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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 719 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10.05.1971 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall' Avv.to Costantino
Boccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giuseppe
Vesuviano, alla via Scudieri, 230;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1972 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppina di
Micco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Afragola alla via
M.R. Imbriani n. 3
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente con note depositate il 26.11.2024 rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e , in Casoria, in data Parte_1 Controparte_1
1 26.05.1997, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casoria al n.40, PII S.A anno 1997 Vol M Ufficio Arpino.
2. Rigettare la domanda riconvenzionale della ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto 3. Assegnare la casa familiare sita in Casoria, alla , 19, alla sig.ra Persona_1 CP_1
, fino a quando i propri figli rimarranno con la mamma, nonché fino a
[...] quando il legittimo proprietario ne richiederà la restituzione, per la fine del comodato d'uso, senza alcun aggravio, costi e/o obblighi per il ricorrente 4. Per_ revocare l'assegno di mantenimento in via definitiva alla figlia , in quanto maggiorenne ed economicamente autonoma 5. concedere il diritto di comodato sulla casa di , ma limitatamente nel tempo e fino a quando il sig. Parte_2 non decida di unirsi sentimentalmente con una nuova compagna 6. Parte_1
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7. Condannare la parte resistente alle spese e competenze del processo.”
Parte resistente con note depositate il 09.12.2024 rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso cosi come formulato perché nullo ed irricevibile perché privo della necessaria documentazione. Sempre in via preliminare, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e ordinando al competente Controparte_1 Parte_1
Ufficiale dello Stato Civile di Trascrizione della predetta sentenza;
Nel merito: - In via riconvenzionale: accertata e verificata la sproporzione esistente tra le condizioni economiche della sig.ra e del sig. Controparte_1 Parte_1
riconoscere a carico del sig. un assegno divorzile
[...] Parte_1 in favore della sig.ra di euro 400,00 o nella somma ritenuta Controparte_1 congrua da Codesto On.le Tribunale, in considerazione delle condizioni di salute della stessa e della sua modesta capacità reddituale, in ragione della funzione preminentemente assistenziale dell'istituto, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Casoria alla via Nicola Fiorentino n. 19, alla sig.ra CP_1
e dai figli fino a quando questi ultimi non andranno ad abitare altrove;
[...] sempre merito rigettare le richieste di modifica del comodato già in essere tra le
2 parti, per la durata già convenuta e quindi confermare a favore della CP_1
il comodato di uso gratuito per anni novantanove, della casa sita in
[...]
di proprietà del ricorrente. Subordinatamente si chiede di rimuovere Parte_2 la limitazione di godimento al solo mese di agosto e di estenderla a tutti i mesi;
condannare controparte alle spese, competenze e onorari di causa. Emanare ogni altro provvedimento ritenuto necessario;
porre a carico del ricorrente le spese del presente giudizio”
Il Pm in data 31.07.2024 apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2024 il ricorrente premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria (Na) il 26.05.1997 e che dalla loro unione era nati due figli Per_
- (nato il [...]) e (nata il [...]) - oggi entrambi Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti , deduceva che con sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 623/2021 pubblicata il 08.03.2021 si era separato consensualmente dalla resistente e che pertanto sussistevano i presupposti per la pronuncia di divorzio con accoglimento delle seguenti condizioni : “ assegnare la casa familiare sita in Casoria, alla Nicola , 19, alla sig.ra Per_1 CP_1
, fino a quando i propri figli rimarranno con la mamma, nonché fino a
[...] quando il legittimo proprietario ne richiederà la restituzione, per la fine del comodato d'uso, senza alcun aggravio, costi e/o obblighi per il ricorrente;
Per_ revocare l'assegno di mantenimento alla figlia , in quanto maggiorenne ed economicamente autonoma;
concedere il diritto di comodato sulla casa di
, ma limitatamente nel tempo e fino a quando il sig. Parte_2 Parte_1 non decida di unirsi sentimentalmente con una nuova compagna;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Casoria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
condannare la parte resistente alle spese e competenze del processo.”
In data 24.04.2024 si costituiva la resistente con comparsa di costituzione e risposta con la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta.
3 Invero, la resistente rappresentava che il Sig. lavorava, Parte_1 quale dipendente qualificato, presso la società VU IR spa (società per costruzioni e manutenzioni di aeromobili) percependo uno stipendio mensile di circa 1700,00 euro;
che di converso lei era stata assunta dalla come CP_2 commessa con un contratto a tempo determinato e in regime part time in relazione al quale percepiva una retribuzione, originariamente di circa 1000,00-
1200,00 euro, destinata a ridursi ulteriormente a causa di ulteriore riduzione del proprio orario lavorativo;
infine, rappresentava di versare in una condizione fisica di fragilità, essendo affetta da ipertensione grave.
Alla luce di quanto esposto la resistente chiedeva all'autorità giudiziaria:
“rigettare il ricorso cosi come formulato perché nullo ed irricevibile perché privo della necessaria documentazione. Sempre in via preliminare, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
e ordinando al competente Ufficiale Controparte_1 Parte_1 dello Stato Civile di Trascrizione della predetta sentenza;
nel merito: - in via riconvenzionale: accertata e verificata la sproporzione esistente tra le condizioni economiche della sig.ra e del sig. Controparte_1 Parte_1 riconoscere a carico del sig. un assegno divorzile in Parte_1 favore della sig.ra di euro 400,00 o nella somma ritenuta Controparte_1 congrua da Codesto On.le Tribunale, in considerazione delle condizioni di salute della stessa e della sua modesta capacità reddituale, in ragione della funzione preminentemente assistenziale dell'istituto, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Casoria alla via Nicola Fiorentino n. 19, alla sig.a CP_1
e dai figli fino a quando questi ultimi non andranno ad abitare altrove
[...] sempre nel merito;
rigettare le richieste di modifica del comodato già in essere tra le parti, per la durata già convenuta e quindi confermare a favore della
[...]
il comodato di uso gratuito per anni novantanove, della casa sita Controparte_1 in di proprietà del ricorrente. Subordinatamente si chiede di Parte_2 rimuovere la limitazione di godimento al solo mese di agosto e di estenderla a tutti i mesi;
condannare controparte alle spese, competenze e onorari di causa.
Emanare ogni altro provvedimento ritenuto necessario;
porre a carico del ricorrente le spese del presente giudizio.”
4 Sentite le parti all'udienza del 2.07.2024, il Giudice delegato con provvedimento del 25.07.2025., in via provvisoria ed urgente revocava il mantenimento per la Per_ figlia maggiorenne in quanto divenuta economicamente autosufficiente, e per il resto confermava le statuizioni accessorie alla sentenza di separazione;
in via istruttoria denegava le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
indi fissava udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. con concessione dei termini di rito.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti e stante il visto apposto dal PM, il Giudice delegato con provvedimento del 7.05.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi il termine di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
Nord, avvenuta in data 12.02.2020, nel giudizio di separazione personale, iscritto al
R.g. n. 7361/2019 concluso con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 623/2021 pubblicata in data 08.03.2021 e passata in giudicato, che ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di separazione (cfr. doc. versato in atti il
26.11.2024); inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Per_ Sulla domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia
(nata il [...]) avanzata dal ricorrente.
Tale domanda va accolta, in quanto dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti Per_ all'udienza del 2.07.2024 è dato evincere che è ormai inserita nel mondo lavorativo ed è economicamente autosufficiente.
Va oltretutto rilevato che parte resistente non avanza in questa sede alcuna domanda per la corresponsione da parte del ricorrente di assegno per il mantenimento della Per_ figlia con lei convivente.
Alla luce delle già indicate considerazioni, va dunque revocato l'assegno stabilito in Per_ sede di separazione a carico del padre per il mantenimento della figlia
5 Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente avanzata da entrambe le parti.
In ordine alla casa coniugale, sita in Casoria (NA), alla via Fiorentino Nicola, 19, osserva il Collegio che va rigettata la domanda di assegnazione della stessa in favore della resistente non sussistendo i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Invero, la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass. Civ. n.1545/2006).
Nel caso di specie, essendo entrambi i figli delle parti in causa maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente va rigettata.
Sulla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente . Controparte_1
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e va pertanto rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l'an debeatur dell'assegno divorzile, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di
6 aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990
(ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del
2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017), bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29
Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali
7 ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass.
651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla resistente di corresponsione di assegno divorzile in quanto quest'ultima non ha provato l'impossibilità oggettiva di produrre reddito, avendo anzi dichiarato di aver sempre lavorato, da ultimo in un'azienda alimentare con un contratto part time percependo un reddito mensile pari a circa 1000,00 euro, dimostrando così non solo di essere titolare di reddito da lavoro ma di avere altresì adeguata capacità di collocazione lavorativa.
Alla luce di quanto detto, la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla resistente non merita di essere accolta.
Sulla domanda avanzata dal ricorrente di modifica delle condizioni inerenti il comodato concesso alla resistente sulla casa di . Parte_2
Tale domanda è inammissibile in questa sede.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.),
8 stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E' pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio - soggetta al rito speciale - con le domande soggette al rito ordinario, non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n.
1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda sopra indicata con quella di divorzio è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità in questa sede della detta domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 26.05.1997 (atto n. 40, Parte
II, Serie A, anno 1997) tra (nato a [...], il [...]) Parte_1
e (nata a [...], il [...]); Controparte_1
b) revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
Per_
assegno di contribuzione al mantenimento della figlia Controparte_1
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Casoria alla via Nicola Fiorentino n. 19, in favore di;
Controparte_1
d) rigetta la domanda di corresponsione di assegno divorzile avanzata da
[...]
; Controparte_1
e) dichiara inammissibile la domanda avanzata da di Parte_1
9 modifica delle condizioni inerenti il comodato della casa sita in;
Parte_2
f) dispone l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale di Stato civile del Comune di Casoria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
h) manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 719 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10.05.1971 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall' Avv.to Costantino
Boccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giuseppe
Vesuviano, alla via Scudieri, 230;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1972 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppina di
Micco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Afragola alla via
M.R. Imbriani n. 3
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente con note depositate il 26.11.2024 rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e , in Casoria, in data Parte_1 Controparte_1
1 26.05.1997, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casoria al n.40, PII S.A anno 1997 Vol M Ufficio Arpino.
2. Rigettare la domanda riconvenzionale della ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto 3. Assegnare la casa familiare sita in Casoria, alla , 19, alla sig.ra Persona_1 CP_1
, fino a quando i propri figli rimarranno con la mamma, nonché fino a
[...] quando il legittimo proprietario ne richiederà la restituzione, per la fine del comodato d'uso, senza alcun aggravio, costi e/o obblighi per il ricorrente 4. Per_ revocare l'assegno di mantenimento in via definitiva alla figlia , in quanto maggiorenne ed economicamente autonoma 5. concedere il diritto di comodato sulla casa di , ma limitatamente nel tempo e fino a quando il sig. Parte_2 non decida di unirsi sentimentalmente con una nuova compagna 6. Parte_1
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7. Condannare la parte resistente alle spese e competenze del processo.”
Parte resistente con note depositate il 09.12.2024 rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso cosi come formulato perché nullo ed irricevibile perché privo della necessaria documentazione. Sempre in via preliminare, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e ordinando al competente Controparte_1 Parte_1
Ufficiale dello Stato Civile di Trascrizione della predetta sentenza;
Nel merito: - In via riconvenzionale: accertata e verificata la sproporzione esistente tra le condizioni economiche della sig.ra e del sig. Controparte_1 Parte_1
riconoscere a carico del sig. un assegno divorzile
[...] Parte_1 in favore della sig.ra di euro 400,00 o nella somma ritenuta Controparte_1 congrua da Codesto On.le Tribunale, in considerazione delle condizioni di salute della stessa e della sua modesta capacità reddituale, in ragione della funzione preminentemente assistenziale dell'istituto, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Casoria alla via Nicola Fiorentino n. 19, alla sig.ra CP_1
e dai figli fino a quando questi ultimi non andranno ad abitare altrove;
[...] sempre merito rigettare le richieste di modifica del comodato già in essere tra le
2 parti, per la durata già convenuta e quindi confermare a favore della CP_1
il comodato di uso gratuito per anni novantanove, della casa sita in
[...]
di proprietà del ricorrente. Subordinatamente si chiede di rimuovere Parte_2 la limitazione di godimento al solo mese di agosto e di estenderla a tutti i mesi;
condannare controparte alle spese, competenze e onorari di causa. Emanare ogni altro provvedimento ritenuto necessario;
porre a carico del ricorrente le spese del presente giudizio”
Il Pm in data 31.07.2024 apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2024 il ricorrente premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria (Na) il 26.05.1997 e che dalla loro unione era nati due figli Per_
- (nato il [...]) e (nata il [...]) - oggi entrambi Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti , deduceva che con sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 623/2021 pubblicata il 08.03.2021 si era separato consensualmente dalla resistente e che pertanto sussistevano i presupposti per la pronuncia di divorzio con accoglimento delle seguenti condizioni : “ assegnare la casa familiare sita in Casoria, alla Nicola , 19, alla sig.ra Per_1 CP_1
, fino a quando i propri figli rimarranno con la mamma, nonché fino a
[...] quando il legittimo proprietario ne richiederà la restituzione, per la fine del comodato d'uso, senza alcun aggravio, costi e/o obblighi per il ricorrente;
Per_ revocare l'assegno di mantenimento alla figlia , in quanto maggiorenne ed economicamente autonoma;
concedere il diritto di comodato sulla casa di
, ma limitatamente nel tempo e fino a quando il sig. Parte_2 Parte_1 non decida di unirsi sentimentalmente con una nuova compagna;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Casoria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
condannare la parte resistente alle spese e competenze del processo.”
In data 24.04.2024 si costituiva la resistente con comparsa di costituzione e risposta con la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta.
3 Invero, la resistente rappresentava che il Sig. lavorava, Parte_1 quale dipendente qualificato, presso la società VU IR spa (società per costruzioni e manutenzioni di aeromobili) percependo uno stipendio mensile di circa 1700,00 euro;
che di converso lei era stata assunta dalla come CP_2 commessa con un contratto a tempo determinato e in regime part time in relazione al quale percepiva una retribuzione, originariamente di circa 1000,00-
1200,00 euro, destinata a ridursi ulteriormente a causa di ulteriore riduzione del proprio orario lavorativo;
infine, rappresentava di versare in una condizione fisica di fragilità, essendo affetta da ipertensione grave.
Alla luce di quanto esposto la resistente chiedeva all'autorità giudiziaria:
“rigettare il ricorso cosi come formulato perché nullo ed irricevibile perché privo della necessaria documentazione. Sempre in via preliminare, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
e ordinando al competente Ufficiale Controparte_1 Parte_1 dello Stato Civile di Trascrizione della predetta sentenza;
nel merito: - in via riconvenzionale: accertata e verificata la sproporzione esistente tra le condizioni economiche della sig.ra e del sig. Controparte_1 Parte_1 riconoscere a carico del sig. un assegno divorzile in Parte_1 favore della sig.ra di euro 400,00 o nella somma ritenuta Controparte_1 congrua da Codesto On.le Tribunale, in considerazione delle condizioni di salute della stessa e della sua modesta capacità reddituale, in ragione della funzione preminentemente assistenziale dell'istituto, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Casoria alla via Nicola Fiorentino n. 19, alla sig.a CP_1
e dai figli fino a quando questi ultimi non andranno ad abitare altrove
[...] sempre nel merito;
rigettare le richieste di modifica del comodato già in essere tra le parti, per la durata già convenuta e quindi confermare a favore della
[...]
il comodato di uso gratuito per anni novantanove, della casa sita Controparte_1 in di proprietà del ricorrente. Subordinatamente si chiede di Parte_2 rimuovere la limitazione di godimento al solo mese di agosto e di estenderla a tutti i mesi;
condannare controparte alle spese, competenze e onorari di causa.
Emanare ogni altro provvedimento ritenuto necessario;
porre a carico del ricorrente le spese del presente giudizio.”
4 Sentite le parti all'udienza del 2.07.2024, il Giudice delegato con provvedimento del 25.07.2025., in via provvisoria ed urgente revocava il mantenimento per la Per_ figlia maggiorenne in quanto divenuta economicamente autosufficiente, e per il resto confermava le statuizioni accessorie alla sentenza di separazione;
in via istruttoria denegava le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
indi fissava udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. con concessione dei termini di rito.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti e stante il visto apposto dal PM, il Giudice delegato con provvedimento del 7.05.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi il termine di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
Nord, avvenuta in data 12.02.2020, nel giudizio di separazione personale, iscritto al
R.g. n. 7361/2019 concluso con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 623/2021 pubblicata in data 08.03.2021 e passata in giudicato, che ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di separazione (cfr. doc. versato in atti il
26.11.2024); inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Per_ Sulla domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia
(nata il [...]) avanzata dal ricorrente.
Tale domanda va accolta, in quanto dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti Per_ all'udienza del 2.07.2024 è dato evincere che è ormai inserita nel mondo lavorativo ed è economicamente autosufficiente.
Va oltretutto rilevato che parte resistente non avanza in questa sede alcuna domanda per la corresponsione da parte del ricorrente di assegno per il mantenimento della Per_ figlia con lei convivente.
Alla luce delle già indicate considerazioni, va dunque revocato l'assegno stabilito in Per_ sede di separazione a carico del padre per il mantenimento della figlia
5 Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente avanzata da entrambe le parti.
In ordine alla casa coniugale, sita in Casoria (NA), alla via Fiorentino Nicola, 19, osserva il Collegio che va rigettata la domanda di assegnazione della stessa in favore della resistente non sussistendo i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Invero, la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass. Civ. n.1545/2006).
Nel caso di specie, essendo entrambi i figli delle parti in causa maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente va rigettata.
Sulla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente . Controparte_1
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e va pertanto rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l'an debeatur dell'assegno divorzile, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di
6 aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990
(ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del
2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017), bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29
Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali
7 ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass.
651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla resistente di corresponsione di assegno divorzile in quanto quest'ultima non ha provato l'impossibilità oggettiva di produrre reddito, avendo anzi dichiarato di aver sempre lavorato, da ultimo in un'azienda alimentare con un contratto part time percependo un reddito mensile pari a circa 1000,00 euro, dimostrando così non solo di essere titolare di reddito da lavoro ma di avere altresì adeguata capacità di collocazione lavorativa.
Alla luce di quanto detto, la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla resistente non merita di essere accolta.
Sulla domanda avanzata dal ricorrente di modifica delle condizioni inerenti il comodato concesso alla resistente sulla casa di . Parte_2
Tale domanda è inammissibile in questa sede.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.),
8 stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E' pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio - soggetta al rito speciale - con le domande soggette al rito ordinario, non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n.
1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda sopra indicata con quella di divorzio è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità in questa sede della detta domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 26.05.1997 (atto n. 40, Parte
II, Serie A, anno 1997) tra (nato a [...], il [...]) Parte_1
e (nata a [...], il [...]); Controparte_1
b) revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
Per_
assegno di contribuzione al mantenimento della figlia Controparte_1
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Casoria alla via Nicola Fiorentino n. 19, in favore di;
Controparte_1
d) rigetta la domanda di corresponsione di assegno divorzile avanzata da
[...]
; Controparte_1
e) dichiara inammissibile la domanda avanzata da di Parte_1
9 modifica delle condizioni inerenti il comodato della casa sita in;
Parte_2
f) dispone l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale di Stato civile del Comune di Casoria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
h) manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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