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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI DO, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1073/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
c.f.: Parte_1
nella qualità di genitore esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._2
CO NA, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti e Dolce Per_1
resistente oggetto: status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art.
3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 23 dicembre 2025): “...conclude il
ricorrente richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai
sensi dell'art. 127 ter cpc…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (status di handicap grave L.
104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne CP_1
hanno chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 23 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi per come spiegato di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al minore medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da disabilità intellettiva di grado lieve, con
difficoltà evidenti nelle relazioni sociali (segni di aggressività ed
atteggiamenti oppositivi e provocatori – difficoltà nella scrittura, lettura
e comprensione del testo – difficoltà in quasi tutti gli atti di
organizzazione e di programmazione quotidiani;
disturbo da deficit di
attenzione ed iperattività (si mostra agitato, non riesce a stare seduto
per molto, cammina senza alcun senso nelle varie stanze;
disturbo di
sviluppo della coordinazione motoria;
anomalie elettroencefalografiche
in soggetto con microduplicazioni distali 1Q21, 1Q21.2 e pregressa
infezione prenatale da Toxoplasma;
Lieve astigmatismo (portatore di
occhiali) ecc…”. giudizio che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errore o vizio logico o tecnico, fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, così, comportando il diritto a potere beneficiare del diritto all'indennità di frequenza.
Certamente tale quadro morboso, di grado grave sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Per l'appunto, si deve intendere una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa allorquando determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, il CTU
riconosce il ricorrente titolare di un handicap grave (art. 3 comma 3 L.
104/1992, così, per come già riconosciuto dalla Commissione periferica
. CP_1 Quanto alle spese e competenze di lite, queste seguiranno la soccombenza e saranno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo al minore Persona_1
c.f. per potere beneficiare nonché a
[...] C.F._2
vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Condanna l' alla liquidazione delle spese e competenze di CP_1
lite che liquida nel complesso in € 2.250,00 oltre accessori (Spese
generali, Cpa ed Iva) da liquidarsi a vantaggio del difensore antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
DO CI
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI DO, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1073/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
c.f.: Parte_1
nella qualità di genitore esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] C.F._2
CO NA, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti e Dolce Per_1
resistente oggetto: status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art.
3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 23 dicembre 2025): “...conclude il
ricorrente richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai
sensi dell'art. 127 ter cpc…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (status di handicap grave L.
104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne CP_1
hanno chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 23 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi per come spiegato di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al minore medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da disabilità intellettiva di grado lieve, con
difficoltà evidenti nelle relazioni sociali (segni di aggressività ed
atteggiamenti oppositivi e provocatori – difficoltà nella scrittura, lettura
e comprensione del testo – difficoltà in quasi tutti gli atti di
organizzazione e di programmazione quotidiani;
disturbo da deficit di
attenzione ed iperattività (si mostra agitato, non riesce a stare seduto
per molto, cammina senza alcun senso nelle varie stanze;
disturbo di
sviluppo della coordinazione motoria;
anomalie elettroencefalografiche
in soggetto con microduplicazioni distali 1Q21, 1Q21.2 e pregressa
infezione prenatale da Toxoplasma;
Lieve astigmatismo (portatore di
occhiali) ecc…”. giudizio che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errore o vizio logico o tecnico, fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, così, comportando il diritto a potere beneficiare del diritto all'indennità di frequenza.
Certamente tale quadro morboso, di grado grave sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Per l'appunto, si deve intendere una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa allorquando determini un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, il CTU
riconosce il ricorrente titolare di un handicap grave (art. 3 comma 3 L.
104/1992, così, per come già riconosciuto dalla Commissione periferica
. CP_1 Quanto alle spese e competenze di lite, queste seguiranno la soccombenza e saranno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo al minore Persona_1
c.f. per potere beneficiare nonché a
[...] C.F._2
vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3).
Condanna l' alla liquidazione delle spese e competenze di CP_1
lite che liquida nel complesso in € 2.250,00 oltre accessori (Spese
generali, Cpa ed Iva) da liquidarsi a vantaggio del difensore antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
DO CI