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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/09/2004 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Iglesias, anno 2004, numero 55, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Affido condiviso della minore . Persona_1
2. Collocazione della stessa in modo prevalente presso la casa di proprietà esclusiva della madre, sita in Via Rossini in Iglesias, che li vivrà anche con l'altro figlio della coppia . Persona_2
Pag. 2 di 3
3. Il padre prenderà con sé il martedì e il giovedì pomeriggio dal Per_1 momento del ritiro da scuola e fino alle 21, salvo diverso accordo fra i genitori.
4. I genitori trascorreranno con la minore le festività natalizie, pasquali e le restanti nell'arco dell'anno con il regime dell'alternanza nei giorni e negli anni.
5. Il signor verserà, a titolo di mantenimento per i figli e , € Pt_1 Per_1 Per_2
400,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT annualmente (200,00 a figlio per ciascuno) e la signora , che può contare su redditi propri non chiede CP_1 nessun assegno di mantenimento.
6. I coniugi sono obbligati al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per i loro figli, e per le stesse, fanno riferimento al protocollo del 2017 elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.
7. I genitori, che hanno pari responsabilità genitoriali nei confronti ella loro figlia minore , si cureranno della medesima rispettando le sue Per_1 inclinazioni, supportandola moralmente ed economicamente, facendo in modo altresì di curare sempre con la stessa i rapporti significativi, ed estendendo questo principio anche ai parenti e familiari in special modo i nonni e gli zii, figure importanti per il suo sano sviluppo psicofisico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/09/2004 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Iglesias, anno 2004, numero 55, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Affido condiviso della minore . Persona_1
2. Collocazione della stessa in modo prevalente presso la casa di proprietà esclusiva della madre, sita in Via Rossini in Iglesias, che li vivrà anche con l'altro figlio della coppia . Persona_2
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3. Il padre prenderà con sé il martedì e il giovedì pomeriggio dal Per_1 momento del ritiro da scuola e fino alle 21, salvo diverso accordo fra i genitori.
4. I genitori trascorreranno con la minore le festività natalizie, pasquali e le restanti nell'arco dell'anno con il regime dell'alternanza nei giorni e negli anni.
5. Il signor verserà, a titolo di mantenimento per i figli e , € Pt_1 Per_1 Per_2
400,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT annualmente (200,00 a figlio per ciascuno) e la signora , che può contare su redditi propri non chiede CP_1 nessun assegno di mantenimento.
6. I coniugi sono obbligati al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per i loro figli, e per le stesse, fanno riferimento al protocollo del 2017 elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.
7. I genitori, che hanno pari responsabilità genitoriali nei confronti ella loro figlia minore , si cureranno della medesima rispettando le sue Per_1 inclinazioni, supportandola moralmente ed economicamente, facendo in modo altresì di curare sempre con la stessa i rapporti significativi, ed estendendo questo principio anche ai parenti e familiari in special modo i nonni e gli zii, figure importanti per il suo sano sviluppo psicofisico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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