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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI OR Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3129/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CASADEI Parte_1
ANNA IA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ON IA IZ;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Ancona Voglia regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e nonché il diritto di visita del genitore non collocatario alle Persona_1 Persona_2 seguenti
CONDIZIONI
1) Il Sig. e la Sig.ra vivranno separati, assumendo reciprocamente Parte_1 Controparte_1 obbligo di comunicarsi ogni trasferimento della propria residenza.
2) I figli della coppia, nata ad [...] il [...] e nato ad [...]_1 Persona_2 il 18.03.2016, saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno
- 1 - congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
3) Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
4) Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5) La prole avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, alternandosi con la madre, dal venerdì sera alla domenica alle ore 19,00, allorché li riaccompagnerà presso la casa della madre.
Nei giorni infrasettimanali, nella settimana in cui figli trascorreranno il week end con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il giovedì, precisamente dalla uscita Per_2 da scuola, ore 15.50, fino alla sera con il pernottamento e dalle 16.30 del pomeriggio, con Per_1 possibilità di pernottamento. Nei giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il padre terrà con sé
i figli per il week end, lo stesso terrà con sé i figli il lunedì ed il mercoledì, precisamente dalla Per_2 uscita da scuola, ore 15,50, fino alla sera con il pernottamento e dalle ore 16.30 del Per_1 pomeriggio, con possibilità di pernottamento.
7) Fermo quanto al punto 6 i ricorrenti, stante la particolare condizione del figlio minore che Per_2
è stato riconosciuto “invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” e ai sensi della Legge 104/1992 “portatore di handicap in situazione di gravità”, si riservano di apportare concordemente modifiche ai giorni ed orari di visita stabiliti al fine di tutelare le esigenze, richieste e necessità del figlio.
8) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, ed i genitori dovranno accordarsi tra loro, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque sempre con congruo anticipo, per il periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante il periodo estivo.
Per le festività annuali nazionali e religiose (Immacolata, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Fine anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, Primo Maggio, Ferragosto ecc.), per i compleanni dei ragazzi e per le altre ricorrenze attinenti i minori, la permanenza dei figli presso ciascun genitore sarà concordata annualmente dagli stessi seguendo la regola
- 2 - dell'alternanza. Comunque le parti potranno sempre accordarsi per soluzioni diverse secondo le esigenze lavorative di entrambi e sempre compatibilmente con le esigenze dei figli.
9) I rapporti genitori /figli, le frequentazioni e le attività quotidiane sono regolati più dettagliatamente dal Piano Genitoriale (doc. 15) che il Sig. e la Sig.ra Vescovo hanno Per_1 concordato e che viene allegato al presente ricorso e da considerarsi parte integrante dello stesso.
10) I genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei figli e la presenza di nuovi Per_1 Per_2 partners con modalità e tempi graduali, tenendo conto delle loro primarie richieste e necessità.
11) Il verserà entro il giorno 23 di ogni mese alla Sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 di € 425,00 (euro 212,50 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ad esclusivo titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, fino a che questi ultimi non diverranno economicamente autonomi.
12) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per la disciplina di dette spese le parti si atterrano a quanto stabilito nel
Protocollo, adottato dal Tribunale di Ancona, in vigore dal Luglio 2024 (doc. 16).
13) Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
, le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50 % tra le parti. Controparte_1
14) Le parti danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, sempre in osservanza della preminente volontà dei figli e degli impegni ed esigenze degli stessi;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione/previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e nati fuori Per_1 Per_2 dal matrimonio rispettivamente il 23.09.2008 e il 18.03.2017.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 05.08.2025.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN LO VI OR
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI OR Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3129/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CASADEI Parte_1
ANNA IA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ON IA IZ;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Ancona Voglia regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e nonché il diritto di visita del genitore non collocatario alle Persona_1 Persona_2 seguenti
CONDIZIONI
1) Il Sig. e la Sig.ra vivranno separati, assumendo reciprocamente Parte_1 Controparte_1 obbligo di comunicarsi ogni trasferimento della propria residenza.
2) I figli della coppia, nata ad [...] il [...] e nato ad [...]_1 Persona_2 il 18.03.2016, saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno
- 1 - congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
3) Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
4) Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5) La prole avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, alternandosi con la madre, dal venerdì sera alla domenica alle ore 19,00, allorché li riaccompagnerà presso la casa della madre.
Nei giorni infrasettimanali, nella settimana in cui figli trascorreranno il week end con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il giovedì, precisamente dalla uscita Per_2 da scuola, ore 15.50, fino alla sera con il pernottamento e dalle 16.30 del pomeriggio, con Per_1 possibilità di pernottamento. Nei giorni infrasettimanali, nella settimana in cui il padre terrà con sé
i figli per il week end, lo stesso terrà con sé i figli il lunedì ed il mercoledì, precisamente dalla Per_2 uscita da scuola, ore 15,50, fino alla sera con il pernottamento e dalle ore 16.30 del Per_1 pomeriggio, con possibilità di pernottamento.
7) Fermo quanto al punto 6 i ricorrenti, stante la particolare condizione del figlio minore che Per_2
è stato riconosciuto “invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” e ai sensi della Legge 104/1992 “portatore di handicap in situazione di gravità”, si riservano di apportare concordemente modifiche ai giorni ed orari di visita stabiliti al fine di tutelare le esigenze, richieste e necessità del figlio.
8) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, ed i genitori dovranno accordarsi tra loro, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque sempre con congruo anticipo, per il periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore durante il periodo estivo.
Per le festività annuali nazionali e religiose (Immacolata, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano,
Fine anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, Primo Maggio, Ferragosto ecc.), per i compleanni dei ragazzi e per le altre ricorrenze attinenti i minori, la permanenza dei figli presso ciascun genitore sarà concordata annualmente dagli stessi seguendo la regola
- 2 - dell'alternanza. Comunque le parti potranno sempre accordarsi per soluzioni diverse secondo le esigenze lavorative di entrambi e sempre compatibilmente con le esigenze dei figli.
9) I rapporti genitori /figli, le frequentazioni e le attività quotidiane sono regolati più dettagliatamente dal Piano Genitoriale (doc. 15) che il Sig. e la Sig.ra Vescovo hanno Per_1 concordato e che viene allegato al presente ricorso e da considerarsi parte integrante dello stesso.
10) I genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei figli e la presenza di nuovi Per_1 Per_2 partners con modalità e tempi graduali, tenendo conto delle loro primarie richieste e necessità.
11) Il verserà entro il giorno 23 di ogni mese alla Sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 di € 425,00 (euro 212,50 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ad esclusivo titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, fino a che questi ultimi non diverranno economicamente autonomi.
12) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per la disciplina di dette spese le parti si atterrano a quanto stabilito nel
Protocollo, adottato dal Tribunale di Ancona, in vigore dal Luglio 2024 (doc. 16).
13) Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
, le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50 % tra le parti. Controparte_1
14) Le parti danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, sempre in osservanza della preminente volontà dei figli e degli impegni ed esigenze degli stessi;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione/previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e nati fuori Per_1 Per_2 dal matrimonio rispettivamente il 23.09.2008 e il 18.03.2017.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 05.08.2025.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN LO VI OR
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