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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 6/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocata Rossana Calafato, nell'interesse; dall'Avv. Pino, nell'interesse dell'appellato - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 6/2023 R.G. avente per oggetto: appello a sentenza del giudice di pace in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in tema di rimborso spese straordinarie per mantenimento minori promosso da
(c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. ta
Rossana Calafato, giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pino, giusta procura in atti.
- appellata –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 371/2022, Parte_1
provvisoriamente esecutiva, con la quale il Giudice di Pace di Barcellona
P.G., ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.73/2020
– spiegata dall'ingiunto avverso la pretesa monitoria Controparte_1
complessivamente pari a euro 3.190,75 oltre interessi e spese del procedimento (causa iscritta al n. 940/2020 R.G.) - condannando
l'opponente al pagamento della minor somma pari a € 671,48 in favore dell'opposta a titolo di spese straordinarie sostenute nell'anno 2019 nonché
l'opposta al pagamento delle spese processuali, chiedendone, previa l'inibitoria ex art. 283 c.p.c., l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado (i.e. la conferma della ingiunzione monitoria e, con essa, il rigetto dell'opposizione proposta dall'opponente appellato).
Con la sentenza di primo grado, in particolare, per ciò che rileva in relazione ai motivi di gravame e alla correlata riforma richiesta dalla appellante, è stata esclusa la riconducibilità della spesa – sostenuta dalla opposta e oggetto di domanda di rimborso pro quota al 50% come da ordinanza presidenziale – per l'acquisto di un nuovo ciclomotore per il figlio (euro 2.610,00 oltre euro 638,53 per copertura assicurativa) Per_1
stante il possesso da parte del minore, di “altro veicolo di similare tipologia, poi venduto dalla madre”, nonché della spesa per l'acquisto di una nuova cameretta (euro 1.800,00) sempre per il figlio per le Per_1
medesime ragioni (“posto che il medesimo ne fosse già in possesso”).
pag. 2/16 Per tali voci di spesa, inoltre, è stata ritenuta mancante la previa concertazione con l'altro genitore ( ) “il quale ne veniva Controparte_1
a conoscenza a cose fatte”.
L'appellante, richiamando lo status di genitrice affidataria in via esclusiva della prole - e, dunque, titolare esclusiva della potestà genitoriale relativa ai figli minori e - nonché la previsione, Per_1 Persona_2
all'interno del provvedimento presidenziale del 10/02/2017, di obbligo a carico del padre, , di corrispondere la somma di euro Controparte_1
700,00 mensili a titolo di mantenimento dei minori, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, non onorato, ha affidato il gravame ai motivi attinenti: a) alla errata valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione (“l'organo giudicante travisando le prove è incorso in un evidente errore in iudicando”) avendo, il Giudice di prime cure, travisato le risultanze della istruttoria orale e, quindi, non considerato: i) l'evidenza, dalle dichiarazioni testimoniali, “che il mezzo in possesso del figlio era un motocross non adatto e non Per_1
idoneo a circolare sulle strade urbane, anche perché privo di targa, ma solo su circuiti privati” con conseguente statuizione – errata – di esclusione per “l'inutilità della spesa del ciclomotore”; ii) l'evidenza dalle dichiarazioni del teste e degli altri testi escussi “che solo Testimone_1
una cameretta, della casa, era dotata di mobilio” e, dunque, che “se è vero che i testi dicono che il figlio aveva la sua camera arredata è, Per_1
altrettanto, vero che nessuno dice che c'era altra cameretta arredata per la figlia ”; b) alla errata/carente motivazione della sentenza “nella Persona_2
parte in cui ritiene le spese straordinarie non dovute in assenza di una concertazione tra le parti in violazione e falsa applicazione dell'art. 155 co
pag. 3/16 3 c.c.” stante l'errato il presupposto della statuizione, in quanto avulso dalle circostanze rappresentate, ovvero dalla inconfigurabilità di alcun obbligo di informazione e/o concertazione delle spese straordinarie, in generale e, in particolare, al cospetto di affido esclusivo dei minori alla madre, stante la perdita dalla responsabilità genitoriale sui figli e Controparte_2 [...]
dichiarata dal Tribunale per i Minorenni di Controparte_3
Messina, con sentenza definitiva del 31.01.2017 (dato su cui la motivazione
è carente come anche in punto di impossibilità oggettiva della di Pt_1
informare il delle spese straordinarie, stente gli spostamenti CP_1
continui, pure confermati dalle dichiarazioni testimoniali); c) alla errata statuizione sulle spese, poste a carico della opposta.
Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'appellato il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis c.p.c., nel merito insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, rilevando, tra le altre, la correttezza della statuizione in virtù di previsione, nell'ordinanza presidenziale del 10/02/2017, di apposito obbligo di concertazione tra i coniugi, “per alcune tipologie di spese straordinarie, indicate a titolo esemplificativo nel medesimo provvedimento” nonché in virtù del potere del giudice, in assenza di preventiva comunicazione, di verificare la rispondenza delle spese all'interesse dei minori tramite valutazione comparativa dell'entità della spesa sia rispetto all'utilità derivante al figlio sia in rapporto alla propria situazione reddituale peggiorata rispetto a quella esistente alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale (per il licenziamento e lo stato detentivo) e, comunque, la esplicitazione di dissenso sulle spese per cameretta e nuovo ciclomotore mediante pec del 21/01/2020.
pag. 4/16 Denegata – con ordinanza del 30.5.2023 – la chiesta inibitoria, la causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
5.3.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Posta la tempestività del gravame – notificato (28.12.2022) con pec al procuratore costituito entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (24.10.22)– nonché la ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. – già
delibata con ordinanza del 30.5.2023 – e, altresì, ex art. 342 c.p.c., stante la indicazione sufficiente chiara e precisa delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, della esclusione del rimborso del 50% per le spese di acquisto nuovo ciclomotore e nuova cameretta per il figlio Per_1
sulla base della prospettazione di vizio di motivazione e errata valutazione delle prove – la ratio decidendi della sentenza appellata – punto di partenza per la decisione sui motivi di gravame – si basa sulla esclusione
delle spese per nuovo motociclo e nuova cameretta in virtù: i) della valutazione di inutilità della spesa, priva di giustificazione ai fini del perseguimento dell'interesse del minore (così, in particolare, ove si statuisce che “il minore fosse già in possesso di altro veicolo di similare
tipologia..A ciò vanno associate le spese per la copertura assicurativa del
nuovo ciclomotore, presumibilmente più gravose di quelle relative al vecchio mezzo”; “per gli stessi motivi non possono ritenersi spese giustificate nell'interesse dei minori, l'acquisto di una nuova cameretta
pag. 5/16 sempre per il figlio posto che il medesimo ne fosse già in possesso”); Per_1
ii) della mancanza di previa concertazione/comunicazione preventiva nei riguardi dell'oblato tenuto alla contribuzione nella misura stabilita dal titolo, ovvero dalla ordinanza presidenziale del 10.2.2017 (“ciò fermo
restando che di detti acquisti, come ammesso dalla stessa e Pt_1
confermato dai testi escussi in corso di giudizio, non venisse mai dato
preventivo avviso al , il quale ne veniva a conoscenza Controparte_1
a cose fatte”).
Dalla ordinanza presidenziale del 10.2.2017 - oggetto di produzione pure a cura dell'appellante (cfr. doc. n. 2 fascicolo appellante) – si ricava la riconducibilità delle spese per acquisto nuovo ciclomotore e cameretta, al novero delle spese straordinarie “da sostenere sull'accordo dei coniugi”.
Rilevano, al riguardo, per l'una, la sussumibilità in forza di previsione esplicita.
Tra le spese oggetto di elencazione non tassativa, infatti, figurano quelle per acquisto mezzi di trasporto.
Per l'altra, relativa al mobilio per cameretta da destinare al figlio la Per_1
riconducibilità è predicabile in virtù del fatto che l'acquisto della cameretta esula dal novero di quelle “da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore ma previa tempestiva comunicazione”
giacché non ne condivide la natura necessaria e indifferibile al contempo.
Le spese straordinarie per le quali è solo previsto l'onere della tempestiva e previa comunicazione, infatti, sono quelle legate ad un interesse volto alla pag. 6/16 tutela più propriamente operante in ambito medico-sanitario, finalizzato all'interesse alla salute o, comunque, finalizzate all'interesse strettamente personale del minore (“spese per acquisto libri scolastici”; “spese per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili” “spese d degenza presso strutture sanitarie pubbliche o private”).
Sicché, sebbene laconica in punto di specificazione della sottocategoria di appartenenza della spesa straordinaria - ovvero se richiedente la preventiva concertazione o solo la previa tempestiva comunicazione - sotto il profilo della catalogazione della spesa, la sentenza di primo grado mostra buon governo nell'approccio interpretativo costituente presupposto logico giuridico della decisione.
Le spese stralciate dall'obbligo di rimborso a carico del genitore oblato,
infatti, sono qualificate come straordinarie e per entrambe è riscontrata la carenza di “preventivo avviso al ”. CP_1
Benché dalla sentenza appellata non consti riferimento al tema dell' affido esclusivo a favore della madre odierna appellante – dedotto tra le difese in primo grado (cfr. comparsa di risposta datata 26.11.2020 sub fascicolo primo grado oggetto di produzione sub fascicolo appellante) – tuttavia, la complessiva coerenza della statuizione adottata in prime cure - quantomeno con riferimento alle spese relative al nuovo motociclo – di esclusione dal rimborso pro quota, – trova conferma anche con riguardo alla ratio
decidendi correlata al riscontro della assenza di concertazione –
concertazione, nella specie, insussistente, avuto riguardo al valore pag. 7/16 confessorio delle dichiarazioni rese dalla opposta interrogata in primo grado (“non ho rapporti con il mio ex marito e dunque relativamente alle spese straordinarie nell'interesse dei minori non ho concordato nulla con
il mio ex marito, non essendoci con lui più alcun tipo di rapporto in esito alla intervenuta separazione”; “non ho dato preavviso al mio ex marito in occasione dell'acquisto del motociclo di mio figlio così come per le Per_1
spese di attivazione dell'assicurazione”) di cui la sentenza dà riscontro, pur se con motivazione sintetica (“valutate a questo punto le varie voci di
spesa a fondamento della pretesa azionata con il D.I. opposto, alla luce di
quelle che possono ritenersi ragionevolmente le finalità perseguite, in sede
di separazione personale dei coniugi, con la già citata ordinanza presidenziale, con le prescrizioni all'uopo dettate a garanzia dei figli minori ed altresì vagliate le risultanze di cui all'esperito interrogatorio formale dell'opposta , nonché della espletata”) – ovvero Parte_1
alla luce della verifica effettuata in termini di rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la ponderazione dell'entità
della spesa e della sua utilità nonché sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cassazione civile sez. I,
26/09/2011, n.19607; conf., Cass. 27.10.2017, n. 25698 secondo cui «In
materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore,
la condizione del "previo accordo" tra i genitori divorziati non può essere
qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero
arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve
pag. 8/16 riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o
impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della
condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell'accordo tra le
parti, è necessario l'accertamento giudiziale»).
Ribadito che per entrambe le voci (spese per mezzo di trasporto su due ruote e spese per mobilio) si tratta di spese per le quali la tutela del coniuge non affidatario (il padre) è demandata non al mero onere di tempestiva previa comunicazione – essendo escluso, dalla ordinanza presidenziale, il preventivo concerto con l'altro coniuge per la seconda categoria di spese straordinarie, ovvero per quelle attinenti più propriamente ad esborsi sanitari legati ad interventi, a degenza, a cure odontoiatriche, a visite specialistiche, acquisto farmaci soggetti a prescrizione medica e, quindi,
previsto il solo tempestivo previo avviso - dalla sentenza appellata emerge,
infatti, sebbene con motivazione sintetica (ma non carente) che la decisione di esclusione dal perimetro dell'obbligo di rimborso è agganciata, principalmente, all'accertamento relativo alla natura non giustificata della spesa, rispetto al perseguimento dell'interesse del minore, oltreché, in misura non prevalente rispetto alla verifica di rispondenza all'interesse del minore, valutata la gravosità della spesa in relazione alle condizioni economiche dell'oblato.
Anche invocando l'esclusione – per entrambe le spese di acquisto cameretta o ciclomotore - dell'onere (in capo alla madre odierna appellante)
di costante e preventiva consultazione del genitore non affidatario (nella pag. 9/16 specie il padre) nonché pure considerando la oggettiva difficoltà di comunicazione con il genitore non affidatario, emergente dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado - dimostrative degli spostamenti continui dell'opponente-appellato “dapprima in una casa, poi in un'altra” (cfr. teste ) - in ogni caso, dalla sentenza Testimone_1
appellata consta riferimento, per il ciclomotore, al previo possesso in capo al figlio minore di altro veicolo di similare tipologia, tale da Per_1
rendere l'esborso di euro 2.610,00 (ed annessa copertura assicurativa)
non giustificato.
Contribuisce a corroborare la valutazione di spesa non giustificata/non classificabile come di utilità/necessità evidente per il minore, l'ulteriore rilievo inerente alla mancanza di riscontro, in atti, di documentazione dimostrativa della concreta ed effettiva inutilizzabilità dello stesso (o meglio della sua ridotta utilizzabilità “solo su circuiti privati”).
In ogni caso, non è dedotta né dimostrata, una situazione di obiettiva impossibilità di sistemazione del motociclo in questione, in guisa da renderlo idoneo al transito non limitato a “circuiti privati”.
Immune da vizi, dunque, è la statuizione con la quale in prime cure si dà
atto della possesso di altro veicolo di similare tipologia rigettando la relativa pretesa al rimborso pro quota.
Quanto, invece, all'esborso per l'acquisto della nuova cameretta, a fronte della circostanza, dedotta dalla appellante in prime cure, di rispondenza dell'acquisto a “una esigenza sempre più impellente” dato che i minori pag. 10/16 condividevano “un'unica stanza con un unico letto” sebbene dalla sentenza appellata risulti riferimento – appreso tramite narrato del teste Tes_1
escusso all'udienza del 17/02/2022 - alla circostanza della
[...]
preesistenza di una cameretta costituente mobilio della casa coniugale,
tuttavia, la spesa sostenuta a tale titolo – rientrando, come detto, tra quelle per le quali l'affido esclusivo rende cedevole l'onere di continua consultazione in capo all'affidatario in via esclusiva; né quest'onere può ritenersi sussistente, pure se oggetto di precisa previsione nell'ordinanza presidenziale, al cospetto di situazioni di impossibilità/manifesta difficoltà
di comunicazione – costituisce esborso espressione di decisione di maggiore interesse.
In tali casi, sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175).
Nella specie – considerando, ad un tempo, il motivo di appello correlato,
attinente al deficit motivatorio lamentato – dalla valorizzazione dei dati –
pacifici perché incontestati oltreché ricavabili documentalmente (cfr. doc.
n. 2 fascicolo appellante) - relativi alla diversa età (l'uno nato nel 2005;
l'altra nel 2002) e sesso dei figli nel cui interesse opera la previsione, può
inferirsi la riconducibilità della spesa a quelle di natura non voluttuaria.
È, infatti, verosimile ritenere che le esigenze di studio, di lettura, di comunicazione con l'ambiente scolastico circostante, suggeriscano l'estrinsecazione della vita quotidiana di ciascun minore – ove possibile e pag. 11/16 nei limiti proporzionati al reddito – all'interno di una propria camera all'interno della abitazione familiare, specie allorché si tratti di minori con interessi diversi per età (comunque entrambi in fase adolescenziale al tempo dell'acquisto) e per sesso.
Sicché, in mancanza di elementi di segno contrario – non dedotti dall'appellato che già in prime cure aveva improntato la difesa sulle circostanze relative al difetto della previa concertazione, alla contrazione della posizione reddituale, alla mera preesistenza di una cameretta al tempo della separazione – una volta superato il vaglio dei criteri economico patrimoniali (a tutela del genitore non affidatario oblato) ed acclarata la natura non voluttuaria della spesa per acquisto di mobilio per una cameretta da destinare al figlio minore – incontestata, in questa sede, oltreché in prime cure, la disponibilità della residua cameretta in capo all'altra figlia
(oggi entrambi maggiorenni) – la pretesa monitoria riproposta con il motivo di gravame può trovare accoglimento.
A proposito dell'aspetto relativo alla sostenibilità economica dell'esborso,
lo stesso non osta, peraltro, alla fondatezza della pretesa – a suo tempo azionata in via monitoria –avuto riguardo all'epoca in cui lo stesso è stato effettuato (febbraio 2018) rispetto alla situazione economico patrimoniale dell'oblato, caratterizzata dalla presenza di credito retributivo –
incontestata la circostanza per cui il licenziamento sarebbe avvenuto successivamente – dalla presenza, altresì, di credito a suo favore derivante dalla adesione a fondo pensione di importo di non poca entità (euro pag. 12/16 44.654,06) in rapporto all'esborso richiesto (quota del 50% relativa alla spesa di euro 1.800,00), nonché della continuità nella percezione di reddito
– sebbene poi ridottosi rispetto al tempo della separazione, ove è stato valutato un reddito di circa euro 1.700,00 e sebbene, tale reddito sia stato percepito a titolo diverso (dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro risulta la prestazione di reddito di sostegno erogato dall' in misura CP_4
pari a circa 1.000,00 euro) – (cfr. docc. n. 4, n. 5 fascicolo appellante).
In accoglimento del gravame, allora, la sentenza di primo grado va riformata laddove statuisce nel senso della esclusione del diritto al rimborso – nella misura del 50% - della spesa straordinaria a titolo di
“mobili cameretta Luigi febbraio 2018”.
Fondata - a fortiori, a seguito di parziale riforma della sentenza appellata –
è la censura relativa al capo con cui in primo grado sono state poste le spese di lite a carico della opposta, pure a fronte di accoglimento della pretesa monitoria, nella minor misura pari ad euro 671,48 euro.
La revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alla minor somma sopra indicata, al più, avrebbe potuto legittimare una statuizione di compensazione delle spese non già una imposizione del relativo onere a carico della ricorrente in monitorio, pur sempre risultata creditrice delle somme (in parte) oggetto di ingiunzione.
Sicché, va annullato anche il capo di condanna alle spese di primo grado.
Nel regolamento delle spese di lite, congruo appare procedere ad una valutazione complessiva relativa ai due gradi di giudizio, avuto riguardo pag. 13/16 all'incremento del valore del decisum – in conseguenza dell'accoglimento dell'appello – inclusivo, altresì, anche del diritto al rimborso della quota relativa alla spesa “mobili cameretta Luigi”, nonché, all'esito dei due gradi di giudizio (caratterizzati dalla posizione di parte sostanzialmente vittoriosa in testa alla ricorrente in monitorio, odierna appellante e, tuttavia, dalla riduzione della pretesa originariamente azionata, sia in sede di opposizione ma anche in virtù di accoglimento parziale dei motivi di appello, restando esclusa la fondatezza delle censure rivolte avverso il capo con cui è stata riconosciuta non rimborsabile la quota di spesa afferente all'acquisto di nuovo motociclo).
Sicché, congruo appare considerare compensate le spese del primo grado –
data la riduzione del quantum preteso a titolo di petitum – e, invece, porre quelle del gravame interamente a carico dell'appellato, ai medi tabellari,
esclusa la voce per attività istruttoria, dato lo snodo prettamente documentale di essa.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 6/2023, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 371/2022 resa dal Giudice di Pace di Barcellona
P.G., (procedimento n. R.G. 940/2020) dichiara tenuto e condanna
[...]
al pagamento della quota di rimborso (pari al 50%) Controparte_1
pag. 14/16 a titolo di spesa “mobili cameretta Luigi febbraio 2018” - in aggiunta alle spese straordinarie di cui nella sentenza di primo grado è già riconosciuta e circoscritta l'obbligazione di rimborso a carico del medesimo (€ 671,48) –
pari alla metà (euro 900,00) della spesa indicata al punto n. 8) delle voci elencate nel ricorso monitorio (euro 1.800,00) per un totale complessivamente pari a euro 1.571,48 oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo, annullando, altresì, il capo di condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado, pari ad euro 345,00, per le causali spiegate in parte motiva;
CONDANNA l'appellato soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla appellante – compensate quelle di primo grado a seguito di annullamento della relativa statuizione - che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 ( di cui euro 425,00 per fase studio;
euro 425,00 per fase introduttiva;
euro 00,00 per fase istruttoria;
euro 851,00 per fase decisoria)per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA,
CPA come per legge ed oltre € 27.00 per marca da bollo (del presente procedimento).
Barcellona P.G. 6.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/16 pag. 16/16
N. R.G. 6/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocata Rossana Calafato, nell'interesse; dall'Avv. Pino, nell'interesse dell'appellato - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 6/2023 R.G. avente per oggetto: appello a sentenza del giudice di pace in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in tema di rimborso spese straordinarie per mantenimento minori promosso da
(c.f. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. ta
Rossana Calafato, giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pino, giusta procura in atti.
- appellata –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 371/2022, Parte_1
provvisoriamente esecutiva, con la quale il Giudice di Pace di Barcellona
P.G., ha accolto parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.73/2020
– spiegata dall'ingiunto avverso la pretesa monitoria Controparte_1
complessivamente pari a euro 3.190,75 oltre interessi e spese del procedimento (causa iscritta al n. 940/2020 R.G.) - condannando
l'opponente al pagamento della minor somma pari a € 671,48 in favore dell'opposta a titolo di spese straordinarie sostenute nell'anno 2019 nonché
l'opposta al pagamento delle spese processuali, chiedendone, previa l'inibitoria ex art. 283 c.p.c., l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado (i.e. la conferma della ingiunzione monitoria e, con essa, il rigetto dell'opposizione proposta dall'opponente appellato).
Con la sentenza di primo grado, in particolare, per ciò che rileva in relazione ai motivi di gravame e alla correlata riforma richiesta dalla appellante, è stata esclusa la riconducibilità della spesa – sostenuta dalla opposta e oggetto di domanda di rimborso pro quota al 50% come da ordinanza presidenziale – per l'acquisto di un nuovo ciclomotore per il figlio (euro 2.610,00 oltre euro 638,53 per copertura assicurativa) Per_1
stante il possesso da parte del minore, di “altro veicolo di similare tipologia, poi venduto dalla madre”, nonché della spesa per l'acquisto di una nuova cameretta (euro 1.800,00) sempre per il figlio per le Per_1
medesime ragioni (“posto che il medesimo ne fosse già in possesso”).
pag. 2/16 Per tali voci di spesa, inoltre, è stata ritenuta mancante la previa concertazione con l'altro genitore ( ) “il quale ne veniva Controparte_1
a conoscenza a cose fatte”.
L'appellante, richiamando lo status di genitrice affidataria in via esclusiva della prole - e, dunque, titolare esclusiva della potestà genitoriale relativa ai figli minori e - nonché la previsione, Per_1 Persona_2
all'interno del provvedimento presidenziale del 10/02/2017, di obbligo a carico del padre, , di corrispondere la somma di euro Controparte_1
700,00 mensili a titolo di mantenimento dei minori, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, non onorato, ha affidato il gravame ai motivi attinenti: a) alla errata valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione (“l'organo giudicante travisando le prove è incorso in un evidente errore in iudicando”) avendo, il Giudice di prime cure, travisato le risultanze della istruttoria orale e, quindi, non considerato: i) l'evidenza, dalle dichiarazioni testimoniali, “che il mezzo in possesso del figlio era un motocross non adatto e non Per_1
idoneo a circolare sulle strade urbane, anche perché privo di targa, ma solo su circuiti privati” con conseguente statuizione – errata – di esclusione per “l'inutilità della spesa del ciclomotore”; ii) l'evidenza dalle dichiarazioni del teste e degli altri testi escussi “che solo Testimone_1
una cameretta, della casa, era dotata di mobilio” e, dunque, che “se è vero che i testi dicono che il figlio aveva la sua camera arredata è, Per_1
altrettanto, vero che nessuno dice che c'era altra cameretta arredata per la figlia ”; b) alla errata/carente motivazione della sentenza “nella Persona_2
parte in cui ritiene le spese straordinarie non dovute in assenza di una concertazione tra le parti in violazione e falsa applicazione dell'art. 155 co
pag. 3/16 3 c.c.” stante l'errato il presupposto della statuizione, in quanto avulso dalle circostanze rappresentate, ovvero dalla inconfigurabilità di alcun obbligo di informazione e/o concertazione delle spese straordinarie, in generale e, in particolare, al cospetto di affido esclusivo dei minori alla madre, stante la perdita dalla responsabilità genitoriale sui figli e Controparte_2 [...]
dichiarata dal Tribunale per i Minorenni di Controparte_3
Messina, con sentenza definitiva del 31.01.2017 (dato su cui la motivazione
è carente come anche in punto di impossibilità oggettiva della di Pt_1
informare il delle spese straordinarie, stente gli spostamenti CP_1
continui, pure confermati dalle dichiarazioni testimoniali); c) alla errata statuizione sulle spese, poste a carico della opposta.
Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'appellato il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis c.p.c., nel merito insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, rilevando, tra le altre, la correttezza della statuizione in virtù di previsione, nell'ordinanza presidenziale del 10/02/2017, di apposito obbligo di concertazione tra i coniugi, “per alcune tipologie di spese straordinarie, indicate a titolo esemplificativo nel medesimo provvedimento” nonché in virtù del potere del giudice, in assenza di preventiva comunicazione, di verificare la rispondenza delle spese all'interesse dei minori tramite valutazione comparativa dell'entità della spesa sia rispetto all'utilità derivante al figlio sia in rapporto alla propria situazione reddituale peggiorata rispetto a quella esistente alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale (per il licenziamento e lo stato detentivo) e, comunque, la esplicitazione di dissenso sulle spese per cameretta e nuovo ciclomotore mediante pec del 21/01/2020.
pag. 4/16 Denegata – con ordinanza del 30.5.2023 – la chiesta inibitoria, la causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
5.3.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Posta la tempestività del gravame – notificato (28.12.2022) con pec al procuratore costituito entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (24.10.22)– nonché la ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. – già
delibata con ordinanza del 30.5.2023 – e, altresì, ex art. 342 c.p.c., stante la indicazione sufficiente chiara e precisa delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, della esclusione del rimborso del 50% per le spese di acquisto nuovo ciclomotore e nuova cameretta per il figlio Per_1
sulla base della prospettazione di vizio di motivazione e errata valutazione delle prove – la ratio decidendi della sentenza appellata – punto di partenza per la decisione sui motivi di gravame – si basa sulla esclusione
delle spese per nuovo motociclo e nuova cameretta in virtù: i) della valutazione di inutilità della spesa, priva di giustificazione ai fini del perseguimento dell'interesse del minore (così, in particolare, ove si statuisce che “il minore fosse già in possesso di altro veicolo di similare
tipologia..A ciò vanno associate le spese per la copertura assicurativa del
nuovo ciclomotore, presumibilmente più gravose di quelle relative al vecchio mezzo”; “per gli stessi motivi non possono ritenersi spese giustificate nell'interesse dei minori, l'acquisto di una nuova cameretta
pag. 5/16 sempre per il figlio posto che il medesimo ne fosse già in possesso”); Per_1
ii) della mancanza di previa concertazione/comunicazione preventiva nei riguardi dell'oblato tenuto alla contribuzione nella misura stabilita dal titolo, ovvero dalla ordinanza presidenziale del 10.2.2017 (“ciò fermo
restando che di detti acquisti, come ammesso dalla stessa e Pt_1
confermato dai testi escussi in corso di giudizio, non venisse mai dato
preventivo avviso al , il quale ne veniva a conoscenza Controparte_1
a cose fatte”).
Dalla ordinanza presidenziale del 10.2.2017 - oggetto di produzione pure a cura dell'appellante (cfr. doc. n. 2 fascicolo appellante) – si ricava la riconducibilità delle spese per acquisto nuovo ciclomotore e cameretta, al novero delle spese straordinarie “da sostenere sull'accordo dei coniugi”.
Rilevano, al riguardo, per l'una, la sussumibilità in forza di previsione esplicita.
Tra le spese oggetto di elencazione non tassativa, infatti, figurano quelle per acquisto mezzi di trasporto.
Per l'altra, relativa al mobilio per cameretta da destinare al figlio la Per_1
riconducibilità è predicabile in virtù del fatto che l'acquisto della cameretta esula dal novero di quelle “da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore ma previa tempestiva comunicazione”
giacché non ne condivide la natura necessaria e indifferibile al contempo.
Le spese straordinarie per le quali è solo previsto l'onere della tempestiva e previa comunicazione, infatti, sono quelle legate ad un interesse volto alla pag. 6/16 tutela più propriamente operante in ambito medico-sanitario, finalizzato all'interesse alla salute o, comunque, finalizzate all'interesse strettamente personale del minore (“spese per acquisto libri scolastici”; “spese per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili” “spese d degenza presso strutture sanitarie pubbliche o private”).
Sicché, sebbene laconica in punto di specificazione della sottocategoria di appartenenza della spesa straordinaria - ovvero se richiedente la preventiva concertazione o solo la previa tempestiva comunicazione - sotto il profilo della catalogazione della spesa, la sentenza di primo grado mostra buon governo nell'approccio interpretativo costituente presupposto logico giuridico della decisione.
Le spese stralciate dall'obbligo di rimborso a carico del genitore oblato,
infatti, sono qualificate come straordinarie e per entrambe è riscontrata la carenza di “preventivo avviso al ”. CP_1
Benché dalla sentenza appellata non consti riferimento al tema dell' affido esclusivo a favore della madre odierna appellante – dedotto tra le difese in primo grado (cfr. comparsa di risposta datata 26.11.2020 sub fascicolo primo grado oggetto di produzione sub fascicolo appellante) – tuttavia, la complessiva coerenza della statuizione adottata in prime cure - quantomeno con riferimento alle spese relative al nuovo motociclo – di esclusione dal rimborso pro quota, – trova conferma anche con riguardo alla ratio
decidendi correlata al riscontro della assenza di concertazione –
concertazione, nella specie, insussistente, avuto riguardo al valore pag. 7/16 confessorio delle dichiarazioni rese dalla opposta interrogata in primo grado (“non ho rapporti con il mio ex marito e dunque relativamente alle spese straordinarie nell'interesse dei minori non ho concordato nulla con
il mio ex marito, non essendoci con lui più alcun tipo di rapporto in esito alla intervenuta separazione”; “non ho dato preavviso al mio ex marito in occasione dell'acquisto del motociclo di mio figlio così come per le Per_1
spese di attivazione dell'assicurazione”) di cui la sentenza dà riscontro, pur se con motivazione sintetica (“valutate a questo punto le varie voci di
spesa a fondamento della pretesa azionata con il D.I. opposto, alla luce di
quelle che possono ritenersi ragionevolmente le finalità perseguite, in sede
di separazione personale dei coniugi, con la già citata ordinanza presidenziale, con le prescrizioni all'uopo dettate a garanzia dei figli minori ed altresì vagliate le risultanze di cui all'esperito interrogatorio formale dell'opposta , nonché della espletata”) – ovvero Parte_1
alla luce della verifica effettuata in termini di rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la ponderazione dell'entità
della spesa e della sua utilità nonché sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cassazione civile sez. I,
26/09/2011, n.19607; conf., Cass. 27.10.2017, n. 25698 secondo cui «In
materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore,
la condizione del "previo accordo" tra i genitori divorziati non può essere
qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero
arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve
pag. 8/16 riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o
impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della
condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell'accordo tra le
parti, è necessario l'accertamento giudiziale»).
Ribadito che per entrambe le voci (spese per mezzo di trasporto su due ruote e spese per mobilio) si tratta di spese per le quali la tutela del coniuge non affidatario (il padre) è demandata non al mero onere di tempestiva previa comunicazione – essendo escluso, dalla ordinanza presidenziale, il preventivo concerto con l'altro coniuge per la seconda categoria di spese straordinarie, ovvero per quelle attinenti più propriamente ad esborsi sanitari legati ad interventi, a degenza, a cure odontoiatriche, a visite specialistiche, acquisto farmaci soggetti a prescrizione medica e, quindi,
previsto il solo tempestivo previo avviso - dalla sentenza appellata emerge,
infatti, sebbene con motivazione sintetica (ma non carente) che la decisione di esclusione dal perimetro dell'obbligo di rimborso è agganciata, principalmente, all'accertamento relativo alla natura non giustificata della spesa, rispetto al perseguimento dell'interesse del minore, oltreché, in misura non prevalente rispetto alla verifica di rispondenza all'interesse del minore, valutata la gravosità della spesa in relazione alle condizioni economiche dell'oblato.
Anche invocando l'esclusione – per entrambe le spese di acquisto cameretta o ciclomotore - dell'onere (in capo alla madre odierna appellante)
di costante e preventiva consultazione del genitore non affidatario (nella pag. 9/16 specie il padre) nonché pure considerando la oggettiva difficoltà di comunicazione con il genitore non affidatario, emergente dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado - dimostrative degli spostamenti continui dell'opponente-appellato “dapprima in una casa, poi in un'altra” (cfr. teste ) - in ogni caso, dalla sentenza Testimone_1
appellata consta riferimento, per il ciclomotore, al previo possesso in capo al figlio minore di altro veicolo di similare tipologia, tale da Per_1
rendere l'esborso di euro 2.610,00 (ed annessa copertura assicurativa)
non giustificato.
Contribuisce a corroborare la valutazione di spesa non giustificata/non classificabile come di utilità/necessità evidente per il minore, l'ulteriore rilievo inerente alla mancanza di riscontro, in atti, di documentazione dimostrativa della concreta ed effettiva inutilizzabilità dello stesso (o meglio della sua ridotta utilizzabilità “solo su circuiti privati”).
In ogni caso, non è dedotta né dimostrata, una situazione di obiettiva impossibilità di sistemazione del motociclo in questione, in guisa da renderlo idoneo al transito non limitato a “circuiti privati”.
Immune da vizi, dunque, è la statuizione con la quale in prime cure si dà
atto della possesso di altro veicolo di similare tipologia rigettando la relativa pretesa al rimborso pro quota.
Quanto, invece, all'esborso per l'acquisto della nuova cameretta, a fronte della circostanza, dedotta dalla appellante in prime cure, di rispondenza dell'acquisto a “una esigenza sempre più impellente” dato che i minori pag. 10/16 condividevano “un'unica stanza con un unico letto” sebbene dalla sentenza appellata risulti riferimento – appreso tramite narrato del teste Tes_1
escusso all'udienza del 17/02/2022 - alla circostanza della
[...]
preesistenza di una cameretta costituente mobilio della casa coniugale,
tuttavia, la spesa sostenuta a tale titolo – rientrando, come detto, tra quelle per le quali l'affido esclusivo rende cedevole l'onere di continua consultazione in capo all'affidatario in via esclusiva; né quest'onere può ritenersi sussistente, pure se oggetto di precisa previsione nell'ordinanza presidenziale, al cospetto di situazioni di impossibilità/manifesta difficoltà
di comunicazione – costituisce esborso espressione di decisione di maggiore interesse.
In tali casi, sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175).
Nella specie – considerando, ad un tempo, il motivo di appello correlato,
attinente al deficit motivatorio lamentato – dalla valorizzazione dei dati –
pacifici perché incontestati oltreché ricavabili documentalmente (cfr. doc.
n. 2 fascicolo appellante) - relativi alla diversa età (l'uno nato nel 2005;
l'altra nel 2002) e sesso dei figli nel cui interesse opera la previsione, può
inferirsi la riconducibilità della spesa a quelle di natura non voluttuaria.
È, infatti, verosimile ritenere che le esigenze di studio, di lettura, di comunicazione con l'ambiente scolastico circostante, suggeriscano l'estrinsecazione della vita quotidiana di ciascun minore – ove possibile e pag. 11/16 nei limiti proporzionati al reddito – all'interno di una propria camera all'interno della abitazione familiare, specie allorché si tratti di minori con interessi diversi per età (comunque entrambi in fase adolescenziale al tempo dell'acquisto) e per sesso.
Sicché, in mancanza di elementi di segno contrario – non dedotti dall'appellato che già in prime cure aveva improntato la difesa sulle circostanze relative al difetto della previa concertazione, alla contrazione della posizione reddituale, alla mera preesistenza di una cameretta al tempo della separazione – una volta superato il vaglio dei criteri economico patrimoniali (a tutela del genitore non affidatario oblato) ed acclarata la natura non voluttuaria della spesa per acquisto di mobilio per una cameretta da destinare al figlio minore – incontestata, in questa sede, oltreché in prime cure, la disponibilità della residua cameretta in capo all'altra figlia
(oggi entrambi maggiorenni) – la pretesa monitoria riproposta con il motivo di gravame può trovare accoglimento.
A proposito dell'aspetto relativo alla sostenibilità economica dell'esborso,
lo stesso non osta, peraltro, alla fondatezza della pretesa – a suo tempo azionata in via monitoria –avuto riguardo all'epoca in cui lo stesso è stato effettuato (febbraio 2018) rispetto alla situazione economico patrimoniale dell'oblato, caratterizzata dalla presenza di credito retributivo –
incontestata la circostanza per cui il licenziamento sarebbe avvenuto successivamente – dalla presenza, altresì, di credito a suo favore derivante dalla adesione a fondo pensione di importo di non poca entità (euro pag. 12/16 44.654,06) in rapporto all'esborso richiesto (quota del 50% relativa alla spesa di euro 1.800,00), nonché della continuità nella percezione di reddito
– sebbene poi ridottosi rispetto al tempo della separazione, ove è stato valutato un reddito di circa euro 1.700,00 e sebbene, tale reddito sia stato percepito a titolo diverso (dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro risulta la prestazione di reddito di sostegno erogato dall' in misura CP_4
pari a circa 1.000,00 euro) – (cfr. docc. n. 4, n. 5 fascicolo appellante).
In accoglimento del gravame, allora, la sentenza di primo grado va riformata laddove statuisce nel senso della esclusione del diritto al rimborso – nella misura del 50% - della spesa straordinaria a titolo di
“mobili cameretta Luigi febbraio 2018”.
Fondata - a fortiori, a seguito di parziale riforma della sentenza appellata –
è la censura relativa al capo con cui in primo grado sono state poste le spese di lite a carico della opposta, pure a fronte di accoglimento della pretesa monitoria, nella minor misura pari ad euro 671,48 euro.
La revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alla minor somma sopra indicata, al più, avrebbe potuto legittimare una statuizione di compensazione delle spese non già una imposizione del relativo onere a carico della ricorrente in monitorio, pur sempre risultata creditrice delle somme (in parte) oggetto di ingiunzione.
Sicché, va annullato anche il capo di condanna alle spese di primo grado.
Nel regolamento delle spese di lite, congruo appare procedere ad una valutazione complessiva relativa ai due gradi di giudizio, avuto riguardo pag. 13/16 all'incremento del valore del decisum – in conseguenza dell'accoglimento dell'appello – inclusivo, altresì, anche del diritto al rimborso della quota relativa alla spesa “mobili cameretta Luigi”, nonché, all'esito dei due gradi di giudizio (caratterizzati dalla posizione di parte sostanzialmente vittoriosa in testa alla ricorrente in monitorio, odierna appellante e, tuttavia, dalla riduzione della pretesa originariamente azionata, sia in sede di opposizione ma anche in virtù di accoglimento parziale dei motivi di appello, restando esclusa la fondatezza delle censure rivolte avverso il capo con cui è stata riconosciuta non rimborsabile la quota di spesa afferente all'acquisto di nuovo motociclo).
Sicché, congruo appare considerare compensate le spese del primo grado –
data la riduzione del quantum preteso a titolo di petitum – e, invece, porre quelle del gravame interamente a carico dell'appellato, ai medi tabellari,
esclusa la voce per attività istruttoria, dato lo snodo prettamente documentale di essa.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 6/2023, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 371/2022 resa dal Giudice di Pace di Barcellona
P.G., (procedimento n. R.G. 940/2020) dichiara tenuto e condanna
[...]
al pagamento della quota di rimborso (pari al 50%) Controparte_1
pag. 14/16 a titolo di spesa “mobili cameretta Luigi febbraio 2018” - in aggiunta alle spese straordinarie di cui nella sentenza di primo grado è già riconosciuta e circoscritta l'obbligazione di rimborso a carico del medesimo (€ 671,48) –
pari alla metà (euro 900,00) della spesa indicata al punto n. 8) delle voci elencate nel ricorso monitorio (euro 1.800,00) per un totale complessivamente pari a euro 1.571,48 oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo, annullando, altresì, il capo di condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado, pari ad euro 345,00, per le causali spiegate in parte motiva;
CONDANNA l'appellato soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla appellante – compensate quelle di primo grado a seguito di annullamento della relativa statuizione - che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 ( di cui euro 425,00 per fase studio;
euro 425,00 per fase introduttiva;
euro 00,00 per fase istruttoria;
euro 851,00 per fase decisoria)per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA,
CPA come per legge ed oltre € 27.00 per marca da bollo (del presente procedimento).
Barcellona P.G. 6.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/16 pag. 16/16