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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORTAROTTI FILIPPO;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore;
(C.F. ) CP_2 C.F._2
C.F. ) CP_3 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
(C.F. CP_5 C.F._4
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
(C.F. ) Controparte_7 C.F._6
(C.F. ) Controparte_8 C.F._7
(C.F. ) Controparte_9 C.F._8
C.F. ) Controparte_10 P.IVA_3
C.F. ) CP_11 P.IVA_4
C.F. ) CP_12 C.F._9
C.F. ) Controparte_13 C.F._10
(C.F. ); Controparte_14 C.F._11
(C.F. ) Controparte_15 C.F._12
(C.F. ) Controparte_16 C.F._13
PARTI CONVENUTE contumaci
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina 1 di 8 All'udienza del 24.10.2024, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., tenendo conto dei nuovi identificativi catastali: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via istruttoria: – ammettere, ove ritenuto necessario, i capi di prova per interrogatorio formale, per interrogatorio libero e testi dedotti nella presente memoria;
– disporre, ove ritenuto, ispezione dei luoghi oggetto di causa;
– disporre, ove ritenuto, CTU al fine di compiere i dovuti accertamenti in merito all'identificazione e alla consistenza della porzione immobiliare per cui è causa e per tutti gli accertamenti ritenuti necessari o utili dal Giudice ai fini della decisione della presente causa;
nel merito: accertare e dichiarare che la Dott.ssa con riferimento Parte_1 all'alloggio sito al piano terzo del corso Cairoli 14 (attuali identificativi catastali:…) è titolare CP_1 del diritto di proprietà piena del vano di esso alloggio descritto ed identificato quale “ingresso” nell'atto di donazione OT in data 26/01/2006, Rep. 114677/31047, trascritto il Persona_1 3/2/2006 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di TORINO Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 ai nn. 5760 Registro generale e 3650 Registro particolare - per CP_1 averlo regolarmente acquistato, e comunque a titolo originario per usucapione ex art. 1159 c.c. o ex art. 1158 c.c. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto il presente giudizio nei confronti del e dei condòmini del medesimo stabile per accertare, con Controparte_1 riferimento all'alloggio sito al piano terzo di Corso Cairoli n. 14, , la propria titolarità del diritto CP_1 di piena proprietà del vano di esso alloggio, vano descritto ed identificato quale “ingresso” nell'atto di donazione OT in data 26/01/2006, Rep. 114677/31047, trascritto il 3/2/2006 presso Persona_1 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di TORINO Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 ai nn. 5760 Registro generale e 3650 Registro particolare. In via subordinata l'attrice ha CP_1 domandato di accertare la proprietà del predetto vano per intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 1158 c.c.
I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.:
§ è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c., nonché a domandare informazioni scritte alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c.: accerti e riferisca se il rogito di cui al doc.4 e la donazione dell'usufrutto di cui al doc. 8 abbiano avuto ad oggetto anche l'immobile che la parte attrice definisce quale ingresso (“c.d. vano nasone”), evidenziando graficamente tale immobile e riferendo quali ne siano i corretti estremi catastali.
Evidenzi ogni altro elemento rilevante ai fini della decisione della causa. Il C.T.U. dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate”;
§ sono stati escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
§ la parte attrice ha provveduto a una variazione catastale delle unità identificate, ab origine, come
Foglio 1307 p.lla 154 sub. 31 sub. 32 (graffati), cosicché la porzione oggetto della propria domanda risulta ad oggi identificata al Catasto Fabbricati come segue: foglio 1307, particella 154, sub 99, cat. A/3, classe 3, consistenza 1,0 vani, sup. tot mq 16, rendita euro 147,19, mentre l'unità immobiliare pagina 2 di 8 consistente nella restante parte dell'alloggio attoreo è ad oggi censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 1307, particella 154, sub 98, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. tot mq 121mq, escluse aree scoperte 118mq, rendita euro 662,36.
Infine, all'udienza del 24.10.2024, la parte attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, dai documenti prodotti in atti e dalla svolta CTU risulta che:
§ il vano oggetto di causa, in ragione della sua particolare conformazione planimetrica, simile ad un
“grosso naso”, è stato denominato quale “vano nasone” dai proprietari dei fabbricati ove esso è ubicato, siti in Torino (TO), Corso Cairoli civici numeri 16 e 14;
§ il fabbricato di , , è stato edificato negli anni '50 del secolo scorso, a CP_1 Controparte_1 seguito della totale distruzione di un preesistente edificio durante la seconda guerra mondiale;
§ in ragione dei bombardamenti, risultò anche distrutto uno dei due originari vani scala di accesso alle abitazioni situate nel confinante edificio, eretto a cinque piani fuori terra e ubicato in Corso Cairoli n. 14, con la conseguenza che le unità abitative confinanti con sono così risultate prive Controparte_1 di accesso;
§ con l'edificazione del nuovo fabbricato di , è stato anche realizzato un apposito Controparte_1 vano scala, denominato “Scala B”, che permetteva l'accesso alle confinanti abitazioni dell'edificio di Corso Cairoli n. 14, regolato con convenzione contenuta nell'atto in data 19 novembre 1956 a rogito OT registrato a il 5 dicembre 1956 al n. 10687, vol. 869, in cui venne Persona_2 CP_1 stabilito che tale “Scala B” fosse di “uso esclusivo” del . In Parte_2 particolare, tale vano scala è evidenziato nella Fig. I, con retinatura blu applicata dal CTU su estratto planimetrico dell'elaborato grafico progettuale allegato al Permesso edilizio n. 231 del 01/04/1957, avente per oggetto la variante in corso d'opera dell'edificando fabbricato di Corso Cairoli civico 16;
§ nel Verbale di assemblea straordinaria del di Corso Cairoli n. 16 del 19/06/1973 (doc. 2 CP_1 allegato al fascicolo attoreo) e nella Scrittura Privata autenticata nelle firme dal OT Persona_3 nelle date 5-7-13-14 e 19/06/1973, trascritta presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO
– Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1 in data 03/07/1973, al Registro Generale n. 16564 e Registro Particolare n. 15368 (Allegato 2 della CTU), si riporta che “venuta meno la necessità di usare detta scala B (e vano relativo) per accedere alle unità immobiliari di rispettiva proprietà poiché tali locali (facenti parte della Casa di Corso Cairoli 14), pure in conformità alla convenzione 19 novembre 1956 citata, sono stati resi intercomunicanti con quelli contigui ai corrispondenti piani facenti parte del , serviti da propria autonoma Controparte_1 scala tramite la quale hanno attualmente accesso”, i proprietari di tali unità di Corso Cairoli n. 14
“hanno rinunziato per sé, successori ed aventi causa alla servitù di uso della predetta scala B e relativo vano a favore dei proprietari costituenti il condominio di . Hanno Controparte_1 autorizzato i medesimi condomini a procedere alla sua demolizione con facoltà di ricavarne – ai rispettivi piani - un locale ad uso esclusivo dei piani stessi...”;
§ i condomini di , beneficiari di detta rinuncia, hanno preso atto della rinunzia Controparte_1 effettuata a loro favore, approvando la trasformazione della “Scala B” per ricavarne un locale ad uso esclusivo su ciascuno dei piani serviti dalla stessa, procedendo alla presentazione presso il Comune di di pratica edilizia avente per oggetto la richiesta di demolizione della rampa di scale, con CP_1 conseguente realizzazione di solai a chiusura del vuoto occupato dalla demolita rampa e creazione di vani anticamera ad ogni piano. Tali opere di trasformazione sono poi state autorizzate dal Comune di pagina 3 di 8 con Licenza n. 1307 del 06/11/1972 (il CTU, nella Fig. II, ha riportato un estratto dell'elaborato CP_1 grafico allegato alla suddetta licenza, riportante l'avvenuta demolizione della scala con conseguente realizzazione di un nuovo vano collegato alle unità ivi ubicate;
§ la parte attrice (cui, all'atto della CTU, risultava intestato a catasto l'immobile di cui al Catasto Fabbricati - Comune di [L219] – – Piano 3 Foglio 1307 p.lla 154 subb. CP_1 Controparte_1
31-32 (graffati) – Z.C.
1 - Cat. A/3 - cl. 3 – vani 5,5 – R.C. € 809.55), ha acquistato la piena proprietà di detta unità immobiliare attraverso la stipula dei seguenti atti di provenienza:
- atto di Vendita a rogito OT , stipulato il 16 febbraio 1994, Repertorio n. 24292, Persona_4 Raccolta n. 10638, trascritto presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 09 marzo 1994, al Registro Generale n. 6092 e CP_1 Registro Particolare n. 4203, con cui l'attrice ha acquistato da nato a [...] il 2 CP_17 settembre 1956, la nuda proprietà della sopraindicata unità immobiliare, unitamente ai genitori nato a [...] il [...] e nata a [...] il 24 Controparte_18 Persona_5 maggio 1921, che ne hanno acquistato l'usufrutto generale vitalizio, consolidabile nel superstite;
- atto di Donazione d'Usufrutto a rogito OT , stipulato il 26 gennaio 2006, Persona_1 Repertorio n. 114677, Raccolta n. 31047, trascritto presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 03 febbraio 2006, al CP_1 Registro Generale n. 5760 e Registro Particolare n. 3650, con cui l'attrice ha ricevuto per donazione dai genitori, l'usufrutto generale, consolidando così la piena proprietà della sopraindicata unità immobiliare in Torino (TO), avente accesso da , ma nel fabbricato al civico n. 14 Controparte_1 dello stesso corso;
§ nel predetto atto di vendita a rogito OT stipulato il 16 Febbraio 1994, i locali oggetto Persona_4 di vendita vengono così descritti: “locali facenti parte dello stabile in condominio sito in , CP_1
Corso Cairoli 14, e precisamente: - al Piano Terzo (4° f.t.): alloggio con accesso dal civico numero 16 del Corso Cairoli composto di tre camere, cucina e servizi, posto fra le coerenze: CP_1 condominio di numero 16, pianerottolo, vano scale, cortile e proprietà od aventi CP_1 Per_6 causa”;
§ tali locali sono rappresentati nel disegno allegato all'atto sotto la lettera “A”, costituito da un estratto della planimetria catastale riportante graficamente la piantina dell'unità abitativa e la relativa distribuzione interna dei locali;
§ in tale grafico il vano oggetto di causa (c.d. “vano nasone”) è rappresentato graficamente nella consistenza dell'unità immobiliare compravenduta e, in particolare, viene indicato con destinazione d'uso “INGRESSO”; l'unità oggetto di vendita è riportata con i seguenti dati: Catasto Fabbricati - Comune di [L219] – Corso Cairoli n. 14 – Piano 3 Foglio 191 p.lla 26 sub. 17 – Z.C.
1 - Cat. CP_1
A/3 - cl. 3 – vani 5,5 – R.C. Lire 1.567.500, cosicché il vano oggetto di causa non risulta pertanto avere autonomo identificativo catastale e la sua superficie risulta compresa nella consistenza dell'intera unità immobiliare pari a vani 5,5;
§ anche nel successivo atto di donazione dell'usufrutto, i locali vengono così descritti: “In , con CP_1 ingresso al c.n. 16 di Corso Cairoli, ma nel fabbricato al civico numero 14 dello stesso corso appartamento al piano terzo (quarto fuori terra) composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina, servizio, disimpegno, due balconi verso via e uno verso cortile, privo di cantina;
tra i confinanti:
[...]
casa di , pianerottolo, scala, cortile, proprietà od aventi causa”. I CP_1 Controparte_1 Per_6 locali compravenduti sono rappresentati nel disegno allegato all'atto sotto la lettera “A”, costituito da copia della planimetria catastale riportante graficamente la piantina dell'unità abitativa e la relativa pagina 4 di 8 distribuzione interna dei locali, con il c.d. “vano nasone” rappresentato graficamente e indicato con destinazione d'uso “INGRESSO”;
§ l'identificativo catastale dell'unità oggetto di donazione è così riportato: Catasto Fabbricati - Comune di [L219] – Foglio 191 mappale numero 26 sub. 36 mappale numero 177 sub. 18 CP_1
(graffati) Corso Cairoli n.ro 16, piano 3, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale metri quadrati 133, RCE 809,55. Nella planimetria allegata all'atto di donazione, all'interno del “vano nasone” è indicato “Mapp. 177”, mentre nella restante porzione dell'unità immobiliare è indicato “Mapp. 26”, evidenziando il CTU che alla data dell'avvenuta donazione dell'usufrutto il “vano nasone” era catastalmente individuato al Catasto Fabbricati con identificativi Foglio 191 mappale 177 sub. 18, risultando di fatto unito e facente corpo unico con la restante porzione di unità immobiliare avente identificativi Foglio 191 mappale 26 sub. 36;
§ il “vano nasone” è stato censito unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo attualmente in proprietà dell'attrice sin dal 29 dicembre 1987, al momento della stipula dell'Atto di Vendita a rogito OT , ove dante causa dei signori Persona_7 CP_17 Controparte_18
e acquistava dalla signora la piena proprietà CP_19 Parte_1 Parte_3 dell'abitazione. In questo atto e sino al 30 dicembre 2005 l'unità immobiliare, comprensiva dell'ingresso oggetto di causa, è stata catastalmente individuata con i seguenti identificativi: Foglio 191 p.lla 26 sub. 17;
§ nel periodo compreso fra il 29 dicembre 1987 ed il 30 dicembre 2005, il “vano nasone” non era contraddistinto da autonomo identificativo catastale bensì era parte dell'intera unità immobiliare come sopra identificata;
§ a far data dal 30 dicembre 2005, in conseguenza di una pratica di accatastamento DOCFA, avente per causale “UNITA' SFUGGITA ALL'ACCERTAMENTO”, al vano di ingresso (c.d. “vano nasone”) e alla restante parte dell'unità abitativa sono stati attribuiti distinti identificativi catastali, graffati fra di loro, costituenti un'unica unità immobiliare così censita: Foglio 191 p.lla 177 sub. 18 p.lla 26 sub. 36 (graffati), con attribuzione al “vano nasone” dell'identificativo catastale Foglio 191 p.lla 177 sub. 18, mentre alla restante parte di unità abitativa Foglio 191 p.lla 36 sub. 36. Successivamente, a far data dal 07 marzo 2006, in conseguenza di variazione d'ufficio operata dall'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizi Catastali, per MODIFICA IDENTIFICATIVO
TIFICATIVO – ALLINEAMENTO MAPPE (n. 52149.31/2006), gli identificativi catastali dell'unità immobiliare sono nuovamente stati modificati così come segue: Foglio 1307 p.lla 154 sub. 31 sub. 32 (graffati), costituendo gli identificativi catastali attribuiti all'unità abitativa in proprietà dell'attrice nell'atto di citazione;
§ la planimetria catastale agli atti riferita all'unità immobiliare con i nuovi identificativi assegnati è, di fatto, quella redatta il 30 dicembre 2005, trattandosi di una mera variazione di dati censuari, potendosi supporre che il “vano nasone”, precedentemente contraddistinto con identificativo catastale Foglio 191 p.lla 177 sub. 18, abbia assunto un nuovo identificativo Foglio 1307 p.lla 154 sub. 31 e che la restante porzione di unità abitativa, precedentemente contraddistinta con identificativo catastale Foglio 191 p.lla 26 sub. 36, abbia assunto quale nuovo identificativo Foglio 1307 p.lla 154 sub. 32, in assenza però di un riscontro ufficiale da parte dell'Agenzia Entrate che attesti con precisione tali corrispondenze;
§ il vano nasone è stato sicuramente rappresentato graficamente e censito unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo oggi di proprietà dell'attrice sin dal 29 dicembre 1987, pur non risultando alla data della CTU autonomamente censito.
A fronte di quanto riportato nella Relazione, il CTU ha rilevato che sia l'Atto di Vendita a rogito pagina 5 di 8 OT , stipulato il 16 febbraio 1994, Repertorio n. 24292, Raccolta n. 10638 Persona_4 (trascritto presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 09 marzo 1994, al Registro Generale n. 6092 e Registro CP_1 Particolare n. 4203, doc. 4 attoreo), sia l'Atto di Donazione d'Usufrutto a rogito OT
[...]
, stipulato il 26 gennaio 2006, Repertorio n. 114677, Raccolta n. 31047 (trascritto presso Per_1 l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 03 febbraio 2006, al Registro Generale n. 5760 e Registro Particolare n. 3650, CP_1 doc. 9 attoreo), hanno per oggetto anche il vano di ingresso cosiddetto “vano nasone” che, sebbene non autonomamente censito, è di fatto parte dell'unità immobiliare ad uso abitativo in proprietà della Parte Attrice.
I testi escussi e hanno dato atto di avere frequentato Testimone_1 Testimone_2 l'abitazione della parte attrice da tempo immemore, confermando che il “vano nasone” è sempre stato parte dell'appartamento dell'attrice ed è sempre stato utilizzato in via esclusiva dai proprietari dell'alloggio attoreo.
Ciò premesso, alla luce degli elementi offerti in corso di giudizio, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere provato che la parte attrice sia piena proprietaria del vano “nasone”, oggi costituente ingresso dell'unità immobiliare, per averlo regolarmente acquistato con gli atti sopra descritti, così come rilevato dallo stesso CTU.
Ad abundantiam, si osserva che anche ove non si ritenesse sufficientemente provato tale acquisto, comunque, in subordine, sussisterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione abbreviata e in particolare: il titolo idoneo a trasferire la proprietà; l'acquisto del possesso in buona fede (alla luce dei documenti in atti, da cui si evince altresì che l'attrice ha sempre corrisposto spese condominiali considerando anche come propria tale porzione immobiliare); la trascrizione del titolo (cfr. note di trascrizione sub docc. 6 e 10); il protrarsi del possesso ultradecennale dall'acquisto del bene, come confermato dalle richiamate prove testimoniali.
In ulteriore subordine, sussisterebbero altresì gli elementi costitutivi dell'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., posto che l'attrice esercita sull'alloggio il possesso pacifico ed esclusivo ad usucapionem a far tempo dalla immissione nel possesso, ovvero dalla data della prima stipula del 16 febbraio 1994 e che, in ogni caso, al più, il possesso utile ad usucapionem era stato in primis esercitato dai genitori della stessa quali usufruttuari, potendo l'attrice avvalersi di tale possesso ex art. 1146 comma 2, c.c., unendo al proprio possesso quello esercitato dai predetti danti causa, poi donanti, considerate le già evocate risultanze dell'istruttoria orale.
Peraltro, come noto, anche la cosa comune, condominiale, può essere oggetto di possesso esclusivo e, quindi, dell'acquisizione della proprietà per maturazione del periodo di usucapione;
invero, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 3238/2018) “la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che (cfr. da ultimo Cass. n. 17512/2016) in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (conf. Cass. n. 23539/2011; Cass. n.
7221/2009). Evidenzia, infatti, la Suprema Corte (Sentenza n.20039/2016) che:
- “Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di condominio, il condomino può
pagina 6 di 8 usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire. (Cass. 23-7-2010 n. 17322)”;
- “Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune, pertanto, deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro
l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà
(Cass. 2-3-1998 n. 2261)”.
Il comproprietario che invochi l'usucapione ha, dunque, l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato con palese manifestazione della volontà di escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non solo della propria quota, non essendo sufficiente che gli altri comproprietari si siano astenuti dal godimento del bene.
Nel caso de quo, alla luce delle argomentazioni attoree, della CTU e della prodotta documentazione, è indubbio che il vano c.d. “nasone” sia stato sottratto all'uso comune sin dalla delibera di cui all'assemblea straordinaria del 19.6.1973 (cui erano presenti personalmente o per delega tutti i condomini proprietari dello stabile di Corso Cairoli n.16), delibera con cui è stata autorizzata, all'unanimità la demolizione della scala comune e la trasformazione della scala in modo da ricavare un locale ad uso esclusivo dei vari piani interessati, con conseguente aumento dei millesimi per i condomini proprietari degli appartamenti interessati dall'annessione, a fronte poi dell'uso esclusivo in capo all'attrice e ai genitori della stessa sin dall'acquisto dell'unità immobiliare, come già precisato.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta, per cui (tenuto conto delle variazioni catastali eseguite dall'attrice in corso di causa, documentate in atti), deve dichiararsi che la parte attrice, con riferimento all'alloggio sito al piano terzo del Corso Cairoli n. 14 , è titolare (oltre che del diritto CP_1 di piena proprietà dell'unità immobiliare oggi censita al Catasto Fabbricati del Comune di al CP_1 foglio 1307, particella 154, sub 98, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. tot mq 121mq, escluse aree scoperte 118mq, rendita euro 662,36) altresì della piena proprietà del vano di esso alloggio (vano descritto ed identificato quale “ingresso” nell'atto di donazione OT in data Persona_1 26/01/2006, Rep. 114677/31047, trascritto il 3/2/2006 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 ai nn. 5760 CP_1 CP_1
Registro generale e 3650 Registro particolare) oggi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 1307, particella 154, sub 99, cat. A/3, classe 3, consistenza 1,0 vani, sup. tot mq 16, CP_1 rendita euro 147,19.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio.
La soccombenza, però, non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. Non può avere perciò rilievo alcuno il fatto che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e
pagina 7 di 8 comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra, siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta, e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale” (Cass. Civ., 24/03/2015, n. 5842).
I convenuti contumaci devono quindi essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in base al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ex art. 15 cpc (valore rendita catastale del c.d. vano nasone € 147,19 x 20). Precisamente, si liquidano per compensi i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e il valore minimo per la fase decisionale, attesa la natura contumaciale della causa.
Spettano altresì per esposti documentati euro 707,78 (CU, marca, notifica citazione, intimazione testi).
Devono poi essere messe a carico dei convenuti le spese di mediazione, di cui euro 24,40 per spese di avvio ed € 815,40 per spese legali, come da fattura in atti (già comprensiva di compensi, esposti, rimborso forfettario, CPA, IVA), per complessivi euro 839,00.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, nei rapporti interni tra le parti devono essere poste a carico di ciascuna parte per il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1
), è piena proprietaria (oltre che dell'unità immobiliare oggi censita al C.F._1
Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 1307, particella 154, sub 98, cat. A/3, classe CP_1
3, consistenza 4,5 vani, sup. tot mq 121mq, escluse aree scoperte 118mq, rendita euro 662,36) del vano oggi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 1307, particella CP_1
154, sub 99, cat. A/3, classe 3, consistenza 1,0 vani, sup. tot mq 16, rendita euro 147,19.
2) Condanna i convenuti contumaci, in solido tra loro, alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6164,00 per compensi ed Parte_1
Euro 707,78 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna i convenuti contumaci, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'attrice
[...] delle spese di mediazione per complessivi Euro 839,80. Parte_1
4) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, per il 50% a carico della parte attrice e per il restante 50% a carico dei convenuti contumaci. Parte_1
Torino, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORTAROTTI FILIPPO;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore;
(C.F. ) CP_2 C.F._2
C.F. ) CP_3 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
(C.F. CP_5 C.F._4
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
(C.F. ) Controparte_7 C.F._6
(C.F. ) Controparte_8 C.F._7
(C.F. ) Controparte_9 C.F._8
C.F. ) Controparte_10 P.IVA_3
C.F. ) CP_11 P.IVA_4
C.F. ) CP_12 C.F._9
C.F. ) Controparte_13 C.F._10
(C.F. ); Controparte_14 C.F._11
(C.F. ) Controparte_15 C.F._12
(C.F. ) Controparte_16 C.F._13
PARTI CONVENUTE contumaci
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
pagina 1 di 8 All'udienza del 24.10.2024, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., tenendo conto dei nuovi identificativi catastali: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via istruttoria: – ammettere, ove ritenuto necessario, i capi di prova per interrogatorio formale, per interrogatorio libero e testi dedotti nella presente memoria;
– disporre, ove ritenuto, ispezione dei luoghi oggetto di causa;
– disporre, ove ritenuto, CTU al fine di compiere i dovuti accertamenti in merito all'identificazione e alla consistenza della porzione immobiliare per cui è causa e per tutti gli accertamenti ritenuti necessari o utili dal Giudice ai fini della decisione della presente causa;
nel merito: accertare e dichiarare che la Dott.ssa con riferimento Parte_1 all'alloggio sito al piano terzo del corso Cairoli 14 (attuali identificativi catastali:…) è titolare CP_1 del diritto di proprietà piena del vano di esso alloggio descritto ed identificato quale “ingresso” nell'atto di donazione OT in data 26/01/2006, Rep. 114677/31047, trascritto il Persona_1 3/2/2006 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di TORINO Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 ai nn. 5760 Registro generale e 3650 Registro particolare - per CP_1 averlo regolarmente acquistato, e comunque a titolo originario per usucapione ex art. 1159 c.c. o ex art. 1158 c.c. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto il presente giudizio nei confronti del e dei condòmini del medesimo stabile per accertare, con Controparte_1 riferimento all'alloggio sito al piano terzo di Corso Cairoli n. 14, , la propria titolarità del diritto CP_1 di piena proprietà del vano di esso alloggio, vano descritto ed identificato quale “ingresso” nell'atto di donazione OT in data 26/01/2006, Rep. 114677/31047, trascritto il 3/2/2006 presso Persona_1 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di TORINO Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 ai nn. 5760 Registro generale e 3650 Registro particolare. In via subordinata l'attrice ha CP_1 domandato di accertare la proprietà del predetto vano per intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art. 1158 c.c.
I convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.:
§ è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c., nonché a domandare informazioni scritte alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c.: accerti e riferisca se il rogito di cui al doc.4 e la donazione dell'usufrutto di cui al doc. 8 abbiano avuto ad oggetto anche l'immobile che la parte attrice definisce quale ingresso (“c.d. vano nasone”), evidenziando graficamente tale immobile e riferendo quali ne siano i corretti estremi catastali.
Evidenzi ogni altro elemento rilevante ai fini della decisione della causa. Il C.T.U. dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate”;
§ sono stati escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
§ la parte attrice ha provveduto a una variazione catastale delle unità identificate, ab origine, come
Foglio 1307 p.lla 154 sub. 31 sub. 32 (graffati), cosicché la porzione oggetto della propria domanda risulta ad oggi identificata al Catasto Fabbricati come segue: foglio 1307, particella 154, sub 99, cat. A/3, classe 3, consistenza 1,0 vani, sup. tot mq 16, rendita euro 147,19, mentre l'unità immobiliare pagina 2 di 8 consistente nella restante parte dell'alloggio attoreo è ad oggi censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 1307, particella 154, sub 98, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. tot mq 121mq, escluse aree scoperte 118mq, rendita euro 662,36.
Infine, all'udienza del 24.10.2024, la parte attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, dai documenti prodotti in atti e dalla svolta CTU risulta che:
§ il vano oggetto di causa, in ragione della sua particolare conformazione planimetrica, simile ad un
“grosso naso”, è stato denominato quale “vano nasone” dai proprietari dei fabbricati ove esso è ubicato, siti in Torino (TO), Corso Cairoli civici numeri 16 e 14;
§ il fabbricato di , , è stato edificato negli anni '50 del secolo scorso, a CP_1 Controparte_1 seguito della totale distruzione di un preesistente edificio durante la seconda guerra mondiale;
§ in ragione dei bombardamenti, risultò anche distrutto uno dei due originari vani scala di accesso alle abitazioni situate nel confinante edificio, eretto a cinque piani fuori terra e ubicato in Corso Cairoli n. 14, con la conseguenza che le unità abitative confinanti con sono così risultate prive Controparte_1 di accesso;
§ con l'edificazione del nuovo fabbricato di , è stato anche realizzato un apposito Controparte_1 vano scala, denominato “Scala B”, che permetteva l'accesso alle confinanti abitazioni dell'edificio di Corso Cairoli n. 14, regolato con convenzione contenuta nell'atto in data 19 novembre 1956 a rogito OT registrato a il 5 dicembre 1956 al n. 10687, vol. 869, in cui venne Persona_2 CP_1 stabilito che tale “Scala B” fosse di “uso esclusivo” del . In Parte_2 particolare, tale vano scala è evidenziato nella Fig. I, con retinatura blu applicata dal CTU su estratto planimetrico dell'elaborato grafico progettuale allegato al Permesso edilizio n. 231 del 01/04/1957, avente per oggetto la variante in corso d'opera dell'edificando fabbricato di Corso Cairoli civico 16;
§ nel Verbale di assemblea straordinaria del di Corso Cairoli n. 16 del 19/06/1973 (doc. 2 CP_1 allegato al fascicolo attoreo) e nella Scrittura Privata autenticata nelle firme dal OT Persona_3 nelle date 5-7-13-14 e 19/06/1973, trascritta presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO
– Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1 in data 03/07/1973, al Registro Generale n. 16564 e Registro Particolare n. 15368 (Allegato 2 della CTU), si riporta che “venuta meno la necessità di usare detta scala B (e vano relativo) per accedere alle unità immobiliari di rispettiva proprietà poiché tali locali (facenti parte della Casa di Corso Cairoli 14), pure in conformità alla convenzione 19 novembre 1956 citata, sono stati resi intercomunicanti con quelli contigui ai corrispondenti piani facenti parte del , serviti da propria autonoma Controparte_1 scala tramite la quale hanno attualmente accesso”, i proprietari di tali unità di Corso Cairoli n. 14
“hanno rinunziato per sé, successori ed aventi causa alla servitù di uso della predetta scala B e relativo vano a favore dei proprietari costituenti il condominio di . Hanno Controparte_1 autorizzato i medesimi condomini a procedere alla sua demolizione con facoltà di ricavarne – ai rispettivi piani - un locale ad uso esclusivo dei piani stessi...”;
§ i condomini di , beneficiari di detta rinuncia, hanno preso atto della rinunzia Controparte_1 effettuata a loro favore, approvando la trasformazione della “Scala B” per ricavarne un locale ad uso esclusivo su ciascuno dei piani serviti dalla stessa, procedendo alla presentazione presso il Comune di di pratica edilizia avente per oggetto la richiesta di demolizione della rampa di scale, con CP_1 conseguente realizzazione di solai a chiusura del vuoto occupato dalla demolita rampa e creazione di vani anticamera ad ogni piano. Tali opere di trasformazione sono poi state autorizzate dal Comune di pagina 3 di 8 con Licenza n. 1307 del 06/11/1972 (il CTU, nella Fig. II, ha riportato un estratto dell'elaborato CP_1 grafico allegato alla suddetta licenza, riportante l'avvenuta demolizione della scala con conseguente realizzazione di un nuovo vano collegato alle unità ivi ubicate;
§ la parte attrice (cui, all'atto della CTU, risultava intestato a catasto l'immobile di cui al Catasto Fabbricati - Comune di [L219] – – Piano 3 Foglio 1307 p.lla 154 subb. CP_1 Controparte_1
31-32 (graffati) – Z.C.
1 - Cat. A/3 - cl. 3 – vani 5,5 – R.C. € 809.55), ha acquistato la piena proprietà di detta unità immobiliare attraverso la stipula dei seguenti atti di provenienza:
- atto di Vendita a rogito OT , stipulato il 16 febbraio 1994, Repertorio n. 24292, Persona_4 Raccolta n. 10638, trascritto presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 09 marzo 1994, al Registro Generale n. 6092 e CP_1 Registro Particolare n. 4203, con cui l'attrice ha acquistato da nato a [...] il 2 CP_17 settembre 1956, la nuda proprietà della sopraindicata unità immobiliare, unitamente ai genitori nato a [...] il [...] e nata a [...] il 24 Controparte_18 Persona_5 maggio 1921, che ne hanno acquistato l'usufrutto generale vitalizio, consolidabile nel superstite;
- atto di Donazione d'Usufrutto a rogito OT , stipulato il 26 gennaio 2006, Persona_1 Repertorio n. 114677, Raccolta n. 31047, trascritto presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 03 febbraio 2006, al CP_1 Registro Generale n. 5760 e Registro Particolare n. 3650, con cui l'attrice ha ricevuto per donazione dai genitori, l'usufrutto generale, consolidando così la piena proprietà della sopraindicata unità immobiliare in Torino (TO), avente accesso da , ma nel fabbricato al civico n. 14 Controparte_1 dello stesso corso;
§ nel predetto atto di vendita a rogito OT stipulato il 16 Febbraio 1994, i locali oggetto Persona_4 di vendita vengono così descritti: “locali facenti parte dello stabile in condominio sito in , CP_1
Corso Cairoli 14, e precisamente: - al Piano Terzo (4° f.t.): alloggio con accesso dal civico numero 16 del Corso Cairoli composto di tre camere, cucina e servizi, posto fra le coerenze: CP_1 condominio di numero 16, pianerottolo, vano scale, cortile e proprietà od aventi CP_1 Per_6 causa”;
§ tali locali sono rappresentati nel disegno allegato all'atto sotto la lettera “A”, costituito da un estratto della planimetria catastale riportante graficamente la piantina dell'unità abitativa e la relativa distribuzione interna dei locali;
§ in tale grafico il vano oggetto di causa (c.d. “vano nasone”) è rappresentato graficamente nella consistenza dell'unità immobiliare compravenduta e, in particolare, viene indicato con destinazione d'uso “INGRESSO”; l'unità oggetto di vendita è riportata con i seguenti dati: Catasto Fabbricati - Comune di [L219] – Corso Cairoli n. 14 – Piano 3 Foglio 191 p.lla 26 sub. 17 – Z.C.
1 - Cat. CP_1
A/3 - cl. 3 – vani 5,5 – R.C. Lire 1.567.500, cosicché il vano oggetto di causa non risulta pertanto avere autonomo identificativo catastale e la sua superficie risulta compresa nella consistenza dell'intera unità immobiliare pari a vani 5,5;
§ anche nel successivo atto di donazione dell'usufrutto, i locali vengono così descritti: “In , con CP_1 ingresso al c.n. 16 di Corso Cairoli, ma nel fabbricato al civico numero 14 dello stesso corso appartamento al piano terzo (quarto fuori terra) composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina, servizio, disimpegno, due balconi verso via e uno verso cortile, privo di cantina;
tra i confinanti:
[...]
casa di , pianerottolo, scala, cortile, proprietà od aventi causa”. I CP_1 Controparte_1 Per_6 locali compravenduti sono rappresentati nel disegno allegato all'atto sotto la lettera “A”, costituito da copia della planimetria catastale riportante graficamente la piantina dell'unità abitativa e la relativa pagina 4 di 8 distribuzione interna dei locali, con il c.d. “vano nasone” rappresentato graficamente e indicato con destinazione d'uso “INGRESSO”;
§ l'identificativo catastale dell'unità oggetto di donazione è così riportato: Catasto Fabbricati - Comune di [L219] – Foglio 191 mappale numero 26 sub. 36 mappale numero 177 sub. 18 CP_1
(graffati) Corso Cairoli n.ro 16, piano 3, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale metri quadrati 133, RCE 809,55. Nella planimetria allegata all'atto di donazione, all'interno del “vano nasone” è indicato “Mapp. 177”, mentre nella restante porzione dell'unità immobiliare è indicato “Mapp. 26”, evidenziando il CTU che alla data dell'avvenuta donazione dell'usufrutto il “vano nasone” era catastalmente individuato al Catasto Fabbricati con identificativi Foglio 191 mappale 177 sub. 18, risultando di fatto unito e facente corpo unico con la restante porzione di unità immobiliare avente identificativi Foglio 191 mappale 26 sub. 36;
§ il “vano nasone” è stato censito unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo attualmente in proprietà dell'attrice sin dal 29 dicembre 1987, al momento della stipula dell'Atto di Vendita a rogito OT , ove dante causa dei signori Persona_7 CP_17 Controparte_18
e acquistava dalla signora la piena proprietà CP_19 Parte_1 Parte_3 dell'abitazione. In questo atto e sino al 30 dicembre 2005 l'unità immobiliare, comprensiva dell'ingresso oggetto di causa, è stata catastalmente individuata con i seguenti identificativi: Foglio 191 p.lla 26 sub. 17;
§ nel periodo compreso fra il 29 dicembre 1987 ed il 30 dicembre 2005, il “vano nasone” non era contraddistinto da autonomo identificativo catastale bensì era parte dell'intera unità immobiliare come sopra identificata;
§ a far data dal 30 dicembre 2005, in conseguenza di una pratica di accatastamento DOCFA, avente per causale “UNITA' SFUGGITA ALL'ACCERTAMENTO”, al vano di ingresso (c.d. “vano nasone”) e alla restante parte dell'unità abitativa sono stati attribuiti distinti identificativi catastali, graffati fra di loro, costituenti un'unica unità immobiliare così censita: Foglio 191 p.lla 177 sub. 18 p.lla 26 sub. 36 (graffati), con attribuzione al “vano nasone” dell'identificativo catastale Foglio 191 p.lla 177 sub. 18, mentre alla restante parte di unità abitativa Foglio 191 p.lla 36 sub. 36. Successivamente, a far data dal 07 marzo 2006, in conseguenza di variazione d'ufficio operata dall'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizi Catastali, per MODIFICA IDENTIFICATIVO
TIFICATIVO – ALLINEAMENTO MAPPE (n. 52149.31/2006), gli identificativi catastali dell'unità immobiliare sono nuovamente stati modificati così come segue: Foglio 1307 p.lla 154 sub. 31 sub. 32 (graffati), costituendo gli identificativi catastali attribuiti all'unità abitativa in proprietà dell'attrice nell'atto di citazione;
§ la planimetria catastale agli atti riferita all'unità immobiliare con i nuovi identificativi assegnati è, di fatto, quella redatta il 30 dicembre 2005, trattandosi di una mera variazione di dati censuari, potendosi supporre che il “vano nasone”, precedentemente contraddistinto con identificativo catastale Foglio 191 p.lla 177 sub. 18, abbia assunto un nuovo identificativo Foglio 1307 p.lla 154 sub. 31 e che la restante porzione di unità abitativa, precedentemente contraddistinta con identificativo catastale Foglio 191 p.lla 26 sub. 36, abbia assunto quale nuovo identificativo Foglio 1307 p.lla 154 sub. 32, in assenza però di un riscontro ufficiale da parte dell'Agenzia Entrate che attesti con precisione tali corrispondenze;
§ il vano nasone è stato sicuramente rappresentato graficamente e censito unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo oggi di proprietà dell'attrice sin dal 29 dicembre 1987, pur non risultando alla data della CTU autonomamente censito.
A fronte di quanto riportato nella Relazione, il CTU ha rilevato che sia l'Atto di Vendita a rogito pagina 5 di 8 OT , stipulato il 16 febbraio 1994, Repertorio n. 24292, Raccolta n. 10638 Persona_4 (trascritto presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 09 marzo 1994, al Registro Generale n. 6092 e Registro CP_1 Particolare n. 4203, doc. 4 attoreo), sia l'Atto di Donazione d'Usufrutto a rogito OT
[...]
, stipulato il 26 gennaio 2006, Repertorio n. 114677, Raccolta n. 31047 (trascritto presso Per_1 l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 in data 03 febbraio 2006, al Registro Generale n. 5760 e Registro Particolare n. 3650, CP_1 doc. 9 attoreo), hanno per oggetto anche il vano di ingresso cosiddetto “vano nasone” che, sebbene non autonomamente censito, è di fatto parte dell'unità immobiliare ad uso abitativo in proprietà della Parte Attrice.
I testi escussi e hanno dato atto di avere frequentato Testimone_1 Testimone_2 l'abitazione della parte attrice da tempo immemore, confermando che il “vano nasone” è sempre stato parte dell'appartamento dell'attrice ed è sempre stato utilizzato in via esclusiva dai proprietari dell'alloggio attoreo.
Ciò premesso, alla luce degli elementi offerti in corso di giudizio, si ritiene che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere provato che la parte attrice sia piena proprietaria del vano “nasone”, oggi costituente ingresso dell'unità immobiliare, per averlo regolarmente acquistato con gli atti sopra descritti, così come rilevato dallo stesso CTU.
Ad abundantiam, si osserva che anche ove non si ritenesse sufficientemente provato tale acquisto, comunque, in subordine, sussisterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione abbreviata e in particolare: il titolo idoneo a trasferire la proprietà; l'acquisto del possesso in buona fede (alla luce dei documenti in atti, da cui si evince altresì che l'attrice ha sempre corrisposto spese condominiali considerando anche come propria tale porzione immobiliare); la trascrizione del titolo (cfr. note di trascrizione sub docc. 6 e 10); il protrarsi del possesso ultradecennale dall'acquisto del bene, come confermato dalle richiamate prove testimoniali.
In ulteriore subordine, sussisterebbero altresì gli elementi costitutivi dell'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., posto che l'attrice esercita sull'alloggio il possesso pacifico ed esclusivo ad usucapionem a far tempo dalla immissione nel possesso, ovvero dalla data della prima stipula del 16 febbraio 1994 e che, in ogni caso, al più, il possesso utile ad usucapionem era stato in primis esercitato dai genitori della stessa quali usufruttuari, potendo l'attrice avvalersi di tale possesso ex art. 1146 comma 2, c.c., unendo al proprio possesso quello esercitato dai predetti danti causa, poi donanti, considerate le già evocate risultanze dell'istruttoria orale.
Peraltro, come noto, anche la cosa comune, condominiale, può essere oggetto di possesso esclusivo e, quindi, dell'acquisizione della proprietà per maturazione del periodo di usucapione;
invero, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 3238/2018) “la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che (cfr. da ultimo Cass. n. 17512/2016) in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (conf. Cass. n. 23539/2011; Cass. n.
7221/2009). Evidenzia, infatti, la Suprema Corte (Sentenza n.20039/2016) che:
- “Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di condominio, il condomino può
pagina 6 di 8 usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire. (Cass. 23-7-2010 n. 17322)”;
- “Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune, pertanto, deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro
l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà
(Cass. 2-3-1998 n. 2261)”.
Il comproprietario che invochi l'usucapione ha, dunque, l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato con palese manifestazione della volontà di escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non solo della propria quota, non essendo sufficiente che gli altri comproprietari si siano astenuti dal godimento del bene.
Nel caso de quo, alla luce delle argomentazioni attoree, della CTU e della prodotta documentazione, è indubbio che il vano c.d. “nasone” sia stato sottratto all'uso comune sin dalla delibera di cui all'assemblea straordinaria del 19.6.1973 (cui erano presenti personalmente o per delega tutti i condomini proprietari dello stabile di Corso Cairoli n.16), delibera con cui è stata autorizzata, all'unanimità la demolizione della scala comune e la trasformazione della scala in modo da ricavare un locale ad uso esclusivo dei vari piani interessati, con conseguente aumento dei millesimi per i condomini proprietari degli appartamenti interessati dall'annessione, a fronte poi dell'uso esclusivo in capo all'attrice e ai genitori della stessa sin dall'acquisto dell'unità immobiliare, come già precisato.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta, per cui (tenuto conto delle variazioni catastali eseguite dall'attrice in corso di causa, documentate in atti), deve dichiararsi che la parte attrice, con riferimento all'alloggio sito al piano terzo del Corso Cairoli n. 14 , è titolare (oltre che del diritto CP_1 di piena proprietà dell'unità immobiliare oggi censita al Catasto Fabbricati del Comune di al CP_1 foglio 1307, particella 154, sub 98, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. tot mq 121mq, escluse aree scoperte 118mq, rendita euro 662,36) altresì della piena proprietà del vano di esso alloggio (vano descritto ed identificato quale “ingresso” nell'atto di donazione OT in data Persona_1 26/01/2006, Rep. 114677/31047, trascritto il 3/2/2006 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 ai nn. 5760 CP_1 CP_1
Registro generale e 3650 Registro particolare) oggi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 1307, particella 154, sub 99, cat. A/3, classe 3, consistenza 1,0 vani, sup. tot mq 16, CP_1 rendita euro 147,19.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio.
La soccombenza, però, non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. Non può avere perciò rilievo alcuno il fatto che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e
pagina 7 di 8 comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra, siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta, e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale” (Cass. Civ., 24/03/2015, n. 5842).
I convenuti contumaci devono quindi essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in base al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ex art. 15 cpc (valore rendita catastale del c.d. vano nasone € 147,19 x 20). Precisamente, si liquidano per compensi i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e il valore minimo per la fase decisionale, attesa la natura contumaciale della causa.
Spettano altresì per esposti documentati euro 707,78 (CU, marca, notifica citazione, intimazione testi).
Devono poi essere messe a carico dei convenuti le spese di mediazione, di cui euro 24,40 per spese di avvio ed € 815,40 per spese legali, come da fattura in atti (già comprensiva di compensi, esposti, rimborso forfettario, CPA, IVA), per complessivi euro 839,00.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, nei rapporti interni tra le parti devono essere poste a carico di ciascuna parte per il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1
), è piena proprietaria (oltre che dell'unità immobiliare oggi censita al C.F._1
Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 1307, particella 154, sub 98, cat. A/3, classe CP_1
3, consistenza 4,5 vani, sup. tot mq 121mq, escluse aree scoperte 118mq, rendita euro 662,36) del vano oggi identificato al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio 1307, particella CP_1
154, sub 99, cat. A/3, classe 3, consistenza 1,0 vani, sup. tot mq 16, rendita euro 147,19.
2) Condanna i convenuti contumaci, in solido tra loro, alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6164,00 per compensi ed Parte_1
Euro 707,78 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna i convenuti contumaci, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'attrice
[...] delle spese di mediazione per complessivi Euro 839,80. Parte_1
4) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, per il 50% a carico della parte attrice e per il restante 50% a carico dei convenuti contumaci. Parte_1
Torino, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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