Articolo 17 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 16Articolo 18
Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
Art. 17. 1. Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varieta':
a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b) Cantharellus (tutte le specie);
c) Agaricus bisporus;
d) Marasmius oreades;
e) Auricularia auricula-judae.
2. Possono essere altresi' poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
4. E' obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".
5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Entrata in vigore il 11 settembre 1995