Decreto ingiuntivo 30 maggio 2024
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/01/2026, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5124 del 2024, proposto da
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gb Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. & C. S.a.s., non costituito in giudizio;
Gb Real Estate di Bio Enerigia Due S.r.l. C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Freddara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per il pagamento di € 147.974,71 – a titolo di restituzione d’incentivi indebitamente percepiti - oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio
Per quanto riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata da GB REAL ESTATE DI BIO ENERIGIA DUE SRL C SAS il 12\7\2024 :
comunicazione di avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gb Real Estate di Bio Enerigia Due S.r.l. C Sas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. AF CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 3001 del 2024.
Si costituiva il GSE chiedendo rigettarsi il ricorso ed eccependo il giudicato sopravvenuto.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenienza di un giudicato avverso il medesimo decreto ingiuntivo e relativo alla medesima situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
Il decreto ingiuntivo n. 3001 del 2024, oggetto di opposizione, è stato già opposto con altro ricorso in opposizione iscritto con r.g. n. 7962 del 2024. Nel corso del citato giudizio, avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi di quello in oggetto (medesimo credito e medesimo decreto ingiuntivo opposto), è stata adottata la sentenza del Tar Lazio n. 5140 dell’11.3.2025, con la quale è stata respinta l’opposizione e dichiarato esecutorio il decreto ingiuntivo in questione.
In seguito all’impugnazione della sentenza, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con sentenza n. 5515 del 25.6.2025, che il GSE rappresenta essere passata in giudicato.
Si possono sul punto richiamare i consolidati principi giurisprudenziali in tema di “ giudicato esterno sopravvenuto ”: al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, al pari di un giudicato interno, anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2010, n. 20802; id., sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8614; id., sez. lav., n. 6102 del 17 marzo 2014; id., sez. VI, n. 11365 del 1 giugno 2015; id., sez. lav., 5 maggio 2016, n. 9059).
Tale regola, posta a tutela del principio del ne bis in idem , identifica il giudicato al pari della norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 226 del 25 maggio 2001, nel comporre il contrasto insorto circa la rilevabilità officiosa o meno dell’eccezione di giudicato esterno (che in numerose pronunce veniva distinta dall’eccezione di giudicato interno, pacificamente qualificata come rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo), ha applicato il principio generale accolto dalla Cass., sez. un., n. 1099/1998, circa il criterio discretivo tra le due categorie di eccezioni, concludendo per la piena rilevabilità officiosa.
Quest’ultima sentenza rileva, nella fattispecie, anche perché afferma l’inesistenza di limiti sia all’allegazione che alla prova dei fatti costitutivi dell’eccezione di giudicato esterno: “ Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall’art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia, o nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell’allegazione – e la relativa pronuncia sia stata impugnata – il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito ”.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, è quindi possibile affermare:
- che la necessità di avere stabilità tra giudicati ( alias la necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati), comporta che deve escludersi che l’eccezione di giudicato sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali;
- che l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12159 del 6 giugno 2011).
Ne consegue che:
a ) non possono esservi preclusioni processuali (ai sensi dell’articolo 104, comma 2, c.p.a.) alla produzione della sentenza n. 2948/2022 da parte dell’Amministrazione, ancorché non prodotta già in primo grado;
b ) dovendo prendersi atti del giudicato medio tempore intervenuto, con riguardo sia al profilo della giurisdizione che – soprattutto – al merito della pretesa, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Essendo ormai coperta da giudicato formale e sostanziale ex art. 2909 c.c., la decisione che ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto per i medesimi motivi, la domanda avanzata dalla società ricorrente deve ritenersi improcedibile, in quanto “paralizzata” dal giudicato esterno sopravvenuto.
3. In considerazione del carattere processuale della decisione devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per giudicato esterno sopravvenuto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF CI, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AF CI |
IL SEGRETARIO