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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 8643/2023
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.8643/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, avente per oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento ex art. 479 bis.39 c.p.c.
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Bracigliano C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
04.02.1993, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
Ludovico Mazzon
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 01.12.2023 premetteva Parte_1
che con decreto n. cron. 3897/2017 del 23/05/2017, RVG n. 716/2017, il Tribunale
1 R.G. 8643/2023
di Salerno aveva regolamentato il mantenimento e l'affidamento del minore
(12.07.2014), nato dalla relazione con Persona_1 Controparte_1
, in seguito venuta a cessare, alle seguenti condizioni: “1) affido
[...]
condiviso del minore;
2) la collocazione abitativa prevalente presso Persona_1
la madre , con conferma della residenza anagrafica in Controparte_1
Salerno frazione Giovi alla via San Pio da Pietrelcina n. 6, dove attualmente madre e figlio vivono. 3) Che le decisioni più importanti nell'interesse del minore, con riferimento all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese di comune accordo tra i genitori, per cui è onere degli stessi tenersi informati ed informare su tutte le questioni relative al figlio;
4) Che il padre visiterà il figlio ogni domenica, tenendolo con sé dalle ore 11,00 alle ore 20,00; 5) Che il padre potrà vedere il figlio anche in altri tempi liberi dal lavoro;
6) che il padre terrà con sé il minore in occasione delle festività natalizie (a periodi alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio), delle festività pasquali (il giorno di Pasqua e/o pasquetta) e delle ferie estive (compatibilmente con la sua attività e previo accordo con la sig.ra ). 7) Che il padre potrà concordare periodi di permanenza più CP_1
lunghi anche per qualche fine settimana;
8) Che il sig. Parte_1
provvederà al mantenimento del figlio versando mensilmente alla sig.ra
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.200/00 (duecento/00) Controparte_1
, somma che sarà rivalutata annualmente in base alle rivalutazioni ISTAT.;
Provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, svago, ecc.) che si renderanno necessarie per il figlio e previamente concordate, sino alla concorrenza del 50% della spesa sostenuta”.
Al riguardo il ricorrente, lamentando un comportamento oppositivo e ostruzionistico di , chiedeva che il Tribunale Controparte_1
adottasse ogni opportuno provvedimento, utile a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione della resistente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche Controparte_1
si costituiva in giudizio, contestando la avversa ricostruzione di fatto e chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento del minore, in particolare, l'affidamento esclusivo dello stesso.
2 R.G. 8643/2023
All'udienza del 25.06.2024, le parti, entrambe presenti, raggiungevano un accordo provvisorio in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, volto a ripristinare i rapporti con il minore.
Il Giudice rinviava a successiva udienza per verificare l'andamento dell'accordo.
Successivamente le parti chiedevano un breve rinvio per definire consensualmente il giudizio.
All'udienza del 12.12.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti confermavano la volontà di definire il presente giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle stesse, rispettivamente il 9 e 10 dicembre 2024, che prevedeva, tra l'altro, una parziale modifica del decreto del Tribunale di Salerno n. cron. 3897/2017 del 23/05/2017, soprattutto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3.In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 479 bis.39 c.p.c. e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni di cui al decreto n. cron. 3897/2017 del 23/05/2017,
RVG n. 716/2017 del Tribunale di Salerno, secondo l'accordo raggiunto dalle parti, richiamato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci vile del 16.12.204. Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.8643/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, avente per oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento ex art. 479 bis.39 c.p.c.
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Bracigliano C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
04.02.1993, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
Ludovico Mazzon
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 01.12.2023 premetteva Parte_1
che con decreto n. cron. 3897/2017 del 23/05/2017, RVG n. 716/2017, il Tribunale
1 R.G. 8643/2023
di Salerno aveva regolamentato il mantenimento e l'affidamento del minore
(12.07.2014), nato dalla relazione con Persona_1 Controparte_1
, in seguito venuta a cessare, alle seguenti condizioni: “1) affido
[...]
condiviso del minore;
2) la collocazione abitativa prevalente presso Persona_1
la madre , con conferma della residenza anagrafica in Controparte_1
Salerno frazione Giovi alla via San Pio da Pietrelcina n. 6, dove attualmente madre e figlio vivono. 3) Che le decisioni più importanti nell'interesse del minore, con riferimento all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese di comune accordo tra i genitori, per cui è onere degli stessi tenersi informati ed informare su tutte le questioni relative al figlio;
4) Che il padre visiterà il figlio ogni domenica, tenendolo con sé dalle ore 11,00 alle ore 20,00; 5) Che il padre potrà vedere il figlio anche in altri tempi liberi dal lavoro;
6) che il padre terrà con sé il minore in occasione delle festività natalizie (a periodi alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio), delle festività pasquali (il giorno di Pasqua e/o pasquetta) e delle ferie estive (compatibilmente con la sua attività e previo accordo con la sig.ra ). 7) Che il padre potrà concordare periodi di permanenza più CP_1
lunghi anche per qualche fine settimana;
8) Che il sig. Parte_1
provvederà al mantenimento del figlio versando mensilmente alla sig.ra
[...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.200/00 (duecento/00) Controparte_1
, somma che sarà rivalutata annualmente in base alle rivalutazioni ISTAT.;
Provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, svago, ecc.) che si renderanno necessarie per il figlio e previamente concordate, sino alla concorrenza del 50% della spesa sostenuta”.
Al riguardo il ricorrente, lamentando un comportamento oppositivo e ostruzionistico di , chiedeva che il Tribunale Controparte_1
adottasse ogni opportuno provvedimento, utile a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione della resistente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche Controparte_1
si costituiva in giudizio, contestando la avversa ricostruzione di fatto e chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento del minore, in particolare, l'affidamento esclusivo dello stesso.
2 R.G. 8643/2023
All'udienza del 25.06.2024, le parti, entrambe presenti, raggiungevano un accordo provvisorio in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, volto a ripristinare i rapporti con il minore.
Il Giudice rinviava a successiva udienza per verificare l'andamento dell'accordo.
Successivamente le parti chiedevano un breve rinvio per definire consensualmente il giudizio.
All'udienza del 12.12.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti confermavano la volontà di definire il presente giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle stesse, rispettivamente il 9 e 10 dicembre 2024, che prevedeva, tra l'altro, una parziale modifica del decreto del Tribunale di Salerno n. cron. 3897/2017 del 23/05/2017, soprattutto in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3.In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 479 bis.39 c.p.c. e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni di cui al decreto n. cron. 3897/2017 del 23/05/2017,
RVG n. 716/2017 del Tribunale di Salerno, secondo l'accordo raggiunto dalle parti, richiamato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci vile del 16.12.204. Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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