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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Mario De Guido
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maristella Andriola C.F._2
-APPELLATI-
1 La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito telematico delle note sostitutive della comparizione all'udienza di p.c del 26.01.2022 autorizzate con decreto presidenziale del 4.01.2022, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto di mutuo fondiario del 15.05.2007, Intesa San Paolo S.p.a. concedeva ai sig.ri e un finanziamento per € 166.000,00, al tasso CP_1 Parte_2
di interesse pari a 1/12 del TAEG del 6,100% (ex art. 4 contratto) da estinguere mediante pagamento di n. 360 rate mensili pari a € 1.005,95 ciascuna, a garanzia del quale i mutuatari concedevano alla banca ipoteca sui beni immobili posti nel Comune di Fasano, iscritti ai nn. 11271/2340 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi.
Con atto di precetto notificato in data 28.07.2014, il intimava Controparte_2
ai mutuatari il pagamento della somma di € 206.327,72, di cui € 51.856,46 per rate scadute e non pagate, € 5.228,94 per interessi di mora al 07.07.2014, € 149.242,32 per residuo capitale, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionalmente previsto
(art. 5 del contratto) dal 08.07.2014 al soddisfo oltre le spese di precetto.
Con un primo ricorso del 16.09.2015, e proponevano CP_1 Parte_2
opposizione all'esecuzione immobiliare azionata dal per ottenerne Controparte_2
la sospensione, poi ottenuta a seguito di accoglimento del reclamo proposto avverso l'ordinanza di diniego emessa dal G.E del Tribunale di Brindisi.
Con atto di citazione notificato il 03.03.2017, i sig.ri e CP_1 Parte_2
proponevano opposizione all'esecuzione convenendo in giudizio Controparte_3
nella qualità di procuratrice del per sentir accogliere e dichiarare Controparte_2
nel merito l'illegittimità della clausola n. 5 del contratto di mutuo, l'usurarietà del contratto e la conseguente gratuità del mutuo e l'assenza della situazione di morosità dei debitori al momento della notifica dell'atto di precetto. 2 Con comparsa di costituzione e risposta del 05/06/2017, qualità Controparte_4
di procuratrice di si costituiva in giudizio impugnando e contestando Controparte_2
le deduzioni ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli opponenti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1244 del 4-6/09/2019, accoglieva l'opposizione all'esecuzione dichiarando:
- che la clausola contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo fosse illecita, perché contenente la previsione di tassi usurari;
- che non fossero dovuti interessi corrispettivi e moratori, anche per il futuro svolgimento del rapporto;
- che i mutuatari, alla data di notifica del precetto del 28/07/2014 da parte di non fossero morosi nei confronti della banca con riferimento al Controparte_3
contratto di mutuo ed al suo piano di ammortamento;
- per l'effetto, nullo l'atto di precetto del 28/07/2014 intimato da Controparte_3
nei confronti dei sig.ri e Parte_2 CP_1
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 27.11.2019,
[...]
ha proposto appello per i motivi che saranno in prosieguo illustrati. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si sono costituiti i sig.ri
[...]
e i quali, in via preliminare, hanno eccepito la carenza di Parte_2 CP_1
legittimazione ad agire e/o di titolarità del diritto dell'appellante; nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito telematico delle note sostitutive della comparizione all'udienza di p.c del 26.01.2022 autorizzate con
3 decreto presidenziale del 4.01.2022, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione degli appellati e di difetto di CP_1 Pt_2
titolarità, in capo a del diritto di credito per cui pende la procedura Parte_1
esecutiva immobiliare n. 334/2014 R.G., promossa da quale Controparte_3
procuratrice di nella quale è stata proposta l'opposizione cui è Controparte_2
conseguito il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
1.1. Gli appellati, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.03.2020, richiamati i principi di cui alla pronuncia n. 2951/2016 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, premesso che la questione relativa alla titolarità dal lato attivo del diritto controverso attiene al merito della causa e che la contestazione di detta titolarità ha natura di mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio, deducono che l'appellante la quale ha prospettato di essere cessionaria pro soluto - in forza Parte_1
di un contratto di cessione di crediti ex artt. 4 e 7 L. 130/1999 del 20 aprile 2018 di cui è stato dato avviso con pubblicazione sulla G.U. n. 52 del 5.05.2018 - di un portafoglio di crediti fra i quali rientra il credito per cui è causa- non abbia, però, fornito riscontro documentale dell'atto-fatto che fonderebbe la propria legittimazione attiva.
1.2. Osserva la Corte che una fotocopia della G.U. n. 52 del 5.05.2018 risulta depositata dalla società appellante in data 18.12.2020 al momento della costituzione in giudizio, essendo la stessa rinvenibile nel fascicolo di parte (tanto risultando dall'indice degli atti contenuti in detto fascicolo, ove figura acquisita sub 3). La società appellante ha poi prodotto, all'udienza di prima comparizione dell'1.10.2020, altra fotocopia della G.U. n.
52 del 5.05.2018, contenente avviso di cessione di crediti pro soluto a Parte_1
e, alla successiva udienza di pc del 26.1.2022, una dichiarazione di avvenuta cessione, datata 20.01.2022, rilasciata a da incorporante il Parte_1 Controparte_5
4 nonché copia dell'atto di fusione del in Controparte_2 Controparte_2
Controparte_5
1.2.1. La Corte ritiene che la produzione documentale di cui all'udienza di prima comparizione dell'1.10.2020 sia superflua, mentre quella depositata con le note sostitutive della partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.1.2022
(dichiarazione di cessione rilasciata a da Parte_1 Controparte_5
incorporante il nonché copia dell'atto di fusione del Controparte_2 [...]
in sia inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché tardiva. CP_2 Controparte_5
1.3. Ciò posto, spettando alla Corte esercitare il potere-dovere di accertare se la parte appellante abbia fornito idoneo riscontro probatorio della titolarità dal lato attivo del rapporto controverso scaturente dal contratto di mutuo stipulato in data 15.05.2007 tra
Intesa San Paolo s.p.a., quale banca erogatrice del mutuo ed i mutuatari e CP_1
, si ritiene che la contestazione da parte di questi ultimi della titolarità del Parte_2
credito in capo a possa ritenersi superata alla stregua delle seguenti Parte_1
considerazioni.
1.3.1. Premesso che gli odierni appellati non hanno mai contestato la titolarità del rapporto fondato sul mutuo per cui è causa da parte del he ha agito in via esecutiva Controparte_2
nella procedura n.334/2014 R.G., osserva la Corte che la produzione documentale offerta da al momento della costituzione nella presente fase di giudizio, quale Parte_1
cessionaria pro soluto di detto rapporto dal lato attivo, vale a dire la copia della G.U. n.
52 del 5.05.2018, non si presta ad avvalorare la tesi sostenuta dagli appellati secondo cui tale documentazione sarebbe l'estratto di cessione pubblicato, in ragione della sua formulazione, ed in quanto contiene l'indicazione “…solo di criteri generali con cui identificare
i singoli crediti ceduti (che del resto, vengono ceduti in blocco) trattandosi di criteri che “…talvolta rasentano la difficile comprensione , tanto sono ermetici e poco chiari”, .
1.3.2. Ed infatti, la individuazione (nell'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato in G.U. prodotto dall'appellante) dei crediti ceduti pro-soluto (anche) del Controparte_2
a nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai
[...] Parte_1
5 sensi della legge 130 (operata nei seguenti termini: “tutti i crediti (per capitale,, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti, derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo…”, ad avviso della Corte, proprio per l'ampiezza dell'area dei crediti ceduti, non autorizza a formulare alcun ragionevole dubbio sull'inclusione del credito derivante da un mutuo per cui è causa, fra quelli acquistati da Controparte_6
2. Con il primo motivo di appello, si lamenta che il giudice di prime cure abbia
[...]
erroneamente ritenuto che, al momento in cui fu concluso il mutuo, gli interessi convenuti nel contratto di mutuo fossero – per effetto della somma tra tasso corrispettivo e tasso moratorio- usurari.
2.1. Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe errato nel procedere, ai fini del calcolo del tasso-soglia usura, alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio convenuti, in quanto si tratterebbe di tassi aventi causa, base di calcolo, tempi e natura diversi.
Il giudice, in particolare, non avrebbe tenuto conto che:
- nel periodo in cui il mutuo è in regolare ammortamento, non si applicherebbero entrambi i tassi ma solo il tasso di interesse corrispettivo, da applicarsi sull'intero capitale residuo, mentre gli interessi di mora si applicherebbero alle somme non pagate, nel diverso periodo decorrente dall'eventuale inadempimento al saldo;
- nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensione del G.E proposto dagli appellati in data 16.09.2015, è stato accertato dal CTU che il contratto di mutuo de quo non fosse usurario dacché entrambi i tassi di interesse convenuti, presi singolarmente, non superavano il tasso soglia usura del 8,580%.
2.2. Il motivo è fondato alla stregua di uno stabilizzato orientamento giurisprudenziale, riproposto in una recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale si ribadiscono quei principi che “nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la
6 soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento” E nella quale si chiarisce che “Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi
e interessi di mora sono destinati ad essere applicati "ricorrendo presupposti diversi ed antitetici" (Cass.
17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” e che: “Il "principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass.
17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità. Certamente non lo ho affermato Cass. 9.1.2013, n. 350 (quantunque venga spesso citata in tal senso), che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui - come frequentemente accade - il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi. Ed è evidente la differenza che corre tra prendere atto della modalità con cui le parti hanno fissato il tasso di mora (tasso corrispettivo + X%) ed elaborare ab extrinseco un diverso tasso dato dalla somma di tasso di mora e tasso degli interessi corrispettivi.” (cfr.
Cass. n. 14214/2022).
Va, pertanto, accolto il primo motivo d'appello, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta nel presente grado di giudizio, imponendosi la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto dell'opposizione a precetto proposta da CP_1
e .
[...] Parte_2
Questi ultimi vanno condannati alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali del doppio grado di giudizio nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
7 La Corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta da e . CP_1 Parte_2
Condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese CP_1 Parte_2
processuali sostenute in primo grado da che liquida in Controparte_3
complessivi € 7.800,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
nonché di quelle sostenute in secondo grado da he liquida in complessivi € Parte_1
10.804,00 (di cui € 804,00 per spese) oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 19.02.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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