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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2167/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 283/2022 del Giudice di Pace di Sorrento TRA
, in persona del procuratore speciale , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Claire Kellye dall'avv. Manuela Danza;
APPELLANTE E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonino CP_1 CP_2
Terminiello, e con il medesimo elett.te dom.ti in Piano di Sorrento alla piazza Cota n. 8; APPELLATI
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento Pt_1 di una somma pari ad euro 135,00 a titolo di rimborso del prezzo pagato per l'acquisto di un biglietto aereo, spettante a causa del mancato imbarco su voli FR192 e FR7177, operanti a tratta Roma Fiumicino – Vienna e Pt_1 ritorno, del 7 dicembre 2021 e del 10 dicembre 2021. A fondamento della domanda rappresentavano che la decisione degli odierni appellati - di rinunciare alla partenza verso il Paese austriaco - veniva adottata in seguito all'annuncio del governo austriaco dell'entrata in vigore del lockdown. Per tale ragione, il 30.11.2021 perveniva alla compagnia aerea atto di messa in mora, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 135,00 nonché interessi “a far data dalla cancellazione alla data odierna” per oggettiva impossibilità di viaggiare in seguito alle restrizioni imposte dal governo austriaco. Il giudice di pace di Sorrento, con sentenza n. 283/2022, accoglieva la domanda, ponendo a fondamento del suo convincimento la sussistenza di sopravvenuta impossibilità delle parti di godere della finalità turistica sottesa all'intenzione di intraprendere un periodo vacanziero.
1.1. Con atto di appello, in persona del procuratore speciale Parte_1
p.t., ha proposto gravame avverso il capo di cui alla pagina 2 della summenzionata sentenza nella parte in cui asseriva “La domanda appare fondata…infatti, come provato dalla documentazione attorea, nei giorni indicati il governo austriaco aveva disposto il lockdown;
appare evidente che gli attori, se fossero partiti, non avrebbero potuto usufruire di un qualsiasi servizio (hotel, ristorante ecc. chiusi) che consentisse agli stessi di poter ivi soggiornare per le finalità turistiche dagli stessi dedotte. Di conseguenza, la richiesta di restituzione del prezzo dei biglietti appare legittima”. Sul punto, parte appellante si è doluta della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, posto a sostegno della valutazione giudiziale, in quanto esplicativa di mere considerazioni di carattere subiettivo. Ha insistito, in riforma della sentenza gravata, per l'accertamento della mancanza di elementi oggettivi di impedimento alla partenza nonché dell'assoluta estraneità del contratto di trasporto rispetto alla finalità turistica del viaggio. Ha contestato, altresì, l'assoluta mancanza di prova delle finalità turistiche del viaggio. Per effetto della declaratoria, ha chiesto la condanna degli appellati alla restituzione in favore della compagnia aerea di tutte le somme indebitamente versate.
e hanno resistito all'appello, eccependone CP_1 CP_2
l'improcedibilità e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della pronuncia sulle spese processuali rese in primo grado – oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso spese generali. 2. In limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1. Ciò chiarito, l'odierna parte appellata si duole dell'eccezione di parte appellante relativa alla presunta finalità di viaggi e alla mancata prova della stessa, sostenendo che l'eccezione rappresenta una domanda nuova, mai formulata in primo grado. Ai fini della risoluzione della questione di rito sollevata, occorre interrogarsi sulle circostanze che effettivamente possono essere qualificate in termini di nuove eccezioni e che, di conseguenza, possono ricadere nell'alveo applicativo del divieto di nova ai sensi dell'art. 345, co. II, c.p.c. secondo cui
“non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili d'ufficio”. A tal riguardo, il recente orientamento giurisprudenziale ha ribadito che “il divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione”. (Corte di cassazione, ordinanza n. 1174 depositata il 12 aprile 2022). L'orientamento giurisprudenziale richiama la nota distinzione tra eccezione in senso stretto, escluse dal raggio di valutazione giudiziale in secondo grado se non proposte dinanzi al Giudice di primo grado, e le eccezioni in senso lato. L'essenza sottesa alla bipartizione in esame è agevolmente ricavabile dall'art. 112 c.p.c. “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, dalla lettura della quale si ammette pacificamente la sussistenza, ancorché in forma implicita, di due diverse tipologie di eccezioni. Sebbene dalla scarna dizione codicistica non si evince alcuna specificazione, il tenore del dato positivo induce a ritenere che non opera la preclusione in ordine al potere di rilevazione ex officio in presenza di c.d. eccezione in senso lato nonché la possibilità di proposizione delle suddette per la prima volta in grado di appello. Sicché, l'attività asservita delle parti non è oggetto di alcuna preclusione, svolgendosi la stessa in ossequio anche al principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito dall'art. 112 c.p.c., rispettando la possibilità delle parti di offrire il supporto probatorio sui fatti dedotti in causa. Nel caso di specie, la deduzione di parte appellante avente ad oggetto la rilevabilità dell'estraneità della finalità turistica rispetto alla mera stipulazione del contratto di trasporto non appare, a questo giudicante, avulsa dal contesto fattuale proposto in primo grado in quanto, ancorché non richiamata espressamente nei motivi, era sicuramente implicita nelle argomentazioni prospettate a sostegno della tesi dell'allora parte convenuta. In sede di giudizio di primo grado, parte convenuta si è comunque soffermata sulla causa del contratto, nella parte in cui ha rilevato che
“risulta evidente come l'obbligazione principale del vettore aereo operativo sia unicamente quella di trasportare il passeggero dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo indicato nella conferma di prenotazione. Eventuali restrizioni di soggiorno poste dal governo del Paese del luogo di arrivo non rientrano nella responsabilità diretta dello stesso vettore, pur se queste rendono oggettivamente impossibile un viaggio a scopo turistico…”. Ebbene, non essendosi verificato un ampliamento del tema d'indagine, l'eccezione in tal senso formulata dagli appellati risulta destituita di fondamento giuridico.
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
3. Nel merito, oggetto dell'accertamento del presente giudizio assume connotazione peculiare, in quanto la compagnia aerea non predisponeva alcun provvedimento di obliterazione del volo oggetto di disamina, ma gli appellati rinunciavano al volo diretto verso il paese austriaco, a causa della sopravvenuta dichiarazione di emergenza sanitaria da parte del governo austriaco. Al fine di ricostruire il quadro normativo relativo all'eventuale responsabilità del vettore aereo giova richiamare, in primo luogo, l'art. 1678 cod.civ. secondo il quale “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”. Il regolamento europeo n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio del 2004 enuclea congiunture che esulano dalla cernita del soggetto trasportato di rinunciare al volo, dal momento che le regole in esso contenute disciplinano l'ipotesi di>, intendendosi con quest'ultima espressione - come emerge dal tenore positivo dell'art. 5 del regolamento europeo - la soppressione di un volo originariamente contemplato dalla compagnia aerea. Nel prosieguo dell'analisi finora condotta, è utile rievocare l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione disciplinato dall'art. 1463 cod.civ. Un indirizzo ermeneutico ha interpretato l'art. 1463 cod. civ., rubricato
“impossibilità totale” nel senso che “ai fini della configurabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione è richiesto che “siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 8766 del 29 marzo del 2019). Ciò premesso, risulta propedeutico indagare sulla causa in concreto del contratto di trasporto e sull'eventuale eziopatogenesi che ne ha determinato l'impossibilità: sempreché nella fisiologica funzione che il contratto di trasporto è chiamato ad assolvere rientrino anche interessi diversi dal mero obbligo concernente la traslazione fisica della persona da un luogo ad un altro. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori;
il vettore assume un'obbligazione che si estingue con il trasferimento nel luogo convenuto. Ciò chiarito, occorre partire dal dato per cui l'interesse finale che il creditore intende soddisfare entra a far parte del rapporto contrattuale, attraverso i motivi, ma non si inserisce anche nei meandri del contenuto dell'obbligazione. Nel contenuto dell'obbligazione trova spazio un interesse intermedio, strumentale al soddisfacimento dell'interesse finale, e il parametro di riferimento per valutare il comportamento è la diligenza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra". (cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017).
3.1. Orbene, applicando tali assunti al caso de quo, è escluso che nell'obbligo del vettore di trasportare i soggetti da un luogo ad un altro rientrasse anche la finalità turistica. Invero, l'esecuzione della prestazione dovuta da nei confronti dei Pt_1 passeggeri del volo non è stata imbrigliata dalla dichiarazione di lockdown da parte del governo austriaco, poiché alcuna misura veniva adottata dalla compagnia aerea. Pertanto, si esclude che la dichiarazione dello stato di emergenza possa annoverarsi tra le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Sebbene, il concetto di impossibilità della prestazione debba essere letta in una duplice accezione, sia con riguardo all'esecuzione della prestazione, sia con riferimento all'utilizzazione della stessa, la prestazione dovuta dalla compagnia aerea non è certamente quella di assicurare lo scopo turistico, ma di soddisfare l'obbligo di trasporto che, nel caso di specie, non veniva assolto non per un impedimento della compagnia aerea, bensì in seguito alla volontaria rinuncia degli appellati al volo. Lo scopo turistico costituisce un mero impulso psichico alla stipulazione concernenti interessi che nulla hanno a che vedere con il profilo sostanziale del contratto di trasporto. In conclusione, la mera volontà del passeggero di non partire più, pur inserendosi all'interno di un contesto di emergenza sanitaria, non è idoneo ad assurgere di per sé ad elemento in grado di giustificare il rimborso integrale del biglietto se il volo non è stato depennato dal vettore compagnia aerea. Per le ragioni esposte la domanda attorea appare infondata, con la conseguenza che, in accoglimento del gravame proposto, la pronuncia di primo grado va integralmente riformata.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
4.1. Le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, della natura della causa e delle questioni affrontate, della molteplicità delle parti coinvolte nel presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto rigetta la domanda attorea;
B. condanna e , al pagamento delle spese del primo Controparte_1 CP_2 grado di giudizio, che liquida in euro 240,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. condanna e , al pagamento delle spese del Controparte_1 CP_2 secondo grado di giudizio, che liquida in euri 64,50 per spese vive ed euro 500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
D. condanna il e alla restituzione delle somme Controparte_1 CP_2 percepite in esecuzione della sentenza riformata. Torre Annunziata, così deciso in data 11 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del procuratore speciale , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Claire Kellye dall'avv. Manuela Danza;
APPELLANTE E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonino CP_1 CP_2
Terminiello, e con il medesimo elett.te dom.ti in Piano di Sorrento alla piazza Cota n. 8; APPELLATI
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento Pt_1 di una somma pari ad euro 135,00 a titolo di rimborso del prezzo pagato per l'acquisto di un biglietto aereo, spettante a causa del mancato imbarco su voli FR192 e FR7177, operanti a tratta Roma Fiumicino – Vienna e Pt_1 ritorno, del 7 dicembre 2021 e del 10 dicembre 2021. A fondamento della domanda rappresentavano che la decisione degli odierni appellati - di rinunciare alla partenza verso il Paese austriaco - veniva adottata in seguito all'annuncio del governo austriaco dell'entrata in vigore del lockdown. Per tale ragione, il 30.11.2021 perveniva alla compagnia aerea atto di messa in mora, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 135,00 nonché interessi “a far data dalla cancellazione alla data odierna” per oggettiva impossibilità di viaggiare in seguito alle restrizioni imposte dal governo austriaco. Il giudice di pace di Sorrento, con sentenza n. 283/2022, accoglieva la domanda, ponendo a fondamento del suo convincimento la sussistenza di sopravvenuta impossibilità delle parti di godere della finalità turistica sottesa all'intenzione di intraprendere un periodo vacanziero.
1.1. Con atto di appello, in persona del procuratore speciale Parte_1
p.t., ha proposto gravame avverso il capo di cui alla pagina 2 della summenzionata sentenza nella parte in cui asseriva “La domanda appare fondata…infatti, come provato dalla documentazione attorea, nei giorni indicati il governo austriaco aveva disposto il lockdown;
appare evidente che gli attori, se fossero partiti, non avrebbero potuto usufruire di un qualsiasi servizio (hotel, ristorante ecc. chiusi) che consentisse agli stessi di poter ivi soggiornare per le finalità turistiche dagli stessi dedotte. Di conseguenza, la richiesta di restituzione del prezzo dei biglietti appare legittima”. Sul punto, parte appellante si è doluta della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, posto a sostegno della valutazione giudiziale, in quanto esplicativa di mere considerazioni di carattere subiettivo. Ha insistito, in riforma della sentenza gravata, per l'accertamento della mancanza di elementi oggettivi di impedimento alla partenza nonché dell'assoluta estraneità del contratto di trasporto rispetto alla finalità turistica del viaggio. Ha contestato, altresì, l'assoluta mancanza di prova delle finalità turistiche del viaggio. Per effetto della declaratoria, ha chiesto la condanna degli appellati alla restituzione in favore della compagnia aerea di tutte le somme indebitamente versate.
e hanno resistito all'appello, eccependone CP_1 CP_2
l'improcedibilità e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della pronuncia sulle spese processuali rese in primo grado – oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso spese generali. 2. In limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1. Ciò chiarito, l'odierna parte appellata si duole dell'eccezione di parte appellante relativa alla presunta finalità di viaggi e alla mancata prova della stessa, sostenendo che l'eccezione rappresenta una domanda nuova, mai formulata in primo grado. Ai fini della risoluzione della questione di rito sollevata, occorre interrogarsi sulle circostanze che effettivamente possono essere qualificate in termini di nuove eccezioni e che, di conseguenza, possono ricadere nell'alveo applicativo del divieto di nova ai sensi dell'art. 345, co. II, c.p.c. secondo cui
“non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili d'ufficio”. A tal riguardo, il recente orientamento giurisprudenziale ha ribadito che “il divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione”. (Corte di cassazione, ordinanza n. 1174 depositata il 12 aprile 2022). L'orientamento giurisprudenziale richiama la nota distinzione tra eccezione in senso stretto, escluse dal raggio di valutazione giudiziale in secondo grado se non proposte dinanzi al Giudice di primo grado, e le eccezioni in senso lato. L'essenza sottesa alla bipartizione in esame è agevolmente ricavabile dall'art. 112 c.p.c. “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, dalla lettura della quale si ammette pacificamente la sussistenza, ancorché in forma implicita, di due diverse tipologie di eccezioni. Sebbene dalla scarna dizione codicistica non si evince alcuna specificazione, il tenore del dato positivo induce a ritenere che non opera la preclusione in ordine al potere di rilevazione ex officio in presenza di c.d. eccezione in senso lato nonché la possibilità di proposizione delle suddette per la prima volta in grado di appello. Sicché, l'attività asservita delle parti non è oggetto di alcuna preclusione, svolgendosi la stessa in ossequio anche al principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito dall'art. 112 c.p.c., rispettando la possibilità delle parti di offrire il supporto probatorio sui fatti dedotti in causa. Nel caso di specie, la deduzione di parte appellante avente ad oggetto la rilevabilità dell'estraneità della finalità turistica rispetto alla mera stipulazione del contratto di trasporto non appare, a questo giudicante, avulsa dal contesto fattuale proposto in primo grado in quanto, ancorché non richiamata espressamente nei motivi, era sicuramente implicita nelle argomentazioni prospettate a sostegno della tesi dell'allora parte convenuta. In sede di giudizio di primo grado, parte convenuta si è comunque soffermata sulla causa del contratto, nella parte in cui ha rilevato che
“risulta evidente come l'obbligazione principale del vettore aereo operativo sia unicamente quella di trasportare il passeggero dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo indicato nella conferma di prenotazione. Eventuali restrizioni di soggiorno poste dal governo del Paese del luogo di arrivo non rientrano nella responsabilità diretta dello stesso vettore, pur se queste rendono oggettivamente impossibile un viaggio a scopo turistico…”. Ebbene, non essendosi verificato un ampliamento del tema d'indagine, l'eccezione in tal senso formulata dagli appellati risulta destituita di fondamento giuridico.
2.2. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
3. Nel merito, oggetto dell'accertamento del presente giudizio assume connotazione peculiare, in quanto la compagnia aerea non predisponeva alcun provvedimento di obliterazione del volo oggetto di disamina, ma gli appellati rinunciavano al volo diretto verso il paese austriaco, a causa della sopravvenuta dichiarazione di emergenza sanitaria da parte del governo austriaco. Al fine di ricostruire il quadro normativo relativo all'eventuale responsabilità del vettore aereo giova richiamare, in primo luogo, l'art. 1678 cod.civ. secondo il quale “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”. Il regolamento europeo n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio del 2004 enuclea congiunture che esulano dalla cernita del soggetto trasportato di rinunciare al volo, dal momento che le regole in esso contenute disciplinano l'ipotesi di
“impossibilità totale” nel senso che “ai fini della configurabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione è richiesto che “siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 8766 del 29 marzo del 2019). Ciò premesso, risulta propedeutico indagare sulla causa in concreto del contratto di trasporto e sull'eventuale eziopatogenesi che ne ha determinato l'impossibilità: sempreché nella fisiologica funzione che il contratto di trasporto è chiamato ad assolvere rientrino anche interessi diversi dal mero obbligo concernente la traslazione fisica della persona da un luogo ad un altro. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori;
il vettore assume un'obbligazione che si estingue con il trasferimento nel luogo convenuto. Ciò chiarito, occorre partire dal dato per cui l'interesse finale che il creditore intende soddisfare entra a far parte del rapporto contrattuale, attraverso i motivi, ma non si inserisce anche nei meandri del contenuto dell'obbligazione. Nel contenuto dell'obbligazione trova spazio un interesse intermedio, strumentale al soddisfacimento dell'interesse finale, e il parametro di riferimento per valutare il comportamento è la diligenza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra". (cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017).
3.1. Orbene, applicando tali assunti al caso de quo, è escluso che nell'obbligo del vettore di trasportare i soggetti da un luogo ad un altro rientrasse anche la finalità turistica. Invero, l'esecuzione della prestazione dovuta da nei confronti dei Pt_1 passeggeri del volo non è stata imbrigliata dalla dichiarazione di lockdown da parte del governo austriaco, poiché alcuna misura veniva adottata dalla compagnia aerea. Pertanto, si esclude che la dichiarazione dello stato di emergenza possa annoverarsi tra le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Sebbene, il concetto di impossibilità della prestazione debba essere letta in una duplice accezione, sia con riguardo all'esecuzione della prestazione, sia con riferimento all'utilizzazione della stessa, la prestazione dovuta dalla compagnia aerea non è certamente quella di assicurare lo scopo turistico, ma di soddisfare l'obbligo di trasporto che, nel caso di specie, non veniva assolto non per un impedimento della compagnia aerea, bensì in seguito alla volontaria rinuncia degli appellati al volo. Lo scopo turistico costituisce un mero impulso psichico alla stipulazione concernenti interessi che nulla hanno a che vedere con il profilo sostanziale del contratto di trasporto. In conclusione, la mera volontà del passeggero di non partire più, pur inserendosi all'interno di un contesto di emergenza sanitaria, non è idoneo ad assurgere di per sé ad elemento in grado di giustificare il rimborso integrale del biglietto se il volo non è stato depennato dal vettore compagnia aerea. Per le ragioni esposte la domanda attorea appare infondata, con la conseguenza che, in accoglimento del gravame proposto, la pronuncia di primo grado va integralmente riformata.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
4.1. Le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, della natura della causa e delle questioni affrontate, della molteplicità delle parti coinvolte nel presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto rigetta la domanda attorea;
B. condanna e , al pagamento delle spese del primo Controparte_1 CP_2 grado di giudizio, che liquida in euro 240,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
C. condanna e , al pagamento delle spese del Controparte_1 CP_2 secondo grado di giudizio, che liquida in euri 64,50 per spese vive ed euro 500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
D. condanna il e alla restituzione delle somme Controparte_1 CP_2 percepite in esecuzione della sentenza riformata. Torre Annunziata, così deciso in data 11 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo