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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4783/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 In Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077749846 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2390/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società R7 proponeva appello avverso la sentenza n. 821/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, depositata il 04/03/2024, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per omessa chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, ordinata con la precedente ordinanza n. 1663/2023.
L'appellante deduce l'erroneità della declaratoria di improcedibilità, sostenendo:
che non sussisteva alcun obbligo di chiamata in causa dell'Ente impositore;
che la Corte di primo grado avrebbe fatto “malgoverno delle regole processuali”; che la cartella impugnata sarebbe nulla per mancata notifica dell'atto di recupero erariale TY3CRZ200006, presupposto al ruolo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, insistendo sull'inammissibilità del ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, costituitasi in appello, ha affermato che:
– la chiamata in causa iussu iudicis era legittima ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;
– l'improcedibilità dichiarata dal primo giudice era corretta;
– l'atto prodromico TY3CRZ200006 risulta regolarmente notificato, come documentato con gli allegati 2–4.
Con memoria illustrativa la parte appellante si difendeva nel merito rilevando l'irregolare notifica dell'atto prodromico effettuata al commissario giudiziale anziché al rappresentante legale della società
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si rileva che l'improcedibilità del giudizio era fondato sulla mancata esecuzione dell'ordinanza di chiamata in causa dell'agenzia.
1. Sulla censura relativa all'improcedibilità
L'appellante sostiene che la Corte di primo grado abbia illegittimamente imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Tale motivo non è fondato. Secondo giurisprudenza consolidata – recepita anche dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – il giudice tributario può legittimamente ordinare la chiamata del terzo per ragioni di opportunità, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., anche al di fuori del litisconsorzio necessario.
La causa riguarda infatti un atto della riscossione (cartella) fondato su un atto presupposto emesso da altro ente (Agenzia delle Entrate). Ciò Banca_1 una situazione di “comunanza” della causa che legittima la chiamata del terzo. La Corte di primo grado ha dunque esercitato legittimamente un potere discrezionale previsto dall'ordinamento. La mancata esecuzione da parte di R7 del relativo ordine costituisce inadempimento dell'onere processuale e determina l'improcedibilità dichiarata nel primo grado. La censura va pertanto respinta.
Ciò premesso, si rileva tuttavia che la parte soccombente ha in appello integrato il contraddittorio nei confronti dell'agenzia delle entrate sicchè può valutarsi la controversia nel merito.
Pur confermando la correttezza del rilievo processuale, la Corte – investita dell'intero rapporto – può decidere nel merito quando siano acquisiti tutti gli elementi necessari e ciò risulti conforme ai principi di economia processuale.
Nel caso in esame, il fascicolo di appello contiene:
– l'atto di recupero erariale TY3CRZ200006;
– la prova documentale della sua regolare notifica al contribuente;
– il ruolo straordinario 2021/000369;
– la cartella di pagamento derivata.
Deve darsi atto che il Commissario Giudiziale (prot. 5670/2021) aveva comunicato all'agenzia l'inefficacia della notifica fatta alla PEC della procedura;
si dimostra che l'Agenzia delle Entrate conosceva del l'errore, perché il Commissario restituì l'atto e chiarì che l'unica PEC valida era quella della società; nonostante ciò,
l'Agenzia non rinotificò l'atto prodromico, pur avendo tempo e dovere di farlo, come ricostruito nella Memoria
Illustrativa ovvero sarebbe stato quantomeno prudente notificare alla PEc della società
La questione decisiva riguarda la validità della notifica dell'atto di recupero, TY3CRZ200006 presupposto essenziale del ruolo straordinario e della cartella impugnata.
Dai documenti prodotti emerge che l'Agenzia delle Entrate notificò l'atto di recupero alla PEC della procedura di concordato preventivo, e non alla PEC della società R7.
Tale circostanza è confermata dalla nota del Commissario Giudiziale del 14 gennaio 2021 (prot. 5670/2021), il quale restituisce formalmente l'atto dichiarando senza ambiguità che la PEC della procedura non appartiene alla società, e viene utilizzata solo dal Commissario;
rileva che essa non è idonea a ricevere atti indirizzati alla società, la quale mantiene amministrazione e capacità processuale, e comunica che la PEC unica valida per le notifiche alla R7 è Email_4.
Il Commissario inoltre richiamava la giurisprudenza che conferma che il debitore in concordato conserva la soggettività tributaria e processuale, rendendo quindi invalida qualsiasi notifica diretta al Commissario stesso.
Dalla Memoria Illustrativa depositata dalla società R7 risulta documentalmente che:
- L'Agenzia era creditrice nella procedura, quindi già perfettamente consapevole del regime di spossessamento attenuato e della distinzione tra PEC societaria e PEC della procedura.
- Dopo la restituzione dell'atto da parte del Commissario (gennaio 2021), l'Agenzia conferma di aver utilizzato la PEC della procedura, ma non rinotifica l'atto.
Tra l'altro, l'Agenzia disponeva dei termini ordinari di decadenza, ancora lontani dal maturare,oltrechè dei termini emergenziali COVID, che consentivano la rinotifica fino al 28 febbraio 2022.
La giurisprudenza, è univoca nel ritenere:
che il Commissario non rappresenta il debitore nei rapporti tributari;
che il debitore ammesso al concordato rimane il solo soggetto passivo d'imposta; che la notifica di un atto impositivo effettuata al Commissario o alla PEC della procedura nulla e non inesistente come sostine la parte appellante.
Per la Corte di Cassazione (3053/2023), la notificazione al solo Commissario giudiziale di una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società in concordato preventivo configura una : ipotesi di nullità da considerarsi però eventualmente sanabile se la società avesse impugnato l'atto prodromico.
In buona sostanza, nel caso specifico, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la notifica di un atto può considerarsi inesistente (la cui notificazione è insanabile) e non anche nulla ove manchi un astratto collegamento tra luogo di esecuzione della notifica e destinatario della stessa;
solo nel caso in cui manchi qualsiasi astratto criterio di collegamento può pertanto predicarsi, in relazione al luogo o all'indirizzo di notificazione, l'inesistenza e l'insanabilità della notificazione stessa dell'atto, laddove, viceversa, ove risulti un criterio di collegamento tra luogo della notificazione e destinatario, la notificazione dell'atto, ancorché nulla, deve ritenersi sanabile e sanata per effetto della proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo.
Pertanto la notificazione di una cartella di pagamento nei confronti di una società in concordato preventivo, ove eseguita nei confronti del solo Commissario giudiziale, deve ritenersi nulla in quanto effettuata a soggetto che non riveste alcuna carica rappresentativa della società; tuttavia, la notifica non può ritenersi inesistente, attesi i compiti attribuiti al Commissario giudiziale al fine di verificare l'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranze e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria. Ne consegue che la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione. Tuttavia tale ipotesi - come sopradetto -non si è avverata in quanto la società non ha impugnato l'atto di recupero bensì l'atto successivo (cartella)
2. Sulla cartella di pagamento e sul ruolo straordinario
Poiché l'atto di recupero non è entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente, ed è stato restituito dal
Commissario, che ha segnalato formalmente l'errore, ne deriva la nullità del ruolo straordinario e, per derivazione, della cartella di pagamento.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio attesa la singolarità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese. Palermo, 18.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4783/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 In Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210077749846 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2390/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società R7 proponeva appello avverso la sentenza n. 821/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, depositata il 04/03/2024, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per omessa chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, ordinata con la precedente ordinanza n. 1663/2023.
L'appellante deduce l'erroneità della declaratoria di improcedibilità, sostenendo:
che non sussisteva alcun obbligo di chiamata in causa dell'Ente impositore;
che la Corte di primo grado avrebbe fatto “malgoverno delle regole processuali”; che la cartella impugnata sarebbe nulla per mancata notifica dell'atto di recupero erariale TY3CRZ200006, presupposto al ruolo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, insistendo sull'inammissibilità del ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, costituitasi in appello, ha affermato che:
– la chiamata in causa iussu iudicis era legittima ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;
– l'improcedibilità dichiarata dal primo giudice era corretta;
– l'atto prodromico TY3CRZ200006 risulta regolarmente notificato, come documentato con gli allegati 2–4.
Con memoria illustrativa la parte appellante si difendeva nel merito rilevando l'irregolare notifica dell'atto prodromico effettuata al commissario giudiziale anziché al rappresentante legale della società
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si rileva che l'improcedibilità del giudizio era fondato sulla mancata esecuzione dell'ordinanza di chiamata in causa dell'agenzia.
1. Sulla censura relativa all'improcedibilità
L'appellante sostiene che la Corte di primo grado abbia illegittimamente imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Tale motivo non è fondato. Secondo giurisprudenza consolidata – recepita anche dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – il giudice tributario può legittimamente ordinare la chiamata del terzo per ragioni di opportunità, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., anche al di fuori del litisconsorzio necessario.
La causa riguarda infatti un atto della riscossione (cartella) fondato su un atto presupposto emesso da altro ente (Agenzia delle Entrate). Ciò Banca_1 una situazione di “comunanza” della causa che legittima la chiamata del terzo. La Corte di primo grado ha dunque esercitato legittimamente un potere discrezionale previsto dall'ordinamento. La mancata esecuzione da parte di R7 del relativo ordine costituisce inadempimento dell'onere processuale e determina l'improcedibilità dichiarata nel primo grado. La censura va pertanto respinta.
Ciò premesso, si rileva tuttavia che la parte soccombente ha in appello integrato il contraddittorio nei confronti dell'agenzia delle entrate sicchè può valutarsi la controversia nel merito.
Pur confermando la correttezza del rilievo processuale, la Corte – investita dell'intero rapporto – può decidere nel merito quando siano acquisiti tutti gli elementi necessari e ciò risulti conforme ai principi di economia processuale.
Nel caso in esame, il fascicolo di appello contiene:
– l'atto di recupero erariale TY3CRZ200006;
– la prova documentale della sua regolare notifica al contribuente;
– il ruolo straordinario 2021/000369;
– la cartella di pagamento derivata.
Deve darsi atto che il Commissario Giudiziale (prot. 5670/2021) aveva comunicato all'agenzia l'inefficacia della notifica fatta alla PEC della procedura;
si dimostra che l'Agenzia delle Entrate conosceva del l'errore, perché il Commissario restituì l'atto e chiarì che l'unica PEC valida era quella della società; nonostante ciò,
l'Agenzia non rinotificò l'atto prodromico, pur avendo tempo e dovere di farlo, come ricostruito nella Memoria
Illustrativa ovvero sarebbe stato quantomeno prudente notificare alla PEc della società
La questione decisiva riguarda la validità della notifica dell'atto di recupero, TY3CRZ200006 presupposto essenziale del ruolo straordinario e della cartella impugnata.
Dai documenti prodotti emerge che l'Agenzia delle Entrate notificò l'atto di recupero alla PEC della procedura di concordato preventivo, e non alla PEC della società R7.
Tale circostanza è confermata dalla nota del Commissario Giudiziale del 14 gennaio 2021 (prot. 5670/2021), il quale restituisce formalmente l'atto dichiarando senza ambiguità che la PEC della procedura non appartiene alla società, e viene utilizzata solo dal Commissario;
rileva che essa non è idonea a ricevere atti indirizzati alla società, la quale mantiene amministrazione e capacità processuale, e comunica che la PEC unica valida per le notifiche alla R7 è Email_4.
Il Commissario inoltre richiamava la giurisprudenza che conferma che il debitore in concordato conserva la soggettività tributaria e processuale, rendendo quindi invalida qualsiasi notifica diretta al Commissario stesso.
Dalla Memoria Illustrativa depositata dalla società R7 risulta documentalmente che:
- L'Agenzia era creditrice nella procedura, quindi già perfettamente consapevole del regime di spossessamento attenuato e della distinzione tra PEC societaria e PEC della procedura.
- Dopo la restituzione dell'atto da parte del Commissario (gennaio 2021), l'Agenzia conferma di aver utilizzato la PEC della procedura, ma non rinotifica l'atto.
Tra l'altro, l'Agenzia disponeva dei termini ordinari di decadenza, ancora lontani dal maturare,oltrechè dei termini emergenziali COVID, che consentivano la rinotifica fino al 28 febbraio 2022.
La giurisprudenza, è univoca nel ritenere:
che il Commissario non rappresenta il debitore nei rapporti tributari;
che il debitore ammesso al concordato rimane il solo soggetto passivo d'imposta; che la notifica di un atto impositivo effettuata al Commissario o alla PEC della procedura nulla e non inesistente come sostine la parte appellante.
Per la Corte di Cassazione (3053/2023), la notificazione al solo Commissario giudiziale di una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società in concordato preventivo configura una : ipotesi di nullità da considerarsi però eventualmente sanabile se la società avesse impugnato l'atto prodromico.
In buona sostanza, nel caso specifico, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la notifica di un atto può considerarsi inesistente (la cui notificazione è insanabile) e non anche nulla ove manchi un astratto collegamento tra luogo di esecuzione della notifica e destinatario della stessa;
solo nel caso in cui manchi qualsiasi astratto criterio di collegamento può pertanto predicarsi, in relazione al luogo o all'indirizzo di notificazione, l'inesistenza e l'insanabilità della notificazione stessa dell'atto, laddove, viceversa, ove risulti un criterio di collegamento tra luogo della notificazione e destinatario, la notificazione dell'atto, ancorché nulla, deve ritenersi sanabile e sanata per effetto della proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo.
Pertanto la notificazione di una cartella di pagamento nei confronti di una società in concordato preventivo, ove eseguita nei confronti del solo Commissario giudiziale, deve ritenersi nulla in quanto effettuata a soggetto che non riveste alcuna carica rappresentativa della società; tuttavia, la notifica non può ritenersi inesistente, attesi i compiti attribuiti al Commissario giudiziale al fine di verificare l'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranze e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria. Ne consegue che la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione. Tuttavia tale ipotesi - come sopradetto -non si è avverata in quanto la società non ha impugnato l'atto di recupero bensì l'atto successivo (cartella)
2. Sulla cartella di pagamento e sul ruolo straordinario
Poiché l'atto di recupero non è entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente, ed è stato restituito dal
Commissario, che ha segnalato formalmente l'errore, ne deriva la nullità del ruolo straordinario e, per derivazione, della cartella di pagamento.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio attesa la singolarità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese. Palermo, 18.12.25 IL PRESIDENTE