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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/08/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( cf ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sorrento (Na) alla Via Luigi De Maio n° 14, presso lo studio dell'avv. Marco Mignano
(c.f. ) che la rappresenta e la difende come da procura in atti;
C.F._2 per le comunicazioni: mail - pec , Email_1 Email_2
Appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv.to Marco Longobardi, (cf
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza G. Matteotti n. 2;
Per le comunicazioni: fax n. 0818012645, pec Email_3
Appellata
NONCHE'
e Controparte_2 RO
Appellati contumaci CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente al proposto gravame e chiedendone il totale accoglimento.
L'appellato si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e avevano convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_1 RO CP
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per sentir accertare e dichiarare che quest'ultimo
[...] era il loro padre ed affinchè per l'effetto venisse ordinato all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Ancora i predetti avevano chiesto che il venisse condannato a corrispondere, a titolo di CP risarcimento del danno endofamiliare: all'istante , la somma di euro 245.284,00 a RO
, la somma di euro 254.718,00 ed a la somma di euro 254.718,00, Controparte_2 Parte_1 ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, anche secondo equità; il tutto oltre interessi come per legge.
Il convenuto doveva essere inoltre condannato al risarcimento in favore degli istanti del danno patrimoniale dagli stessi subito, consistente nel pregiudizio economico derivato dalla omissione del loro mantenimento e dalla conseguente perdita di occasioni.
Spese vinte.
A fondamento delle proprie richieste i predetti avevano dedotto: che erano figli di , SO nata a [...] il 22 febbraio1956, che erano stati riconosciuti alla loro nascita solamente dalla predetta che aveva provveduto ad allevarli con il solo ausilio della nonna materna e che la loro madre aveva intrattenuto negli anni una vera e propria relazione affettiva e sentimentale con CP
, nato a [...] il [...], da cui loro erano nati.
[...]
Il non li aveva mai riconosciuti, non aveva mai provveduto ai loro bisogni né aveva mostrato CP interesse per loro, pur avendo intrattenuto con rapporti intimi tali da non escludere SO il concepimento e pur avendogli la predetta comunicato le gravidanze e le loro nascite. Quanto sopra, pur avendo avuto piena contezza di essere il loro padre, mentre loro lo avevano appreso dalla madre soltanto da poco tempo. I predetti avevano quindi chiesto che il convenuto venisse condannato a corrispondere loro le somme indicate a titolo di risarcimento del danno endofamiliare, nonchè le ulteriori somme risarcitorie ritenute di giustizia.
Si era costituito , il quale aveva argomentato di aver conosciuto delle richieste dei Controparte_1
per la prima volta con l'atto di citazione e che mai si sarebbe sottratto ai suoi obblighi ove CP_2 avesse avuto cognizione e contezza della veridicità di quanto assunto dai predetti.
In ogni caso, nel rispetto dei principi morali che avevano sempre connotato la sua vita, il CP aveva prestato il consenso a sottoporsi a qualsivoglia esame clinico e genetico indicato dal Tribunale per verificare la paternità richiesta dagli istanti.
In ordine poi alla richiesta di risarcimento del danno articolata da parte attrice, il predetto ne aveva contestato non solo l'an ma anche il quantum.
Sotto il profilo dell'an, il convenuto aveva rilevato che l'eventuale danno patito dagli istanti - che avrebbe dovuto essere comunque compiutamente provato dagli stessi - non gli era in alcun modo imputabile in quanto egli non aveva mai avuto notizia degli eventi narrati dai per cui mai era CP_2 stato messo in condizione di poter partecipare ai propri obblighi, sempre che i fatti in questione fossero effettivamente corrispondenti alla realtà.
In capo al mancava quindi il presupposto soggettivo della colpa perché potesse configurarsi CP
l'ipotesi risarcitoria relativa alla sofferenza psicologica derivante dalla privazione volontaria ed ingiustificata della figura paterna.
Il predetto aveva quindi concluso per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai , con CP_2 vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta la ctu genetica che aveva accertato la paternità del convenuto in relazione alla sola ed era stata espletata l'attività istruttoria ammessa. Parte_1
A seguito di quanto sopra il Tribunale, con la sentenza n. 111/2024, aveva accolto la domanda avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità limitatamente a mentre aveva Parte_1 rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla stessa, argomentando che all'esito della prova svolta non era stato compiutamente provato da parte attrice - sulla quale incombeva il relativo onere - che il aveva appreso la notizia della sua paternità e nonostante ciò avesse deciso di non riconoscere CP la figlia e di disinteressarsi delle sue esigenze. In sostanza, non era stata dimostrata la effettiva conoscenza da parte del convenuto della sua paternità, presupposto questo indefettibile per configurarne la responsabilità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello ponendo a fondamento dello stesso i Parte_1 seguenti motivi sulle cui argomentazioni si tornerà in seguito: 1)“error in procedendo ed error in iudicando da parte del giudice di prime cure con riferimento all'esperita istruttoria di causa – erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della esperita prova per testi e dell'interrogatorio formale spiegati da parte attrice - odierna appellante”;
2) “error in procedendo ed error in iudicando da parte del giudice di prime cure con riferimento all'esperita istruttoria di causa – erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della esperita prova per testi e dell'interrogatorio formale spiegati da parte attrice - odierna appellante
- obbligo, per l'ecc.ma corte di appello adita, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria di causa -
i.e.- la prova testi e l'interrogatorio formale cosi' come richiesti da parte attrice”.
La predetta ha poi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venissero accolte le domande risarcitorie da lei formulate con conseguente condanna del al risarcimento del CP danno endofamiliare per la somma di euro 254.718,00 ovvero per la somma ritenuta di giustizia, nonché del danno patrimoniale subito direttamente dall'appellante che consisteva nel Parte_1 pregiudizio economico per l'omissione del mantenimento e per la perdita di occasioni che ne era conseguita. Tale danno andava calcolato a far data dalla nascita dell'appellante ed era pari alla quota parte del reddito del padre utilizzabile per il mantenimento di quest'ultima, moltiplicata per gli anni dell'odierna istante e che la Corte di Appello ben avrebbe potuto determinare anche attraverso il ricorso a criteri di equità. Spese vinte.
Si è costituito , il quale ha posto in evidenza che il Tribunale di Torre Annunziata Controparte_1 aveva accuratamente esaminato le dichiarazioni rese dai testi escussi, concludendo per la infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria. Nessuno dei testi aveva difatti dichiarato che SO aveva informato il che era sua figlia, né gli stessi avevano fatto riferimento alla durata CP Pt_1 ventennale della relazione. Dette circostanze dedotte da parte appellante erano rimaste prive di riscontro probatorio e del resto non corrispondevano al vero. Era quindi priva di fondamento la domanda promossa dalla nei confronti del per il risarcimento del danno CP_2 CP endofamiliare, in quanto il mancato riconoscimento dei figli - per poter configurare un danno risarcibile - avrebbe dovuto possedere i caratteri tipici dell'illecito civile, che nella specie non sussistevano.
Ancora il ha sottolineato che la non aveva né provato, nè fornito indizi di prova in CP CP_2 ordine al danno non patrimoniale che lamentava di aver subito e del quale aveva chiesto il risarcimento, finendo per configurarlo in re ipsa nell'assenza del padre.
Parimenti priva di fondamento, perchè manifestamente generica e meramente esplorativa era la richiesta di parte attorea tesa ad ottenere il risarcimento del danno da “perdita di occasioni” che sarebbe conseguito al mancato riconoscimento. Sul punto parte attorea aveva difatti omesso ogni allegazione di prova ovvero indizio di prova, nonostante incombesse su di lei l'onere di provare l'an ed il quantum debeatur di detta voce di danno, ove effettivamente concretizzatasi. Parimenti destituita di fondamento era infine la generica richiesta di parte appellante di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, in quanto nulla era stato osservato da parte attorea nel corso del giudizio di prime cure configurandosi pertanto come palesemente infondata ogni censura in merito. Il ha quindi CP concluso per il rigetto dell'appello proposto da con conseguente conferma della Parte_1 sentenza n. 111/2024 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, con ordinanza dell'8.1.2025 questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si deve anzitutto esaminare il motivo di gravame in forza del quale il primo giudice sarebbe incorso in error in procedendo ed error in iudicando con riferimento all'istruttoria espletata in corso di causa, nonché nell'erronea valutazione delle risultanze della esperita prova per testi e dell'interrogatorio formale del convenuto.
Va quindi ricordato che a sostegno di tale doglianza la ha evidenziato che la consulenza CP_2 tecnica aveva accertato la paternità di nei suoi confronti ed i testi escussi avevano Controparte_1 affermato che il predetto ben sapeva dell'esistenza in vita della odierna attrice e che CP quest'ultima era sua figlia.
Dalle dichiarazioni della teste si evinceva difatti in sostanza: Testimone_1
- che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la signora Controparte_1 [...]
, madre di durata quasi un ventennio;
Per_1 Parte_1
- che la signora aveva comunicato al di essere incinta ed in seguito la SO CP nascita della figlia Pt_1
- che il ben sapeva di essere il padre di anche perché sporadicamente CP Parte_1 provvedeva a fornire alla madre generi alimentari e denaro, finanche consegnandoli all'odierna attrice allora minorenne.
Le indicate circostanze di fatto erano state inoltre confermate dall'altra teste, , SO madre di la quale aveva confermato di aver avuto una relazione sentimentale con il Parte_1
per quasi 20 anni e di aver comunicato al predetto sia la gravidanza, sia la nascita della CP odierna attrice.
Ebbene, nonostante ciò il predetto non si era mai occupato della figlia né aveva mai fornito alla stessa il doveroso mantenimento e l'assistenza che rientravano tra gli obblighi imposti ai genitori dalla legge. Tanto rilevato, ritiene questa Corte che al fine di esaminare compiutamente la questione che ci occupa si debba anzitutto considerare sull'argomento che, sulla scorta del condivisibile principio più volte affermato dalla Suprema Corte in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare - attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio - presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio ( cfr. Cass. ord. n. 22496/2021). Ancora, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che: “Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione…” ( cfr. Cass. sent. n. 34950/22).
In sostanza dai principi enunciati deriva che per poter essere riconosciuto responsabile del danno in esame così come del danno patrimoniale pure richiesto dalla ed essere quindi obbligato al CP_2 conseguente risarcimento, il non doveva aver assolto ai propri doveri intenzionalmente, in CP quanto consapevole della procreazione di cui si tratta o perché aveva ignorato colposamente la propria paternità.
Ciò posto si deve a questo punto valutare se la abbia compiutamente ottemperato all'onere CP_2 della prova su di lei incombente ed a tal fine si devono esaminare le dichiarazioni testimoniali rese da madre della appellante e dalla amica della predetta , non risultando SO Testimone_1 utile a sostenere l'assunto attoreo l'interrogatorio formale reso dal avendo, quest'ultimo CP negato le circostanze oggetto dello stesso.
Orbene, nel corso della testimonianza resa per iscritto ha riferito di aver subito SO comunicato al che era rimasta incinta dapprima di poi di ed ancora di CP CP_3 Pt_1
, aggiungendo di ricordare benissimo che era nata prematura a causa di un rapporto CP_2 Pt_1 sessuale che aveva avuto con il predetto. La loro relazione era durata 17/18 anni tra alti e bassi e lei era innamorata di lui. La teste ha inoltre riferito che aveva subito comunicato al anche la CP nascita di ed . CP_3 Pt_1 CP_2
La teste ha dichiarato che all'epoca era amica e vicina di casa di ed Testimone_1 SO erano ancora in buoni rapporti, conosceva anche il signor ed in quel periodo era Controparte_1 stata a casa sua in Sorrento, ma non ricordava la strada, che era verso Sant'Agata. Quando aveva conosciuto la lei aveva solo il primo figlio avuto da una precedente relazione. La CP_2 Per_2 predetta teste ha riferito altresì che era presente quando la predetta aveva scoperto di essere incinta, prima di poi di ed infine di . Erano molto intime in quel periodo e ricordava CP_3 Pt_1 CP_2 di averla accompagnata proprio lei a casa del ad annunciargli le gravidanze, essendoci tra CP loro una amicizia ed una fiducia reciproca. Era presente anche quando la aveva avvisato il CP_2 predetto che i tre bambini erano nati. Il frequentava la e spesso le portava la spesa;
CP CP_2 le era rimasto impresso che in una occasione le aveva portato una forma di parmigiano molto grande.
La teste aveva inoltre ricordato che la aveva mandato ( dal ) la figlia non CP_2 CP Pt_1 ricordava in che anno ma la bambina aveva 9-10 anni circa, per ritirare dei soldi dicendo alla figlia di non preoccuparsi visto che si trattava del padre. A lei la aveva sempre detto di essere certa CP_2 che il fosse il padre dei suoi tre figli;
la relazione tra i due era durata parecchi anni. CP
Ricordava che era nata l'anno del terremoto, nel 1980, mentre degli altri non sapeva di preciso Pt_1 quando fossero nati.
Orbene, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questa Corte che le stesse non siano sufficienti al fine di ritenere provata in capo al la CP consapevolezza della sua paternità o comunque che egli abbia ignorato la stessa per colpa.
Va difatti anzitutto sottolineato che le testimoni escusse nulla hanno specificamente riferito circa il fatto che al fosse stata resa nota la paternità in questione o che egli fosse venuto comunque CP
a conoscenza della stessa. In ogni caso le dichiarazioni testimoniali acquisite non risultano coerenti né attendibili, per cui vanno ritenute inidonee ai fini probatori di cui si discute.
Si deve difatti rilevare che i suddetti tre figli della sono nati a distanza di quattro anni l'uno
CP_2 dall'altro: nel 1976, nel 1980 ed nel 1984 ed invero risulta quantomeno CP_3 Pt_1 CP_2 anomalo che la ogni quattro anni si sia recata dal per comunicargli di essere in attesa
CP_2 CP di un figlio ed in seguito per dargli la notizia delle nascite, soprattutto se si considera che CP_3 ed ( come chiaramente accertato dal ctu in primo grado ), non erano figli del ,
CP_2 CP circostanza questa che si presume fosse nota alla .
CP_2
Ciò posto va rilevato che, ove pure si volesse ritenere provato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle testi che la con la suddetta cadenza temporale si era recata a casa del , tale CP_2 CP circostanza non costituirebbe di per sé un indizio univoco in ordine alla consapevolezza della paternità da parte del predetto.
Va difatti considerato che proprio la circostanza che tali “comunicazioni” avrebbero riguardato indistintamente tutti e tre i figli della (e quindi anche ed , in quanto nelle CP_2 CP_3 CP_2 dichiarazioni delle testi così come nei capitoli di prova in alcun modo viene distinta la posizione di da quella dei fratelli ), induce ad escludere – in mancanza di prova contraria - che la Pt_1 CP_2 avesse resa nota al la sua paternità o che quest'ultimo l'avesse dedotta da tali “visite”. CP Ancora si deve rilevare che risulta inattendibile se si considera che dall'atto SO introduttivo del giudizio di primo grado emerge che era stata lei a riferire a tutti e tre i figli che il era il loro padre, circostanza questa risultata non veritiera ( cfr. la ctu), così come lo avrebbe CP riferito all'amica che tale circostanza ha riferito “de relato” in quanto confidatale dalla Tes_1 predetta.
Va inoltre sottolineato che anche la teste deve ritenersi inattendibile per le stesse ragioni Tes_1 evidenziate con riferimento alla ed altresì in quanto non ha ricordato con precisione ove CP_2 abitava il , pur essendosi recata a casa sua quantomeno sei volte ( cfr. le riferite comunicazioni CP relative alle tre gravidanze ed alle tre nascite ).
A ciò deve aggiungersi che quanto dichiarato dalla suddetta teste circa il fatto che la aveva CP_2 mandato la figlia a ritirare dei soldi dal dicendole di non preoccuparsi visto che si Pt_1 CP trattava del padre, contrasta appieno con quanto riferito dagli attori e quindi dalla stessa circa il Pt_1 fatto che non avevano mai saputo che il fosse loro padre ( cfr l'atto introduttivo del giudizio CP di primo grado ).
In sostanza quindi il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato in quanto gli elementi acquisiti considerati autonomamente ed ancor più nel loro insieme non sono idonei a sostenere l'assunto attoreo e quindi la consapevolezza della propria paternità da parte del , presupposto questo CP imprescindibile al fine di ritenere lo stesso responsabile dei danni che allo stesso si intendono ascrivere.
Tanto rilevato si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha chiesto a questa Corte la rinnovazione dell'istruttoria relativamente all'esperimento della prova testimoniale, al fine di escutere tutti i testi indicati dall'odierna appellante nei termini imposti dal rito, limitati nel numero dal Giudice di prime cure;
quanto sopra con la rimessione della causa sul ruolo per permettere l'espletamento della relativa istruttoria.
Detta doglianza è infondata e va pertanto disattesa.
Si deve difatti rilevare sull'argomento che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova.
Ancora va sottolineato che, in ogni caso, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi ad un generico richiamo dei precedenti atti difensivi in quanto, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione ( cfr Cass. sent. n.5741/2019 ). Orbene, nel caso di specie in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, in alcun modo la ha reiterato le proprie richieste istruttorie, né invero dall'esame degli scritti CP_2 difensivi emerge la volontà inequivoca della predetta di insistere sulle sue richieste pretermesse;
al contrario, dalle note scritte di parte depositate il 23.2.2023 ed il 12.6.2023 risulta che “la causa era matura per la decisione”.
Sulla scorta delle considerazioni esposte l'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo facendo CP_2 applicazione dello scaglione relativo al valore indeterminabile compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,01 calcolato con applicazione della misura minima, in ragione della limitata difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la SO Controparte_1 sentenza n.111/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di SO Controparte_1
e liquida le stesse in euro 1984,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli, 26.8.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 654 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( cf ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sorrento (Na) alla Via Luigi De Maio n° 14, presso lo studio dell'avv. Marco Mignano
(c.f. ) che la rappresenta e la difende come da procura in atti;
C.F._2 per le comunicazioni: mail - pec , Email_1 Email_2
Appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv.to Marco Longobardi, (cf
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza G. Matteotti n. 2;
Per le comunicazioni: fax n. 0818012645, pec Email_3
Appellata
NONCHE'
e Controparte_2 RO
Appellati contumaci CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi integralmente al proposto gravame e chiedendone il totale accoglimento.
L'appellato si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e avevano convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_1 RO CP
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per sentir accertare e dichiarare che quest'ultimo
[...] era il loro padre ed affinchè per l'effetto venisse ordinato all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Ancora i predetti avevano chiesto che il venisse condannato a corrispondere, a titolo di CP risarcimento del danno endofamiliare: all'istante , la somma di euro 245.284,00 a RO
, la somma di euro 254.718,00 ed a la somma di euro 254.718,00, Controparte_2 Parte_1 ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, anche secondo equità; il tutto oltre interessi come per legge.
Il convenuto doveva essere inoltre condannato al risarcimento in favore degli istanti del danno patrimoniale dagli stessi subito, consistente nel pregiudizio economico derivato dalla omissione del loro mantenimento e dalla conseguente perdita di occasioni.
Spese vinte.
A fondamento delle proprie richieste i predetti avevano dedotto: che erano figli di , SO nata a [...] il 22 febbraio1956, che erano stati riconosciuti alla loro nascita solamente dalla predetta che aveva provveduto ad allevarli con il solo ausilio della nonna materna e che la loro madre aveva intrattenuto negli anni una vera e propria relazione affettiva e sentimentale con CP
, nato a [...] il [...], da cui loro erano nati.
[...]
Il non li aveva mai riconosciuti, non aveva mai provveduto ai loro bisogni né aveva mostrato CP interesse per loro, pur avendo intrattenuto con rapporti intimi tali da non escludere SO il concepimento e pur avendogli la predetta comunicato le gravidanze e le loro nascite. Quanto sopra, pur avendo avuto piena contezza di essere il loro padre, mentre loro lo avevano appreso dalla madre soltanto da poco tempo. I predetti avevano quindi chiesto che il convenuto venisse condannato a corrispondere loro le somme indicate a titolo di risarcimento del danno endofamiliare, nonchè le ulteriori somme risarcitorie ritenute di giustizia.
Si era costituito , il quale aveva argomentato di aver conosciuto delle richieste dei Controparte_1
per la prima volta con l'atto di citazione e che mai si sarebbe sottratto ai suoi obblighi ove CP_2 avesse avuto cognizione e contezza della veridicità di quanto assunto dai predetti.
In ogni caso, nel rispetto dei principi morali che avevano sempre connotato la sua vita, il CP aveva prestato il consenso a sottoporsi a qualsivoglia esame clinico e genetico indicato dal Tribunale per verificare la paternità richiesta dagli istanti.
In ordine poi alla richiesta di risarcimento del danno articolata da parte attrice, il predetto ne aveva contestato non solo l'an ma anche il quantum.
Sotto il profilo dell'an, il convenuto aveva rilevato che l'eventuale danno patito dagli istanti - che avrebbe dovuto essere comunque compiutamente provato dagli stessi - non gli era in alcun modo imputabile in quanto egli non aveva mai avuto notizia degli eventi narrati dai per cui mai era CP_2 stato messo in condizione di poter partecipare ai propri obblighi, sempre che i fatti in questione fossero effettivamente corrispondenti alla realtà.
In capo al mancava quindi il presupposto soggettivo della colpa perché potesse configurarsi CP
l'ipotesi risarcitoria relativa alla sofferenza psicologica derivante dalla privazione volontaria ed ingiustificata della figura paterna.
Il predetto aveva quindi concluso per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai , con CP_2 vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di primo grado era stata disposta la ctu genetica che aveva accertato la paternità del convenuto in relazione alla sola ed era stata espletata l'attività istruttoria ammessa. Parte_1
A seguito di quanto sopra il Tribunale, con la sentenza n. 111/2024, aveva accolto la domanda avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità limitatamente a mentre aveva Parte_1 rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla stessa, argomentando che all'esito della prova svolta non era stato compiutamente provato da parte attrice - sulla quale incombeva il relativo onere - che il aveva appreso la notizia della sua paternità e nonostante ciò avesse deciso di non riconoscere CP la figlia e di disinteressarsi delle sue esigenze. In sostanza, non era stata dimostrata la effettiva conoscenza da parte del convenuto della sua paternità, presupposto questo indefettibile per configurarne la responsabilità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello ponendo a fondamento dello stesso i Parte_1 seguenti motivi sulle cui argomentazioni si tornerà in seguito: 1)“error in procedendo ed error in iudicando da parte del giudice di prime cure con riferimento all'esperita istruttoria di causa – erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della esperita prova per testi e dell'interrogatorio formale spiegati da parte attrice - odierna appellante”;
2) “error in procedendo ed error in iudicando da parte del giudice di prime cure con riferimento all'esperita istruttoria di causa – erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze della esperita prova per testi e dell'interrogatorio formale spiegati da parte attrice - odierna appellante
- obbligo, per l'ecc.ma corte di appello adita, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria di causa -
i.e.- la prova testi e l'interrogatorio formale cosi' come richiesti da parte attrice”.
La predetta ha poi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venissero accolte le domande risarcitorie da lei formulate con conseguente condanna del al risarcimento del CP danno endofamiliare per la somma di euro 254.718,00 ovvero per la somma ritenuta di giustizia, nonché del danno patrimoniale subito direttamente dall'appellante che consisteva nel Parte_1 pregiudizio economico per l'omissione del mantenimento e per la perdita di occasioni che ne era conseguita. Tale danno andava calcolato a far data dalla nascita dell'appellante ed era pari alla quota parte del reddito del padre utilizzabile per il mantenimento di quest'ultima, moltiplicata per gli anni dell'odierna istante e che la Corte di Appello ben avrebbe potuto determinare anche attraverso il ricorso a criteri di equità. Spese vinte.
Si è costituito , il quale ha posto in evidenza che il Tribunale di Torre Annunziata Controparte_1 aveva accuratamente esaminato le dichiarazioni rese dai testi escussi, concludendo per la infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria. Nessuno dei testi aveva difatti dichiarato che SO aveva informato il che era sua figlia, né gli stessi avevano fatto riferimento alla durata CP Pt_1 ventennale della relazione. Dette circostanze dedotte da parte appellante erano rimaste prive di riscontro probatorio e del resto non corrispondevano al vero. Era quindi priva di fondamento la domanda promossa dalla nei confronti del per il risarcimento del danno CP_2 CP endofamiliare, in quanto il mancato riconoscimento dei figli - per poter configurare un danno risarcibile - avrebbe dovuto possedere i caratteri tipici dell'illecito civile, che nella specie non sussistevano.
Ancora il ha sottolineato che la non aveva né provato, nè fornito indizi di prova in CP CP_2 ordine al danno non patrimoniale che lamentava di aver subito e del quale aveva chiesto il risarcimento, finendo per configurarlo in re ipsa nell'assenza del padre.
Parimenti priva di fondamento, perchè manifestamente generica e meramente esplorativa era la richiesta di parte attorea tesa ad ottenere il risarcimento del danno da “perdita di occasioni” che sarebbe conseguito al mancato riconoscimento. Sul punto parte attorea aveva difatti omesso ogni allegazione di prova ovvero indizio di prova, nonostante incombesse su di lei l'onere di provare l'an ed il quantum debeatur di detta voce di danno, ove effettivamente concretizzatasi. Parimenti destituita di fondamento era infine la generica richiesta di parte appellante di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, in quanto nulla era stato osservato da parte attorea nel corso del giudizio di prime cure configurandosi pertanto come palesemente infondata ogni censura in merito. Il ha quindi CP concluso per il rigetto dell'appello proposto da con conseguente conferma della Parte_1 sentenza n. 111/2024 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, con ordinanza dell'8.1.2025 questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si deve anzitutto esaminare il motivo di gravame in forza del quale il primo giudice sarebbe incorso in error in procedendo ed error in iudicando con riferimento all'istruttoria espletata in corso di causa, nonché nell'erronea valutazione delle risultanze della esperita prova per testi e dell'interrogatorio formale del convenuto.
Va quindi ricordato che a sostegno di tale doglianza la ha evidenziato che la consulenza CP_2 tecnica aveva accertato la paternità di nei suoi confronti ed i testi escussi avevano Controparte_1 affermato che il predetto ben sapeva dell'esistenza in vita della odierna attrice e che CP quest'ultima era sua figlia.
Dalle dichiarazioni della teste si evinceva difatti in sostanza: Testimone_1
- che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la signora Controparte_1 [...]
, madre di durata quasi un ventennio;
Per_1 Parte_1
- che la signora aveva comunicato al di essere incinta ed in seguito la SO CP nascita della figlia Pt_1
- che il ben sapeva di essere il padre di anche perché sporadicamente CP Parte_1 provvedeva a fornire alla madre generi alimentari e denaro, finanche consegnandoli all'odierna attrice allora minorenne.
Le indicate circostanze di fatto erano state inoltre confermate dall'altra teste, , SO madre di la quale aveva confermato di aver avuto una relazione sentimentale con il Parte_1
per quasi 20 anni e di aver comunicato al predetto sia la gravidanza, sia la nascita della CP odierna attrice.
Ebbene, nonostante ciò il predetto non si era mai occupato della figlia né aveva mai fornito alla stessa il doveroso mantenimento e l'assistenza che rientravano tra gli obblighi imposti ai genitori dalla legge. Tanto rilevato, ritiene questa Corte che al fine di esaminare compiutamente la questione che ci occupa si debba anzitutto considerare sull'argomento che, sulla scorta del condivisibile principio più volte affermato dalla Suprema Corte in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare - attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio - presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio ( cfr. Cass. ord. n. 22496/2021). Ancora, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che: “Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione…” ( cfr. Cass. sent. n. 34950/22).
In sostanza dai principi enunciati deriva che per poter essere riconosciuto responsabile del danno in esame così come del danno patrimoniale pure richiesto dalla ed essere quindi obbligato al CP_2 conseguente risarcimento, il non doveva aver assolto ai propri doveri intenzionalmente, in CP quanto consapevole della procreazione di cui si tratta o perché aveva ignorato colposamente la propria paternità.
Ciò posto si deve a questo punto valutare se la abbia compiutamente ottemperato all'onere CP_2 della prova su di lei incombente ed a tal fine si devono esaminare le dichiarazioni testimoniali rese da madre della appellante e dalla amica della predetta , non risultando SO Testimone_1 utile a sostenere l'assunto attoreo l'interrogatorio formale reso dal avendo, quest'ultimo CP negato le circostanze oggetto dello stesso.
Orbene, nel corso della testimonianza resa per iscritto ha riferito di aver subito SO comunicato al che era rimasta incinta dapprima di poi di ed ancora di CP CP_3 Pt_1
, aggiungendo di ricordare benissimo che era nata prematura a causa di un rapporto CP_2 Pt_1 sessuale che aveva avuto con il predetto. La loro relazione era durata 17/18 anni tra alti e bassi e lei era innamorata di lui. La teste ha inoltre riferito che aveva subito comunicato al anche la CP nascita di ed . CP_3 Pt_1 CP_2
La teste ha dichiarato che all'epoca era amica e vicina di casa di ed Testimone_1 SO erano ancora in buoni rapporti, conosceva anche il signor ed in quel periodo era Controparte_1 stata a casa sua in Sorrento, ma non ricordava la strada, che era verso Sant'Agata. Quando aveva conosciuto la lei aveva solo il primo figlio avuto da una precedente relazione. La CP_2 Per_2 predetta teste ha riferito altresì che era presente quando la predetta aveva scoperto di essere incinta, prima di poi di ed infine di . Erano molto intime in quel periodo e ricordava CP_3 Pt_1 CP_2 di averla accompagnata proprio lei a casa del ad annunciargli le gravidanze, essendoci tra CP loro una amicizia ed una fiducia reciproca. Era presente anche quando la aveva avvisato il CP_2 predetto che i tre bambini erano nati. Il frequentava la e spesso le portava la spesa;
CP CP_2 le era rimasto impresso che in una occasione le aveva portato una forma di parmigiano molto grande.
La teste aveva inoltre ricordato che la aveva mandato ( dal ) la figlia non CP_2 CP Pt_1 ricordava in che anno ma la bambina aveva 9-10 anni circa, per ritirare dei soldi dicendo alla figlia di non preoccuparsi visto che si trattava del padre. A lei la aveva sempre detto di essere certa CP_2 che il fosse il padre dei suoi tre figli;
la relazione tra i due era durata parecchi anni. CP
Ricordava che era nata l'anno del terremoto, nel 1980, mentre degli altri non sapeva di preciso Pt_1 quando fossero nati.
Orbene, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questa Corte che le stesse non siano sufficienti al fine di ritenere provata in capo al la CP consapevolezza della sua paternità o comunque che egli abbia ignorato la stessa per colpa.
Va difatti anzitutto sottolineato che le testimoni escusse nulla hanno specificamente riferito circa il fatto che al fosse stata resa nota la paternità in questione o che egli fosse venuto comunque CP
a conoscenza della stessa. In ogni caso le dichiarazioni testimoniali acquisite non risultano coerenti né attendibili, per cui vanno ritenute inidonee ai fini probatori di cui si discute.
Si deve difatti rilevare che i suddetti tre figli della sono nati a distanza di quattro anni l'uno
CP_2 dall'altro: nel 1976, nel 1980 ed nel 1984 ed invero risulta quantomeno CP_3 Pt_1 CP_2 anomalo che la ogni quattro anni si sia recata dal per comunicargli di essere in attesa
CP_2 CP di un figlio ed in seguito per dargli la notizia delle nascite, soprattutto se si considera che CP_3 ed ( come chiaramente accertato dal ctu in primo grado ), non erano figli del ,
CP_2 CP circostanza questa che si presume fosse nota alla .
CP_2
Ciò posto va rilevato che, ove pure si volesse ritenere provato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle testi che la con la suddetta cadenza temporale si era recata a casa del , tale CP_2 CP circostanza non costituirebbe di per sé un indizio univoco in ordine alla consapevolezza della paternità da parte del predetto.
Va difatti considerato che proprio la circostanza che tali “comunicazioni” avrebbero riguardato indistintamente tutti e tre i figli della (e quindi anche ed , in quanto nelle CP_2 CP_3 CP_2 dichiarazioni delle testi così come nei capitoli di prova in alcun modo viene distinta la posizione di da quella dei fratelli ), induce ad escludere – in mancanza di prova contraria - che la Pt_1 CP_2 avesse resa nota al la sua paternità o che quest'ultimo l'avesse dedotta da tali “visite”. CP Ancora si deve rilevare che risulta inattendibile se si considera che dall'atto SO introduttivo del giudizio di primo grado emerge che era stata lei a riferire a tutti e tre i figli che il era il loro padre, circostanza questa risultata non veritiera ( cfr. la ctu), così come lo avrebbe CP riferito all'amica che tale circostanza ha riferito “de relato” in quanto confidatale dalla Tes_1 predetta.
Va inoltre sottolineato che anche la teste deve ritenersi inattendibile per le stesse ragioni Tes_1 evidenziate con riferimento alla ed altresì in quanto non ha ricordato con precisione ove CP_2 abitava il , pur essendosi recata a casa sua quantomeno sei volte ( cfr. le riferite comunicazioni CP relative alle tre gravidanze ed alle tre nascite ).
A ciò deve aggiungersi che quanto dichiarato dalla suddetta teste circa il fatto che la aveva CP_2 mandato la figlia a ritirare dei soldi dal dicendole di non preoccuparsi visto che si Pt_1 CP trattava del padre, contrasta appieno con quanto riferito dagli attori e quindi dalla stessa circa il Pt_1 fatto che non avevano mai saputo che il fosse loro padre ( cfr l'atto introduttivo del giudizio CP di primo grado ).
In sostanza quindi il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato in quanto gli elementi acquisiti considerati autonomamente ed ancor più nel loro insieme non sono idonei a sostenere l'assunto attoreo e quindi la consapevolezza della propria paternità da parte del , presupposto questo CP imprescindibile al fine di ritenere lo stesso responsabile dei danni che allo stesso si intendono ascrivere.
Tanto rilevato si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha chiesto a questa Corte la rinnovazione dell'istruttoria relativamente all'esperimento della prova testimoniale, al fine di escutere tutti i testi indicati dall'odierna appellante nei termini imposti dal rito, limitati nel numero dal Giudice di prime cure;
quanto sopra con la rimessione della causa sul ruolo per permettere l'espletamento della relativa istruttoria.
Detta doglianza è infondata e va pertanto disattesa.
Si deve difatti rilevare sull'argomento che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova.
Ancora va sottolineato che, in ogni caso, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi ad un generico richiamo dei precedenti atti difensivi in quanto, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione ( cfr Cass. sent. n.5741/2019 ). Orbene, nel caso di specie in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, in alcun modo la ha reiterato le proprie richieste istruttorie, né invero dall'esame degli scritti CP_2 difensivi emerge la volontà inequivoca della predetta di insistere sulle sue richieste pretermesse;
al contrario, dalle note scritte di parte depositate il 23.2.2023 ed il 12.6.2023 risulta che “la causa era matura per la decisione”.
Sulla scorta delle considerazioni esposte l'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo facendo CP_2 applicazione dello scaglione relativo al valore indeterminabile compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,01 calcolato con applicazione della misura minima, in ragione della limitata difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la SO Controparte_1 sentenza n.111/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di SO Controparte_1
e liquida le stesse in euro 1984,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli, 26.8.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)