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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/07/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI -
in composizione monocratica in persona del Giudice designato, dott. CO Saverio
Moscato,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 45-1/2024 Procedimento Unitario sulla domanda presentata il 9 dicembre 2024, con l'ausilio dell'OCC del Debitore Controparte_1
S), in persona del Gestore nominato, Controparte_2 Parte_1
dott.ssa Valentina Ravasini, da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Costalunga, 49, int. 7 (c.f. ), RICORRENTE C.F._1
avente ad oggetto: omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
CONCLUSIONI
La debitrice ricorrente insiste per l'omologa del piano modificato di ristrutturazione dei debiti depositato il 12.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. all'udienza del 21 maggio 2025, così fissata con il decreto di Controparte_3
apertura del 26 febbraio 2025, emesso ai sensi dell'art. 70 CCII, ha chiesto l'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, da lei presentati tramite OCC costituito nel circondario dell'adito
Tribunale.
2. Dal canto suo, comparendo all'udienza, la dott.ssa Valentina Ravasini, Gestore
designato dall'OCC, richiamando la propria relazione depositata in data 12 maggio 2025
ai sensi del prefato art. 70 CCII, ha rappresentato di avere curato l'adempimento pubblicitario e le comunicazioni disposti dal decreto di cui sopra, rilevando l'assenza di opposizioni, bensì solo di osservazioni di Esatto spa e di Sigla srl, recepite nella nuova formulazione del piano allegata alla relazione stessa, nuova formulazione che in sintesi risulta migliorativa giacché “prevede il pagamento integrale dei creditori
prededucibili e privilegiati ed il pagamento di una maggiore frazione dei debiti
chirografari, cioè dal 0,32% al 8,28 % per il singolo creditore RO
, comportando di fatto un aumento dello 0,09% sul totale”.
[...]
2. Ciò significa che il Tribunale, chiamato a decidere se omologare o meno il piano di ristrutturazione, non è tenuto a compiere un giudizio di cram down, ossia non deve formulare alcuna valutazione in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, una valutazione siffatta, pur ovviamente oggetto di un'ampia illustrazione nel ricorso introduttivo, essendo testualmente richiesta solo nell'ipotesi in cui, appunto, dai creditori o da qualunque altro interessato siano state proposte osservazioni recanti una contestazione della convenienza della proposta.
2 3. Il Tribunale, invece, è sempre tenuto a verificare “la ammissibilità e la fattibilità
del piano” (v. art. 70, comma7, CCII, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Terzo Correttivo), piano che nella specie è rimasto immodificato.
4. Se così è, con riguardo al primo profilo, occorre osservare e per quanto occorra ribadire che:
4.1. La domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice è residente a [...](v. art. 27,
comma 2, CCII, richiamato dall'art. 68 CCII).
4.2. L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale “persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti
ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2, co.
1. lett. e CCII).
4.3. Invero, la ricorrente presta attività di lavoro dipendente (come addetta CP_3
alle vendite presso una cooperativa sociale) e la sua situazione di sovraindebitamento non trova titolo, neppure indirettamente, in una qualche precedente attività
professionale o d'impresa bensì, come illustrato già nel decreto di apertura della procedura, risulta derivata dal pesante condizionamento esercitato da fattori estrinseci avversi: nel 2008 a seguito della separazione la ricorrente si trasferisce a
Trieste assieme ai tre figli;
la situazione economica non è florida e, sebbene la ricorrente possa contare sull'accredito dell'assegno ed altre forme di contribuzione
3 statale, regionale o comunale, viene appesantita dalla necessità della ricorrente di sostenere nel frattempo da sola anche ingenti spese mediche necessarie alla cura dei familiari;
infatti, il contributo al mantenimento che la sentenza divorzile del 2011 ha posto a carico dell'ex coniuge nella misura di 1.000,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie non viene affatto erogato con la dovuta continuità e nella prescritta misura (tanto che si è generato in capo alla ricorrente un credito per arretrati di almeno 20.300 euro, per la sola quota fissa dell'assegno, importo il cui recupero coattivo peraltro la ricorrente non ha affidato ad alcuna iniziativa giudiziale,
data la propria situazione economica difficile); uno dei figli, CO, nato nel 2000,
è portatore certificato di handicap psichico, e percepisce un assegno di disabilità e uno di accompagnamento per complessivi 1.100,00 euro, importo che quasi interamente viene assorbito da spese di assistenza domiciliare ed è sottoposto a una scrupolosa rendicontazione a cura della stessa ricorrente, tenutavi in qualità di amministratrice di sostegno del figlio, in relazione alla natura della provvista economica, non utilizzabile per scopi personali;
la figlia maggiore non è più fiscalmente a carico dei genitori (solo) da agosto 2023, mentre la terzogenita, (nata nel 2006), Per_1
convivente con la madre, è studentessa di scuola superiore;
a partire dal 2013, con la cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro a tempo determinato a part-time che fino a quel momento era stato di volta in volta rinnovato, subentra per la ricorrente una situazione di occupazione lavorativa connotata da saltuarietà; in tale ambito avverso, la ricorrente contrae un finanziamento di 3000 euro per fronteggiare le esigenze di vitto e alloggio (dal 2012 al 2014 l'ex marito le fa mancare qualsiasi
4 sostegno economico); nel frattempo, vince la causa che ha intentato, assieme ad altri ex colleghi, nei confronti dell'ex datore di lavoro e viene perciò reintegrata nel posto di lavoro da maggio 2014; deve tuttavia sopportare non banali costi di assistenza difensiva che non è in grado di affrontare con i suoi redditi, per cui contrae un ulteriore finanziamento personale per 20.000 euro (che incorpora il residuo del debito da finanziamento), garantito dal fratello;
detto finanziamento, peraltro, viene assottigliato anche dal gioco di fattori più o meno accidentali (spese di riparazione dei danni subiti dall'autoveicolo speciale della ricorrente adibito al trasporto di disabili;
acquisto del mobilio necessario a seguito dell'assegnazione di un alloggio dell Pt_2
spese di trasloco); nel 2017, fiduciosa di poter assolvere a tutte le obbligazioni, la ricorrente si induce a chiedere un ulteriore finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, offrendo il proprio tfr a garanzia;
fatto sta che l'ex marito comincia dal 2019 a decurtare arbitrariamente e in termini massivi l'assegno dovuto per il mantenimento della prole. Le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e, quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), sono costituite dalla evidente insufficienza del trattamento retributivo in godimento, come dipendente part-time con contratto a tempo indeterminato in qualità di addetta alle vendite, a far fronte al pagamento dei debiti (per lo più contratti con gli istituti di credito pari a circa
68.000 euro); la dott.ssa ha inoltre valutato completa e attendibile la Per_2
documentazione allegata, indicando i presunti costi della procedura (art. 68, co. 2
CCII).
5 4.4. Risulta depositata la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII.
4.5. Alla domanda è stata altresì allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC,
che contiene, come prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento, riconducibili all'assunzione di onerosi debiti per fronteggiare le necessità familiari, e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
b) le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e,
quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), costituite dalla evidente insufficienza del trattamento retributivo in godimento a far fronte al pagamento dei debiti, pari a complessivi
68.282,57 euro, ridottisi, in sede di successivo aggiornamento, a 67.809,45 euro;
c) la valutazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione dei presunti costi della procedura.
4.6. Non appaiono ricorrere le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo la ricorrente già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda,
né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (cfr. la relazione dell'O.C.C. in particolare alla pagina 5, non numerata); al tempo stesso, per l'O.C.C. non vi sono rilievi sulla adeguata valutazione delle condizioni economiche del ricorrente da parte degli istituti di credito che hanno concesso i finanziamenti contratti dalla ricorrente.
6 4.7. Come nel piano originario, il piano modificato della ricorrente, fruitrice del solo reddito da lavoro dipendente1, prevede il pagamento, a favore dei creditori, della somma di 15.000,00 euro, da versare in sessanta rate mensili da 250,00 euro ciascuna.
Come nel piano originario, l'istante ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed il pagamento di una – stavolta - maggiore frazione dei debiti chirografari, cioè dal 0,32%
al 8,28 % per il singolo creditore , comportando di fatto un RO
aumento dello 0,09% sul totale. 1 Ha allegato la ricorrente di godere del solo reddito da lavoro dipendente, che nel 2023 ammontava a circa
1.347,00 Euro netti mensili, incrementato mediamente dell'assegno universale per i figli, destinato a ridursi per il 2024 a 318,00 euro mensili per via del raggiungimento della maggiore età della figlia minore;
per contro l'assegno di mantenimento dei figli dovuto dall'ex marito non le viene corrisposto con regolarità e nella misura prescritta;
ne emerge – puntualizza la relazione dell'OCC - un reddito medio mensile disponibile di 1.789,00 euro per il 2023 “che nei fatti nel 2024 e negli anni successivi sarà presumibilmente ridotto a € CP_ 1667 circa in funzione della riduzione dell'assegno familiare erogato dall' (€ 120 mensili in meno, per
12 mesi, si arriva a € 1440 di disponibilità annuale in meno)”, importo, questo di 1.667,00 euro, che, sommato ai teorici 700,00 euro mensili spettanti alla ricorrente a titolo di contributo dovuto dall'ex coniuge nel mantenimento dei figli, contributo peraltro erogati nell'effettivo minor importo di 500,00 euro, risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento (per una famiglia di tre componenti, incluso un portatore di handicap), quantificate in circa 2.000,00 euro mensili;
la ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili di pregio, bensì modesti arredi cui viene associato il valore di soli 1.640,00 euro;
è proprietaria di una autovettura (Honda Civic tg. CC324MR, immatricolata nel 2002, omologata per il trasporto di persona disabile), con un valore stimato di 1500,00 euro;
si segnala che nella relazione dell'OCC si chiarisce come il credito per assegni di mantenimento arretrati accumulati dall'ex coniuge (circa 20.300 euro), causa primaria del sovraindebitamento, non venga preso in considerazione per alimentare la proposta, in quanto si tratterebbe di crediti impignorabili e di diritto spettanti ai figli;
parimenti, per quanto concerne l'accantonamento per trf non se ne prevede l'esigibilità nel periodo di proposta del piano (e di una eventuale procedura di liquidazione controllata).
7 4.8. Come nella proposta originaria è stata prevista la formazione di classi di creditori,
secondo il seguente elenco aggiornato:
E' stato quindi proposto che la massa attiva (così determinata dedotti i costi prededucibili) sia destinata al pagamento integrale dei creditori privilegiati e al pagamento di una frazione dei debiti chirografari:
8 5. Ciò detto, si verte su un piano di ristrutturazione dei debiti dai contenuti talmente essenziali che se ne staglia come (a dir poco) manifesta l'attitudine al raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento prospettati dalla debitrice CP_3
5.1. Può dunque dirsi positivamente soddisfatta anche la verifica della “fattibilità” del piano.
P.Q.M.
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato,
presentato da Controparte_3
2) dispone che la presente sentenza, a cura del gestore della crisi, sia pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di
Trieste e sia altresì comunicata a tutti i creditori a norma dell'articolo 70, comma 8,
CCII;
3) dichiara chiusa la procedura.
Trieste, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. CO Saverio Moscato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI -
in composizione monocratica in persona del Giudice designato, dott. CO Saverio
Moscato,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 45-1/2024 Procedimento Unitario sulla domanda presentata il 9 dicembre 2024, con l'ausilio dell'OCC del Debitore Controparte_1
S), in persona del Gestore nominato, Controparte_2 Parte_1
dott.ssa Valentina Ravasini, da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Costalunga, 49, int. 7 (c.f. ), RICORRENTE C.F._1
avente ad oggetto: omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
CONCLUSIONI
La debitrice ricorrente insiste per l'omologa del piano modificato di ristrutturazione dei debiti depositato il 12.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. all'udienza del 21 maggio 2025, così fissata con il decreto di Controparte_3
apertura del 26 febbraio 2025, emesso ai sensi dell'art. 70 CCII, ha chiesto l'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, da lei presentati tramite OCC costituito nel circondario dell'adito
Tribunale.
2. Dal canto suo, comparendo all'udienza, la dott.ssa Valentina Ravasini, Gestore
designato dall'OCC, richiamando la propria relazione depositata in data 12 maggio 2025
ai sensi del prefato art. 70 CCII, ha rappresentato di avere curato l'adempimento pubblicitario e le comunicazioni disposti dal decreto di cui sopra, rilevando l'assenza di opposizioni, bensì solo di osservazioni di Esatto spa e di Sigla srl, recepite nella nuova formulazione del piano allegata alla relazione stessa, nuova formulazione che in sintesi risulta migliorativa giacché “prevede il pagamento integrale dei creditori
prededucibili e privilegiati ed il pagamento di una maggiore frazione dei debiti
chirografari, cioè dal 0,32% al 8,28 % per il singolo creditore RO
, comportando di fatto un aumento dello 0,09% sul totale”.
[...]
2. Ciò significa che il Tribunale, chiamato a decidere se omologare o meno il piano di ristrutturazione, non è tenuto a compiere un giudizio di cram down, ossia non deve formulare alcuna valutazione in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, una valutazione siffatta, pur ovviamente oggetto di un'ampia illustrazione nel ricorso introduttivo, essendo testualmente richiesta solo nell'ipotesi in cui, appunto, dai creditori o da qualunque altro interessato siano state proposte osservazioni recanti una contestazione della convenienza della proposta.
2 3. Il Tribunale, invece, è sempre tenuto a verificare “la ammissibilità e la fattibilità
del piano” (v. art. 70, comma7, CCII, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Terzo Correttivo), piano che nella specie è rimasto immodificato.
4. Se così è, con riguardo al primo profilo, occorre osservare e per quanto occorra ribadire che:
4.1. La domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice è residente a [...](v. art. 27,
comma 2, CCII, richiamato dall'art. 68 CCII).
4.2. L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale “persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti
ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2, co.
1. lett. e CCII).
4.3. Invero, la ricorrente presta attività di lavoro dipendente (come addetta CP_3
alle vendite presso una cooperativa sociale) e la sua situazione di sovraindebitamento non trova titolo, neppure indirettamente, in una qualche precedente attività
professionale o d'impresa bensì, come illustrato già nel decreto di apertura della procedura, risulta derivata dal pesante condizionamento esercitato da fattori estrinseci avversi: nel 2008 a seguito della separazione la ricorrente si trasferisce a
Trieste assieme ai tre figli;
la situazione economica non è florida e, sebbene la ricorrente possa contare sull'accredito dell'assegno ed altre forme di contribuzione
3 statale, regionale o comunale, viene appesantita dalla necessità della ricorrente di sostenere nel frattempo da sola anche ingenti spese mediche necessarie alla cura dei familiari;
infatti, il contributo al mantenimento che la sentenza divorzile del 2011 ha posto a carico dell'ex coniuge nella misura di 1.000,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie non viene affatto erogato con la dovuta continuità e nella prescritta misura (tanto che si è generato in capo alla ricorrente un credito per arretrati di almeno 20.300 euro, per la sola quota fissa dell'assegno, importo il cui recupero coattivo peraltro la ricorrente non ha affidato ad alcuna iniziativa giudiziale,
data la propria situazione economica difficile); uno dei figli, CO, nato nel 2000,
è portatore certificato di handicap psichico, e percepisce un assegno di disabilità e uno di accompagnamento per complessivi 1.100,00 euro, importo che quasi interamente viene assorbito da spese di assistenza domiciliare ed è sottoposto a una scrupolosa rendicontazione a cura della stessa ricorrente, tenutavi in qualità di amministratrice di sostegno del figlio, in relazione alla natura della provvista economica, non utilizzabile per scopi personali;
la figlia maggiore non è più fiscalmente a carico dei genitori (solo) da agosto 2023, mentre la terzogenita, (nata nel 2006), Per_1
convivente con la madre, è studentessa di scuola superiore;
a partire dal 2013, con la cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro a tempo determinato a part-time che fino a quel momento era stato di volta in volta rinnovato, subentra per la ricorrente una situazione di occupazione lavorativa connotata da saltuarietà; in tale ambito avverso, la ricorrente contrae un finanziamento di 3000 euro per fronteggiare le esigenze di vitto e alloggio (dal 2012 al 2014 l'ex marito le fa mancare qualsiasi
4 sostegno economico); nel frattempo, vince la causa che ha intentato, assieme ad altri ex colleghi, nei confronti dell'ex datore di lavoro e viene perciò reintegrata nel posto di lavoro da maggio 2014; deve tuttavia sopportare non banali costi di assistenza difensiva che non è in grado di affrontare con i suoi redditi, per cui contrae un ulteriore finanziamento personale per 20.000 euro (che incorpora il residuo del debito da finanziamento), garantito dal fratello;
detto finanziamento, peraltro, viene assottigliato anche dal gioco di fattori più o meno accidentali (spese di riparazione dei danni subiti dall'autoveicolo speciale della ricorrente adibito al trasporto di disabili;
acquisto del mobilio necessario a seguito dell'assegnazione di un alloggio dell Pt_2
spese di trasloco); nel 2017, fiduciosa di poter assolvere a tutte le obbligazioni, la ricorrente si induce a chiedere un ulteriore finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, offrendo il proprio tfr a garanzia;
fatto sta che l'ex marito comincia dal 2019 a decurtare arbitrariamente e in termini massivi l'assegno dovuto per il mantenimento della prole. Le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e, quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), sono costituite dalla evidente insufficienza del trattamento retributivo in godimento, come dipendente part-time con contratto a tempo indeterminato in qualità di addetta alle vendite, a far fronte al pagamento dei debiti (per lo più contratti con gli istituti di credito pari a circa
68.000 euro); la dott.ssa ha inoltre valutato completa e attendibile la Per_2
documentazione allegata, indicando i presunti costi della procedura (art. 68, co. 2
CCII).
5 4.4. Risulta depositata la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII.
4.5. Alla domanda è stata altresì allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC,
che contiene, come prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento, riconducibili all'assunzione di onerosi debiti per fronteggiare le necessità familiari, e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
b) le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e,
quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), costituite dalla evidente insufficienza del trattamento retributivo in godimento a far fronte al pagamento dei debiti, pari a complessivi
68.282,57 euro, ridottisi, in sede di successivo aggiornamento, a 67.809,45 euro;
c) la valutazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione dei presunti costi della procedura.
4.6. Non appaiono ricorrere le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo la ricorrente già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda,
né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (cfr. la relazione dell'O.C.C. in particolare alla pagina 5, non numerata); al tempo stesso, per l'O.C.C. non vi sono rilievi sulla adeguata valutazione delle condizioni economiche del ricorrente da parte degli istituti di credito che hanno concesso i finanziamenti contratti dalla ricorrente.
6 4.7. Come nel piano originario, il piano modificato della ricorrente, fruitrice del solo reddito da lavoro dipendente1, prevede il pagamento, a favore dei creditori, della somma di 15.000,00 euro, da versare in sessanta rate mensili da 250,00 euro ciascuna.
Come nel piano originario, l'istante ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed il pagamento di una – stavolta - maggiore frazione dei debiti chirografari, cioè dal 0,32%
al 8,28 % per il singolo creditore , comportando di fatto un RO
aumento dello 0,09% sul totale. 1 Ha allegato la ricorrente di godere del solo reddito da lavoro dipendente, che nel 2023 ammontava a circa
1.347,00 Euro netti mensili, incrementato mediamente dell'assegno universale per i figli, destinato a ridursi per il 2024 a 318,00 euro mensili per via del raggiungimento della maggiore età della figlia minore;
per contro l'assegno di mantenimento dei figli dovuto dall'ex marito non le viene corrisposto con regolarità e nella misura prescritta;
ne emerge – puntualizza la relazione dell'OCC - un reddito medio mensile disponibile di 1.789,00 euro per il 2023 “che nei fatti nel 2024 e negli anni successivi sarà presumibilmente ridotto a € CP_ 1667 circa in funzione della riduzione dell'assegno familiare erogato dall' (€ 120 mensili in meno, per
12 mesi, si arriva a € 1440 di disponibilità annuale in meno)”, importo, questo di 1.667,00 euro, che, sommato ai teorici 700,00 euro mensili spettanti alla ricorrente a titolo di contributo dovuto dall'ex coniuge nel mantenimento dei figli, contributo peraltro erogati nell'effettivo minor importo di 500,00 euro, risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento (per una famiglia di tre componenti, incluso un portatore di handicap), quantificate in circa 2.000,00 euro mensili;
la ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili di pregio, bensì modesti arredi cui viene associato il valore di soli 1.640,00 euro;
è proprietaria di una autovettura (Honda Civic tg. CC324MR, immatricolata nel 2002, omologata per il trasporto di persona disabile), con un valore stimato di 1500,00 euro;
si segnala che nella relazione dell'OCC si chiarisce come il credito per assegni di mantenimento arretrati accumulati dall'ex coniuge (circa 20.300 euro), causa primaria del sovraindebitamento, non venga preso in considerazione per alimentare la proposta, in quanto si tratterebbe di crediti impignorabili e di diritto spettanti ai figli;
parimenti, per quanto concerne l'accantonamento per trf non se ne prevede l'esigibilità nel periodo di proposta del piano (e di una eventuale procedura di liquidazione controllata).
7 4.8. Come nella proposta originaria è stata prevista la formazione di classi di creditori,
secondo il seguente elenco aggiornato:
E' stato quindi proposto che la massa attiva (così determinata dedotti i costi prededucibili) sia destinata al pagamento integrale dei creditori privilegiati e al pagamento di una frazione dei debiti chirografari:
8 5. Ciò detto, si verte su un piano di ristrutturazione dei debiti dai contenuti talmente essenziali che se ne staglia come (a dir poco) manifesta l'attitudine al raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento prospettati dalla debitrice CP_3
5.1. Può dunque dirsi positivamente soddisfatta anche la verifica della “fattibilità” del piano.
P.Q.M.
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato,
presentato da Controparte_3
2) dispone che la presente sentenza, a cura del gestore della crisi, sia pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di
Trieste e sia altresì comunicata a tutti i creditori a norma dell'articolo 70, comma 8,
CCII;
3) dichiara chiusa la procedura.
Trieste, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. CO Saverio Moscato
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