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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8300/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via A. De Gasperi, 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13829/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 42173 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6871/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13829/16/2024 pronunciata in data 8 ottobre 2024 e depositata il 10 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 16, ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 A. contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di rimborso prot. n. 42173/RU/2023 relativo all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo di euro 27.121,94.
La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta indebitamente versata, sostenendo che, a seguito della condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. 5758/2023 (R.G. 3341/2022), con cui era stata obbligata a restituire alla Cooperativa Società_1 S.r.l. la somma di euro 21.594,79 oltre interessi e spese, si erano verificati i presupposti per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 14, comma 4, del D.
Lgs. 504/1995 (Testo IC IS).
L'Agenzia delle Dogane si era costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 511/1988, il gettito dell'addizionale provinciale affluiva alle Province per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW, sicché i rimborsi non avrebbero potuto essere chiesti all'Ufficio doganale. L'Amministrazione sosteneva inoltre che dalle fatture prodotte dalla stessa Resistente_1 risultasse una potenza assorbita di 138 kW, inferiore alla soglia prevista.
La Corte di Primo Grado, ricostruito l'intero quadro normativo, ha rilevato che l'addizionale provinciale all'accisa, pur istituita a beneficio delle Province, era parte integrante del sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs. 504/1995 e che la gestione dei relativi rapporti tributari, inclusi i rimborsi, spettava all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nello svolgimento del processo, la Corte ha richiamato la sopravvenuta abrogazione della disciplina istitutiva dell'addizionale, disposta dal D.Lgs. 23/2011, in seguito alla declaratoria di incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE, e ha ritenuto che la questione della potenza della fornitura fosse irrilevante ai fini della legittimazione passiva dell'Agenzia.
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024, che ha affermato testualmente: “In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il soggetto passivamente legittimato alla restituzione dell'imposta indebitamente versata, anche nel caso di forniture con potenza inferiore a 200
kW, atteso che il tributo è stato istituito e riscosso nell'ambito del sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs.
504/1995.”
Ritenuto che la società avesse presentato l'istanza entro i termini previsti dall'articolo 14, comma 4, del Testo
IC IS e avesse dimostrato di aver restituito le somme indebitamente percepite in esecuzione della condanna civile, la Corte ha accolto il ricorso, condannando l'Agenzia al rimborso della somma di euro
21.594,79 oltre interessi legali dal 28 agosto 2023, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata notificata in data, il 10 ottobre 2024 e L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello con atto notificato a mezzo PEC il 7 dicembre 2024 e depositato telematicamente l'11 dicembre
2024, chiedendo la riforma della decisione.
L'appellante sostiene che la Corte di Primo Grado abbia erroneamente applicato l'articolo 6 del D.L. 511/1988, abrogato dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, e che la sentenza di primo grado abbia attribuito alla decisione della Cassazione n. 21883/2024 un valore vincolante generale, mentre – secondo l'Agenzia –
l'efficacia vincolante delle pronunce della Suprema Corte si limita ai giudizi a quibus ai sensi dell'articolo
383 c.p.c. L'Amministrazione sostiene che il principio di diritto non possa essere applicato automaticamente ad altri procedimenti e che la legittimazione passiva spetti alle Province in quanto destinatarie del gettito dell'addizionale per forniture di potenza inferiore a 200 kW.
Si è costituita la Resistente_1 S.p.A., la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 21883/2024, ha formulato un principio di diritto ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., destinato ad avere efficacia vincolante nei giudizi futuri, e che la legittimazione passiva dell'Agenzia deriva direttamente dall'articolo 14 T.U.A., che disciplina il diritto al rimborso in capo al soggetto obbligato, senza distinzioni legate alla potenza della fornitura.
Con Ordinanza di questa Corte è stata respinta la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
Con successiva memoria la Agenzia delle Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta che, in applicazione delle direttive della Direzione Centrale Legale e Contenzioso volte all'abbandono dei contenziosi seriali nei casi in cui sia riconosciuta la legittimazione passiva dell'Amministrazione, l'Ufficio ha dato esecuzione alla sentenza di primo grado provvedendo al rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A. dell'importo di € 21.594,79. In ragione dell'integrale soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, l'ADM chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale e della peculiarità della vicenda.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'appellante le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla sussistenza della condanna civile passata in giudicato del Tribunale di Napoli, alla tempestività dell'istanza di rimborso presentata dalla società e alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme indebitamente percepite. Su tali punti si è formato giudicato interno.
Quanto alle questioni devolute in appello, l'Agenzia deduce in primo luogo l'erronea applicazione del principio affermato dalla Cassazione n. 21883/2024, sostenendo che tale sentenza non avrebbe efficacia vincolante generale. L'eccezione non può essere condivisa. L'articolo 383 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui la Corte di
Cassazione, cassando la sentenza impugnata, rinvia la causa a un giudice di merito per una nuova decisione: in tali casi la pronuncia non assume valore generale, ma si limita a fissare i limiti del giudizio di rinvio.
Diversamente, l'articolo 384 c.p.c. attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di enunciare un principio di diritto nell'interesse dell'uniforme interpretazione della legge;
tale principio vincola non solo il giudice di rinvio in quanto “…tale obbligo, per il giudice del rinvio, di uniformarsi al principio di diritto è coerente con la funzione nomofilattica della Suprema Corte, le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo”. (Corte cost., Ordinanza, 20/06/2013, n. 149)
Nel caso in esame, la Cassazione n. 21883/2024 ha espressamente formulato, nel proprio dispositivo (“P.
Q.M.”), un principio di diritto ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., affermando che: “In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il soggetto passivamente legittimato alla restituzione dell'imposta indebitamente versata, anche nel caso di forniture con potenza inferiore a 200
kW, atteso che il tributo è stato istituito e riscosso nell'ambito del sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs.
504/1995.”
Tale principio, volto a garantire uniformità interpretativa, ha valore generale e vincola i giudici di merito.
Pertanto, l'eccezione dell'Agenzia, fondata sull'articolo 383 c.p.c., è infondata, poiché la pronuncia richiamata appartiene alla diversa categoria delle decisioni ex articolo 384 c.p.c., che enunciano regole di diritto vincolanti anche per giudizi ulteriori.
Quanto al secondo motivo, l'Amministrazione sostiene che la competenza per il rimborso dell'addizionale spettasse alle Province. Anche tale doglianza non può essere accolta. L'articolo 14 del D.Lgs. 504/1995 (T.
U.A.), nella formulazione vigente, stabilisce al comma 1 che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e al comma 4 che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
La disposizione individua dunque un diritto diretto del soggetto obbligato al pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza introdurre distinzioni basate sulla potenza della fornitura o sulla destinazione del gettito. La ripartizione prevista dall'articolo 6 del D.L. 511/1988 ha natura meramente contabile e non incide sul rapporto tributario sostanziale, che resta imputabile all'Agenzia quale ente titolare della gestione dell'accisa e delle relative addizionali.
La Corte ritiene quindi corretta la decisione di primo grado, che ha riconosciuto il diritto al rimborso della Resistente_1 S.p.A. in conformità all'articolo 14 T.U.A. e al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Non emergono elementi idonei a rimettere in discussione la valutazione operata dal primo giudice, né ulteriori profili di illegittimità nella decisione impugnata.
Tenuto conto che l'Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver disposto il rimborso dell'importo in favore di Resistente_1 ma non anche gli intessi legali come disposto dalla sentenza di primo grado impugnata, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il rimborso delle accise mentre l'appello va rigettato per il resto per quanto riguarda la condanna al pagamento degli interessi che sono dovuti sino al soddisfo con conferma sul punto della decisione impugnata. Le spese del grado anche della fase cautelare seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come in motivazione;
rigetta l'appello per il resto con riguardo agli interessi.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000 oltre accessori.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8300/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via A. De Gasperi, 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13829/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 42173 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6871/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13829/16/2024 pronunciata in data 8 ottobre 2024 e depositata il 10 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione 16, ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 A. contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di rimborso prot. n. 42173/RU/2023 relativo all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo di euro 27.121,94.
La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta indebitamente versata, sostenendo che, a seguito della condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Napoli con ordinanza n. 5758/2023 (R.G. 3341/2022), con cui era stata obbligata a restituire alla Cooperativa Società_1 S.r.l. la somma di euro 21.594,79 oltre interessi e spese, si erano verificati i presupposti per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 14, comma 4, del D.
Lgs. 504/1995 (Testo IC IS).
L'Agenzia delle Dogane si era costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 511/1988, il gettito dell'addizionale provinciale affluiva alle Province per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200 kW, sicché i rimborsi non avrebbero potuto essere chiesti all'Ufficio doganale. L'Amministrazione sosteneva inoltre che dalle fatture prodotte dalla stessa Resistente_1 risultasse una potenza assorbita di 138 kW, inferiore alla soglia prevista.
La Corte di Primo Grado, ricostruito l'intero quadro normativo, ha rilevato che l'addizionale provinciale all'accisa, pur istituita a beneficio delle Province, era parte integrante del sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs. 504/1995 e che la gestione dei relativi rapporti tributari, inclusi i rimborsi, spettava all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nello svolgimento del processo, la Corte ha richiamato la sopravvenuta abrogazione della disciplina istitutiva dell'addizionale, disposta dal D.Lgs. 23/2011, in seguito alla declaratoria di incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE, e ha ritenuto che la questione della potenza della fornitura fosse irrilevante ai fini della legittimazione passiva dell'Agenzia.
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024, che ha affermato testualmente: “In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il soggetto passivamente legittimato alla restituzione dell'imposta indebitamente versata, anche nel caso di forniture con potenza inferiore a 200
kW, atteso che il tributo è stato istituito e riscosso nell'ambito del sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs.
504/1995.”
Ritenuto che la società avesse presentato l'istanza entro i termini previsti dall'articolo 14, comma 4, del Testo
IC IS e avesse dimostrato di aver restituito le somme indebitamente percepite in esecuzione della condanna civile, la Corte ha accolto il ricorso, condannando l'Agenzia al rimborso della somma di euro
21.594,79 oltre interessi legali dal 28 agosto 2023, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata notificata in data, il 10 ottobre 2024 e L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello con atto notificato a mezzo PEC il 7 dicembre 2024 e depositato telematicamente l'11 dicembre
2024, chiedendo la riforma della decisione.
L'appellante sostiene che la Corte di Primo Grado abbia erroneamente applicato l'articolo 6 del D.L. 511/1988, abrogato dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, e che la sentenza di primo grado abbia attribuito alla decisione della Cassazione n. 21883/2024 un valore vincolante generale, mentre – secondo l'Agenzia –
l'efficacia vincolante delle pronunce della Suprema Corte si limita ai giudizi a quibus ai sensi dell'articolo
383 c.p.c. L'Amministrazione sostiene che il principio di diritto non possa essere applicato automaticamente ad altri procedimenti e che la legittimazione passiva spetti alle Province in quanto destinatarie del gettito dell'addizionale per forniture di potenza inferiore a 200 kW.
Si è costituita la Resistente_1 S.p.A., la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 21883/2024, ha formulato un principio di diritto ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., destinato ad avere efficacia vincolante nei giudizi futuri, e che la legittimazione passiva dell'Agenzia deriva direttamente dall'articolo 14 T.U.A., che disciplina il diritto al rimborso in capo al soggetto obbligato, senza distinzioni legate alla potenza della fornitura.
Con Ordinanza di questa Corte è stata respinta la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
Con successiva memoria la Agenzia delle Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta che, in applicazione delle direttive della Direzione Centrale Legale e Contenzioso volte all'abbandono dei contenziosi seriali nei casi in cui sia riconosciuta la legittimazione passiva dell'Amministrazione, l'Ufficio ha dato esecuzione alla sentenza di primo grado provvedendo al rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A. dell'importo di € 21.594,79. In ragione dell'integrale soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, l'ADM chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale e della peculiarità della vicenda.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'appellante le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla sussistenza della condanna civile passata in giudicato del Tribunale di Napoli, alla tempestività dell'istanza di rimborso presentata dalla società e alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme indebitamente percepite. Su tali punti si è formato giudicato interno.
Quanto alle questioni devolute in appello, l'Agenzia deduce in primo luogo l'erronea applicazione del principio affermato dalla Cassazione n. 21883/2024, sostenendo che tale sentenza non avrebbe efficacia vincolante generale. L'eccezione non può essere condivisa. L'articolo 383 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui la Corte di
Cassazione, cassando la sentenza impugnata, rinvia la causa a un giudice di merito per una nuova decisione: in tali casi la pronuncia non assume valore generale, ma si limita a fissare i limiti del giudizio di rinvio.
Diversamente, l'articolo 384 c.p.c. attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di enunciare un principio di diritto nell'interesse dell'uniforme interpretazione della legge;
tale principio vincola non solo il giudice di rinvio in quanto “…tale obbligo, per il giudice del rinvio, di uniformarsi al principio di diritto è coerente con la funzione nomofilattica della Suprema Corte, le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo”. (Corte cost., Ordinanza, 20/06/2013, n. 149)
Nel caso in esame, la Cassazione n. 21883/2024 ha espressamente formulato, nel proprio dispositivo (“P.
Q.M.”), un principio di diritto ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., affermando che: “In tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è il soggetto passivamente legittimato alla restituzione dell'imposta indebitamente versata, anche nel caso di forniture con potenza inferiore a 200
kW, atteso che il tributo è stato istituito e riscosso nell'ambito del sistema delle accise disciplinato dal D.Lgs.
504/1995.”
Tale principio, volto a garantire uniformità interpretativa, ha valore generale e vincola i giudici di merito.
Pertanto, l'eccezione dell'Agenzia, fondata sull'articolo 383 c.p.c., è infondata, poiché la pronuncia richiamata appartiene alla diversa categoria delle decisioni ex articolo 384 c.p.c., che enunciano regole di diritto vincolanti anche per giudizi ulteriori.
Quanto al secondo motivo, l'Amministrazione sostiene che la competenza per il rimborso dell'addizionale spettasse alle Province. Anche tale doglianza non può essere accolta. L'articolo 14 del D.Lgs. 504/1995 (T.
U.A.), nella formulazione vigente, stabilisce al comma 1 che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e al comma 4 che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
La disposizione individua dunque un diritto diretto del soggetto obbligato al pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza introdurre distinzioni basate sulla potenza della fornitura o sulla destinazione del gettito. La ripartizione prevista dall'articolo 6 del D.L. 511/1988 ha natura meramente contabile e non incide sul rapporto tributario sostanziale, che resta imputabile all'Agenzia quale ente titolare della gestione dell'accisa e delle relative addizionali.
La Corte ritiene quindi corretta la decisione di primo grado, che ha riconosciuto il diritto al rimborso della Resistente_1 S.p.A. in conformità all'articolo 14 T.U.A. e al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Non emergono elementi idonei a rimettere in discussione la valutazione operata dal primo giudice, né ulteriori profili di illegittimità nella decisione impugnata.
Tenuto conto che l'Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver disposto il rimborso dell'importo in favore di Resistente_1 ma non anche gli intessi legali come disposto dalla sentenza di primo grado impugnata, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il rimborso delle accise mentre l'appello va rigettato per il resto per quanto riguarda la condanna al pagamento degli interessi che sono dovuti sino al soddisfo con conferma sul punto della decisione impugnata. Le spese del grado anche della fase cautelare seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere come in motivazione;
rigetta l'appello per il resto con riguardo agli interessi.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000 oltre accessori.