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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3245/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3245/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Stefania Busatti ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 11 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Stenico (TN) in data 14 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stenico,
1 Parte I, N. 4, Anno 2012, e che dalla loro unione sono nati i figli (il 23 Per_1 gennaio 2007 a Trento) e (il 24 maggio 2009 a Tione di Trento (TN)). Per_2
Le parti hanno rappresentato che la sig.ra lavora come dipendente presso Parte_1
Pulibenaco Soc. Coop. con sede ad Arco (TN) mentre il sig. lavora come Pt_2 progettista di cucine industriali presso SS UL sito in AV (TN) (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc.
5-10 allegati al ricorso).
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 4067/2021 di data 23 novembre 2021, pubblicato il 10 dicembre 2021, con udienza innanzi al Presidente del Tribunale in data 18 novembre 2021, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e celebrato con rito civile in data 14.07.2012 a Stenico (TN),
[...] Parte_2 in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Stenico (TN) con atto n. 4, parte I, anno 2012 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stenico (TN) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, Parte_1 impegnandosi a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio al sig. Pt_2
A sua volta il sig. si impegna a fornire alla sig.ra i dati relativi alla Pt_2 Parte_1 nuova residenza, in caso dovesse cambiarla;
1. i figli minori rimarrano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
2. le decisioni di ordinaria amministrazione per i figli saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà i figli con sé, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle esigenze, dei desideri e delle inclinazioni naturali dei minori;
3. i figli trascorreranno due week end al mese con il padre il quale andrà a prenderli alle ore 18:00 del venerdì e li riaccompagnerà dalla madre alle ore 20:00 della domenica;
2 4. durante i giorni feriali, i genitori concordano che i minori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. faranno visita al padre due pomeriggi alla Pt_2 settimana, dalle ore 13:00 alla ore 18:00, che verranno di volta in volta concordati tra i genitori. Qualora, per motivi di lavoro, il sig. non possa rispettare le Pt_2 condizioni fissate per la visita settimanale, i genitori si impegnano a concordare un diverso giorno per lo svolgimento della visita, previa comunicazione tempestiva dell'impossibilità da parte del padre;
5. con riferimento ai periodi di vacanza, i genitori convengono di avere entrambi il diritto di trascorrere con i figli due settimane di ferie da svolgere, se possibile, nel perido estivo e comunque in un periodo compatibile con gli impegni lavorativi dei genitori;
il periodo esatto di svolgimento del predetto periodo di vacanza, così come la destinazione delle ferie nonché l'eventuale coinvolgimento di terze persone, verranno concordate di volta in volta tra le parti;
6. i genitori concordano che i figli trascorreranno le festività principali (Natale,
Santo Stefano, San Silvestro, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) presso ciascun genitore ad anni alterni. In caso di più giorni di festa consecutivi (ed esempio Natale e Santo
Stefano) i genitori faranno sì che i minori passino la festività principale con un genitore e quella secondaria con l'altro genitore, sempre mantenendo il principio dell'alternanza annuale. In occasione delle succitate festività, il padre andrà a prendere i figli alle ore 8:00 per poi riaccompagnarli al domicilio materno alle ore
20:00 del medesimo giorno.
7. i genitori potranno concordare tra loro diversi e ulteriori momenti di visita se rispondenti agli interessi e alle esigenze dei minori o per spirito di collaborazione in caso di esigenze personali o di lavoro;
8. il padre verserà alla madre, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio, di cui euro
50,00 in buoni mensa scolastici) con rivalutazione annuale in base ai relativi indici
ISTAT. Detta somma verrà versata con bonifico sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
9. i genitori contribuiranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute per i figli, con obbligo di rimborso nei confronti di chi le avrà anticipate entro il giorno 15 del mese successivo. A titolo
3 esemplificativo, sono considerate spese straordinarie le spese mediche, dentistiche, farmaceutiche non rimborsabili, nonché quelle scolastiche straordinarie (quali, ad esempio, le tasse di iscrizione, l'acquisto di libri e materiale didattico, le gite scolastiche l'abbonamento per il trasporto, corsi di perfezionamento, corsi estivi di lingue e di crescita culturale) quelle per attività sportive e culturali in favore dei figli che dovessero rendersi necessarie od anche solo opportune secondo le necessità contingenti, aspirazioni ed inclinazioni degli stessi. Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, le parti dovranno fare riferimento alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017;
10. le parti convengono che eventuali assegni per il nucleo familiare/assegni unici e contributi per il sostegno della famiglia spetteranno in via esclusiva alla sig.ra
Parte_1
11. le detrazioni fiscali per figli a carico saranno ripartite in ragione del 50 per cento ciascuno ai sensi dell'art. 12 TUIR;
12. entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e quindi rinunciano a pretendere qualsiasi assegno per il loro reciproco mantenimento;
13. i coniugi si impegnano reciprocamente ad informare l'altro genitore di eventuali fatti o eventi significativi nella vita dei figli. Si impegnano altresì a collaborare tra loro per una crescita sana e serena dei minori, cercando di dialogare fra loro per consentire ad entrambi di conciliare gli impegni di lavoro con la frequentazione dei figli e la necessità di seguirli nei loro impegni scolastici ed extrascolastici, assecondando i desideri dei bambini di frequentazione dell'altro genitore;
14. ciascun genitore potrà procedre al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e dei minori, inserire i figli nel proprio passaporto nonchè intraprendere viaggi all'estero da solo con i minori;
15. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
16. le spese del presente giudizio saranno sostenute dai ricorrenti in parti uguali”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
4 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 18 novembre
2021, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
4067/2021 di data 23 novembre 2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita del figlio minore e di mantenimento di entrambi i figli corrispondenti al loro interesse morale Per_2
e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole (nulla va, invece, disposto in punto di affidamento, collocazione e visite della figlia essendo maggiorenne). Per_1
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Stenico (TN) in data 14 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Stenico, Parte I, N. 4, Anno 2012, alle condizioni
5 accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3245/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Stefania Busatti ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 11 luglio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Stenico (TN) in data 14 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stenico,
1 Parte I, N. 4, Anno 2012, e che dalla loro unione sono nati i figli (il 23 Per_1 gennaio 2007 a Trento) e (il 24 maggio 2009 a Tione di Trento (TN)). Per_2
Le parti hanno rappresentato che la sig.ra lavora come dipendente presso Parte_1
Pulibenaco Soc. Coop. con sede ad Arco (TN) mentre il sig. lavora come Pt_2 progettista di cucine industriali presso SS UL sito in AV (TN) (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc.
5-10 allegati al ricorso).
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 4067/2021 di data 23 novembre 2021, pubblicato il 10 dicembre 2021, con udienza innanzi al Presidente del Tribunale in data 18 novembre 2021, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e celebrato con rito civile in data 14.07.2012 a Stenico (TN),
[...] Parte_2 in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Stenico (TN) con atto n. 4, parte I, anno 2012 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stenico (TN) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, Parte_1 impegnandosi a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio al sig. Pt_2
A sua volta il sig. si impegna a fornire alla sig.ra i dati relativi alla Pt_2 Parte_1 nuova residenza, in caso dovesse cambiarla;
1. i figli minori rimarrano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
2. le decisioni di ordinaria amministrazione per i figli saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà i figli con sé, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle esigenze, dei desideri e delle inclinazioni naturali dei minori;
3. i figli trascorreranno due week end al mese con il padre il quale andrà a prenderli alle ore 18:00 del venerdì e li riaccompagnerà dalla madre alle ore 20:00 della domenica;
2 4. durante i giorni feriali, i genitori concordano che i minori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. faranno visita al padre due pomeriggi alla Pt_2 settimana, dalle ore 13:00 alla ore 18:00, che verranno di volta in volta concordati tra i genitori. Qualora, per motivi di lavoro, il sig. non possa rispettare le Pt_2 condizioni fissate per la visita settimanale, i genitori si impegnano a concordare un diverso giorno per lo svolgimento della visita, previa comunicazione tempestiva dell'impossibilità da parte del padre;
5. con riferimento ai periodi di vacanza, i genitori convengono di avere entrambi il diritto di trascorrere con i figli due settimane di ferie da svolgere, se possibile, nel perido estivo e comunque in un periodo compatibile con gli impegni lavorativi dei genitori;
il periodo esatto di svolgimento del predetto periodo di vacanza, così come la destinazione delle ferie nonché l'eventuale coinvolgimento di terze persone, verranno concordate di volta in volta tra le parti;
6. i genitori concordano che i figli trascorreranno le festività principali (Natale,
Santo Stefano, San Silvestro, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) presso ciascun genitore ad anni alterni. In caso di più giorni di festa consecutivi (ed esempio Natale e Santo
Stefano) i genitori faranno sì che i minori passino la festività principale con un genitore e quella secondaria con l'altro genitore, sempre mantenendo il principio dell'alternanza annuale. In occasione delle succitate festività, il padre andrà a prendere i figli alle ore 8:00 per poi riaccompagnarli al domicilio materno alle ore
20:00 del medesimo giorno.
7. i genitori potranno concordare tra loro diversi e ulteriori momenti di visita se rispondenti agli interessi e alle esigenze dei minori o per spirito di collaborazione in caso di esigenze personali o di lavoro;
8. il padre verserà alla madre, per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio, di cui euro
50,00 in buoni mensa scolastici) con rivalutazione annuale in base ai relativi indici
ISTAT. Detta somma verrà versata con bonifico sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
9. i genitori contribuiranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute per i figli, con obbligo di rimborso nei confronti di chi le avrà anticipate entro il giorno 15 del mese successivo. A titolo
3 esemplificativo, sono considerate spese straordinarie le spese mediche, dentistiche, farmaceutiche non rimborsabili, nonché quelle scolastiche straordinarie (quali, ad esempio, le tasse di iscrizione, l'acquisto di libri e materiale didattico, le gite scolastiche l'abbonamento per il trasporto, corsi di perfezionamento, corsi estivi di lingue e di crescita culturale) quelle per attività sportive e culturali in favore dei figli che dovessero rendersi necessarie od anche solo opportune secondo le necessità contingenti, aspirazioni ed inclinazioni degli stessi. Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, le parti dovranno fare riferimento alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017;
10. le parti convengono che eventuali assegni per il nucleo familiare/assegni unici e contributi per il sostegno della famiglia spetteranno in via esclusiva alla sig.ra
Parte_1
11. le detrazioni fiscali per figli a carico saranno ripartite in ragione del 50 per cento ciascuno ai sensi dell'art. 12 TUIR;
12. entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e quindi rinunciano a pretendere qualsiasi assegno per il loro reciproco mantenimento;
13. i coniugi si impegnano reciprocamente ad informare l'altro genitore di eventuali fatti o eventi significativi nella vita dei figli. Si impegnano altresì a collaborare tra loro per una crescita sana e serena dei minori, cercando di dialogare fra loro per consentire ad entrambi di conciliare gli impegni di lavoro con la frequentazione dei figli e la necessità di seguirli nei loro impegni scolastici ed extrascolastici, assecondando i desideri dei bambini di frequentazione dell'altro genitore;
14. ciascun genitore potrà procedre al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e dei minori, inserire i figli nel proprio passaporto nonchè intraprendere viaggi all'estero da solo con i minori;
15. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
16. le spese del presente giudizio saranno sostenute dai ricorrenti in parti uguali”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
4 Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 18 novembre
2021, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n.
4067/2021 di data 23 novembre 2021, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita del figlio minore e di mantenimento di entrambi i figli corrispondenti al loro interesse morale Per_2
e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole (nulla va, invece, disposto in punto di affidamento, collocazione e visite della figlia essendo maggiorenne). Per_1
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Stenico (TN) in data 14 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Stenico, Parte I, N. 4, Anno 2012, alle condizioni
5 accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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