980/2022, promossa da contro Parte_1 CP_1
CONCETTA, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1 accerta la validità del precetto opposto per la somma non eccedente €. 5.672,00 per sorta capitale, sulla quale andranno computati gli interessi legali dalla data di notifica e sino al saldo, nonché spese ed onorari;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno, 3.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9980/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Maria Maddalena GAETA (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno alla Via Renato De Martino n. 34, attore-opponente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti Alessandra DEL PRIORE (C.F. ) e Giuseppe AVALLONE C.F._4
(C.F. ) tutti elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via A. C.F._5
Scarlatti n. 17, convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 23.11.2022, Parte_1
introduceva il presente giudizio, elevando opposizione all'atto di precetto
[...]
(dell'importo di euro 10.228,30, di cui euro 9.900,00 per capitale) notificatogli in data 08.11.2022, dalla ex coniuge onde ottenere il pagamento dei ratei per Controparte_1 mantenimento della prole non percepiti nel periodo ricompreso tra il maggio 2019 ed il dicembre 2021, nonché per il mese di giugno 2022, nella misura rivista nell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, omologato in data 16.04.2019 e reso esecutivo il 28.09.2022. Deduceva l'opponente l'infondatezza della domanda avversaria, avendo sempre provveduto al sostentamento dei propri figli, nonostante la instabilità economica che lo aveva portato a condividere la casa coniugale nei primi mesi di separazione;
soggiungeva che anche il periodo pandemico e la perdita del lavoro non gli avevano impedito di contribuire ai bisogni della prole, sia pure nella ridotta misura a lui possibile. Eccepiva, inoltre, la nullità del precetto per la mancata allegazione della documentazione comprovante il credito ivi portato, istando, su tali basi, per la sospensione dell'esecutività dell'atto gravato. Concludeva, quindi, per declaratoria di nullità, inesistenza e/o insussistenza e infondatezza delle ragioni di credito avanzate da vinte Controparte_1 le spese secondo i parametri previsti per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta ammissione dell'attore con delibera del locale C.O.A. n. 2024/5707. 1.2 Si costituiva in giudizio concludendo segnatamente: “A) In merito Controparte_1 alla richiesta di sospensione, rigettare la stessa poiché non risulta provato sia il fumus che periculum in mora;
B) Nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”. Rappresentava l'opposta che non vi era mai stata la convivenza continua riferita dalla controparte e che quest'ultima non aveva mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento per il periodo richiesto in pagamento. Proseguiva, evidenziando che proprio le difficoltà economiche lamentate dal predetto avevano portato alla revisione delle condizioni di separazione e della contribuzione dovuta, la quale peraltro, in sede di divorzio, aveva subito l'aumento in euro 400,00 mensili. Soggiungeva che le somme richieste non inerissero a spese straordinarie, con la conseguenza che non fosse doveroso allegare al precetto i giustificativi di spesa. 1.3 Sommariamente delibata e rigettata la richiesta cautelare con ordinanza del 6.09.2023 resa dal giudice precedentemente titolare del ruolo istruttorio, la causa proseguiva con il deposito e lo scambio di memorie ex art. 183 VI co cpc. Avvalendosi di esse, le parti depositavano estratti conto bancari a supporto delle rispettive deduzioni circa gli intervenuti pagamenti nel periodo controverso. Il G.I., con ordinanza in data 24.04.2024, ritenuta comprovata la corresponsione di alcuni ratei di mantenimento di cui al precetto opposto, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (decreto n. 3016/19 del 17.4.2019) per la somma eccedente l'importo di euro 6.132,50, ed ammetteva la richiesta prova testimoniale sui capitoli di prova indicati da parte attorea in sede di seconda memoria integrativa - limitando l'escussione all'unico teste presente, Tes_1
Sciogliendo la riserva assunta il G.I., con ordinanza del 10.07.2024, dichiarava parte attorea decaduta dall'ulteriore escussione testimoniale dei testi e Testimone_2 Tes_3
. Rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza del 10.07.2024 avanzata da parte
[...] opponente, alla successiva udienza avveniva l'escussione della teste indicata da parte opposta, che si concludeva con rinvio per precisazione conclusioni, Testimone_4 all'udienza del 16.04.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza. 2. Tanto esposto in punto di fatto, in primo luogo, va considerato che la presente controversia si inserisce nel contesto della crisi dei rapporti coniugali e assume connotati specifici in ragione dell'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori pendenti tra le parti all'epoca della separazione consensuale. Tuttavia, la definizione di pattuizioni liberamente concordate tra gli ex coniugi, destinate ad incidere in parte sulle modalità di attuazione degli obblighi assunti in sede di separazione, in parte sull'ammontare del contributo mensilmente dovuto dal coniuge opponente, ancorché giustificati da sopravvenuti mutamenti nelle rispettive posizioni giuridico - fattuali dei contendenti, non appare idonea a mutare il tradizionale assetto normativo e gli approdi interpretativi caratterizzanti la fattispecie, per sua natura intrisa di interessi di carattere indisponibile. Con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione, dei decreti di omologazione della separazione consensuale e delle sentenze di divorzio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravventi da farsi valere con procedimento di modifica delle condizioni di separazione di cui all'art. 710" (cfr. Cass. n. 13872/2001); ed ancora (con riferimento all'assegno divorzile ma con ragioni estensibili all'assegno per la prole), "sebbene la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato rebus sic stantibus, tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi non è di per sé idonea ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e successive modifiche, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. É stato, infatti, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che "il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo perdura, nonostante si siano creati presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art. 155 ultimo coma C.C. (ante riforma d.lgs. 154/2013), è regolato processualmente dall'art. 710 C.P.C. il quale costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti" (cfr. Cass. n. 13872/2001). Da tanto consegue che l'ex coniuge - tenuto in forza di omologa della separazione o di sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno di mantenimento - che abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante da uno dei menzionati titoli, non può - in assenza di revisione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, citato art. 9, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente L. n. 898 del 1970, ex art. 9 (cfr. Cass. n. 17618/2013, Cass. n. 17793/2005). Tali considerazioni precludono, in sintesi, in questa sede, la possibilità di tener conto delle difficoltà lamentate dall'opponente. Ciò posto, si osserva che per il periodo per cui vi è stata intimazione, era Parte_1 tenuto al versamento di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della prole, a nulla rilevando la riferita coabitazione tra gli ex coniugi in giudizio per parte del periodo precettato, che l'opponente ha inteso dimostrare attraverso le domandate escussioni testimoniali. A tal proposito, è bene evidenziare che, mentre la teste di parte opponente
– all'audizione tenutasi in data 10.07.2024 - confermava la rappresentata Tes_1 convivenza (testualmente dichiarando di essere “a conoscenza dei fatti poiché, dalla mia abitazione vedo l'appartamento sito in Salerno, via E. Amendola, 5, e pertanto vedevo il Parte_1 all'interno dell'abitazione in ogni fascia oraria, in particolare lo vedevo rientrare intorno alle ore 14:00 ovvero 15:00 del pomeriggio, e lo vedeva alimentare il cane”), la teste Testimone_4 successivamente escussa a prova contraria rispetto ai capitoli di prova formulati da parte opponente all'udienza del 16.10.2024, la smentiva, pur asserendo di essere “frequentatrice abituale della casa della Sig.ra (testualmente dichiarando: “e in tali occasioni, dall'anno CP_1
2019 all'anno 2021, non ho mai visto in casa il sig. L'ho visto solo in talune occasioni Parte_1 che andava ad andare da mangiare ai cani, che teneva in un giardino posto vicino l'abitazione”). Conseguentemente, richiamati gli esiti della istruttoria orale compiuta, detta coabitazione risulta non emersa con verosimiglianza ed alla stessa non possono ricollegarsi consguenze processuali. Peraltro, a fini di completezza, mette conto osservare che la separazione spieghi pienamente tra le parti i suoi effetti anche in caso di coabitazione della ex casa coniugale da parte degli ex coniugi (che può avvenire per svariate motivazioni), i quali possono venir meno, secondo quanto dispone l'art.157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra le parti di causa, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco (cfr. Cass.. 11636/2020). A tanto discende che, in ogni caso, gli effetti della separazione non avrebbero potuto ritenersi annullati dalla mera circostanza che uno dei coniugi non avesse rilasciato la casa familiare e che l'altro coniuge, a sua volta, lo avesse tollerato. Proseguendo nella indagine, si rammenta che l'art. 480 c.p.c. definisca il precetto come
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”, con la previsione, poi, di un termine per l'adempimento, decorso il quale può avere inizio l'esecuzione forzata. L'adempimento, in particolare, è considerato quale mezzo normale di estinzione dell'obbligazione, essendo l'atto con cui il debitore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta, si “libera” dal vincolo debitorio e soddisfa l'interesse del creditore. Dal punto di vista etimologico, l'adempimento, in via generalissima e preliminare, consiste nel “tenere una condotta corrispondente a quella imposta”; sotto il profilo sistematico, invece, la dottrina richiama “a contrariis” l'articolo 1218: si osserva, infatti, che se il debitore è inadempiente quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, sarà, al contrario, adempiente quando esegue la prestazione in modo esatto. Fatte tali ineludibili premesse e rapportandole al caso in esame, si rileva che il decreto n. 3016/2019, che ha modificato le condizioni statuite nel decreto di omologa di separazione del 19.02.2013 – resi entrambi da questo Tribunale –, costituisca il titolo esecutivo che ingloba l'obbligo dell'opponente di mantenimento della prole, sicché risulta sufficiente la pedissequa notifica dello stesso unitamente al precetto, ai fini della validità di quest'ultimo, senza che sia necessaria ulteriore allegazione o riprova delle ragioni delle ragioni creditizie. Ancora, si precisa che non possa sussistere adempimento laddove ci si discosti dalle previsioni portate dal titolo che ne prevede termini e modalità: l'adempimento (per dirsi tale) dovrà, dunque, essere conforme al dettame del titolo, che individua l'obbligato ed il beneficiario/a. Nel caso che ci occupa, l'opponente ha sostenuto, in buona sostanza, di aver sempre provveduto al sostentamento dei propri figli, nonostante la propria instabilità economica, ed, a riprova di tanto, ha versato in atti estratti conto bancari, da cui si evince che, nel periodo intercorrente tra il 20.06.2019 ed il 09.03.2020 (dunque parte di quello in esame), sono stati effettuati dal proprio conto a quello di , bonifici con causale “figli” CP_1 di importo o pari a quello del disposto assegno (e ci si riferisce alle disposizioni di euro 302,25 del 20.06.2019, 10.07.2019, 07.10.2019, 08.11.2019), o maggiore (nella specie bonifici per euro 402,50 del 07.08.2019, 13.09.2019, 05.12.2019, 02.01 e 23.01.2020, 14.02.2020 e 09.03.2020) e, solo in un caso, di importo inferiore (euro 202,50 del 16.01.2019); di contro, parte opposta ha sostenuto che detti pagamenti fossero destinati alla soddisfazioni dei ratei del mutuo stipulato per l'acquisto della casa “considerata lascito per i figli” (di qui la causale “figli”) e che avesse, all'uopo, retrocesso in contanti l'esubero percepito rispetto al dovuto. Ebbene, stando a quanto versato al fascicolo processuale dalla istanza, non emerge in atti l'esistenza del finanziamento citato, né la sussistenza di accordo di eventuale ripartizione tra le parti delle spese del medesimo o, ancora, che la casa coniugale abbia avuto la riferita destinazione (con documentazione, in altri termini, comprovante la titolarità di usufrutto dei coniugi di essa e di nuda proprietà della prole); parimenti non sono state allegate quietanze di pagamenti in danaro, che ineriscano ad eventuali ripetizioni (cfr. pag. 2 memoria in atti l'08.01.2024), restando tutto, dunque, mera prospettazione di parte opposta. Di contro, i bonifici in esame (non contestati dalla controparte se non in punto di causale) possono, con verosimiglianza, ricondursi all'obbligo consacrato nel titolo sotteso al precetto opposto. Non ricoprendo gli stessi l'intero periodo per cui è causa, ma arrestandosi al marzo 2020, va affermata la consequenziale debenza dei ratei residui per i quali vi è stata intimazione e, segnatamente, di quelli dovuti per la prole a far data dall'aprile 2020 e sino al dicembre 2021, nonché per giugno 2022. Ne consegue che il credito azionato dalla parte opposta in precetto vada riveduto, avuto riguardo all'importo totale dei versamenti innanzi analiticamente riportati (pari ad €. 4.228,00), da scomputarsi dalla somma intimata per capitale (€. 9.900,00), per la quale vi è stato l'opposto precetto. Tanto è possibile in quanto il precetto non è nullo laddove il creditore intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l'eccessività della somma portata nel precetto, in particolare, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore (per tutte, Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515), dandosi soltanto luogo alla riduzione della somma domandata (così Cass. 8939/2013). A tanto consegue la parziale fondatezza della opposizione spiegata da Parte_1
, laddove ha dedotto l'erroneità per l'importo eccedente euro €. 5.672,00 della
[...] intimazione di pagamento, la quale resta valida ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica. In punto, poi, di spese del presente giudizio, l'accoglimento dell'opposizione solo nei limiti di quanto si è esposto e la conseguente reciproca soccombenza, ne giustifica la integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 9980/2022, promossa da contro Parte_1 CP_1
CONCETTA, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1 accerta la validità del precetto opposto per la somma non eccedente €. 5.672,00 per sorta capitale, sulla quale andranno computati gli interessi legali dalla data di notifica e sino al saldo, nonché spese ed onorari;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno, 3.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO