Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/03/2026, n. 2561
CS
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione avvio procedimento

    Il provvedimento impugnato non è un nuovo atto, ma un atto di notifica della sentenza del Consiglio di Stato e di esecuzione del precedente provvedimento. La sentenza del Consiglio di Stato ha accertato la legittimità del provvedimento del 2021, ormai coperto da giudicato, e non consente una riapertura del procedimento in contrasto con esso.

  • Rigettato
    Violazione art. 19 del regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di OM TA e del bando di gara

    La disposizione invocata non è pertinente in quanto riguarda le cause di risoluzione della concessione, mentre il provvedimento impugnato concerne il mancato rinnovo della durata della concessione.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1 e 26 del regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di OM TA

    Il regolamento si applica alle concessioni in essere, mentre la concessione in esame è scaduta. La disposizione invocata riconosce un'indennità di occupazione al concessionario uscente, subordinatamente al rispetto degli obblighi, e salva le istruttorie già avviate, ma la vicenda origina da inadempienze del concessionario.

  • Rigettato
    Violazione della sentenza del Consiglio di Stato

    La sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del diniego di proroga della concessione, chiudendo la vicenda. La demolizione delle opere abusive non può essere considerata separatamente dalle ulteriori determinazioni del provvedimento del 2021.

  • Inammissibile
    Violazione principi in tema di obbligazione restitutorie

    La questione è già stata affrontata nel precedente contenzioso e coperta da giudicato. La sentenza del Consiglio di Stato ha escluso il diritto alla restituzione delle somme spese per la realizzazione dei lavori.

  • Improcedibile
    Improcedibilità motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse

    La questione della proroga ex lege avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio precedente, in quanto la normativa è entrata in vigore prima della decisione. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, salvo sopravvenienze di fatti o situazioni nuove. La normativa invocata non costituisce una sopravvenienza in questo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/03/2026, n. 2561
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2561
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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