Sentenza 5 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 9636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9636 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09636/2025REG.PROV.COLL.
N. 04163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4163 del 2025, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ambulatorio San Marco di LU EO s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra AR Cursi e Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi e della Rays Sud s.n.c. di SI AR SE & C., in persona dei legali rappresentati pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 295 del 5 marzo 2025, resa tra le parti, concernente il parere negativo relativo all’installazione di una TAC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ambulatorio San Marco di LU EO s.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il consigliere LA D'AN e uditi per le parti gli avvocati Paolo Scagliola, Alessandra AR Cursi e Alberto Pepe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ambulatorio San Marco di LU EO ha impugnato parere negativo della Regione Puglia n. 241 del 17 maggio 2024 sulla sua istanza relativa all’installazione di una TAC nell’ambito territoriale del DSS BR 04-Mesagne dell’Asl di Brindisi
1.1. Il parere negativo è stato adottato in quanto la Regione ha rilevato che il fabbisogno di TAC fosse nell’area interessata già saturo per la presenza di altre apparecchiature (una TAC presso la struttura della società Centro Diagnostico Omega s.r.l. con sede operativa in Mesagne; una TAC presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne; una TAC presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO; una TAC assegnata a Rays – Sud s.n.c. con sede operativa in San Donaci).
2. Il Tar di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 295 del 2025), ha accolto il ricorso in quanto la realizzazione di una TAC presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO risultava annoverata nella delibera della Giunta regionale del 19 marzo 2020 n. 375 ma solo tra i “ servizi previsti da attivare ”.
2.1. La Regione ha invece sostenuto che tale previsione sarebbe stata sufficiente ad assorbire la disponibilità del fabbisogno pianificato e che, comunque, al fine di evitare tale assorbimento sarebbe stata necessaria una modifica o comunque un’integrazione da parte del regolatore regionale della citata D.G.R. n. 375 del 2020.
2.2. Il Tar ha però ritenuto non condivisibile la tesi regionale in quanto la stessa delibera si limitava a prevedere, nel quadro del potenziamento dell’offerta dell’assistenza sanitaria territoriale, “ la mera necessità/opportunità di attivare una apparecchiatura TAC nell’ambito del Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO ”. A tale atto di mera programmazione, tuttavia, non aveva fatto seguito alcuna determinazione per l’effettiva installazione della TAC e neppure erano stati richiesti i preliminari pareri di compatibilità. La ratio del parere sarebbe stata invece quella di garantire al meglio l'accessibilità ai servizi e di valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, come previsto dall’art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la Regione Puglia, sostenendo, innanzitutto, come la D.G.R. n. 375 del 2020 fosse un atto di programmazione sanitaria, espressione delle scelte in tema di pianificazione e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale. Tale atto, che aveva individuato la distribuzione ottimale delle risorse sanitarie, aveva stabilito l’istituzione di una TAC presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO per rispondere ad una scelta di potenziare la sanità pubblica territoriale in un contesto di prossimità.
3.1. La Regione evidenzia poi come l’Ambulatorio appellato non abbia impugnato tempestivamente la D.G.R. n. 375 del 2020, comunque lesiva dell’interesse all’installazione, e che il Servizio Sanitario Regionale sarebbe definitivamente privato della possibilità di attivare una apparecchiatura TAC pubblica nella specifica localizzazione territoriale.
4. L’Ambulatorio San Marco di LU EO si è costituito in giudizio il 24 maggio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria il 30 maggio 2025.
5. Nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 2065 del 2025, ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Ritenuto di mantenere la res adhuc integra fino alla discussione nel merito ”.
6. La Regione Puglia ha depositato un’ulteriore memoria il 22 settembre 2025, cui ha replicato l’Ambulatorio appellante il 1° ottobre 2025.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2025.
8. Preliminarmente, va disattesa la tesi svolta dalla parte appellata nella memoria depositata in occasione della trattazione della domanda cautelare circa la sopravvenuta improcedibilità dell’appello in conseguenza dell’approvazione della legge regionale n. 42 del 2024 che avrebbe escluso dal novero del fabbisogno di TAC anche gli ospedali di base come il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO.
8.1. La suddetta legge regionale non ha, infatti, riflessi sul caso in esame in quanto tende a modificare i criteri di computo del fabbisogno escludendo dal novero le apparecchiature installate presso gli ospedali di base. Quest’ultima categoria riguarda una specifica articolazione della rete ospedaliera distinta dai Presidi Territoriali di Assistenza che come nel caso di San IE NO, non sono ospedali per acuti, ma strutture di prossimità a vocazione territoriale, dedicate all'erogazione di prestazioni specialistiche e alla gestione della cronicità.
9. L’appello è fondato a prescindere da quanto dedotto dalla Regione appellante in merito all’inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata tempestiva impugnazione della delibera regionale n. 375 del 2020.
10. Il tema centrale della controversia risiede nella circostanza, valorizzata dal Tar per l’accoglimento del ricorso dell’Ambulatorio appellato, che la previsione dell’istituzione di una TAC presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO non si era poi realizzata e che ciò non avrebbe potuto bloccare “ il fabbisogno per una TAC in virtù di un mero atto programmatorio del 2020: il distretto di riferimento, infatti, sarebbe destinato sine die ad un numero di grandi macchine inferiore a quello previsto, con evidente pregiudizio per l’utenza ” (§ 2.1. sentenza impugnata).
11. La delibera della Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2020 non può tuttavia ritenersi un mero atto di programmazione, in sostanza una semplice dichiarazione di intenti priva di efficacia vincolante ai fini del calcolo del fabbisogno di grandi macchine radiologiche sul territorio. Né si può ritenere che la TAC da attivare presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO della Asl di Brindisi non poteva essere computata ai fini di ritenere soddisfatto il fabbisogno regolamentare.
12. Il d.lgs. n. 502 del 1992 all’art. 8- ter prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie il Comune interessato debba acquisire il parere di compatibilità del progetto dalla Regione e che tale compatibilità debba essere accertata mediante una verifica che consideri la struttura in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
12.1. In coerenza con quanto previsto dal citato art. 8- ter e dalla legge regionale n. 8 del 2004, poi modificata dalla legge regionale n. 9 del 2017, la Regione Puglia ha adottato i principi e criteri applicabili alle richieste di compatibilità.
12.2. Con specifico riferimento al fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TAC, con la D.G.R. 19 marzo 2020, n. 375, recante “ Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza) ” la Regione, per il potenziamento dell’offerta dell’assistenza sanitaria territoriale, ha previsto, tra i servizi da attivare, l’installazione di una apparecchiatura TAC nell’ambito del Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO. Tale apparecchiatura è stata prevista come aggiuntiva rispetto alla TAC presente presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne.
12. Più di recente, il Regolamento regionale n. 9 del 2022 ha poi previsto all’art. 3 i criteri per valutare il fabbisogno di TAC per l’erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio (nel dettaglio, una TAC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e degli IRCCS ).
13. Il quadro normativo così come sinteticamente ricostruito depone dunque nel senso della natura regolatoria della pianificazione del fabbisogno e della sua soddisfazione e, segnatamente, della natura regolatoria della D.G.R. n. 375 del 2020. Inoltre, giustifica anche il parere regionale negativo impugnato n. 241 del 17 maggio 2024, fondato sulla constatazione che nell’ambito territoriale del DSS BR 04 – Mesagne vi fosse un fabbisogno regolamentare prefissato pari a quattro macchinari TAC in regione della popolazione residente.
13.1. La stessa D.G.R. n. 375 del 2020, come detto atto di regolazione, ha d’altra parte, definito quali macchine dovessero soddisfare il fabbisogno nel territorio di riferimento e pertanto, al di là della effettiva realizzazione della TAC presso il Presidio Territoriale di Assistenza di San IE NO, qualunque diversa istituzione avrebbe dovuto passare per una esplicita modifica dell’atto di programmazione (che eventualmente gli interessati avrebbero potuto richiedere alla Regione), che peraltro è stato adottato anche tenendo conto del rafforzamento delle struttura della sanità pubblica.
14. La parte appellata ripropone, nella memoria defensionale, i motivi assorbiti dal Tar in primo grado, in particolare quello relativo alla mancata acquisizione del parere della Asl di Brindisi ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2017.
14.1. La censura non può ritenersi fondata. Il parere della Asl è infatti richiesto in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture. La sua funzione è quindi quella di fornire una valutazione sulla migliore allocazione di una nuova struttura, una volta accertato che vi sia un fabbisogno da soddisfare. Nel caso di specie, l'istruttoria regionale si è arrestata a un livello precedente e cioè alla verifica della disponibilità nel fabbisogno previsto.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
16. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della natura anche interpretativa della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE RR, Presidente
LA D'AN, Consigliere, Estensore
LU Di Raimondo, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA D'AN | HE RR |
IL SEGRETARIO