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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16257/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
(P. IVA: ), CON SEDE IN CO Controparte_1 P.IVA_1
(NA) ALLA VIA SAN VITO N. 2, IN PERSONA DEL TITOLARE, (NATO IL Controparte_1
23/05/1972 AD CO [NA] ED IVI RESIDENTE ALLA VIA SAN VITO N. 2, C.F.:
[...]
), ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN CO (NA) ALLA VIA 4 OROLOGI N. C.F._1
19, PRESSO LO STUDIO DEGLI AVV.TI MASSIMILIANO SC (C.F.: C.F._2
) E AR SC (C.F.: ), FAX: 081/7391346,
[...] CodiceFiscale_3
P.E.C.: CHE LO RAPPRESENTANO GIUSTA PROCURA SPECIALE Email_1
IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
NATA A CROTONE, IL 18/09/1973 E RES.TE IN PORTICI (NA) ALLAVIA Controparte_2
AN (C.F. ), DIFESA DALL'AVV. MARIO GIRARDI, CP_3 C.F._4
(C.F.: ) PRESSO IL CUI STUDIO ELETT.TE DOMICILIA IN NAPOLI ALLA C.F._5
p. 1 VIA G. PORZIO, 4 – ISOLA E/5 - CENTRO DIREZIONALE CHE LA RAPPRESENTA E CP_4
DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3692/2022, EMESSO IL 18/05/2022 DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL PROC. N. 4174/2022 R.G.A.C., NOTIFICATO A MEZZO PEC AL
DEBITORE IL 25/05/2022;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 3692/2022 del Tribunale di
Napoli, emesso il 18-19 maggio 2022 e notificato il 25 maggio 2022, con il quale è stato intimato alla il pagamento di € 5.668,00, oltre Controparte_1
interessi, oneri e spese, in favore dell'Arch. . Il credito monitoriamente Controparte_2
azionato trova titolo in due fatture (nn. 4 e 5 del 03/11/2021) relative a compensi maturati per lo svolgimento, in favore della ditta ingiunta, dell'incarico di preposto alla gestione tecnica (per il periodo 13/09/2019–27/05/2021) e di responsabile tecnico.
La ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., CP_1
chiedendone la revoca per improcedibilità/inammissibilità e, comunque, per infondato esercizio dell'azione creditoria, deducendo l'insussistenza del credito per difetto di prestazioni e vizi probatori della postulata pretesa.
Dalla ricostruzione attorea emerge che l'arch. ha svolto le funzioni di preposto CP_2
alla gestione tecnica per la Edil Termica sino al 12 settembre 2019, cessando di fatto ogni attività successivamente a tale data. L'opponente sostiene che, già dal settembre
2019, la professionista non abbia più prestato alcuna opera in favore della ditta, circostanza ulteriormente confermata dalle dimissioni volontarie rassegnate nel gennaio 2020 e formalizzate per iscritto il 22 giugno dello stesso anno. Tale dato risulta, peraltro, riconosciuto dalla stessa controparte nella diffida trasmessa il 24 giugno 2021.
A seguito delle dimissioni, la funzione tecnico-gestionale è stata affidata ad altro professionista, il geom. con regolare annotazione presso la Camera di CP_5
p. 2 Commercio di In proposito l'opponente precisa che eventuali ritardi CP_4
nell'aggiornamento formale dell'iscrizione sono imputabili esclusivamente agli uffici competenti, aggravati dal contesto emergenziale determinato dalla pandemia da
COVID-19, e non possono essere posti a carico della ditta opponente.
Nonostante ciò, le fatture emesse il 3 novembre 2021 dall'arch. recano addebiti CP_2 per compensi riferiti a un periodo successivo alla cessazione del rapporto, collocando temporalmente le attività remunerate oltre la data delle dimissioni. Tale discrasia nella prospettazione attorea costituisce un indice di inattendibilità della pretesa creditoria.
Infine, la parte attrice rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la ditta non è rimasta silente di fronte alle richieste di pagamento. Con PEC del 30 giugno
2021, pur contestando radicalmente la debenza, ha manifestato disponibilità a una soluzione conciliativa.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea sia destituita di fondamento poiché gli argomenti spesi dalla opponente sono integralmente confutati.
Anzitutto occorre richiamare la normativa di riferimento (D.M. 37/2008) che disciplina la figura del responsabile tecnico e la sua funzione essenziale per l'esercizio dell'attività impiantistica. In particolare, il rapporto di immedesimazione tra il responsabile tecnico e l'impresa è condizione imprescindibile per la legittimità dell'attività, sicché non ha fondamento sostenere che la professionista non abbia svolto alcuna funzione: la presenza dei requisiti tecnici in capo all'arch. ha consentito CP_2
alla di operare regolarmente sino al maggio 2021, come attestato dalla CP_1 visura camerale del 3 maggio 2021, in cui ella risulta ancora preposta alla gestione tecnica.
L'accordo tra le parti prevedeva un corrispettivo mensile di € 200,00 oltre IVA e oneri previdenziali, con pagamento trimestrale e l'emissione di fatture, nonché la redazione di certificazioni di conformità.
La versione dell'opponente relativa alla sostituzione del tecnico è destituita di fondamento poiché non vi è prova in atti che la Camera di Commercio abbia sospeso le attività telematiche durante la pandemia e la sostituzione è stata formalmente richiesta solo nell'aprile 2021, come provano le PEC agli atti.
p. 3 Inoltre, l'opponente ha continuato a beneficiare della qualifica del responsabile tecnico per iscrizioni e autorizzazioni, come quella al Registro Nazionale Gas Fluorurati nel luglio 2020, circostanza incompatibile con la tesi di una cessazione effettiva dell'incarico nel 2020.
Il Tribunale in proposito osserva che la spendita del nome dell'Arch. , CP_2 quantomeno in relazione ad un ruolo formale nei documenti adoperati, ha consentito all'opposta di continuare ad operare sul mercato senza impedimenti.
Quanto alle dimissioni, solo nell'aprile 2021 l'opposta ha avviato le procedure di revoca e sostituzione presso la CCIAA;
tuttavia, nel periodo di sostanziale interruzione del rapporto, in cui l'opponente ha continuato a fruire del ruolo formale assunto nei documenti da parte della convenuta opposta, emerge una sostanziale inerzia della ditta, la quale, se avesse avuto interesse a rompere anche formalmente il rapporto, avrebbe proceduto in tal senso.
Da ultimo il Tribunale osserva che sono destituite di fondamento le contestazioni sui vizi formali degli atti di nomina, poiché i documenti erano regolarmente firmati e trasmessi al commercialista per l'inoltro alla Camera di Commercio, che li ha accettati e annotati.
La produzione di tali atti da parte dell'opponente sarebbe stata agevole, ma non è stata effettuata, a conferma della strumentalità delle eccezioni, che non hanno soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Pertanto, si conferma la legittimità della pretesa creditoria, quantificata in € 4.264,00 per la funzione di preposto alla gestione tecnica (20,5 mesi non retribuiti) e € 1.404,00 per l'attività di direttore tecnico, oltre accessori.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
p. 4 Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta la domanda attorea in opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna (p. iva: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
CO (Na) alla via San Vito n. 2, in persona del titolare, (nato Controparte_1
il 23/05/1972 ad CO [Na] ed ivi residente a[...], c.f.:
[...]
), al pagamento delle spese di lite a favore di che C.F._6 Controparte_2 vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, in Napoli il 14/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
(P. IVA: ), CON SEDE IN CO Controparte_1 P.IVA_1
(NA) ALLA VIA SAN VITO N. 2, IN PERSONA DEL TITOLARE, (NATO IL Controparte_1
23/05/1972 AD CO [NA] ED IVI RESIDENTE ALLA VIA SAN VITO N. 2, C.F.:
[...]
), ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN CO (NA) ALLA VIA 4 OROLOGI N. C.F._1
19, PRESSO LO STUDIO DEGLI AVV.TI MASSIMILIANO SC (C.F.: C.F._2
) E AR SC (C.F.: ), FAX: 081/7391346,
[...] CodiceFiscale_3
P.E.C.: CHE LO RAPPRESENTANO GIUSTA PROCURA SPECIALE Email_1
IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
NATA A CROTONE, IL 18/09/1973 E RES.TE IN PORTICI (NA) ALLAVIA Controparte_2
AN (C.F. ), DIFESA DALL'AVV. MARIO GIRARDI, CP_3 C.F._4
(C.F.: ) PRESSO IL CUI STUDIO ELETT.TE DOMICILIA IN NAPOLI ALLA C.F._5
p. 1 VIA G. PORZIO, 4 – ISOLA E/5 - CENTRO DIREZIONALE CHE LA RAPPRESENTA E CP_4
DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3692/2022, EMESSO IL 18/05/2022 DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL PROC. N. 4174/2022 R.G.A.C., NOTIFICATO A MEZZO PEC AL
DEBITORE IL 25/05/2022;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 3692/2022 del Tribunale di
Napoli, emesso il 18-19 maggio 2022 e notificato il 25 maggio 2022, con il quale è stato intimato alla il pagamento di € 5.668,00, oltre Controparte_1
interessi, oneri e spese, in favore dell'Arch. . Il credito monitoriamente Controparte_2
azionato trova titolo in due fatture (nn. 4 e 5 del 03/11/2021) relative a compensi maturati per lo svolgimento, in favore della ditta ingiunta, dell'incarico di preposto alla gestione tecnica (per il periodo 13/09/2019–27/05/2021) e di responsabile tecnico.
La ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., CP_1
chiedendone la revoca per improcedibilità/inammissibilità e, comunque, per infondato esercizio dell'azione creditoria, deducendo l'insussistenza del credito per difetto di prestazioni e vizi probatori della postulata pretesa.
Dalla ricostruzione attorea emerge che l'arch. ha svolto le funzioni di preposto CP_2
alla gestione tecnica per la Edil Termica sino al 12 settembre 2019, cessando di fatto ogni attività successivamente a tale data. L'opponente sostiene che, già dal settembre
2019, la professionista non abbia più prestato alcuna opera in favore della ditta, circostanza ulteriormente confermata dalle dimissioni volontarie rassegnate nel gennaio 2020 e formalizzate per iscritto il 22 giugno dello stesso anno. Tale dato risulta, peraltro, riconosciuto dalla stessa controparte nella diffida trasmessa il 24 giugno 2021.
A seguito delle dimissioni, la funzione tecnico-gestionale è stata affidata ad altro professionista, il geom. con regolare annotazione presso la Camera di CP_5
p. 2 Commercio di In proposito l'opponente precisa che eventuali ritardi CP_4
nell'aggiornamento formale dell'iscrizione sono imputabili esclusivamente agli uffici competenti, aggravati dal contesto emergenziale determinato dalla pandemia da
COVID-19, e non possono essere posti a carico della ditta opponente.
Nonostante ciò, le fatture emesse il 3 novembre 2021 dall'arch. recano addebiti CP_2 per compensi riferiti a un periodo successivo alla cessazione del rapporto, collocando temporalmente le attività remunerate oltre la data delle dimissioni. Tale discrasia nella prospettazione attorea costituisce un indice di inattendibilità della pretesa creditoria.
Infine, la parte attrice rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la ditta non è rimasta silente di fronte alle richieste di pagamento. Con PEC del 30 giugno
2021, pur contestando radicalmente la debenza, ha manifestato disponibilità a una soluzione conciliativa.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea sia destituita di fondamento poiché gli argomenti spesi dalla opponente sono integralmente confutati.
Anzitutto occorre richiamare la normativa di riferimento (D.M. 37/2008) che disciplina la figura del responsabile tecnico e la sua funzione essenziale per l'esercizio dell'attività impiantistica. In particolare, il rapporto di immedesimazione tra il responsabile tecnico e l'impresa è condizione imprescindibile per la legittimità dell'attività, sicché non ha fondamento sostenere che la professionista non abbia svolto alcuna funzione: la presenza dei requisiti tecnici in capo all'arch. ha consentito CP_2
alla di operare regolarmente sino al maggio 2021, come attestato dalla CP_1 visura camerale del 3 maggio 2021, in cui ella risulta ancora preposta alla gestione tecnica.
L'accordo tra le parti prevedeva un corrispettivo mensile di € 200,00 oltre IVA e oneri previdenziali, con pagamento trimestrale e l'emissione di fatture, nonché la redazione di certificazioni di conformità.
La versione dell'opponente relativa alla sostituzione del tecnico è destituita di fondamento poiché non vi è prova in atti che la Camera di Commercio abbia sospeso le attività telematiche durante la pandemia e la sostituzione è stata formalmente richiesta solo nell'aprile 2021, come provano le PEC agli atti.
p. 3 Inoltre, l'opponente ha continuato a beneficiare della qualifica del responsabile tecnico per iscrizioni e autorizzazioni, come quella al Registro Nazionale Gas Fluorurati nel luglio 2020, circostanza incompatibile con la tesi di una cessazione effettiva dell'incarico nel 2020.
Il Tribunale in proposito osserva che la spendita del nome dell'Arch. , CP_2 quantomeno in relazione ad un ruolo formale nei documenti adoperati, ha consentito all'opposta di continuare ad operare sul mercato senza impedimenti.
Quanto alle dimissioni, solo nell'aprile 2021 l'opposta ha avviato le procedure di revoca e sostituzione presso la CCIAA;
tuttavia, nel periodo di sostanziale interruzione del rapporto, in cui l'opponente ha continuato a fruire del ruolo formale assunto nei documenti da parte della convenuta opposta, emerge una sostanziale inerzia della ditta, la quale, se avesse avuto interesse a rompere anche formalmente il rapporto, avrebbe proceduto in tal senso.
Da ultimo il Tribunale osserva che sono destituite di fondamento le contestazioni sui vizi formali degli atti di nomina, poiché i documenti erano regolarmente firmati e trasmessi al commercialista per l'inoltro alla Camera di Commercio, che li ha accettati e annotati.
La produzione di tali atti da parte dell'opponente sarebbe stata agevole, ma non è stata effettuata, a conferma della strumentalità delle eccezioni, che non hanno soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Pertanto, si conferma la legittimità della pretesa creditoria, quantificata in € 4.264,00 per la funzione di preposto alla gestione tecnica (20,5 mesi non retribuiti) e € 1.404,00 per l'attività di direttore tecnico, oltre accessori.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
p. 4 Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta la domanda attorea in opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna (p. iva: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
CO (Na) alla via San Vito n. 2, in persona del titolare, (nato Controparte_1
il 23/05/1972 ad CO [Na] ed ivi residente a[...], c.f.:
[...]
), al pagamento delle spese di lite a favore di che C.F._6 Controparte_2 vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, in Napoli il 14/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 5