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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/08/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5053/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
nata NA (VR) il 29/09/1976 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BELLIGOLI C.F._1
MASSIMO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
1
, nato in [...]-ERZEGOVINA il 22/05/1979 C.F. CP_1
C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte ricorrente all'udienza del 22.05.2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto con
. CP_1
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e veniva peranto dichiarata contumace all'udienza di comparizione del 22.05.2025 nel corso della quale all'esito del suo interrogatorio libero la ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto di quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del
06.02.2025 che ha confermato di non vedere il resistente da quando ha lasciato la casa coniugale, e del comportamento processuale del resistente,
che di fatto si è reso irreperibile;
tra i coniugi si è verificata infatti da tempo l'assenza della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante e da ciò può anche desumersi che è venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle altre domande delle parti;
Il carattere necessitato della presente pronuncia induce a compensare le spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
3 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona (Atto n. 371, p. 1, anno 2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona(VR) perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00
3) spese compensate
Così deciso in Verona il 15/07/2025
Il Presidente Rel
dott. Massimo Vaccari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5053/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
nata NA (VR) il 29/09/1976 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BELLIGOLI C.F._1
MASSIMO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
1
, nato in [...]-ERZEGOVINA il 22/05/1979 C.F. CP_1
C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte ricorrente all'udienza del 22.05.2025 ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto con
. CP_1
La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e veniva peranto dichiarata contumace all'udienza di comparizione del 22.05.2025 nel corso della quale all'esito del suo interrogatorio libero la ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto di quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del
06.02.2025 che ha confermato di non vedere il resistente da quando ha lasciato la casa coniugale, e del comportamento processuale del resistente,
che di fatto si è reso irreperibile;
tra i coniugi si è verificata infatti da tempo l'assenza della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante e da ciò può anche desumersi che è venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle altre domande delle parti;
Il carattere necessitato della presente pronuncia induce a compensare le spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi
3 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona (Atto n. 371, p. 1, anno 2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona(VR) perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00
3) spese compensate
Così deciso in Verona il 15/07/2025
Il Presidente Rel
dott. Massimo Vaccari
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