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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/11/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott.ssa AR Vittoria EN Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12807/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...]
n. 11, int. 3, rappresentato e difeso, dall'Avv. Stefania Scarparo del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio - Email_1
sito in Scorzè (VE), via Venezia, n. 31 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente a [...] int. C.F._2
11, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Gallo del Foro di Treviso (pec:
e Roberta Bozzato del Foro di Email_2
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Noale (VE) – Email_3
Via della Bova, 10 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 7.07.2025 e 2.07.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 8.07.2025.
Conclusioni del P.M.: “Visto, si interviene chiedendo il rigetto del ricorso”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 13.09.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo di disporre la modifica Controparte_1
delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Venezia n.
2834/2014 del 17.12.2014 (pubbl. il 29.12.2014), nei seguenti termini: “in via preliminare, accertare e dichiarare che il figlio , per i motivi Persona_1
esposti in narrativa, è un soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 2834/2014 del 29.12.2014 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig.
quale contributo al mantenimento del figlio;
- in subordine, Pt_1 Per_1
accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di scioglimento del matrimonio, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza – ridurre nella misura di € 200,00 o quella che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo al Pt_1
mantenimento del figli .”. Per_1
Il ricorrente a sostegno della sua domanda allegava che il figlio , oramai Per_1
ventenne, stava per laurearsi in scienze motorie e come, nel frattempo, avesse comunque reperito un'occupazione lavorativa, risultando assunto, dal
18.05.2021, presso la società W&W SNC di Wu EI con un contratto di apprendistato come barista e percependo circa € 700/800 mensili;
specificava, altresì, come il figlio fosse stato scelto come preparatore atletico presso le
Associazioni Sportive “Calvi Noale”, “Zero Branco FBC” (per la stagione
2022/2023) e “Union E” (per la stagione 2023-2024), con diritto ad un rimborso spese mensile di circa € 400/500, lavorando anche saltuariamente presso la discoteca “Night and Day”. Il deduceva, dunque, come, Pt_1
medio tempore, fossero intervenuti mutamenti tali da giustificare la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, divenuto economicamente autosufficiente. A sostegno della propria domanda il ricorrente rappresentava, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovendo provvedere anche al mantenimento di un altro figlio, nato dalla relazione more uxorio con Per_2
l'attuale compagna.
Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo di rigettare Controparte_1
il ricorso presentato dal e di confermare le statuizioni della sentenza Pt_1
di divorzio. In particolare, la contestava la sopravvenuta CP_1
autosufficienza economica del figlio , dovendo quest'ultimo ancora Per_1
completare il proprio percorso di studi universitari e non percependo lo stesso ancora uno stipendio sufficiente per renderlo economicamente autonomo.
Specificava, infatti, la resistente che l'impiego come barista presso la società
W&W SNC di Wu EI si basava su un contratto di apprendistato part time e a termine, con scadenza il 17.05.2024, che, oltre a non essere consono alle aspettative del figlio, non gli consentiva neppure di percepire una retribuzione adeguata;
che l'attività di preparatore atletico gli garantiva esclusivamente un rimborso spese pari a € 300 mensili mentre la collaborazione con l'associazione sportiva “Union E”, quale tesserato dell'associazione, prevedeva un compenso lordo di soli € 3.200 per l'intera stagione 2023/2024; infine, l'impiego quale barista in discoteca era un'occupazione precaria, peraltro oramai cessata, che si era svolta per sole due giornate del corso dell'anno 2022 e che aveva comportato un'entrata complessiva di € 160. La resistente evidenziava, poi, di essere attualmente disoccupata, percependo solo la NASPI, e di essersi trovata in passato a dover sostenere in via esclusiva le spese per il figlio, considerato che il padre si era reso spesso inadempiente;
inoltre, rilevava quanto alle condizioni economico-patrimoniale dell'ex marito, come lo stesso fosse impiegato come cuoco presso la società di famiglia “La Betulla di RO PE e C. snc”, dove era assunto dal 2001 sempre con lo stesso inquadramento lavorativo
(“inquadramento più basso rispetto alle proprie competenze” e ciò “al fine di conseguire un reddito dichiarato alquanto contenuto, da integrare, ovviamente, da parte del datore di lavoro con un compenso non regolarmente dichiarato”), prestando altresì attività lavorativa quale istruttore di fitness presso la palestra
Sport Studio di Scorzè e di Martellago. Precisava, infine, che la costituzione, da parte del ricorrente, di un nuovo nucleo familiare non poteva, di certo, incidere sui doveri genitoriali nei confronti dei figli nati dalla precedente unione,
mancando ogni motivazione che giustificasse la revoca della contribuzione in favore del primo figlio.
A seguito dell'udienza del 7.02.2024 – in cui venivano sentite personalmente le parti – il Giudice, inutilmente tentata la conciliazione tra le stesse, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2834/2014 emessa dal Tribunale di Venezia, nulla disponendo in via provvisoria e urgente, e ordinando ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle ultime buste paga del figlio . A Persona_1
seguito dell'udienza del 28.03.2024 il Giudice disponeva indagini tributarie,
volte ad accertare i redditi, i patrimoni e il tenore di vita del Parte_1
Espletate dette indagini, a seguito dell'udienza del 21.01.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 8.07.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
La causa, quindi, veniva rimessa dinanzi al Collegio, con l'acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
Il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento nei termini che seguono.
In diritto, va ricordato che per costante giurisprudenza “L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica. La valutazione circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica deve basarsi su un accertamento di fatto che consideri molteplici elementi: l'età del beneficiario,
l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dopo il raggiungimento della maggiore età. Non è sufficiente lo svolgimento di lavori part-time o temporanei per ritenere raggiunta l'indipendenza economica, soprattutto se il figlio sta ancora legittimamente completando un percorso di formazione specializzante per acquisire competenze da spendere nel settore lavorativo di riferimento” (in termini, C. Cass. sez. I civ. ord. 3552/2025). Dunque, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è
principio consolidato della Suprema Corte, che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (ex multis Cass. sez. I n.
40282/2021).
Ebbene, applicando le coordinate giurisprudenziali sin qui tracciate al caso per cui è processo, si deve rilevare che , al momento della presentazione del Per_1
ricorso, aveva soltanto ventidue anni e stava ancora completando il suo percorso di studi universitari (cfr. doc. 9 di parte resistente, ove si legge “data di immatricolazione: 24.09.2020”), nonostante lo svolgimento di alcuni lavori part time o comunque occasionali modestamente retribuiti (considerato che, la collaborazione con le sopra indicate associazioni sportive prevedeva dei meri rimborsi spese di modesta entità).
Peraltro, il contratto stipulato dal figlio della coppia con la società W & WSNC
di Wu EI è cessato nel corso del 2024 ed tutt'oggi non risulta avere un Per_1
lavoro stabile tale da potergli assicurare una piena autosufficienza economica, escludendosi dunque che lo stesso si sia concretamente affermato nel mondo del lavoro e sia in grado di mantenersi da solo.
Dunque, tenuto conto dell'attuale età del figlio , del completamento del Per_1
suo percorso formativo e tenute anche in considerazione le rappresentate situazioni patrimoniali delle parti, il contributo per il mantenimento del figlio non può allo stato essere revocato, ma può essere rimodulato nella misura di €
200 mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, così trovando accoglimento la domanda subordinata avanzata dal ricorrente.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda,
eccezione, deduzione, a modifica della sentenza n. 2834/2014 emessa il
17.12.2014 (pubbl. il 29.12.2014) così provvede:
- Ridetermina, con decorrenza dalla domanda, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne posto a carico del padre Persona_1
ad € 200,00 oltre adeguamento annuale ISTAT;
Parte_1
- Conferma per il resto le condizioni di divorzio;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.11.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa AR Vittoria EN
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott.ssa AR Vittoria EN Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12807/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...]
n. 11, int. 3, rappresentato e difeso, dall'Avv. Stefania Scarparo del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio - Email_1
sito in Scorzè (VE), via Venezia, n. 31 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente a [...] int. C.F._2
11, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Gallo del Foro di Treviso (pec:
e Roberta Bozzato del Foro di Email_2
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Noale (VE) – Email_3
Via della Bova, 10 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 7.07.2025 e 2.07.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 8.07.2025.
Conclusioni del P.M.: “Visto, si interviene chiedendo il rigetto del ricorso”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato il 13.09.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo di disporre la modifica Controparte_1
delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza del Tribunale di Venezia n.
2834/2014 del 17.12.2014 (pubbl. il 29.12.2014), nei seguenti termini: “in via preliminare, accertare e dichiarare che il figlio , per i motivi Persona_1
esposti in narrativa, è un soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 2834/2014 del 29.12.2014 – revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig.
quale contributo al mantenimento del figlio;
- in subordine, Pt_1 Per_1
accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di scioglimento del matrimonio, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza – ridurre nella misura di € 200,00 o quella che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. quale contributo al Pt_1
mantenimento del figli .”. Per_1
Il ricorrente a sostegno della sua domanda allegava che il figlio , oramai Per_1
ventenne, stava per laurearsi in scienze motorie e come, nel frattempo, avesse comunque reperito un'occupazione lavorativa, risultando assunto, dal
18.05.2021, presso la società W&W SNC di Wu EI con un contratto di apprendistato come barista e percependo circa € 700/800 mensili;
specificava, altresì, come il figlio fosse stato scelto come preparatore atletico presso le
Associazioni Sportive “Calvi Noale”, “Zero Branco FBC” (per la stagione
2022/2023) e “Union E” (per la stagione 2023-2024), con diritto ad un rimborso spese mensile di circa € 400/500, lavorando anche saltuariamente presso la discoteca “Night and Day”. Il deduceva, dunque, come, Pt_1
medio tempore, fossero intervenuti mutamenti tali da giustificare la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, divenuto economicamente autosufficiente. A sostegno della propria domanda il ricorrente rappresentava, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovendo provvedere anche al mantenimento di un altro figlio, nato dalla relazione more uxorio con Per_2
l'attuale compagna.
Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo di rigettare Controparte_1
il ricorso presentato dal e di confermare le statuizioni della sentenza Pt_1
di divorzio. In particolare, la contestava la sopravvenuta CP_1
autosufficienza economica del figlio , dovendo quest'ultimo ancora Per_1
completare il proprio percorso di studi universitari e non percependo lo stesso ancora uno stipendio sufficiente per renderlo economicamente autonomo.
Specificava, infatti, la resistente che l'impiego come barista presso la società
W&W SNC di Wu EI si basava su un contratto di apprendistato part time e a termine, con scadenza il 17.05.2024, che, oltre a non essere consono alle aspettative del figlio, non gli consentiva neppure di percepire una retribuzione adeguata;
che l'attività di preparatore atletico gli garantiva esclusivamente un rimborso spese pari a € 300 mensili mentre la collaborazione con l'associazione sportiva “Union E”, quale tesserato dell'associazione, prevedeva un compenso lordo di soli € 3.200 per l'intera stagione 2023/2024; infine, l'impiego quale barista in discoteca era un'occupazione precaria, peraltro oramai cessata, che si era svolta per sole due giornate del corso dell'anno 2022 e che aveva comportato un'entrata complessiva di € 160. La resistente evidenziava, poi, di essere attualmente disoccupata, percependo solo la NASPI, e di essersi trovata in passato a dover sostenere in via esclusiva le spese per il figlio, considerato che il padre si era reso spesso inadempiente;
inoltre, rilevava quanto alle condizioni economico-patrimoniale dell'ex marito, come lo stesso fosse impiegato come cuoco presso la società di famiglia “La Betulla di RO PE e C. snc”, dove era assunto dal 2001 sempre con lo stesso inquadramento lavorativo
(“inquadramento più basso rispetto alle proprie competenze” e ciò “al fine di conseguire un reddito dichiarato alquanto contenuto, da integrare, ovviamente, da parte del datore di lavoro con un compenso non regolarmente dichiarato”), prestando altresì attività lavorativa quale istruttore di fitness presso la palestra
Sport Studio di Scorzè e di Martellago. Precisava, infine, che la costituzione, da parte del ricorrente, di un nuovo nucleo familiare non poteva, di certo, incidere sui doveri genitoriali nei confronti dei figli nati dalla precedente unione,
mancando ogni motivazione che giustificasse la revoca della contribuzione in favore del primo figlio.
A seguito dell'udienza del 7.02.2024 – in cui venivano sentite personalmente le parti – il Giudice, inutilmente tentata la conciliazione tra le stesse, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2834/2014 emessa dal Tribunale di Venezia, nulla disponendo in via provvisoria e urgente, e ordinando ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle ultime buste paga del figlio . A Persona_1
seguito dell'udienza del 28.03.2024 il Giudice disponeva indagini tributarie,
volte ad accertare i redditi, i patrimoni e il tenore di vita del Parte_1
Espletate dette indagini, a seguito dell'udienza del 21.01.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 8.07.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
La causa, quindi, veniva rimessa dinanzi al Collegio, con l'acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
Il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento nei termini che seguono.
In diritto, va ricordato che per costante giurisprudenza “L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica. La valutazione circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica deve basarsi su un accertamento di fatto che consideri molteplici elementi: l'età del beneficiario,
l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa e la complessiva condotta personale tenuta dopo il raggiungimento della maggiore età. Non è sufficiente lo svolgimento di lavori part-time o temporanei per ritenere raggiunta l'indipendenza economica, soprattutto se il figlio sta ancora legittimamente completando un percorso di formazione specializzante per acquisire competenze da spendere nel settore lavorativo di riferimento” (in termini, C. Cass. sez. I civ. ord. 3552/2025). Dunque, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è
principio consolidato della Suprema Corte, che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (ex multis Cass. sez. I n.
40282/2021).
Ebbene, applicando le coordinate giurisprudenziali sin qui tracciate al caso per cui è processo, si deve rilevare che , al momento della presentazione del Per_1
ricorso, aveva soltanto ventidue anni e stava ancora completando il suo percorso di studi universitari (cfr. doc. 9 di parte resistente, ove si legge “data di immatricolazione: 24.09.2020”), nonostante lo svolgimento di alcuni lavori part time o comunque occasionali modestamente retribuiti (considerato che, la collaborazione con le sopra indicate associazioni sportive prevedeva dei meri rimborsi spese di modesta entità).
Peraltro, il contratto stipulato dal figlio della coppia con la società W & WSNC
di Wu EI è cessato nel corso del 2024 ed tutt'oggi non risulta avere un Per_1
lavoro stabile tale da potergli assicurare una piena autosufficienza economica, escludendosi dunque che lo stesso si sia concretamente affermato nel mondo del lavoro e sia in grado di mantenersi da solo.
Dunque, tenuto conto dell'attuale età del figlio , del completamento del Per_1
suo percorso formativo e tenute anche in considerazione le rappresentate situazioni patrimoniali delle parti, il contributo per il mantenimento del figlio non può allo stato essere revocato, ma può essere rimodulato nella misura di €
200 mensili, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, così trovando accoglimento la domanda subordinata avanzata dal ricorrente.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda,
eccezione, deduzione, a modifica della sentenza n. 2834/2014 emessa il
17.12.2014 (pubbl. il 29.12.2014) così provvede:
- Ridetermina, con decorrenza dalla domanda, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne posto a carico del padre Persona_1
ad € 200,00 oltre adeguamento annuale ISTAT;
Parte_1
- Conferma per il resto le condizioni di divorzio;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.11.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa AR Vittoria EN
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero