Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 163
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca

    Il giudice ha imputato a ciascun concorrente praticamente l'intero profitto derivante dal reato, giungendo a una duplicazione del profitto confiscabile. Non si è uniformato al principio di diritto sancito dalla Cassazione S.U. n. 13783/2025, che esclude la responsabilità solidale e prevede la confisca solo in misura pari al profitto conseguito da ciascuno o ripartito in parti uguali. Vi è contraddittorietà nella motivazione riguardo al computo del valore dell'autovettura restituita.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca

    Il giudice ha imputato a ciascun concorrente praticamente l'intero profitto derivante dal reato, giungendo a una duplicazione del profitto confiscabile. Non si è uniformato al principio di diritto sancito dalla Cassazione S.U. n. 13783/2025, che esclude la responsabilità solidale e prevede la confisca solo in misura pari al profitto conseguito da ciascuno o ripartito in parti uguali. Vi è contraddittorietà nella motivazione riguardo al computo del valore dell'autovettura restituita.

  • Accolto
    Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle somme oggetto di confisca

    Il giudice ha imputato a ciascun concorrente praticamente l'intero profitto derivante dal reato, giungendo a una duplicazione del profitto confiscabile. Non si è uniformato al principio di diritto sancito dalla Cassazione S.U. n. 13783/2025, che esclude la responsabilità solidale e prevede la confisca solo in misura pari al profitto conseguito da ciascuno o ripartito in parti uguali. Vi è contraddittorietà nella motivazione riguardo al computo del valore dell'autovettura restituita.

  • Accolto
    Violazione di legge in ordine alla confisca

    Il giudice ha imputato a ciascun concorrente praticamente l'intero profitto derivante dal reato, giungendo a una duplicazione del profitto confiscabile. Non si è uniformato al principio di diritto sancito dalla Cassazione S.U. n. 13783/2025, che esclude la responsabilità solidale e prevede la confisca solo in misura pari al profitto conseguito da ciascuno o ripartito in parti uguali. Vi è contraddittorietà nella motivazione riguardo al computo del valore dell'autovettura restituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 163
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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