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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI LAMEZIA TERME
SETTORE
LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa
Maria Francesca Cerchiara ha depositato, a seguito dell'udienza del 16.1.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°180/2022 R.G, cui è riunita la causa N. 462/2022 RG vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cortellaro, nel cui studio in C.F._1
Lamezia Terme, alla via F. Turati n. 13 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, rappresentato e difeso CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito previdenziale - Revoca CP_3
1) Opposizione avverso avviso di addebito n. 330 2021 00014225 67 000, notificato il 20/01/2022 pari ad € 6.522,67 2) Opposizione avverso disconoscimento rapporto di lavoro.Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018007333/DDL del 16/11/2020 (causa riunita N. 462/22 RG)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.2.2022, presentava opposizione all'avviso di Parte_1
CP_ addebito in oggetto indicato e al relativo Verbale Ispettivo con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto alle dipendenze della ditta CA ON per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..
Parte ricorrente, in particolare, affermava di aver regolarmente prestato attività lavorativa di operaio/manovale presso la ditta CA ON sita in Gizzeria nei seguenti periodi: 07/08/2014 –
30/06/2015 e 28/07/2017 – 31/01/2018.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito. CP_
2. Si costituiva in giudizio l' convenuto, che confermava il corretto esito delle risultanze del verbale ispettivo, precisando che CA ON, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, veniva sottoposto ad interrogatorio ex artt. 64 e segg. c.p.p., presso gli Uffici della Procura della
Repubblica di Lamezia Terme, nell'ambito di una indagine penale scaturita proprio dalle verifiche CP_ operate dall' atto cui prendevano parte anche i funzionari ispettivi (v. all. n. 5 produzione CP_ documentale .
In tale occasione, il CA ON dichiarava espressamente che tutti i dipendenti assunti, tra cui il non avevano mai lavorato alle sue dipendenze, essendosi occupato in prima Parte_1
persona della sua attività e precisava che tutti i dipendenti erano a conoscenza di questo meccanismo perché “erano loro a chiedere l'indennità di disoccupazione, pur non avendo lavorato”. CP_
L' concludeva, quindi, affermando la legittimità delle risultanze ispettive e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Nel corso del giudizio, si procedeva alla riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva al presente fascicolo della causa n. 462/22 RG avente ad oggetto l'impugnazione del CP_ verbale ispettivo dell' di disconoscimento del rapporto di lavoro da cui scaturiva l'avviso di addebito n. 330 2021 00014225 67 000.
4. Istruita documentalmente la causa, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, stante la inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso per l'assoluta genericità dell'unico capitolo ivi indicato.
5. A seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati. Dal verbale di interrogatorio in atti reso da CA ON, in data 26.6.2019, al quale integralmente ci si riporta, emerge che l'imprenditore ha dichiarato di aver assunto fittiziamente il ricorrente unitamente ad altri lavoratori i quali non hanno mai di fatto prestato alcuna attività lavorativa alle sue dipendenze.
Precisava, al riguardo, di aver costituito la propria ditta nel 1992 e che, a partire dal 1996 aveva iniziato ad avere difficoltà economiche, cui aveva fatto fronte anche con prestiti usurai;
di aver conosciuto proprio compaesano, la cui famiglia gestiva una fabbrica di rubinetteria, da cui talvolta CP_5 veniva chiamato per svolgere qualche lavoro;
che, nell'anno 2014, il gli aveva proposto CP_5
“di assumere fittiziamente alcune persone, in cambio di qualche regalo (circa 150/200 euro a dipendente)”; che, pertanto, procedeva ad assumere i lavoratori fittizi avvalendosi del proprio consulente fiscale al quale consegnava la documentazione relativa ai dipendenti (carta di identità e certificato di disoccupazione), che il professionista inviava telematicamente al consulente del lavoro;
che era il a recarsi dal consulente per concordare il tipo di contratto e a comunicare il CP_5
licenziamento dei dipendenti;
che il consulente percepiva 35 euro a busta paga corrisposti dal dipendente
CP_ fittizio;
successivamente, il dipendente richiedeva all' l'indennità di disoccupazione.
Il ha, altresì, dichiarato che in qualche occasione aveva agito senza l'intermediazione del CP_6
. Tale sistema di assunzioni fittizie cessava nell'anno 2018, quando il CARE' riceveva CP_5
CP_ dall' richiesta di copia della documentazione comprovante i rapporti di lavoro alle proprie dipendenze.
Il a confermato che tutti i dipendenti assunti, tra cui il , non hanno mai CP_6 Parte_1 lavorato alle sue dipendenze, e che ha sempre lavorato da solo.
Ha inoltre precisato che “tutti i dipendenti erano a conoscenza di questo meccanismo perché erano loro
a chiedere l'indennità di disoccupazione, pur non avendo lavorato”.
Per completezza, si rileva che il CA ha patteggiato la pena ed è stato condannato, per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, con sentenza del Tribunale di Lamezia, Sezione Penale, del 2-
2-2022, ad anni 2 mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa.
CP_
Gli Ispettori preso atto di tali dichiarazioni e non avendo, d'altro canto, riscontrato alcun elemento utile al fine di comprovare la sussistenza di effettive prestazioni di lavoro subordinato da parte dei soggetti assunti da CA ON, stante la evidente fittizietà delle assunzioni, procedevano al disconoscimento dei rapporti di lavoro, ivi compreso quello del ricorrente, con conseguente azione di ripetizione della indennità di disoccupazione indebitamente percepita mediante gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione. CP_
Tenuto conto di quanto precede appare del tutto corretto l'operato dell' che ha provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro e al recupero a titolo di indebito delle indennità NASPI percepite dal ricorrente.
7. Dal canto suo, la parte ricorrente, a fronte di tali evidenze, non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente omettendo di depositare qualsiasi documentazione comprovante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con particolare riferimento alla prova dei pagamenti tracciabili degli stipendi asseritamente percepiti.
Il ricorrente ha, inoltre, formulato la prova per testi con un unico capitolo generico e non circostanziato e indicato quali testimoni alcuni dei coimputati nel procedimento penale pendente per truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2 c.p.) come da richiesta di rinvio a giudizio in CP_ atti prodotta dall' nonché, soggetti ( , che risultano Testimone_1 Testimone_2
avere pendenti cause di opposizione al medesimo Verbale Ispettivo ed ai conseguenti avvisi di addebito, del tutto analoghe a quella proposta dall'odierno ricorrente.
Sul punto si rileva che, come noto, sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, la testimonianza è un mezzo di prova che trova la sua ragion d'essere nelle presumibile attendibilità delle dichiarazioni provenienti da un soggetto terzo rispetto alle parti, che non dovrebbe avere alcun interesse a mentire e, in ogni caso, la parte che intende avvalersi della prova testimoniale ha l'obbligo di enunciare l'oggetto della prova facendo uso di proposizioni chiare e sintetiche riferite a specifiche circostanze su cui il teste dovrà pronunciarsi.
Nel caso di specie, tali requisiti non sono stati rispettati, con conseguente violazione dell'art. 244
c.p.c.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.
244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, sia alla indicazione delle persone individuate quali testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. N.3708 del 8.2.2019).
Al riguardo, l' ha correttamente rilevato, con riferimento all'onere di allegazione, che “ove la CP_2
parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima”.
Ne consegue che non appare sufficiente la mera generica allegazione nell'unico capitolo di prova indicato in ricorso, di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" della ditta CA ON
“presso un cantiere di Lamezia Terme” con l'indicazione generica del numero di giorni lavorati, posto che tali allegazioni non appaiono determinanti per sostenere, anche ove le relativa circostanze risultino provate, l'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro.
Condivisibilmente, quindi, l'Ente convenuto ha rimarcato come “l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto”.
La domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica del N. 2018007333/DDL DEL 16/11/2020 relativo al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurato dal ricorrente con la ditta
CA e dei successivi avvisi di addebito oggetto di impugnazione nella presente causa.
8. Le spese di lite vengono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 25/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI LAMEZIA TERME
SETTORE
LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa
Maria Francesca Cerchiara ha depositato, a seguito dell'udienza del 16.1.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°180/2022 R.G, cui è riunita la causa N. 462/2022 RG vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cortellaro, nel cui studio in C.F._1
Lamezia Terme, alla via F. Turati n. 13 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, rappresentato e difeso CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito previdenziale - Revoca CP_3
1) Opposizione avverso avviso di addebito n. 330 2021 00014225 67 000, notificato il 20/01/2022 pari ad € 6.522,67 2) Opposizione avverso disconoscimento rapporto di lavoro.Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018007333/DDL del 16/11/2020 (causa riunita N. 462/22 RG)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.2.2022, presentava opposizione all'avviso di Parte_1
CP_ addebito in oggetto indicato e al relativo Verbale Ispettivo con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato asseritamente svolto alle dipendenze della ditta CA ON per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..
Parte ricorrente, in particolare, affermava di aver regolarmente prestato attività lavorativa di operaio/manovale presso la ditta CA ON sita in Gizzeria nei seguenti periodi: 07/08/2014 –
30/06/2015 e 28/07/2017 – 31/01/2018.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito. CP_
2. Si costituiva in giudizio l' convenuto, che confermava il corretto esito delle risultanze del verbale ispettivo, precisando che CA ON, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, veniva sottoposto ad interrogatorio ex artt. 64 e segg. c.p.p., presso gli Uffici della Procura della
Repubblica di Lamezia Terme, nell'ambito di una indagine penale scaturita proprio dalle verifiche CP_ operate dall' atto cui prendevano parte anche i funzionari ispettivi (v. all. n. 5 produzione CP_ documentale .
In tale occasione, il CA ON dichiarava espressamente che tutti i dipendenti assunti, tra cui il non avevano mai lavorato alle sue dipendenze, essendosi occupato in prima Parte_1
persona della sua attività e precisava che tutti i dipendenti erano a conoscenza di questo meccanismo perché “erano loro a chiedere l'indennità di disoccupazione, pur non avendo lavorato”. CP_
L' concludeva, quindi, affermando la legittimità delle risultanze ispettive e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Nel corso del giudizio, si procedeva alla riunione per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva al presente fascicolo della causa n. 462/22 RG avente ad oggetto l'impugnazione del CP_ verbale ispettivo dell' di disconoscimento del rapporto di lavoro da cui scaturiva l'avviso di addebito n. 330 2021 00014225 67 000.
4. Istruita documentalmente la causa, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, stante la inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso per l'assoluta genericità dell'unico capitolo ivi indicato.
5. A seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati. Dal verbale di interrogatorio in atti reso da CA ON, in data 26.6.2019, al quale integralmente ci si riporta, emerge che l'imprenditore ha dichiarato di aver assunto fittiziamente il ricorrente unitamente ad altri lavoratori i quali non hanno mai di fatto prestato alcuna attività lavorativa alle sue dipendenze.
Precisava, al riguardo, di aver costituito la propria ditta nel 1992 e che, a partire dal 1996 aveva iniziato ad avere difficoltà economiche, cui aveva fatto fronte anche con prestiti usurai;
di aver conosciuto proprio compaesano, la cui famiglia gestiva una fabbrica di rubinetteria, da cui talvolta CP_5 veniva chiamato per svolgere qualche lavoro;
che, nell'anno 2014, il gli aveva proposto CP_5
“di assumere fittiziamente alcune persone, in cambio di qualche regalo (circa 150/200 euro a dipendente)”; che, pertanto, procedeva ad assumere i lavoratori fittizi avvalendosi del proprio consulente fiscale al quale consegnava la documentazione relativa ai dipendenti (carta di identità e certificato di disoccupazione), che il professionista inviava telematicamente al consulente del lavoro;
che era il a recarsi dal consulente per concordare il tipo di contratto e a comunicare il CP_5
licenziamento dei dipendenti;
che il consulente percepiva 35 euro a busta paga corrisposti dal dipendente
CP_ fittizio;
successivamente, il dipendente richiedeva all' l'indennità di disoccupazione.
Il ha, altresì, dichiarato che in qualche occasione aveva agito senza l'intermediazione del CP_6
. Tale sistema di assunzioni fittizie cessava nell'anno 2018, quando il CARE' riceveva CP_5
CP_ dall' richiesta di copia della documentazione comprovante i rapporti di lavoro alle proprie dipendenze.
Il a confermato che tutti i dipendenti assunti, tra cui il , non hanno mai CP_6 Parte_1 lavorato alle sue dipendenze, e che ha sempre lavorato da solo.
Ha inoltre precisato che “tutti i dipendenti erano a conoscenza di questo meccanismo perché erano loro
a chiedere l'indennità di disoccupazione, pur non avendo lavorato”.
Per completezza, si rileva che il CA ha patteggiato la pena ed è stato condannato, per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, con sentenza del Tribunale di Lamezia, Sezione Penale, del 2-
2-2022, ad anni 2 mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa.
CP_
Gli Ispettori preso atto di tali dichiarazioni e non avendo, d'altro canto, riscontrato alcun elemento utile al fine di comprovare la sussistenza di effettive prestazioni di lavoro subordinato da parte dei soggetti assunti da CA ON, stante la evidente fittizietà delle assunzioni, procedevano al disconoscimento dei rapporti di lavoro, ivi compreso quello del ricorrente, con conseguente azione di ripetizione della indennità di disoccupazione indebitamente percepita mediante gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione. CP_
Tenuto conto di quanto precede appare del tutto corretto l'operato dell' che ha provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro e al recupero a titolo di indebito delle indennità NASPI percepite dal ricorrente.
7. Dal canto suo, la parte ricorrente, a fronte di tali evidenze, non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente omettendo di depositare qualsiasi documentazione comprovante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con particolare riferimento alla prova dei pagamenti tracciabili degli stipendi asseritamente percepiti.
Il ricorrente ha, inoltre, formulato la prova per testi con un unico capitolo generico e non circostanziato e indicato quali testimoni alcuni dei coimputati nel procedimento penale pendente per truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2 c.p.) come da richiesta di rinvio a giudizio in CP_ atti prodotta dall' nonché, soggetti ( , che risultano Testimone_1 Testimone_2
avere pendenti cause di opposizione al medesimo Verbale Ispettivo ed ai conseguenti avvisi di addebito, del tutto analoghe a quella proposta dall'odierno ricorrente.
Sul punto si rileva che, come noto, sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, la testimonianza è un mezzo di prova che trova la sua ragion d'essere nelle presumibile attendibilità delle dichiarazioni provenienti da un soggetto terzo rispetto alle parti, che non dovrebbe avere alcun interesse a mentire e, in ogni caso, la parte che intende avvalersi della prova testimoniale ha l'obbligo di enunciare l'oggetto della prova facendo uso di proposizioni chiare e sintetiche riferite a specifiche circostanze su cui il teste dovrà pronunciarsi.
Nel caso di specie, tali requisiti non sono stati rispettati, con conseguente violazione dell'art. 244
c.p.c.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.
244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, sia alla indicazione delle persone individuate quali testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. N.3708 del 8.2.2019).
Al riguardo, l' ha correttamente rilevato, con riferimento all'onere di allegazione, che “ove la CP_2
parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima”.
Ne consegue che non appare sufficiente la mera generica allegazione nell'unico capitolo di prova indicato in ricorso, di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" della ditta CA ON
“presso un cantiere di Lamezia Terme” con l'indicazione generica del numero di giorni lavorati, posto che tali allegazioni non appaiono determinanti per sostenere, anche ove le relativa circostanze risultino provate, l'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro.
Condivisibilmente, quindi, l'Ente convenuto ha rimarcato come “l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto”.
La domanda di parte ricorrente deve essere pertanto integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica del N. 2018007333/DDL DEL 16/11/2020 relativo al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurato dal ricorrente con la ditta
CA e dei successivi avvisi di addebito oggetto di impugnazione nella presente causa.
8. Le spese di lite vengono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 25/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara