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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2024/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. RI AS Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. RI TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
assistita e difesa dall'Avv. Marco Pagliarin e l'Avv. Arianna Binato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F ), assistita e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Antonella Pietrobon, come da procura allegata all'atto di costituzione in appelo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3701/2024 e pubblicata il 23/10/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata in data 24.10.2024, rigettata ogni contraria e/o diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione respinta,
NEL MERITO
- annullarsi e/o riformarsi, per le ragioni tutte indicate in narrativa,
l'impugnata sentenza n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data
23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata il 23.10.2024, nella parte in cui ha dichiarato l'integrale cessazione della materia del contendere;
- annullarsi e/o riformarsi, per le ragioni tutte indicate in narrativa,
l'impugnata sentenza n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data
23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata il 23.10.2024, nella parte in cui ha condannato la signora al pagamento in favore del Parte_1
signor le spese di lite liquidate in €4.876,00 di cui €518,00 Controparte_1
per spese ed €.4.358,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
IN OGNI CASO
- condannarsi il signor a restituire alla signora Controparte_1 Parte_1
le somme tutte da quest'ultima eventualmente corrisposte a titolo di
[...]
spese, nelle more del presente processo, in esecuzione della sentenza n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata il 24.10.2024, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, e ritenute non dovute dalla Corte di Appello di Venezia.
pag. 2/18 - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%
e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio (primo grado e grado d'appello).
IN VIA ISTRUTTORIA
Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni, difese ed eccezioni già formulate in primo grado.
Per parte appellata:
Che la Corte di Appello voglia:
1. Fissare udienza di discussione orale ex art. 348 ter e 350 c.p.c. per ivi pronunciare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. Rigettarsi in ogni caso l'appello perché infondato;
3. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1 Sul giudizio di primo grado
1.1.
con atto di citazione notificato il 30.11.2023 proponeva Controparte_1
opposizione ex art.615 c.p.c. avverso il precetto a lui notificato in data
27.11.2023 per complessivi €34.915,68 avente quale titolo la sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n.1956/2023 pubblicata il 5/10/2023.
Con tale sentenza la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto l'appello e integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso n.1017/2022, che aveva condannato al pagamento della somma di €9.000 Parte_1
oltre accessori, rigettando le domande proposte in primo grado dal CP_1
Aveva inoltre condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese legali di entrambe i gradi di giudizio. Parte_1
pag. 3/18 La Corte d'Appello non aveva, tuttavia, condannato alla Controparte_1
restituzione di quanto a lui già corrisposto da in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Le somme precettate erano le seguenti:
a) Rimborso pagamento eseguito su sentenza di I° grado: €19.472,00
b) Rimborso imposta di registro sentenza di I° grado: €272,00
c) Rimborso spese notarili cancellazione ipoteca: €1.450,00
d) Spese legali causa I° grado: €6.354,47
e) Spese legali e proc.causa di appello €6.142,37
Per un totale di €33.691,34, oltre a €741,37 a titolo di interessi su €21.194,50 dal 22 marzo 2023 al 1 dicembre 2023 e oltre a €482,97 a titolo di compenso per il precetto.
Il contestava il diritto, in capo alla di procedere ad CP_1 Pt_1
esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme di cui ai punti a, b,
c in quanto non oggetto di pronuncia di condanna e quindi non sorrette dal titolo esecutivo.
Il rappresentava, inoltre, che la non aveva diritto di CP_1 Pt_1
procedere ad esecuzione forzata nemmeno per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali (d, e), sulla base del precetto azionato in quanto nullo perché non preceduto dalla notifica del titolo alla parte personalmente bensì soltanto al difensore. Rappresentava che sulla questione si era già pronunciato il Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata all'udienza del 10 luglio 2024 che, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta ex art.617 c.p.c., aveva dichiarato la nullità dell'atto di precetto impugnato (doc.14510450s fascicolo appellante).
1.2.
pag. 4/18 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Esponeva la convenuta di avere corrisposto a , in Controparte_1
esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n.1017/2022, la somma di
€19.472,00 e di avere sostenuto esborsi per €272,00 a titolo di imposta di registro e per €1.450,00 a titolo di spese notarili per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia a favore di su Controparte_1
immobili di proprietà della debitrice e di essersi riservata la ripetizione di tali somme all'esito del giudizio di secondo grado.
La convenuta si richiamava all'orientamento di legittimità secondo il quale il diritto alla restituzione di quanto corrisposto sulla base della sentenza impugnata sorge automaticamente a seguito della sua riforma ed all'istituto della “condanna implicita”. Affermava che il vittorioso in primo CP_1
grado ma soccombente in appello, aveva l'obbligo di restituire quanto conseguito sulla base di una sentenza poi riformata (Cass. n.6579/2003,
n.29034/2022, n.26171/2006, n.19296/2005).
Chiedeva, in conclusione, il rigetto dell'opposizione avversaria con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
1.3.
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 23 ottobre 2024.
Il difensore di parte faceva presente di avere ricevuto in data CP_1
22.10.2024 la notifica di un secondo precetto, in rinnovazione rispetto al primo e qualificava la rinnovazione del precetto da parte di Parte_1
in pendenza dell'opposizione come rinuncia tacita al primo precetto.
[...]
Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere nella causa di opposizione o, in subordine, l'accoglimento dell'opposizione pag. 5/18 originariamente proposta. Chiedeva in ogni caso la liquidazione delle spese di lite in proprio favore.
A verbale è riportato che il difensore di parte “dà atto che è Pt_1
cessata la materia del contendere e dimette sentenza della Corte di
Cassazione che ha rigettato il ricorso di controparte teso ad ottenere la riforma della sentenza della Corte d'Appello. Insiste per la condanna alle spese di controparte per i motivi di cui in atti”.
§ 2. Sulla sentenza di primo grado
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della notifica, da parte di
[...]
, in data 22.10.2024, di un precetto in rinnovazione nei confronti Parte_1
del identico a quello precedente. CP_1
Il primo giudice ha interpretato la reiterazione del precetto come rinuncia implicita al precetto , richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità ed in particolare alla pronuncia di Cassazione n.201/2023, secondo cui “la rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente”.
Il primo giudice ha delibato la fondatezza dell'opposizione ai fini dell'attribuzione delle spese di lite, ritenendo Parte_1
integralmente soccombente.
In primo luogo, ha ritenuto l'opposizione fondata in relazione a tutti gli importi per i quali è stato richiesto il rimborso in assenza di una espressa statuizione in tale senso nella sentenza della Corte d'Appello n.1956/2023, così motivando:
pag. 6/18 “La tesi difensiva di parte opposta, in base alla quale l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma di quella pronuncia ancorché la stessa non contenga alcuna statuizione al riguardo, si raccorda, infatti, ad un orientamento giurisprudenziale minoritario cui il Tribunale ritiene di non aderire, posto che il ricorso all'istituto della condanna implicita, certamente ispirato a encomiabili esigenze di speditezza e semplificazione, mal si confronta, sul piano letterale e sistematico, con il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, cpc, che recita: l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
In secondo luogo, ha ritenuto l'opposizione “fondata anche per la parte relativa alla richiesta di pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado” (qualificata d'ufficio come opposizione proposta ex art.617 c.p.c.), rilevando l'assenza di prova della effettiva notifica dei titoli esecutivi anticipatamente o unitamente al precetto opposto.
Ha condannato all'integrale rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da , liquidate in €4.876,00, di cui €518,00 per Controparte_1
spese ed €4.358,00 per compensi, tenuto conto dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti.
§ 3. Sull'appello
3.1
Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo Parte_1
appello nei confronti di , affidato a quattro motivi di Controparte_1
gravame.
pag. 7/18 Con il primo motivo si contesta la dichiarazione di integrale cessata materia del contendere, permanendo l'interesse all'accertamento dell'esistenza del diritto di parte istante a promuovere l'esecuzione.
Con il secondo motivo di appello si contesta l'accoglimento dell'opposizione rispetto alle seguenti voci: rimborso pagamento eseguito su sentenza di I° grado, rimborso imposta di registro e rimborso spese notarili cancellazione ipoteca. Si afferma che il diritto alla loro ripetizione sorge automaticamente, a seguito della riforma della sentenza impugnata, senza la necessità di una statuizione di condanna ad hoc.
Con il terzo motivo di appello si contesta l'accoglimento dell'opposizione rispetto alla statuizione sulla condanna al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado, in quanto pacificamente dovute ed in quanto l'eventuale nullità della notifica del precetto sarebbe sanabile per raggiungimento dello scopo.
Con il quarto motivo di appello si lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, affermando che il giudice abbia errato nel ritenere fondata l'opposizione e comunque nel non considerare che il signor è in CP_1
ogni caso tenuto al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado così come da sentenza di condanna.
3.2.
Si è costituito l'appellato, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, di rigettare l'impugnazione nel merito confermando integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
pag. 8/18 3.3.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 4. Sui motivi di impugnazione
4.1.
Col primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il
Tribunale di Venezia ha dichiarato cessata la materia del contendere, sulla scorta della presa d'atto della dichiarazione resa dal difensore di
[...]
a verbale dell'udienza di discussione della causa ex art. 281 Parte_1
sexies c.p.c. ed afferma di avere interesse all'accertamento dell'esistenza del proprio diritto a promuovere l'esecuzione.
Afferma l'esistenza di un errore nella stesura del verbale e che il proprio difensore, pur dando atto della intervenuta rinnovazione della notifica del precetto di pagamento unitamente al titolo, non avrebbe tuttavia anche affermato l'integrale cessazione della materia del contendere.
Il giudice avrebbe, inoltre, errato nel dichiarare cessata la materia del contendere.
L'appellante insiste quindi per l'accoglimento delle proprie difese nel merito ed in particolare per il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del proprio diritto di procedere ad esecuzione nei confronti del in particolare CP_1
“per le somme che lo stesso signor riconosce essere dovute e quindi CP_1
la rifusione in favore della signora delle spese processuali di primo e Pt_1
di secondo grado, liquidate per il giudizio di primo grado in €.4.355,00 per compenso, per il giudizio di appello in €.355,50 per spese ed €.3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso,
pag. 9/18 C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge. Somme che, nonostante ciò, non ha ad oggi ancora versato”.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, occorre ricordare la natura di atto pubblico del verbale d'udienza e la conseguente necessità, qualora una delle parti intendesse contestarne il contenuto, di proporre ricorso per la correzione di errore materiale avanti all'ufficio giudiziario che lo ha emesso, ovvero di proporre querela di falso.
Poiché nessuna di tali azioni è stata intrapresa da parte appellante, deve ritenersi che all'udienza del 23.10.2024, a fronte della nuova notifica dell'atto di precetto unitamente al relativo titolo esecutivo (sentenza Corte d'Appello
n. 1956/2023), le parti si siano date reciprocamente atto della cessata materia del contendere ed abbiano rinunziato ad una pronunzia nel merito.
Nel verbale dell'udienza di discussione ex art.281-sexies c.p.c. sopra citato risulta che: “l'avv. Pietrobon [procuratore di parte fa presente che CP_1
medio tempore, in data 22.10.2024, controparte ha provveduto a notificare un nuovo precetto unitamente al titolo rappresentato dalla sentenza della Corte
d'appello, che esibisce riservandosi il deposito in via telematica. Rileva come la rinnovazione del precetto in pendenza dell'opposizione al primo precetto notificato costituisce rinuncia tacita a quest'ultimo. Dovendosi ritener cessata la materia del contendere (…); L'avv. Pagliarin [procuratore di parte
dà atto che è cessata la materia del contendere e dimette sentenza Pt_1
della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di controparte teso ad ottenere la riforma della sentenza della Corte d'appello. Insiste per la condanna alle spese di controparte per i motivi di cui in atti.”
Non ha, pertanto, insistito nelle proprie istanze di merito.
pag. 10/18 In linea di principio, la rinunzia al precetto per sé non implica rinunzia al diritto a procedere ad esecuzione forzata e pertanto non preclude la pronuncia di una sentenza dichiarativa della insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto “La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto”
(Cassazione n.11266 del 1993).
Correttamente, in conformità delle richieste congiuntamente presentate dalle parti, il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e si è limitato a delibare le questioni di merito in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
4.2.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante contesta la decisione del primo giudice nel punto in cui ha ritenuto fondata l'opposizione in relazione agli importi per i quali è stato richiesto il rimborso in assenza di una espressa statuizione in tal senso nella sentenza della Corte d'Appello
n.1956/2023.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il diritto alla restituzione per la parte soccombente in primo grado e vittoriosa nel giudizio di impugnazione sorgerebbe automaticamente con la pubblicazione della sentenza di appello.
Il motivo è infondato.
L'istituto della condanna implicita, la cui possibilità è ammessa da un orientamento giurisprudenziale minoritario, è incompatibile con il disposto dell'art.474 primo comma c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo. Inoltre, la condanna “implicita”
pag. 11/18 contrasta con l'art.389 c.p.c. disciplinante l'ipotesi di domande di restituzione o riduzione in pristino conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione.
Considerata l'analogia delle fattispecie, risulterebbe in una irragionevole disparità di trattamento richiedere una decisione giudiziale ai fini di ristabilire coattivamente lo status quo ante nel caso di riforma in Cassazione e non per il caso di riforma in sede di Appello.
Il diritto alla restituzione di quanto corrisposto indubbiamente sussiste, in quanto i pagamenti, effettuati in esecuzione di una sentenza riformata in appello, divengono privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Parte appellante, tuttavia, confonde il diritto alla restituzione delle somme pagate con il diritto a procedere in executivis per ottenerle, in caso di mancato adempimento spontaneo.
Secondo l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende aderire, “Una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso”
(Cass. n. 9287 del 08/06/2012, n.8639 del 03/05/2016, n. 15457 del
21/07/2020).
La richiesta di emettere una statuizione di condanna alla restituzione degli importi pagati è una domanda giudiziale. Nel caso in esame, in seno all'atto di appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n.1017/2022 pubblicata il 08.06.2022, l'appellante aveva introdotto la relativa domanda restitutoria degli esborsi effettuati a seguito della pronuncia impugnata ed aventi ad oggetto la ripetizione di quanto pag. 12/18 versato dall'appellante a titolo di spese processuali, di riduzione del prezzo di compravendita ad ogni e diverso titolo in ragione della sentenza di condanna di primo grado (pag.
2-3 conclusioni appellante).
Avverso la sentenza di appello che non ha riconosciuto, in apposita statuizione, il diritto alla ripetizione degli esborsi sostenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto previamente ottenere un Pt_1
titolo, tramite la proposizione di ricorso per la correzione dell'errore materiale della sentenza (Cassazione n. 17664 del 02/07/2019 e n. 35093 del
14/12/2023) ovvero tramite sua impugnazione avanti alla Corte di Cassazione.
Solo in forza del titolo così corretto ovvero di nuovo titolo costituito dalla sentenza di legittimità, avrebbe potuto agire in via esecutiva per ottenere soddisfazione del proprio credito.
4.3.
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui, nel delibare il merito dell'opposizione in funzione del riparto delle spese legali, ha ritenuto fondata l'opposizione in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado.
Il motivo non è fondato, sebbene la motivazione di primo grado deve venire corretta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto soccombente sulla Parte_1
questione del diritto ad agire in executivis per le spese legali affermando che:
“Il inoltre, neppure ha dato prova di aver provveduto alla effettiva CP_1
notifica dei titoli esecutivi anticipatamente o unitamente al precetto qui opposto. Conseguentemente l'opposizione – che in parte qua deve ritenersi proposta ex art. 617 cpc ed ammissibile in quanto tempestiva - si rivela ab
pag. 13/18 origine fondata anche per la parte relativa alla richiesta di pagamento delle spese legali di primo e secondo grado” (pag.5).
Tale considerazione non è condivisibile, in quanto la questione della regolarità formale del precetto è stata proposta e risolta in distinto giudizio fra le parti ex art.617 c.p.c. e non è stata sollevata (ma soltanto richiamata) nel giudizio ex art.615 c.p.c. Su tale questione non deve, Parte_1
quindi, considerarsi soccombente.
, nel suo atto di opposizione all'esecuzione, non ha Controparte_1
contestato il diritto di di procedere ad esecuzione Parte_1
forzata per le spese legali né ha presentato alcun motivo di opposizione in tal senso. L'opposizione non allega alcun fatto estintivo o modificativo del relativo credito per le spese e si limita a prospettare questioni di regolarità formale della notificazione del titolo, riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c. e, come tali, inidonee a incidere sulla debenza delle spese.
Fin dall'atto di opposizione il ha riconosciuto che “Sarebbero CP_1
dovute le spese legali” ed ha solo fatto presente, nella narrativa dell'atto, che
“il precetto non è stato anticipato dalla notifica dei titoli esecutivi ossia sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado”.
Il sin dal primo grado si è opposto all'esecuzione riguardo alle sole CP_1
voci del precetto corrispondenti ai capi di sentenza n.1956/2023 della Corte
d'Appello di Venezia non condannatori (relativi al diritto alla restituzione della somma capitale e relativi interessi, dell'imposta di registro e delle spese notarili), mentre non ha proposto motivi di opposizione riguardo al diritto di procedere ad esecuzione forzata del seguente capo: “condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di primo e di secondo grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in €4.355,00
pag. 14/18 per compenso, per il giudizio di appello in €355,50 per spese ed €3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
nel costituirsi, si è limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione. Pt_1
La questione relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata per ottenere la restituzione delle spese legali corrisposte deve ritenersi pertanto estranea al presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
E' altresì estranea al presente giudizio la diversa questione della regolarità formale del precetto azionato, oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. fra le parti, definito con sentenza del Tribunale di
Venezia del 10 luglio 2024 (14510450s fascicolo appellante), che ha accolto l'opposizione promossa dal ha dichiarato la nullità del precetto per CP_1
omissione della notifica del titolo esecutivo al debitore personalmente ed ha disposto la compensazione delle spese legali.
4.4.
Con l'ultimo motivo di appello, lamenta la violazione Parte_1
dell'art. 91 c.p.c. nella condanna del pagamento delle spese di lite di primo grado, poste integralmente a suo carico.
Il motivo è infondato.
è risultato vittorioso in primo grado, su tutti i motivi di Controparte_1
opposizione svolti, per cui la sentenza di primo grado è corretta nel porre le spese legali integralmente a carico dell'opposta.
Come sopra motivato infatti, il nucleo effettivo della controversia è rappresentato dalle somme richieste a titolo di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e dai connessi oneri pag. 15/18 accessori, mentre il diritto di alle spese di lite di primo e Parte_1
secondo grado, espressamente liquidate nella sentenza d'appello, non risulta oggetto di specifica contestazione sostanziale ma solamente di richiamo a invalidità formali invocate in diverso giudizio di opposizione agli atti esecutivi e su tale questione non vi è soccombenza.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con motivazione in parte diversa.
§ 5. Sulle spese di lite
La sentenza di primo grado deve confermarsi anche in punto spese di lite.
Infatti, “il semplice diverso assetto motivazionale non è ricompreso” fra le ipotesi normative previste all'art. 92 c.p.c. che giustificano la compensazione
(Cassazione 4026 del 14 febbraio 2024), sicché il riparto delle spese va operato in applicazione del principio della soccombenza.
E' inoltre irrilevante, al fine della liquidazione delle spese di lite attuata dal primo giudice, che il disputatum sia minore rispetto a quanto assunto in motivazione dal primo giudice. Infatti, nelle cause di opposizione all'esecuzione, la determinazione del valore della causa non viene effettuata sulla base del criterio del disputatum bensì, come testualmente previsto all'art. 17 c.p.c. (sia pure al diverso fine dell'individuazione del giudice competente)
“si determina dal credito per cui si procede”.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., il valore della controversia si determina, ai fini della competenza, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza e non con riferimento all'importo contestato, eventualmente diverso ed inferiore (ex multis Cass. 30/11/2021, n. 37581; Cass. 27/06/2018, n. 16920; Cass.
24/04/2009, n. 9784; Cass. 01/10/1998, n. 9755).
pag. 16/18 Il valore della intera somma precettata deve venire assunto anche quale parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite, come ritenuto nella recente sentenza di
Cassazione n.11371 del 30 aprile 2025. In senso conforme anche Corte
d'Appello di Napoli, n.4883/2025.
Non contrastano con tale orientamento le sentenze di Cassazione n.
27871/2017 e n.2998/2025, nelle quali la Corte di Legittimità ha adottato il criterio del “disputatum” in cause di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., in quanto vertono unicamente su questione relativa alle spese di lite.
E' corretto, pertanto, lo scaglione tabellare corrispondente al valore precettato applicato dal primo giudice che, pur sinteticamente, nel quantificare i compensi ha motivato circa l'applicazione di valori inferiori ai medi “tenuto conto dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti”. I compensi sono stati liquidati dal primo giudice in €4.358,00, mentre nello scaglione di valore da €26.001 a €52.000 per le attività effettivamente svolte
(formalmente, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) il valore medio è di €7.616,00 ed il minimo è di €3.809,00. Le attività svolte in ciascuna fase sono effettivamente minimali, avendo le parti depositato, oltre all'atto introduttivo ed alla comparsa di risposta, una sola memoria ex art.171- ter c.p.c. (l'opponente la prima e l'opposta la seconda) e non avendo depositato comparse conclusionali e di replica bensì partecipato di presenza alla discussione orale.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nello scaglione di valore da €26.001 a €52.000 per le attività effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
pag. 17/18 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 23.11.2024 nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Venezia n.3701/2024 pubblicata il 23.10.2024 così provvede:
I Rigetta l'impugnazione e conferma integralmente la sentenza appellata;
II Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
appello in favore di , che vengono liquidate, per Controparte_1
compensi, nella misura di €6.946,00, oltre spese generali 15% e oltre ad IVA
e CPA;
III Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda, in data 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI TO RI AS
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2024/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. RI AS Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. RI TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
assistita e difesa dall'Avv. Marco Pagliarin e l'Avv. Arianna Binato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F ), assistita e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Antonella Pietrobon, come da procura allegata all'atto di costituzione in appelo ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3701/2024 e pubblicata il 23/10/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata in data 24.10.2024, rigettata ogni contraria e/o diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione respinta,
NEL MERITO
- annullarsi e/o riformarsi, per le ragioni tutte indicate in narrativa,
l'impugnata sentenza n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data
23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata il 23.10.2024, nella parte in cui ha dichiarato l'integrale cessazione della materia del contendere;
- annullarsi e/o riformarsi, per le ragioni tutte indicate in narrativa,
l'impugnata sentenza n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data
23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata il 23.10.2024, nella parte in cui ha condannato la signora al pagamento in favore del Parte_1
signor le spese di lite liquidate in €4.876,00 di cui €518,00 Controparte_1
per spese ed €.4.358,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
IN OGNI CASO
- condannarsi il signor a restituire alla signora Controparte_1 Parte_1
le somme tutte da quest'ultima eventualmente corrisposte a titolo di
[...]
spese, nelle more del presente processo, in esecuzione della sentenza n.3701/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024, pubblicata in pari data e notificata il 24.10.2024, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo, e ritenute non dovute dalla Corte di Appello di Venezia.
pag. 2/18 - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%
e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio (primo grado e grado d'appello).
IN VIA ISTRUTTORIA
Riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni, difese ed eccezioni già formulate in primo grado.
Per parte appellata:
Che la Corte di Appello voglia:
1. Fissare udienza di discussione orale ex art. 348 ter e 350 c.p.c. per ivi pronunciare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2. Rigettarsi in ogni caso l'appello perché infondato;
3. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1 Sul giudizio di primo grado
1.1.
con atto di citazione notificato il 30.11.2023 proponeva Controparte_1
opposizione ex art.615 c.p.c. avverso il precetto a lui notificato in data
27.11.2023 per complessivi €34.915,68 avente quale titolo la sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n.1956/2023 pubblicata il 5/10/2023.
Con tale sentenza la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto l'appello e integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Treviso n.1017/2022, che aveva condannato al pagamento della somma di €9.000 Parte_1
oltre accessori, rigettando le domande proposte in primo grado dal CP_1
Aveva inoltre condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese legali di entrambe i gradi di giudizio. Parte_1
pag. 3/18 La Corte d'Appello non aveva, tuttavia, condannato alla Controparte_1
restituzione di quanto a lui già corrisposto da in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Le somme precettate erano le seguenti:
a) Rimborso pagamento eseguito su sentenza di I° grado: €19.472,00
b) Rimborso imposta di registro sentenza di I° grado: €272,00
c) Rimborso spese notarili cancellazione ipoteca: €1.450,00
d) Spese legali causa I° grado: €6.354,47
e) Spese legali e proc.causa di appello €6.142,37
Per un totale di €33.691,34, oltre a €741,37 a titolo di interessi su €21.194,50 dal 22 marzo 2023 al 1 dicembre 2023 e oltre a €482,97 a titolo di compenso per il precetto.
Il contestava il diritto, in capo alla di procedere ad CP_1 Pt_1
esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme di cui ai punti a, b,
c in quanto non oggetto di pronuncia di condanna e quindi non sorrette dal titolo esecutivo.
Il rappresentava, inoltre, che la non aveva diritto di CP_1 Pt_1
procedere ad esecuzione forzata nemmeno per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali (d, e), sulla base del precetto azionato in quanto nullo perché non preceduto dalla notifica del titolo alla parte personalmente bensì soltanto al difensore. Rappresentava che sulla questione si era già pronunciato il Tribunale di Venezia con sentenza pubblicata all'udienza del 10 luglio 2024 che, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta ex art.617 c.p.c., aveva dichiarato la nullità dell'atto di precetto impugnato (doc.14510450s fascicolo appellante).
1.2.
pag. 4/18 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Esponeva la convenuta di avere corrisposto a , in Controparte_1
esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n.1017/2022, la somma di
€19.472,00 e di avere sostenuto esborsi per €272,00 a titolo di imposta di registro e per €1.450,00 a titolo di spese notarili per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia a favore di su Controparte_1
immobili di proprietà della debitrice e di essersi riservata la ripetizione di tali somme all'esito del giudizio di secondo grado.
La convenuta si richiamava all'orientamento di legittimità secondo il quale il diritto alla restituzione di quanto corrisposto sulla base della sentenza impugnata sorge automaticamente a seguito della sua riforma ed all'istituto della “condanna implicita”. Affermava che il vittorioso in primo CP_1
grado ma soccombente in appello, aveva l'obbligo di restituire quanto conseguito sulla base di una sentenza poi riformata (Cass. n.6579/2003,
n.29034/2022, n.26171/2006, n.19296/2005).
Chiedeva, in conclusione, il rigetto dell'opposizione avversaria con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
1.3.
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 23 ottobre 2024.
Il difensore di parte faceva presente di avere ricevuto in data CP_1
22.10.2024 la notifica di un secondo precetto, in rinnovazione rispetto al primo e qualificava la rinnovazione del precetto da parte di Parte_1
in pendenza dell'opposizione come rinuncia tacita al primo precetto.
[...]
Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere nella causa di opposizione o, in subordine, l'accoglimento dell'opposizione pag. 5/18 originariamente proposta. Chiedeva in ogni caso la liquidazione delle spese di lite in proprio favore.
A verbale è riportato che il difensore di parte “dà atto che è Pt_1
cessata la materia del contendere e dimette sentenza della Corte di
Cassazione che ha rigettato il ricorso di controparte teso ad ottenere la riforma della sentenza della Corte d'Appello. Insiste per la condanna alle spese di controparte per i motivi di cui in atti”.
§ 2. Sulla sentenza di primo grado
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della notifica, da parte di
[...]
, in data 22.10.2024, di un precetto in rinnovazione nei confronti Parte_1
del identico a quello precedente. CP_1
Il primo giudice ha interpretato la reiterazione del precetto come rinuncia implicita al precetto , richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità ed in particolare alla pronuncia di Cassazione n.201/2023, secondo cui “la rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente”.
Il primo giudice ha delibato la fondatezza dell'opposizione ai fini dell'attribuzione delle spese di lite, ritenendo Parte_1
integralmente soccombente.
In primo luogo, ha ritenuto l'opposizione fondata in relazione a tutti gli importi per i quali è stato richiesto il rimborso in assenza di una espressa statuizione in tale senso nella sentenza della Corte d'Appello n.1956/2023, così motivando:
pag. 6/18 “La tesi difensiva di parte opposta, in base alla quale l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma di quella pronuncia ancorché la stessa non contenga alcuna statuizione al riguardo, si raccorda, infatti, ad un orientamento giurisprudenziale minoritario cui il Tribunale ritiene di non aderire, posto che il ricorso all'istituto della condanna implicita, certamente ispirato a encomiabili esigenze di speditezza e semplificazione, mal si confronta, sul piano letterale e sistematico, con il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, cpc, che recita: l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
In secondo luogo, ha ritenuto l'opposizione “fondata anche per la parte relativa alla richiesta di pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado” (qualificata d'ufficio come opposizione proposta ex art.617 c.p.c.), rilevando l'assenza di prova della effettiva notifica dei titoli esecutivi anticipatamente o unitamente al precetto opposto.
Ha condannato all'integrale rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da , liquidate in €4.876,00, di cui €518,00 per Controparte_1
spese ed €4.358,00 per compensi, tenuto conto dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti.
§ 3. Sull'appello
3.1
Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo Parte_1
appello nei confronti di , affidato a quattro motivi di Controparte_1
gravame.
pag. 7/18 Con il primo motivo si contesta la dichiarazione di integrale cessata materia del contendere, permanendo l'interesse all'accertamento dell'esistenza del diritto di parte istante a promuovere l'esecuzione.
Con il secondo motivo di appello si contesta l'accoglimento dell'opposizione rispetto alle seguenti voci: rimborso pagamento eseguito su sentenza di I° grado, rimborso imposta di registro e rimborso spese notarili cancellazione ipoteca. Si afferma che il diritto alla loro ripetizione sorge automaticamente, a seguito della riforma della sentenza impugnata, senza la necessità di una statuizione di condanna ad hoc.
Con il terzo motivo di appello si contesta l'accoglimento dell'opposizione rispetto alla statuizione sulla condanna al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado, in quanto pacificamente dovute ed in quanto l'eventuale nullità della notifica del precetto sarebbe sanabile per raggiungimento dello scopo.
Con il quarto motivo di appello si lamenta la mancata compensazione delle spese di lite, affermando che il giudice abbia errato nel ritenere fondata l'opposizione e comunque nel non considerare che il signor è in CP_1
ogni caso tenuto al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado così come da sentenza di condanna.
3.2.
Si è costituito l'appellato, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, di rigettare l'impugnazione nel merito confermando integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
pag. 8/18 3.3.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 4. Sui motivi di impugnazione
4.1.
Col primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il
Tribunale di Venezia ha dichiarato cessata la materia del contendere, sulla scorta della presa d'atto della dichiarazione resa dal difensore di
[...]
a verbale dell'udienza di discussione della causa ex art. 281 Parte_1
sexies c.p.c. ed afferma di avere interesse all'accertamento dell'esistenza del proprio diritto a promuovere l'esecuzione.
Afferma l'esistenza di un errore nella stesura del verbale e che il proprio difensore, pur dando atto della intervenuta rinnovazione della notifica del precetto di pagamento unitamente al titolo, non avrebbe tuttavia anche affermato l'integrale cessazione della materia del contendere.
Il giudice avrebbe, inoltre, errato nel dichiarare cessata la materia del contendere.
L'appellante insiste quindi per l'accoglimento delle proprie difese nel merito ed in particolare per il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del proprio diritto di procedere ad esecuzione nei confronti del in particolare CP_1
“per le somme che lo stesso signor riconosce essere dovute e quindi CP_1
la rifusione in favore della signora delle spese processuali di primo e Pt_1
di secondo grado, liquidate per il giudizio di primo grado in €.4.355,00 per compenso, per il giudizio di appello in €.355,50 per spese ed €.3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso,
pag. 9/18 C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge. Somme che, nonostante ciò, non ha ad oggi ancora versato”.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, occorre ricordare la natura di atto pubblico del verbale d'udienza e la conseguente necessità, qualora una delle parti intendesse contestarne il contenuto, di proporre ricorso per la correzione di errore materiale avanti all'ufficio giudiziario che lo ha emesso, ovvero di proporre querela di falso.
Poiché nessuna di tali azioni è stata intrapresa da parte appellante, deve ritenersi che all'udienza del 23.10.2024, a fronte della nuova notifica dell'atto di precetto unitamente al relativo titolo esecutivo (sentenza Corte d'Appello
n. 1956/2023), le parti si siano date reciprocamente atto della cessata materia del contendere ed abbiano rinunziato ad una pronunzia nel merito.
Nel verbale dell'udienza di discussione ex art.281-sexies c.p.c. sopra citato risulta che: “l'avv. Pietrobon [procuratore di parte fa presente che CP_1
medio tempore, in data 22.10.2024, controparte ha provveduto a notificare un nuovo precetto unitamente al titolo rappresentato dalla sentenza della Corte
d'appello, che esibisce riservandosi il deposito in via telematica. Rileva come la rinnovazione del precetto in pendenza dell'opposizione al primo precetto notificato costituisce rinuncia tacita a quest'ultimo. Dovendosi ritener cessata la materia del contendere (…); L'avv. Pagliarin [procuratore di parte
dà atto che è cessata la materia del contendere e dimette sentenza Pt_1
della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di controparte teso ad ottenere la riforma della sentenza della Corte d'appello. Insiste per la condanna alle spese di controparte per i motivi di cui in atti.”
Non ha, pertanto, insistito nelle proprie istanze di merito.
pag. 10/18 In linea di principio, la rinunzia al precetto per sé non implica rinunzia al diritto a procedere ad esecuzione forzata e pertanto non preclude la pronuncia di una sentenza dichiarativa della insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto “La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto”
(Cassazione n.11266 del 1993).
Correttamente, in conformità delle richieste congiuntamente presentate dalle parti, il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e si è limitato a delibare le questioni di merito in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
4.2.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante contesta la decisione del primo giudice nel punto in cui ha ritenuto fondata l'opposizione in relazione agli importi per i quali è stato richiesto il rimborso in assenza di una espressa statuizione in tal senso nella sentenza della Corte d'Appello
n.1956/2023.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il diritto alla restituzione per la parte soccombente in primo grado e vittoriosa nel giudizio di impugnazione sorgerebbe automaticamente con la pubblicazione della sentenza di appello.
Il motivo è infondato.
L'istituto della condanna implicita, la cui possibilità è ammessa da un orientamento giurisprudenziale minoritario, è incompatibile con il disposto dell'art.474 primo comma c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo. Inoltre, la condanna “implicita”
pag. 11/18 contrasta con l'art.389 c.p.c. disciplinante l'ipotesi di domande di restituzione o riduzione in pristino conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione.
Considerata l'analogia delle fattispecie, risulterebbe in una irragionevole disparità di trattamento richiedere una decisione giudiziale ai fini di ristabilire coattivamente lo status quo ante nel caso di riforma in Cassazione e non per il caso di riforma in sede di Appello.
Il diritto alla restituzione di quanto corrisposto indubbiamente sussiste, in quanto i pagamenti, effettuati in esecuzione di una sentenza riformata in appello, divengono privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Parte appellante, tuttavia, confonde il diritto alla restituzione delle somme pagate con il diritto a procedere in executivis per ottenerle, in caso di mancato adempimento spontaneo.
Secondo l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende aderire, “Una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso”
(Cass. n. 9287 del 08/06/2012, n.8639 del 03/05/2016, n. 15457 del
21/07/2020).
La richiesta di emettere una statuizione di condanna alla restituzione degli importi pagati è una domanda giudiziale. Nel caso in esame, in seno all'atto di appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Venezia n.1017/2022 pubblicata il 08.06.2022, l'appellante aveva introdotto la relativa domanda restitutoria degli esborsi effettuati a seguito della pronuncia impugnata ed aventi ad oggetto la ripetizione di quanto pag. 12/18 versato dall'appellante a titolo di spese processuali, di riduzione del prezzo di compravendita ad ogni e diverso titolo in ragione della sentenza di condanna di primo grado (pag.
2-3 conclusioni appellante).
Avverso la sentenza di appello che non ha riconosciuto, in apposita statuizione, il diritto alla ripetizione degli esborsi sostenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto previamente ottenere un Pt_1
titolo, tramite la proposizione di ricorso per la correzione dell'errore materiale della sentenza (Cassazione n. 17664 del 02/07/2019 e n. 35093 del
14/12/2023) ovvero tramite sua impugnazione avanti alla Corte di Cassazione.
Solo in forza del titolo così corretto ovvero di nuovo titolo costituito dalla sentenza di legittimità, avrebbe potuto agire in via esecutiva per ottenere soddisfazione del proprio credito.
4.3.
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui, nel delibare il merito dell'opposizione in funzione del riparto delle spese legali, ha ritenuto fondata l'opposizione in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado.
Il motivo non è fondato, sebbene la motivazione di primo grado deve venire corretta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto soccombente sulla Parte_1
questione del diritto ad agire in executivis per le spese legali affermando che:
“Il inoltre, neppure ha dato prova di aver provveduto alla effettiva CP_1
notifica dei titoli esecutivi anticipatamente o unitamente al precetto qui opposto. Conseguentemente l'opposizione – che in parte qua deve ritenersi proposta ex art. 617 cpc ed ammissibile in quanto tempestiva - si rivela ab
pag. 13/18 origine fondata anche per la parte relativa alla richiesta di pagamento delle spese legali di primo e secondo grado” (pag.5).
Tale considerazione non è condivisibile, in quanto la questione della regolarità formale del precetto è stata proposta e risolta in distinto giudizio fra le parti ex art.617 c.p.c. e non è stata sollevata (ma soltanto richiamata) nel giudizio ex art.615 c.p.c. Su tale questione non deve, Parte_1
quindi, considerarsi soccombente.
, nel suo atto di opposizione all'esecuzione, non ha Controparte_1
contestato il diritto di di procedere ad esecuzione Parte_1
forzata per le spese legali né ha presentato alcun motivo di opposizione in tal senso. L'opposizione non allega alcun fatto estintivo o modificativo del relativo credito per le spese e si limita a prospettare questioni di regolarità formale della notificazione del titolo, riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c. e, come tali, inidonee a incidere sulla debenza delle spese.
Fin dall'atto di opposizione il ha riconosciuto che “Sarebbero CP_1
dovute le spese legali” ed ha solo fatto presente, nella narrativa dell'atto, che
“il precetto non è stato anticipato dalla notifica dei titoli esecutivi ossia sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado”.
Il sin dal primo grado si è opposto all'esecuzione riguardo alle sole CP_1
voci del precetto corrispondenti ai capi di sentenza n.1956/2023 della Corte
d'Appello di Venezia non condannatori (relativi al diritto alla restituzione della somma capitale e relativi interessi, dell'imposta di registro e delle spese notarili), mentre non ha proposto motivi di opposizione riguardo al diritto di procedere ad esecuzione forzata del seguente capo: “condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di primo e di secondo grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in €4.355,00
pag. 14/18 per compenso, per il giudizio di appello in €355,50 per spese ed €3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
nel costituirsi, si è limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione. Pt_1
La questione relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata per ottenere la restituzione delle spese legali corrisposte deve ritenersi pertanto estranea al presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
E' altresì estranea al presente giudizio la diversa questione della regolarità formale del precetto azionato, oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. fra le parti, definito con sentenza del Tribunale di
Venezia del 10 luglio 2024 (14510450s fascicolo appellante), che ha accolto l'opposizione promossa dal ha dichiarato la nullità del precetto per CP_1
omissione della notifica del titolo esecutivo al debitore personalmente ed ha disposto la compensazione delle spese legali.
4.4.
Con l'ultimo motivo di appello, lamenta la violazione Parte_1
dell'art. 91 c.p.c. nella condanna del pagamento delle spese di lite di primo grado, poste integralmente a suo carico.
Il motivo è infondato.
è risultato vittorioso in primo grado, su tutti i motivi di Controparte_1
opposizione svolti, per cui la sentenza di primo grado è corretta nel porre le spese legali integralmente a carico dell'opposta.
Come sopra motivato infatti, il nucleo effettivo della controversia è rappresentato dalle somme richieste a titolo di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e dai connessi oneri pag. 15/18 accessori, mentre il diritto di alle spese di lite di primo e Parte_1
secondo grado, espressamente liquidate nella sentenza d'appello, non risulta oggetto di specifica contestazione sostanziale ma solamente di richiamo a invalidità formali invocate in diverso giudizio di opposizione agli atti esecutivi e su tale questione non vi è soccombenza.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con motivazione in parte diversa.
§ 5. Sulle spese di lite
La sentenza di primo grado deve confermarsi anche in punto spese di lite.
Infatti, “il semplice diverso assetto motivazionale non è ricompreso” fra le ipotesi normative previste all'art. 92 c.p.c. che giustificano la compensazione
(Cassazione 4026 del 14 febbraio 2024), sicché il riparto delle spese va operato in applicazione del principio della soccombenza.
E' inoltre irrilevante, al fine della liquidazione delle spese di lite attuata dal primo giudice, che il disputatum sia minore rispetto a quanto assunto in motivazione dal primo giudice. Infatti, nelle cause di opposizione all'esecuzione, la determinazione del valore della causa non viene effettuata sulla base del criterio del disputatum bensì, come testualmente previsto all'art. 17 c.p.c. (sia pure al diverso fine dell'individuazione del giudice competente)
“si determina dal credito per cui si procede”.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., il valore della controversia si determina, ai fini della competenza, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza e non con riferimento all'importo contestato, eventualmente diverso ed inferiore (ex multis Cass. 30/11/2021, n. 37581; Cass. 27/06/2018, n. 16920; Cass.
24/04/2009, n. 9784; Cass. 01/10/1998, n. 9755).
pag. 16/18 Il valore della intera somma precettata deve venire assunto anche quale parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite, come ritenuto nella recente sentenza di
Cassazione n.11371 del 30 aprile 2025. In senso conforme anche Corte
d'Appello di Napoli, n.4883/2025.
Non contrastano con tale orientamento le sentenze di Cassazione n.
27871/2017 e n.2998/2025, nelle quali la Corte di Legittimità ha adottato il criterio del “disputatum” in cause di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., in quanto vertono unicamente su questione relativa alle spese di lite.
E' corretto, pertanto, lo scaglione tabellare corrispondente al valore precettato applicato dal primo giudice che, pur sinteticamente, nel quantificare i compensi ha motivato circa l'applicazione di valori inferiori ai medi “tenuto conto dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti”. I compensi sono stati liquidati dal primo giudice in €4.358,00, mentre nello scaglione di valore da €26.001 a €52.000 per le attività effettivamente svolte
(formalmente, fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) il valore medio è di €7.616,00 ed il minimo è di €3.809,00. Le attività svolte in ciascuna fase sono effettivamente minimali, avendo le parti depositato, oltre all'atto introduttivo ed alla comparsa di risposta, una sola memoria ex art.171- ter c.p.c. (l'opponente la prima e l'opposta la seconda) e non avendo depositato comparse conclusionali e di replica bensì partecipato di presenza alla discussione orale.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nello scaglione di valore da €26.001 a €52.000 per le attività effettivamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
pag. 17/18 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 23.11.2024 nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Venezia n.3701/2024 pubblicata il 23.10.2024 così provvede:
I Rigetta l'impugnazione e conferma integralmente la sentenza appellata;
II Condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
appello in favore di , che vengono liquidate, per Controparte_1
compensi, nella misura di €6.946,00, oltre spese generali 15% e oltre ad IVA
e CPA;
III Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda, in data 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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