Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3976 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AFFINITA Parte_1
CARMELA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAPITELLI CP_1
PATRIZIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 22/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in data 14/03/2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Santa Maria Capua Vetere (CE), il 04/09/2014; - che dallo stesso
è nata una figlia (22/09/2014); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita Persona_1
matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, confermato quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 14/03/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa veniva rinviata per la decisione, al fine di consentire alle stesse di depositare provvedimento di archiviazione del TM.
All'esito la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto: segnatamente la signora manterrà la propria residenza in S. Maria C.V. CP_1
insieme alla figlia, mentre il sig. risiederà dove attualmente già vive per Parte_1
motivi di lavoro, ovvero in San Benedetto del Tronto.
2) La minore sarà affidata, in forma condivisa, ad entrambi i Persona_2
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa in ordine all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Il domicilio / collocazione prevalente della minore sarà fissato presso la madre, la quale assumerà nell'interesse della stessa autonomamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
3) Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé la figlia per due fine settimana al mese, ininterrottamente e con due pernotti inclusi (venerdì e sabato) presso
l'abitazione dei nonni paterni della minore, sita in Macerata Campania, ove normalmente il sig. pernotta quando rientra in Campania: segnatamente preleverà la minore alle Parte_1
ore 15.00 del venerdì presso la casa ove la piccola vive con la madre, per ivi riaccompagnarla puntualmente alle ore 21.00 della domenica;
potrà, altresì, tenere con sé la figlia per le festività 3
natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
la figlia trascorrerà il proprio compleanno ed onomastico ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico e, se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio”, a semplice richiesta, senza che l'altro genitore possa opporsi. 4) Saranno sempre possibili diversi accordi tra le parti, anche in base alla distanza tra le residenze dei genitori ed ai rispettivi impegni lavorativi, purché non pregiudichino gli interessi della minore e sia assecondata quanto più possibile la volontà di quest'ultima.
5) Nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente versato dai coniugi, in quanto entrambi autonomi.
6) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la corresponsione di un assegno mensile di euro 300,00, da versare alla madre a mezzo ricarica Postapay entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT. Contribuirà, altresì, al
Contr 50% delle spese straordinarie per gli stessi, secondo le linee guida del
7) Il contributo erogato dall' per le famiglie con figli minorenni, denominato “assegno CP_4 unico”, sarà incassato interamente dalla madre, quale genitore collocatario.
8) I coniugi danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto, sia per gli stessi che per
i minori.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(CE) e nata il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, parte I, anno 2014);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 22/04/2025 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso