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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. n. 3092/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1
ottobre 1966, residente in [...], Località Caperana - Lungo Entella, 16 ed elettivamente domiciliato in Genova, Corso Buenos Aires, 8/24, presso e nello studio dell'Avv. Cesare Fossati (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
PER CP_1
, (C.F. ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._3
Provincia dello Jilin (CINA),
CONCLUSIONI RICORRENTE: “il Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della IG , nata il [...] nella CP_1 città di Yanji, Provincia dello Jilin (Cina), da parte del Signor Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 nato a [...] il [...], residente in [...], Località Caperana Lungo Entella, 16, codice fiscale .” C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal sig. al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di adozione di , nata il [...] in [...]; CP_1
Rilevato che all'udienza del 17/09/2025 la sig.ra nata il [...], Pt_2 moglie del ricorrente e madre di , ha dichiarato di non avere altri figli CP_1
e di essere favorevole all'adozione di da parte del marito. CP_1
Rilevato che alla predetta udienza anche i genitori del ricorrente Parte_1
, sigg. ato a Genova il 2.5.1941 e
[...] Persona_1 CP_2
nata a [...] il [...], presenti personalmente, hanno
[...] dichiarato di essere favorevoli all'adozione di;
CP_1
Rilevato che al tale udienza la sig.ra , nata il [...] in [...], ha CP_1 dichiarato di essere favorevole ad essere adottata dal sig. Persona_1
aggiungendo di voler acquisire il seguente cognome: Persona_2 posponendo il cognome del nuovo padre e di voler perciò chiamarsi
[...]
. Persona_3
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) il ricorrente ha contratto matrimonio, in data 29 ottobre 2019 in Chiavari, con la
IG , nata a [...] – Repubblica Popolare Cinese, il 20 agosto 1970, Pt_2
(C. F. ), che è stato ritualmente trascritto nei registri dello C.F._4
stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) da tale unione matrimoniale non sono nati figli;
c) l'adottanda è figlia della IG e del precedente coniuge CP_1 Pt_2 signor , nato il [...], dal quale la madre ha divorziato in data Per_4
24 marzo 1998;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 d) il padre dell'adottanda, sig. ha prestato il proprio assenso Per_4 all'adozione della figlia, da parte di , come risultante da atto Parte_1
notarile prodotto in atti;
e) l'adottanda è di stato civile libero;
CP_1
Rilevato che l'art. 291 c.c. consente l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto infatti nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto.
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, secondo la lettura resa dalla Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2023 n. 135, gli ha attribuito la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo e ne è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare anche, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al nucleo famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Ritenuto che nel caso di specie risulti provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlia in quanto l'adottanda è figlia della moglie del ricorrente con il quale ha costituito
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 un legame affettivo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione, il legame stabile tra l'adottante e la madre dell'adottanda, oltreché con i genitori dell'adottante, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni, secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Rilevato che l'adottanda non è coniugata, all'udienza del 17/09/2025 ha prestato il consenso alla sua adozione da parte del ricorrente e ha dichiarato di voler acquisire il seguente cognome: posponendo il cognome del nuovo Persona_2 padre.
Rilevato che sia la madre, coniuge del ricorrente, che il padre dell'adottanda hanno espresso il loro assenso alla richiesta adozione;
Rilevato che anche i genitori del ricorrente si sono espressi favorevolmente all'adozione, aggiungendo di essere disponibili a partecipare anche al sostentamento economico della giovane, come da dichiarazione rilasciata in data
10 marzo 2025 in atti, così fornendo ulteriore conferma del legame affettivo stabilmente creatosi fra l'adottanda e il nuovo nucleo famigliare;
Rilevato che l'adottante ha compiuto cinquantanove anni e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda che ha compiuto trentadue anni;
Ritenuto che sussistano pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osti alcun impedimento, risultando quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
Rilevato che possa essere accolta la richiesta di posporre il cognome dell'adottante al proprio, stante la volontà manifestata in tal senso e alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 04.07.2023;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Rilevato che all'udienza la adottata ha dichiarato di voler assumere il cognome posponendo il cognome del nuovo padre per cui si chiamerà Persona_2
Persona_3
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il [...] nella CP_1
città di Yanji, Provincia dello Jilin (Cina), da parte di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ai sensi e per gli C.F._1
effetti degli artt. 291 e ss. Cc.
A norma dell'art. 299 comma 1 c.c. l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante aggiungendolo al proprio e quindi si chiamerà Persona_3
[...]
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune presso cui è registrata la residenza o l'atto di nascita della adottata provveda alla modifica del cognome dell'adottata in Persona_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. n. 3092/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1
ottobre 1966, residente in [...], Località Caperana - Lungo Entella, 16 ed elettivamente domiciliato in Genova, Corso Buenos Aires, 8/24, presso e nello studio dell'Avv. Cesare Fossati (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
PER CP_1
, (C.F. ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._3
Provincia dello Jilin (CINA),
CONCLUSIONI RICORRENTE: “il Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della IG , nata il [...] nella CP_1 città di Yanji, Provincia dello Jilin (Cina), da parte del Signor Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 nato a [...] il [...], residente in [...], Località Caperana Lungo Entella, 16, codice fiscale .” C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal sig. al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di adozione di , nata il [...] in [...]; CP_1
Rilevato che all'udienza del 17/09/2025 la sig.ra nata il [...], Pt_2 moglie del ricorrente e madre di , ha dichiarato di non avere altri figli CP_1
e di essere favorevole all'adozione di da parte del marito. CP_1
Rilevato che alla predetta udienza anche i genitori del ricorrente Parte_1
, sigg. ato a Genova il 2.5.1941 e
[...] Persona_1 CP_2
nata a [...] il [...], presenti personalmente, hanno
[...] dichiarato di essere favorevoli all'adozione di;
CP_1
Rilevato che al tale udienza la sig.ra , nata il [...] in [...], ha CP_1 dichiarato di essere favorevole ad essere adottata dal sig. Persona_1
aggiungendo di voler acquisire il seguente cognome: Persona_2 posponendo il cognome del nuovo padre e di voler perciò chiamarsi
[...]
. Persona_3
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) il ricorrente ha contratto matrimonio, in data 29 ottobre 2019 in Chiavari, con la
IG , nata a [...] – Repubblica Popolare Cinese, il 20 agosto 1970, Pt_2
(C. F. ), che è stato ritualmente trascritto nei registri dello C.F._4
stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) da tale unione matrimoniale non sono nati figli;
c) l'adottanda è figlia della IG e del precedente coniuge CP_1 Pt_2 signor , nato il [...], dal quale la madre ha divorziato in data Per_4
24 marzo 1998;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 d) il padre dell'adottanda, sig. ha prestato il proprio assenso Per_4 all'adozione della figlia, da parte di , come risultante da atto Parte_1
notarile prodotto in atti;
e) l'adottanda è di stato civile libero;
CP_1
Rilevato che l'art. 291 c.c. consente l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto infatti nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto.
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, secondo la lettura resa dalla Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2023 n. 135, gli ha attribuito la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo e ne è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare anche, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al nucleo famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Ritenuto che nel caso di specie risulti provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlia in quanto l'adottanda è figlia della moglie del ricorrente con il quale ha costituito
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 un legame affettivo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione, il legame stabile tra l'adottante e la madre dell'adottanda, oltreché con i genitori dell'adottante, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni, secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Rilevato che l'adottanda non è coniugata, all'udienza del 17/09/2025 ha prestato il consenso alla sua adozione da parte del ricorrente e ha dichiarato di voler acquisire il seguente cognome: posponendo il cognome del nuovo Persona_2 padre.
Rilevato che sia la madre, coniuge del ricorrente, che il padre dell'adottanda hanno espresso il loro assenso alla richiesta adozione;
Rilevato che anche i genitori del ricorrente si sono espressi favorevolmente all'adozione, aggiungendo di essere disponibili a partecipare anche al sostentamento economico della giovane, come da dichiarazione rilasciata in data
10 marzo 2025 in atti, così fornendo ulteriore conferma del legame affettivo stabilmente creatosi fra l'adottanda e il nuovo nucleo famigliare;
Rilevato che l'adottante ha compiuto cinquantanove anni e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda che ha compiuto trentadue anni;
Ritenuto che sussistano pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osti alcun impedimento, risultando quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
Rilevato che possa essere accolta la richiesta di posporre il cognome dell'adottante al proprio, stante la volontà manifestata in tal senso e alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 04.07.2023;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Rilevato che all'udienza la adottata ha dichiarato di voler assumere il cognome posponendo il cognome del nuovo padre per cui si chiamerà Persona_2
Persona_3
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il [...] nella CP_1
città di Yanji, Provincia dello Jilin (Cina), da parte di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ai sensi e per gli C.F._1
effetti degli artt. 291 e ss. Cc.
A norma dell'art. 299 comma 1 c.c. l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante aggiungendolo al proprio e quindi si chiamerà Persona_3
[...]
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune presso cui è registrata la residenza o l'atto di nascita della adottata provveda alla modifica del cognome dell'adottata in Persona_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5