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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2218/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ghana) il 14 gennaio 1997; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Occhinegro come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Isola di Malta 7
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ghana) il 12 settembre 1978;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 9 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'affidamento esclusivo del minore alla sola madre sig.ra Persona_1 [...]
con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità Parte_1 genitoriale, separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, con residenza del minore presso la madre, domiciliata presso casa dei nonni in papa Giovanni
XXIII n. 28, Reggio Emilia;
- Disporre che il sig. possa vedere e tenere Controparte_2 con sé il figlio minore, alla presenza della madre o di altro familiare, uno o due giorni a settimana, dalle ore 17,30 circa, fino alla ore
19,30, da concordare sempre 24 h prima con la ricorrente a mezzo messaggio su telefono .
Durante il periodo estivo il sig. potrà vedere il minore CP_2 anche tre giorin di fila dalle ore 10.30 alle ore 17.30 vista la tenera età dei figlio.
Durante le festività del Natale e a partire dall'anno in corso e ad anni alterni, il sig. terrà con sé il minore il giorno della Vigilia di CP_2
Natale dalle 16,30 fino alle 20,30; l'anno successivo il padre lo terrà il giorno di dalla mattina alle 15,30 fino alle 19,30 quando la Per_2 madre lo andrà a riprendere e dal 31.12 alle 10,30 fino al 1.01 alle
18,30, sempre avvertendo la donna almeno 24 h prima.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni e a partire dal 2025, il sig. terrà con sé i figlipo il Lunedì dell'Angelo dalle 10,30 CP_2 fino alla sera alle 16,30 e l'anno successivo il giorno di Pasqua dal mattino alle 10,30 fino alla sera alle 16,30 mentre gli altri giorni di festività seguiranno il calendario ordinario, sempre dietro richiesta alla madre da effettuarsi 24 h prima.
-Disporre che il sig. corrisponda a Controparte_2
, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, la somma mensile di €350,00. Detta somma sarà versata in
2 di 9 via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria oltre al 70% delle spese straordinarie così come determinate dal
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, ivi compresa tra queste la spesa della retta dell'asilo/scuola che frequenterà il figlio minore, con specifico riferimento al Protocollo in uso al Tribunale adito;
-disporre che la madre percepisca in via esclusiva gli assegni familiari, con la suddivisione del 70% al padre e 30% alla madre la spesa relativa al servizio estivo dell'asilo/scuola elementare/campo giochi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro sette giorni dalla presentazione delle pezze giustificative(scontrini-fatture).
- Con condanna del sig. alle spese competenze ed Parte_2 onorari del presente giudizio e altresì della fase stragiudiziale;
Si chiede nuovamente che il Tribunale autorizzi la madre a procedere con l'iscrizione del minore all'asilo nido “modulo privacy”, allegato nella precedente istanza, in quanto il padre non intende firmarlo e
l'asilo nido ritiene il documento necessario.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 11 luglio 2024, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in Controparte_1 giudizio l'uomo per sentire disporre l'affidamento esclusivo del loro figlio (nato il [...]), con collocazione Persona_1 prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre ed imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 17 luglio 2024 al Pubblico Ministero,
3 di 9 il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti le notifiche del ricorso e Controparte_1 della successiva istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. si perfezionavano per compiuta giacenza, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale, sentita personalmente l'attrice e dichiarata la contumacia del convenuto, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dall'attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha Persona_1 un anno e undici mesi.
1.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del
4 di 9 soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, è fondata la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo della prole sul rilievo del disinteresse del padre per le esigenze morali del minore, come confermato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
Benché l'attrice, sentita in prima udienza, abbia dichiarato che da ormai un anno l'odierno convenuto non ha più alcun contatto con il figlio, nulla osta al recepimento del calendario delle visite col genitore non collocatario suggerito dall'attrice, che garantisce una frequentazione costante ed equilibrata tra padre e minore.
Va, altresì, autorizzata la madre a sottoscrivere il “modulo privacy” di iscrizione del minore all'asilo nido.
1.2. L'attrice, quale affidataria in via esclusiva del figlio minore, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.
1.3. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
5 di 9 i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
6 di 9 Nella specie, , di anni 28, è studentessa Parte_1 universitaria, iscritta alla facoltà di Scienza Giuridiche presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
in passato ha lavorato, prima, come domestica part-time al mattino e, poi, come segretaria, ed è attualmente in procinto di iniziare un tirocinio retribuito.
Percepisce l'assegno unico, pari ad € 233,00 al mese (cfr. verbale d'udienza del 13 marzo 2025).
Vive presso l'abitazione della di lei madre, sita in Reggio Emilia,
Via Papa Giovanni n. 28.
, di anni 46, lavora dal 2009 come operaio Controparte_1 presso Elcam Medical Italy s.p.a. con contratto a tempo indeterminato e retribuzione, al lordo del pignoramento di 1/5, pari ad € 1.500,00 circa al mese (cfr. busta paga sub doc. 6).
Dall'estratto conto previdenziale, acquisito tramite ordine di esibizione all' , risulta avere percepito una retribuzione lorda pari CP_3 ad € 28.329,00 nel 2022, ad € 30.159,00 nel 2023 e ad € 32.471,00 nel 2024 (cfr. documentazione allegata alla nota di deposito dell'attrice in data 28 febbraio 2025).
Non risulta sostenere spese per alloggio.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze del minore in relazione all'età (un anno e undici mesi), ai tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascun genitore, va posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 al mese, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
7 di 9 2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, ed avuto, altresì, riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, alla mancata assunzione di prove orali nonché alla mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore
[...] alla madre, con collocazione prevalente presso la Persona_1 stessa;
2. autorizza a sottoscrivere il “modulo Parte_1 privacy” di iscrizione del minore all'asilo nido, in assenza di consenso del padre;
3. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio minore , alla presenza Persona_1 della madre o di altro familiare di sua fiducia, secondo i seguenti tempi da concordare con la madre con un preavviso di almeno 24 ore:
per due giorni a settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
nel periodo estivo per tre giorni a settimana, anche consecutivi, dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
8 di 9 nel periodo natalizio, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di
Natale, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, oppure il giorno di Natale, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, e dalle ore 10.30 del 31 dicembre fino alle ore 18.30 del 1° gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.30 alle ore 16.30;
4. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
5. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere ad , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 10 di Persona_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di €
250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
6. condanna a rifondere ad Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso, Parte_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2218/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ghana) il 14 gennaio 1997; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Occhinegro come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Isola di Malta 7
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ghana) il 12 settembre 1978;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 9 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'affidamento esclusivo del minore alla sola madre sig.ra Persona_1 [...]
con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità Parte_1 genitoriale, separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, con residenza del minore presso la madre, domiciliata presso casa dei nonni in papa Giovanni
XXIII n. 28, Reggio Emilia;
- Disporre che il sig. possa vedere e tenere Controparte_2 con sé il figlio minore, alla presenza della madre o di altro familiare, uno o due giorni a settimana, dalle ore 17,30 circa, fino alla ore
19,30, da concordare sempre 24 h prima con la ricorrente a mezzo messaggio su telefono .
Durante il periodo estivo il sig. potrà vedere il minore CP_2 anche tre giorin di fila dalle ore 10.30 alle ore 17.30 vista la tenera età dei figlio.
Durante le festività del Natale e a partire dall'anno in corso e ad anni alterni, il sig. terrà con sé il minore il giorno della Vigilia di CP_2
Natale dalle 16,30 fino alle 20,30; l'anno successivo il padre lo terrà il giorno di dalla mattina alle 15,30 fino alle 19,30 quando la Per_2 madre lo andrà a riprendere e dal 31.12 alle 10,30 fino al 1.01 alle
18,30, sempre avvertendo la donna almeno 24 h prima.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni e a partire dal 2025, il sig. terrà con sé i figlipo il Lunedì dell'Angelo dalle 10,30 CP_2 fino alla sera alle 16,30 e l'anno successivo il giorno di Pasqua dal mattino alle 10,30 fino alla sera alle 16,30 mentre gli altri giorni di festività seguiranno il calendario ordinario, sempre dietro richiesta alla madre da effettuarsi 24 h prima.
-Disporre che il sig. corrisponda a Controparte_2
, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, la somma mensile di €350,00. Detta somma sarà versata in
2 di 9 via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria oltre al 70% delle spese straordinarie così come determinate dal
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, ivi compresa tra queste la spesa della retta dell'asilo/scuola che frequenterà il figlio minore, con specifico riferimento al Protocollo in uso al Tribunale adito;
-disporre che la madre percepisca in via esclusiva gli assegni familiari, con la suddivisione del 70% al padre e 30% alla madre la spesa relativa al servizio estivo dell'asilo/scuola elementare/campo giochi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro sette giorni dalla presentazione delle pezze giustificative(scontrini-fatture).
- Con condanna del sig. alle spese competenze ed Parte_2 onorari del presente giudizio e altresì della fase stragiudiziale;
Si chiede nuovamente che il Tribunale autorizzi la madre a procedere con l'iscrizione del minore all'asilo nido “modulo privacy”, allegato nella precedente istanza, in quanto il padre non intende firmarlo e
l'asilo nido ritiene il documento necessario.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 11 luglio 2024, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in Controparte_1 giudizio l'uomo per sentire disporre l'affidamento esclusivo del loro figlio (nato il [...]), con collocazione Persona_1 prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre ed imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 17 luglio 2024 al Pubblico Ministero,
3 di 9 il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti le notifiche del ricorso e Controparte_1 della successiva istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. si perfezionavano per compiuta giacenza, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale, sentita personalmente l'attrice e dichiarata la contumacia del convenuto, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dall'attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha Persona_1 un anno e undici mesi.
1.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del
4 di 9 soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, è fondata la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo della prole sul rilievo del disinteresse del padre per le esigenze morali del minore, come confermato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
Benché l'attrice, sentita in prima udienza, abbia dichiarato che da ormai un anno l'odierno convenuto non ha più alcun contatto con il figlio, nulla osta al recepimento del calendario delle visite col genitore non collocatario suggerito dall'attrice, che garantisce una frequentazione costante ed equilibrata tra padre e minore.
Va, altresì, autorizzata la madre a sottoscrivere il “modulo privacy” di iscrizione del minore all'asilo nido.
1.2. L'attrice, quale affidataria in via esclusiva del figlio minore, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.
1.3. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
5 di 9 i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
6 di 9 Nella specie, , di anni 28, è studentessa Parte_1 universitaria, iscritta alla facoltà di Scienza Giuridiche presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
in passato ha lavorato, prima, come domestica part-time al mattino e, poi, come segretaria, ed è attualmente in procinto di iniziare un tirocinio retribuito.
Percepisce l'assegno unico, pari ad € 233,00 al mese (cfr. verbale d'udienza del 13 marzo 2025).
Vive presso l'abitazione della di lei madre, sita in Reggio Emilia,
Via Papa Giovanni n. 28.
, di anni 46, lavora dal 2009 come operaio Controparte_1 presso Elcam Medical Italy s.p.a. con contratto a tempo indeterminato e retribuzione, al lordo del pignoramento di 1/5, pari ad € 1.500,00 circa al mese (cfr. busta paga sub doc. 6).
Dall'estratto conto previdenziale, acquisito tramite ordine di esibizione all' , risulta avere percepito una retribuzione lorda pari CP_3 ad € 28.329,00 nel 2022, ad € 30.159,00 nel 2023 e ad € 32.471,00 nel 2024 (cfr. documentazione allegata alla nota di deposito dell'attrice in data 28 febbraio 2025).
Non risulta sostenere spese per alloggio.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze del minore in relazione all'età (un anno e undici mesi), ai tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascun genitore, va posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 al mese, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
7 di 9 2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, ed avuto, altresì, riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, alla mancata assunzione di prove orali nonché alla mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore
[...] alla madre, con collocazione prevalente presso la Persona_1 stessa;
2. autorizza a sottoscrivere il “modulo Parte_1 privacy” di iscrizione del minore all'asilo nido, in assenza di consenso del padre;
3. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio minore , alla presenza Persona_1 della madre o di altro familiare di sua fiducia, secondo i seguenti tempi da concordare con la madre con un preavviso di almeno 24 ore:
per due giorni a settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
nel periodo estivo per tre giorni a settimana, anche consecutivi, dalle ore 10.30 alle ore 17.30;
8 di 9 nel periodo natalizio, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di
Natale, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, oppure il giorno di Natale, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, e dalle ore 10.30 del 31 dicembre fino alle ore 18.30 del 1° gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.30 alle ore 16.30;
4. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
5. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere ad , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 10 di Persona_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di €
250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
6. condanna a rifondere ad Controparte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso, Parte_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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