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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata a sentenza all'udienza del 28/11/2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Paolo Marotta, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_1
procuratrice speciale la elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Frascino, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti conferita in data 29/09/2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616/ racc. n. 1161; Persona_1
Opposta
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_3
procuratrice speciale la elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Frascino, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti conferita in data 29/09/2015 autenticata dal Notaio rep. n. 1616 / racc. n. 1161; Persona_1
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al Parte_1
1 decreto ingiuntivo n. 826/2020 del 19/07/2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 6.445,27 (di cui € 4.282,58 a titolo di capitale ed € 2.162,69 a titolo di interessi moratori), oltre interessi e spese. In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'intimante – mancando la prova della titolarità del credito in contestazione –, la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta ad substantiam, nonché l'estinzione del diritto di credito per prescrizione.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa la società CO, originaria creditrice.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito, Controparte_1
contestando in toto l'opposizione spiegata, in quanto del tutto pacifiche ed incontestate
– oltre che documentalmente provate – risultavano le circostanze poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. Altrettanto infondata sarebbe, a detta della parte opposta, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, avendo la cessionaria ampiamente provato – mediante la produzione del contratto di cessione del credito e dell'avviso in Gazzetta Ufficiale – la titolarità in capo a sé del credito litigioso.
Contestava, altresì, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento (richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di validità dei contratti cc.dd.
“monofirma”) e quella di prescrizione, attesa l'esistenza di atti interruttivi debitamente documentati.
Con ordinanza del 17/01/2022, il precedente Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo l'opposto decreto, fissando una nuova udienza e contestualmente autorizzando l'opponente a chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., come dallo stesso richiesto.
Nelle more, interveniva in giudizio la tramite la procuratrice Controparte_3
speciale quale cessionaria del credito ai sensi Controparte_2 dell'art. 111 c.p.c., associandosi a tutte le difese già svolte dalla parte opposta e facendo proprie le relative conclusioni.
All'udienza del 06/07/2023, questo Giudice (nelle more subentrato nel ruolo) fissava direttamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni, non essendo state articolate istanze istruttorie.
All'udienza del 28/11/2024, quindi (a seguito di un rinvio ex art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti), le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la
2 causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, si rileva che il nell'unica memoria istruttoria depositata, Pt_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società CO (quale acquirente di , ma – a ben vedere – detta autorizzazione veniva già CP_4 accordata dal precedente Giudice con l'ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. e, cionondimeno, l'opponente non provvedeva alla citazione del terzo, di talchè deve dichiararsi decaduto dalla relativa facoltà.
Nel merito, occorre richiamare le argomentazioni spese dal precedente Giudice con provvedimento del 17/01/2022, ove lo stesso prendeva posizione in ordine a tutte le contestazioni di parte opponente, superandole.
In particolare, deve ritenersi pienamente provata la titolarità del credito azionato dall'intimante, alla luce della copiosa documentazione versata agli atti già in fase monitoria (cfr. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), attestante le varie operazioni di cessione del credito succedutesi negli anni, debitamente comunicate al debitore ceduto e/o pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e quindi a lui opponibili ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Non ci si può esimere dall'evidenziare, peraltro, che detta eccezione risulta comunque superabile alla luce di una valutazione complessiva della documentazione in atti. L'opposta – infatti - provvedeva a depositare (già nella fase monitoria), anche la documentazione contrattuale attinente allo specifico rapporto dedotto in giudizio, e precisamente il contratto di finanziamento da cui originava il credito per cui è causa
(cfr. all. 3 al fascicolo monitorio) e – per giurisprudenza di legittimità che si condivide
– al fine di provare la propria legittimazione attiva, non è necessario per la cessionaria il deposito del contratto relativo ad ogni singola operazione di cessione, dovendosi piuttosto procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli altri elementi documentali agli atti.
Come è noto, infatti, con l'ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 la Cassazione ha avuto modo di chiarire “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
3 creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Dalla lettura del principio di diritto sopra enunciato, quindi, può inferirsi che la
Suprema Corte ritiene sufficiente – ai fini della prova della titolarità del diritto azionato – finanche il semplice deposito dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta, purché esso si accompagni ad un ulteriore elemento probatorio, consistente nell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta di talché il creditore è libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative ovvero complementari al deposito del contratto di cessione.
Nel caso di specie, come detto, il creditore provava compiutamente la propria legittimazione sostanziale ad agire per il recupero del credito, versando agli atti copiosa documentazione, di cui non si spiegherebbe il possesso da parte dell'odierna parte opposta, se non in ragione dell'avvenuta cessione del credito (cfr. art. 1262 c.c.), cosicché – anche alla luce del meccanismo presuntivo di cui all'art. 2727 c.c., oltre che degli altri elementi sopra evidenziati – deve ritenersi pienamente provata la titolarità del credito in capo a Controparte_1
A tal riguardo, giova evidenziare che anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata), piuttosto che far gravare sul cessionario un onere probatorio di natura prettamente formalistica
(avente ad oggetto il rigoroso deposito del contratto di cessione del credito con analitica elencazione dei crediti ceduti), ha invece ribadito – in linea di continuità con il costante orientamento della S.C. – che il giudice, anche laddove i documenti prodotti al fine di provare la titolarità del credito azionato avrebbero – isolatamente considerati
– un valore puramente indiziario, è chiamato a compiere un accertamento delle complessive risultanze della documentazione agli atti, valorizzandone adeguatamente l'univoca convergenza nel senso di fondare la legittimazione sostanziale della parte opposta. Del resto, non si è mai dubitato che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulti soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della
4 sua validità.
Deve, pertanto, ritenersi compiutamente provata la titolarità del credito azionato da parte della società opposta.
Del pari, le altre eccezioni sollevate dall'opponente andranno rigettate, in quanto infondate.
Come efficacemente osservato dal Giudice precedentemente titolare del ruolo, infatti, del tutto pacifico è l'orientamento giurisprudenziale (vedasi, in particolare, Cass civ.,
SS.UU., sent. n. 898 del 16/01/20181) che ha affermato la piena validità dei contratti di finanziamento recanti la sola sottoscrizione del mutuatario. Ci si riporta – per brevità – alla più volte citata ordinanza del 17/01/2022: “il testo del contratto è stato depositato: unica sottoscrizione, necessaria alla validità dell'atto, è quella del cliente, che dev'essere tutelato mediante la forma scritta delle condizioni, e purché la volontà della controparte si desuma da elementi concludenti, come l'avvenuta esecuzione della prestazione (è pacifico, nella specie, che la somma sia stata erogata;
cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 6.9.2019, ord. n. 22385; Cass. civ., Sez. I, 18.6.2018, ord. n. 16070)”.
Altrettanto superabile appare l'eccezione di prescrizione. Il termine ordinario decennale, decorrente nella specie dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., da ultimo,
Cass. civ., ord. n. 4232 del 10/02/20232) non risulta essere spirato, riscontrandosi l'esistenza di atti interruttivi, debitamente allegati e provati dall'opposta: più precisamente, a fronte di un dies a quo da fissarsi al 05/03/2010 (36 mesi dopo la data di scadenza della prima rata del finanziamento: v. all. 11 al fascicolo monitorio), certamente rivestiva efficacia interruttiva – quanto meno – la missiva del 07/03/2019 allegata sub 10 al ricorso per decreto ingiuntivo, contenendo un'esplicita richiesta di adempimento, oltre che il seguente espresso avvertimento: “…La presente vale a tutti gli effetti anche quale costituzione in mora, nonché quale atto interruttivo della
5 prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.”.
Per ciò che concerne le ulteriori doglianze di parte opponente, ci si riporta integralmente all'ordinanza del 17/01/2022, che di seguito si riporta per quanto di interesse: “
4. Gli elementi essenziali del rapporto sono indicati nel testo sottoscritto dal debitore: interessi, importo e numero delle rate;
è precisato, inoltre, il criterio, secondo cui sarebbero state fissate le scadenze: in conclusione, al non è stato Pt_1
precluso di comprendere cosa ottenesse, e cosa e quando, a sua volta, dovesse pagare.
5. L'eccezione di vessatorietà (e di illeggibilità: peraltro contrastante con l'aspetto stesso del documento, come prodotto dall'opposta) di clausole negoziali appare ampiamente generica, e difforme riguardo all'avvenuto rispetto degli oneri formali di legge, così come riguardo all'assenza di norme che generino un particolare squilibrio”.
Alla luce dell'ultima giurisprudenza di legittimità, infine, appare necessario anche evidenziare che non si rinvengono clausole abusive nel contratto posto a fondamento del ricorso monitorio (cfr. Cass. S.S. U.U. n. 9479 del 6.4.2023).
Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione spiegata dal andrà Pt_1 rigettata in toto, e l'opposto decreto integralmente confermato.
Si precisa, infine, che non è sufficiente – di per sé – l'avvenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, affinché possa pronunciarsi l'estromissione dal giudizio della dante causa, occorrendo all'uopo il consenso di tutte le altre parti processuali (art. 111, comma 3, c.p.c.), nella specie mancante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
826/2020 del 19/07/2020, già esecutivo in virtù del provvedimento del
17/01/2022.
2) CONDANNA a rimborsare in favore della parte opposta le Parte_1 spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese
6 forfettario come per legge.
Benevento, 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. 2 Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..