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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 972/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 972 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MELE CRISTINA Parte_1 C.F._1
e
AR EL LO (C.F. ), in giudizio con l'avv. C.F._2
ME ER
-ricorrenti-
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2025 ha adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria nei confronti di AR EL LO deducendo: di aver convissuto more uxorio con AR FF AN dal 2021 al 2024; che dalla loro unione era nata in data [...] la figlia riconosciuta dalla Per_1 nascita da entrambi i genitori;
che la loro convivenza dopo qualche tempo era divenuta difficile e problematica, sicché aveva deciso nell'anno 2024 di lasciare la casa familiare per andare a vivere presso altra abitazione in Luogosanto unitamente alla minore;
che al mantenimento della minore hanno sempre provveduto entrambi i genitori;
di avere principalmente sempre provveduto in autonomia alla gestione delle questioni ordinarie e straordinarie relative alla scuola, alla salute, le attività sportive e ludiche varie della minore;
di avere interesse alla disciplina del diritto di visita della minore e al versamento di un contributo di mantenimento in favore della stessa da parte del AR.
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della minore presso la casa materna, alle seguenti condizioni:
1) affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione materna in Luogosanto alla Via Gallura n. 34, nella quale vivrà insieme alla madre.
2) Il signor CI vedrà la bambina per due week end al mese, alternati, previo accordo con la madre.
3) Il sig. CI avrà altresì diritto a vedere la minore per un giorno alla settimana, che andrà a coincidere con il suo giorno di riposo dal lavoro.
4) Durante le festività Natalizie e Pasquali il padre, potrà vedere la bambina previo accordo con la madre rispettando eventuali impegni assunti dalla bimba nelle attività ludiche e religiose di detti periodi che la vedono coinvolta nelle varie iniziative del paese nei festeggiamenti delle predette festività. Nel periodo estivo potrà trascorrere delle giornate al mare con il padre, almeno una volta a settimana, previo consenso della madre.
5) Nelle giornate dei compleanni la bambina festeggerà detta ricorrenza con il padre e con la madre previo accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di
2 entrambi.
6) Il padre provvederà a corrispondere a titolo di mantenimento € 250.00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria come per legge, e concorrerà per il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e puntualmente documentate. Dette spese dovranno essere corrisposte mensilmente unitamente al versamento del mantenimento. Le visite specialistiche dovranno essere eseguite con il SSN ferme restando quelle urgenti che non consentano di aspettare i tempi di attesa del servizio pubblico di Sanità.
7) La sig.ra continuerà a percepire l'importo totale degli assegni familiari Pt_1 come da accordo tra le parti;
8) Disporre che i genitori diano reciproco assenso al rinnovo / rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
9) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Si è costituito in giudizio AR FF AN, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, affidare ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento prevalente della Persona_2 stessa presso l'abitazione della madre, sita in Luogosanto, via Gallura, 34, disponendo che il padre possa tenerla con sé tutti i fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena nonché cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie – alternando annualmente la sera del 24 ed il giorno 25; due giorni durante le vacanze pasquali – alternando annualmente la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'AN e due periodi di cinque giorni consecutivi ciascuno durante il resto dell'anno, in coincidenza delle ferie lavorative del CI e compatibilmente con gli impegni della bambina.
- Determinare il contributo mensile del padre al mantenimento della figlia nella misura pari ad Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF, disponendo altresì che l'assegno Unico Universale venga percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
All'udienza del 10/12/2025 il Giudice ha tentato la conciliazione tra le parti che dava esito positivo, in quanto le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio per la redazione di accordo conciliativo.
Con note congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, le parti hanno chiesto di accogliere il ricorso (divenuto) congiunto alle seguenti condizioni:
“1) Si dispone l'affidamento condiviso della figlia per cui la potestà Persona_2
3 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, educazione, scelte religiose e salute, nel rispetto delle capacità e inclinazioni della minore.
2) La figlia avrà collocazione prevalente presso l'attuale abitazione Persona_2 della madre in Luogosanto, via Gallura, 34 mentre il padre potrà tenerla con sé i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena ad eccezione di un fine settimana al mese qualora nel mese vi siano 4 domeniche, ovvero due fine settimana qualora nel mese vi siano 5 domeniche– scelti dalla madre e comunicati al padre almeno quattro giorni prima - in cui starà con il padre dal venerdì sera al sabato sera dopo cena. Inoltre, Per_1 Per_1 trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno 24 ed il giorno 25; due giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il lunedì dell'AN nonché due periodi di cinque giorni consecutivi ciascuno durante il resto dell'anno, in coincidenza delle ferie lavorative del CI e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, previo preavviso di almeno 15 gg..
3) CI FF AN contribuirà al mantenimento della figlia mediante Per_1 versamento, da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di Euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF.
4) L'Assegno Unico Universale verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
5) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
6) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido all'espatrio per sé e per la figlia minore.
7) Spese del giudizio integralmente compensate”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
Il ricorso (divenuto) congiunto può trovare integrale accoglimento.
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, della figlia, tuttora minorenne, nonché la circostanza che tra i medesimi ricorrenti, già da tempo anteriore alla introduzione della presente azione, sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4 Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto presentato da e AR Parte_1
EL LO alle seguenti condizioni:
“1) Si dispone l'affidamento condiviso della figlia per cui la potestà Persona_2 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, educazione, scelte religiose e salute, nel rispetto delle capacità e inclinazioni della minore.
2) La figlia avrà collocazione prevalente presso l'attuale abitazione Persona_2 della madre in Luogosanto, via Gallura, 34 mentre il padre potrà tenerla con sé i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena ad eccezione di un fine settimana al mese qualora nel mese vi siano 4 domeniche, ovvero due fine settimana qualora nel mese vi siano 5 domeniche– scelti dalla madre e comunicati al padre almeno quattro giorni prima - in cui starà con il padre dal venerdì sera al sabato sera dopo cena. Inoltre, Per_1 Per_1 trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno 24 ed il giorno 25; due giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il lunedì dell'AN nonché due periodi di cinque giorni consecutivi ciascuno durante il resto dell'anno, in coincidenza delle ferie lavorative del CI e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, previo preavviso di almeno 15 gg..
3) CI FF AN contribuirà al mantenimento della figlia mediante Per_1 versamento, da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di Euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF.
4) L'Assegno Unico Universale verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
5) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
6) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido all'espatrio per sé e per la figlia minore.
5 7) Spese del giudizio integralmente compensate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 17/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore
Dr. Alessandro DI Giacomo Dr. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 972/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 972 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MELE CRISTINA Parte_1 C.F._1
e
AR EL LO (C.F. ), in giudizio con l'avv. C.F._2
ME ER
-ricorrenti-
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2025 ha adito l'Autorità Parte_1
Giudiziaria nei confronti di AR EL LO deducendo: di aver convissuto more uxorio con AR FF AN dal 2021 al 2024; che dalla loro unione era nata in data [...] la figlia riconosciuta dalla Per_1 nascita da entrambi i genitori;
che la loro convivenza dopo qualche tempo era divenuta difficile e problematica, sicché aveva deciso nell'anno 2024 di lasciare la casa familiare per andare a vivere presso altra abitazione in Luogosanto unitamente alla minore;
che al mantenimento della minore hanno sempre provveduto entrambi i genitori;
di avere principalmente sempre provveduto in autonomia alla gestione delle questioni ordinarie e straordinarie relative alla scuola, alla salute, le attività sportive e ludiche varie della minore;
di avere interesse alla disciplina del diritto di visita della minore e al versamento di un contributo di mantenimento in favore della stessa da parte del AR.
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della minore presso la casa materna, alle seguenti condizioni:
1) affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione materna in Luogosanto alla Via Gallura n. 34, nella quale vivrà insieme alla madre.
2) Il signor CI vedrà la bambina per due week end al mese, alternati, previo accordo con la madre.
3) Il sig. CI avrà altresì diritto a vedere la minore per un giorno alla settimana, che andrà a coincidere con il suo giorno di riposo dal lavoro.
4) Durante le festività Natalizie e Pasquali il padre, potrà vedere la bambina previo accordo con la madre rispettando eventuali impegni assunti dalla bimba nelle attività ludiche e religiose di detti periodi che la vedono coinvolta nelle varie iniziative del paese nei festeggiamenti delle predette festività. Nel periodo estivo potrà trascorrere delle giornate al mare con il padre, almeno una volta a settimana, previo consenso della madre.
5) Nelle giornate dei compleanni la bambina festeggerà detta ricorrenza con il padre e con la madre previo accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di
2 entrambi.
6) Il padre provvederà a corrispondere a titolo di mantenimento € 250.00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria come per legge, e concorrerà per il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e puntualmente documentate. Dette spese dovranno essere corrisposte mensilmente unitamente al versamento del mantenimento. Le visite specialistiche dovranno essere eseguite con il SSN ferme restando quelle urgenti che non consentano di aspettare i tempi di attesa del servizio pubblico di Sanità.
7) La sig.ra continuerà a percepire l'importo totale degli assegni familiari Pt_1 come da accordo tra le parti;
8) Disporre che i genitori diano reciproco assenso al rinnovo / rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
9) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Si è costituito in giudizio AR FF AN, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, affidare ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento prevalente della Persona_2 stessa presso l'abitazione della madre, sita in Luogosanto, via Gallura, 34, disponendo che il padre possa tenerla con sé tutti i fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena nonché cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie – alternando annualmente la sera del 24 ed il giorno 25; due giorni durante le vacanze pasquali – alternando annualmente la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'AN e due periodi di cinque giorni consecutivi ciascuno durante il resto dell'anno, in coincidenza delle ferie lavorative del CI e compatibilmente con gli impegni della bambina.
- Determinare il contributo mensile del padre al mantenimento della figlia nella misura pari ad Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF, disponendo altresì che l'assegno Unico Universale venga percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
All'udienza del 10/12/2025 il Giudice ha tentato la conciliazione tra le parti che dava esito positivo, in quanto le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio per la redazione di accordo conciliativo.
Con note congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, le parti hanno chiesto di accogliere il ricorso (divenuto) congiunto alle seguenti condizioni:
“1) Si dispone l'affidamento condiviso della figlia per cui la potestà Persona_2
3 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, educazione, scelte religiose e salute, nel rispetto delle capacità e inclinazioni della minore.
2) La figlia avrà collocazione prevalente presso l'attuale abitazione Persona_2 della madre in Luogosanto, via Gallura, 34 mentre il padre potrà tenerla con sé i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena ad eccezione di un fine settimana al mese qualora nel mese vi siano 4 domeniche, ovvero due fine settimana qualora nel mese vi siano 5 domeniche– scelti dalla madre e comunicati al padre almeno quattro giorni prima - in cui starà con il padre dal venerdì sera al sabato sera dopo cena. Inoltre, Per_1 Per_1 trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno 24 ed il giorno 25; due giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il lunedì dell'AN nonché due periodi di cinque giorni consecutivi ciascuno durante il resto dell'anno, in coincidenza delle ferie lavorative del CI e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, previo preavviso di almeno 15 gg..
3) CI FF AN contribuirà al mantenimento della figlia mediante Per_1 versamento, da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di Euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF.
4) L'Assegno Unico Universale verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
5) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
6) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido all'espatrio per sé e per la figlia minore.
7) Spese del giudizio integralmente compensate”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice relatore ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
Il ricorso (divenuto) congiunto può trovare integrale accoglimento.
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, della figlia, tuttora minorenne, nonché la circostanza che tra i medesimi ricorrenti, già da tempo anteriore alla introduzione della presente azione, sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4 Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto presentato da e AR Parte_1
EL LO alle seguenti condizioni:
“1) Si dispone l'affidamento condiviso della figlia per cui la potestà Persona_2 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, educazione, scelte religiose e salute, nel rispetto delle capacità e inclinazioni della minore.
2) La figlia avrà collocazione prevalente presso l'attuale abitazione Persona_2 della madre in Luogosanto, via Gallura, 34 mentre il padre potrà tenerla con sé i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena ad eccezione di un fine settimana al mese qualora nel mese vi siano 4 domeniche, ovvero due fine settimana qualora nel mese vi siano 5 domeniche– scelti dalla madre e comunicati al padre almeno quattro giorni prima - in cui starà con il padre dal venerdì sera al sabato sera dopo cena. Inoltre, Per_1 Per_1 trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno 24 ed il giorno 25; due giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente la domenica di Pasqua e il lunedì dell'AN nonché due periodi di cinque giorni consecutivi ciascuno durante il resto dell'anno, in coincidenza delle ferie lavorative del CI e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, previo preavviso di almeno 15 gg..
3) CI FF AN contribuirà al mantenimento della figlia mediante Per_1 versamento, da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di Euro 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del CNF.
4) L'Assegno Unico Universale verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
5) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
6) Le parti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido all'espatrio per sé e per la figlia minore.
5 7) Spese del giudizio integralmente compensate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 17/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore
Dr. Alessandro DI Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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