Decreto cautelare 26 luglio 2025
Decreto cautelare 28 luglio 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2025, proposto dalla
-OMISSIS- e -OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Federico Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Direzione Attività economiche e Turismo - Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico del Comune di Firenze (prot. -OMISSIS-), notificato alla ricorrente mezzo posta elettronica certificata il 3 luglio 2025, avente a oggetto «Comunicazione di decadenza dell'autorizzazione/concessione di commercio su area pubblica relativa al: Posteggio -OMISSIS-per il giorno Mercoledì presso il mercato Lami - posteggio -OMISSIS- per il giorno sabato presso il mercato Galluzzo - posteggio -OMISSIS-per il giorno giovedì presso il mercato SO»;
- del Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2020 e modificato con deliberazione -OMISSIS-del 27 giugno 2022, con deliberazione n. 31 del 31 luglio 2023 e con deliberazione n. 37 del 22 aprile 2024;
- di ogni atto e provvedimento a esse presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LL FA e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- e -OMISSIS- s.n.c., è titolare di tre concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica nei mercati Lami del mercoledì, OL in loc. Galluzzo del sabato e FE (zona SO) del giovedì siti nel comune di Firenze.
Nel corso dell’anno 2024 e dell’anno 2025, l’Amministrazione comunale procedeva ad effettuare verifiche periodiche sulla posizione contributiva e sul pagamento dei canoni concessori dovuti dai titolari dei posteggi nell’ambito delle attività connesse al rinnovo delle concessioni (per il periodo fino al 31.12.2032).
A seguito di tali controlli, emergeva che la Società risultava in posizione debitoria nei confronti del Comune di Firenze per canoni e tributi locali relativi agli anni precedenti.
In un primo procedimento, avviato con comunicazione del 12.06.2024, l’Amministrazione contestava irregolarità nei pagamenti riferite ai posteggi dei mercati FE e Lami, assegnando un termine di dieci giorni per la regolarizzazione. Una parte del debito diveniva oggetto di rateizzazione il 18.06.2024 e il 19.07.2024, mentre il concessionario rinunciava alla concessione presso il mercato FE. Successivamente, ulteriori verifiche svolte nel mese di gennaio 2025 evidenziavano una nuova posizione debitoria relativa ai posteggi dei mercati OL e SO.
Sulla base di tali risultanze, il Comune notificava alla Società, in data 17.02.2025 (prot. n. -OMISSIS-/2025), la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalle concessioni, indicando l’esistenza della posizione debitoria aggiornata alla data del 20.01.2025 e assegnando un termine di dieci giorni per la regolarizzazione.
Alla scadenza del termine, fissata al 27.02.2025, non risultavano pervenute comunicazioni formali di avvenuta regolarizzazione. L’Amministrazione procedeva dunque a una nuova verifica effettuata nei giorni 01.07.2025 e 02.07.2025, dalla quale risultava che la posizione contributiva della Società permaneva irregolare.
All’esito di tale ulteriore verifica, il Servizio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Firenze adottava il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il 03.07.2025, con il quale veniva dichiarata la decadenza dalle concessioni di posteggio.
Nella medesima data, la Società si attivava per definire un piano di rateizzazione della posizione debitoria con l’Ufficio Riscossione Coattiva, il quale trasmetteva alla ricorrente, con comunicazione del 03.07.2025, il relativo piano a seguito di contatti telefonici intercorsi.
2. Avverso il provvedimento di decadenza e il presupposto Regolamento comunale la Società ha notificato ricorso (il 25.07.2025), depositato nei termini avanti questo Tribunale, chiedendone l’annullamento e formulando contestualmente istanza cautelare.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Firenze (il 31.07.2025) che ha depositato memoria il 20.08.2025 e il 26.01.2026.
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, riformata in punto di periculum in mora dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-.
La ricorrente ha depositato memoria il 4.02.2026, seguita dal Comune che ha depositato memoria di replica il 10.02.2026.
Alla udienza pubblica del 11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con i tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell’art. 41 CDFUE nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e 1 L. n. 241/1990 in relazione ai principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede; dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, conv. l. n. 58/2019; eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed esercizio arbitrario del potere e contraddittorietà.
4.1. La ricorrente assume, nel primo motivo, che i provvedimenti impugnati determinerebbero effetti pregiudizievoli del tutto sproporzionati rispetto alla gravità dell’inadempimento contestato, rappresentato da una posizione debitoria che al 20.01.2025 ammonterebbe a euro 8.713,68 e che, anche per effetto della rateizzazione, al 03.07.2025 supererebbe di poco i diecimila euro.
Secondo la ricorrente, tale importo risulterebbe non significativo se rapportato ai canoni concessori annui complessivamente dovuti (pari a euro 1.458,50) e alle sole mensilità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, sicché la sanzione della decadenza integrale delle concessioni determinerebbe un pregiudizio irreversibile, impedendo all’impresa - e dunque ai soci amministratori - l’esercizio dell’unica attività lavorativa da cui trarrebbero sostentamento familiare.
La ricorrente espone che la disciplina regolamentare applicata dal Comune configurerebbe un automatismo sanzionatorio: gli artt. 43, comma 5, e 48, comma 6, del Regolamento comunale prevederebbero infatti la decadenza in modo automatico a fronte dell’irregolarità della posizione debitoria e dell’infruttuoso decorso del termine di dieci giorni per la regolarizzazione, indipendentemente dall’entità del debito o dalla reiterazione delle violazioni. Tale meccanismo si porrebbe – a dire della ricorrente – in contrasto con il divieto di fissità della sanzione, poiché non consentirebbe alcuna valutazione del caso concreto, arrivando a equiparare situazioni molto differenti tra loro, incluse – come richiamato dalla ricorrente – fattispecie di disvalore ben più elevato, quali quelle attinenti allo sfruttamento di lavoro irregolare.
La ricorrente deduce inoltre la violazione del principio di necessità, quale declinazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe potuto perseguire il medesimo fine pubblico di tutela dell’interesse finanziario attraverso misure meno afflittive, quali la sospensione temporanea delle concessioni fino al pagamento del debito o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie ulteriori, senza incidere in modo definitivo sulla continuità economica dell’attività.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 15‑ter del d.l. n. 34/2019, conv. l. n. 58/2019, sostenendo che la norma – la quale consente agli enti locali di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza dei titoli abilitativi alla regolarità dei tributi locali – dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo, limitandone l’applicazione alle sole irregolarità gravi e definitivamente accertate.
Con il terzo motivo si sostiene che il provvedimento del 3 luglio 2025 sarebbe fondato sull’affermazione secondo cui l’amministratore della Società ricorrente avrebbe interrotto i contatti con gli uffici comunali, mentre nella stessa data l’Ufficio Riscossione Coattiva avrebbe trasmesso alla società il piano di rateizzazione «come da accordi intercorsi telefonicamente», dando atto dell’attivazione della procedura di regolarizzazione. La ricorrente ritiene dunque che l’Amministrazione avrebbe agito in modo contraddittorio, rateizzando da un lato gli importi e dall’altro adottando contestualmente la decadenza sul presupposto del contrario. Anche su questo motivo la memoria non introduce elementi nuovi, limitandosi a rafforzare la censura già formulata.
I motivi non possono essere accolti.
4.2. Ai fini della ricostruzione del quadro normativo rilevante nella presente controversia, occorre esaminare la disciplina contenuta nel Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 29.12.2020 e successivamente modificato con deliberazioni -OMISSIS-del 27.06.2022, n. 31 del 31.07.2023 e n. 37 del 22.04.2024.
Il Regolamento, emanato in attuazione della L.R. Toscana n. 62/2018 e delle linee guida ministeriali per il rinnovo delle concessioni, dedica agli strumenti sanzionatori e interdittivi il Titolo IX, all’interno del quale assumono rilievo centrale gli artt. 43 e 48.
L’art. 43, rubricato “Provvedimenti interdittivi”, contempla sia l’apparato sanzionatorio sia l’ipotesi di decadenza dalle concessioni. In particolare, il comma 5 stabilisce che, « oltre alle ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi al commercio su area pubblica previste dalla vigente normativa regionale, l’Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza della concessione di suolo pubblico anche nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare », aggiungendo quale ulteriore presupposto la rilevazione di situazioni di sfruttamento di “lavoro nero”.
La norma non introduce alcun criterio di graduazione dell’inadempimento economico, né prevede un ventaglio di misure alternative: la sanzione prevista è unicamente la decadenza della concessione, applicabile già sulla base della mera irregolarità contributiva.
Il successivo comma 7 specifica inoltre gli effetti del provvedimento, disponendo che «l’adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l’assegnazione di altri posteggi» . La decadenza produce dunque una conseguenza definitiva sull’intera posizione del concessionario nel sistema dei mercati e posteggi comunali.
Accanto alla disposizione sostanziale dell’art. 43, rileva altresì l’art. 48, il quale disciplina le “Disposizioni transitorie” relative al procedimento di rinnovo delle concessioni fino al 31.12.2032. Il comma 6 introduce un procedimento specifico per la gestione delle irregolarità debitorie emerse in sede di verifica istruttoria, stabilendo che, «in caso di esito negativo dei controlli effettuati, l’impresa potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; trascorso tale termine, il Comune procederà alla conclusione del procedimento con atto espresso di rinnovo o di definitiva decadenza del titolo concessorio» .
Tale disposizione configura dunque un iter procedimentale tipizzato, caratterizzato dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento e dalla previsione di un termine perentorio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione è tenuta ad adottare un atto espresso conclusivo.
Dalla combinazione degli artt. 43 e 48 emerge un sistema nel quale l’irregolarità nei pagamenti costituisce presupposto autonomo e sufficiente per la decadenza della concessione, mentre l’art. 48 definisce, sebbene in via transitoria, la scansione procedimentale attraverso la quale tale sanzione deve essere adottata, attribuendo alla regolarizzazione entro dieci giorni carattere dirimente per evitare la pronuncia della decadenza.
Tale assetto, delineato dalle norme regolamentari, è alla base del provvedimento oggetto di impugnazione.
4.3. Sul piano legislativo rileva qui l’art. 15-ter del DL n. 34/2019, conv. con l. 28.06.2019, n. 58, che all’art. 15-ter dispone che “ 1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ”.
Sul punto la giurisprudenza, citata anche nel ricorso, ha avuto modo di precisare che “ Gli enti locali, ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34 del 2019, possono subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze e autorizzazioni alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali unicamente per le violazioni gravi e definitivamente accertate, stabilite da sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza, 23/04/2025, n. 338; conforme TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 2763).
È stato altresì affermato che “ L'art. 15-ter del D.L. n. 34 del 2019 non richiede un accertamento definitivo del debito tributario, così che deve ritenersi legittima l'ordinanza di sospensione dell'attività - che sia svolta in locali concessi in uso a privati dall'Ente locale - disposta dall'Amministrazione concedente sulla scorta del mancato pagamento della TARI per importi considerevoli, anche se il mancato pagamento del tributo locale non è accertato con provvedimento definitivo ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 22/02/2024, n. 694).
Inoltre “ L' articolo 15 ter del d.l. n. 34/2019 che prevede che la possibilità di rilascio o rinnovo e permanenza in esercizio delle attività commerciali e produttive siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti non impone alcun limite minimo per poter ritenere integrata la condizione di irregolarità, che, dunque, può corrispondere anche al mancato pagamento di una sola annualità (come nel caso della previsione del regolamento disciplinante l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria), ovvero di due (come nel caso del regolamento disciplinante misure preventive peer sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali) ” (T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 7/12/2021, n. 1042).
Più nel dettaglio è stato precisato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che le misure fondate sull’art. 15-ter hanno natura non sanzionatoria ma di coazione indiretta all’adempimento. Tale disciplina « non consente di attribuire alle stesse una natura propriamente sanzionatoria (...) ma [ha ad oggetto] la previsione di una forma di coazione indiretta all’adempimento » (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 14049/2022, citata in TAR Lazio, Sez. II ter, 4 agosto 2023, n. 13132). Anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 maggio 2024, n. 4559 si colloca nel solco della giurisprudenza che riconosce nell’art. 15-ter uno strumento di coazione indiretta, affermando che esso consente ai Comuni di sospendere o negare il rinnovo di titoli abilitativi in caso di irregolarità nei pagamenti dei tributi locali. Tuttavia, la stessa Sezione ammette che tali poteri debbano essere esercitati nel rispetto del principio del tempus regit actum e con riguardo a situazioni debitorie effettivamente sussistenti al momento dell’adozione dell’atto, richiamando espressamente che « la legittimità del provvedimento deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione ». Pur non giungendo alla pretesa della definitività del debito, esso rinsalda la necessità che i debiti siano effettivamente accertati e perduranti al momento in cui l’Amministrazione esercita il potere inibitorio.
4.4. Rileva infine, nel quadro normativo di riferimento, la Legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62, recante il “Codice del Commercio”, che disciplina in modo organico l’esercizio delle attività commerciali sul territorio regionale, ivi compreso il commercio su aree pubbliche. La legge definisce in particolare le tipologie di attività esercitabili, le procedure di rilascio delle concessioni e le cause di decadenza dai titoli abilitativi, articolando la materia nel Titolo II e, quanto alle misure sanzionatorie, nel Capo XVI.
Con specifico riguardo alla decadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, viene in rilievo l’art. 127, rubricato “Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche” . Tale disposizione, applicabile ai titolari di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, individua una serie di ipotesi nelle quali il Comune è tenuto a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.
Tra le ipotesi enumerate, assume rilievo nel caso di specie la previsione di cui alla lettera e-bis) (introdotta dalla Legge regionale 16 aprile 2019, n. 16), che disciplina espressamente la decadenza per mancato pagamento dei canoni dovuti. La norma dispone infatti che il Comune dichiara la decadenza del titolo quando «e-bis) decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni relativi all’occupazione del posteggio, senza che l’interessato abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione».
La disposizione regionale configura, pertanto, un meccanismo di decadenza “dovuta” fondato sul protrarsi dell’inadempimento economico per un periodo significativo (180 giorni dall’avvio della riscossione coattiva), subordinando la perdita del titolo non alla mera irregolarità contributiva, bensì alla mancata regolarizzazione entro il termine fissato dalla legge, quindi ad una serie di irregolarità certe ed attuali. La decadenza così dichiarata produce effetti immediati, con la conseguente perdita della concessione e il venir meno del diritto all’utilizzo del posteggio, ferma restando la successiva riassegnazione secondo le procedure di legge.
Tale disposizione è in linea non solo con il dettato del succitato art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 ma anche con l’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza giacché anche secondo la normativa regionale la potestà decadenziale comunale trova il suo limite nella necessità che le irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 15‑ter siano “certe”, “attuali” se non addirittura “definitivamente accertate”.
4.5. Il Collegio osserva che il quadro normativo così ricostruito è articolato su due fonti differenti per livello e funzione: da un lato, l’art. 15‑ter del d.l. 34/2019, norma statale di carattere generale che attribuisce agli enti locali la facoltà di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza dei titoli abilitativi alla regolarità dei pagamenti dei tributi locali; dall’altro, l’art. 127, comma 1, lett. e‑bis, della L.R. Toscana n. 62/2018, che individua, specificamente per il settore del commercio su area pubblica, una causa tipizzata di decadenza, ancorata al mancato pagamento del solo canone di posteggio decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Le due disposizioni, pertanto, operano su piani eterogenei: la norma statale riguarda i tributi locali nel loro complesso, mentre quella regionale afferisce esclusivamente ai canoni concessori, che non sono tributi e non rientrano nella materia regolata dal d.l. 34/2019.
Esse condividono la medesima funzione sistemica - correlare la permanenza del titolo abilitativo alla regolarità della posizione debitoria dell’operatore - ma attraverso discipline autonome, operanti su basi giuridiche e oggettive differenti. Ne discende che la norma regionale non costituisce attuazione settoriale della norma statale, bensì una disciplina speciale autosufficiente, fondata sulla potestà legislativa regionale in materia di commercio e governo del territorio, che non si sovrappone alla clausola statale né da essa dipende.
La distinzione tra il piano tributario disciplinato dall’art. 15‑ter e quello concessorio regolato dall’art. 127, lett. e‑bis, incide direttamente sull’estensione della potestà regolamentare comunale. La norma statale abilita i Comuni ad adottare regolamenti che prevedano effetti interdittivi in presenza di irregolarità tributarie; tale potere non si estende automaticamente ai canoni concessori, che non costituiscono tributo e che, nel settore del commercio su area pubblica, sono disciplinati da una norma regionale speciale, la quale tipizza in modo puntuale presupposti, termini e condizioni della decadenza.
Ne consegue che, per quanto concerne i canoni di posteggio, il Comune non può fondare la propria potestà sanzionatoria sull’art. 15‑ter, né può utilizzare tale norma per introdurre autonome ipotesi di decadenza ulteriori o più estese rispetto a quelle delineate dal legislatore regionale.
Per quanto concerne i tributi locali, infatti, l’ente può esercitare il potere di subordinare il rilascio, il rinnovo o la permanenza dei titoli abilitativi esclusivamente nei limiti della clausola generale abilitante di cui all’art. 15‑ter del d.l. 34/2019, che si riferisce unicamente a prestazioni patrimoniali aventi natura tributaria. La norma statale riguarda le situazioni di irregolarità nel pagamento di tributi locali (quali la TARI) o altri prelievi riconducibili alla potestà impositiva dell’ente, e conferisce al Comune un potere regolatorio che resta circoscritto alla materia tributaria, non estensibile oltre tale perimetro.
Diversamente, per quanto concerne i canoni concessori, ed in particolare il canone di posteggio che remunera l’uso speciale di una porzione di suolo pubblico, il riferimento normativo non è l’art. 15‑ter, ma l’art. 127 della L.R. Toscana n. 62/2018, il quale disciplina in maniera autonoma e speciale la decadenza del titolo abilitativo in caso di mancato pagamento dei canoni concessori dopo l’avvio della riscossione coattiva e il decorso del termine di centottanta giorni. Tale disposizione, fondata sulla competenza regionale in materia di commercio su aree pubbliche, individua una fattispecie tipizzata e completa, che costituisce un limite alla potestà regolamentare comunale: per i canoni, il Comune non può introdurre autonome ipotesi di decadenza, né applicare la clausola generale prevista per i tributi, dovendo invece attenersi ai presupposti espressamente delineati dal legislatore regionale.
Letti in tale prospettiva multilivello, gli artt. 43 e 48 del regolamento comunale trovano dunque adeguata copertura nella normativa primaria: da un lato, essi costituiscono esercizio della potestà regolamentare conferita dal legislatore statale per l’ambito tributario; dall’altro, rappresentano lo strumento attuativo necessario per dare esecuzione ai presupposti sostanziali e temporali fissati dal legislatore regionale per la materia concessoria.
In questo senso, gli artt. 43 e 48 non operano in un contesto di vuoto normativo né introducono autonome ipotesi di decadenza prive di fondamento legislativo, ma esercitano – ciascuno per il rispettivo ambito materiale – una potestà regolamentare che trova radice nella norma primaria di riferimento. Essi non possono, tuttavia, fungere da sede di estensione o commistione dei due regimi: la loro applicazione deve rimanere rigidamente allineata alla distinzione tra irregolarità tributaria, per la quale la fonte primaria è l’art. 15ter, e morosità nel pagamento dei canoni di concessione, per la quale la base primaria è esclusivamente l’art. 127 L.R. Toscana 62/2018. Solo così le disposizioni regolamentari conservano piena coerenza e legittimità rispetto all’ordinamento delle fonti.
La validità delle disposizioni regolamentari è pertanto assicurata a condizione che esse siano applicate in modo coerente con il doppio binario normativo che presidia le due categorie di obbligazioni: i tributi, regolati dall’art. 15‑ter, e i canoni concessori, che rientrano nel perimetro tracciato dall’art. 127 della legge regionale.
4.6. Calando nel caso di specie questi canoni ermeneutici si osserva quanto segue.
Dagli atti depositati in giudizio emerge con chiarezza che la ricorrente si trovava in uno stato di morosità reiterata e risalente nel tempo, già oggetto di procedure di riscossione coattiva da diversi anni.
Gli atti della Direzione Risorse Finanziarie comunale attestano infatti che le prime ingiunzioni fiscali nei confronti della società sono state emesse nel 2018 e che, per taluni importi, la riscossione coattiva risultava già attivata in quell’anno (cfr. doc. B. di parte resistente). Tale circostanza consente di individuare, in via documentale, un momento di avvio delle procedure esecutive anteriore di oltre 180 giorni rispetto al provvedimento di decadenza impugnato.
La posizione debitoria è stata successivamente oggetto di più verifiche amministrative. Un primo avvio di procedimento è stato comunicato alla società il 12 giugno 2024 (prot. -OMISSIS-/2024), con invito a regolarizzare la propria posizione entro dieci giorni (doc. C1 di parte resistente). Gli atti depositati danno conto di un pagamento parziale eseguito presso l’Ufficio Canone Unico in data 18 giugno 2024, mentre la definizione dei debiti già iscritti a riscossione coattiva risulta avvenuta solo il 19 luglio 2024, dunque oltre il termine legalmente previsto.
Una nuova verifica è stata effettuata nel gennaio 2025 (doc. C2 di parte resistente), dalla quale risultava la persistenza dell’irregolarità e la presenza di ulteriori somme non corrisposte a titolo TARI / TIA, COSAP e violazioni del Codice della strada (per un totale di euro 8.713,68).
Alla luce di tale riscontro, in data 17 febbraio 2025 è stato notificato un secondo avvio di procedimento (prot. -OMISSIS-/2025), con un ulteriore termine di dieci giorni per la regolarizzazione (doc. C3). Alla scadenza del 27 febbraio 2025 non risultano atti documentali che attestino l’avvenuto adempimento.
Una nuova verifica è stata effettuata nel luglio 2025 (doc. C4 di parte resistente), dalla quale risultava la persistenza dell’irregolarità e la presenza di ulteriori somme non corrisposte ai medesimi titoli di cui sopra (per un totale di euro 10.085,83).
Alla luce della documentazione versata in atti, la posizione debitoria della società ricorrente presenta due componenti distinte.
Da un lato, risultano tributi già assoggettati a riscossione coattiva, per i quali l’Amministrazione ha emesso sin dal 2018 plurime ingiunzioni fiscali relative alla tassa rifiuti e a sanzioni della Polizia Municipale, poi confluite, unitamente ai sopravvenuti avvisi esecutivi, nelle intimazioni del 21 febbraio 2023, dell’11 marzo 2025 e del 20 giugno 2025, per importi complessivi superiori a euro 10.000, oggetto di piani di rateizzazione in parte adempiuti e in parte decaduti per mancato pagamento delle rate successive. Si tratta, pertanto, di crediti già in fase esattiva coattiva, come attestato dalla presenza di titoli esecutivi ritualmente notificati e di reiterati atti cautelari successivi.
Dall’altro lato, i canoni di occupazione del suolo pubblico (COSAP) risultano gravati da sette avvisi di accertamento, notificati tra il 2021 e il 2023, per un importo complessivo di euro 4.453,88, tutti integralmente insoluti alla data dei rapporti prodotti; non risulta, tuttavia, che tali avvisi siano stati seguiti da ingiunzioni fiscali ai sensi del r.d. 639/1910 né da cartelle di pagamento, passo necessario per l’avvio della riscossione coattiva.
La posizione COSAP, pur significativa e consolidata sul piano accertativo, si colloca dunque ancora nella fase antecedente all’esecuzione forzata, distinta e autonomamente valutabile rispetto ai crediti già oggetto di ingiunzione.
Il quadro complessivo riflette, pertanto, una situazione debitoria articolata, nella quale solo una parte delle somme dovute appare assistita da titolo esecutivo e inclusa in procedura coattiva, mentre la restante - e in particolare quella riferita ai canoni - risulta allo stadio di accertamento definitivo anche se non ancora trasformato in titolo esecutivo.
Parte ricorrente contesta che per i debiti con natura corrispettiva non sia stata avviata la riscossione coattiva, come preteso dall’art. 127 lett e-bis) della legge regionale e che quindi il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in forza di tale contrasto con la normativa primaria.
Ma tale contestazione non ha pregio giacché la sola definitività dei debiti fiscali è in grado di legittimare la decadenza ai sensi dell’art. 43 del regolamento comunale, in ragione della copertura offerta dall’art. 15-ter del DL n. 34/2019, anche per come interpretato dalla succitata giurisprudenza.
L’accertata persistenza della morosità, unitamente alla circostanza che le attività esecutive erano state avviate da tempo, integra dunque il presupposto oggettivo richiesto dalla norma comunale e nazionale per la declaratoria di decadenza.
Il Comune ha quindi dato corretta applicazione degli artt. 43 e 48 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche che, come si è già detto, nel disciplinare le ipotesi di decadenza risultano conformi alla normativa primaria di riferimento.
4.7. Sulla scorta delle doglianze della ricorrente, nel valutare la legittimità della misura adottata, il Collegio deve altresì ribadire la legittimità delle disposizioni regolamentari anche alla luce principi di proporzionalità, necessità e adeguatezza che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, orientano l’esercizio del potere pubblico anche per il tramite degli artt. 3 e 97 Cost.
Tali principi impongono che la misura scelta sia idonea al conseguimento dello scopo perseguito (idoneità/adeguatezza), che non esistano strumenti meno incisivi ugualmente efficaci (necessità) e che l’incisione sull’interesse contrapposto non ecceda quanto strettamente indispensabile per la tutela dell’interesse pubblico coinvolto (proporzionalità in senso stretto) (cfr. Corte Cost., fra le altre, sentt. n. 1/2014; n. 85/2013; n. 264/2012).
Applicando tali criteri al caso di specie, emerge che la misura decadenziale prevista dalla disciplina regionale e nazionale e applicata dal Comune risponde pienamente al parametro della adeguatezza, posto che la decadenza dal titolo abilitativo e dalla concessione di posteggio è uno strumento coerente con l’esigenza - riconosciuta dal legislatore regionale all’art. 127, comma 1, lett. e‑bis, L.R. Toscana n. 62/2018 e da quello nazionale all’art. 15-ter del DL n. 34/2019 - di assicurare che il godimento di un bene pubblico a titolo concessorio sia accompagnato dall’adempimento degli obblighi patrimoniali che ne costituiscono il corrispettivo. L’utilizzo dell’area pubblica per fini economici presuppone, infatti, la capacità dell’operatore di sostenere i relativi oneri, onde evitare un uso distorto o antagonistico rispetto agli altri operatori regolari.
Il requisito della necessità risulta parimenti soddisfatto. Come emerge dagli atti di causa, la situazione debitoria della ricorrente è risultata risalente nel tempo, già oggetto di ingiunzioni e avvii di riscossione coattiva a partire dal 2018, e si è mantenuta irrisolta nonostante plurimi solleciti dell’Amministrazione e la concessione di termini specifici per la regolarizzazione (doc. C1 e C3 di parte resistente). L’importo complessivo risultante dall’ultima verifica istruttoria (doc. C4), superiore a euro 10.000, dimostra una condizione di persistente e significativa morosità, non occasionale né marginale. In tale contesto, non risultano rinvenibili misure meno invasive che avrebbero potuto consentire il conseguimento dell’obiettivo di tutela dell’interesse pubblico patrimoniale, avendo l’Amministrazione già esperito strumenti ordinari di riscossione e procedure di regolarizzazione non andate a buon fine.
Il giudizio di proporzionalità in senso stretto deve tener conto, infine, dell’entità del debito in rapporto agli importi dovuti annualmente a titolo di canone, come documentati agli atti: il debito complessivamente maturato - superiore a euro 10.000 - risulta pari a un importo notevolmente più elevato rispetto ai canoni annuali dovuti per ciascun posteggio, che, come allegato in ricorso, ammontano a poche centinaia di euro.
Tale rapporto dimostra che la morosità non riguarda una mera irregolarità di modesta entità o sopravvenuta difficoltà contingente, bensì un inadempimento accumulato e reiterato per più annualità, tale da compromettere stabilmente la capacità dell’operatore di adempiere agli obblighi economici derivanti dalla concessione.
In questa prospettiva, la misura della decadenza, applicata al ricorrere dei presupposti indicati dalla normativa regionale e a fronte di un debito certo, consolidato e di rilevante entità, non appare eccedere quanto necessario per tutelare l’interesse pubblico al corretto utilizzo del suolo pubblico e alla parità di condizioni economiche tra gli operatori economici concorrenti sul mercato. La scelta operata dal legislatore regionale - che subordina la permanenza del titolo al mancato pagamento protratto per oltre 180 giorni dall’avvio della riscossione coattiva - costituisce, pertanto, un bilanciamento non irragionevole tra l’interesse dell’operatore e la tutela dell’interesse finanziario dell’Ente e, nella sua applicazione al caso concreto, non viola i principi costituzionali richiamati.
4.8. Preme da ultimo precisare che le doglianze di cui al terzo motivo non possono essere condivise.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge pacificamente che la sequenza temporale che qui rileva è così sintetizzabile:
- un primo avvio di procedimento è stato notificato il 12.06.2024 (Prot. -OMISSIS-/2024), con concessione di 10 giorni per la regolarizzazione (doc. C1 di parte resistente);
- la ricorrente ha provveduto alla rateizzazione solo parzialmente e oltre il termine, con l’Ufficio Canone Unico il 18.06.2024 e con l’Ufficio Riscossione Coattiva il 19.07.2024, successivamente alla scadenza del 22.06.2024;
- dopo il rinnovo della concessione per il mercato Lami, nel gennaio 2025 i controlli hanno evidenziato ulteriore morosità, già oggetto di ingiunzioni sin dal 2018, per un importo superiore a € 8.000 (doc. C2 di parte resistente);
- ciò ha determinato un secondo avvio di procedimento in data 17.02.2025 (Prot. -OMISSIS-/2025), con nuovo termine di 10 giorni, scaduto il 27.02.2025, senza che risultasse alcun riscontro formale da parte del ricorrente (doc. C3 di parte resistente);
- l’Amministrazione ha comunque effettuato una terza verifica in data 01.07.2025, in vista della conclusione del procedimento, dalla quale è risultato un ulteriore aggravamento del debito, ormai superiore a € 10.000 (doc. C4).
Sulla base di tale quadro, il Comune ha adottato il provvedimento finale di decadenza in data 03.07.2025 (notificato via PEC alle ore 08:23, cfr. doc. C5 di parte resistente).
Quanto alla censura di contraddittorietà, la ricorrente sostiene che l’Ufficio Riscossione Coattiva avrebbe nella stessa data trasmesso un piano di rateizzazione, a conferma dell’interlocuzione in essere. Tale ricostruzione non persuade poiché dalla documentazione depositata risulta che le domande sono state presentate solo dopo la notifica dell’atto di decadenza (precisamente alle ore 14:57–14:58 del 3 luglio 2025, cfr. doc. C6 e C7 di parte resistente).
Il Comune, non contestato dalla ricorrente, evidenzia inoltre che tali PEC costituiscono la prima richiesta presentata dall’interessato in quella fase, mentre non vi sarebbero state istanze o contatti formalizzati nel periodo compreso tra il secondo avvio (17.02.2025) e la verifica del 01.07.2025.
Alla luce dei documenti depositati, emerge dunque che: tra il 17.02.2025 (secondo avvio) e il 03.07.2025 (decadenza) sono trascorsi oltre quattro mesi senza alcuna istanza formale di regolarizzazione; i termini concessi (22.06.2024 e 27.02.2025) risultano entrambi scaduti senza adempimento; la verifica del 01.07.2025 è stata effettuata ampiamente oltre il termine assegnato; la documentazione del Comune colloca la richiesta di rateizzazione dopo la notifica della decadenza; la ricorrente non introduce elementi attestanti un’interlocuzione formale precedente alla PEC delle ore 14:57–14:58.
Di conseguenza, la presunta “sovrapposizione” tra l’attività di rateizzazione e la notifica della decadenza, come prospettata nel ricorso, risulta oggetto di contestazione puntuale da parte dell’Ente, il quale produce documenti atti a dimostrare che la regolarizzazione sarebbe stata tentata solo dopo l’adozione dell’atto finale, e non già in una fase antecedente o contestuale.
Per quanto precede il primo, secondo e terzo motivo del ricorso sono infondati.
5. Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Firenze, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
LL FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL FA | AN CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.