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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4304 /2021 R.G.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 c.c. – risarcimento danni.
vertente tra
(C.F. ), RT C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSANO MARIA ELENA e dall'Avv.
VENA ANTONIO per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MIGLIORINO GIANNI per mandato in atti
Convenuto Conclusioni delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra RT
evocava in giudizio il chiedendone la condanna alla Controparte_1
rifusione dei danni patiti e patiendi, in relazione al sinistro verificatosi in data 25.05.2020.
Nello specifico deduceva che in data 25.05.2020, alle ore 11:30/12:00 circa, mentre la sig.ra attraversava la via degli RT
Imbimbo in , all'altezza dell'ingresso laterale della Parrocchia CP_1 della chiesa “ , cadeva a Controparte_2
terra improvvisamente, a causa del manto stradale dissestato , dopo aver inciampato in una buca presente sul manto stradale adiacente l'ingresso della parrocchia, in alcun modo prevedibile ed evitabile, in quanto non segnalata né facilmente individuabile. Nell'occorso riportava danni fisici che la obbligavano al ricovero presso l'ospedale Moscati dove le venivano diagnosticata “frattura pluriframmentaria e scomposta volarmente (tipo
Goyrand) EDRsin. Contusione ginocchio dx da riferita caduta sul manto stradale dissestato;
allo stato non evidenti macroscopici deficit VNP obiettivabili”. La paziente viene dimessa contro parere sanitario e si riserva di rientrare domani mattina per il ricovero e le cure del caso” .
Successivamente, in data 27.05.20, la sig.ra si recava RT
nuovamente presso il Pronto Soccorso dello stesso Ospedale per gli accertamenti e le cure del caso;
veniva, dunque, ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico, per “riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna, con fissazione interna”.
Si costituiva ritualmente il il quale contestava Controparte_1
qualsiasi responsabilità. La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale e CTU medica. Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Perché trovi applicazione la fattispecie in questione, è necessario che sussista una relazione di fatto fra il soggetto titolare dei poteri di custodia ed una determinata res idonea per sue caratteristiche intrinseche, ovvero per l'intervento di un fattore causale estrinseco, a cagionare danni a terzi.
Il danneggiato è dunque tenuto a dimostrare che l'evento si è verificato a causa della cosa soggetta all'altrui custodia, nonché lo stato di alterazione di quest'ultima.
Ricorrendo le suddette condizioni oggettive sorge dunque una presunzione di responsabilità iuris tantum in capo al custode, superabile esclusivamente mediante la prova del caso fortuito (cfr. sul punto, ex plurimis Cass. 1 aprile 2010, n. 8005).
Nel caso in esame parte attrice ha fornito la dimostrazione giudiziale del determinismo causale dell'insidia costituita dalle sconnessioni presenti nel manto stradale dissestato nel tratto stradale adiacente l'ingresso della parrocchia in cui è avvenuto l'incidente.
Le prove raccolte consentono, infatti, di affermare che l'evento lesivo si è verificato per essere l'attrice caduta a causa delle suddette sconnessioni.
Tale circostanza è emersa inequivocabilmente dalla prova testimoniale espletata con i testi e . Testimone_1 Testimone_2 Ne deriva la responsabilità del convenuto che non ha posto in CP_1 essere un'adeguata attività di controllo tale da garantire l'incolumità dei possibili utenti della strada.
La mancanza di azioni tese a rimuovere il pericolo occulto costituito dalla sconnessione della pavimentazione rende responsabile il CP_1
convenuto per i danni causati.
In materia di risarcimento dei danni provocati da cose in custodia è onere del danneggiato fornire la prova non solo dell'evento lesivo ma altresì del nesso causale fra il danno sofferto e la res custodita (cfr. ex plurimis Cass.
15 luglio 2011, n. 15389).
L'art. 2051 c.c. non esonera infatti l'attore dalla dimostrazione degli elementi oggettivi della fattispecie, limitandosi soltanto a porre a carico del custode la prova liberatoria del fortuito, intesa come riferibilità esclusiva dell'evento a circostanze estranee alla propria sfera di controllo, compresa la condotta imprudente della vittima (Cass. 16 gennaio 2009, n.
993).
Gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria conducono a valutare, oltre alla pericolosità in sé della cosa, anche il comportamento del danneggiato.
Infatti, "La causa esterna può essere rappresentata anche dall'atto dello stesso danneggiato: "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario e l'evento dannoso" (C. Cass.
Sez. III, 13/1/2015).
E' noto infatti che il fatto colposo del danneggiato può da solo escludere del tutto il nesso di causalità andando ad integrare il fortuito ovvero, anche quando ciò non avvenga, rileva ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., essendo il c.d. concorso di colpa applicabile anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.
Si sono espresse in tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sent.13/1/2005, n. 564): affermando che "In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prod otto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)”.
Nel caso di specie emerge una conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice e la pienza visibilità dell'insidia, tenuto conto dell'orario in cui è avvenuto l'incidente (circa mezzoggiorno) di un giorno primaverile.
La stessa teste consuocera dell'attrice, ha affermato testualmente Tes_2
che al momento del sinistro “stavamo andando insieme alla , CP_3
circostanza che rende evidente come lo stato dei luoghi fosse noto all'attrice. Inoltre, nella fattispecie in esame, le foto depositate dalla stessa attrice dimostrano in modo inequivoco l'esistenza uno spazio di movimento sufficiente ad evitare l'insidia, di talché l'evento lesivo subito dalla signora va imputato in via concorsulale nella misura del 50% RT
alla sua condotta disattenta. Il residuo 50% v a imputato al custode.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha accertato la Persona_1
sussistenza di un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 6%, un periodo di inabilita temporanea totale di gg.5, 30 giorni di ITP AL 75% e 20 giorni di ITP AL 50%, conseguente alla frattura pluriframmentaria e scompost a del radio.
Le conclusioni del C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti diagnostici eseguiti e da logiche argomentazioni scientifiche, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione dei postumi residuati all'attrice verosimilmente ricollegabili al sinistro di causa.
Occorre dunque procedere alla quantificazione/monetizzazione del danno non patrimoniale.
A tal scopo, occorrendo individuare un idoneo criterio di liquidazione del danno in questione, reputa lo scrivente Giudice - nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa - di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono stati costantemente ritenuti anche presso questo CP_4
Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di
Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto "punto", così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il
"danno morale" ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi
Cass. , sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.1644 8, 15.7.09;
Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012,
n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. n.23778,
7.11.2014 ed ancora Cass.. sez. I II, n.336 ,13.1.2016).
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa
Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti, qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi
Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e, più recentemente, Cass., sez.VI,
14.1.2013, n. 134, Cass., sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III,
n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
L'uso di tali tabelle deve ritenersi altresì idoneo a garantire l'integrale risarcimento degli aspetti dinamico-relazionali conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima.
Ed infatti, come detto, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale fatte proprie dalla giurisprudenza milanese è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo e della “sofferenza soggettiva interiore”.
Nel caso in esame non si ravvisa un decorso eccezionale del sinistro o una peculiarità del caso concreto, sicché il punto medio corris pondente alla lesione subita dalla vittima è sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio non patrimoniale subito dall'attrice.
Va infine quantificato il pregiudizio biologico temporaneo come calcolato dal c.t.u.
Tale voce di danno, sempre secondo le tabelle milanesi, va determinata applicando un indice di adeguamento per ciascun giorno di ITA entro i margini (minimi e massimi) ivi previsti. Nel caso di specie viene dunque attribuito un valore di €. 115,00, che si ritiene coerente con le caratteristiche del caso concreto.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito da
[...]
, deve ritenersi pari ad €.14.082,50 somma già rivalutata RT all'attualità, e calcolata come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 65 anni
A) INVALIDITÀ PERMANENTE
Punto base danno non patrimoniale € 2.394,70
Percentuale di invalidità permanente 6%
TOTALE EURO €. 9.770,00
B) INABILITÀ TEMPORANEA
Indennità € 115,00 EURO
ITT 5 575,00
ITP 75% 30 2587,00
ITP 50% 20 4.312,50 TOTALE EURO 4.312,50
TOTALE A + B 14.082,50
Alla somma innanzi specificata, va sommato l'importo per le spese mediche sostenute e in atti documentate pari ad euro 472,51 facendo ascendere l'importo complessivo ad Euro 14.555,01.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo va riconosciuto, a titolo di lucro cessante, un saggio di interesse pari a quello legale, onde risarcire il pregiudizio costituito dall'indisponibilità delle somme sopra indicate sin dall'epoca del sinistro, ipotizzando, cioè, in assenza di prova contr aria,
l'impiego delle disponibilità nelle forme del piccolo risparmio.
In ossequio al noto orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n. 1712 si ritiene equo calcolare tale ulteriore voce risarcitoria applicando il saggio di interessi sopra menzionato, non già all'intera somma rivalutata, bensì all'importo sopra calcolato devalutato alla data del sinistro (2 5.05.2020) secondo gli indici
FOI e quindi sulla somma di €. 12.387,24 e rivalutato anno per anno sino alla data della sentenza.
Sviluppando i calcoli il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta dunque ad euro €. 1.264,95 facendo ascendere il complessivo danno ad
€.15.819,96.
Il convenuto dovrà dunque rispondere del danno in Controparte_1 questione nella misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa della signora e dunque per €. 7.909,98. RT
Le spese di lite, compensate nella misura del 50%, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda vanno poste - per il principio di soccombenza - per la residua parte a carico del sono Controparte_5
liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente della sig.ra
[...]
e del , in RT Controparte_1
persona del sindaco pro-tempore, nella causazione del sinistro occorso in data 25.05.2020 oggetto di causa, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna parte.
2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
sindaco pro-tempore a risarcire in favore di RT
, la somma complessiva di €. 7.909,98 all'attualità;
[...]
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per l'effetto condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_6
tempore, alla refusione in favore di RT
, della residua parte che liquida nella già ridotta misura di
[...]
€. 2.500,00 per compensi ed €. 132,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Così deciso il 19/02/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale