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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 493/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 493/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FILICE Parte_1 C.F._1
PAOLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
in qualità Controparte_1 di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. LEO LOREDANA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo “tipo Fiorino” non identificato nella causazione del sinistro del 23.05.2019 che ha visto coinvolto il Sig. per i motivi tutti meglio descritti Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, - condannare la società quale impresa designata dalla CP_1
CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. a Parte_1 seguito di tale sinistro, riconoscendo allo stesso gli importi meglio indicati in narrativa tra cui € 186.410,90 a titolo di danno biologico calcolato al netto della rendita liquidata dall' a tale CP_2 titolo, € 7.897,52 a titolo di spese legali per l'assistenza stragiudiziale, € 205,00 a titolo di spese pagina 1 di 12 mediche, oltre alle ulteriori voci di danno meglio descritte in narrativa, danni tutti da quantificarsi occorrendo in corso di causa anche mediante liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso tenendo conto della rendita liquidata dall' in favore del ricorrente o in ogni caso nella CP_2 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori istanze, eccezioni e deduzioni, anche istruttorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per la convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, anche per difetto di legittimazione passiva della convenuta per mancanza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05; in subordine, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertato e dichiarato il prevalente concorso colposo del signor nella determinazione dell'evento, per l'effetto e per tutti i motivi esposti in Pt_1 narrativa, determinare l'eventuale obbligo risarcitorio della convenuta nella misura che verrà rigorosamente provata, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, ridotta in proporzione al grado di responsabilità accertato, escludendo e/o riducendo ai sensi dell'art. 1227 II comma c.c. il risarcimento dei danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, al netto delle somme erogate da Enti Assistenziali e/o previdenziali, pubblici o privati. Con le limitazioni previste dall'art. 283 c. 1 lett. a) D. Lgs. 209/05 per quanto riguarda i danni a cose, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà. Rigettare ogni maggiore e/o diversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A. 4%. In via istruttoria: Si eccepisce l'inutilizzabilità e inattendibilità della testimonianza resa in giudizio dal sig. , attese le gravi, palesi e Testimone_1 insanabili contraddizioni intrinseche ed estrinseche riscontrate nella sua deposizione. Insiste affinché il Giudice, avvalendosi anche dei poteri officiosi previsti dalla legge, voglia assumere, ricorrendone i presupposti, le iniziative che riterrà opportune, nelle sedi competenti. La convenuta, per scrupolo difensivo insiste occorrendo, nell'ammissione delle prove come dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sui seguenti capitoli non ammessi;
7) Vero che ho reso agli agenti la dichiarazione che mi viene rammostrata e che confermo (doc. 2); 8) Vero che la signora dichiarava agli agenti: Tes_2
“Mi trovavo lungo la via Piave fronte il civico 26 e stavo facendo manovra di parcheggio (sosta solo sul lato dx), immettendomi in retromarcia e vedevo dallo specchietto retrovisore un motociclo che con stessa provenienza e direzione, all'altezza della via Varalli posta una trentina di metri dietro la mia posizione, che sbandava e cadeva al suolo scivolando e urtava contro la mia fiancata sx” (doc. 2); 9) Vero che durante l'intervento degli agenti alcuna persona si presentava per riferire in merito all'accaduto, come da doc 2; 10)Vero che gli agenti effettuavano rilievi fotografici e redigevano lo schizzo del sinistro, allegati alla relazione di incidente (sub doc. 3); 11) Vero che via Piave è costituita da una carreggiata, con due corsie, una per senso di marcia, suddivise, per tutta la lunghezza, da una aiuola spartitraffico centrale, come si evince dalle fotografie che mi si rammostrano (doc. 3 - 4);
12)Vero che quale impresa designata dal fondo di garanzia per le Vittime della strada spa CP_1 affidava alla . l. del dott. l'incarico di effettuare accertamenti Controparte_3 Persona_1 in relazione al sinistro avvenuto in Bollate, in data 23.5.2019, nel quale era rimasto coinvolto un motoveicolo tg BMW tg. CK82340 e una Jeep tg. FG896AD, asseritamente causato da un veicolo pagina 2 di 12 rimasto ignoto;
13)Vero che mi veniva affidato l'incarico di verificare la rispondenza tra la ricostruzione testimoniale fornita dal danneggiato sig. e la situazione dei luoghi;
14)vero che Pt_1 all'esito degli accertamenti effettuati ed esaminati i documenti provenienti dalla Polizia Locale e dal fascicolo penale, il dott. rilevava la incompatibilità della ricostruzione testimoniale con la Per_1 situazione dei luoghi e redigeva la relazione di incidente che si rammostra e che conferma in ogni sua parte (doc. 4); Si indicano come testimoni: 1) via V. Veneto 90 (tutti i capitoli); 2) dott. Testimone_3
presso I.C.A. infortunistica, via Lombardia 5 Curno (BG) sui capp. da 12 a 17 3) Persona_1 agente matr. 30, presso Comune di Bollate, Ufficio Infortunistica (tutti i Testimone_4 capitoli); 4) agente matr. 43, presso Comune di Bollate, Ufficio Infortunistica (tutti i Controparte_4 capitoli) Ferme le eccezioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accertata sussistenza di profili di responsabilità del conducente di un veicolo rimasto ignoto e dei presupposti per attivare le tutele del FGVS, disporre, occorrendo, C.T.U. medico legale volta ad accertare in concreto l'effettiva entità delle conseguenze lesive riportate dall'attore riconducibili all'evento, tenuto conto delle menomazioni preesistenti, e la compatibilità delle lesioni con la dinamica, previa valutazione delle conseguenze ascrivibili al comportamento dello stesso attore ex art. 1227 c.c. o che sarebbero state evitate con l'ordinaria diligenza, nonché la necessità, congruità e la stessa ripetibilità delle spese mediche e di cura sostenute ed eventualmente da sostenere documentate, non coperte da assicurazioni pubbliche e/o private e/o non rimborsate dal Servizio Sanitario
Nazionale. Disporre, occorrendo, CTU cinematico-ricostruttiva del sinistro al fine di verificare le cause effettive dell'evento che ha coinvolto l'attore e quindi valutare l'eventuale coinvolgimento di un veicolo terzo e determinare l'incidenza causale delle rispettive condotte. Disporre, occorrendo, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. l'acquisizione presso l' , sede legale, in Milano, corso di porta Nuova 19, della CP_2 documentazione e delle informazioni relative alle somme erogate e/o erogande a favore dell'attore
in dipendenza dell'infortunio di cui è causa, con relative imputazioni” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, quale impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della Strada, chiedendo di accertare la responsabilità del veicolo rimasto non identificato per il sinistro occorso in Bollate il 23.5.2019 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti dall'attore in conseguenza del sinistro, oltre al riconoscimento di interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.
pagina 3 di 12 L'attore a fondamento della domanda ha dedotto:
- che il giorno 23.5.2019 stava percorrendo, a bordo del proprio motociclo BMW R1150R, tg.
CK82340, viale Piave in direzione centro nel comune di Bollate;
- che, giunto all'altezza del parco comunale Nelson Mandela, “un veicolo bianco tipo Fiorino in sosta a lato della strada, a circa 5 metri di distanza dall'intersezione semaforica con via Varalli”, ha invaso la corsia di marcia percorsa dall'attore, tagliandogli la strada;
-che, mentre il veicolo bianco tipo Fiorino si è dato alla fuga, , nel tentativo di “evitare Parte_1
l'impatto con lo spartitraffico rialzato che separa le corsie di marcia”, è andato a collidere con la vettura Jeep Renegade condotta da;
Testimone_3
- che, nell' immediatezza del sinistro, sono intervenuti in loco gli Agenti della Polizia Locale del
Comune di Bollate, i quali hanno effettuato i rilievi di rito;
- che, a seguito della querela sporta contro ignoti da , è stato instaurato il procedimento Parte_1 penale che, nonostante le indagini effettuate e l'escussione del teste oculare si è Testimone_1 concluso con l'archiviazione;
- di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza, ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta medio-distale femore destro;
frattura pluriframmentaria scapola destra;
frattura di tutte le costole a destra dalla I alla XII, di alcune plurifocali, e la I e II a sinistra, con Sindrome di ER RN a destra;
versamento pleurico ematico e modesti pneumotorace;
contusione polmonare” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 35 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, inabilità parziale al 75% di 60 giorni e al 50% di ulteriori 60 giorni;
- di aver diritto altresì alla personalizzazione del danno per l'impossibilità di praticare attività sportiva come faceva prima del sinistro (in particolare nuoto e corsa) e per la sofferenza arrecata dalle estese cicatrici sulla gamba e il costato destro e per la “sindrome di ER RN a destra, che ha mutato
l'espressione del volto e la mimica facciale dell'attore (il quale ha l'occhio destro più “chiuso” rispetto al sinistro)”;
- di aver diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale sub specie di perdita della capacità lavorativa generica, decurtate la rendita mensile che l' ha già corrisposto e corrisponderà; CP_2
pagina 4 di 12 - che, a fronte dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della presente vertenza,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente procedimento (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio quale CP_1
impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta ha eccepito la mancata prova del fatto storico e di conseguenza la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in quanto l'attore non ha dimostrato che il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto ignoto. In particolare, la compagnia assicuratrice convenuta ha eccepito che la conducente della
Jeep Renegade, “nell'ispezionare la strada dietro di sé, non vedeva alcun furgone Testimone_3 effettuare manovre di immissione o creare qualsivoglia turbativa alla circolazione del motoveicolo”, sì che la “turbativa” da parte di un veicolo che si sarebbe poi allontanato non trova alcun riscontro oggettivo e fattuale” tenuto conto altresì dell'assenza di ulteriori testi oculari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di limitare il quantum risarcitorio nei limiti della responsabilità accertata in capo al veicolo ignoto (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
All'esito della pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità di addivenire a soluzioni conciliative all'udienza del 21.5.2024, la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite l'escussione di tre testimoni;
ritenuta la causa matura per la decisione, l'udienza è stata differita al 14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., poi anticipata all'udienza del 18.3.2025.
All'udienza del 18.3.2025 il Giudice, preso atto altresì della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha agito nei confronti di nella sua veste di impresa designata per la gestione dei CP_1 sinistri dal Fondo di Garanzie delle Vittime della strada, al fine di ottenere l'accertamento della pagina 5 di 12 responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro occorso il 23.5.2019 in via Piave
a Bollate (MI).
L'attore ha ricostruito la dinamica del sinistro allegando che il giorno 23.5.2019, mentre stava percorrendo viale Piave in Bollate, giunto a “circa 5 metri di distanza dall'intersezione semaforica con via Varalli”, è caduto rovinosamente a terra a causa della manovra imprudente di un furgone tipo
Fiorino, il quale, “senza verificare se ci fossero veicoli in transito e senza azionare i dispositivi di direzione, invadeva improvvisamente la corsia di marcia, tagliando la strada all'attore”. Quest'ultimo, al fine di evitare l'impatto contro lo spartitraffico che divideva le corsie, ha perso il controllo del motociclo e ha urtato la vettura Jeep Renegade condotta da Testimone_3
Al fine di provare i fatti dedotti parte attrice ha versato in atti il verbale di incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Locale, sopraggiunti sul luogo del sinistro, nonché le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale dal testimone oculare Testimone_1
Orbene, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dai testimoni nel presente giudizio in sede di istruttoria orale non consentono di ritenere provato il fatto storico così come dedotto da parte attrice sin dall'atto introduttivo.
Infatti, dal verbale di sinistro stradale versato in atti è possibile ritenere provato unicamente che il motociclo BMW sia entrato in collisione con la vettura Jeep Renegade condotta da gli Testimone_3
agenti della polizia municipale giunti in loco nell'immediatezza dell'evento lesivo, hanno raccolto le dichiarazioni rese da e hanno rilevato tracce di frenata al suolo attribuibili al motociclo, Testimone_3 ma, attesa l'assenza di testimoni oculari e di riscontri oggettivi presenti sul luogo del sinistro, non hanno potuto verificare la presenza di un furgone bianco, così come asserito dall'attore, non potendo di conseguenza ricostruire precisamente la dinamica del sinistro (cfr. doc. 1 parte attrice). Anche nello schizzo planimetrico allegato alla relazione di sinistro e versato in atti nel procedimento penale (cfr. doc. 5a pag. 17 di parte attrice), gli operanti hanno dato atto della presenza di tracce di frenata riconducibili, sia al motociclo, sia alla Jeep Renegade, senza, tuttavia, constatare la presenza di ulteriori tracce di pneumatico riferibili al veicolo ignoto. Dal predetto schizzo è possibile riscontrare unicamente tracce di abrasioni del manto stradale attribuibili al motociclo a partire da pochi metri dopo l'incrocio fino al punto d'urto con la vettura Jeep Renegade, la quale stava parcheggiando e pertanto si trovava ancora in posizione inclinata ed occupava gran parte della carreggiata.
pagina 6 di 12 La dinamica del sinistro, così come allegata da parte attrice, non trova conferma negli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Bollate.
A sostegno della propria prospettazione ha versato in atti anche le dichiarazioni rese Parte_1
da sentito a sommarie informazioni dagli agenti della Polizia Locale di Bollate (cfr. Testimone_1 doc. 6 parte attrice). Quest'ultimo ha riferito di aver assistito al sinistro e di essersi avveduto della presenza di un veicolo che ha tagliato la strada a , facendolo cadere rovinosamente al Parte_1 suolo: “notavo il conducente del motociclo, proveniente da Novate percorrere via Piave in direzione di
Bollate centro, procedere ad una andatura regolare. Giunto in prossimità della Via Varalli, posta a destra rispetto al suo senso di marcia, veniva improvvisamente disturbato nella sua marcia da un veicolo - tipo Kangoo - posto momentaneamente in fermata sulla destra, che improvvisamente ripartiva
e tagliava letteralmente la strada al conducente del motociclo facendogli perdere il controllo del veicolo”.
è stato escusso come testimone anche nel corso del presente procedimento. Il teste Testimone_1
ha dichiarato di aver assistito al sinistro mentre si trovava in viale Piave, in prossimità della casa Tes_1 di cura, ad una distanza di circa 15 metri dal punto dell'impatto tra la moto e l'autovettura: “io stavo facendo jogging, ad un tratto ho visto un furgone invadere la strada e tagliare la strada alla moto che arrivava… ho visto il furgone che si è buttato e la moto che ha tentato di evitarlo però il furgone non si
è accorto di niente e se n'è andato via a marce elevate e ho visto la moto che ha sbattuto contro un'altra macchina” (cfr. verbale di udienza del 2.7.2024). Il teste ha dichiarato di aver visto il Tes_1 sinistro mentre stava attraversando le strisce pedonali: “stavo attraversando correndo
l'attraversamento pedonale e poi vedendo l'accaduto mi sono fermato un attimo..” e poco dopo che l'evento lesivo è avvenuto quando non aveva ancora iniziato l'attraversamento pedonale: “io ho attraversato l'attraversamento pedonale quando era già tutto accaduto”.
Inoltre, ha riferito di aver visto il furgone immettersi dopo l'intersezione con via Varalli Testimone_1
(cfr. verbale di udienza “il furgone si è immesso prima o dopo la via Varalli? Dopo.”); inoltre nel corso dell'udienza, su invito dal giudice, egli ha redatto uno schizzo con la sua posizione e quella dei mezzi coinvolti nel sinistro, collocando sia il motociclo sia il furgone bianco dopo l'intersezione con via
Varalli ad una distanza di circa 10-15 metri dall'intersezione (cfr. schizzo allegato al verbale).
pagina 7 di 12 Tuttavia, sentito a sommarie informazioni in sede penale, egli ha riferito una circostanza diversa, vale a dire che l'interferenza determinata dalla manovra del furgone sia avvenuta prima dell'incrocio con via
Varalli, che quindi l'attore sia caduto a terra e abbia urtato la Jeep Renegade dopo la menzionata intersezione (cfr. doc. 6 “il conducente del motociclo…giunto in prossimità della Via Varalli, posta a destra rispetto al suo senso di marcia, veniva improvvisamente disturbato nella sua marcia da un veicolo - tipo Kangoo - posto momentaneamente in fermata sulla destra, che improvvisamente ripartiva
e tagliava letteralmente la strada al conducente del motociclo facendogli perdere il controllo del veicolo. Prima di cadere, il conducente del motociclo cercava di ritrovare l'equilibrio ma finiva a terra
e urtava, dopo aver superato l'incrocio Piave-Varalli, in scivolata contro un'autovettura posta a destra in procinto di effettuare una manovra di parcheggio..”).
La deposizione del teste risulta inficiata da contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, tali da Tes_1 farne dubitare l'attendibilità. Inoltre, la dinamica riferita in sede di sommarie informazioni risulta in contrasto con i rilievi operati dagli agenti intervenuti in loco e riportati nello schizzo planimetrico di cui al doc. n. 5 a, da cui si evince che le tracce di frenata e le abrasioni sono collocate dopo l'intersezione con via Varalli, in posizione incompatibile per la distanza con un'interferenza determinata prima dell'incrocio.
Inoltre, quanto riferito dal teste nel presente giudizio si pone in contrasto sia con quanto affermato dall'attore sin dall'atto di citazione (cfr. atto di citazione: “a cinque metri di distanza dall'intersezione con via Varalli”).
La deposizione di appare quindi inficiata da contraddizioni inerenti elementi essenziali Testimone_1 della dinamica del sinistro e riguardanti, in particolare, il punto in cui è avvenuta l'interferenza asseritamente determinata dalla condotta di guida del conducente del furgone non identificato (prima o dopo l'incrocio con via Varalli) e la posizione dello stesso teste nel momento in cui è avvenuto l'evento lesivo.
Il teste nel corso dell'udienza, ha altresì riferito ulteriori circostanze che rendono la deposizione Tes_1
poco verosimile: infatti, ha affermato di aver assistito al sinistro, ma di non essersi fermato a soccorrere in quanto erano già presenti numerose persone: “io ho visto un accalcarsi di persone e Parte_1 non mi sono fermato”, ribadendo “ho visto la moto cadere e la gente accalcarsi, c'era comunque traffico, c'era parecchia gente” (cfr. verbale di udienza). Tale circostanza, oltre che anomala, è
pagina 8 di 12 incompatibile con quanto verbalizzato dagli agenti intervenuti che non hanno rinvenuto in loco la presenza di testimoni oculari (cfr. verbale di sinistro stradale: “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”). Del resto, le parole adoperate dal teste lasciano intendere una contestualità tra l'occorso e la sua scelta di non fermarsi, sì che il teste sembra proprio aver riferito la presenza di numerose persone al momento della collisione e non anche che esse siano giunte in un momento successivo, ad esempio, per prestare aiuto come riferito, invece, dalla teste Tes_2
Desta inoltre perplessità il fatto che il che ha dichiarato all'inizio della deposizione di Testimone_1
svolgere la professione di driver, non si sia ricordato il modello di vettura contro cui ha colliso la moto, affermando che molto probabilmente si trattava di un'utilitaria (cfr. verbale di udienza: “che macchina era quella contro cui si è schiantato il motociclista? non era una macchina grossa me la ricorderei per il lavoro che faccio;
ADR: intende dire che poteva essere un'utilitaria? Si, una macchina normalissima che non sono nemmeno stato lì a guardare”), mentre era alla guida di una Jeep Testimone_3
Renegade e quindi non di un'utilitaria, bensì di un veicolo che a tutti gli effetti può essere considerato un piccolo suv.
Per tutti questi elementi di contraddizione, la deposizione del teste non può essere posta Testimone_1
a fondamento della prova e, per l'effetto, della presente decisione, attesa la palese inattendibilità del teste.
Da ultimo e in ogni caso la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice è incompatibile con lo stato dei luoghi e con i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale. Infatti, come risulta dallo schizzo planimetrico e delle fotografie allegate alla relazione di sinistro (cfr. doc. 5a e 5b parte attrice), la Jeep Renegade stava effettuando una manovra di immissione nel parcheggio sul lato destro della carreggiata, sì che, trovandosi in posizione inclinata, stava occupando gran parte della carreggiata.
Ebbene, aderendo alla prospettazione attorea, il furgone rimasto ignoto si sarebbe immesso repentinamente nel flusso stradale circa 5 metri prima dell'incrocio e avrebbe proseguito dritto facendo poi perdere le sue tracce;
tuttavia, la carreggiata era occupata dalla Jeep Renegade che stava effettuando la manovra, sì che il furgone non avrebbe avuto lo spazio materiale per superare la vettura condotta da ma si sarebbe dovuto fermare dietro di essa. Infatti, nonostante gli agenti Testimone_3
verbalizzanti non abbiano misurato la larghezza della carreggiata dalle fotografie allegate alla relazione pagina 9 di 12 di sinistro stradale e versate in atti nel procedimento penale (cfr. doc. 5a e 5b parte attrcie), è evidente ictu oculi che un furgone tipo fiorino non avrebbe avuto lo spazio materiale per passare (cfr. fotografie allegate alla relazione di sinistro).
Infatti, la teste escussa alla presente udienza e della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_3
dubitare, in quanto ha reso una testimonianza priva di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, ha riferito di aver visto l'intera scena dallo specchietto retrovisore e di aver notato la presenza del solo motociclo e di nessun'altra vettura: “nello spazio tra me e la moto non c'erano altri veicoli in movimento”. La teste, osservando dallo specchietto retrovisore, aveva una visuale completa di quello che stava succedendo dietro di lei, sì che, ben avrebbe dovuto accorgersi della presenza di un furgone. ha, infatti, precisato che stava guardando dallo specchietto retrovisore centrale perché Testimone_3
“se avessi guardato quello di destra non avrei visto la strada ma la zona dei marciapiedi.. essendo io ancora nella carreggiata mi premeva controllare che non arrivasse nessuno da dietro visto che avevo iniziato la manovra”. Ella ha ribadito che, mentre stava guardando dallo specchietto retrovisore, aveva concentrato la sua attenzione proprio sul motociclo, sì che ha visto nitidamente lo sbandamento prima e la successiva caduta del motociclista (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024: “guardando dallo specchietto retrovisore la mia attenzione si è concentrata sul motociclista, io ricordo proprio che lui ha sbandato, ho visto proprio un movimento anomalo e poi è caduto. Quando lui ha fatto questa sbandata era all'incrocio all'altezza del semaforo”). Si reputa dunque poco verosimile che abbia Testimone_3
pagina 10 di 12 visto il motociclo sbandare e poi cadere, ma non si sia avveduta della presenza del furgone bianco che le passava a lato. che stava già controllando la strada dietro di sé dallo specchietto Testimone_3
retrovisore, avrebbe dovuto avvedersi della presenza del motociclo e anche di quella del furgone;
in ogni caso, anche qualora avesse iniziato ad ispezionare il campo visivo dopo che il furgone si era già immesso nel flusso stradale, si reputa poco verosimile che ella non si sia accorta della presenza del furgone che le passava a fianco. Peraltro, come già sopra evidenziato, la teste ha ribadito che, al momento dell'urto, stava eseguendo una manovra di retromarcia ed era “ancora quasi totalmente sulla carreggiata” quando è avvenuta la collisione, sì che difficilmente avrebbe potuto passare un altro veicolo (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024: “normalmente ci possono passare due auto parallele, ma per come ero messa io per fare manovra, visto che mi ero allargata perchè non c'era nessuno, escludo che ci potesse passare qualcuno, lo escludo anche perché me lo ricordo, stavo appunto guardando lo specchietto per appurare che non arrivassero altre macchine”).
Per tutto quanto sopra esposto, ne deriva che, alla luce del complessivo compendio probatorio non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico come allegato in citazione. In difetto, dunque, di prova della verificazione del sinistro nelle modalità di cui alle allegazioni attoree e che esso sia stato determinato dall'interferenza causata dalla manovra eseguita da un veicolo non identificato, la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che la parte attrice deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dalla convenuta costituita;
le spese processuali sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile all'attività difensiva svolta, in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura delle questioni trattate (cfr. valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 50% per attività istruttoria e decisoria, essendosi la prima esaurita con l'escussione di tre testi e la decisoria con il deposito di nota autorizzata e con la discussione orale all'udienza del 18.3.2025).
Si dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, dei documenti n. 5A e 6 allegati alla citazione, nonché del verbale dell'udienza del 2.7.2024 alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla pagina 11 di 12 commissione del reato di cui all'art. 372 c.p. da parte di o di qualsiasi altra fattispecie Testimone_1
penalmente rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere nei confronti di in qualità di impresa designata Parte_1 CP_1
per la gestione del sinistro dal Fondo Garanzie Vittime Strada, le spese di lite, che si liquidano in euro
6,80 per le spese e in euro 9.100,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, dei documenti n. 5A e 6 allegati alla citazione, nonché del verbale dell'udienza del 2.7.2024 alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 372 c.p. da parte di o di qualsiasi altra fattispecie Testimone_1
penalmente rilevante.
Milano, 17.4.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 493/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FILICE Parte_1 C.F._1
PAOLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
in qualità Controparte_1 di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. LEO LOREDANA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo “tipo Fiorino” non identificato nella causazione del sinistro del 23.05.2019 che ha visto coinvolto il Sig. per i motivi tutti meglio descritti Parte_1 in narrativa e, per l'effetto, - condannare la società quale impresa designata dalla CP_1
CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. a Parte_1 seguito di tale sinistro, riconoscendo allo stesso gli importi meglio indicati in narrativa tra cui € 186.410,90 a titolo di danno biologico calcolato al netto della rendita liquidata dall' a tale CP_2 titolo, € 7.897,52 a titolo di spese legali per l'assistenza stragiudiziale, € 205,00 a titolo di spese pagina 1 di 12 mediche, oltre alle ulteriori voci di danno meglio descritte in narrativa, danni tutti da quantificarsi occorrendo in corso di causa anche mediante liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso tenendo conto della rendita liquidata dall' in favore del ricorrente o in ogni caso nella CP_2 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori istanze, eccezioni e deduzioni, anche istruttorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per la convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, anche per difetto di legittimazione passiva della convenuta per mancanza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05; in subordine, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertato e dichiarato il prevalente concorso colposo del signor nella determinazione dell'evento, per l'effetto e per tutti i motivi esposti in Pt_1 narrativa, determinare l'eventuale obbligo risarcitorio della convenuta nella misura che verrà rigorosamente provata, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, ridotta in proporzione al grado di responsabilità accertato, escludendo e/o riducendo ai sensi dell'art. 1227 II comma c.c. il risarcimento dei danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, al netto delle somme erogate da Enti Assistenziali e/o previdenziali, pubblici o privati. Con le limitazioni previste dall'art. 283 c. 1 lett. a) D. Lgs. 209/05 per quanto riguarda i danni a cose, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà. Rigettare ogni maggiore e/o diversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A. 4%. In via istruttoria: Si eccepisce l'inutilizzabilità e inattendibilità della testimonianza resa in giudizio dal sig. , attese le gravi, palesi e Testimone_1 insanabili contraddizioni intrinseche ed estrinseche riscontrate nella sua deposizione. Insiste affinché il Giudice, avvalendosi anche dei poteri officiosi previsti dalla legge, voglia assumere, ricorrendone i presupposti, le iniziative che riterrà opportune, nelle sedi competenti. La convenuta, per scrupolo difensivo insiste occorrendo, nell'ammissione delle prove come dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sui seguenti capitoli non ammessi;
7) Vero che ho reso agli agenti la dichiarazione che mi viene rammostrata e che confermo (doc. 2); 8) Vero che la signora dichiarava agli agenti: Tes_2
“Mi trovavo lungo la via Piave fronte il civico 26 e stavo facendo manovra di parcheggio (sosta solo sul lato dx), immettendomi in retromarcia e vedevo dallo specchietto retrovisore un motociclo che con stessa provenienza e direzione, all'altezza della via Varalli posta una trentina di metri dietro la mia posizione, che sbandava e cadeva al suolo scivolando e urtava contro la mia fiancata sx” (doc. 2); 9) Vero che durante l'intervento degli agenti alcuna persona si presentava per riferire in merito all'accaduto, come da doc 2; 10)Vero che gli agenti effettuavano rilievi fotografici e redigevano lo schizzo del sinistro, allegati alla relazione di incidente (sub doc. 3); 11) Vero che via Piave è costituita da una carreggiata, con due corsie, una per senso di marcia, suddivise, per tutta la lunghezza, da una aiuola spartitraffico centrale, come si evince dalle fotografie che mi si rammostrano (doc. 3 - 4);
12)Vero che quale impresa designata dal fondo di garanzia per le Vittime della strada spa CP_1 affidava alla . l. del dott. l'incarico di effettuare accertamenti Controparte_3 Persona_1 in relazione al sinistro avvenuto in Bollate, in data 23.5.2019, nel quale era rimasto coinvolto un motoveicolo tg BMW tg. CK82340 e una Jeep tg. FG896AD, asseritamente causato da un veicolo pagina 2 di 12 rimasto ignoto;
13)Vero che mi veniva affidato l'incarico di verificare la rispondenza tra la ricostruzione testimoniale fornita dal danneggiato sig. e la situazione dei luoghi;
14)vero che Pt_1 all'esito degli accertamenti effettuati ed esaminati i documenti provenienti dalla Polizia Locale e dal fascicolo penale, il dott. rilevava la incompatibilità della ricostruzione testimoniale con la Per_1 situazione dei luoghi e redigeva la relazione di incidente che si rammostra e che conferma in ogni sua parte (doc. 4); Si indicano come testimoni: 1) via V. Veneto 90 (tutti i capitoli); 2) dott. Testimone_3
presso I.C.A. infortunistica, via Lombardia 5 Curno (BG) sui capp. da 12 a 17 3) Persona_1 agente matr. 30, presso Comune di Bollate, Ufficio Infortunistica (tutti i Testimone_4 capitoli); 4) agente matr. 43, presso Comune di Bollate, Ufficio Infortunistica (tutti i Controparte_4 capitoli) Ferme le eccezioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accertata sussistenza di profili di responsabilità del conducente di un veicolo rimasto ignoto e dei presupposti per attivare le tutele del FGVS, disporre, occorrendo, C.T.U. medico legale volta ad accertare in concreto l'effettiva entità delle conseguenze lesive riportate dall'attore riconducibili all'evento, tenuto conto delle menomazioni preesistenti, e la compatibilità delle lesioni con la dinamica, previa valutazione delle conseguenze ascrivibili al comportamento dello stesso attore ex art. 1227 c.c. o che sarebbero state evitate con l'ordinaria diligenza, nonché la necessità, congruità e la stessa ripetibilità delle spese mediche e di cura sostenute ed eventualmente da sostenere documentate, non coperte da assicurazioni pubbliche e/o private e/o non rimborsate dal Servizio Sanitario
Nazionale. Disporre, occorrendo, CTU cinematico-ricostruttiva del sinistro al fine di verificare le cause effettive dell'evento che ha coinvolto l'attore e quindi valutare l'eventuale coinvolgimento di un veicolo terzo e determinare l'incidenza causale delle rispettive condotte. Disporre, occorrendo, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. l'acquisizione presso l' , sede legale, in Milano, corso di porta Nuova 19, della CP_2 documentazione e delle informazioni relative alle somme erogate e/o erogande a favore dell'attore
in dipendenza dell'infortunio di cui è causa, con relative imputazioni” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, quale impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della Strada, chiedendo di accertare la responsabilità del veicolo rimasto non identificato per il sinistro occorso in Bollate il 23.5.2019 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti dall'attore in conseguenza del sinistro, oltre al riconoscimento di interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.
pagina 3 di 12 L'attore a fondamento della domanda ha dedotto:
- che il giorno 23.5.2019 stava percorrendo, a bordo del proprio motociclo BMW R1150R, tg.
CK82340, viale Piave in direzione centro nel comune di Bollate;
- che, giunto all'altezza del parco comunale Nelson Mandela, “un veicolo bianco tipo Fiorino in sosta a lato della strada, a circa 5 metri di distanza dall'intersezione semaforica con via Varalli”, ha invaso la corsia di marcia percorsa dall'attore, tagliandogli la strada;
-che, mentre il veicolo bianco tipo Fiorino si è dato alla fuga, , nel tentativo di “evitare Parte_1
l'impatto con lo spartitraffico rialzato che separa le corsie di marcia”, è andato a collidere con la vettura Jeep Renegade condotta da;
Testimone_3
- che, nell' immediatezza del sinistro, sono intervenuti in loco gli Agenti della Polizia Locale del
Comune di Bollate, i quali hanno effettuato i rilievi di rito;
- che, a seguito della querela sporta contro ignoti da , è stato instaurato il procedimento Parte_1 penale che, nonostante le indagini effettuate e l'escussione del teste oculare si è Testimone_1 concluso con l'archiviazione;
- di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza, ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta medio-distale femore destro;
frattura pluriframmentaria scapola destra;
frattura di tutte le costole a destra dalla I alla XII, di alcune plurifocali, e la I e II a sinistra, con Sindrome di ER RN a destra;
versamento pleurico ematico e modesti pneumotorace;
contusione polmonare” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 35 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, inabilità parziale al 75% di 60 giorni e al 50% di ulteriori 60 giorni;
- di aver diritto altresì alla personalizzazione del danno per l'impossibilità di praticare attività sportiva come faceva prima del sinistro (in particolare nuoto e corsa) e per la sofferenza arrecata dalle estese cicatrici sulla gamba e il costato destro e per la “sindrome di ER RN a destra, che ha mutato
l'espressione del volto e la mimica facciale dell'attore (il quale ha l'occhio destro più “chiuso” rispetto al sinistro)”;
- di aver diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale sub specie di perdita della capacità lavorativa generica, decurtate la rendita mensile che l' ha già corrisposto e corrisponderà; CP_2
pagina 4 di 12 - che, a fronte dell'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della presente vertenza,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente procedimento (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio quale CP_1
impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta ha eccepito la mancata prova del fatto storico e di conseguenza la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in quanto l'attore non ha dimostrato che il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto ignoto. In particolare, la compagnia assicuratrice convenuta ha eccepito che la conducente della
Jeep Renegade, “nell'ispezionare la strada dietro di sé, non vedeva alcun furgone Testimone_3 effettuare manovre di immissione o creare qualsivoglia turbativa alla circolazione del motoveicolo”, sì che la “turbativa” da parte di un veicolo che si sarebbe poi allontanato non trova alcun riscontro oggettivo e fattuale” tenuto conto altresì dell'assenza di ulteriori testi oculari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di limitare il quantum risarcitorio nei limiti della responsabilità accertata in capo al veicolo ignoto (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
All'esito della pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità di addivenire a soluzioni conciliative all'udienza del 21.5.2024, la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite l'escussione di tre testimoni;
ritenuta la causa matura per la decisione, l'udienza è stata differita al 14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., poi anticipata all'udienza del 18.3.2025.
All'udienza del 18.3.2025 il Giudice, preso atto altresì della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha agito nei confronti di nella sua veste di impresa designata per la gestione dei CP_1 sinistri dal Fondo di Garanzie delle Vittime della strada, al fine di ottenere l'accertamento della pagina 5 di 12 responsabilità del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro occorso il 23.5.2019 in via Piave
a Bollate (MI).
L'attore ha ricostruito la dinamica del sinistro allegando che il giorno 23.5.2019, mentre stava percorrendo viale Piave in Bollate, giunto a “circa 5 metri di distanza dall'intersezione semaforica con via Varalli”, è caduto rovinosamente a terra a causa della manovra imprudente di un furgone tipo
Fiorino, il quale, “senza verificare se ci fossero veicoli in transito e senza azionare i dispositivi di direzione, invadeva improvvisamente la corsia di marcia, tagliando la strada all'attore”. Quest'ultimo, al fine di evitare l'impatto contro lo spartitraffico che divideva le corsie, ha perso il controllo del motociclo e ha urtato la vettura Jeep Renegade condotta da Testimone_3
Al fine di provare i fatti dedotti parte attrice ha versato in atti il verbale di incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Locale, sopraggiunti sul luogo del sinistro, nonché le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale dal testimone oculare Testimone_1
Orbene, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dai testimoni nel presente giudizio in sede di istruttoria orale non consentono di ritenere provato il fatto storico così come dedotto da parte attrice sin dall'atto introduttivo.
Infatti, dal verbale di sinistro stradale versato in atti è possibile ritenere provato unicamente che il motociclo BMW sia entrato in collisione con la vettura Jeep Renegade condotta da gli Testimone_3
agenti della polizia municipale giunti in loco nell'immediatezza dell'evento lesivo, hanno raccolto le dichiarazioni rese da e hanno rilevato tracce di frenata al suolo attribuibili al motociclo, Testimone_3 ma, attesa l'assenza di testimoni oculari e di riscontri oggettivi presenti sul luogo del sinistro, non hanno potuto verificare la presenza di un furgone bianco, così come asserito dall'attore, non potendo di conseguenza ricostruire precisamente la dinamica del sinistro (cfr. doc. 1 parte attrice). Anche nello schizzo planimetrico allegato alla relazione di sinistro e versato in atti nel procedimento penale (cfr. doc. 5a pag. 17 di parte attrice), gli operanti hanno dato atto della presenza di tracce di frenata riconducibili, sia al motociclo, sia alla Jeep Renegade, senza, tuttavia, constatare la presenza di ulteriori tracce di pneumatico riferibili al veicolo ignoto. Dal predetto schizzo è possibile riscontrare unicamente tracce di abrasioni del manto stradale attribuibili al motociclo a partire da pochi metri dopo l'incrocio fino al punto d'urto con la vettura Jeep Renegade, la quale stava parcheggiando e pertanto si trovava ancora in posizione inclinata ed occupava gran parte della carreggiata.
pagina 6 di 12 La dinamica del sinistro, così come allegata da parte attrice, non trova conferma negli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Bollate.
A sostegno della propria prospettazione ha versato in atti anche le dichiarazioni rese Parte_1
da sentito a sommarie informazioni dagli agenti della Polizia Locale di Bollate (cfr. Testimone_1 doc. 6 parte attrice). Quest'ultimo ha riferito di aver assistito al sinistro e di essersi avveduto della presenza di un veicolo che ha tagliato la strada a , facendolo cadere rovinosamente al Parte_1 suolo: “notavo il conducente del motociclo, proveniente da Novate percorrere via Piave in direzione di
Bollate centro, procedere ad una andatura regolare. Giunto in prossimità della Via Varalli, posta a destra rispetto al suo senso di marcia, veniva improvvisamente disturbato nella sua marcia da un veicolo - tipo Kangoo - posto momentaneamente in fermata sulla destra, che improvvisamente ripartiva
e tagliava letteralmente la strada al conducente del motociclo facendogli perdere il controllo del veicolo”.
è stato escusso come testimone anche nel corso del presente procedimento. Il teste Testimone_1
ha dichiarato di aver assistito al sinistro mentre si trovava in viale Piave, in prossimità della casa Tes_1 di cura, ad una distanza di circa 15 metri dal punto dell'impatto tra la moto e l'autovettura: “io stavo facendo jogging, ad un tratto ho visto un furgone invadere la strada e tagliare la strada alla moto che arrivava… ho visto il furgone che si è buttato e la moto che ha tentato di evitarlo però il furgone non si
è accorto di niente e se n'è andato via a marce elevate e ho visto la moto che ha sbattuto contro un'altra macchina” (cfr. verbale di udienza del 2.7.2024). Il teste ha dichiarato di aver visto il Tes_1 sinistro mentre stava attraversando le strisce pedonali: “stavo attraversando correndo
l'attraversamento pedonale e poi vedendo l'accaduto mi sono fermato un attimo..” e poco dopo che l'evento lesivo è avvenuto quando non aveva ancora iniziato l'attraversamento pedonale: “io ho attraversato l'attraversamento pedonale quando era già tutto accaduto”.
Inoltre, ha riferito di aver visto il furgone immettersi dopo l'intersezione con via Varalli Testimone_1
(cfr. verbale di udienza “il furgone si è immesso prima o dopo la via Varalli? Dopo.”); inoltre nel corso dell'udienza, su invito dal giudice, egli ha redatto uno schizzo con la sua posizione e quella dei mezzi coinvolti nel sinistro, collocando sia il motociclo sia il furgone bianco dopo l'intersezione con via
Varalli ad una distanza di circa 10-15 metri dall'intersezione (cfr. schizzo allegato al verbale).
pagina 7 di 12 Tuttavia, sentito a sommarie informazioni in sede penale, egli ha riferito una circostanza diversa, vale a dire che l'interferenza determinata dalla manovra del furgone sia avvenuta prima dell'incrocio con via
Varalli, che quindi l'attore sia caduto a terra e abbia urtato la Jeep Renegade dopo la menzionata intersezione (cfr. doc. 6 “il conducente del motociclo…giunto in prossimità della Via Varalli, posta a destra rispetto al suo senso di marcia, veniva improvvisamente disturbato nella sua marcia da un veicolo - tipo Kangoo - posto momentaneamente in fermata sulla destra, che improvvisamente ripartiva
e tagliava letteralmente la strada al conducente del motociclo facendogli perdere il controllo del veicolo. Prima di cadere, il conducente del motociclo cercava di ritrovare l'equilibrio ma finiva a terra
e urtava, dopo aver superato l'incrocio Piave-Varalli, in scivolata contro un'autovettura posta a destra in procinto di effettuare una manovra di parcheggio..”).
La deposizione del teste risulta inficiata da contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, tali da Tes_1 farne dubitare l'attendibilità. Inoltre, la dinamica riferita in sede di sommarie informazioni risulta in contrasto con i rilievi operati dagli agenti intervenuti in loco e riportati nello schizzo planimetrico di cui al doc. n. 5 a, da cui si evince che le tracce di frenata e le abrasioni sono collocate dopo l'intersezione con via Varalli, in posizione incompatibile per la distanza con un'interferenza determinata prima dell'incrocio.
Inoltre, quanto riferito dal teste nel presente giudizio si pone in contrasto sia con quanto affermato dall'attore sin dall'atto di citazione (cfr. atto di citazione: “a cinque metri di distanza dall'intersezione con via Varalli”).
La deposizione di appare quindi inficiata da contraddizioni inerenti elementi essenziali Testimone_1 della dinamica del sinistro e riguardanti, in particolare, il punto in cui è avvenuta l'interferenza asseritamente determinata dalla condotta di guida del conducente del furgone non identificato (prima o dopo l'incrocio con via Varalli) e la posizione dello stesso teste nel momento in cui è avvenuto l'evento lesivo.
Il teste nel corso dell'udienza, ha altresì riferito ulteriori circostanze che rendono la deposizione Tes_1
poco verosimile: infatti, ha affermato di aver assistito al sinistro, ma di non essersi fermato a soccorrere in quanto erano già presenti numerose persone: “io ho visto un accalcarsi di persone e Parte_1 non mi sono fermato”, ribadendo “ho visto la moto cadere e la gente accalcarsi, c'era comunque traffico, c'era parecchia gente” (cfr. verbale di udienza). Tale circostanza, oltre che anomala, è
pagina 8 di 12 incompatibile con quanto verbalizzato dagli agenti intervenuti che non hanno rinvenuto in loco la presenza di testimoni oculari (cfr. verbale di sinistro stradale: “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”). Del resto, le parole adoperate dal teste lasciano intendere una contestualità tra l'occorso e la sua scelta di non fermarsi, sì che il teste sembra proprio aver riferito la presenza di numerose persone al momento della collisione e non anche che esse siano giunte in un momento successivo, ad esempio, per prestare aiuto come riferito, invece, dalla teste Tes_2
Desta inoltre perplessità il fatto che il che ha dichiarato all'inizio della deposizione di Testimone_1
svolgere la professione di driver, non si sia ricordato il modello di vettura contro cui ha colliso la moto, affermando che molto probabilmente si trattava di un'utilitaria (cfr. verbale di udienza: “che macchina era quella contro cui si è schiantato il motociclista? non era una macchina grossa me la ricorderei per il lavoro che faccio;
ADR: intende dire che poteva essere un'utilitaria? Si, una macchina normalissima che non sono nemmeno stato lì a guardare”), mentre era alla guida di una Jeep Testimone_3
Renegade e quindi non di un'utilitaria, bensì di un veicolo che a tutti gli effetti può essere considerato un piccolo suv.
Per tutti questi elementi di contraddizione, la deposizione del teste non può essere posta Testimone_1
a fondamento della prova e, per l'effetto, della presente decisione, attesa la palese inattendibilità del teste.
Da ultimo e in ogni caso la ricostruzione del sinistro prospettata da parte attrice è incompatibile con lo stato dei luoghi e con i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale. Infatti, come risulta dallo schizzo planimetrico e delle fotografie allegate alla relazione di sinistro (cfr. doc. 5a e 5b parte attrice), la Jeep Renegade stava effettuando una manovra di immissione nel parcheggio sul lato destro della carreggiata, sì che, trovandosi in posizione inclinata, stava occupando gran parte della carreggiata.
Ebbene, aderendo alla prospettazione attorea, il furgone rimasto ignoto si sarebbe immesso repentinamente nel flusso stradale circa 5 metri prima dell'incrocio e avrebbe proseguito dritto facendo poi perdere le sue tracce;
tuttavia, la carreggiata era occupata dalla Jeep Renegade che stava effettuando la manovra, sì che il furgone non avrebbe avuto lo spazio materiale per superare la vettura condotta da ma si sarebbe dovuto fermare dietro di essa. Infatti, nonostante gli agenti Testimone_3
verbalizzanti non abbiano misurato la larghezza della carreggiata dalle fotografie allegate alla relazione pagina 9 di 12 di sinistro stradale e versate in atti nel procedimento penale (cfr. doc. 5a e 5b parte attrcie), è evidente ictu oculi che un furgone tipo fiorino non avrebbe avuto lo spazio materiale per passare (cfr. fotografie allegate alla relazione di sinistro).
Infatti, la teste escussa alla presente udienza e della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_3
dubitare, in quanto ha reso una testimonianza priva di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, ha riferito di aver visto l'intera scena dallo specchietto retrovisore e di aver notato la presenza del solo motociclo e di nessun'altra vettura: “nello spazio tra me e la moto non c'erano altri veicoli in movimento”. La teste, osservando dallo specchietto retrovisore, aveva una visuale completa di quello che stava succedendo dietro di lei, sì che, ben avrebbe dovuto accorgersi della presenza di un furgone. ha, infatti, precisato che stava guardando dallo specchietto retrovisore centrale perché Testimone_3
“se avessi guardato quello di destra non avrei visto la strada ma la zona dei marciapiedi.. essendo io ancora nella carreggiata mi premeva controllare che non arrivasse nessuno da dietro visto che avevo iniziato la manovra”. Ella ha ribadito che, mentre stava guardando dallo specchietto retrovisore, aveva concentrato la sua attenzione proprio sul motociclo, sì che ha visto nitidamente lo sbandamento prima e la successiva caduta del motociclista (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024: “guardando dallo specchietto retrovisore la mia attenzione si è concentrata sul motociclista, io ricordo proprio che lui ha sbandato, ho visto proprio un movimento anomalo e poi è caduto. Quando lui ha fatto questa sbandata era all'incrocio all'altezza del semaforo”). Si reputa dunque poco verosimile che abbia Testimone_3
pagina 10 di 12 visto il motociclo sbandare e poi cadere, ma non si sia avveduta della presenza del furgone bianco che le passava a lato. che stava già controllando la strada dietro di sé dallo specchietto Testimone_3
retrovisore, avrebbe dovuto avvedersi della presenza del motociclo e anche di quella del furgone;
in ogni caso, anche qualora avesse iniziato ad ispezionare il campo visivo dopo che il furgone si era già immesso nel flusso stradale, si reputa poco verosimile che ella non si sia accorta della presenza del furgone che le passava a fianco. Peraltro, come già sopra evidenziato, la teste ha ribadito che, al momento dell'urto, stava eseguendo una manovra di retromarcia ed era “ancora quasi totalmente sulla carreggiata” quando è avvenuta la collisione, sì che difficilmente avrebbe potuto passare un altro veicolo (cfr. verbale di udienza del 24.10.2024: “normalmente ci possono passare due auto parallele, ma per come ero messa io per fare manovra, visto che mi ero allargata perchè non c'era nessuno, escludo che ci potesse passare qualcuno, lo escludo anche perché me lo ricordo, stavo appunto guardando lo specchietto per appurare che non arrivassero altre macchine”).
Per tutto quanto sopra esposto, ne deriva che, alla luce del complessivo compendio probatorio non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico come allegato in citazione. In difetto, dunque, di prova della verificazione del sinistro nelle modalità di cui alle allegazioni attoree e che esso sia stato determinato dall'interferenza causata dalla manovra eseguita da un veicolo non identificato, la domanda dell'attore deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che la parte attrice deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dalla convenuta costituita;
le spese processuali sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile all'attività difensiva svolta, in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura delle questioni trattate (cfr. valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 50% per attività istruttoria e decisoria, essendosi la prima esaurita con l'escussione di tre testi e la decisoria con il deposito di nota autorizzata e con la discussione orale all'udienza del 18.3.2025).
Si dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, dei documenti n. 5A e 6 allegati alla citazione, nonché del verbale dell'udienza del 2.7.2024 alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla pagina 11 di 12 commissione del reato di cui all'art. 372 c.p. da parte di o di qualsiasi altra fattispecie Testimone_1
penalmente rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere nei confronti di in qualità di impresa designata Parte_1 CP_1
per la gestione del sinistro dal Fondo Garanzie Vittime Strada, le spese di lite, che si liquidano in euro
6,80 per le spese e in euro 9.100,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, dei documenti n. 5A e 6 allegati alla citazione, nonché del verbale dell'udienza del 2.7.2024 alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 372 c.p. da parte di o di qualsiasi altra fattispecie Testimone_1
penalmente rilevante.
Milano, 17.4.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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