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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021 promossa da:
(C.F. ) con il CO P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRA FRANCO e dell'avv. SAVERIO LUPPINO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA AUDINOT 10, 40134
BOLOGNA.
APPELLANTE
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIULIA CEREDI e dell'avv. FRANCESCO BIAGINI, pagina 1 di 28 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA MATTEOTTI 17,
40053 BAZZANO-VALSAMOGGIA (BO).
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. UBER TREVISI, dell'avv. LUCA TREVISI BORSARI e dell'avv. ALBERTO
LEANDRINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIALE
MURATORI 225, MODENA.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._1
MICHELE TAVAZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
VIA MARCONI 9, BOLOGNA.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. MICHELE TAVAZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA MARCONI 9, BOLOGNA.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
ANDREA PINI BENTIVOGLIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in CORSO CANALCHIARO 26, MODENA.
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_6 P.IVA_6
BOTTAZZOLI e dall'avv. MARIACHIARA BRUNETTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIALE BRIANZA 30, MILANO.
APPELLATO
pagina 2 di 28 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_2
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la società
[...]
allora in bonis, proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_7
579/2017, emesso in data 06/02/2017 dal Tribunale di Modena, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della ingiungente convenuta, la somma di euro 347.439,07, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le opere di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) eseguite da a beneficio dell'opponente. Parte_3
Nello specifico, l'ingiunta aveva eccepito il proprio difetto di legittimità passiva, adducendo che con la società non era mai venuto in essere Parte_3 alcun rapporto contrattuale.
Aveva altresì allegato che, a seguito dell'individuazione da parte dell' della CP_8 presenza di idrocarburi nel canale Vaccarezza, in Sant'Agata Bolognese, e delle verifiche attestanti la riconducibilità di tale sversamento al tracimare di una cisterna interrata presente sul suolo della , quest'ultima, del tutto Parte_1 inconsapevole dell'esistenza di detta cisterna, si era tempestivamente attivata denunciando il sinistro al proprio agente assicurativo operante presso Controparte_3 la compagnia assicurativa mandataria di Controparte_9 [...]
che per il tramite del proprio perito tecnico, Geom. aveva CO0 Per_1 affidato i lavori di messa in sicurezza d'urgenza alla società Controparte_7
L'opponente aveva, quindi, asserito che la menzionata nella Controparte_7 fase finale del suo intervento, aveva omesso di eseguire una video-ispezione per individuare il reale percorso delle tubazioni, e che, a causa di tale negligenza, in data
24/10/2016, si era verificato un secondo sversamento, i cui costi di bonifica erano stati pagina 3 di 28 sostenuti dalla stessa , unitamente ai costi relativi agli interventi Parte_1 eseguiti in occasione del primo versamento al fine di limitarne le conseguenze dannose.
L'opponente aveva, infine, esposto che, a seguito della comunicazione, in data
08/11/2016, di di non voler dar seguito alla richiesta di indennizzo in ragione CP dell'estraneità ai rischi di polizza del denunciato danno ambientale da inquinamento accidentale, aveva interpellato al riguardo il menzionato il quale aveva Controparte_3 ammesso di non aver riportato nella nuova polizza la relativa clausola benchè questa fosse presente nei precedenti contratti.
aveva, pertanto, concluso chiedendo : “IN VIA PRINCIPALE A – Parte_1
Rispetto a 1 - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo CO opposto per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in atti, 2 - in particolare, accertare e dichiarare che: - è risultata non essere iscritta CO all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, - l'iscrizione al predetto Albo Nazionale è obbligatoria per compiere le attività per cui è causa, - conseguentemente
[...] non aveva quindi il titolo abilitativo per assumere ad origine l'incarico de CP_1 qua - non sussiste in ogni caso alcun rapporto contrattuale diretto fra Parte_1
e né alcun titolo e/o ragione, nemmeno ai sensi dell'art.
[...] CO
2041 C.C. (mancando l'arricchimento) che legittimi la pretesa creditoria di
[...] nei confronti di , E per l'effetto, respingere qualsivoglia CP_1 Parte_1 pretesa creditoria di nei confronti di CO Parte_1 dichiarando che nulla può essere dovuto dall'opponente.
3 - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di per non aver CO effettuato correttamente e a regola d'arte i lavori/gli interventi relativi al primo sversamento, e quindi per aver provocato con la sua condotta omissiva e negligente il successivo secondo sversamento di ottobre 2016 e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento in favore della , a titolo di danno CP_1 Parte_1 emergente, dell'importo di € 34.222,00 oltre I.V.A. se dovuta, o della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre ad € 100.000,00 a titolo di danno all'immagine aziendale e per perdite di tempo di soci, amministratori, dipendenti;
pagina 4 di 28 B – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a in prima battuta) 4 CP
– dare atto che aveva richiesto al signor nella polizza Pt_1 Parte_1 CP_3 la garanzia assicurativa per danno ambientale e che, a causa dell'errore CP commesso dal sig. (società mandataria di CO1
nella compilazione della polizza, tale clausola non fu inserita;
dare atto che, CP
a prescindere dall'errore di cui sopra, ammesso dai terzi chiamati,
[...] ha comunque trattato direttamente il sinistro per cui è causa e CO0 pertanto dichiarare che la garanzia assicurativa per danno ambientale è da ritenersi operativa per fatti concludenti, anche ex art.1362, II comma, c.c., nei confronti di e per l'effetto condannare anche CO0 CP eventualmente ai sensi dell'art.1914 c.c., per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in citazione in atti, a farsi carico del sinistro e a manlevare Parte_1 da ogni danno a quest'ultima occorso per il primo sversamento (€ 10.932,00 oltre I.V.A. se dovuta) oltre che per il secondo sversamento (€ 34.222,00 oltre I.V.A. se dovuta) - rispetto al secondo sversamento in solido con responsabile per CO altro titolo - risarcendo quindi i danni suddetti e comunque le spese tutte sostenute a vario titolo anche ex art.1914 c.c.; salve quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa;
C – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a , in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande CO2 di cui al precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse CP estranea al sinistro per cui è causa e quindi non tenuta a manlevare Parte_1
e a coprire il sinistro stesso:
5- dare atto che ha ammesso CO3
l'errore nella compilazione della polizza fra e la compagnia Parte_1
dare atto che la polizza fra e doveva CP Parte_1 CP prevedere la copertura per danno ambientale a terzi e che l'assenza di copertura dipende da errore ascrivibile direttamente a;
accertare che CO3
sono tenuti, per le plurime ragioni fra loro concorrenti Parte_4 esposte in citazione in opposizione e in memoria 183 n.1 c.p.c., in solido fra loro, a farsi carico dei danni subiti da , non avendo potuto quest'ultima società Parte_1 essere coperta da e in particolare per il primo sversamento (€ 10.932,00 CP oltre I.V.A. se dovuta), per il secondo sversamento (€ 34.222,00 oltre I.V.A. se dovuta) e pagina 5 di 28 per l'effetto dichiarare - rispetto al secondo sversamento in solido CO1 con responsabile per altro titolo - a risarcire i danni suddetti;
salve CO quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa. IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un contratto di appalto fra e Parte_1 CO astrattamente legittimante la pretesa creditoria di quest'ultima nei confronti dell'opponente attrice: A – Rispetto a 6 - accertare e CO dichiarare l'inadempimento di rispetto all'obbligazione di CO risultato di cui al contratto d'appalto, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione e nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c., e per l'effetto respingere comunque qualsivoglia pretesa creditoria di nei confronti di CO
, anche a motivo che le richieste economiche avanzate da Parte_1 [...] non sono in alcun modo provate nella loro entità, ma al contrario sono CO del tutto generiche e formalmente contestate;
7 - ferma la riconvenzionale di cui al punto 3 avanzata
contro
B - Rispetto ai terzi chiamati 8 - ferme le CO conclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 avverso i terzi chiamati e CP CP_11
nella medesima gradazione. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
[...]
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria di CO risultasse anche solo parzialmente fondata, A – Rispetto a
[...] CO
9- ridimensionare comunque, senza inversione dell'onere della prova, le pretese avverse sulla base dell'accertamento del reale ed effettivo credito della parte opposta, essendo state fin da subito espressamente contestate le fatture per cui si è agito monitoriamente;
B – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a in prima battuta) CP
10- dichiarare che la garanzia assicurativa per danno ambientale in favore di Parte_1
è da ritenersi operativa per fatti concludenti, anche ex art.1362, II comma,
[...]
c.c., nei confronti di per le plurime ragioni fra loro CO0 concorrenti esposte in citazione in opposizione e in memoria 183 n.1 c.p.c., e conseguentemente dichiarare tenuta a farsi carico del CO0 sinistro e per l'effetto condannare a manlevare CO0 Parte_1
rispetto alle somme che fosse eventualmente tenuta a dover corrispondere in
[...] favore di per qualsivoglia titolo o ragione;
11- ferme le CO pagina 6 di 28 conclusioni di cui al precedente punto 4 avanzate autonomamente da Parte_1
avverso C – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a
[...] CP
, in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande di cui al CO2 precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse CP estranea al sinistro per cui è causa e quindi non tenuta a manlevare Parte_1
e a coprire il sinistro stesso: 12- dare atto che la garanzia assicurativa per danno ambientale con non è da operativa in vantaggio di per CP Parte_1
l'errore commesso da , per le plurime ragioni fra loro concorrenti CO1 esposte in citazione in opposizione e in memoria 183 n.1 c.p.c., e per l'effetto condannare i medesimi e , separatamente o in solido fra loro, a CP_3 CP_4 manlevare rispetto alle somme che fosse eventualmente tenuta a Parte_1 dover corrispondere in favore di per qualsivoglia titolo o CO ragione;
13- ferme le conclusioni di cui al precedente punto 5 avanzate autonomamente da avverso ” Parte_1 CO2
La società opposta ritualmente costituitasi in giudizio, aveva Controparte_7 contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, e, concludendo, aveva chiesto: “rigettare tutte le domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale, proposte da , in persona dei legali rappresentanti e Parte_2 amministratori, nonché soci, Sigg.ri e , in quanto CO4 CO5 infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte dalla deducente in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 579/2017 reso dal Tribunale di Modena in data 22.2.2017, con condanna della società opponente al pagamento della somma di € 347.430,07, oltre interessi di mora dal 22.2.17 al saldo ed oltre alle spese della fase monitoria liquidate in €
3.834,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge;
in subordine: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la società opponente , in persona dei Parte_2 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di CO per le causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, della somma di € 185.421,27 oltre ad IVA (ossia dell'importo ritenuto congruo dal CTU in relazione pagina 7 di 28 alle attività effettivamente eseguite della società esponente), oltre interessi al tasso di mora dalla data di scadenza delle fatture n.17/2016 e n.29/16, ovvero dalla data di presentazione della domanda, al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 579/2017 Tribunale di Modena, condannare
[...]
, in persona dei legali rappresentanti e amministratori, nonché Parte_2 soci, Sigg.ri e ad indennizzare ex art. 2041 c.c. CO4 CO5 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5 [...]
della diminuzione patrimoniale patita per le ragioni di cui alla narrativa del CP_16 presente atto e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 336.912,76 o in subordine della somma di € CO
185.421,27 oltre ad IVA (ossia dell'importo ritenuto congruo dal CTU in relazione alle attività effettivamente eseguite della società esponente), maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali e/o “trasversali” formulate da , dichiarare tenuta a tenere indenne l'esponente la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_6 tempore, in qualità di compagnia assicuratrice di con CO conseguente integrale manleva da parte della compagnia ed in favore di
[...]
CP_1
e chiamati in causa da Controparte_3 Controparte_4 CP
previa autorizzazione del Giudice, si erano costituiti in giudizio, Parte_1 chiedendo la reiezione delle domande ex adverso formulate.
Si era altresì costituita in giudizio la chiamata in causa, a Controparte_5 manleva, dalla convenuta opposta mentre l'altra compagnia Parte_3 [...]
chiamata in causa dalla terza era rimasta, invece, CP_6 Controparte_4 contumace.
pagina 8 di 28 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., l'adito
Tribunale, disponeva ctu estimativa e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 388, resa in data 07/03/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione e previo accertamento dell'insussistenza di un rapporto contrattuale tra
[...]
revocava l'opposto decreto ingiuntivo, e condannava Parte_7 quest'ultima, in solido con e Controparte_4 CO0
al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di euro 29.062,84 a titolo di
[...] risarcimento del danno conseguente al secondo sversamento;
condannava
[...]
e in solido tra loro, a pagare a Controparte_4 CO0 Parte_1
la somma di euro 12.666,56 a titolo di ristoro del pregiudizio derivante dal
[...] primo sversamento;
condannava e Controparte_7 Controparte_4 CP_4
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite,
[...] CP Parte_1 comprensive di quelle relative all'espletata ctu;
condannava, inoltre, Parte_6
a tenere indenne di quanto da quest'ultima
[...] Controparte_7 corrisposto all'opponente; disponeva la compensazione delle spese di lite in relazione agli altri rapporti processuali, rigettando, infine, le ulteriori domande proposte dalle parti.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, CO deducendo, quali motivi di impugnazione: 1) erroneità e illogicità della pronuncia relativamente all'affermazione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra la stessa appellante e la;
2) mancata motivazione in merito alla richiesta, Parte_1 formulata in via subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c.; 3) erroneità ed illogicità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui prevede la sua condanna al risarcimento del danno asseritamente patito da in conseguenza del Parte_1 secondo sversamento;
4) erroneità ed illogicità del provvedimento nella parte in cui non prevede la condanna di al pagamento del corrispettivo dovutole per Parte_1 le lavorazioni eseguite nell'interesse di quest'ultima - Errata valutazione delle prove fornite nel primo grado di giudizio;
5) Erronea regolamentazione delle spese di giudizio di primo grado e di c.t.u. in ragione della fondatezza dei motivi di appello afferenti ai pagina 9 di 28 riformandi capi 1, 2, 4 della sentenza impugnata, con conseguente riforma anche dei capi 8 e 11 in ottemperanza al disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “nel merito, in via principale: in riforma dei capi 1, 2, 4, 8, 11 della sentenza n°388/2021 resa dal Tribunale di Modena, Giudice
Dott. Paolo Siracusano,pubblicata in data 9.3.2021, non notificata, dichiarata l'esistenza del rapporto contrattuale instauratosi in data 18.2.2016 fra Parte_8
a) confermare il decreto ingiuntivo n. 579/2017 reso dal Tribunale di
[...]
Modena in data 22.2.2017, con condanna della società appellata Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore sigg.ri
[...] CP_14
e , al pagamento della somma di € 347.430,07, oltre interessi di
[...] CO5 mora dal 22.2.17 al saldo ed oltre alle spese della fase monitoria liquidate in €
3.834,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva se dovuta e cpa di legge;
b) rigettare tutte le domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale, proposte nei confronti della società esponente da , in persona Parte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare , in persona dei legali rappresentanti Pt_1 Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese legali e di c.t.u. del giudizio di primo grado ed alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata;
in subordine: d) nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, in riforma dei capi 2, 4, 8, 11 della sentenza n°388/2021 del
Tribunale di Modena, condannare in ogni caso , in Parte_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 185.421,27 oltre ad CP_1
IVA (ossia dell'importo ritenuto congruo dal CTU in relazione alle attività eseguite dalla società esponente) o della verior somma ritenuta dalla Corte Ecc.ma, oltre interessi al tasso di mora, o in mero subordine al tasso legale, dalla data di scadenza delle fatture n.17/2016 e n.29/16, ovvero dalla data della domanda, al saldo effettivo;
e) condannare , in persona dei legali rappresentanti Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese legali e di c.t.u. del giudizio di primo grado ed pagina 10 di 28 alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del presente grado;
in via istruttoria: ove non si ritengano già provate le circostanze dedotte in virtù del principio di mancata contestazione specifica delle stesse da parte della controparte, ammettere la prova per testi già richiesta in primo grado sui capitoli di seguito dedotti e articolati, depurati da eventuali espressioni valutative o generiche: 1) vero è che Biglia s.r.l., dal febbraio al luglio 2016, ha eseguito in favore di le lavorazioni, gli Parte_1 smaltimenti, le forniture di materiale di cui ai docc. 07, 25, 26 che si rammostrano al teste;
2) vero è che Biglia s.r.l., dal febbraio al luglio 2016, ha impiegato i propri operai nel cantiere di
Sant'Agata Bolognese, presso , come da consuntivi prodotti quale Parte_1 doc. 26 che si rammostrano al teste;
3) vero è che nel mese Parte_9 di febbraio 2016, ha eseguito nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso Parte_1
, le lavorazioni di cui alla fattura prodotta quale doc. 29 che si rammostra al
[...] teste;
4) vero è che nei mesi di febbraio – marzo 2016 ha eseguito nel CP_17 cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso , le lavorazioni di cui alla Parte_1 fattura prodotta quale doc. 30 che si rammostra al teste;
5) vero è che il Geom. Per_2
nel periodo da febbraio a luglio 2016, ha eseguito nel cantiere di Sant'Agata
[...]
Bolognese, presso , i rilievi di cui alle fatture prodotte quale doc. 31 che si Parte_1 rammostrano al teste;
6) vero è che nel periodo da febbraio a luglio 2016, Parte_10 ha eseguito nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso , i sondaggi Parte_1
e quanto riportato nelle fatture prodotte quale doc. 32 che si rammostrano al teste;
7) vero è che l'Ing. , nel periodo da febbraio a luglio 2016, ha prestato in Persona_3 favore di la propria consulenza tecnica ambientale di cui alla Parte_1 parcella prodotta quale doc. 33 che si rammostra al teste;
8) vero è che Cave Nord
s.r.l., nel periodo da febbraio a luglio 2016, ha fornito per il cantiere di Sant'Agata
Bolognese, presso , il materiale di cui alla fattura prodotta quale Parte_1 doc. 34 che si rammostra al teste;
9) vero è che dal febbraio al luglio Parte_11
2016, ha impiegato i propri operai e mezzi nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso
, Parte_1 pagina 11 di 28 come da consuntivo prodotto quale doc. 35 da rammostrare al teste;
10) vero è che dal febbraio al luglio 2016, ha noleggiato i mezzi di cui ai consuntivi Parte_11 prodotti sub doc.35 e li ha utilizzati nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso
, come da consuntivi prodotti quale doc. 35 che si rammostrano al Parte_1 teste;
11) vero è che ha emesso a titolo di acconto, per le opere eseguite Parte_11 nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, in favore di , la fattura Parte_1 prodotta quale doc. 36 che si rammostra al teste;
12) vero è che, nel periodo da febbraio a luglio 2016 - durante le fasi delle lavorazioni/consulenze/forniture eseguite da Biglia s.r.l., Geom. CO Parte_9 CP_17
Ing. , Cave Nord s.r.l., - i legali Persona_2 Parte_10 Persona_3 Parte_11 rappresentati di , Sigg.ri ed il Sig. Parte_1 CP_14 Parte_12 erano presenti in cantiere. Si indicano quali testi, anche in controprova, i signori (già indicati in primo grado): Sig. (capo squadra di Biglia srl), il legale Tes_1 rappresentante di il legale rappresentante di Parte_9 CP_17
Geom. il legale rappresentante di Ing. , il legale Persona_2 Parte_10 Persona_3 rappresentante di Cave Nord s.r.l., Sig. (responsabile della CO8 squadra intervenuta).” CO
Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale, contestando la Parte_1 fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “IN VIA
PRINCIPALE - Confermare in toto e in ogni sua parte la sentenza di primo grado del
Tribunale di Modena n.388/2021, per essere la pronuncia correttamente e perfettamente motivata in ogni sua parte e il gravame (tanto quello principale quanto quello incidentale) del tutto infondato in fatto e in diritto;
- Respingere conseguentemente ogni domanda avanzata da ivi inclusa quella inerente la restituzione CO delle somme asseritamente corrisposte a in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado, a motivo che come documentato (allegati CO
H ed I) non è nemmeno legittimata a proporla, non avendo corrisposto alcunché a
; Parte_1
- Respingere anche l'appello incidentale di in quanto del tutto infondato in CP fatto e in diritto, nonché le eventuali domande di modifica della pronuncia di prime cure pagina 12 di 28 proposte dalle altre parti convenute;
IN VIA SUBORDINATA Nell'ipotesi in cui la
Corte ritenga di non condividere unicamente lo sviluppo dell'iter logico e argomentativo della sentenza di primo grado: A – Rispetto a 1 - annullare CO
e/o revocare comunque e in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in atti, 2 - in particolare, accertare, dichiarare e ulteriormente argomentare che: - è risultata non essere iscritta CO all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, - l'iscrizione al predetto Albo Nazionale è obbligatoria per compiere le attività per cui è causa, - conseguentemente
[...] non aveva quindi il titolo abilitativo per assumere ad origine l'incarico de CP_1 qua, eccezione che viene reiterata per quanto esposto negli scritti di primo grado e in particolar modo nel par.
1.1 della memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c. di Fattoria
San Rocco, qui Allegato F;
- non sussiste in ogni caso alcun rapporto contrattuale diretto fra e né alcun titolo e/o ragione, Parte_1 CO nemmeno ai sensi dell'art. 2041 C.C. (mancando persino l'arricchimento) che legittimi la pretesa creditoria di nei confronti di , e CO Parte_1 per l'effetto, respingere ugualmente, e quindi con esito finale inalterato, sia pur anche secondo un differente percorso argomentativo, qualsivoglia pretesa creditoria di nei confronti di dichiarando che nulla può CO Parte_1 essere dovuto dalla odierna parte costituita.
3 - accertare e dichiarare la responsabilità di per non aver effettuato correttamente e a regola d'arte i CO lavori/gli interventi relativi al primo sversamento, e quindi per aver provocato con la sua condotta omissiva e negligente il successivo secondo sversamento di ottobre 2016 e per l'effetto condannare al pagamento in favore della CP_1 CO Parte_1
, a titolo di danno emergente, dell'importo di € 29.062,84, riconosciuto come
[...] provato e quindi dovuto dalla sentenza di primo grado, o della diversa somma che sarà ritenuta come accertata;
B – Rispetto ai terzi chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a in prima battuta) 4 – CP dare atto che aveva richiesto al signor nella polizza Parte_1 CP_3
la garanzia assicurativa per danno ambientale e che, a causa dell'errore CP commesso dal sig. (società mandataria di CO1
nella compilazione della polizza, tale clausola non fu inserita;
dare atto CP pagina 13 di 28 che, a prescindere dall'errore di cui sopra, ammesso ex adverso in primo grado, ha comunque trattato direttamente il sinistro per cui è CO0 causa e, pertanto, dichiarare che la garanzia assicurativa per danno ambientale è da ritenersi operativa per fatti concludenti, anche ex art.1362, II comma, c.c., nei confronti di e per l'effetto confermare la condanna di CO0 CP anche eventualmente ai sensi dell'art.1914 c.c., per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in atti, a farsi carico del sinistro e a risarcire/manlevare Parte_1 da ogni danno a quest'ultima occorso per il primo sversamento (€
[...]
12.666,56) e per il secondo sversamento (€ 29.062,84) - rispetto al secondo sversamento, in solido con responsabile per altro titolo - CO risarcendo quindi i danni suddetti e comunque le spese tutte sostenute a vario titolo anche ex art.1914 c.c.; importi riconosciuti come provati e quindi dovuti dalla sentenza di primo grado, o della diversa somma che sarà ritenuta come accertata;
C – Rispetto ai terzi chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a , in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande CO2 di cui al precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse CP estranea al sinistro per cui è causa e quindi non tenuta a risarcire/manlevare Pt_1
e a coprire il sinistro stesso:
5- dare atto che ha Parte_1 CO3 ammesso l'errore nella compilazione della polizza fra e la Parte_1 compagnia dare atto che la polizza fra e CP Parte_1 CP doveva prevedere la copertura per danno ambientale a terzi e che l'assenza di copertura dipende da errore ascrivibile direttamente a;
CO3 accertare che sono tenuti, per le plurime ragioni fra loro Parte_4 concorrenti esposte in atti, in solido fra loro, a farsi carico dei danni subiti da Parte_1
, non avendo potuto quest'ultima società essere coperta da e in
[...] CP particolare per il primo sversamento (€ 12.666,56), per il secondo sversamento (€
29.062,84) e per l'effetto dichiarare - rispetto al secondo CO1 sversamento in solido con responsabile per altro titolo - a risarcire CO
i danni suddetti;
salve quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute come effettivamente dovute;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un contratto di pagina 14 di 28 appalto fra astrattamente legittimante la Parte_7 CO pretesa creditoria di quest'ultima nei confronti dell'opponente attrice: A – Rispetto a
6 - accertare e dichiarare l'inadempimento di CO [...] rispetto all'obbligazione di risultato di cui al contratto d'appalto, per tutti i CP_1 motivi esposti in atti, e per l'effetto respingere comunque qualsivoglia pretesa creditoria di nei confronti di Fattoria 7 - ferma la CO Parte_1 riconvenzionale avanzata in primo grado, già accolta dal Tribunale, di cui al precedente punto 3, avanzata
contro
B - Rispetto ai terzi chiamati CO
8 - ferme le conclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 avverso i terzi chiamati e nella medesima gradazione. IN ULTIMA ISTANZA CP CO2
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria di CO risultasse anche solo parzialmente o minimamente fondata, a prescindere dal titolo
[...] legittimante la richiesta di pagamento (titolo contrattuale o ex art.2041 c.c) e venissero respinte tutte le precedenti conclusioni: A – Rispetto a 9- CO ridimensionare comunque le pretese avverse sulla base del reale ed effettivo valore intrinseco dell'appalto, accertato in un importo inferiore a €130.000; B – Rispetto ai terzi chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a in prima battuta) 10- dichiarare che la garanzia assicurativa per danno CP ambientale in favore di è da ritenersi operativa per fatti Parte_1 concludenti, anche ex art.1362, II comma, c.c., e conseguentemente dichiarare per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in CO0 atti, tenuta a farsi carico del sinistro e per l'effetto condannare CO0
a manlevare rispetto alle somme che fosse eventualmente
[...] Parte_1 tenuta a dover corrispondere in favore di per qualsivoglia CO titolo o ragione;
11- ferme le conclusioni di cui al precedente punto 4 avanzate autonomamente da avverso C – Rispetto ai terzi Parte_1 CP chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a
, in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande di cui al CO2 precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse estranea al CP sinistro per cui è causa e, quindi, non tenuta a manlevare e a Parte_1 coprire il sinistro stesso: 12- dare atto che la garanzia assicurativa per danno pagina 15 di 28 ambientale con non è operativa in vantaggio di per CP Parte_1
l'errore commesso da , per le plurime ragioni fra loro concorrenti CO1 esposte in atti, e per l'effetto condannare i medesimi e , separatamente CP_3 CP_4
o in solido fra loro, a manlevare rispetto alle somme che fosse Parte_1 eventualmente tenuta a dover corrispondere in favore di per CO qualsivoglia titolo o ragione;
13- ferme le conclusioni di cui al precedente punto 5 avanzate autonomamente da avverso . IN OGNI Parte_1 CO2
CASO 14 - con condanna dell'appellante, di e di al CP CO2 pagamento delle spese e dei compensi di causa oltre a spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge (UnipolSai anche ex art.1917 c.c.), nonché alla rifusione delle spese per i consulenti tecnici di parte e delle spese di CTU per la parte posta provvisoriamente a carico di al lordo di IVA essendo quest'ultima un costo puro non Parte_1 detraibile per il regime fiscale proprio delle società agricole (cfr. art. 34, primo comma, del DPR n. 633/1972), 15- con condanna verso ai sensi dell'art.96 CO
c.p.c., con valutazione equitativa, per essere risultata la richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria, ex post, del tutto esagerata e temeraria, secondo la successiva quantificazione del valore intrinseco dell'appalto come operato dal CTU.”.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando l'ammissibilità e la CP fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha rassegnato le seguenti conclusioni anche in via di appello incidentale : “RIFORMARE la sentenza n. 388/2021 del Tribunale di Modena – G.U. Dott. Paolo Siracusano – resa inter partes nella causa n. 3140/2017 R.G. e depositata con pubblicazione in data 09.03.2021 con riferimento ai capi oggetto dell'impugnazione e CON CONDANNA della società Parte_2
a rimborsare ad la somma di € 48.685,29 dalla
[...] CO9 stessa ricevuta in esecuzione della predetta sentenza con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (20.04.2021) a quello della effettiva restituzione.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi tutti di causa sia di primo che di secondo grado.”.
pagina 16 di 28 Si sono costituiti congiuntamente in giudizio , i quali, Controparte_20 CP_4 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, hanno proposto appello incidentale, svolgendo le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare l'impugnazione ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, pretestuosa ed infondata, per tutti i motivi esposti, sia in fatto che in diritto;
in via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 388/2021 emessa e depositata dal Tribunale di Modena in data 7 marzo 2021 e pubblicata in data 9 marzo 2021, in via principale rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. e/o Controparte_3 della società sua datrice di lavoro, per le ragioni CO1 espresse in narrativa;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del sig. CP_3
e della in persona
[...] Controparte_21 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, accertare e dichiarare che , in persona Controparte_22 del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare la società assicurata qualora dovesse essere accertato il comportamento colposo o doloso del sig. CP_3
o, comunque, di altri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve
[...] rispondere a norma di legge nell'espletamento dell'attività e, per l'effetto, condannare la detta compagnia assicuratrice a tenere indenni il sig. e la società Controparte_3 dalle domande tutte svolte nei loro confronti. In ogni CO1 caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data
15/10/2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante principale non siano meritevoli di accoglimento. pagina 17 di 28 - Sulla sussistenza di un rapporto contrattuale fra e Controparte_7 Parte_1
[...]
Occorre, preliminarmente, rilevare che sui capi della sentenza di primo grado con cui si
è statuito l'insussistenza del danno all'immagine allegato da e il Parte_1 rigetto delle domande attoree rivolte nei confronti del solo si è formato Controparte_3 giudicato in difetto di specifico gravame sul punto.
Ciò premesso, in ragione dell'interrelazione delle relative questioni, si procede alla trattazione congiunta del primo e del quarto motivo di gravame dedotti dall'appellante principale, rispettivamente aventi ad oggetto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra e e il mancato Parte_13 Parte_1 pagamento da parte della seconda del controvalore delle lavorazioni eseguite da allora in bonis. Controparte_7
In particolare, l'appellante ha in primis dedotto l'illogicità e/o contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a come conseguenza dell'insussistenza di un Parte_1 rapporto contrattuale tra la stessa e la società . Parte_13
L'appellante ha, segnatamente, censurato la suddetta statuizione per avere il Giudice di prime cure affermato, a suo dire erroneamente, che l'appellata avrebbe solo beneficiato degli interventi di messa in sicurezza successivi al primo sversamento di idrocarburi, essendosi, semmai, perfezionato un contratto di appalto tra la società appaltatrice e il
Geom. Per_1
A sostegno della doglianza in esame, parte appellante ha premesso che il contratto di appalto costituisce un contratto a forma libera, per la cui stipulazione cioè non è prescritta, ad substantiam, la forma scritta, trattandosi di negozio suscettibile di conclusione anche in presenza di una volontà manifestata tacitamente, per comportamenti concludenti, che, nella fattispecie in esame, sarebbero consistiti nella mancata opposizione da parte di alla proposta formulata dael Parte_1 [...] di incaricare la dello svolgimento dei lavori, nonché Pt_14 CO pagina 18 di 28 nel contegno tenuto in fase di esecuzione dei lavori dal responsabile tecnico e dai legali rappresentanti dell'appellata, sigg.ri che avrebbero seguito tutte le fasi delle CP_14 lavorazioni e riferito le indicazioni degli enti, nello spirito di una collaborazione attiva asseritamente idonea a integrare il carattere concludente e univoco del comportamento rilevante quale volontà negoziale.
Il motivo in esame è infondato.
Ed invero, se la protasi giuridica sulla libertà della forma del contratto di appalto è senz'altro corretta, non è condivisibile l'interpretazione data da parte appellante ai fatti e alle interlocuzioni occorsi nella fase di formazione del contratto.
Infatti, come costantemente statuito dalla giurisprudenza, “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso, perciò, essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza, altresì, le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. (…) la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo” (Cass. n. 18792 del
2020).
Tuttavia, nella fattispecie in commento, l'onere probatorio ricadente su
[...]
, implicante la dimostrazione della titolarità in capo a Parte_13
della posizione soggettiva di committente delle opere appaltate e, Parte_1 perciò, in quanto tale, tenuta al pagamento del corrispettivo, risulta insoddisfatto, né a tale carenza possono sopperire gli elementi indiziari posti all'attenzione di questa Corte, in quanto inidonei a far desumere presuntivamente l'assunzione di un obbligo contrattuale da parte della nei confronti della società appaltatrice, Parte_1 concordemente a come già ritenuto in primo grado con motivate argomentazioni esenti da censura, posto che al giudice di merito spetta sempre il potere di vagliare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a pagina 19 di 28 fondamento del processo logico-giuridico e verificarne la corrispondenza alle fattispecie astratte di legge.
È d'altronde pacifico tra le parti e dimostrato dalla documentazione in atti che i contatti con la siano stati presi dal Geom. il cui Controparte_7 Per_1 comportamento è stato invece senz'altro contraddistinto da quel carattere di univocità necessario ad accertare la messa in essere di fatti concludenti, sì che la relativa presunzione ben può essere valorizzata per dichiarare la sussistenza di un diretto rapporto contrattuale tra e il Geom. Parte_13 Per_1 sub specie di contratto di appalto a favore di terzo.
Infatti, requisiti imprescindibili ai fini di una valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss., sono l'accordo esplicito tra promittente e stipulante, il quale deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto e, infine,
l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore.
Quanto al primo e al secondo requisito, la loro sussistenza risulta desumibile, oltre che dalle dichiarazioni delle parti, dalla e-mail inviata dal Geom. a Per_1 Parte_1 in data 18/02/2016, in cui si legge che “la ditta incaricata di mettere in atto le
[...] opere di MISE è la;
l'interesse dello stipulante, titolare di SIA CO
Sas, nella veste di perito tecnico della Parte_15
si giustifica in ragione dei rapporti negoziali (di copertura assicurativa) CP intercorrenti tra quest'ultima e la Pt_1 CP_23
Quanto all'ultima condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e ss., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (Cass. civ., sez. I, 09.12.1997; Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136).
Ai fini che qui rilevano possono, quindi, assumere pregnanza i comportamenti non oppositivi e, addirittura, cooperativi tenuti da . Parte_1
pagina 20 di 28 Orbene, nel contratto a favore di terzo restano ben distinte la titolarità del diritto, che appartiene al terzo, il quale non diventa mai parte del contratto, dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti, ovvero lo stipulante e il promittente.
Il terzo beneficiario, infatti, non è parte nè in senso sostanziale nè in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, configurandosi la sua adesione come mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto (cosa diversa è la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411 c.c., comma
3).
Ciò significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.) devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo.
Nè il terzo può proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.
Infatti, il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente e dello stipulante è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione del promittente, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto (Cass. civ., Sez. II, Ord.,
30/03/2021, n. 8766).
Alla luce di quanto esposto finora, appare evidente che la Parte_13
nulla ha a che pretendere dalla appellata a titolo di corrispettivo dei lavori
[...] in suo favore svolti, con la conseguenza che anche il quarto motivo di gravame dedotto dall'appellante principale risulta non meritevole di accoglimento.
- Sulla richiesta, formulata in primo grado in via subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c.
pagina 21 di 28 Le considerazioni fin qui svolte valgono altresì ad escludere la fondatezza del secondo motivo di gravame, con cui l'appellante principale contesta l'omessa motivazione in merito alla richiesta, formulata in via subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento, prevista dall'art. 2041 c.c., rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2042 c.c. l'azione in esame ha carattere meramente sussidiario e residuale, quindi, proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Nel caso di specie, la , pur essendone legittimata, Parte_13 non ha mai agito contro l'effettivo titolare del rapporto giuridico-obbligatorio, il Geom.
per ottenere il dovuto pagamento del corrispettivo relativo alle opere compiute Per_1 in forza del contratto della cui natura si è detto, sicchè l'operatività del rimedio invocato
è da escludersi per la sopra evidenziata sussidiarietà/residualità dell'azione ex art. 2041
c.c., oltre che, in concreto, per le ragioni già esplicitate dal giudice di prime cure circa la sussistenza di una giusta causa a supporto del beneficio conseguito dalla Parte_1
individuabile nell'incarico conferito alla società appaltatrice da SIA.
[...]
- Sulla condanna di al pagamento del danno patito da CO Parte_1
in conseguenza del secondo sversamento
[...]
Con il terzo motivo di appello, la ha censurato Parte_13
l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento di euro 29.062 a titolo di risarcimento del danno subito da a seguito del secondo Parte_1 sversamento, assumendo che alcuna responsabilità potesse esserle imputata a tale titolo, in quanto i lavori ad essa commissionati erano stati integralmente eseguiti con perizia e diligenza, nel rispetto del contenuto dell'incarico conferitole, nonché delle indicazioni ricevute in corsa d'opera. pagina 22 di 28 Il motivo di appello in esame va rigettato.
Infatti, dalla relazione di c.t.u. espletata in primo grado (v. pag. 61 –67 –69) emerge chiaramente come il secondo sversamento di idrocarburi, avvenuto in data 24 ottobre
2016, sia stato provocato dall'omessa effettuazione da parte di Controparte_7 all'esito dei realizzati interventi, di una video-ispezione, la quale, in base alle condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU, costituiva “l'unico sistema certo e inconfutabile che doveva essere messo in atto in maniera precisa, approfondita e accurata”, sicché, in base al principio del più probabile che non, e in difetto anche di fattori causali alternativi, il secondo sversamento va, quantomeno in termini di elevata probabilità, ricondotto eziologicamente alla sopra accertata omissione.
- Sugli appelli incidentali proposti da e CP CP_4 Controparte_3
Si procede alla trattazione congiunta dei motivi di appello incidentale presentati da e , e da così riassumibili: Controparte_3 CP_4 CP
- erroneità della sentenza nella parte in cui è stata posta, in via solidale, a carico delle parti appellanti incidentali la somma di euro 12.666,56, quale rimborso dei costi sostenuti da per contenere i danni derivanti dal primo sversamento di Parte_1 idrocarburi;
- erroneità della sentenza nella parte in cui è stata posta, sempre in solido, a carico delle parti appellanti incidentali la somma di euro 29.062,84, quale rimborso dei costi sostenuti da per contenere i danni derivanti dal secondo sversamento Parte_1 di idrocarburi.
Quanto alla prima delle censure sopra dedotte, gli appellanti incidentali hanno sostenuto che la clausola presente all'interno dei precedenti contratti assicurativi, stipulati con la compagnia non replicata dal nella nuova polizza sottoscritta Controparte_24 CP_3 con prevedeva un'estensione della copertura assicurativa ai soli danni recati CP ai terzi, e non anche ai danni ambientali da inquinamento accidentale eventualmente patiti dal diretto assicurato, come avrebbero dovuto essere invece considerati quelli a pagina 23 di 28 fronte dei quali la si era rivolta ad Autospurghi Tesini di Crevalcore Parte_1
e alla per le operazioni di ripristino e bonifica. Parte_16
Al riguardo, gli appellanti hanno evidenziato che il giudice di prime cure, prescindendo dall'identificazione del soggetto danneggiato, abbia erroneamente ritenuto operante l'art. 1914 c.c., così estendendo la portata oltre i limiti dell'oggetto del contratto di assicurazione.
Inoltre, gli appellanti incidentali hanno dedotto che, a fronte dello stato di incuria in cui versava la rete di scolo e fognaria dell'azienda, come accertato da e dalla ctu, CP_8 del tutto ignorato dalle compagnie assicurative coinvolte, avrebbe dovuto trovare applicazione, piuttosto, l'art. 1893 c.c.
Tutto ciò premesso, giova in primis richiamare il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte (v. Cass. n. 11877 del 1991), secondo cui: “L'art. 1914 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua "ratio" (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il "quantum" di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose).”.
Il c.d. obbligo di salvataggio, di cui alla fattispecie dell'art. 1914, in tema di assicurazione contro i danni, fa dunque carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno.
Nello specifico, la norma che letteralmente pone “l'obbligo di evitare” sottende un'azione positiva dell'assicurato che deve concretizzarsi in un'azione od omissione la pagina 24 di 28 quale, collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, quando già essa risulti attivata, valga ad evitarlo, cioè ad impedirlo (Cass. n 29209 del
2008, Cass. n. 13958 del 2007); quanto all' “obbligo di diminuire” il danno, la norma fa riferimento ad un comportamento, positivo od omissivo, che si inserisce nella serie causale quando essa ha già determinato il danno e vi si inserisce appunto nel senso di impedirne la crescita fino a quello che potenzialmente potrebbe verificarsi.
La disposizione, dunque, con riferimento all'ipotesi di impedimento dell'evento dannoso, colloca l'obbligo come insorgente quando il processo di verificazione che può determinare il danno è insorto, così distinguendo nettamente tale ipotesi da quella in cui il comportamento dell'assicurato, che oggettivamente lo pone nella condizione di non poter intervenire quando il processo di verificazione del danno si è innescato, è comportamento verificatosi già al momento della stipulazione del contratto o durante la vigenza dello stesso.
Nel primo caso troverà eventualmente applicazione la norma dell'art. 1893 c.c., per l'assorbente ragione che quel fatto, se conosciuto, avrebbe inciso sulla decisione dell'assicuratore di vincolarsi, mentre nel secondo caso è palese che il comportamento in questione deve rilevare ai sensi dell'art. 1898 c.c. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/07/2016,
n. 14992).
A dire degli appellanti, dunque, le critiche condizioni del sistema di deflusso, comportanti anche l'inadempimento rispetto all'obbligo di evitare il danno posto dall'art. 1914 c.c., rileverebbero ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c.
L'asserzione, alla luce della citata giurisprudenza, benchè corretta in punto di diritto, trascura, tuttavia, un determinante profilo fattuale, ovvero che l'assicurata Parte_1 ignorava, senza dolo, né colpa grave, lo stato in cui si trovavano le reti di scolo.
[...]
Ciò premesso, l'art. 1914 c.c., sub specie dell'obbligo di diminuire il danno, è senz'altro il parametro normativo applicabile al caso di specie, a nulla rilevando le osservazioni degli appellanti in merito alla tipologia del danno, proprio o verso terzi: è di tutta evidenza che, essendo stato lo sversamento di idrocarburi causato da un evento (il tracimare della cisterna a causa delle abbondanti piogge) verificatosi sul suolo della
, era indiscutibilmente a quell'altezza del flusso, ovvero alla sua Parte_1 origine, che bisognava intervenire per diminuire il danno anche nei confronti dei terzi. pagina 25 di 28 La circostanza che l'intervento necessario per contenere i danni verso i terzi dovesse essere condotto all'interno della proprietà della così giovando Pt_1 Parte_1 contestualmente anche alla stessa assicurata, certo non può oscurare l'intento arginativo dei danni cagionati a terzi, dell'azione de qua, posto che una finalità può essere duplice senza per questo essere alternativa ed escludente.
In tal senso, l'intervento sui danni personalmente subiti era funzionalmente e inscindibilmente connesso a quello di contenimento dei danni ai terzi, al punto che sul piano tecnico-operativo i due momenti si erano concretizzati in un'unica operazione.
Risulta a questo punto evidente che l'art. 1914 c.c. debba trovare qui applicazione nel rispetto dei limiti che gli sono propri, ovvero quelli perimetrati dall'oggetto della copertura assicurativa.
Conseguentemente, il suddetto motivo di impugnazione deve essere disatteso.
La sola ha, altresì, contestato la sentenza di primo grado per avere il primo CP
Giudice accertato la responsabilità delle compagnie assicurative rispetto ai danni causati dal primo sversamento a titolo extra-contrattuale, a fronte, invece, di una domanda attorea volta all'accertamento della responsabilità delle stesse a titolo contrattuale, così operando, a suo dire, un'alterazione della causa petendi e violazione del principio di cui all'art. 112 cpc.
Il superiore assunto difensivo non è condivisibile, atteso che, nel caso di specie, il
Giudice ha semplicemente operato una qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta al suo vaglio in termini diversi da quelli rappresentati dalla parte, lasciando, però, immutate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento dell'esperita azione.
Quanto al motivo di impugnazione relativo al secondo sversamento, e Controparte_3
valorizzano gli stessi argomenti presentati rispetto ai danni cagionati dal primo CP_4 sversamento di idrocarburi, sostenendo che gli interventi di riduzione fossero volti al pagina 26 di 28 contenimento/riparazione dei danni subiti personalmente da , e non di Parte_1 quelli patiti dai terzi.
Sul punto, per ragioni di sintesi, è sufficiente rinviare alle argomentazioni in precedenza esposte.
Nel suo appello incidentale, deduce, invece, che il secondo sversamento, al CP pari del primo, sia imputabile alle condizioni fatiscenti del sistema di scolo, e, dunque, alla stessa . Parte_1
Anche rispetto a tale argomentazione, si richiama quanto precedentemente illustrato, rimandando alla motivazione relativa al terzo motivo dell'appello principale.
Infine, reitera la domanda di manleva nei confronti di CP_4 CP_6 contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui ha deciso per il rigetto.
Il motivo di appello è infondato.
Infatti, ai sensi dell'art.
5.1 delle condizioni generali dell'allegato contratto, il sinistro non è coperto, in quanto verificatosi oltre il periodo di efficacia della polizza.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e gli appelli incidentali devono essere rigettati e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico degli appellanti, dichiarando altresì la compagnia obbligata, a tale titolo, a tenere indenne la Controparte_5 propria assicurata . Parte_13
Per quel che concerne gli altri rapporti processuali, ricorrono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentali, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e gli appellanti pagina 27 di 28 incidentali tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da , nonché gli Parte_13 appelli incidentali proposti da CO0 Controparte_4
e e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
[...] Controparte_3
388, resa dal Tribunale di Ravenna in data 07/03/2021.
CONDANNA
l'appellante principale e gli appellanti incidentali, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1
10.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, dichiarando obbligata a tenere Controparte_5 Controparte_7 indenne da quanto corrisposto da quest'ultima, a tale titolo, in favore di Parte_1
[...]
DISPONE nei restanti rapporti processuali l'integrale compensazione delle spese di lite.
DICHIARA
l'appellante principale e gli appellanti incidentali tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 12/09/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021 promossa da:
(C.F. ) con il CO P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRA FRANCO e dell'avv. SAVERIO LUPPINO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA AUDINOT 10, 40134
BOLOGNA.
APPELLANTE
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIULIA CEREDI e dell'avv. FRANCESCO BIAGINI, pagina 1 di 28 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA MATTEOTTI 17,
40053 BAZZANO-VALSAMOGGIA (BO).
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. UBER TREVISI, dell'avv. LUCA TREVISI BORSARI e dell'avv. ALBERTO
LEANDRINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIALE
MURATORI 225, MODENA.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._1
MICHELE TAVAZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
VIA MARCONI 9, BOLOGNA.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. MICHELE TAVAZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA MARCONI 9, BOLOGNA.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
ANDREA PINI BENTIVOGLIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in CORSO CANALCHIARO 26, MODENA.
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_6 P.IVA_6
BOTTAZZOLI e dall'avv. MARIACHIARA BRUNETTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIALE BRIANZA 30, MILANO.
APPELLATO
pagina 2 di 28 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_2
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la società
[...]
allora in bonis, proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_7
579/2017, emesso in data 06/02/2017 dal Tribunale di Modena, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della ingiungente convenuta, la somma di euro 347.439,07, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le opere di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) eseguite da a beneficio dell'opponente. Parte_3
Nello specifico, l'ingiunta aveva eccepito il proprio difetto di legittimità passiva, adducendo che con la società non era mai venuto in essere Parte_3 alcun rapporto contrattuale.
Aveva altresì allegato che, a seguito dell'individuazione da parte dell' della CP_8 presenza di idrocarburi nel canale Vaccarezza, in Sant'Agata Bolognese, e delle verifiche attestanti la riconducibilità di tale sversamento al tracimare di una cisterna interrata presente sul suolo della , quest'ultima, del tutto Parte_1 inconsapevole dell'esistenza di detta cisterna, si era tempestivamente attivata denunciando il sinistro al proprio agente assicurativo operante presso Controparte_3 la compagnia assicurativa mandataria di Controparte_9 [...]
che per il tramite del proprio perito tecnico, Geom. aveva CO0 Per_1 affidato i lavori di messa in sicurezza d'urgenza alla società Controparte_7
L'opponente aveva, quindi, asserito che la menzionata nella Controparte_7 fase finale del suo intervento, aveva omesso di eseguire una video-ispezione per individuare il reale percorso delle tubazioni, e che, a causa di tale negligenza, in data
24/10/2016, si era verificato un secondo sversamento, i cui costi di bonifica erano stati pagina 3 di 28 sostenuti dalla stessa , unitamente ai costi relativi agli interventi Parte_1 eseguiti in occasione del primo versamento al fine di limitarne le conseguenze dannose.
L'opponente aveva, infine, esposto che, a seguito della comunicazione, in data
08/11/2016, di di non voler dar seguito alla richiesta di indennizzo in ragione CP dell'estraneità ai rischi di polizza del denunciato danno ambientale da inquinamento accidentale, aveva interpellato al riguardo il menzionato il quale aveva Controparte_3 ammesso di non aver riportato nella nuova polizza la relativa clausola benchè questa fosse presente nei precedenti contratti.
aveva, pertanto, concluso chiedendo : “IN VIA PRINCIPALE A – Parte_1
Rispetto a 1 - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo CO opposto per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in atti, 2 - in particolare, accertare e dichiarare che: - è risultata non essere iscritta CO all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, - l'iscrizione al predetto Albo Nazionale è obbligatoria per compiere le attività per cui è causa, - conseguentemente
[...] non aveva quindi il titolo abilitativo per assumere ad origine l'incarico de CP_1 qua - non sussiste in ogni caso alcun rapporto contrattuale diretto fra Parte_1
e né alcun titolo e/o ragione, nemmeno ai sensi dell'art.
[...] CO
2041 C.C. (mancando l'arricchimento) che legittimi la pretesa creditoria di
[...] nei confronti di , E per l'effetto, respingere qualsivoglia CP_1 Parte_1 pretesa creditoria di nei confronti di CO Parte_1 dichiarando che nulla può essere dovuto dall'opponente.
3 - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di per non aver CO effettuato correttamente e a regola d'arte i lavori/gli interventi relativi al primo sversamento, e quindi per aver provocato con la sua condotta omissiva e negligente il successivo secondo sversamento di ottobre 2016 e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento in favore della , a titolo di danno CP_1 Parte_1 emergente, dell'importo di € 34.222,00 oltre I.V.A. se dovuta, o della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre ad € 100.000,00 a titolo di danno all'immagine aziendale e per perdite di tempo di soci, amministratori, dipendenti;
pagina 4 di 28 B – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a in prima battuta) 4 CP
– dare atto che aveva richiesto al signor nella polizza Pt_1 Parte_1 CP_3 la garanzia assicurativa per danno ambientale e che, a causa dell'errore CP commesso dal sig. (società mandataria di CO1
nella compilazione della polizza, tale clausola non fu inserita;
dare atto che, CP
a prescindere dall'errore di cui sopra, ammesso dai terzi chiamati,
[...] ha comunque trattato direttamente il sinistro per cui è causa e CO0 pertanto dichiarare che la garanzia assicurativa per danno ambientale è da ritenersi operativa per fatti concludenti, anche ex art.1362, II comma, c.c., nei confronti di e per l'effetto condannare anche CO0 CP eventualmente ai sensi dell'art.1914 c.c., per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in citazione in atti, a farsi carico del sinistro e a manlevare Parte_1 da ogni danno a quest'ultima occorso per il primo sversamento (€ 10.932,00 oltre I.V.A. se dovuta) oltre che per il secondo sversamento (€ 34.222,00 oltre I.V.A. se dovuta) - rispetto al secondo sversamento in solido con responsabile per CO altro titolo - risarcendo quindi i danni suddetti e comunque le spese tutte sostenute a vario titolo anche ex art.1914 c.c.; salve quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa;
C – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a , in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande CO2 di cui al precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse CP estranea al sinistro per cui è causa e quindi non tenuta a manlevare Parte_1
e a coprire il sinistro stesso:
5- dare atto che ha ammesso CO3
l'errore nella compilazione della polizza fra e la compagnia Parte_1
dare atto che la polizza fra e doveva CP Parte_1 CP prevedere la copertura per danno ambientale a terzi e che l'assenza di copertura dipende da errore ascrivibile direttamente a;
accertare che CO3
sono tenuti, per le plurime ragioni fra loro concorrenti Parte_4 esposte in citazione in opposizione e in memoria 183 n.1 c.p.c., in solido fra loro, a farsi carico dei danni subiti da , non avendo potuto quest'ultima società Parte_1 essere coperta da e in particolare per il primo sversamento (€ 10.932,00 CP oltre I.V.A. se dovuta), per il secondo sversamento (€ 34.222,00 oltre I.V.A. se dovuta) e pagina 5 di 28 per l'effetto dichiarare - rispetto al secondo sversamento in solido CO1 con responsabile per altro titolo - a risarcire i danni suddetti;
salve CO quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa. IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un contratto di appalto fra e Parte_1 CO astrattamente legittimante la pretesa creditoria di quest'ultima nei confronti dell'opponente attrice: A – Rispetto a 6 - accertare e CO dichiarare l'inadempimento di rispetto all'obbligazione di CO risultato di cui al contratto d'appalto, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione e nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c., e per l'effetto respingere comunque qualsivoglia pretesa creditoria di nei confronti di CO
, anche a motivo che le richieste economiche avanzate da Parte_1 [...] non sono in alcun modo provate nella loro entità, ma al contrario sono CO del tutto generiche e formalmente contestate;
7 - ferma la riconvenzionale di cui al punto 3 avanzata
contro
B - Rispetto ai terzi chiamati 8 - ferme le CO conclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 avverso i terzi chiamati e CP CP_11
nella medesima gradazione. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
[...]
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria di CO risultasse anche solo parzialmente fondata, A – Rispetto a
[...] CO
9- ridimensionare comunque, senza inversione dell'onere della prova, le pretese avverse sulla base dell'accertamento del reale ed effettivo credito della parte opposta, essendo state fin da subito espressamente contestate le fatture per cui si è agito monitoriamente;
B – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a in prima battuta) CP
10- dichiarare che la garanzia assicurativa per danno ambientale in favore di Parte_1
è da ritenersi operativa per fatti concludenti, anche ex art.1362, II comma,
[...]
c.c., nei confronti di per le plurime ragioni fra loro CO0 concorrenti esposte in citazione in opposizione e in memoria 183 n.1 c.p.c., e conseguentemente dichiarare tenuta a farsi carico del CO0 sinistro e per l'effetto condannare a manlevare CO0 Parte_1
rispetto alle somme che fosse eventualmente tenuta a dover corrispondere in
[...] favore di per qualsivoglia titolo o ragione;
11- ferme le CO pagina 6 di 28 conclusioni di cui al precedente punto 4 avanzate autonomamente da Parte_1
avverso C – Rispetto ai terzi chiamati (e in particolare rispetto a
[...] CP
, in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande di cui al CO2 precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse CP estranea al sinistro per cui è causa e quindi non tenuta a manlevare Parte_1
e a coprire il sinistro stesso: 12- dare atto che la garanzia assicurativa per danno ambientale con non è da operativa in vantaggio di per CP Parte_1
l'errore commesso da , per le plurime ragioni fra loro concorrenti CO1 esposte in citazione in opposizione e in memoria 183 n.1 c.p.c., e per l'effetto condannare i medesimi e , separatamente o in solido fra loro, a CP_3 CP_4 manlevare rispetto alle somme che fosse eventualmente tenuta a Parte_1 dover corrispondere in favore di per qualsivoglia titolo o CO ragione;
13- ferme le conclusioni di cui al precedente punto 5 avanzate autonomamente da avverso ” Parte_1 CO2
La società opposta ritualmente costituitasi in giudizio, aveva Controparte_7 contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ex adverso dedotti, e, concludendo, aveva chiesto: “rigettare tutte le domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale, proposte da , in persona dei legali rappresentanti e Parte_2 amministratori, nonché soci, Sigg.ri e , in quanto CO4 CO5 infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte dalla deducente in comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 579/2017 reso dal Tribunale di Modena in data 22.2.2017, con condanna della società opponente al pagamento della somma di € 347.430,07, oltre interessi di mora dal 22.2.17 al saldo ed oltre alle spese della fase monitoria liquidate in €
3.834,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge;
in subordine: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la società opponente , in persona dei Parte_2 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di CO per le causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, della somma di € 185.421,27 oltre ad IVA (ossia dell'importo ritenuto congruo dal CTU in relazione pagina 7 di 28 alle attività effettivamente eseguite della società esponente), oltre interessi al tasso di mora dalla data di scadenza delle fatture n.17/2016 e n.29/16, ovvero dalla data di presentazione della domanda, al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 579/2017 Tribunale di Modena, condannare
[...]
, in persona dei legali rappresentanti e amministratori, nonché Parte_2 soci, Sigg.ri e ad indennizzare ex art. 2041 c.c. CO4 CO5 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5 [...]
della diminuzione patrimoniale patita per le ragioni di cui alla narrativa del CP_16 presente atto e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 336.912,76 o in subordine della somma di € CO
185.421,27 oltre ad IVA (ossia dell'importo ritenuto congruo dal CTU in relazione alle attività effettivamente eseguite della società esponente), maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo;
sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali e/o “trasversali” formulate da , dichiarare tenuta a tenere indenne l'esponente la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_6 tempore, in qualità di compagnia assicuratrice di con CO conseguente integrale manleva da parte della compagnia ed in favore di
[...]
CP_1
e chiamati in causa da Controparte_3 Controparte_4 CP
previa autorizzazione del Giudice, si erano costituiti in giudizio, Parte_1 chiedendo la reiezione delle domande ex adverso formulate.
Si era altresì costituita in giudizio la chiamata in causa, a Controparte_5 manleva, dalla convenuta opposta mentre l'altra compagnia Parte_3 [...]
chiamata in causa dalla terza era rimasta, invece, CP_6 Controparte_4 contumace.
pagina 8 di 28 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., l'adito
Tribunale, disponeva ctu estimativa e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 388, resa in data 07/03/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione e previo accertamento dell'insussistenza di un rapporto contrattuale tra
[...]
revocava l'opposto decreto ingiuntivo, e condannava Parte_7 quest'ultima, in solido con e Controparte_4 CO0
al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di euro 29.062,84 a titolo di
[...] risarcimento del danno conseguente al secondo sversamento;
condannava
[...]
e in solido tra loro, a pagare a Controparte_4 CO0 Parte_1
la somma di euro 12.666,56 a titolo di ristoro del pregiudizio derivante dal
[...] primo sversamento;
condannava e Controparte_7 Controparte_4 CP_4
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite,
[...] CP Parte_1 comprensive di quelle relative all'espletata ctu;
condannava, inoltre, Parte_6
a tenere indenne di quanto da quest'ultima
[...] Controparte_7 corrisposto all'opponente; disponeva la compensazione delle spese di lite in relazione agli altri rapporti processuali, rigettando, infine, le ulteriori domande proposte dalle parti.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, CO deducendo, quali motivi di impugnazione: 1) erroneità e illogicità della pronuncia relativamente all'affermazione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra la stessa appellante e la;
2) mancata motivazione in merito alla richiesta, Parte_1 formulata in via subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c.; 3) erroneità ed illogicità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui prevede la sua condanna al risarcimento del danno asseritamente patito da in conseguenza del Parte_1 secondo sversamento;
4) erroneità ed illogicità del provvedimento nella parte in cui non prevede la condanna di al pagamento del corrispettivo dovutole per Parte_1 le lavorazioni eseguite nell'interesse di quest'ultima - Errata valutazione delle prove fornite nel primo grado di giudizio;
5) Erronea regolamentazione delle spese di giudizio di primo grado e di c.t.u. in ragione della fondatezza dei motivi di appello afferenti ai pagina 9 di 28 riformandi capi 1, 2, 4 della sentenza impugnata, con conseguente riforma anche dei capi 8 e 11 in ottemperanza al disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “nel merito, in via principale: in riforma dei capi 1, 2, 4, 8, 11 della sentenza n°388/2021 resa dal Tribunale di Modena, Giudice
Dott. Paolo Siracusano,pubblicata in data 9.3.2021, non notificata, dichiarata l'esistenza del rapporto contrattuale instauratosi in data 18.2.2016 fra Parte_8
a) confermare il decreto ingiuntivo n. 579/2017 reso dal Tribunale di
[...]
Modena in data 22.2.2017, con condanna della società appellata Parte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore sigg.ri
[...] CP_14
e , al pagamento della somma di € 347.430,07, oltre interessi di
[...] CO5 mora dal 22.2.17 al saldo ed oltre alle spese della fase monitoria liquidate in €
3.834,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva se dovuta e cpa di legge;
b) rigettare tutte le domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale, proposte nei confronti della società esponente da , in persona Parte_2 dei legali rappresentanti pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) condannare , in persona dei legali rappresentanti Pt_1 Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese legali e di c.t.u. del giudizio di primo grado ed alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata;
in subordine: d) nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, in riforma dei capi 2, 4, 8, 11 della sentenza n°388/2021 del
Tribunale di Modena, condannare in ogni caso , in Parte_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 185.421,27 oltre ad CP_1
IVA (ossia dell'importo ritenuto congruo dal CTU in relazione alle attività eseguite dalla società esponente) o della verior somma ritenuta dalla Corte Ecc.ma, oltre interessi al tasso di mora, o in mero subordine al tasso legale, dalla data di scadenza delle fatture n.17/2016 e n.29/16, ovvero dalla data della domanda, al saldo effettivo;
e) condannare , in persona dei legali rappresentanti Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese legali e di c.t.u. del giudizio di primo grado ed pagina 10 di 28 alla restituzione delle somme ricevute a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del presente grado;
in via istruttoria: ove non si ritengano già provate le circostanze dedotte in virtù del principio di mancata contestazione specifica delle stesse da parte della controparte, ammettere la prova per testi già richiesta in primo grado sui capitoli di seguito dedotti e articolati, depurati da eventuali espressioni valutative o generiche: 1) vero è che Biglia s.r.l., dal febbraio al luglio 2016, ha eseguito in favore di le lavorazioni, gli Parte_1 smaltimenti, le forniture di materiale di cui ai docc. 07, 25, 26 che si rammostrano al teste;
2) vero è che Biglia s.r.l., dal febbraio al luglio 2016, ha impiegato i propri operai nel cantiere di
Sant'Agata Bolognese, presso , come da consuntivi prodotti quale Parte_1 doc. 26 che si rammostrano al teste;
3) vero è che nel mese Parte_9 di febbraio 2016, ha eseguito nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso Parte_1
, le lavorazioni di cui alla fattura prodotta quale doc. 29 che si rammostra al
[...] teste;
4) vero è che nei mesi di febbraio – marzo 2016 ha eseguito nel CP_17 cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso , le lavorazioni di cui alla Parte_1 fattura prodotta quale doc. 30 che si rammostra al teste;
5) vero è che il Geom. Per_2
nel periodo da febbraio a luglio 2016, ha eseguito nel cantiere di Sant'Agata
[...]
Bolognese, presso , i rilievi di cui alle fatture prodotte quale doc. 31 che si Parte_1 rammostrano al teste;
6) vero è che nel periodo da febbraio a luglio 2016, Parte_10 ha eseguito nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso , i sondaggi Parte_1
e quanto riportato nelle fatture prodotte quale doc. 32 che si rammostrano al teste;
7) vero è che l'Ing. , nel periodo da febbraio a luglio 2016, ha prestato in Persona_3 favore di la propria consulenza tecnica ambientale di cui alla Parte_1 parcella prodotta quale doc. 33 che si rammostra al teste;
8) vero è che Cave Nord
s.r.l., nel periodo da febbraio a luglio 2016, ha fornito per il cantiere di Sant'Agata
Bolognese, presso , il materiale di cui alla fattura prodotta quale Parte_1 doc. 34 che si rammostra al teste;
9) vero è che dal febbraio al luglio Parte_11
2016, ha impiegato i propri operai e mezzi nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso
, Parte_1 pagina 11 di 28 come da consuntivo prodotto quale doc. 35 da rammostrare al teste;
10) vero è che dal febbraio al luglio 2016, ha noleggiato i mezzi di cui ai consuntivi Parte_11 prodotti sub doc.35 e li ha utilizzati nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, presso
, come da consuntivi prodotti quale doc. 35 che si rammostrano al Parte_1 teste;
11) vero è che ha emesso a titolo di acconto, per le opere eseguite Parte_11 nel cantiere di Sant'Agata Bolognese, in favore di , la fattura Parte_1 prodotta quale doc. 36 che si rammostra al teste;
12) vero è che, nel periodo da febbraio a luglio 2016 - durante le fasi delle lavorazioni/consulenze/forniture eseguite da Biglia s.r.l., Geom. CO Parte_9 CP_17
Ing. , Cave Nord s.r.l., - i legali Persona_2 Parte_10 Persona_3 Parte_11 rappresentati di , Sigg.ri ed il Sig. Parte_1 CP_14 Parte_12 erano presenti in cantiere. Si indicano quali testi, anche in controprova, i signori (già indicati in primo grado): Sig. (capo squadra di Biglia srl), il legale Tes_1 rappresentante di il legale rappresentante di Parte_9 CP_17
Geom. il legale rappresentante di Ing. , il legale Persona_2 Parte_10 Persona_3 rappresentante di Cave Nord s.r.l., Sig. (responsabile della CO8 squadra intervenuta).” CO
Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale, contestando la Parte_1 fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “IN VIA
PRINCIPALE - Confermare in toto e in ogni sua parte la sentenza di primo grado del
Tribunale di Modena n.388/2021, per essere la pronuncia correttamente e perfettamente motivata in ogni sua parte e il gravame (tanto quello principale quanto quello incidentale) del tutto infondato in fatto e in diritto;
- Respingere conseguentemente ogni domanda avanzata da ivi inclusa quella inerente la restituzione CO delle somme asseritamente corrisposte a in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado, a motivo che come documentato (allegati CO
H ed I) non è nemmeno legittimata a proporla, non avendo corrisposto alcunché a
; Parte_1
- Respingere anche l'appello incidentale di in quanto del tutto infondato in CP fatto e in diritto, nonché le eventuali domande di modifica della pronuncia di prime cure pagina 12 di 28 proposte dalle altre parti convenute;
IN VIA SUBORDINATA Nell'ipotesi in cui la
Corte ritenga di non condividere unicamente lo sviluppo dell'iter logico e argomentativo della sentenza di primo grado: A – Rispetto a 1 - annullare CO
e/o revocare comunque e in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in atti, 2 - in particolare, accertare, dichiarare e ulteriormente argomentare che: - è risultata non essere iscritta CO all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, - l'iscrizione al predetto Albo Nazionale è obbligatoria per compiere le attività per cui è causa, - conseguentemente
[...] non aveva quindi il titolo abilitativo per assumere ad origine l'incarico de CP_1 qua, eccezione che viene reiterata per quanto esposto negli scritti di primo grado e in particolar modo nel par.
1.1 della memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c. di Fattoria
San Rocco, qui Allegato F;
- non sussiste in ogni caso alcun rapporto contrattuale diretto fra e né alcun titolo e/o ragione, Parte_1 CO nemmeno ai sensi dell'art. 2041 C.C. (mancando persino l'arricchimento) che legittimi la pretesa creditoria di nei confronti di , e CO Parte_1 per l'effetto, respingere ugualmente, e quindi con esito finale inalterato, sia pur anche secondo un differente percorso argomentativo, qualsivoglia pretesa creditoria di nei confronti di dichiarando che nulla può CO Parte_1 essere dovuto dalla odierna parte costituita.
3 - accertare e dichiarare la responsabilità di per non aver effettuato correttamente e a regola d'arte i CO lavori/gli interventi relativi al primo sversamento, e quindi per aver provocato con la sua condotta omissiva e negligente il successivo secondo sversamento di ottobre 2016 e per l'effetto condannare al pagamento in favore della CP_1 CO Parte_1
, a titolo di danno emergente, dell'importo di € 29.062,84, riconosciuto come
[...] provato e quindi dovuto dalla sentenza di primo grado, o della diversa somma che sarà ritenuta come accertata;
B – Rispetto ai terzi chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a in prima battuta) 4 – CP dare atto che aveva richiesto al signor nella polizza Parte_1 CP_3
la garanzia assicurativa per danno ambientale e che, a causa dell'errore CP commesso dal sig. (società mandataria di CO1
nella compilazione della polizza, tale clausola non fu inserita;
dare atto CP pagina 13 di 28 che, a prescindere dall'errore di cui sopra, ammesso ex adverso in primo grado, ha comunque trattato direttamente il sinistro per cui è CO0 causa e, pertanto, dichiarare che la garanzia assicurativa per danno ambientale è da ritenersi operativa per fatti concludenti, anche ex art.1362, II comma, c.c., nei confronti di e per l'effetto confermare la condanna di CO0 CP anche eventualmente ai sensi dell'art.1914 c.c., per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in atti, a farsi carico del sinistro e a risarcire/manlevare Parte_1 da ogni danno a quest'ultima occorso per il primo sversamento (€
[...]
12.666,56) e per il secondo sversamento (€ 29.062,84) - rispetto al secondo sversamento, in solido con responsabile per altro titolo - CO risarcendo quindi i danni suddetti e comunque le spese tutte sostenute a vario titolo anche ex art.1914 c.c.; importi riconosciuti come provati e quindi dovuti dalla sentenza di primo grado, o della diversa somma che sarà ritenuta come accertata;
C – Rispetto ai terzi chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a , in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande CO2 di cui al precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse CP estranea al sinistro per cui è causa e quindi non tenuta a risarcire/manlevare Pt_1
e a coprire il sinistro stesso:
5- dare atto che ha Parte_1 CO3 ammesso l'errore nella compilazione della polizza fra e la Parte_1 compagnia dare atto che la polizza fra e CP Parte_1 CP doveva prevedere la copertura per danno ambientale a terzi e che l'assenza di copertura dipende da errore ascrivibile direttamente a;
CO3 accertare che sono tenuti, per le plurime ragioni fra loro Parte_4 concorrenti esposte in atti, in solido fra loro, a farsi carico dei danni subiti da Parte_1
, non avendo potuto quest'ultima società essere coperta da e in
[...] CP particolare per il primo sversamento (€ 12.666,56), per il secondo sversamento (€
29.062,84) e per l'effetto dichiarare - rispetto al secondo CO1 sversamento in solido con responsabile per altro titolo - a risarcire CO
i danni suddetti;
salve quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute come effettivamente dovute;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un contratto di pagina 14 di 28 appalto fra astrattamente legittimante la Parte_7 CO pretesa creditoria di quest'ultima nei confronti dell'opponente attrice: A – Rispetto a
6 - accertare e dichiarare l'inadempimento di CO [...] rispetto all'obbligazione di risultato di cui al contratto d'appalto, per tutti i CP_1 motivi esposti in atti, e per l'effetto respingere comunque qualsivoglia pretesa creditoria di nei confronti di Fattoria 7 - ferma la CO Parte_1 riconvenzionale avanzata in primo grado, già accolta dal Tribunale, di cui al precedente punto 3, avanzata
contro
B - Rispetto ai terzi chiamati CO
8 - ferme le conclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 avverso i terzi chiamati e nella medesima gradazione. IN ULTIMA ISTANZA CP CO2
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria di CO risultasse anche solo parzialmente o minimamente fondata, a prescindere dal titolo
[...] legittimante la richiesta di pagamento (titolo contrattuale o ex art.2041 c.c) e venissero respinte tutte le precedenti conclusioni: A – Rispetto a 9- CO ridimensionare comunque le pretese avverse sulla base del reale ed effettivo valore intrinseco dell'appalto, accertato in un importo inferiore a €130.000; B – Rispetto ai terzi chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a in prima battuta) 10- dichiarare che la garanzia assicurativa per danno CP ambientale in favore di è da ritenersi operativa per fatti Parte_1 concludenti, anche ex art.1362, II comma, c.c., e conseguentemente dichiarare per le plurime ragioni fra loro concorrenti esposte in CO0 atti, tenuta a farsi carico del sinistro e per l'effetto condannare CO0
a manlevare rispetto alle somme che fosse eventualmente
[...] Parte_1 tenuta a dover corrispondere in favore di per qualsivoglia CO titolo o ragione;
11- ferme le conclusioni di cui al precedente punto 4 avanzate autonomamente da avverso C – Rispetto ai terzi Parte_1 CP chiamati di primo grado, odierni convenuti - litisconsorti (e in particolare rispetto a
, in seconda battuta e solo in caso di rigetto delle domande di cui al CO2 precedente par.B) Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse estranea al CP sinistro per cui è causa e, quindi, non tenuta a manlevare e a Parte_1 coprire il sinistro stesso: 12- dare atto che la garanzia assicurativa per danno pagina 15 di 28 ambientale con non è operativa in vantaggio di per CP Parte_1
l'errore commesso da , per le plurime ragioni fra loro concorrenti CO1 esposte in atti, e per l'effetto condannare i medesimi e , separatamente CP_3 CP_4
o in solido fra loro, a manlevare rispetto alle somme che fosse Parte_1 eventualmente tenuta a dover corrispondere in favore di per CO qualsivoglia titolo o ragione;
13- ferme le conclusioni di cui al precedente punto 5 avanzate autonomamente da avverso . IN OGNI Parte_1 CO2
CASO 14 - con condanna dell'appellante, di e di al CP CO2 pagamento delle spese e dei compensi di causa oltre a spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge (UnipolSai anche ex art.1917 c.c.), nonché alla rifusione delle spese per i consulenti tecnici di parte e delle spese di CTU per la parte posta provvisoriamente a carico di al lordo di IVA essendo quest'ultima un costo puro non Parte_1 detraibile per il regime fiscale proprio delle società agricole (cfr. art. 34, primo comma, del DPR n. 633/1972), 15- con condanna verso ai sensi dell'art.96 CO
c.p.c., con valutazione equitativa, per essere risultata la richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria, ex post, del tutto esagerata e temeraria, secondo la successiva quantificazione del valore intrinseco dell'appalto come operato dal CTU.”.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando l'ammissibilità e la CP fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha rassegnato le seguenti conclusioni anche in via di appello incidentale : “RIFORMARE la sentenza n. 388/2021 del Tribunale di Modena – G.U. Dott. Paolo Siracusano – resa inter partes nella causa n. 3140/2017 R.G. e depositata con pubblicazione in data 09.03.2021 con riferimento ai capi oggetto dell'impugnazione e CON CONDANNA della società Parte_2
a rimborsare ad la somma di € 48.685,29 dalla
[...] CO9 stessa ricevuta in esecuzione della predetta sentenza con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento (20.04.2021) a quello della effettiva restituzione.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi tutti di causa sia di primo che di secondo grado.”.
pagina 16 di 28 Si sono costituiti congiuntamente in giudizio , i quali, Controparte_20 CP_4 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, hanno proposto appello incidentale, svolgendo le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare l'impugnazione ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, pretestuosa ed infondata, per tutti i motivi esposti, sia in fatto che in diritto;
in via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 388/2021 emessa e depositata dal Tribunale di Modena in data 7 marzo 2021 e pubblicata in data 9 marzo 2021, in via principale rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. e/o Controparte_3 della società sua datrice di lavoro, per le ragioni CO1 espresse in narrativa;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del sig. CP_3
e della in persona
[...] Controparte_21 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, accertare e dichiarare che , in persona Controparte_22 del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare la società assicurata qualora dovesse essere accertato il comportamento colposo o doloso del sig. CP_3
o, comunque, di altri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve
[...] rispondere a norma di legge nell'espletamento dell'attività e, per l'effetto, condannare la detta compagnia assicuratrice a tenere indenni il sig. e la società Controparte_3 dalle domande tutte svolte nei loro confronti. In ogni CO1 caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data
15/10/2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi d'impugnazione dedotti dall'appellante principale non siano meritevoli di accoglimento. pagina 17 di 28 - Sulla sussistenza di un rapporto contrattuale fra e Controparte_7 Parte_1
[...]
Occorre, preliminarmente, rilevare che sui capi della sentenza di primo grado con cui si
è statuito l'insussistenza del danno all'immagine allegato da e il Parte_1 rigetto delle domande attoree rivolte nei confronti del solo si è formato Controparte_3 giudicato in difetto di specifico gravame sul punto.
Ciò premesso, in ragione dell'interrelazione delle relative questioni, si procede alla trattazione congiunta del primo e del quarto motivo di gravame dedotti dall'appellante principale, rispettivamente aventi ad oggetto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra e e il mancato Parte_13 Parte_1 pagamento da parte della seconda del controvalore delle lavorazioni eseguite da allora in bonis. Controparte_7
In particolare, l'appellante ha in primis dedotto l'illogicità e/o contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a come conseguenza dell'insussistenza di un Parte_1 rapporto contrattuale tra la stessa e la società . Parte_13
L'appellante ha, segnatamente, censurato la suddetta statuizione per avere il Giudice di prime cure affermato, a suo dire erroneamente, che l'appellata avrebbe solo beneficiato degli interventi di messa in sicurezza successivi al primo sversamento di idrocarburi, essendosi, semmai, perfezionato un contratto di appalto tra la società appaltatrice e il
Geom. Per_1
A sostegno della doglianza in esame, parte appellante ha premesso che il contratto di appalto costituisce un contratto a forma libera, per la cui stipulazione cioè non è prescritta, ad substantiam, la forma scritta, trattandosi di negozio suscettibile di conclusione anche in presenza di una volontà manifestata tacitamente, per comportamenti concludenti, che, nella fattispecie in esame, sarebbero consistiti nella mancata opposizione da parte di alla proposta formulata dael Parte_1 [...] di incaricare la dello svolgimento dei lavori, nonché Pt_14 CO pagina 18 di 28 nel contegno tenuto in fase di esecuzione dei lavori dal responsabile tecnico e dai legali rappresentanti dell'appellata, sigg.ri che avrebbero seguito tutte le fasi delle CP_14 lavorazioni e riferito le indicazioni degli enti, nello spirito di una collaborazione attiva asseritamente idonea a integrare il carattere concludente e univoco del comportamento rilevante quale volontà negoziale.
Il motivo in esame è infondato.
Ed invero, se la protasi giuridica sulla libertà della forma del contratto di appalto è senz'altro corretta, non è condivisibile l'interpretazione data da parte appellante ai fatti e alle interlocuzioni occorsi nella fase di formazione del contratto.
Infatti, come costantemente statuito dalla giurisprudenza, “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso, perciò, essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza, altresì, le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. (…) la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo” (Cass. n. 18792 del
2020).
Tuttavia, nella fattispecie in commento, l'onere probatorio ricadente su
[...]
, implicante la dimostrazione della titolarità in capo a Parte_13
della posizione soggettiva di committente delle opere appaltate e, Parte_1 perciò, in quanto tale, tenuta al pagamento del corrispettivo, risulta insoddisfatto, né a tale carenza possono sopperire gli elementi indiziari posti all'attenzione di questa Corte, in quanto inidonei a far desumere presuntivamente l'assunzione di un obbligo contrattuale da parte della nei confronti della società appaltatrice, Parte_1 concordemente a come già ritenuto in primo grado con motivate argomentazioni esenti da censura, posto che al giudice di merito spetta sempre il potere di vagliare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a pagina 19 di 28 fondamento del processo logico-giuridico e verificarne la corrispondenza alle fattispecie astratte di legge.
È d'altronde pacifico tra le parti e dimostrato dalla documentazione in atti che i contatti con la siano stati presi dal Geom. il cui Controparte_7 Per_1 comportamento è stato invece senz'altro contraddistinto da quel carattere di univocità necessario ad accertare la messa in essere di fatti concludenti, sì che la relativa presunzione ben può essere valorizzata per dichiarare la sussistenza di un diretto rapporto contrattuale tra e il Geom. Parte_13 Per_1 sub specie di contratto di appalto a favore di terzo.
Infatti, requisiti imprescindibili ai fini di una valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss., sono l'accordo esplicito tra promittente e stipulante, il quale deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto e, infine,
l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore.
Quanto al primo e al secondo requisito, la loro sussistenza risulta desumibile, oltre che dalle dichiarazioni delle parti, dalla e-mail inviata dal Geom. a Per_1 Parte_1 in data 18/02/2016, in cui si legge che “la ditta incaricata di mettere in atto le
[...] opere di MISE è la;
l'interesse dello stipulante, titolare di SIA CO
Sas, nella veste di perito tecnico della Parte_15
si giustifica in ragione dei rapporti negoziali (di copertura assicurativa) CP intercorrenti tra quest'ultima e la Pt_1 CP_23
Quanto all'ultima condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e ss., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (Cass. civ., sez. I, 09.12.1997; Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136).
Ai fini che qui rilevano possono, quindi, assumere pregnanza i comportamenti non oppositivi e, addirittura, cooperativi tenuti da . Parte_1
pagina 20 di 28 Orbene, nel contratto a favore di terzo restano ben distinte la titolarità del diritto, che appartiene al terzo, il quale non diventa mai parte del contratto, dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti, ovvero lo stipulante e il promittente.
Il terzo beneficiario, infatti, non è parte nè in senso sostanziale nè in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, configurandosi la sua adesione come mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto (cosa diversa è la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411 c.c., comma
3).
Ciò significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.) devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo.
Nè il terzo può proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.
Infatti, il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente e dello stipulante è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione del promittente, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto (Cass. civ., Sez. II, Ord.,
30/03/2021, n. 8766).
Alla luce di quanto esposto finora, appare evidente che la Parte_13
nulla ha a che pretendere dalla appellata a titolo di corrispettivo dei lavori
[...] in suo favore svolti, con la conseguenza che anche il quarto motivo di gravame dedotto dall'appellante principale risulta non meritevole di accoglimento.
- Sulla richiesta, formulata in primo grado in via subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c.
pagina 21 di 28 Le considerazioni fin qui svolte valgono altresì ad escludere la fondatezza del secondo motivo di gravame, con cui l'appellante principale contesta l'omessa motivazione in merito alla richiesta, formulata in via subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento, prevista dall'art. 2041 c.c., rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2042 c.c. l'azione in esame ha carattere meramente sussidiario e residuale, quindi, proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Nel caso di specie, la , pur essendone legittimata, Parte_13 non ha mai agito contro l'effettivo titolare del rapporto giuridico-obbligatorio, il Geom.
per ottenere il dovuto pagamento del corrispettivo relativo alle opere compiute Per_1 in forza del contratto della cui natura si è detto, sicchè l'operatività del rimedio invocato
è da escludersi per la sopra evidenziata sussidiarietà/residualità dell'azione ex art. 2041
c.c., oltre che, in concreto, per le ragioni già esplicitate dal giudice di prime cure circa la sussistenza di una giusta causa a supporto del beneficio conseguito dalla Parte_1
individuabile nell'incarico conferito alla società appaltatrice da SIA.
[...]
- Sulla condanna di al pagamento del danno patito da CO Parte_1
in conseguenza del secondo sversamento
[...]
Con il terzo motivo di appello, la ha censurato Parte_13
l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento di euro 29.062 a titolo di risarcimento del danno subito da a seguito del secondo Parte_1 sversamento, assumendo che alcuna responsabilità potesse esserle imputata a tale titolo, in quanto i lavori ad essa commissionati erano stati integralmente eseguiti con perizia e diligenza, nel rispetto del contenuto dell'incarico conferitole, nonché delle indicazioni ricevute in corsa d'opera. pagina 22 di 28 Il motivo di appello in esame va rigettato.
Infatti, dalla relazione di c.t.u. espletata in primo grado (v. pag. 61 –67 –69) emerge chiaramente come il secondo sversamento di idrocarburi, avvenuto in data 24 ottobre
2016, sia stato provocato dall'omessa effettuazione da parte di Controparte_7 all'esito dei realizzati interventi, di una video-ispezione, la quale, in base alle condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU, costituiva “l'unico sistema certo e inconfutabile che doveva essere messo in atto in maniera precisa, approfondita e accurata”, sicché, in base al principio del più probabile che non, e in difetto anche di fattori causali alternativi, il secondo sversamento va, quantomeno in termini di elevata probabilità, ricondotto eziologicamente alla sopra accertata omissione.
- Sugli appelli incidentali proposti da e CP CP_4 Controparte_3
Si procede alla trattazione congiunta dei motivi di appello incidentale presentati da e , e da così riassumibili: Controparte_3 CP_4 CP
- erroneità della sentenza nella parte in cui è stata posta, in via solidale, a carico delle parti appellanti incidentali la somma di euro 12.666,56, quale rimborso dei costi sostenuti da per contenere i danni derivanti dal primo sversamento di Parte_1 idrocarburi;
- erroneità della sentenza nella parte in cui è stata posta, sempre in solido, a carico delle parti appellanti incidentali la somma di euro 29.062,84, quale rimborso dei costi sostenuti da per contenere i danni derivanti dal secondo sversamento Parte_1 di idrocarburi.
Quanto alla prima delle censure sopra dedotte, gli appellanti incidentali hanno sostenuto che la clausola presente all'interno dei precedenti contratti assicurativi, stipulati con la compagnia non replicata dal nella nuova polizza sottoscritta Controparte_24 CP_3 con prevedeva un'estensione della copertura assicurativa ai soli danni recati CP ai terzi, e non anche ai danni ambientali da inquinamento accidentale eventualmente patiti dal diretto assicurato, come avrebbero dovuto essere invece considerati quelli a pagina 23 di 28 fronte dei quali la si era rivolta ad Autospurghi Tesini di Crevalcore Parte_1
e alla per le operazioni di ripristino e bonifica. Parte_16
Al riguardo, gli appellanti hanno evidenziato che il giudice di prime cure, prescindendo dall'identificazione del soggetto danneggiato, abbia erroneamente ritenuto operante l'art. 1914 c.c., così estendendo la portata oltre i limiti dell'oggetto del contratto di assicurazione.
Inoltre, gli appellanti incidentali hanno dedotto che, a fronte dello stato di incuria in cui versava la rete di scolo e fognaria dell'azienda, come accertato da e dalla ctu, CP_8 del tutto ignorato dalle compagnie assicurative coinvolte, avrebbe dovuto trovare applicazione, piuttosto, l'art. 1893 c.c.
Tutto ciò premesso, giova in primis richiamare il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte (v. Cass. n. 11877 del 1991), secondo cui: “L'art. 1914 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua "ratio" (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell'assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il "quantum" di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la norma contempla con riferimento al solo caso dell'assicurazione contro i danni alle cose).”.
Il c.d. obbligo di salvataggio, di cui alla fattispecie dell'art. 1914, in tema di assicurazione contro i danni, fa dunque carico all'assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell'inizio dell'azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno.
Nello specifico, la norma che letteralmente pone “l'obbligo di evitare” sottende un'azione positiva dell'assicurato che deve concretizzarsi in un'azione od omissione la pagina 24 di 28 quale, collocandosi utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, quando già essa risulti attivata, valga ad evitarlo, cioè ad impedirlo (Cass. n 29209 del
2008, Cass. n. 13958 del 2007); quanto all' “obbligo di diminuire” il danno, la norma fa riferimento ad un comportamento, positivo od omissivo, che si inserisce nella serie causale quando essa ha già determinato il danno e vi si inserisce appunto nel senso di impedirne la crescita fino a quello che potenzialmente potrebbe verificarsi.
La disposizione, dunque, con riferimento all'ipotesi di impedimento dell'evento dannoso, colloca l'obbligo come insorgente quando il processo di verificazione che può determinare il danno è insorto, così distinguendo nettamente tale ipotesi da quella in cui il comportamento dell'assicurato, che oggettivamente lo pone nella condizione di non poter intervenire quando il processo di verificazione del danno si è innescato, è comportamento verificatosi già al momento della stipulazione del contratto o durante la vigenza dello stesso.
Nel primo caso troverà eventualmente applicazione la norma dell'art. 1893 c.c., per l'assorbente ragione che quel fatto, se conosciuto, avrebbe inciso sulla decisione dell'assicuratore di vincolarsi, mentre nel secondo caso è palese che il comportamento in questione deve rilevare ai sensi dell'art. 1898 c.c. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/07/2016,
n. 14992).
A dire degli appellanti, dunque, le critiche condizioni del sistema di deflusso, comportanti anche l'inadempimento rispetto all'obbligo di evitare il danno posto dall'art. 1914 c.c., rileverebbero ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c.
L'asserzione, alla luce della citata giurisprudenza, benchè corretta in punto di diritto, trascura, tuttavia, un determinante profilo fattuale, ovvero che l'assicurata Parte_1 ignorava, senza dolo, né colpa grave, lo stato in cui si trovavano le reti di scolo.
[...]
Ciò premesso, l'art. 1914 c.c., sub specie dell'obbligo di diminuire il danno, è senz'altro il parametro normativo applicabile al caso di specie, a nulla rilevando le osservazioni degli appellanti in merito alla tipologia del danno, proprio o verso terzi: è di tutta evidenza che, essendo stato lo sversamento di idrocarburi causato da un evento (il tracimare della cisterna a causa delle abbondanti piogge) verificatosi sul suolo della
, era indiscutibilmente a quell'altezza del flusso, ovvero alla sua Parte_1 origine, che bisognava intervenire per diminuire il danno anche nei confronti dei terzi. pagina 25 di 28 La circostanza che l'intervento necessario per contenere i danni verso i terzi dovesse essere condotto all'interno della proprietà della così giovando Pt_1 Parte_1 contestualmente anche alla stessa assicurata, certo non può oscurare l'intento arginativo dei danni cagionati a terzi, dell'azione de qua, posto che una finalità può essere duplice senza per questo essere alternativa ed escludente.
In tal senso, l'intervento sui danni personalmente subiti era funzionalmente e inscindibilmente connesso a quello di contenimento dei danni ai terzi, al punto che sul piano tecnico-operativo i due momenti si erano concretizzati in un'unica operazione.
Risulta a questo punto evidente che l'art. 1914 c.c. debba trovare qui applicazione nel rispetto dei limiti che gli sono propri, ovvero quelli perimetrati dall'oggetto della copertura assicurativa.
Conseguentemente, il suddetto motivo di impugnazione deve essere disatteso.
La sola ha, altresì, contestato la sentenza di primo grado per avere il primo CP
Giudice accertato la responsabilità delle compagnie assicurative rispetto ai danni causati dal primo sversamento a titolo extra-contrattuale, a fronte, invece, di una domanda attorea volta all'accertamento della responsabilità delle stesse a titolo contrattuale, così operando, a suo dire, un'alterazione della causa petendi e violazione del principio di cui all'art. 112 cpc.
Il superiore assunto difensivo non è condivisibile, atteso che, nel caso di specie, il
Giudice ha semplicemente operato una qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta al suo vaglio in termini diversi da quelli rappresentati dalla parte, lasciando, però, immutate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento dell'esperita azione.
Quanto al motivo di impugnazione relativo al secondo sversamento, e Controparte_3
valorizzano gli stessi argomenti presentati rispetto ai danni cagionati dal primo CP_4 sversamento di idrocarburi, sostenendo che gli interventi di riduzione fossero volti al pagina 26 di 28 contenimento/riparazione dei danni subiti personalmente da , e non di Parte_1 quelli patiti dai terzi.
Sul punto, per ragioni di sintesi, è sufficiente rinviare alle argomentazioni in precedenza esposte.
Nel suo appello incidentale, deduce, invece, che il secondo sversamento, al CP pari del primo, sia imputabile alle condizioni fatiscenti del sistema di scolo, e, dunque, alla stessa . Parte_1
Anche rispetto a tale argomentazione, si richiama quanto precedentemente illustrato, rimandando alla motivazione relativa al terzo motivo dell'appello principale.
Infine, reitera la domanda di manleva nei confronti di CP_4 CP_6 contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui ha deciso per il rigetto.
Il motivo di appello è infondato.
Infatti, ai sensi dell'art.
5.1 delle condizioni generali dell'allegato contratto, il sinistro non è coperto, in quanto verificatosi oltre il periodo di efficacia della polizza.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e gli appelli incidentali devono essere rigettati e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico degli appellanti, dichiarando altresì la compagnia obbligata, a tale titolo, a tenere indenne la Controparte_5 propria assicurata . Parte_13
Per quel che concerne gli altri rapporti processuali, ricorrono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentali, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e gli appellanti pagina 27 di 28 incidentali tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da , nonché gli Parte_13 appelli incidentali proposti da CO0 Controparte_4
e e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
[...] Controparte_3
388, resa dal Tribunale di Ravenna in data 07/03/2021.
CONDANNA
l'appellante principale e gli appellanti incidentali, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1
10.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, dichiarando obbligata a tenere Controparte_5 Controparte_7 indenne da quanto corrisposto da quest'ultima, a tale titolo, in favore di Parte_1
[...]
DISPONE nei restanti rapporti processuali l'integrale compensazione delle spese di lite.
DICHIARA
l'appellante principale e gli appellanti incidentali tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 12/09/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina pagina 28 di 28