TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6263/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 6263/2017 promossa da:
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in proprio ed in qualità di erede di , rappresentati e CodiceFiscale_1 Persona_1 difesi, in virtù di procura allegata telematicamente, dall'Avv. Pierfrancesco Micillo, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Napoli alla via E. Pessina, n. 90;
- opponenti
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Anna Rosanova, elettivamente domiciliato in Nola alla via Francesco Napolitano, n. 25 presso lo studio dell'Avv. Carminantonio del Plato;
- opponente
E
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., e, per essa (p.i.: Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Claudio P.IVA_3
Orabona, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli alla via Manzoni, n. 132;
- opposta
E
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_4
Massimiliano Muni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dello stesso Email_1
- interventore
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione la e , da un Parte_1 Parte_2 Persona_1 lato, e dall' altro, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1607/2017 reso dal Tribunale di Nola il 27 giugno 2017 con il quale è stato loro ingiunto - rispettivamente nella qualità di debitrice principale e di fideiussori – il pagamento, in favore della della somma di euro 151.301,91 a titolo di saldo debitore di distinti rapporti bancari Controparte_2 accesi dalla ed assistiti da garanzie personali degli opponenti , e Parte_1 Pt_2 CP_1
, di cui : - euro 52.893,15 quale saldo del conto corrente ordinario n. 10632891; - euro 59.700,31 Per_1 quale saldo del conto corrente ordinario n. 401178699; - euro 27.516,01 quale saldo del conto anticipi export n. 4120111; euro 11.192,44 quale saldo del mutuo chirografario n. 6479870; rapporti assistiti da fideiussioni omnibus del 10.9.2010, rilasciata da , ed fino alla concorrenza Pt_2 Per_1 CP_1 dell'importo di €. 370.000,00, nonché da fideiussione specifica rilasciata dai medesimi soggetti in pari data per il rapporto di mutuo chirografario.
Gli opponenti e hanno contestato in toto la pretesa Parte_1 Pt_2 Per_1 creditoria azionata dalla banca eccependo: la assenza di adeguata prova del credito, non essendo idonea a tal fine la documentazione depositata, contestando altresì l' omessa comunicazione periodica degli estratti conto trimestrali;
la nullità ex art. 117 e 118 T.U.B. dei contratti bancari derivanti dalla mancata pattuizione di elementi essenziali, nonché l' illegittima applicazione di spese e cms non pattuite;
l'abusiva concessione del credito alla società; l'applicazione di interessi usurari nonché anatocistici.
Gli opponenti, inoltre, hanno eccepito la decadenza dell'azione della banca nei confronti dei garanti ex articolo 1957 c.c., assumendo la nullità della deroga contenuta nella fideiussione per difetto di doppia sottoscrizione, nonché la nullità del rapporto fideiussorio o di garanzia in quanto diretta conseguenza della nullità derivante dall'applicazione di interessi usurari.
Sulla scorta di tali motivi, hanno concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento e la condanna della banca alla restituzione dell' importo di euro 133.695,83, di cui euro 15.893,09 per il mutuo chirografario ed euro 117.802,74 per i rapporti di conto corrente;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Con autonomo atto di citazione ha formulato speculari motivi di opposizione, Controparte_1 eccependo la assenza di adeguata prova del credito, la applicazione illegittima di capitalizzazione, interessi e spese non pattuite, la invalidità della fideiussione rilasciata nonché la violazione, da parte dell' istituto di credito, del canone generale di buona fede e correttezza, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la ed ha resistito alle avverse opposizioni contestando la ricostruzione in Controparte_2
pagina 2 di 14 fatto e in diritto offerta dagli opponenti, assumendo, in particolare, la autonomia delle garanzie prestate e la conseguente inopponibilità, da parte dei garanti, delle eccezioni afferenti al rapporto principale;
ha, poi, resistito alle difese sollevate dagli opponenti in ordine ai singoli rapporti garantiti ed eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto alla restituzione di qualunque importo attesa la natura solutoria delle rimesse oggetto di domanda, concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché per il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
Disposta la riunione dei due giudizi connessi e negata la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., nelle more del giudizio interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la CP_4
dichiarando di agire in qualità di cessionaria nel credito vantato dalla giusta
[...] Controparte_2 operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1990 e art. 58 d. lgs
385/1993 con contratto di cessione del 20 settembre 2018 (di cui all' avviso in GU n. 113 del 27 settembre 2018, allegata alla comparsa depositata il 05/03/2019).
Istruito mediante ctu contabile, il giudizio veniva interrotto in data 4 ottobre 2022 a causa del decesso della parte;
ritualmente riassunta e proseguita da anche in qualità di Persona_1 Parte_2 erede della parte deceduta, la causa veniva trattenuta in decisione all' udienza dell' 11.9.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda atteso che le parti hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (si vedano i verbali di mediazione del 21/05/2018 e del 04/05/2025).
Ancora in via preliminare occorre dare atto dell'intervento nel processo spiegato in data 5 marzo 2019 dalla in qualità di cessionaria del credito litigioso;
tale intervento va ricondotto alla Controparte_4 previsione di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie.
Ed infatti “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che
l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, terzo comma, cod. proc. civ. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. n. 1200 del
22.1.2015; Cass. n. 18767/2017; Cass. 5529/2020).
In questi casi, laddove il cessionario intervenga nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, senza il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, “ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie pur spiegando
i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte d'Appello di Venezia del 10.01.18, pagina 3 di 14 n. 15; Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Nel caso di specie, in assenza di consenso formulato da tutte le parti, nessuna estromissione dell'originaria opposta può essere disposta, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale, fermi gli effetti di cui all' art. 111, 4 co. c.p.c. in favore della cessionaria del credito.
Venendo all' esame del merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito espressi.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi che la ricorrente
- attrice in senso sostanziale - ha prodotto, nella fase monitoria e nel giudizio a Controparte_2 cognizione piena, la seguente documentazione: - contratto di conto corrente ordinario stipulato dalla n. 10632891; contratto di conto corrente ordinario n. 401178699; Parte_1 contratto di conto anticipi export n. 4120111; contratto di mutuo chirografario n. 6479870; estratti conto certificati ex art. 50 Tub dei rapporti;
tre affidamenti resi in data 27.11.2015 (per euro 20.000,
30.000 ed 80.000); estratti conto analitici e riassunti scalari relativi ai saldi dei conti azionati;
garanzie pagina 4 di 14 personali rilasciate dagli odierni opponenti e , segnatamente fideiussione omnibus CP_1 Pt_2 Per_1 del 10.9.2010, rilasciata fino alla concorrenza dell'importo di €. 370.000,00, nonché fideiussione specifica rilasciata dalle stesse parti in pari data per il rapporto di mutuo chirografario.
A fronte di tale produzione documentale, idonea a fornire la prova del credito azionato, occorre verificare se gli opponenti, convenuti in senso sostanziale, abbiano fornito la prova della ricorrenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della avversa pretesa;
pertanto, al fine di individuare le eccezioni opponibili dai garanti, deve preliminarmente procedersi alla qualificazione giuridica della garanzia omnibus prestata.
Com' è noto, integra un contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni;
tale contratto si distingue, pertanto, dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha chiarito che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del
18/02/2010; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011).
D'altra parte, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di 'solve et repete', ai sensi dell' art. 1462 c.c.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (Cass. , sent. n. 16825 del 2016; Trib. di Bergamo, sent. n. 233 del 2020; Trib. Livorno, sent. pagina 5 di 14 n. 651 del 2020).
Nella fattispecie, se è vero che è previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 6, punto 1), non vi è, però, un divieto espresso e generalizzato per il garante alla facoltà di opporre eccezioni, non rinvenendosi clausole che limitino la proponibilità di eccezioni da parte del fideiussore.
Del resto, neppure depone in senso contrario la deroga espressa all' art 1957 c.c. di cui all' art. 5: sul punto, va ricordato che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell' art.
1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” : Trib. Milano, sent. n. 6480 del 2021) e che la deroga a tale norma, avente carattere dispositivo, non assume ex se rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", ben potendo comportare unicamente una deroga parziale della disciplina della fideiussione, spettando al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola.
Pertanto, proprio in assenza di una espressa limitazione, da parte del garante, della facoltà di proporre eccezioni, non è ravvisabile una effettiva autonomia della garanzia rispetto al rapporto garantito, potendo la stessa, pertanto, essere qualificata in termini di fideiussione, con conseguente opponibilità da parte dei garanti di tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale.
Ciò premesso in punto di diritto, possono essere vagliate nel merito tutte le difese proposte.
Va, in primo luogo, disattesa la contestazione con la quale gli opponenti lamentano il difetto di adeguata prova del credito dovendosi dare atto che la documentazione depositata dalla banca nel ricorso monitorio, ed integrata nel giudizio a cognizione piena, è idonea a fornire la prova del credito azionato;
quanto alla eccezione afferente alla omessa comunicazione degli estratti conto periodici, va rilevato che la produzione in giudizio di tali documenti è considerata, da parte della giurisprudenza costante, una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. determina l'onere per il correntista della specifica contestazione (e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione : ex multis, Corte di Appello di Brescia, sent. n. 1691 del 2021); pertanto, nella fattispecie è da ritenersi che con la produzione in giudizio, da parte dell'istituto bancario, di tale documentazione tanto il correntista quanto i fideiussori siano stati posti in condizione di formulare le contestazioni afferenti ai profili di invalidità del rapporto principale (difese effettivamente proposte), con la conseguenza che la relativa eccezione è priva di fondamento. pagina 6 di 14 Del pari è destituita di fondamento l'eccezione afferente alla omessa pattuizione per iscritto dei tassi di interesse concretamente praticati (eccezione di nullità parziale del contratto), tenuto conto che nei diversi contratti bancari prodotti, di cui si è dato atto, risultano espressamente indicati i tassi di interesse e le condizioni economiche pattuite, come verificato anche dal consulente tecnico d' ufficio.
Ed infatti il c.t.u., chiamato a ricostruire il saldo finale dei rapporti bancari intrattenuti tra le parti
(conto corrente n. 10632891, conto corrente n. 401178699, conto anticipi n. 4120111, affidamenti del
27.11.2015, contratto di mutuo chirografario n. 6479870) sulla base dei criteri analiticamente indicati nell' ordinanza del 9.3.2019, ha preliminarmente dato atto che tutte le condizioni essenziali dei rapporti risultano espressamente pattuite, indicando per ciascun rapporto in maniera analitica le condizioni negoziate.
Venendo, così, all' esame delle eccezioni di usurarietà ed anatocismo, nonché di illegittima applicazione di spese e costi non pattuiti, deve darsi atto delle risultanze della ctu.
Il consulente, invero, ha escluso la sussistenza di usura nei rapporti in esame, evidenziando, quanto al contratto di mutuo, che “alla data della stipula del contratto di mutuo (9/9/2010) il tasso soglia relativo alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, periodo 1° settembre – 31 dicembre 2010 era pari a 19,62%, ossia il tasso medio pari al 13,08% aumentato della metà” (cfr. all.
n. 9)”, e che “Il TAEG o ISC alla data della stipula del contratto di mutuo è pari a: 5,10% considerando gli interessi corrispettivi e gli accessori (cfr. all. n. 10); 7,10% considerando gli interessi di mora e gli accessori”, ed ha concluso affermando che “confrontando il TAEG o ISC calcolato in riferimento agli interessi corrispettivi e agli accessori, che si ricorda essere pari a 5,10%, con il tasso soglia pari a 19,62%, risulta evidente la sua non usurarietà. Alla stessa conclusione si perviene confrontando poi il TAEG o ISC calcolato in riferimento agli interessi di mora e agli accessori, che si ricorda essere pari a 7,10%, con il tasso soglia pari a 19,62%” (pag. 17 e 18 della ctu).
Da tanto consegue il riconoscimento pieno del credito azionato dalla banca in relazione al rapporto di mutuo chirografario, pari ad euro 11.192,44.
Quanto all' esame del saldo degli altri rapporti, il ctu ha del pari escluso la sussistenza di usura pattizia, rappresentando che dalla verifica relativa all'accertamento della c.d. 'usura pattizia', eseguita sui due rapporti di conto corrente e sugli affidamenti (pagg. 9 e 10), si evince che, al momento della pattuizione degli interessi, il TEG dei rapporti in contestazione non risultava superiore al relativo tasso soglia
(pag. 8 relazione).
Quanto alla verifica in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, il ctu ha “rilevato che per
i conti oggetto di elaborazione la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori risulta pattuita con identica periodicità”, sicchè “nella ricostruzione dei saldi è stata mantenuta la capitalizzazione pagina 7 di 14 trimestrale degli interessi fino al 31.12.2013”; viceversa, in ottemperanza al mandato peritale,
“dall'1.1.2014 gli interessi sono stati rideterminati senza alcuna forma di capitalizzazione in quanto
l'art. 1, comma 629, Legge 147/2013, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha reso illegittima a decorrere dall'1.1.2024 qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, nonché vietato
l'addebito di interessi anatocistici passivi” (pag. 10).
Pertanto, sulla scorta di tali rilievi, il c.t.u. ha rielaborato gli importi indicati negli estratti conto espungendo preliminarmente le competenze addebitate dalla banca (pag. 11); inoltre, ha precisato che
“dopo aver apportato tali rettifiche, gli interessi sono stati ricalcolati con le modalità sopra indicate e le cms, ove pattuite, rideterminate sui nuovi saldi. Sono state mantenute le spese relative alla gestione operativa dei conti”.
In applicazione di tali criteri operativi, il ctu ha rideterminato in euro 18.296,39 il saldo in favore della banca per il conto corrente ordinario n. 10632891 (a fronte di euro 52.893,15 richiesti dall'istituto di credito) ed in euro 49.917,29 il saldo in favore della banca per il conto anticipi n. 401178699 (a fronte di euro 59.700,31 richiesti dall'istituto di credito).
Va, infine, confermato il credito pari ad euro 27.516,01 relativo al conto anticipi export, che non è stato oggetto di specifiche contestazioni da parte degli opponenti e rispetto al quale non sono emerse, in sede peritale, anomalie contabili.
Venendo, poi, all' esame della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca rispetto alla domanda di accertamento/ripetizione dell' indebito, giova premettere che “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., sent. n. 7721 del 2023).
Pertanto, dopo aver proceduto alla rettifica del saldo è possibile esaminare la relativa difesa svolta dalla banca, limitatamente alla domanda di ripetizione proposta dalla debitrice principale, difettando all' evidenza i garanti della legittimazione alla proposizione della domanda restitutoria.
Quanto al termine di decorrenza della prescrizione decennale in materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova è opportuno ricordare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 24418 del 2010: al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente, pagina 8 di 14 bisogna distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie poiché l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non consente di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine prescrizionale. Difatti, pur trovandoci di fronte ad un rapporto di durata con prestazioni ripetute e scaglionate nel tempo, è ben possibile che un singolo pagamento sia da qualificarsi come indebito, in quanto non sorretto da una causa giustificativa, e perciò ripetibile ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Pertanto la Suprema Corte a Sezione Unite ha chiarito che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens'”.
Ebbene, a fronte dell'eccezione della banca di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del correntista provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata
(così Cass. n. 2660 del 30/01/2019 e n. 27704 del 2018).
Nel caso in esame, come accertato anche dal ctu difetta qualsivoglia “affidamento nel periodo antecedente i dieci anni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo” , sicchè i versamenti effettuati dalla apertura del conto (maggio 2006) al compimento del decennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo (luglio 2007) devono ritenersi aventi natura solutoria, con la conseguenza che le relative eventuali pretese restitutorie avanzate dalla debitrice principale devono ritenersi prescritte.
In definitiva, potendo aderirsi integralmente alle conclusioni del ctu, che risultano adeguatamente motivate (avendo, peraltro, lo stesso fornito adeguata risposta alle osservazioni dei ctp formulate nei termini ex art. 195 c.p.c.), può accertarsi la sussistenza di un credito dell' istituto inferiore rispetto a quello azionato.
Le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti, invero, non sono idonee a paralizzare l' avversa pretesa.
Ed infatti, non si ravvisa alcuna violazione dell' art. 1957 c.c. in presenza di valida deroga pagina 9 di 14 convenzionale (art. 5 della fideiussione), oggetto di doppia sottoscrizione, dovendosi rilevare che la richiamata disposizione può essere oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. VI, n. 21867/2013); né è possibile affermare la nullità di tale clausola per vessatorietà (come eccepito dagli opponenti e ), non apparendo Per_1 Pt_2 applicabile agli opponenti la disciplina consumeristica (emergendo, dalla visura camerale prodotta dalla opposta, che tali soggetti detenevano quote di maggioranza della società, rivestendo il altresì la Pt_2 carica di socio accomandatario).
Va, del pari, disattesa la eccezione, sollevata dall' afferente alla violazione della buona fede da CP_1 parte della banca nella concessione del credito, in quanto formulata genericamente.
Infine, vanno rigettate le eccezioni sollevate solo in fase conclusionale dagli opponenti relative al vizio di procura della società opposta (sollevata dall' opponente solo nella memoria di replica ex at. CP_1
190 c.p.c.), e la eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust (sollevata dagli opponenti in comparsa conclusionale); tali difese, sebbene proposte in fase decisionale, possono essere esaminate nel merito perché attinenti a questioni rilevabili anche ex officio (non vengono, invece, esaminate le ulteriori difese proposte per la prima vola in fase decisionale, perché tardive).
Quanto al lamentato vizio di procura per indeterminatezza dell' oggetto, si richiama quanto espresso in motivazione da Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1529 del 2024, la quale, esaminando fattispecie analoga alla presente (procura rilasciata per la gestione di “crediti anomali”: v. all. 6 alla comparsa di costituzione), pur rilevando che il termine “crediti anomali” è alquanto generico (come evidenziato dalla Suprema Corte, in sent. n. 22803 del 2019, richiamata dall' opponente , in quanto CP_1
“sinonimo di crediti deteriorati, in default, sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, scaduti o sconfinanti, che lascia margini di incertezza sull'individuazione di un significato preciso”, ha ritenuto tuttavia che nel caso in esame (analogo al presente) “l'oggetto della procura conferita da CP_2 ad “...per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e delle proprie CP_5 cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali...” sia delineato in modo netto per varie ragioni. In primo luogo, si rileva che il termine anomalo ("che non è conforme alla regola generale, alla norma, al comportamento consueto, alla struttura tipica...") è frequentemente utilizzato nella materia del diritto bancario, ad es. "operazione bancaria anomala" (Cass.,
30588/2023), "circostanze anomale" (Cass., 9842/2021) ", "modalità anomala di estinzione del debito"
(Cass., 14002/2018), "condotta del risparmiatore anomala" (Cass., 22956/2015; n. 17947/2020) ecc.
La menzionata procura, conferita con il potere di stare in giudizio e per il compimento di una serie atti pagina 10 di 14 e attività indicati "in via esemplificativa e non esaustiva" , tra i quali (pag. 4) "i ricorsi per ingiunzione", non contiene alcuna specificazione o delimitazione dei suddetti crediti, sicché deve ritenersi che vi rientrino tutti i crediti anomali, nella cui ampia categoria rientrano anche
i crediti "deteriorati" o " in sofferenza" o comunque derivanti da contratti di finanziamento o apertura di credito che il cliente non riesce a ripagare alla banca, quale quello in esame”.
Sicchè, condividendosi quanto espresso nel precedente richiamato (reso in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente), l' eccezione va disattesa.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, va premesso che questo Tribunale non ignora l'arresto della Corte di Cassazione, SS.UU. 41994 del 2021, che ha affermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea;
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal
12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”).
Ciò posto, ed in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, va rilevato che la parte che intende avvalersi della nullità (parziale o totale) non può limitarsi a richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione in materia, ma ha altresì l' onere – ai sensi dell' art. 2697 c.c. - di allegare e provare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.
In questo senso, la costante giurisprudenza di merito afferma la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate: l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 pagina 11 di 14 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243;
Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Sotto tale profilo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 può esplicare una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, ma esclusivamente avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002
a maggio 2005; invero, l' efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia n. 55 del 2005 è limitata ai contratti stipulati nell' intervallo temporale in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” da parte dell' authority, con la conseguenza che la esclusiva allegazione del provvedimento dell' authority non può valere quale prova della ricorrenza di un' intesa anticoncorrenziale in un periodo diverso (in questo senso, Trib Imprese Napoli, sent. n. 7632 del 2023 e sent. n. 7349 del 2023).
Ne deriva che “nelle azioni stand-alone … gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (in questo senso, Trib.
Napoli, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Nella fattispecie, la domanda di nullità integrale e/ parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus del 2010 deve essere rigettata non avendo la parte soddisfatto l' onere probatorio su di sé gravante, trattandosi di pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 (decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005), rispetto alla quale, pertanto, tale provvedimento appare sprovvisto di efficacia probatoria privilegiata.
Si osserva, infatti, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e la applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2010, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola gravava interamente sulla parte attrice che pagina 12 di 14 ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust (in senso analogo, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 4220 del 2022).
Tale prova, però, non risulta fornita nel caso concreto, non avendo gli opponenti prodotto alcunchè a sostegno della relativa difesa, non avendo né articolato tempestivamente i mezzi di prova indicativi dell'esistenza dell'intesa illecita “a monte”, né provveduto a produrre in giudizio i moduli utilizzati da diverse banche nell'anno di stipulazione del contratto in contestazione;
tali documenti, peraltro,
“sebbene contenenti le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate, comunque, non avrebbero potuto ritenersi decisivi ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale a monte, in quanto i predetti moduli avrebbero dimostrato al più la sola applicazione uniforme, più o meno estesa, delle clausole contestate, ma non l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta ai fini di tale applicazione generalizzata e uniforme, tale da ledere dunque la libertà di concorrenza” (v. Trib Imprese Napoli,
7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Da quanto sin qui espresso consegue il rigetto dell' eccezione di nullità delle garanzie per mancato assolvimento dell' onere probatorio.
Dalle motivazioni che precedono consegue il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti, in solido, al pagamento del diverso importo corrispondente al saldo rideterminato dal ctu, pari a complessivi euro 106.922,13 (di cui euro 18.296,39 per il conto corrente ordinario n. 10632891, euro 49.917,29 per conto anticipi n. 401178699, euro
27.516,01 per il conto export n. 412011 , euro 11.192,44 per il contratto di mutuo n. 6479870), oltre interessi nella misura convenzionale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
le motivazioni espresse conducono, altresì, al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
L'accoglimento parziale dell'opposizione dà luogo a parziale soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese di lite in misura pari ad 1/3; i residue 2/3 seguono la soccombenza degli opponenti e si pone a carico di questi, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta;
si ravvisano, viceversa, i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della CP_4
intervenuta ai soli fini di cui all' art. 111 c.p.c..
[...]
La soccombenza reciproca induce altresì alla compensazione delle spese della ctu disposta, che si pongono in misura pari al 50% a carico della parte opponente ed in misura pari al 50% a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così pagina 13 di 14 provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1607/2017 e condanna , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di erede di , e in solido, al pagamento in favore Persona_1 Controparte_1 della opposta della somma di euro 106.922,13, oltre interessi nella misura Controparte_2 indicata in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
- compensa le spese di lite in misura pari ad 1/3 e condanna Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di erede di , e , in solido ex Pt_2 Persona_1 Controparte_1 art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore di dei residui 2/3, che liquida ai sensi del Controparte_2
D.M. 55 del 2014 in euro 450,00 per spese ed euro 9.402,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensandole nel rapporto con la terza interventrice;
- pone le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna (50% sugli opponenti e CP_1 Pt_2 [...]
e 50% sull' opposta . Parte_1 Controparte_2
Nola, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 6263/2017 promossa da:
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in proprio ed in qualità di erede di , rappresentati e CodiceFiscale_1 Persona_1 difesi, in virtù di procura allegata telematicamente, dall'Avv. Pierfrancesco Micillo, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Napoli alla via E. Pessina, n. 90;
- opponenti
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Anna Rosanova, elettivamente domiciliato in Nola alla via Francesco Napolitano, n. 25 presso lo studio dell'Avv. Carminantonio del Plato;
- opponente
E
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., e, per essa (p.i.: Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Claudio P.IVA_3
Orabona, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli alla via Manzoni, n. 132;
- opposta
E
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_4
Massimiliano Muni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dello stesso Email_1
- interventore
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione la e , da un Parte_1 Parte_2 Persona_1 lato, e dall' altro, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1607/2017 reso dal Tribunale di Nola il 27 giugno 2017 con il quale è stato loro ingiunto - rispettivamente nella qualità di debitrice principale e di fideiussori – il pagamento, in favore della della somma di euro 151.301,91 a titolo di saldo debitore di distinti rapporti bancari Controparte_2 accesi dalla ed assistiti da garanzie personali degli opponenti , e Parte_1 Pt_2 CP_1
, di cui : - euro 52.893,15 quale saldo del conto corrente ordinario n. 10632891; - euro 59.700,31 Per_1 quale saldo del conto corrente ordinario n. 401178699; - euro 27.516,01 quale saldo del conto anticipi export n. 4120111; euro 11.192,44 quale saldo del mutuo chirografario n. 6479870; rapporti assistiti da fideiussioni omnibus del 10.9.2010, rilasciata da , ed fino alla concorrenza Pt_2 Per_1 CP_1 dell'importo di €. 370.000,00, nonché da fideiussione specifica rilasciata dai medesimi soggetti in pari data per il rapporto di mutuo chirografario.
Gli opponenti e hanno contestato in toto la pretesa Parte_1 Pt_2 Per_1 creditoria azionata dalla banca eccependo: la assenza di adeguata prova del credito, non essendo idonea a tal fine la documentazione depositata, contestando altresì l' omessa comunicazione periodica degli estratti conto trimestrali;
la nullità ex art. 117 e 118 T.U.B. dei contratti bancari derivanti dalla mancata pattuizione di elementi essenziali, nonché l' illegittima applicazione di spese e cms non pattuite;
l'abusiva concessione del credito alla società; l'applicazione di interessi usurari nonché anatocistici.
Gli opponenti, inoltre, hanno eccepito la decadenza dell'azione della banca nei confronti dei garanti ex articolo 1957 c.c., assumendo la nullità della deroga contenuta nella fideiussione per difetto di doppia sottoscrizione, nonché la nullità del rapporto fideiussorio o di garanzia in quanto diretta conseguenza della nullità derivante dall'applicazione di interessi usurari.
Sulla scorta di tali motivi, hanno concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento e la condanna della banca alla restituzione dell' importo di euro 133.695,83, di cui euro 15.893,09 per il mutuo chirografario ed euro 117.802,74 per i rapporti di conto corrente;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Con autonomo atto di citazione ha formulato speculari motivi di opposizione, Controparte_1 eccependo la assenza di adeguata prova del credito, la applicazione illegittima di capitalizzazione, interessi e spese non pattuite, la invalidità della fideiussione rilasciata nonché la violazione, da parte dell' istituto di credito, del canone generale di buona fede e correttezza, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la ed ha resistito alle avverse opposizioni contestando la ricostruzione in Controparte_2
pagina 2 di 14 fatto e in diritto offerta dagli opponenti, assumendo, in particolare, la autonomia delle garanzie prestate e la conseguente inopponibilità, da parte dei garanti, delle eccezioni afferenti al rapporto principale;
ha, poi, resistito alle difese sollevate dagli opponenti in ordine ai singoli rapporti garantiti ed eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto alla restituzione di qualunque importo attesa la natura solutoria delle rimesse oggetto di domanda, concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché per il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
Disposta la riunione dei due giudizi connessi e negata la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., nelle more del giudizio interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la CP_4
dichiarando di agire in qualità di cessionaria nel credito vantato dalla giusta
[...] Controparte_2 operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1990 e art. 58 d. lgs
385/1993 con contratto di cessione del 20 settembre 2018 (di cui all' avviso in GU n. 113 del 27 settembre 2018, allegata alla comparsa depositata il 05/03/2019).
Istruito mediante ctu contabile, il giudizio veniva interrotto in data 4 ottobre 2022 a causa del decesso della parte;
ritualmente riassunta e proseguita da anche in qualità di Persona_1 Parte_2 erede della parte deceduta, la causa veniva trattenuta in decisione all' udienza dell' 11.9.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda atteso che le parti hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (si vedano i verbali di mediazione del 21/05/2018 e del 04/05/2025).
Ancora in via preliminare occorre dare atto dell'intervento nel processo spiegato in data 5 marzo 2019 dalla in qualità di cessionaria del credito litigioso;
tale intervento va ricondotto alla Controparte_4 previsione di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie.
Ed infatti “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che
l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, terzo comma, cod. proc. civ. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. n. 1200 del
22.1.2015; Cass. n. 18767/2017; Cass. 5529/2020).
In questi casi, laddove il cessionario intervenga nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, senza il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, “ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie pur spiegando
i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (Corte d'Appello di Venezia del 10.01.18, pagina 3 di 14 n. 15; Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Nel caso di specie, in assenza di consenso formulato da tutte le parti, nessuna estromissione dell'originaria opposta può essere disposta, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale, fermi gli effetti di cui all' art. 111, 4 co. c.p.c. in favore della cessionaria del credito.
Venendo all' esame del merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito espressi.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi che la ricorrente
- attrice in senso sostanziale - ha prodotto, nella fase monitoria e nel giudizio a Controparte_2 cognizione piena, la seguente documentazione: - contratto di conto corrente ordinario stipulato dalla n. 10632891; contratto di conto corrente ordinario n. 401178699; Parte_1 contratto di conto anticipi export n. 4120111; contratto di mutuo chirografario n. 6479870; estratti conto certificati ex art. 50 Tub dei rapporti;
tre affidamenti resi in data 27.11.2015 (per euro 20.000,
30.000 ed 80.000); estratti conto analitici e riassunti scalari relativi ai saldi dei conti azionati;
garanzie pagina 4 di 14 personali rilasciate dagli odierni opponenti e , segnatamente fideiussione omnibus CP_1 Pt_2 Per_1 del 10.9.2010, rilasciata fino alla concorrenza dell'importo di €. 370.000,00, nonché fideiussione specifica rilasciata dalle stesse parti in pari data per il rapporto di mutuo chirografario.
A fronte di tale produzione documentale, idonea a fornire la prova del credito azionato, occorre verificare se gli opponenti, convenuti in senso sostanziale, abbiano fornito la prova della ricorrenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della avversa pretesa;
pertanto, al fine di individuare le eccezioni opponibili dai garanti, deve preliminarmente procedersi alla qualificazione giuridica della garanzia omnibus prestata.
Com' è noto, integra un contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni;
tale contratto si distingue, pertanto, dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha chiarito che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del
18/02/2010; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011).
D'altra parte, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di 'solve et repete', ai sensi dell' art. 1462 c.c.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (Cass. , sent. n. 16825 del 2016; Trib. di Bergamo, sent. n. 233 del 2020; Trib. Livorno, sent. pagina 5 di 14 n. 651 del 2020).
Nella fattispecie, se è vero che è previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 6, punto 1), non vi è, però, un divieto espresso e generalizzato per il garante alla facoltà di opporre eccezioni, non rinvenendosi clausole che limitino la proponibilità di eccezioni da parte del fideiussore.
Del resto, neppure depone in senso contrario la deroga espressa all' art 1957 c.c. di cui all' art. 5: sul punto, va ricordato che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell' art.
1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” : Trib. Milano, sent. n. 6480 del 2021) e che la deroga a tale norma, avente carattere dispositivo, non assume ex se rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", ben potendo comportare unicamente una deroga parziale della disciplina della fideiussione, spettando al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola.
Pertanto, proprio in assenza di una espressa limitazione, da parte del garante, della facoltà di proporre eccezioni, non è ravvisabile una effettiva autonomia della garanzia rispetto al rapporto garantito, potendo la stessa, pertanto, essere qualificata in termini di fideiussione, con conseguente opponibilità da parte dei garanti di tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale.
Ciò premesso in punto di diritto, possono essere vagliate nel merito tutte le difese proposte.
Va, in primo luogo, disattesa la contestazione con la quale gli opponenti lamentano il difetto di adeguata prova del credito dovendosi dare atto che la documentazione depositata dalla banca nel ricorso monitorio, ed integrata nel giudizio a cognizione piena, è idonea a fornire la prova del credito azionato;
quanto alla eccezione afferente alla omessa comunicazione degli estratti conto periodici, va rilevato che la produzione in giudizio di tali documenti è considerata, da parte della giurisprudenza costante, una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. determina l'onere per il correntista della specifica contestazione (e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione : ex multis, Corte di Appello di Brescia, sent. n. 1691 del 2021); pertanto, nella fattispecie è da ritenersi che con la produzione in giudizio, da parte dell'istituto bancario, di tale documentazione tanto il correntista quanto i fideiussori siano stati posti in condizione di formulare le contestazioni afferenti ai profili di invalidità del rapporto principale (difese effettivamente proposte), con la conseguenza che la relativa eccezione è priva di fondamento. pagina 6 di 14 Del pari è destituita di fondamento l'eccezione afferente alla omessa pattuizione per iscritto dei tassi di interesse concretamente praticati (eccezione di nullità parziale del contratto), tenuto conto che nei diversi contratti bancari prodotti, di cui si è dato atto, risultano espressamente indicati i tassi di interesse e le condizioni economiche pattuite, come verificato anche dal consulente tecnico d' ufficio.
Ed infatti il c.t.u., chiamato a ricostruire il saldo finale dei rapporti bancari intrattenuti tra le parti
(conto corrente n. 10632891, conto corrente n. 401178699, conto anticipi n. 4120111, affidamenti del
27.11.2015, contratto di mutuo chirografario n. 6479870) sulla base dei criteri analiticamente indicati nell' ordinanza del 9.3.2019, ha preliminarmente dato atto che tutte le condizioni essenziali dei rapporti risultano espressamente pattuite, indicando per ciascun rapporto in maniera analitica le condizioni negoziate.
Venendo, così, all' esame delle eccezioni di usurarietà ed anatocismo, nonché di illegittima applicazione di spese e costi non pattuiti, deve darsi atto delle risultanze della ctu.
Il consulente, invero, ha escluso la sussistenza di usura nei rapporti in esame, evidenziando, quanto al contratto di mutuo, che “alla data della stipula del contratto di mutuo (9/9/2010) il tasso soglia relativo alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, periodo 1° settembre – 31 dicembre 2010 era pari a 19,62%, ossia il tasso medio pari al 13,08% aumentato della metà” (cfr. all.
n. 9)”, e che “Il TAEG o ISC alla data della stipula del contratto di mutuo è pari a: 5,10% considerando gli interessi corrispettivi e gli accessori (cfr. all. n. 10); 7,10% considerando gli interessi di mora e gli accessori”, ed ha concluso affermando che “confrontando il TAEG o ISC calcolato in riferimento agli interessi corrispettivi e agli accessori, che si ricorda essere pari a 5,10%, con il tasso soglia pari a 19,62%, risulta evidente la sua non usurarietà. Alla stessa conclusione si perviene confrontando poi il TAEG o ISC calcolato in riferimento agli interessi di mora e agli accessori, che si ricorda essere pari a 7,10%, con il tasso soglia pari a 19,62%” (pag. 17 e 18 della ctu).
Da tanto consegue il riconoscimento pieno del credito azionato dalla banca in relazione al rapporto di mutuo chirografario, pari ad euro 11.192,44.
Quanto all' esame del saldo degli altri rapporti, il ctu ha del pari escluso la sussistenza di usura pattizia, rappresentando che dalla verifica relativa all'accertamento della c.d. 'usura pattizia', eseguita sui due rapporti di conto corrente e sugli affidamenti (pagg. 9 e 10), si evince che, al momento della pattuizione degli interessi, il TEG dei rapporti in contestazione non risultava superiore al relativo tasso soglia
(pag. 8 relazione).
Quanto alla verifica in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, il ctu ha “rilevato che per
i conti oggetto di elaborazione la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori risulta pattuita con identica periodicità”, sicchè “nella ricostruzione dei saldi è stata mantenuta la capitalizzazione pagina 7 di 14 trimestrale degli interessi fino al 31.12.2013”; viceversa, in ottemperanza al mandato peritale,
“dall'1.1.2014 gli interessi sono stati rideterminati senza alcuna forma di capitalizzazione in quanto
l'art. 1, comma 629, Legge 147/2013, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha reso illegittima a decorrere dall'1.1.2024 qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, nonché vietato
l'addebito di interessi anatocistici passivi” (pag. 10).
Pertanto, sulla scorta di tali rilievi, il c.t.u. ha rielaborato gli importi indicati negli estratti conto espungendo preliminarmente le competenze addebitate dalla banca (pag. 11); inoltre, ha precisato che
“dopo aver apportato tali rettifiche, gli interessi sono stati ricalcolati con le modalità sopra indicate e le cms, ove pattuite, rideterminate sui nuovi saldi. Sono state mantenute le spese relative alla gestione operativa dei conti”.
In applicazione di tali criteri operativi, il ctu ha rideterminato in euro 18.296,39 il saldo in favore della banca per il conto corrente ordinario n. 10632891 (a fronte di euro 52.893,15 richiesti dall'istituto di credito) ed in euro 49.917,29 il saldo in favore della banca per il conto anticipi n. 401178699 (a fronte di euro 59.700,31 richiesti dall'istituto di credito).
Va, infine, confermato il credito pari ad euro 27.516,01 relativo al conto anticipi export, che non è stato oggetto di specifiche contestazioni da parte degli opponenti e rispetto al quale non sono emerse, in sede peritale, anomalie contabili.
Venendo, poi, all' esame della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca rispetto alla domanda di accertamento/ripetizione dell' indebito, giova premettere che “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., sent. n. 7721 del 2023).
Pertanto, dopo aver proceduto alla rettifica del saldo è possibile esaminare la relativa difesa svolta dalla banca, limitatamente alla domanda di ripetizione proposta dalla debitrice principale, difettando all' evidenza i garanti della legittimazione alla proposizione della domanda restitutoria.
Quanto al termine di decorrenza della prescrizione decennale in materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova è opportuno ricordare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 24418 del 2010: al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente, pagina 8 di 14 bisogna distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie poiché l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non consente di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine prescrizionale. Difatti, pur trovandoci di fronte ad un rapporto di durata con prestazioni ripetute e scaglionate nel tempo, è ben possibile che un singolo pagamento sia da qualificarsi come indebito, in quanto non sorretto da una causa giustificativa, e perciò ripetibile ai sensi dell'articolo 2033 c.c.
Pertanto la Suprema Corte a Sezione Unite ha chiarito che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens'”.
Ebbene, a fronte dell'eccezione della banca di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del correntista provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata
(così Cass. n. 2660 del 30/01/2019 e n. 27704 del 2018).
Nel caso in esame, come accertato anche dal ctu difetta qualsivoglia “affidamento nel periodo antecedente i dieci anni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo” , sicchè i versamenti effettuati dalla apertura del conto (maggio 2006) al compimento del decennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo (luglio 2007) devono ritenersi aventi natura solutoria, con la conseguenza che le relative eventuali pretese restitutorie avanzate dalla debitrice principale devono ritenersi prescritte.
In definitiva, potendo aderirsi integralmente alle conclusioni del ctu, che risultano adeguatamente motivate (avendo, peraltro, lo stesso fornito adeguata risposta alle osservazioni dei ctp formulate nei termini ex art. 195 c.p.c.), può accertarsi la sussistenza di un credito dell' istituto inferiore rispetto a quello azionato.
Le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti, invero, non sono idonee a paralizzare l' avversa pretesa.
Ed infatti, non si ravvisa alcuna violazione dell' art. 1957 c.c. in presenza di valida deroga pagina 9 di 14 convenzionale (art. 5 della fideiussione), oggetto di doppia sottoscrizione, dovendosi rilevare che la richiamata disposizione può essere oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. VI, n. 21867/2013); né è possibile affermare la nullità di tale clausola per vessatorietà (come eccepito dagli opponenti e ), non apparendo Per_1 Pt_2 applicabile agli opponenti la disciplina consumeristica (emergendo, dalla visura camerale prodotta dalla opposta, che tali soggetti detenevano quote di maggioranza della società, rivestendo il altresì la Pt_2 carica di socio accomandatario).
Va, del pari, disattesa la eccezione, sollevata dall' afferente alla violazione della buona fede da CP_1 parte della banca nella concessione del credito, in quanto formulata genericamente.
Infine, vanno rigettate le eccezioni sollevate solo in fase conclusionale dagli opponenti relative al vizio di procura della società opposta (sollevata dall' opponente solo nella memoria di replica ex at. CP_1
190 c.p.c.), e la eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust (sollevata dagli opponenti in comparsa conclusionale); tali difese, sebbene proposte in fase decisionale, possono essere esaminate nel merito perché attinenti a questioni rilevabili anche ex officio (non vengono, invece, esaminate le ulteriori difese proposte per la prima vola in fase decisionale, perché tardive).
Quanto al lamentato vizio di procura per indeterminatezza dell' oggetto, si richiama quanto espresso in motivazione da Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1529 del 2024, la quale, esaminando fattispecie analoga alla presente (procura rilasciata per la gestione di “crediti anomali”: v. all. 6 alla comparsa di costituzione), pur rilevando che il termine “crediti anomali” è alquanto generico (come evidenziato dalla Suprema Corte, in sent. n. 22803 del 2019, richiamata dall' opponente , in quanto CP_1
“sinonimo di crediti deteriorati, in default, sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, scaduti o sconfinanti, che lascia margini di incertezza sull'individuazione di un significato preciso”, ha ritenuto tuttavia che nel caso in esame (analogo al presente) “l'oggetto della procura conferita da CP_2 ad “...per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e delle proprie CP_5 cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali...” sia delineato in modo netto per varie ragioni. In primo luogo, si rileva che il termine anomalo ("che non è conforme alla regola generale, alla norma, al comportamento consueto, alla struttura tipica...") è frequentemente utilizzato nella materia del diritto bancario, ad es. "operazione bancaria anomala" (Cass.,
30588/2023), "circostanze anomale" (Cass., 9842/2021) ", "modalità anomala di estinzione del debito"
(Cass., 14002/2018), "condotta del risparmiatore anomala" (Cass., 22956/2015; n. 17947/2020) ecc.
La menzionata procura, conferita con il potere di stare in giudizio e per il compimento di una serie atti pagina 10 di 14 e attività indicati "in via esemplificativa e non esaustiva" , tra i quali (pag. 4) "i ricorsi per ingiunzione", non contiene alcuna specificazione o delimitazione dei suddetti crediti, sicché deve ritenersi che vi rientrino tutti i crediti anomali, nella cui ampia categoria rientrano anche
i crediti "deteriorati" o " in sofferenza" o comunque derivanti da contratti di finanziamento o apertura di credito che il cliente non riesce a ripagare alla banca, quale quello in esame”.
Sicchè, condividendosi quanto espresso nel precedente richiamato (reso in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente), l' eccezione va disattesa.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, va premesso che questo Tribunale non ignora l'arresto della Corte di Cassazione, SS.UU. 41994 del 2021, che ha affermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea;
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti.
La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal
12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”).
Ciò posto, ed in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, va rilevato che la parte che intende avvalersi della nullità (parziale o totale) non può limitarsi a richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione in materia, ma ha altresì l' onere – ai sensi dell' art. 2697 c.c. - di allegare e provare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.
In questo senso, la costante giurisprudenza di merito afferma la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate: l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 pagina 11 di 14 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243;
Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Sotto tale profilo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 può esplicare una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, ma esclusivamente avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002
a maggio 2005; invero, l' efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca di Italia n. 55 del 2005 è limitata ai contratti stipulati nell' intervallo temporale in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” da parte dell' authority, con la conseguenza che la esclusiva allegazione del provvedimento dell' authority non può valere quale prova della ricorrenza di un' intesa anticoncorrenziale in un periodo diverso (in questo senso, Trib Imprese Napoli, sent. n. 7632 del 2023 e sent. n. 7349 del 2023).
Ne deriva che “nelle azioni stand-alone … gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della l. 287/1990, rappresentati – rispettivamente – dalla conformità del contratto di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (in questo senso, Trib.
Napoli, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Nella fattispecie, la domanda di nullità integrale e/ parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus del 2010 deve essere rigettata non avendo la parte soddisfatto l' onere probatorio su di sé gravante, trattandosi di pattuizione stipulata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio
2005 (decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005), rispetto alla quale, pertanto, tale provvedimento appare sprovvisto di efficacia probatoria privilegiata.
Si osserva, infatti, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e la applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) intorno all'anno 2010, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola gravava interamente sulla parte attrice che pagina 12 di 14 ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust (in senso analogo, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, sent. n. 4220 del 2022).
Tale prova, però, non risulta fornita nel caso concreto, non avendo gli opponenti prodotto alcunchè a sostegno della relativa difesa, non avendo né articolato tempestivamente i mezzi di prova indicativi dell'esistenza dell'intesa illecita “a monte”, né provveduto a produrre in giudizio i moduli utilizzati da diverse banche nell'anno di stipulazione del contratto in contestazione;
tali documenti, peraltro,
“sebbene contenenti le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate, comunque, non avrebbero potuto ritenersi decisivi ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale a monte, in quanto i predetti moduli avrebbero dimostrato al più la sola applicazione uniforme, più o meno estesa, delle clausole contestate, ma non l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta ai fini di tale applicazione generalizzata e uniforme, tale da ledere dunque la libertà di concorrenza” (v. Trib Imprese Napoli,
7632 del 2023; Trib. Imprese Napoli 7349 del 2023).
Da quanto sin qui espresso consegue il rigetto dell' eccezione di nullità delle garanzie per mancato assolvimento dell' onere probatorio.
Dalle motivazioni che precedono consegue il parziale accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti, in solido, al pagamento del diverso importo corrispondente al saldo rideterminato dal ctu, pari a complessivi euro 106.922,13 (di cui euro 18.296,39 per il conto corrente ordinario n. 10632891, euro 49.917,29 per conto anticipi n. 401178699, euro
27.516,01 per il conto export n. 412011 , euro 11.192,44 per il contratto di mutuo n. 6479870), oltre interessi nella misura convenzionale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
le motivazioni espresse conducono, altresì, al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
L'accoglimento parziale dell'opposizione dà luogo a parziale soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese di lite in misura pari ad 1/3; i residue 2/3 seguono la soccombenza degli opponenti e si pone a carico di questi, in solido ex art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività difensiva in concreto svolta;
si ravvisano, viceversa, i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della CP_4
intervenuta ai soli fini di cui all' art. 111 c.p.c..
[...]
La soccombenza reciproca induce altresì alla compensazione delle spese della ctu disposta, che si pongono in misura pari al 50% a carico della parte opponente ed in misura pari al 50% a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così pagina 13 di 14 provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1607/2017 e condanna , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di erede di , e in solido, al pagamento in favore Persona_1 Controparte_1 della opposta della somma di euro 106.922,13, oltre interessi nella misura Controparte_2 indicata in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
- compensa le spese di lite in misura pari ad 1/3 e condanna Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di erede di , e , in solido ex Pt_2 Persona_1 Controparte_1 art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore di dei residui 2/3, che liquida ai sensi del Controparte_2
D.M. 55 del 2014 in euro 450,00 per spese ed euro 9.402,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensandole nel rapporto con la terza interventrice;
- pone le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna (50% sugli opponenti e CP_1 Pt_2 [...]
e 50% sull' opposta . Parte_1 Controparte_2
Nola, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 14 di 14