TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 6370 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nato a [...] - RM- il 26.01.1967), elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma via Francesco De Sanctis n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tenchini giusta procura in atti
E
, in persona del del Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato presso CP_1 Controparte_2 la Sede di Tivoli, via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 31.10.2024, il ricorrente, premesso di avere subìto in data 20.12.2022 un infortunio sul lavoro conseguente all'attività di autista di mezzi pesanti e di aver presentato in data domanda all' per il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio che tuttavia CP_1 veniva respinta per assenza di postumi a indennizzabili con provvedimento dell'1.6.2023, ha convenuto in giudizio il predetto chiedendo il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro CP_3 quantificando il danno biologico nella misura del 12% in quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha dedotto che la CP_1 domanda amministrativa era stata giustamente respinta poiché non sono residuati postumi a carattere permanente dall'infortunio.
1 Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la “causa violenta”, prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, agisca -in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) – dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
La giurisprudenza ha chiarito che la causa violenta può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass. n. 27831/2009; Cass.
n. 6451/2017).
I requisiti dell'alterità ed esteriorità dell'infortunio comprendono eventi traumatici di natura meccanica e chimica (traumi contusivi, discontinuativi, distorsivi, da strappamento e simili, anche correlati ad uso di attrezzature e strumenti di lavoro), oppure forme di energia suscettibili di un impatto violento con l'uomo (energia meccanica, energia elettrica o elettromagnetica, energia termica, basse temperature).
Inoltre, va precisato che rileva ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa;
quindi sia il rischio c.d. proprio (intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente) sia il rischio c.d. improprio (cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative).
Peraltro, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento (caso fortuito, forza maggiore ecc..), tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. n. 15470/2009).
2 Con riguardo al caso concreto in esame, deve rilevarsi che la dinamica dell'infortunio per come decritta in ricorso non è stata contestata dall' il quale si è limitato ad affermare che non sono CP_1 residuati postumi a carattere permanente.
La mancata contestazione dei fatti ha reso superflua l'istruttoria processuale sul punto, dovendosi ritenere gli stessi pacifici.
Ebbene, la dinamica dei fatti è la seguente: il ricorrente in qualità di autista di mezzi pesanti, nel procedere alla lubrificazione degli snodi della macchina a causa dello sforzo necessario per inserire la sostanza grassa dentro gli appositi beccucci, subiva un repentino contraccolpo con strappo al braccio destro e perdeva immediatamente l'uso dell'arto per la retrazione del muscolo bicipite brachiale, con impotenza funzionale dell'intero arto e della spalla corrispondente.
Dunque, sussiste la cd “causa violenta”, in quanto lo sforzo causato dall'operare la corretta manutenzione dei mezzi , rientra nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, configura una condizione di rischio specifico e, pertanto, rientra nella copertura . CP_1
Per quantificare il danno, è stata disposta una ctu medico legale.
Il Ctu medico legale nominato ( dott.ssa ha accertato che: “ Dallo studio della Persona_1 documentazione sanitaria e da quanto emerso dall'esame clinico si può affermare che il Sig.
, lavoratore dipendente addetto al movimento terra sui cantieri, di anni 58, a Parte_1 seguito dell'evento infortunistico del 20.12.2022 ebbe a riportare la “rottura del capo lungo del bicipite brachiale di destra”. Il nesso causale tra l'evento traumatico così come riferito in anamnesi, la lesione riportata a carico del tendine del m. bicipite brachiale destro (così come evidenziata dalla consulenza ortopedica effettuata c/o il P.S. dell'Ospedale “Sant'Andrea”) ed il quadro menomativo attuale è soddisfatto. Si rappresenta che anche i Sanitari della sede di Roma Nomentano CP_1 ebbero a riconoscere l'evento come infortunio sul lavoro ma ritennero di dover chiudere il periodo di inabilità temporanea il 25.01.2023 e di definire la pratica senza postumi (pratica n° CP_1
519293751). La visita peritale ha permesso di rilevare clinicamente gli esiti della lesione del capo lungo del bicipite brachiale consistenti in risalita del ventre muscolare in fase di contrazione associato a deficit di forza della flessione dell'avambraccio sul braccio, contro resistenza;
tale quadro menomativo costituisce un danno biologico permanente da valutare nella misura del 6% (sei per cento) tenuto conto del codice 228 (“esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza: fino a 6%”) di cui al Decreto Ministeriale del 12 Luglio 2000, attuazione del decreto Legislativo n° 38/2000 del 23.02.2000”.
Il ctu ha quindi ritenuto che l'evento traumatico riportato fosse da considerare concausa delle menomazioni ed ha quantificato le stesse nella misura del sei per cento.
3 Le risultanze della Ctu medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine immune da profili di censurabilità non evidenziati dalle parti che non hanno mosso specifici rilievi critici alla perizia.
Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, in relazione all'infortunio subìto in data
20.12.2022, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6% e di conseguenza va disposta condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto da erogarsi nelle forme e nella misura CP_1 di legge, con la decorrenza indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo.
Avuto riguardo al fatto che la domanda è stata accolta soltanto in parte (la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del danno parti al 12%), le spese vanno compensate per metà e parte convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto di in relazione subìto in data 20.12.20122 all'indennizzo Parte_1 per danno biologico nella misura del 6% e condanna l' alla corresponsione in suo favore del CP_1 predetto indennizzo, da erogarsi nelle forme di legge con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
- compensa per metà le spese processuali e condanna l' a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente la restante metà che si liquidano in € 1.348,50 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
AL di PI
4