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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2288 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2288 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a Terni il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(P. IVA ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
Massimo Oreste Finotto, presso il cui studio sito in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 25, sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata in atti;
parte attrice
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e del rappresentante legale pro tempore, dott.ssa CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Taschini, presso il cui studio sito in Perugia, Via Cesare
Caporali n. 29, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa;
parte convenuta
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.10.2022, , in proprio e Parte_1
in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la risoluzione della proposta di acquisto dell'autovettura usata di tipo Mercedes E Cabrio 350d Premium Plus 4matic, targata
FM120NL, stipulata in data 23/01/2020 tra la Parte_2
(compratore) e la (venditore), presso la filiale di Terni, sita in Narni CP_1 CP_1
Scalo, Via Tuderte 480, con conseguente condanna della alla restituzione dell'intero CP_1 prezzo pagato per l'acquisto dal compratore, pari ad € 54.918,37, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e delle avarie occorse da liquidarsi anche secondo equità;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni CP_1
subiti dalla a titolo di lucro cessante e/o di perdita di Parte_2
chance, per la mancata stipula tra la ed il proprio cliente Parte_2 Parte_2 dei contratti di sponsorizzazione relativi all'anno 2020 del Controparte_3
Campionato Italiano Gran Turismo, pari alla somma di € 150.000,00, o in quella, maggiore o minore, che risulterà equa e\o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno CP_1 biologico subito dal Sig. , quantificato nel complessivo importo (IP + IT) di € Parte_1
34.391,67, o in quello, maggiore o minore, che risulterà equo e\o di giustizia, anche all'esito di accertamenti peritali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di onorari, competenze legali di lite e spese tutte.”
Nello specifico, parte attrice ha sostenuto di aver stipulato una proposta d'acquisto in data
23.01.2020 con di Terni (TR), per un'autovettura usata di tipo Mercedes E Cabrio CP_1
350d Premium Plus 4matic, targata FM120NL, per un prezzo pari ad euro 54.918,37 e che, per provvedere al pagamento di quanto pattuito, in data 07.02.2020, ha stipulato un contratto di leasing (n. 2555469) con Mercedez Benz Financial Service Italia S.p.a. (doc. 2 dell'atto introduttivo).
Successivamente all'acquisto si sono verificati ben tre episodi di avaria del veicolo: il primo in data 03.07.2020 (cinque mesi dopo l'acquisto); il secondo in data 09.12.2020 e, infine, il terzo il
14.01.2021, i quali hanno esposto e la sua collaboratrice Parte_1 CP_4 alla guida dell'autovettura, ad una grave situazione di pericolo, incidendo ulteriormente
[...] sull'equilibrio psichico del signor . Parte_1
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio rassegnando, per i motivi ivi CP_1
dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
- In via principale, nel merito, rigettare le domande attoree perché inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
L'odierna convenuta ha rappresentato, in fatto, che parte attrice ha lamentato ben tre episodi di malfunzionamento del veicolo, ma che in sede di accertamento è emerso che le problematiche verificatesi erano da attribuirsi integralmente ed esclusivamente alla condotta negligente, non curante e imperita tenuta dal signor . Parte_1
Dunque, la stessa concludeva contestando la ricostruzione di controparte, domandandone il rigetto (poiché prescritta e/o) infondata in fatto e in diritto.
In data 17.01.2023 si è tenuta la prima udienza e, all'esito della stessa, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 01.06.2023, svoltasi in modalità cartolare, il giudice ha ammesso per parte attrice la prova per testi quale richiesta in seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. (sui cap.n.1,2,3,4,7,8,9,10 e 11 con la teste ivi indicata) e per parte convenuta l'intera prova per testi quale formulata in seconda memoria ex art.183, co.6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 24.10.2024 lo scrivente giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea di risoluzione del contratto non può essere accolta, risultando fondate le eccezioni di intervenuta decadenza dal diritto di denunzia del vizio, nonché di intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, formulata da parte convenuta, in ragione di quanto segue.
Ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione, deve esaminarsi, in primo luogo, quale sia la disciplina applicabile al caso di specie.
In particolare, occorre, preliminarmente, qualificare correttamente il rapporto giuridico instauratosi tra le parti in causa, al fine di stabilire se debba trovare applicazione la disciplina consumeristica di cui agli artt. 128 e ss., D. lgs n. 206/2005, ovvero la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c., prevedendo le due discipline appena menzionate differenti termini di prescrizione dell'azione prevista a tutela dell'acquirente. Nello specifico, l'art. 132, comma 4, D. lgs. n. 206/2005, stabilisce che “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”; contrariamente, l'art. 1495, comma 3, c.c. prevede che
“l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”.
Lo scrivente giudice ritiene che nel caso de quo non possa trovare applicazione la disciplina consumeristica, invocata da parte attrice, essendo più corretto inquadrare il rapporto giuridico instauratosi tra le parti nella disciplina codicistica ordinaria.
Difatti, ove l'acquisto del bene sia avvenuto da parte di una società di leasing non sono applicabili le disposizioni in tema di garanzia di cui all'art. 128 del Codice del consumo, quanto piuttosto quelle di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c. Se è vero che l'utilizzatore del bene in leasing ha legittimazione attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato la disponibilità del bene, tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona stipulato il contratto. Pertanto, la scelta di fruire di un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all'utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trovi a contrattare, in nome e conto proprio, con un professionista.
La scelta di acquistare un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria, invero, preclude all'utilizzatore la possibilità di beneficiare di tutte quelle tutele giuridiche previste in favore del consumatore privato, che si trovi a contrattare e ad acquistare, in nome e per conto proprio, da un professionista.
In questa prospettiva, dunque, il signor che ha acquistato l'autoveicolo per il Parte_1 tramite della società non può invocare l'applicazione Parte_2
della speciale disciplina consumeristica, essendo più corretto, fare riferimento, nel caso di specie, alla ordinaria disciplina codicistica in materia di vizi della cosa venduta.
Tale disciplina, in particolare, dopo aver previsto a tutela dell'acquirente l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.) e l'azione risarcitoria (art. 1494 c.c.), assoggetta l'esperibilità delle stesse a stringenti termini di decadenza e prescrizione. E, infatti, il successivo art. 1495 c.c. stabilisce, al primo comma, che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”, mentre al quarto comma afferma che “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”. Sul punto, appare opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “nei contratti di compravendita, costituiscono- ai sensi dell'art. 2943, c.c., IV comma - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma III, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma I- intimazione o richiesta scritta- con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma I, ovvero di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione” (v. Cass., Sez. Un., n. 18672/2019).
Si precisa, altresì, che la consegna del bene dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione dell'azione, ex art. 1495 c.c., per far valere la garanzia per vizi della res, ai sensi dell'art. 1490
c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo. Tale principio di diritto è stato ribadito da una recente ordinanza della Corte, ove è stato stabilito che “in ogni caso l'azione del compratore, volta a far valere la garanzia per vizi contro il venditore, si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati, sempre che la consegna abbia avuto luogo, dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento” (Cass., n. 34290 del 22/11/2022).
Dal quadro probatorio versato in atti, si evince che, nella fattispecie in esame, il dies a quo della decorrenza del termine prescrittivo deve individuarsi nella consegna del bene (07.01.2020), non risultando provata alcuna ulteriore comunicazione utile ai fini dell'interruzione della stessa.
Ebbene, nel caso di specie la prima comunicazione formale da parte dell'odierno attore, contenente la volontà di esercitare la garanzia è costituita dalla missiva dagli avvocati Sciarretta
e del 23.05.2022, cioè a ben sedici mesi di distanza dalla consegna della vettura, CP_5
(avvenuta in data 07.01.2020), come correttamente rilevato dalla difesa convenuta.
Difatti, questo è il primo atto stragiudiziale utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, poiché le lettere di diffida- rispettivamente del 16.12.2020 e del 22.01.2021- contenevano una manifestazione di volontà dell'acquirente di azionare le tutele previste a favore del consumatore e, in quanto tali, non azionabili nel caso di specie per tutti i motivi sopra esposti.
Quindi, dovendo far risalire la decorrenza annuale dei termini di prescrizione alla data dell'effettiva consegna della res (07.02.2020), la domanda per cui è causa risulta tardiva per intervenuta prescrizione annuale ex artt. 1490 e 1495, co. 3, c.c.
Il rigetto della domanda attorea per intervenuta decadenza dal diritto di denunzia del vizio nonché per intervenuta prescrizione dell'azione consente di ritenere assorbito l'esame delle ulteriori questioni di merito. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5 (scaglione da € 52.000 ad €
260.000), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
ei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, € 786,00 per
[...]
spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta.
Terni, 11.02.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2288 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a Terni il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(P. IVA ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
Massimo Oreste Finotto, presso il cui studio sito in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 25, sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata in atti;
parte attrice
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e del rappresentante legale pro tempore, dott.ssa CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Taschini, presso il cui studio sito in Perugia, Via Cesare
Caporali n. 29, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa;
parte convenuta
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.10.2022, , in proprio e Parte_1
in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la risoluzione della proposta di acquisto dell'autovettura usata di tipo Mercedes E Cabrio 350d Premium Plus 4matic, targata
FM120NL, stipulata in data 23/01/2020 tra la Parte_2
(compratore) e la (venditore), presso la filiale di Terni, sita in Narni CP_1 CP_1
Scalo, Via Tuderte 480, con conseguente condanna della alla restituzione dell'intero CP_1 prezzo pagato per l'acquisto dal compratore, pari ad € 54.918,37, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e delle avarie occorse da liquidarsi anche secondo equità;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni CP_1
subiti dalla a titolo di lucro cessante e/o di perdita di Parte_2
chance, per la mancata stipula tra la ed il proprio cliente Parte_2 Parte_2 dei contratti di sponsorizzazione relativi all'anno 2020 del Controparte_3
Campionato Italiano Gran Turismo, pari alla somma di € 150.000,00, o in quella, maggiore o minore, che risulterà equa e\o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno CP_1 biologico subito dal Sig. , quantificato nel complessivo importo (IP + IT) di € Parte_1
34.391,67, o in quello, maggiore o minore, che risulterà equo e\o di giustizia, anche all'esito di accertamenti peritali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di onorari, competenze legali di lite e spese tutte.”
Nello specifico, parte attrice ha sostenuto di aver stipulato una proposta d'acquisto in data
23.01.2020 con di Terni (TR), per un'autovettura usata di tipo Mercedes E Cabrio CP_1
350d Premium Plus 4matic, targata FM120NL, per un prezzo pari ad euro 54.918,37 e che, per provvedere al pagamento di quanto pattuito, in data 07.02.2020, ha stipulato un contratto di leasing (n. 2555469) con Mercedez Benz Financial Service Italia S.p.a. (doc. 2 dell'atto introduttivo).
Successivamente all'acquisto si sono verificati ben tre episodi di avaria del veicolo: il primo in data 03.07.2020 (cinque mesi dopo l'acquisto); il secondo in data 09.12.2020 e, infine, il terzo il
14.01.2021, i quali hanno esposto e la sua collaboratrice Parte_1 CP_4 alla guida dell'autovettura, ad una grave situazione di pericolo, incidendo ulteriormente
[...] sull'equilibrio psichico del signor . Parte_1
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio rassegnando, per i motivi ivi CP_1
dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
- In via principale, nel merito, rigettare le domande attoree perché inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
L'odierna convenuta ha rappresentato, in fatto, che parte attrice ha lamentato ben tre episodi di malfunzionamento del veicolo, ma che in sede di accertamento è emerso che le problematiche verificatesi erano da attribuirsi integralmente ed esclusivamente alla condotta negligente, non curante e imperita tenuta dal signor . Parte_1
Dunque, la stessa concludeva contestando la ricostruzione di controparte, domandandone il rigetto (poiché prescritta e/o) infondata in fatto e in diritto.
In data 17.01.2023 si è tenuta la prima udienza e, all'esito della stessa, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 01.06.2023, svoltasi in modalità cartolare, il giudice ha ammesso per parte attrice la prova per testi quale richiesta in seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. (sui cap.n.1,2,3,4,7,8,9,10 e 11 con la teste ivi indicata) e per parte convenuta l'intera prova per testi quale formulata in seconda memoria ex art.183, co.6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 24.10.2024 lo scrivente giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea di risoluzione del contratto non può essere accolta, risultando fondate le eccezioni di intervenuta decadenza dal diritto di denunzia del vizio, nonché di intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, formulata da parte convenuta, in ragione di quanto segue.
Ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione, deve esaminarsi, in primo luogo, quale sia la disciplina applicabile al caso di specie.
In particolare, occorre, preliminarmente, qualificare correttamente il rapporto giuridico instauratosi tra le parti in causa, al fine di stabilire se debba trovare applicazione la disciplina consumeristica di cui agli artt. 128 e ss., D. lgs n. 206/2005, ovvero la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c., prevedendo le due discipline appena menzionate differenti termini di prescrizione dell'azione prevista a tutela dell'acquirente. Nello specifico, l'art. 132, comma 4, D. lgs. n. 206/2005, stabilisce che “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”; contrariamente, l'art. 1495, comma 3, c.c. prevede che
“l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”.
Lo scrivente giudice ritiene che nel caso de quo non possa trovare applicazione la disciplina consumeristica, invocata da parte attrice, essendo più corretto inquadrare il rapporto giuridico instauratosi tra le parti nella disciplina codicistica ordinaria.
Difatti, ove l'acquisto del bene sia avvenuto da parte di una società di leasing non sono applicabili le disposizioni in tema di garanzia di cui all'art. 128 del Codice del consumo, quanto piuttosto quelle di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c. Se è vero che l'utilizzatore del bene in leasing ha legittimazione attiva rispetto a tutte le azioni esperibili dalla società di leasing che per suo nome e conto ha procurato la disponibilità del bene, tuttavia, il predetto utilizzatore non può cumulare alla specifica tutela prevista per il contratto di compravendita stipulato dalla società di leasing nel suo interesse anche quella tutela di cui potrebbe beneficiare laddove avesse lui stesso in prima persona stipulato il contratto. Pertanto, la scelta di fruire di un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria ragionevolmente preclude all'utilizzatore del bene la possibilità di esperire le tutele giuridiche previste a tutela del consumatore privato, che si trovi a contrattare, in nome e conto proprio, con un professionista.
La scelta di acquistare un bene attraverso la stipula di un contratto di locazione finanziaria, invero, preclude all'utilizzatore la possibilità di beneficiare di tutte quelle tutele giuridiche previste in favore del consumatore privato, che si trovi a contrattare e ad acquistare, in nome e per conto proprio, da un professionista.
In questa prospettiva, dunque, il signor che ha acquistato l'autoveicolo per il Parte_1 tramite della società non può invocare l'applicazione Parte_2
della speciale disciplina consumeristica, essendo più corretto, fare riferimento, nel caso di specie, alla ordinaria disciplina codicistica in materia di vizi della cosa venduta.
Tale disciplina, in particolare, dopo aver previsto a tutela dell'acquirente l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.) e l'azione risarcitoria (art. 1494 c.c.), assoggetta l'esperibilità delle stesse a stringenti termini di decadenza e prescrizione. E, infatti, il successivo art. 1495 c.c. stabilisce, al primo comma, che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”, mentre al quarto comma afferma che “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”. Sul punto, appare opportuno richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “nei contratti di compravendita, costituiscono- ai sensi dell'art. 2943, c.c., IV comma - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma III, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma I- intimazione o richiesta scritta- con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma I, ovvero di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione” (v. Cass., Sez. Un., n. 18672/2019).
Si precisa, altresì, che la consegna del bene dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione dell'azione, ex art. 1495 c.c., per far valere la garanzia per vizi della res, ai sensi dell'art. 1490
c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo. Tale principio di diritto è stato ribadito da una recente ordinanza della Corte, ove è stato stabilito che “in ogni caso l'azione del compratore, volta a far valere la garanzia per vizi contro il venditore, si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati, sempre che la consegna abbia avuto luogo, dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento” (Cass., n. 34290 del 22/11/2022).
Dal quadro probatorio versato in atti, si evince che, nella fattispecie in esame, il dies a quo della decorrenza del termine prescrittivo deve individuarsi nella consegna del bene (07.01.2020), non risultando provata alcuna ulteriore comunicazione utile ai fini dell'interruzione della stessa.
Ebbene, nel caso di specie la prima comunicazione formale da parte dell'odierno attore, contenente la volontà di esercitare la garanzia è costituita dalla missiva dagli avvocati Sciarretta
e del 23.05.2022, cioè a ben sedici mesi di distanza dalla consegna della vettura, CP_5
(avvenuta in data 07.01.2020), come correttamente rilevato dalla difesa convenuta.
Difatti, questo è il primo atto stragiudiziale utile ai fini dell'interruzione della prescrizione, poiché le lettere di diffida- rispettivamente del 16.12.2020 e del 22.01.2021- contenevano una manifestazione di volontà dell'acquirente di azionare le tutele previste a favore del consumatore e, in quanto tali, non azionabili nel caso di specie per tutti i motivi sopra esposti.
Quindi, dovendo far risalire la decorrenza annuale dei termini di prescrizione alla data dell'effettiva consegna della res (07.02.2020), la domanda per cui è causa risulta tardiva per intervenuta prescrizione annuale ex artt. 1490 e 1495, co. 3, c.c.
Il rigetto della domanda attorea per intervenuta decadenza dal diritto di denunzia del vizio nonché per intervenuta prescrizione dell'azione consente di ritenere assorbito l'esame delle ulteriori questioni di merito. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5 (scaglione da € 52.000 ad €
260.000), applicando, in considerazione della natura della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da , in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
ei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, € 786,00 per
[...]
spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta.
Terni, 11.02.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Iacone