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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20218/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 20218/2016 promossa da:
, in persona del procuratore speciale dott. con il patrocinio dell'avvocato Parte_1 Parte_2
DAVIDE MORETTI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Cavallotti n. 7 presso il suo studio
ATTRICE contro
in persona del Procuratore Speciale avv. Francesco Marzari, con il patrocinio degli CP_1 avvocati CARLA MAMBRETTI, FILIPPO ARATA e DANIELE GOFFI, elettivamente domiciliata in
Brescia (BS), via Romanino n. 1 presso lo studio dell'avvocato Goffi.
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio dell'avvocato Controparte_3
ALESSANDRO ASARO, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Moretto n. 31 presso il suo studio.
TERZA CHIAMATA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 18 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via principale: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la responsabilità della società (P.IVA in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, per motivi tutti dedotti in causa, condannare quest'ultima società CP_1
(P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 9 favore di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma capitale di Parte_1
€ 378.088,00, oltre interessi e rivalutazione dal 27/09/2011 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario ed accessori di legge.
In via subordinata ed istruttoria: se del caso, senza l'inversione dell'onere probatorio, si insiste per
l'ammissione e/o espletamento di tutte le prove dedotte in causa e delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., non ammesse e/o non espletate. In particolare, l'avv. Maisetti insiste affinché il ctu venga chiamato a chiarimenti ed all'uopo si riporta alla propria nota di richiesta in atti datata 30.01.2023.
Le sopra rassegnate conclusioni sono state estese anche nei confronti della terza chiamata
[...]
con la memoria 183 VI°comma c.p.c. n.
1. Controparte_4
Nel caso però che la domanda nei confronti di fosse rigettata, si confida che nel CP_5 regolare le spese legali il Giudice adito compensi le spese tra e parte attrice, in CP_5 considerazione delle diverse posizioni processuali e che nessun “appesantimento” della causa ed ulteriori attività sono state necessarie alla terza chiamata in relazione all'estensione della domanda di
”. Pt_1
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia – rigettata e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria – :
1.- in via preliminare, dato atto della clausola compromissoria contenuta ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto stipulato tra la e dichiarare la Controparte_6 CP_1 propria incompetenza e/o mancanza di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla surroga ai sensi degli artt. 1916 e 1203 cod. civ. di nei confronti della predetta Parte_1
CP_6
2.- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate , siccome infondate in Parte_1 fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
3.- in via di stretto subordine, accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, l'esclusiva responsabilità della terza chiamata e, per l'effetto, Controparte_7 condannare la stessa al pagamento di quanto codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere dovuto a favore di parte attrice, con esclusione di qualsivoglia obbligo in capo alla CP_1
4.- in via di ulteriore ed estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea nei confronti di accertare e dichiarare per le CP_1 ragioni di cui in atti la responsabilità concorrente dell' e le quote di Controparte_7 rispettiva responsabilità (in base alla gravità delle rispettive colpe, determinando l'entità delle conseguenze dannose derivanti dalle condotte rispettivamente imputabili, e così attribuendo all' la parte assolutamente preponderante di detta responsabilità); per Controparte_7
l'effetto, condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne per gli importi che la CP_1 medesima fosse tenuta a pagare in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità, ivi comprese le spese processuali;
pagina 2 di 9 5.- in ogni caso, condannare l'attore alla rifusione dei compensi professionali e spese di lite tutte, oltre
IVA e CPA”.
Per CP_5
“contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE DI RITO
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di malleva svolta da nei confronti della e/o, comunque, dichiarare la prescrizione della CP_1 CP_5 stessa per infruttuoso decorso del termine quinquennale.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA
Nel caso di rigetto delle domande sopra formulate dalla in via pregiudiziale e preliminare di CP_5 rito, ed in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta
dichiarare l'inopponibilità alla della clausola compromissoria di cui al CP_1 CP_5 capitolo 16 del contratto di appalto stipulato tra la Casa di Riposo e la con conseguente CP_1 improcedibilità di ogni conseguente azione svolta, esclusivamente in via subordinata, dalla CP_1 nei confronti della . CP_5
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande formulate nei confronti della o, comunque, per lei CP_5 pregiudizievoli, in quanto infondate in fatto ed indiritto.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese ed onorari di lite”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2016, - in qualità di terza surrogata ex Parte_1 art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurata nonché di cessionaria ex Controparte_6 art. 1260 c.c., in forza di atto di transazione e quietanza, dei diritti e dei crediti degli eredi della paziente - conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento Persona_1 CP_1 in proprio favore dell'importo di € 378.088,00, oltre interessi e rivalutazione dal 27 settembre 2011 sino al saldo effettivo.
La difesa attorea esponeva, in particolare, i) che aveva assicurato, con polizza n. 650- Parte_1
1329104/2009, la di quale istituto di Controparte_6 Controparte_7 ricovero e assistenza per anziani, per la responsabilità civile connessa ai rischi derivanti dalla sua attività nei confronti dei propri ospiti;
ii) che in data 29 settembre 2009, la ASL aveva Parte_3 effettuato presso la prelievi a campione su acqua calda, fredda e tamponi doccia in esito ai CP_6 quali era stata rilevata presenza di batterio legionella pneumophila in diverse stanze della struttura;
iii) che, pertanto, l'ASL aveva inibito con effetto immediato l'utilizzo dei punti di erogazione dell'acqua risultati interessati;
iv) che, in seguito, la aveva incaricato l'impresa - che nel CP_6 CP_1
pagina 3 di 9 settembre 2008 si era aggiudicata un appalto per la manutenzione degli impianti termici e di condizionamento della Struttura, con specifico Protocollo per contrastare la diffusione del batterio legionella - dell'effettuazione di una tempestiva e integrale bonifica dell'impianto idrico della Struttura, con l'utilizzo di apposito macchinario a biossido di cloro;
v) che in quel periodo era ospite della
Struttura, presso la stanza n. 314, la signora la quale, dopo diversi giorni di malessere, in Persona_1 data 19 dicembre 2009 era stata ricoverata presso l'Ospedale di ove era risultata Controparte_7 affetta da polmonite;
vi) che, nelle tre settimane successive, le condizioni di salute della si Per_1 erano ulteriormente aggravate sino a portarla alla morte in data 13 gennaio 2010; vii) che la causa della morte risultante dalla cartella clinica dell'Ospedale era così descritta: “diagnosi di dimissione: insufficienza respiratoria acuta in polmonite da legionella, con versamento pleurico associato;
insufficienza renale acuta, diabete, cardiopatia scompensata”; viii) che la presenza di legionella pneumophila con antigene nelle urine era stata evidenziata anche alla successiva pag. 43 della cartella clinica;
ix) che l' aveva segnalato la malattia infettiva all'ASL di competenza che, in data 21 CP_8 dicembre 2009, aveva effettuato gli opportuni prelievi presso la Casa di riposo della , i cui CP_6 esiti avevano evidenziato la presenza del batterio della legionella pneumophila in molteplici altri impianti della struttura e, in particolare, nella doccia della camera n. 314, occupata proprio dalla Pt_ signora x) che, in conseguenza di tali eventi, la e, pertanto , erano risultate Per_1 CP_6 destinatarie di richieste risarcitorie da parte dei figli e dei nipoti della signora xi) che il Per_1 Pt_ medico legale incaricato da aveva concluso che certamente la aveva contratto la Per_1 legionellosi presso la Struttura ove era ospitata, pur evidenziando una possibile corresponsabilità nell'occorso da parte dell' di a seguito della sospensione della terapia antibiotica CP_8 CP_7 che, ove continuata, avrebbe potuto aumentare le possibilità di sopravvivenza della defunta;
xii) che Pt_
, previa trattativa, aveva corrisposto agli aventi diritto i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno per la perdita del congiunto: € 70.000,00 per ciascuno dei 4 figli ed € 15.000,00 per ciascuno dei
5 nipoti, oltre a spese legali per la somma di € 23.088,00, per un totale di € 378.088,00; xiii) che nell'atto di transazione e quietanza datato 5 settembre 2011 i percipienti avevano dichiarato di cedere a Pt_ Pt_
i diritti nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili;
xiv) che , ritenuta pacifica la responsabilità in capo a per la presenza di legionellosi negli impianti della Struttura che aveva CP_1 portato alla morte della aveva inviato numerose raccomandate volte ad ottenere il rimborso di Per_1 Pt_ quanto pagato, senza però nulla ottenere;
xv) che, pertanto, si era determinata a notificare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Con comparsa depositata in data 31 marzo 2017, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza e/o di giurisdizione dell'intestato Tribunale, stante la presenza di clausola compromissoria nel contratto di appalto stipulato tra la nonché chiedendo l'autorizzazione Controparte_9 alla chiamata in causa dell , ritenuta unica e/o concorrente Controparte_7 responsabile dell'avvenuto decesso della in ragione dell'avvenuta sospensione della cura Per_1 antibiotica. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto reputata infondata e, nella denegata ipotesi di totale e/o parziale accoglimento della stessa, chiedeva di essere totalmente e/o parzialmente manlevata dall' di in ragione della quota di CP_5 Controparte_7 responsabilità alla stessa addebitabile.
pagina 4 di 9 Con comparsa depositata in data 6 ottobre 2017, si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata
[...]
eccependo, in via pregiudiziale e in via preliminare, l'inammissibilità della chiamata in causa CP_5 esperita da nonché la prescrizione del diritto ad ottenere la richiesta manleva. In via subordinata CP_1 preliminare, la difesa della terza chiamata domandava che fosse dichiarata inopponibile all' la CP_5 clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra la e con conseguente CP_6 CP_1 dichiarazione di improcedibilità dell'azione tra e l' medesima. Nel merito, CP_1 Controparte_7 la terza chiamata deduceva l'infondatezza della domanda di manleva svolta nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto con il rimborso delle spese di lite.
Alla prima udienza del giorno 26 ottobre 2017 la difesa attorea estendeva le domande svolte in atto di citazione anche nei confronti dell' terza chiamata e, all'esito di tale udienza, il G.I. assegnava alle CP_5 parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. Nelle more del Pt_ giudizio, in data 30 luglio 2018, decedeva l'avv. Silvio Moretti che veniva sostituito nella difesa di , come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15 ottobre 2018, dall'avv. Davide Maisetti.
La causa veniva istruita mediante svolgimento di consulenza medico-legale concernente le cause della morte della signora nonché l'attività di controllo e bonifica della legionellosi all'interno Persona_1 della RSA. All'esito delle indagini peritali la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 17 dicembre 2024, ove la stessa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
ha agito in giudizio, non solo ai sensi dell'art. 1916 c.c., ma anche quale cessionaria ex art. Parte_1
1260 c.c. del credito risarcitorio - avente natura extracontrattuale - spettante ai congiunti della paziente deceduta Nell'atto di transazione e quietanza, prodotto da parte attrice sub doc. 20, Persona_1 infatti, i familiari della de cuius dichiararono di “null'altro pretendere e di rinunciare in qualsiasi sede ad ogni pretesa ed azione anche in corso nei confronti dell'assicurato e/o altro coobbligato, rinunciandovi qualora proposte, cedendo contestualmente i diritti nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili”.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di arbitrato sollevata dalla società convenuta in forza dell'art. 16 del contratto di appalto intercorso tra e la di CP_1 Controparte_6 CP_7 Pt_
non può che ribadirsi come questa, seppur opponibile a ai sensi dell'art. 1916 c.c., non sia
[...] in grado di attrarre a sé la competenza sulla concorrente responsabilità aquiliana ex art. 1260 c.c.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale” le sole controversie “che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa”; conseguentemente, la clausola compromissoria non può ritenersi “applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria” (cfr. Cass.,
n. 31350/2022; Cass., n. 3795/2019; Cass., n. 23088/2007).
È, dunque, evidente che un'azione aquiliana, come quella proposta nel caso di specie da in Parte_1 qualità di cessionaria del credito, non rinviene la propria causa petendi nel contratto di appalto, pagina 5 di 9 trovando in esso un mero presupposto storico per cui, nella fattispecie, la competenza arbitrale - pur invocabile per le domande di natura contrattuale - è attratta dalla competenza ordinaria, sussistente per l'azione risarcitoria.
Tanto premesso, nella specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente comprovate ovvero non contestate dalle parti, i) la riscontrata presenza oltre soglia, nell'ambito di analisi ambientali a campione svolte nel settembre 2009 dall' di , all'interno della RSA S. Pt_4 Pt_3
EL IC di del batterio della legionella pneumophila (cfr. doc. 1 di parte Controparte_7 attrice); ii) l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la RSA e la società Controparte_6 CP_1 avente ad oggetto la manutenzione e la conduzione degli impianti termici e di condizionamento della casa di riposo, con protocollo per la prevenzione della diffusione di legionella (cfr. doc. 4 di parte attrice); iii) la presenza della signora presso l'anzidetta RSA a far data dal 13 febbraio Persona_1
2008 con assegnazione della camera n. 314 (cfr. doc. 9 di parte attrice); iv) l'improvviso aggravamento delle condizioni della paziente a decorrere dal 16 dicembre 2009 e il successivo ricovero della stessa, avvenuto in data 19 dicembre, presso l' di (cfr. doc. 10 di parte attrice); CP_8 Controparte_7
v) l'accertata positività della alla legionella pneumophila, con antigene nelle urine, e Per_1
l'avvenuta segnalazione di malattia infettiva all'ASL di riferimento da parte della Struttura ospedaliera;
vi) l'ulteriore rinvenimento da parte dell' , a seguito dei nuovi prelievi eseguiti presso la Parte_5
RSA in data 21 dicembre 2009, del batterio della legionella pneumophila all'interno degli impianti della Struttura e, in particolare, nel serbatoio di accumulo (acqua calda centrale termica), nella doccetta bagno assistiti, secondo piano, settore verde, nella doccia del primo piano bagno assistito, nella doccia della camera n. 314 e nel lavello della camera n. 316; vii) il progressivo deterioramento delle condizioni di salute della e il conseguente decesso della stessa, occorso in data 13 gennaio Per_1
2010; viii) l'avvenuto pagamento, a seguito di accordo transattivo, da parte di quale Parte_1 compagnia assicuratrice della RSA S. EL IC, dell'importo complessivo di € 378.088,00 in favore dei congiunti della paziente deceduta;
ix) l'avvenuta cessione in favore di da parte di Parte_1 questi ultimi, nell'ambito del menzionato atto di transazione, dei propri diritti nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili.
Ciò posto, le questioni che nella fattispecie vengono in rilievo sono le seguenti: i) l'accertamento della causa del decesso della ii) le possibili modalità e fonti di contagio, iii) la sussistenza di Per_1 responsabilità in capo a rispetto alla diffusione del batterio della legionella e, dunque, rispetto al CP_1 decesso della nonché iv) la presenza di profili di negligenza e/o imperizia e/o imprudenza Per_1 nell'operato professionale dei sanitari dell'Ospedale di dove la paziente venne Controparte_7 ricoverata a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ebbene, relativamente alla causa del decesso della il ctu dott. ha rilevato che Per_1 Per_2
“all'esito della analisi documentale e delle considerazioni ausiliarie, è possibile concludere che essa sia in via di probabilità da imputarsi ad acuta insufficienza cardio-circolatoria in soggetto con recente polmonite da Legionellosi”.
Alla luce di tutto quanto esposto dal ctu deve ritenersi dimostrato che il fattore scatenante il deterioramento delle condizioni di salute della - indubbiamente già soggetto fragile in Per_1 considerazione tanto dell'età avanzata quanto delle pregresse patologie di cui la medesima era affetta - fu la contrazione della legionella. D'altro canto, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta,
pagina 6 di 9 il criterio giuridico di valutazione del nesso causale in ambito civilistico è quello c.d. del “più probabile che non”, in forza del quale deve ritenersi provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile rispetto ad un'altra (cfr. ex multis Cass., n. 25805/2024, secondo cui “nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass. 2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018): probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi - nella specie quella formulata dal CTU - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre”). Nella specie, a fronte della riscontrata presenza oltre soglia del batterio della legionella negli impianti idrici della RSA nel periodo in cui la era ivi soggiornante (trattasi, come rilevato, di circostanze pacifiche), Per_1
l'accertamento compiuto dal consulente tecnico incaricato consente senz'altro di ritenere “più probabile” rispetto ad altre la causa del decesso dal medesimo indicata, vale a dire l'“insufficienza cardio-circolatoria in soggetto con recente polmonite da Legionellosi”.
Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso ctu, rispetto all'individuazione delle possibili modalità e fonti di contagio, ha espressamente affermato che “Viste le positività oltre soglia delle analisi ambientali del Dicembre 2009, si viene ad identificare in via di probabilità il circuito idrico come la sezione impiantistica cui è possibile ascrivere il contagio della Paziente, considerata altresì la contemporanea assenza di elementi tecnici utili a suffragare una alternativa derivazione del contagio a differenti pertinenze impiantistiche (condizionamento dell'aria, ossigeno medicale, idromassaggio)”.
Ciò posto, deve ulteriormente evidenziarsi come non possa incidere sull'individuazione della fonte del contagio (impianto idrico), così come riscontrata dal consulente, la considerazione parimenti svolta da quest'ultimo secondo cui, a fronte della “parzialità delle informazioni presenti in documentazione ed utili a tal scopo”, non è possibile “raggiungere un livello di definizione e di dettaglio più approfondito in merito alla precisa modalità del contagio ad opera dell'impianto idrico (vedasi relazione Ausiliaria:
“per inalazione di aerosol durante la doccia? oppure durante le molteplici procedure di igiene personale con uso di acqua?”)”, ovvero “stabilire quale sia la precisa sezione dell'impianto idrico responsabile del contagio”.
In terzo luogo, in ordine alla sussistenza di responsabilità in capo all'odierna convenuta rispetto alla diffusione del batterio occorre, innanzitutto, rilevare che il contratto stipulato da e la RSA in CP_1 data 28 gennaio 2008 prevedeva espressamente la manutenzione ordinaria degli impianti idrici “con protocolli per legionella e fornitura di prodotti”. Sul punto, si evidenzia che, a fronte della riscontrata presenza del batterio negli impianti della Struttura nonché delle contestazioni mosse da parte attrice,
ha omesso di dimostrare, non solo che le azioni dalla stessa messe in atto fossero esattamente CP_1 corrispondenti e aderenti al contenuto del contratto intercorso con la RSA, ma neppure di aver puntualmente osservato le linee guida e i più elevati standard in termini di competenza professionale.
Inoltre, in merito alla condotta di , lo stesso ctu incaricato, dopo aver riscontrato la CP_1 frammentarietà e l'incompletezza della documentazione agli atti, ha affermato che “l'aderenza delle attività effettivamente messe in atto da rispetto a quanto contrattualmente previsto è CP_1 documentalmente comprovata soltanto in maniera parziale” (cfr. pag. 27 relazione) e che, peraltro, “le specifiche declinazioni tecnico-operative elencate nel contratto risultano soltanto in parte essere pagina 7 di 9 aderenti alle Linee Guida ed evidenze di Letteratura ... allora pertinenti”; linee guida la cui osservanza rappresenta “di fatto la messa in atto del massimo sforzo preventivo e gestionale possibile volto al contenimento del rischio legionellosi entro valori soglia considerati non pericolosi”.
Alla luce di tali considerazioni, la condotta di è da reputare idonea a integrare tanto un CP_1 inadempimento contrattuale, quanto un comportamento antigiuridico rilevante ai sensi dell'art. 2043
c.c.
Da ultimo, si rileva che ha chiamato in causa l' affinché ne fosse accertata CP_1 CP_5
e dichiarata l'esclusiva ovvero concorrente responsabilità nella causazione della morte della paziente e, conseguentemente, al fine di essere dalla stessa “manlevata” di quanto dovesse Persona_1 eventualmente essere tenuta a pagare in forza della presente sentenza (quantomeno per la parte eccedente rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità). Parte attrice ha poi, a sua volta, esteso la domanda nei confronti della terza chiamata.
In primo luogo, quanto alla domanda svolta da nei confronti dell' occorre CP_1 CP_5 dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione. Invero, non sussistendo tra le parti alcun rapporto di natura contrattuale, nel caso di specie non può che trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.; termine nella specie ampiamente spirato essendo la paziente deceduta in data 13 gennaio 2010 ed essendo stato notificato l'atto di citazione per chiamata di terzo soltanto in data 13 giugno 2017, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Ciò posto quanto ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, deve poi affermarsi l'infondatezza della pretesa fatta valere da parte attrice che ha esteso la domanda nei confronti dell'Azienda ospedaliera chiamata in causa atteso che, rispetto all'operato professionale dei sanitari dell'Ospedale di il ctu ha escluso la sussistenza di qualsivoglia censura e, pertanto, di qualsivoglia Controparte_7 nesso causale con il decesso della Nello specifico, il ctu ha evidenziato che “Circa Per_1
l'assistenza sanitaria erogata presso l'Ospedale di e relativamente al complesso Controparte_7 di trattamenti diagnostico-terapeutici esperiti, non si osservano grossolane censure o criticità operative, sottolineandosi in particolare la adeguatezza della terapia antibiotica somministrata, sia in termini qualitativi di tipologia di principi attivi utilizzati, sia in termini quantitativi di dosaggio e di durata generale del trattamento in sé”.
Tutto ciò rilevato, la domanda svolta da parte convenuta nei confronti dell' deve essere CP_5 dichiarata prescritta per decorso del termine quinquennale, mentre la domanda attorea - estesa nei confronti della terza chiamata - è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
In definitiva, dunque, a fronte dell'avvenuto pagamento da parte di quale compagnia Parte_1 assicuratrice della RSA S. EL IC, dell'importo complessivo di € 378.088,00 in favore dei congiunti della paziente deceduta, nonché dell'avvenuta cessione in favore della stessa dei Parte_1 diritti da essi vantati nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili, riconosciuta la responsabilità di rispetto alla diffusione del batterio della legionella negli impianti della RSA - in CP_1 particolare, rispetto alla mancata osservanza delle linee guida e del capitolato di appalto stipulato con la
RSA per la prevenzione della proliferazione del batterio - la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di dell'anzidetta somma, oltre interessi nella misura legale decorrenti Parte_1 dalla data dell'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo.
pagina 8 di 9 Quanto ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta, le spese di lite e quelle di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo parametri medi per la fase di studio e introduttiva e secondo parametri minimi per quella istruttoria e decisionale ai sensi del D. Lgs. n. 55 del
2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
va condannata alla rifusione in favore della terza chiamata delle spese di lite che si CP_1 liquidano come in dispositivo secondo parametri medi per la fase di studio e introduttiva e secondo parametri minimi per quella istruttoria ai sensi del D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n.
147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Deve, invece, disporsi la compensazione di dette spese - pur a fronte dell'estensione della domanda da parte dell'attrice - tra quest'ultima e l atteso che la chiamata in causa è avvenuta ad CP_5 Pt_ opera della società convenuta e che, soltanto a seguito della costituzione dell' ha esteso la CP_5 propria domanda nei confronti di questa, senza determinare alcun aggravio processuale, neppure dal punto di vista istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità di CP_1
condanna al pagamento in favore di della somma capitale di € 378.088,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi come indicati in motivazione,
rigetta la domanda nei confronti dell , Controparte_2
condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.214,00 per CP_1 esborsi e in € 14170,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge,
condanna a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 11.088,00 CP_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
compensa le spese di lite tra e la terza chiamata Parte_1 CP_5
pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della convenuta soccombente.
Brescia, 31 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 20218/2016 promossa da:
, in persona del procuratore speciale dott. con il patrocinio dell'avvocato Parte_1 Parte_2
DAVIDE MORETTI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Cavallotti n. 7 presso il suo studio
ATTRICE contro
in persona del Procuratore Speciale avv. Francesco Marzari, con il patrocinio degli CP_1 avvocati CARLA MAMBRETTI, FILIPPO ARATA e DANIELE GOFFI, elettivamente domiciliata in
Brescia (BS), via Romanino n. 1 presso lo studio dell'avvocato Goffi.
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio dell'avvocato Controparte_3
ALESSANDRO ASARO, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Moretto n. 31 presso il suo studio.
TERZA CHIAMATA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 18 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via principale: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la responsabilità della società (P.IVA in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, per motivi tutti dedotti in causa, condannare quest'ultima società CP_1
(P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 9 favore di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma capitale di Parte_1
€ 378.088,00, oltre interessi e rivalutazione dal 27/09/2011 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% rimborso forfetario ed accessori di legge.
In via subordinata ed istruttoria: se del caso, senza l'inversione dell'onere probatorio, si insiste per
l'ammissione e/o espletamento di tutte le prove dedotte in causa e delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., non ammesse e/o non espletate. In particolare, l'avv. Maisetti insiste affinché il ctu venga chiamato a chiarimenti ed all'uopo si riporta alla propria nota di richiesta in atti datata 30.01.2023.
Le sopra rassegnate conclusioni sono state estese anche nei confronti della terza chiamata
[...]
con la memoria 183 VI°comma c.p.c. n.
1. Controparte_4
Nel caso però che la domanda nei confronti di fosse rigettata, si confida che nel CP_5 regolare le spese legali il Giudice adito compensi le spese tra e parte attrice, in CP_5 considerazione delle diverse posizioni processuali e che nessun “appesantimento” della causa ed ulteriori attività sono state necessarie alla terza chiamata in relazione all'estensione della domanda di
”. Pt_1
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia – rigettata e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria – :
1.- in via preliminare, dato atto della clausola compromissoria contenuta ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto stipulato tra la e dichiarare la Controparte_6 CP_1 propria incompetenza e/o mancanza di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla surroga ai sensi degli artt. 1916 e 1203 cod. civ. di nei confronti della predetta Parte_1
CP_6
2.- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate , siccome infondate in Parte_1 fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
3.- in via di stretto subordine, accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, l'esclusiva responsabilità della terza chiamata e, per l'effetto, Controparte_7 condannare la stessa al pagamento di quanto codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere dovuto a favore di parte attrice, con esclusione di qualsivoglia obbligo in capo alla CP_1
4.- in via di ulteriore ed estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea nei confronti di accertare e dichiarare per le CP_1 ragioni di cui in atti la responsabilità concorrente dell' e le quote di Controparte_7 rispettiva responsabilità (in base alla gravità delle rispettive colpe, determinando l'entità delle conseguenze dannose derivanti dalle condotte rispettivamente imputabili, e così attribuendo all' la parte assolutamente preponderante di detta responsabilità); per Controparte_7
l'effetto, condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne per gli importi che la CP_1 medesima fosse tenuta a pagare in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità, ivi comprese le spese processuali;
pagina 2 di 9 5.- in ogni caso, condannare l'attore alla rifusione dei compensi professionali e spese di lite tutte, oltre
IVA e CPA”.
Per CP_5
“contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE DI RITO
Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di malleva svolta da nei confronti della e/o, comunque, dichiarare la prescrizione della CP_1 CP_5 stessa per infruttuoso decorso del termine quinquennale.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA
Nel caso di rigetto delle domande sopra formulate dalla in via pregiudiziale e preliminare di CP_5 rito, ed in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta
dichiarare l'inopponibilità alla della clausola compromissoria di cui al CP_1 CP_5 capitolo 16 del contratto di appalto stipulato tra la Casa di Riposo e la con conseguente CP_1 improcedibilità di ogni conseguente azione svolta, esclusivamente in via subordinata, dalla CP_1 nei confronti della . CP_5
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande formulate nei confronti della o, comunque, per lei CP_5 pregiudizievoli, in quanto infondate in fatto ed indiritto.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese ed onorari di lite”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2016, - in qualità di terza surrogata ex Parte_1 art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurata nonché di cessionaria ex Controparte_6 art. 1260 c.c., in forza di atto di transazione e quietanza, dei diritti e dei crediti degli eredi della paziente - conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento Persona_1 CP_1 in proprio favore dell'importo di € 378.088,00, oltre interessi e rivalutazione dal 27 settembre 2011 sino al saldo effettivo.
La difesa attorea esponeva, in particolare, i) che aveva assicurato, con polizza n. 650- Parte_1
1329104/2009, la di quale istituto di Controparte_6 Controparte_7 ricovero e assistenza per anziani, per la responsabilità civile connessa ai rischi derivanti dalla sua attività nei confronti dei propri ospiti;
ii) che in data 29 settembre 2009, la ASL aveva Parte_3 effettuato presso la prelievi a campione su acqua calda, fredda e tamponi doccia in esito ai CP_6 quali era stata rilevata presenza di batterio legionella pneumophila in diverse stanze della struttura;
iii) che, pertanto, l'ASL aveva inibito con effetto immediato l'utilizzo dei punti di erogazione dell'acqua risultati interessati;
iv) che, in seguito, la aveva incaricato l'impresa - che nel CP_6 CP_1
pagina 3 di 9 settembre 2008 si era aggiudicata un appalto per la manutenzione degli impianti termici e di condizionamento della Struttura, con specifico Protocollo per contrastare la diffusione del batterio legionella - dell'effettuazione di una tempestiva e integrale bonifica dell'impianto idrico della Struttura, con l'utilizzo di apposito macchinario a biossido di cloro;
v) che in quel periodo era ospite della
Struttura, presso la stanza n. 314, la signora la quale, dopo diversi giorni di malessere, in Persona_1 data 19 dicembre 2009 era stata ricoverata presso l'Ospedale di ove era risultata Controparte_7 affetta da polmonite;
vi) che, nelle tre settimane successive, le condizioni di salute della si Per_1 erano ulteriormente aggravate sino a portarla alla morte in data 13 gennaio 2010; vii) che la causa della morte risultante dalla cartella clinica dell'Ospedale era così descritta: “diagnosi di dimissione: insufficienza respiratoria acuta in polmonite da legionella, con versamento pleurico associato;
insufficienza renale acuta, diabete, cardiopatia scompensata”; viii) che la presenza di legionella pneumophila con antigene nelle urine era stata evidenziata anche alla successiva pag. 43 della cartella clinica;
ix) che l' aveva segnalato la malattia infettiva all'ASL di competenza che, in data 21 CP_8 dicembre 2009, aveva effettuato gli opportuni prelievi presso la Casa di riposo della , i cui CP_6 esiti avevano evidenziato la presenza del batterio della legionella pneumophila in molteplici altri impianti della struttura e, in particolare, nella doccia della camera n. 314, occupata proprio dalla Pt_ signora x) che, in conseguenza di tali eventi, la e, pertanto , erano risultate Per_1 CP_6 destinatarie di richieste risarcitorie da parte dei figli e dei nipoti della signora xi) che il Per_1 Pt_ medico legale incaricato da aveva concluso che certamente la aveva contratto la Per_1 legionellosi presso la Struttura ove era ospitata, pur evidenziando una possibile corresponsabilità nell'occorso da parte dell' di a seguito della sospensione della terapia antibiotica CP_8 CP_7 che, ove continuata, avrebbe potuto aumentare le possibilità di sopravvivenza della defunta;
xii) che Pt_
, previa trattativa, aveva corrisposto agli aventi diritto i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno per la perdita del congiunto: € 70.000,00 per ciascuno dei 4 figli ed € 15.000,00 per ciascuno dei
5 nipoti, oltre a spese legali per la somma di € 23.088,00, per un totale di € 378.088,00; xiii) che nell'atto di transazione e quietanza datato 5 settembre 2011 i percipienti avevano dichiarato di cedere a Pt_ Pt_
i diritti nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili;
xiv) che , ritenuta pacifica la responsabilità in capo a per la presenza di legionellosi negli impianti della Struttura che aveva CP_1 portato alla morte della aveva inviato numerose raccomandate volte ad ottenere il rimborso di Per_1 Pt_ quanto pagato, senza però nulla ottenere;
xv) che, pertanto, si era determinata a notificare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Con comparsa depositata in data 31 marzo 2017, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree ed eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza e/o di giurisdizione dell'intestato Tribunale, stante la presenza di clausola compromissoria nel contratto di appalto stipulato tra la nonché chiedendo l'autorizzazione Controparte_9 alla chiamata in causa dell , ritenuta unica e/o concorrente Controparte_7 responsabile dell'avvenuto decesso della in ragione dell'avvenuta sospensione della cura Per_1 antibiotica. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto reputata infondata e, nella denegata ipotesi di totale e/o parziale accoglimento della stessa, chiedeva di essere totalmente e/o parzialmente manlevata dall' di in ragione della quota di CP_5 Controparte_7 responsabilità alla stessa addebitabile.
pagina 4 di 9 Con comparsa depositata in data 6 ottobre 2017, si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata
[...]
eccependo, in via pregiudiziale e in via preliminare, l'inammissibilità della chiamata in causa CP_5 esperita da nonché la prescrizione del diritto ad ottenere la richiesta manleva. In via subordinata CP_1 preliminare, la difesa della terza chiamata domandava che fosse dichiarata inopponibile all' la CP_5 clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra la e con conseguente CP_6 CP_1 dichiarazione di improcedibilità dell'azione tra e l' medesima. Nel merito, CP_1 Controparte_7 la terza chiamata deduceva l'infondatezza della domanda di manleva svolta nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto con il rimborso delle spese di lite.
Alla prima udienza del giorno 26 ottobre 2017 la difesa attorea estendeva le domande svolte in atto di citazione anche nei confronti dell' terza chiamata e, all'esito di tale udienza, il G.I. assegnava alle CP_5 parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. Nelle more del Pt_ giudizio, in data 30 luglio 2018, decedeva l'avv. Silvio Moretti che veniva sostituito nella difesa di , come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15 ottobre 2018, dall'avv. Davide Maisetti.
La causa veniva istruita mediante svolgimento di consulenza medico-legale concernente le cause della morte della signora nonché l'attività di controllo e bonifica della legionellosi all'interno Persona_1 della RSA. All'esito delle indagini peritali la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 17 dicembre 2024, ove la stessa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
ha agito in giudizio, non solo ai sensi dell'art. 1916 c.c., ma anche quale cessionaria ex art. Parte_1
1260 c.c. del credito risarcitorio - avente natura extracontrattuale - spettante ai congiunti della paziente deceduta Nell'atto di transazione e quietanza, prodotto da parte attrice sub doc. 20, Persona_1 infatti, i familiari della de cuius dichiararono di “null'altro pretendere e di rinunciare in qualsiasi sede ad ogni pretesa ed azione anche in corso nei confronti dell'assicurato e/o altro coobbligato, rinunciandovi qualora proposte, cedendo contestualmente i diritti nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili”.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di arbitrato sollevata dalla società convenuta in forza dell'art. 16 del contratto di appalto intercorso tra e la di CP_1 Controparte_6 CP_7 Pt_
non può che ribadirsi come questa, seppur opponibile a ai sensi dell'art. 1916 c.c., non sia
[...] in grado di attrarre a sé la competenza sulla concorrente responsabilità aquiliana ex art. 1260 c.c.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale” le sole controversie “che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa”; conseguentemente, la clausola compromissoria non può ritenersi “applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria” (cfr. Cass.,
n. 31350/2022; Cass., n. 3795/2019; Cass., n. 23088/2007).
È, dunque, evidente che un'azione aquiliana, come quella proposta nel caso di specie da in Parte_1 qualità di cessionaria del credito, non rinviene la propria causa petendi nel contratto di appalto, pagina 5 di 9 trovando in esso un mero presupposto storico per cui, nella fattispecie, la competenza arbitrale - pur invocabile per le domande di natura contrattuale - è attratta dalla competenza ordinaria, sussistente per l'azione risarcitoria.
Tanto premesso, nella specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente comprovate ovvero non contestate dalle parti, i) la riscontrata presenza oltre soglia, nell'ambito di analisi ambientali a campione svolte nel settembre 2009 dall' di , all'interno della RSA S. Pt_4 Pt_3
EL IC di del batterio della legionella pneumophila (cfr. doc. 1 di parte Controparte_7 attrice); ii) l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la RSA e la società Controparte_6 CP_1 avente ad oggetto la manutenzione e la conduzione degli impianti termici e di condizionamento della casa di riposo, con protocollo per la prevenzione della diffusione di legionella (cfr. doc. 4 di parte attrice); iii) la presenza della signora presso l'anzidetta RSA a far data dal 13 febbraio Persona_1
2008 con assegnazione della camera n. 314 (cfr. doc. 9 di parte attrice); iv) l'improvviso aggravamento delle condizioni della paziente a decorrere dal 16 dicembre 2009 e il successivo ricovero della stessa, avvenuto in data 19 dicembre, presso l' di (cfr. doc. 10 di parte attrice); CP_8 Controparte_7
v) l'accertata positività della alla legionella pneumophila, con antigene nelle urine, e Per_1
l'avvenuta segnalazione di malattia infettiva all'ASL di riferimento da parte della Struttura ospedaliera;
vi) l'ulteriore rinvenimento da parte dell' , a seguito dei nuovi prelievi eseguiti presso la Parte_5
RSA in data 21 dicembre 2009, del batterio della legionella pneumophila all'interno degli impianti della Struttura e, in particolare, nel serbatoio di accumulo (acqua calda centrale termica), nella doccetta bagno assistiti, secondo piano, settore verde, nella doccia del primo piano bagno assistito, nella doccia della camera n. 314 e nel lavello della camera n. 316; vii) il progressivo deterioramento delle condizioni di salute della e il conseguente decesso della stessa, occorso in data 13 gennaio Per_1
2010; viii) l'avvenuto pagamento, a seguito di accordo transattivo, da parte di quale Parte_1 compagnia assicuratrice della RSA S. EL IC, dell'importo complessivo di € 378.088,00 in favore dei congiunti della paziente deceduta;
ix) l'avvenuta cessione in favore di da parte di Parte_1 questi ultimi, nell'ambito del menzionato atto di transazione, dei propri diritti nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili.
Ciò posto, le questioni che nella fattispecie vengono in rilievo sono le seguenti: i) l'accertamento della causa del decesso della ii) le possibili modalità e fonti di contagio, iii) la sussistenza di Per_1 responsabilità in capo a rispetto alla diffusione del batterio della legionella e, dunque, rispetto al CP_1 decesso della nonché iv) la presenza di profili di negligenza e/o imperizia e/o imprudenza Per_1 nell'operato professionale dei sanitari dell'Ospedale di dove la paziente venne Controparte_7 ricoverata a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ebbene, relativamente alla causa del decesso della il ctu dott. ha rilevato che Per_1 Per_2
“all'esito della analisi documentale e delle considerazioni ausiliarie, è possibile concludere che essa sia in via di probabilità da imputarsi ad acuta insufficienza cardio-circolatoria in soggetto con recente polmonite da Legionellosi”.
Alla luce di tutto quanto esposto dal ctu deve ritenersi dimostrato che il fattore scatenante il deterioramento delle condizioni di salute della - indubbiamente già soggetto fragile in Per_1 considerazione tanto dell'età avanzata quanto delle pregresse patologie di cui la medesima era affetta - fu la contrazione della legionella. D'altro canto, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta,
pagina 6 di 9 il criterio giuridico di valutazione del nesso causale in ambito civilistico è quello c.d. del “più probabile che non”, in forza del quale deve ritenersi provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile rispetto ad un'altra (cfr. ex multis Cass., n. 25805/2024, secondo cui “nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass. 2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018): probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi - nella specie quella formulata dal CTU - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre”). Nella specie, a fronte della riscontrata presenza oltre soglia del batterio della legionella negli impianti idrici della RSA nel periodo in cui la era ivi soggiornante (trattasi, come rilevato, di circostanze pacifiche), Per_1
l'accertamento compiuto dal consulente tecnico incaricato consente senz'altro di ritenere “più probabile” rispetto ad altre la causa del decesso dal medesimo indicata, vale a dire l'“insufficienza cardio-circolatoria in soggetto con recente polmonite da Legionellosi”.
Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso ctu, rispetto all'individuazione delle possibili modalità e fonti di contagio, ha espressamente affermato che “Viste le positività oltre soglia delle analisi ambientali del Dicembre 2009, si viene ad identificare in via di probabilità il circuito idrico come la sezione impiantistica cui è possibile ascrivere il contagio della Paziente, considerata altresì la contemporanea assenza di elementi tecnici utili a suffragare una alternativa derivazione del contagio a differenti pertinenze impiantistiche (condizionamento dell'aria, ossigeno medicale, idromassaggio)”.
Ciò posto, deve ulteriormente evidenziarsi come non possa incidere sull'individuazione della fonte del contagio (impianto idrico), così come riscontrata dal consulente, la considerazione parimenti svolta da quest'ultimo secondo cui, a fronte della “parzialità delle informazioni presenti in documentazione ed utili a tal scopo”, non è possibile “raggiungere un livello di definizione e di dettaglio più approfondito in merito alla precisa modalità del contagio ad opera dell'impianto idrico (vedasi relazione Ausiliaria:
“per inalazione di aerosol durante la doccia? oppure durante le molteplici procedure di igiene personale con uso di acqua?”)”, ovvero “stabilire quale sia la precisa sezione dell'impianto idrico responsabile del contagio”.
In terzo luogo, in ordine alla sussistenza di responsabilità in capo all'odierna convenuta rispetto alla diffusione del batterio occorre, innanzitutto, rilevare che il contratto stipulato da e la RSA in CP_1 data 28 gennaio 2008 prevedeva espressamente la manutenzione ordinaria degli impianti idrici “con protocolli per legionella e fornitura di prodotti”. Sul punto, si evidenzia che, a fronte della riscontrata presenza del batterio negli impianti della Struttura nonché delle contestazioni mosse da parte attrice,
ha omesso di dimostrare, non solo che le azioni dalla stessa messe in atto fossero esattamente CP_1 corrispondenti e aderenti al contenuto del contratto intercorso con la RSA, ma neppure di aver puntualmente osservato le linee guida e i più elevati standard in termini di competenza professionale.
Inoltre, in merito alla condotta di , lo stesso ctu incaricato, dopo aver riscontrato la CP_1 frammentarietà e l'incompletezza della documentazione agli atti, ha affermato che “l'aderenza delle attività effettivamente messe in atto da rispetto a quanto contrattualmente previsto è CP_1 documentalmente comprovata soltanto in maniera parziale” (cfr. pag. 27 relazione) e che, peraltro, “le specifiche declinazioni tecnico-operative elencate nel contratto risultano soltanto in parte essere pagina 7 di 9 aderenti alle Linee Guida ed evidenze di Letteratura ... allora pertinenti”; linee guida la cui osservanza rappresenta “di fatto la messa in atto del massimo sforzo preventivo e gestionale possibile volto al contenimento del rischio legionellosi entro valori soglia considerati non pericolosi”.
Alla luce di tali considerazioni, la condotta di è da reputare idonea a integrare tanto un CP_1 inadempimento contrattuale, quanto un comportamento antigiuridico rilevante ai sensi dell'art. 2043
c.c.
Da ultimo, si rileva che ha chiamato in causa l' affinché ne fosse accertata CP_1 CP_5
e dichiarata l'esclusiva ovvero concorrente responsabilità nella causazione della morte della paziente e, conseguentemente, al fine di essere dalla stessa “manlevata” di quanto dovesse Persona_1 eventualmente essere tenuta a pagare in forza della presente sentenza (quantomeno per la parte eccedente rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità). Parte attrice ha poi, a sua volta, esteso la domanda nei confronti della terza chiamata.
In primo luogo, quanto alla domanda svolta da nei confronti dell' occorre CP_1 CP_5 dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione. Invero, non sussistendo tra le parti alcun rapporto di natura contrattuale, nel caso di specie non può che trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.; termine nella specie ampiamente spirato essendo la paziente deceduta in data 13 gennaio 2010 ed essendo stato notificato l'atto di citazione per chiamata di terzo soltanto in data 13 giugno 2017, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Ciò posto quanto ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, deve poi affermarsi l'infondatezza della pretesa fatta valere da parte attrice che ha esteso la domanda nei confronti dell'Azienda ospedaliera chiamata in causa atteso che, rispetto all'operato professionale dei sanitari dell'Ospedale di il ctu ha escluso la sussistenza di qualsivoglia censura e, pertanto, di qualsivoglia Controparte_7 nesso causale con il decesso della Nello specifico, il ctu ha evidenziato che “Circa Per_1
l'assistenza sanitaria erogata presso l'Ospedale di e relativamente al complesso Controparte_7 di trattamenti diagnostico-terapeutici esperiti, non si osservano grossolane censure o criticità operative, sottolineandosi in particolare la adeguatezza della terapia antibiotica somministrata, sia in termini qualitativi di tipologia di principi attivi utilizzati, sia in termini quantitativi di dosaggio e di durata generale del trattamento in sé”.
Tutto ciò rilevato, la domanda svolta da parte convenuta nei confronti dell' deve essere CP_5 dichiarata prescritta per decorso del termine quinquennale, mentre la domanda attorea - estesa nei confronti della terza chiamata - è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
In definitiva, dunque, a fronte dell'avvenuto pagamento da parte di quale compagnia Parte_1 assicuratrice della RSA S. EL IC, dell'importo complessivo di € 378.088,00 in favore dei congiunti della paziente deceduta, nonché dell'avvenuta cessione in favore della stessa dei Parte_1 diritti da essi vantati nei confronti di eventuali responsabili o corresponsabili, riconosciuta la responsabilità di rispetto alla diffusione del batterio della legionella negli impianti della RSA - in CP_1 particolare, rispetto alla mancata osservanza delle linee guida e del capitolato di appalto stipulato con la
RSA per la prevenzione della proliferazione del batterio - la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di dell'anzidetta somma, oltre interessi nella misura legale decorrenti Parte_1 dalla data dell'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo.
pagina 8 di 9 Quanto ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta, le spese di lite e quelle di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo parametri medi per la fase di studio e introduttiva e secondo parametri minimi per quella istruttoria e decisionale ai sensi del D. Lgs. n. 55 del
2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
va condannata alla rifusione in favore della terza chiamata delle spese di lite che si CP_1 liquidano come in dispositivo secondo parametri medi per la fase di studio e introduttiva e secondo parametri minimi per quella istruttoria ai sensi del D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n.
147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Deve, invece, disporsi la compensazione di dette spese - pur a fronte dell'estensione della domanda da parte dell'attrice - tra quest'ultima e l atteso che la chiamata in causa è avvenuta ad CP_5 Pt_ opera della società convenuta e che, soltanto a seguito della costituzione dell' ha esteso la CP_5 propria domanda nei confronti di questa, senza determinare alcun aggravio processuale, neppure dal punto di vista istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità di CP_1
condanna al pagamento in favore di della somma capitale di € 378.088,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi come indicati in motivazione,
rigetta la domanda nei confronti dell , Controparte_2
condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.214,00 per CP_1 esborsi e in € 14170,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge,
condanna a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 11.088,00 CP_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
compensa le spese di lite tra e la terza chiamata Parte_1 CP_5
pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della convenuta soccombente.
Brescia, 31 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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