Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 265/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Potenza SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale in composizione collegiale formato dai Magistrati:
Dott.ssa Rossella Magarelli
Presidente
Dott.ssa Giulia Volpe
Giudice Rel
Dott. Generoso Valitutti Giudice
Perito Agrario Rosa Fortunato
Esperto
Dott. Gerardo Di Bello
Esperto nella causa iscritta al n. 265/2022
TRA
Il sig. nato il [...] a [...] Parte_1 e residente in [...]di Lucania, Masseria D'Errico C.da Piana Carbone Snc
- CF - rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo C.F._1
Manduca - CF - presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, giusta procura a margine del ricorso,il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notifiche al fax n. 0882441148 o all'indirizzo e-mail Email_1
- RICORRENTE CONTRO L'avv. NG IA, Nata a Gravina in Puglia il 19/09/1951, ivi residente a[...], cf difesa in proprio e C.F._3 CP_1
nato a Gravina in [...] il [...], ivi residente a[...], cf rappresentato, assistito e difeso dall'avv. C.F._4
NG IA cf giusta procura alle liti allegata in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta presso il cui studio domiciliano, ai fini del presente giudizio, in Gravina in Puglia (Ba) alla via Mameli 14, con richiesta di ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec ovvero al numero fax 0803267754 Email_2
E
l' (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia (C.F. – Fax 0971/411616 – P.IVA_2
Casella Pec: , Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: Controversia Agraria Conclusioni: come formulate a verbale all'udienza del 06 Marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto all'adito Giudice di: “a) concedere il sequestro giudiziario degli immobili oggetto della presente controversia, ricorrendone i presupposti di legge;
b) ordinare alla la produzione dei titoli e Controparte_2 di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente con le missive di accesso agli atti, al fine di disconoscerne il contenuto e comunque contestarne la veridicità degli stessi, con riserva, a seguito della produzione, di richiedere all'Agenzia la restituzione di tutti i contributi illegittimamente incassati dai resistenti nonché il pagamento di quelli non incassati per il comportamento fraudolento tenuto dagli stessi, riservandosi ulteriormente la richiesta di risarcimento dei danni patiti. In definitiva e nel merito:
1. Dichiarare l'inesistenza, nullità e/o inefficacia del contratto registrato unilateralmente dalla Sig.ra IA NG in data 28.04.2000 con atto depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, avente n. 3377/2000 Serie 3, per vizio essenziale stante la mancanza assoluta di consenso da parte del ricorrente alla stipula del contratto anche se verbale;
2. Ordinare ai sig.ri e IA NG il rilascio Controparte_1 immediato dei fondi in favore del sig.
3. Parte_1
Condannare i resistenti alla restituzione in favore del ricorrente dei contributi comunitari illegittimamente percepiti da essi e i loro eventuali aventi causa;
4. Condannare i resistenti al risarcimento dei danni provocati per il mancato godimento dei beni e dei frutti da parte del sig.
[...]
, alla determinanda somma ritenuta equa e di giustizia;
5. Parte_1
Condannare i resistenti al pagamento delle spese e onorari di causa”.
Si costituivano in giudizio i resistenti Avv. IA NG e i Controparte_1 quali eccepivano, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, nel merito, l'infondatezza delle pretese azionate, chiedendo, altresì, la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
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In data 20.09.2022 si costituiva in giudizio anche l' , la quale insisteva CP_2 per l'infondatezza della domanda nei confronti di per insussistenza dei CP_2 presupposti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
All'udienza del 06.05.2022 in sede di prima udienza la Sezione, nella composizione precedente, si riservava sull'istanza di sequestro giudiziario, rigettandola con ordinanza del 17 Maggio 2022 e rinviando contestualmente all'udienza del 06.10.2022.
Venivano quindi ammesse le prove orali articolate da parte resistente e la causa veniva istruita mediante raccoglimento dell'interrogatorio formale dell'attore ed assunzione delle prove testimoniale, e quindi rinviata per discussione all'udienza del 07.11.2024.
All'esito la Sezione rilevava la necessità di verificare l'effettiva sussistenza della condizione di procedibilità del previo esperimento della conciliazione prevista dall' art. 11, comma 3 del d.lgs n. 150 del 2011 – non potendosi limitare alla verifica formale del deposito di un verbale di conciliazione, essendo necessaria la verifica non solo della perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto nel successivo giudizio la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalle parti siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto
(cfr. ex multis Tribunale , Civitavecchia , Sez. I , 21-01-2022 , n. 110).
La causa veniva quindi rinviata per consentire al ricorrente di depositare la domanda relativa al tentativo di conciliazione e quindi discussa all'udienza del
06 Marzo 2025, conclusasi con la lettura del dispositivo che precede.
1. Della improponibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Ciò posto, dall'esame degli atti di causa, la domanda deve essere dichiarata improponibile.
Infatti gli artt. 46 della legge n. 203 del 1982 e 11 d.lgs. n. 150 del 2011 dispongono il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di proponibilità delle controversie agrarie. Per interpretazione consolidata, la domanda è proponibile se si è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui debbano coincidere i soggetti invitati a parteciparvi con le parti del giudizio, e in special modo debbano coincidere l'identità delle domande ivi formulate con quelle successivamente proposte nel giudizio.
Le domande del ricorrente soffrono della carenza dell'indicato presupposto processuale, che è prodromico alla proponibilità dell'odierno ricorso, non
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risultando agli atti la prova che sia stato esperito il tentativo di conciliazione nei termini suddetti.
Invero, dalla lettura della domanda di conciliazione depositata telematicamente il 06.02.2025 e del processo verbale di conciliazione del 5.10.2021 si evince, innanzitutto, la mancata evocazione degli odierni resistenti e Controparte_1 di in sede di conciliazione, mentre non vi è prova della notifica del CP_2 tentativo di conciliazione nei confronti della resistente IA NG, che non risulta comparsa per l'esperimento del tentativo. Infatti, la ricevuta di ritorno prodotta telematicamente da parte ricorrente il 06.02.2025 ed indirizzata alla resistente NG IA non risulta sottoscritta dal destinatario, per cui la notifica non può dirsi perfezionata.
Inoltre, la domanda di conciliazione risulta preordinata unicamente alla domanda di restituzione del fondo, mentre non sono indicate le domande di restituzione dei contributi agricoli erogati da e di risarcimento del danno CP_2 da mancato godimento, versate invece nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, dall'esame degli atti allegati, il ricorso deve essere dichiarato improponibile nei confronti dei resistenti , ed NG CP_2 Controparte_1
IA.
2. Della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria ex art. 89 c.p.c. formulata dai resistenti IA NG e la disposizione in esame statuisce Controparte_1 che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Nel caso in esame, deve ritenersi che i suddetti presupposti della condanna risarcitoria non siano integrati dagli atti di causa.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta dei resistenti IA NG e si chiede il risarcimento e la cancellazione delle frasi Controparte_1 e parole come “dolose …,” di cui ai punti 5,6,7,8,9,10 del ricorso introduttivo, che recita testualmente:
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“5) che la stessa, nonostante gli inviti rivolti dal ricorrente, manteneva arbitrariamente il possesso dei terreni ed impediva allo stesso l'accesso ai fondi agricoli di sua proprietà, anche attraverso minacce;
6) che la sig.ra IA NG il 28.04.2000, con atto depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle, registrava unilateralmente con atto n. 3377/2000 Serie 3 una denuncia di contratto verbale di locazione ed affitto dei terreni oggetto del presente giudizio;
7) che la sig.ra IA poneva in essere tale condotta al fine di godere dei contributi CP_2
8) che per tali motivi il sig. presentava varie denunce alle Parte_1 autorità giudiziarie di Potenza e Matera;
9) che la sig.ra IA, unitamente al consorte nel corso degli Controparte_1 anni ha organizzato un disegno doloso, accertato da atti di indagine dalle autorità giudiziarie, atto ad impadronirsi dei terreni altrui da utilizzare nelle richieste di erogazione dei contributi comunitari come da documentazione che si deposita unitamente al presente fascicolo.” ( cfr. pag. 2 del ricorso in cui non si rinviene peraltro il punto 10).
Dalla lettura dei punti indicati si evince che la prospettazione di parte effettuata dal ricorrente non esula dal proprio diritto di azione, trattandosi di circostanze attinenti ai fatti di causa e supportate da riscontri documentale, ad esempio la documentazione concernente i giudizi penali incardinati a latere del presente giudizio.
Pertanto, pur trattandosi evidentemente di prospettazioni di parte rientranti nel quadro di una ricostruzione pro domo sua del ricorrente, deve ritenersi che le stesse non travalichino l'oggetto della causa, restando quindi nel perimetro dell'esercizio del diritto di azione del ricorrente.
Pertanto, la domanda di condanna risarcitoria formulata sul punto dai resistenti
IA e deve ritenersi infondata e meritevole di rigetto. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato lo scaglione di valore indeterminabile- complessità bassa, secondo i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate, in euro 2540 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario e spese generali, se dovuto come per legge.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improponibili tutte le domande formulate nei confronti di
, e IA NG CP_2 Controparte_1
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2) Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 89 cpc formulata dai resistenti
IA NG e Controparte_1
3) Condanna il ricorrente soccombente al pagamento nei confronti di
IA NG e delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in euro 2540 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario e spese generali, se dovuto come per legge.
4) Condanna il ricorrente soccombente al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si liquidano in euro 2540 per CP_2 compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario e spese generali, se dovuto come per legge.
5) Fissa entro 15 giorni il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Potenza, il 06/03/2025.
Il Presidente
( Dott.ssa Rossella Magarelli)
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