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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/08/2025, n. 6345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6345 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25202 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Largo del Carrobbio n. 2, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Di Bella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Milano, alla Via Spadari n. 7-9, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
C.F. P. IVA , con sede legale in Pero (MI), CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Via Figino 41, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Carlo Sessa e Francesca Trevisani, con studio in Milano, via Agnello
n. 12, e ivi elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
2
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via Giotto
n.7, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Legnano (MI), via Giolitti
n.4, presso lo studio degli avvocati Angela M. Ceriani e Domenico D'Amato, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni appalto.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con breve riferimento allo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2022, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi questo Tribunale, la società chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: - previo accertamento dei vizi e/o delle difformità gravanti sugli impianti ad uso principale n. 44291924 e n.
44291915, condannare la convenuta a eliminare a proprie spese e senza CP_1 oneri per , ai sensi e per gli effetti degli articoli 1668 e 2931 del Codice Parte_1
Civile, i vizi e/o le difformità riscontrate sui due predetti impianti, nonchè al risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica;
- condannare la Convenuta alla restituzione in favore di di tutte le Parte_1 somme illegittimamente addebitata alla, e già pagate dalla medesima, a Parte_1 titolo di spese di uscita dei tecnici per attività di manutenzione degli ascensori dietro chiamata dell'Attrice per l'eliminazione dei vizi e difformità sugli impianti, il tutto con rivalutazione monetaria alla data dell'effettivo pagamento;
- in ogni caso, condannare la Convenuta al pagamento in favore dell'Attrice della CP_1 Parte_1 somma di Euro 508.800,00, o della diversa somma ritenuta come dovuta dall'Ill.mo
Tribunale adito, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi quelli d'immagine, cagionati a a causa a causa del mancato Parte_1 3
funzionamento degli impianti relativamente al periodo settembre e ottobre 2021, il tutto con rivalutazione monetaria alla data dell'effettivo pagamento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Parte attrice, in particolare, esponeva di avere stipulato con in data CP_1
16.11.2020, un contratto di appalto per la realizzazione di tre ascensori presso la struttura alberghiera di proprietà di , sia in Milano, alla via Carrobbio n. 2; Parte_1
- che, in data 3.09.2021, provvedeva alla riapertura al pubblico dopo un Parte_1 lungo periodo di chiusura dovuto alla situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-
19 e all'esecuzione di lavori di riqualificazione della struttura;
- che in data 02.09.2022, rilasciava verbale di ultimazione lavori con richiesta alla committente di CP_1 interventi finali e necessari ai fini della messa in servizio degli ascensori che, nel frattempo, continuavano a rimanere totalmente fermi;
- che la dichiarazione di conformità CE veniva rilasciata per il primo ascensore in data 7.09.2021, cui seguivano le certificazioni degli altri due impianti in data 23 e 24.09.2021; - che, ciò nonostante, gli ascensori continuavano a non funzionare, bloccandosi regolarmente, oltre a provocare rumori e oscillazioni molto elevate;
- che tale disservizio aveva cagionato gravi danni patrimoniali e non patrimoniali alla società attrice, quantificati rispettivamente in Euro 208.800,00, quale mancato guadagno, ed Euro 300.000,00, in termini di danno all'immagine nel rapporto con la clientela.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2022, si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava integralmente la ricostruzione CP_1 dei fatti operata da nel proprio atto di citazione e, in via preliminare, Parte_1 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
in qualità di fornitore, produttore e installatore degli ascensori
[...] destinati ad , al fine di essere da quest'ultima manlevata nella ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da;
la convenuta, Parte_1 in ogni caso, chiedeva l'integrale rigetto di tutte le domande svolte da nei Parte_1 propri confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e, al contempo, formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo complessivo di Euro 31.244,88, a titolo di saldo per la fornitura degli ascensori per cui è causa e per le manutenzioni prestate nel secondo semestre del 2022. formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - CP_1 autorizzare la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., di
[...] [...]
e, per l'effetto, fissare una nuova udienza di Controparte_3 comparizione delle parti per consentire la costituzione in giudizio della terza chiamata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; in via principale: - rigettare tutte le domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via Parte_1 subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande giudiziali di accertare e dichiarare il grave Parte_1 inadempimento di al contratto di fornitura e Controparte_2 prestazione di servizi in essere con e per l'effetto manlevare e tenere CP_1 indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da , CP_1 Parte_1 condannando a provvedere alla riparazione e Controparte_2 all'eliminazione dei vizi nonchè a rimborsare qualunque somma fosse tenuta CP_1
a pagare a per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione;
in Parte_1 via riconvenzionale: - condannare comunque al pagamento di Euro Controparte_4
30.471,93, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione, se del caso dichiarando la compensazione con quanto dovesse venire accertato come dovuto da parte di in favore di;
in ogni caso: CP_1 Parte_1
- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.”
Autorizzata la chiamata in causa e differita la prima udienza di comparizione, si costituiva in giudizio anche la terza chiamata Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “in via cautelativa, nel merito, respingere la domanda proposta da siccome infondate in fatto e diritto;
nel Parte_1 merito, in ogni caso, esperita ogni e più opportuna indagine, dato atto che
[...] ha eseguito la prestazione commissionatale Controparte_2 secondo le regole dell'arte, dato atto che gli impianti ebbero ad essere consegnati perfettamente funzionanti, giusta documentazione di consegna e collaudo, rigettarsi la domanda di malleva spiegata nei suoi confronti da per le ragioni tutte CP_1 esposte in narrativa. Con riserva di separata azione nei confronti di per il CP_1 pagamento dei costi sostenuti per interventi non necessitati da vizi e/o difetti riconducibili all'operato di e per i ricambi, come meglio alla parte motiva del CP_2 presente atto, nonché per lo stoccaggio degli impianti, per le giornate di fermo occasionate dai ritardi nella predisposizione del cantiere ed al costo dei materiali necessitati a causa dell'errata predisposizione del vano corsa. Con vittoria di spese e competenze di causa.” 5
A supporto delle conclusioni assunte in giudizio, la terza chiamata dava atto di CP_2 aver interamente eseguito la fornitura nonostante le difficoltà riscontrate a causa dei ritardi nella predisposizione del cantiere da parte della proprietà, degli errori nella realizzazione del vano corsa e della fossa da parte di nonché della omessa e CP_1 intempestiva individuazione di spazi adeguati per stoccare i materiali che ne avevano ritardato la consegna;
evidenziava, inoltre, come gli impianti fossero stati collaudati da un ente certificatore super partes che ne aveva garantito la perfetta funzionalità e denunziava l'utilizzo improprio degli elevatori in epoca successiva alla consegna.
Svolta la prima udienza di comparizione e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata c.t.u.; quindi, rigettate dal Giudice le richieste di prova testimoniale, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Passando al merito, nel caso in esame, è documentato che, con contratto di appalto stipulato in data 16.11.2020, commissionava a la Parte_1 CP_1 realizzazione e installazione di due nuovi ascensori oltre a un mini-ascensore per collegare il piano interrato dell'edificio al pian terreno, per un corrispettivo complessivo di euro 169.000,00 (v. doc.
2-3 fascicolo attrice); è documentato, altresì, che CP_1 subappaltava a la realizzazione e il montaggio degli ascensori presso l' CP_2 [...]
(v. doc. 4 convenuta). Pt_1
Come esposto in premessa, l'attrice, con l'atto di citazione, ha chiesto, ai sensi degli artt.
1667 e 1668 c.c., previo accertamento dei vizi e/o delle difformità gravanti sugli impianti, la condanna di alla rimozione di tali vizi o difformità ovvero, in via CP_1 subordinata, il risarcimento per equivalente, oltre alla condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente pagati per le spese di uscita dei tecnici per l'attività di eliminazione dei vizi degli impianti e al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nel mancato conseguimento dei ricavi attesi nel periodo compreso tra il 3 settembre 2021 e il 31 ottobre 2021 e al risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di danno di immagine.
Con la prima domanda l'attrice fa valere la garanzia ai sensi dell'art. 1668 c.c. (che consente al committente di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore), deducendo in citazione e 6
memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. i seguenti vizi degli impianti installati dalla convenuta: frequenti blocchi, oscillazione e rumorosità molto elevati, pulsantiere degli ascensori mal posizionate, display e monitor non correttamente in funzione.
Il c.t.u. nominato, ing. a seguito degli accessi e accertamenti espletati, Persona_1 ha avuto modo di accertare che entrambi gli impianti ascensore per cui è causa sono risultati funzionanti ed è emersa la corretta posa dei tasselli che ancorano le staffe delle guide cabina alle pareti dei vani corsa (v. pag. 36 relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha accertato, tuttavia, l'esistenza di alcuni dei difetti lamentati dalla committente
(rilevabili anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione) e in particolare: presenza sulle guide cabina di entrambi gli impianti di segni visibili lasciati dalle frenate dei paracadute sui quali erano stati montati erroneamente i rulli zigrinati;
monitor interni alle cabine degli impianti non funzionanti;
display sopra le porte di piano presentano internamente polvere ed display interno della cabina ascensore n.
44291924 non fissato e graffiato (v. pagg. 49-50 relazione di c.t.u.).
Le cause dei vizi indicati sono state attribuite dal c.t.u. all'operato dell'appaltatrice, in quanto conseguenze della scalpellatura di alcune parti delle pareti dei vani corsa degli ascensori e all'adattamento dei vani per le porte di piano degli impianti, per errato rilievo, da parte di delle reali dimensioni dei vani stessi (e ciò per aumentarne le CP_1 dimensioni poiché le cabine nel loro movimento sfregavano in questi punti contro le pareti dei vani corsa). Secondo il c.t.u., tale scalpellatura ha prodotto polvere e graffi sui display nonchè detriti e calcinacci che hanno danneggiato le guide ed i paracadute, mentre i vizi dei monitor appaiono dovuti ad un cablaggio difettoso, anche perché lo spazio fra le cabine ed i vani corsa risulta troppo piccolo, sempre per errato rilievo dei vani (v. pagg. 38-50 relazione c.t.u.).
Deve precisarsi che i vizi relativi alle guide – a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta e terza chiamata – incidono sulla corretta funzionalità degli impianti, avendo il c.t.u. evidenziato che la rumorosità e le vibrazioni della cabina sono generate dalle imperfezioni delle guide durante il movimento della cabina sulle guide;
inoltre, sebbene i limiti accettabili di rumorosità e delle vibrazioni non siano normati, le guide sono risultate non esenti da vizi e difetti ed un'ulteriore rettifica aumenterebbe il gioco tra i pattini e le guide stesse con il rischio che aumentino le oscillazioni della cabina (v. pagg. 45-47 relazione c.t.u.).
Ciò posto, il c.t.u. ha escluso espressamente la necessità del rifacimento totale di entrambi gli impianti e ha individuato dettagliatamente gli interventi necessari per 7
l'eliminazione dei vizi rilevati, quantificandone in Euro 19.250,00 il costo complessivo per i ripristini/riparazioni (v. pagg. 53-55 relazione c.t.u.).
Ritiene il Tribunale che non vi è motivo per discostarsi dalle valutazioni e conclusioni del CTU, in quanto l'ausiliario ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia, replicando alle osservazioni dei ctp con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Deve ritenersi, quindi, la sussistenza, nei termini sopra indicati, dei vizi e difetti lamentati da e la loro riconducibilità all'operato dell'appaltatrice, Parte_1 con conseguente diritto dell'attrice di essere da questa risarcita ai sensi degli artt. 1667 e
1668 c.c..
A nulla rileva la circostanza che la realizzazione e montaggio degli impianti in questione siano stati subappaltati da a dovendo comunque la CP_1 CP_2 convenuta rispondere direttamente nei confronti dell'attrice committente, dal momento che non si costituisce alcun rapporto giuridico fra committente e subappaltatore in ragione dell'autonomia che caratterizza il contratto di appalto ed il contratto di subappalto.
Peraltro, ai sensi dell'art.
4.2. del contratto di appalto, e hanno Parte_1 CP_1 convenuto che “l'Appaltatore resta e resterà direttamente e irrevocabilmente responsabile verso il Committente della regolarità delle Opere, prestazioni e forniture subappaltate. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi
o non perfette realizzazioni dei Lavori oggetto dell'Appalto” (v. doc. 2 attrice)
Nei confronti della committente, dunque, risponde sempre l'appaltatrice degli eventuali vizi dell'opera, salvo il regresso ex art. 1670 c.c..
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 19.250,00 oltre IVA come per legge (dal momento Parte_1 che il risarcimento comprende anche gli oneri accessori e consequenziali se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un bene).
Su tale somma, trattandosi di posta risarcitoria e dunque di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat. Tuttavia, poiché il
C.T.U. ha quantificato il danno in data 23 maggio 2024 (data della relazione) ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione va riconosciuta dal 23 maggio 2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza, mentre gli 8
interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla presentazione della domanda giudiziale alla presente decisione.
Occorre poi prendere in esame le domande restitutorie e risarcitorie avanzate da parte attrice per gli asseriti malfunzionamenti degli impianti ascensore avvenuti nel periodo compreso tra il 3 settembre 2021 e il 31 ottobre 2021.
Nel caso di specie è documentato e incontestato che, in data 02.09.2021, CP_1 riscontrava che alcuni lavori necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza relativa agli impianti non erano stati compiuti da . In particolare, Parte_1 non risultavano essere stati attuati i necessari interventi sull'edificio (e dunque non nella disponibilità di per la messa in funzione e l'apertura al pubblico degli impianti CP_1 quali: la realizzazione di un impianto di alimentazione di emergenza, il completamento della pavimentazione in corrispondenza degli sbarchi ai piani settimo, ottavo, nono e decimo, l'eliminazione dei gradini presenti allo sbarco del piano interrato e del primo piano, la creazione di un sistema di illuminazione degli ambienti di accesso ai piani, con luci al pavimento, il posizionamento di grate di protezione al condotto di aerazione del locale macchina degli ascensori.
Per tale ragione, gli ascensori non potevano essere messi in funzione e CP_1 rilasciava, in ogni caso, il verbale di ultimazione lavori del 2.09.2021 previsto dalla direttiva 2014/33/UE (doc. 4 attrice e doc. 6 convenuta).
Quindi, realizzati da gli interventi richiesti sugli ascensori, in data Parte_1
7.09.2021, rilasciava la dichiarazione di conformità UE relativa all'impianto n. CP_1
44291915, ovvero l'ascensore principale a uso esclusivo di (doc. 5 attrice Parte_1
e doc. 7 convenuta), cui seguiva il rilascio, in data 22-23.09.2021, delle certificazioni di conformità UE anche per gli altri impianti (doc. 6 attrice e doc. 8 convenuta).
Il rilascio di tali certificazioni da parte dell'ente competente, avvenuti a seguito della verifica del corretto funzionamento degli impianti e del rispetto delle condizioni di sicurezza, induce ad escludere che gli impianti in questioni fossero non funzionanti ab origine ed a ritenere che sussistevano tutte le condizioni perché gli stessi potessero essere attivati (senza perciò doversi attendere necessariamente il completamento dei lavori edili di ristrutturazione come sostenuto dalla terza chiamata). 9
Parte attrice ha contestato che, anche dopo il rilascio delle certificazioni di conformità
UE, gli ascensori si bloccavano e non funzionavano correttamente, creando gravi disagi alla struttura alberghiera e alla clientela.
Ebbene, parte attrice ha documentato di avere segnalato in data 6.10.2021 (v. doc. 8 attrice) il verificarsi di malfunzionamenti degli ascensori.
Allo stesso modo, risulta documentato che, ricevute le segnalazioni di malfunzionamento, in data 7.10.2021, informava affinché provvedesse CP_1 CP_2
a verificare quanto segnalato dall'attrice, evidenziando, in particolare, problemi ai pattini e al paracadute degli impianti che strusciava contro le guide;
sicchè, compiuto il sopralluogo, il fornitore evidenziava in entrambi gli ascensori principali la presenza di sporco di olio e polvere sulle guide dell'impianto nonché l'anomalo surriscaldamento dell'inverter di entrambi gli impianti principali, suggerendo una pulizia generale dell'impianto, la revisione degli apparecchi, la sostituzione delle guarnizioni, la verifica delle serrature delle porte di piano e dichiarando di impegnarsi entro il 9.10.2021 (v. doc.
9-10 convenuta).
È incontestato che seguivano gli interventi di per la sostituzione dei pattini e la CP_2 risoluzione delle problematiche, tanto è che la stessa attrice, in citazione, ha limitato la richiesta risarcitoria, relativa all'asserito mancato guadagno, per i malfunzionamenti verificatisi sino al 31.10.2021 e non oltre.
Peraltro, la circostanza che tali interventi siano stati risolutivi si desume anche dal fatto che non ha prodotto ulteriori segnalazioni di problematiche, posto che Parte_1 nella successiva comunicazione del 17 novembre 2021 (v. doc. 9 attrice), l'attrice non denuncia nè contesta blocchi o disservizi, se non quelli legati ai monitor degli ascensori.
In ogni caso, ritiene il Tribunale che, benchè sia sufficientemente accertato che, a partire da inizio ottobre 2021, si erano verificati blocchi e malfunzionamenti degli ascensori, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per mancato guadagno formulata da parte attrice è rimasta del tutto sfornita di prova.
Invero, non ha allegato né provato in quali e quanti giorni entrambi gli Parte_1 ascensori sarebbero rimasti fermi né se, a causa di tali problemi, la struttura alberghiera era rimasta chiusa con cessazione di ogni attività; parte attrice, inoltre, non ha allegato nè documentato di avere ricevuto disdette di prenotazioni o di avere effettuato rimborsi o sconti ai clienti per i disservizi in questione.
A tale ultimo riguardo, il capitolo n. 5 della prova testimoniale chiesta dall'attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 (“Vero che nel periodo compreso tra il 3 settembre 2021 10
e il 31 ottobre 2021 numerosi clienti, giunti presso , Largo del Carrobbio Parte_1
2, MIlano, hanno protestato e rinunciato al soggiorno presso il predetto a causa Pt_1 del mancato funzionamento degli ascensori destinati a servire i piani superiori ove sono situate le camere dell'albergo?”) è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del
17.06.2024 per palese genericità.
Anche l'asserito danno di immagine subito è rimasto solo allo stato di allegazione e non
è stato in alcun modo provato, non potendosi desumere l'esistenza di un danno alla immagine ed alla reputazione commerciale della società attrice dall'esistenza dei malfunzionamenti degli impianti ascensore lamentati.
Tali domande non possono, dunque, trovare accoglimento.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento la domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione degli importi pagati a per gli interventi tecnici CP_1 documentati dalle fatture allegate sub. doc. 14 di parte attrice.
Invero, per come si evince dalla descrizione degli interventi nelle fatture prodotte, si è trattato di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti (fatture n. 0094575449 del 15.11.2021 e n. 0094633839 del 11.01.2022) o di interventi determinati da cause non imputabili all'operato dell'appaltatrice, ossia allagamenti o utilizzi impropri degli impianti (fatture n. 0094568101 del 19.10.2021, n. 0094565604 del 8.10.2021, n.
0094580702 del 30.11.2021).
Deve escludersi, pertanto, l'illegittimità di tali addebiti e non può riconoscersi all'attrice alcuna restituzione degli importi versati a tale titolo.
Quanto alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta la stessa CP_1
è fondata e va accolta.
La convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di Euro
28.365,00 portato dalla fattura n. 0094501556 del 29 giugno 2021, a titolo di saldo della fornitura degli ascensori di cui è causa (v. doc. 13 convenuta), e dell'importo di Euro
2.879,88 portato dalla fattura n. 0094719228 del 4 luglio 2022, a titolo di corrispettivo per le manutenzioni del secondo semestre 2022 (v. doc. 14 convenuta).
Al riguardo, è pacifico che la fornitura degli ascensori è stata completata ed è stato accertato che gli impianti sono regolarmente in funzione;
la convenuta, inoltre, ha prodotto in giudizio il contratto di manutenzione (v. doc. 15) e i cedolini degli interventi eseguiti (doc. 17), senza che vi sia stata specifica contestazione da parte attrice sugli importi indicati e sullo effettivo svolgimento, da parte di delle attività di CP_1 manutenzione relative al secondo semestre 2022. 11
pertanto, è tenuta al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 complessivo di Euro 31.244,88, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2022 dalla scadenza delle fatture sopra menzionate al saldo.
In definitiva, alla luce di quanto sopra evidenziato, il credito risarcitorio dell'attrice è pari ad euro 19.250,00, oltre IVA come per legge e rivalutazione e interessi come sopra indicati, mentre il credito della convenuta per il saldo dei lavori e le manutenzioni ammonta ad euro 31.244,88, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo.
Quindi, operata la compensazione tra i reciproci crediti, ne deriva la condanna della società attrice al pagamento, in favore di del saldo residuo, oltre gli interessi CP_1 legali dalla presente sentenza al saldo.
Va poi accolta, nei termini di seguito indicati, la domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti della subappaltatrice terza chiamata che ha CP_2 provveduto alla realizzazione e montaggio degli impianti oggetto di causa.
Ritiene il Tribunale che la domanda può essere accolta in misura del 50%, stante il paritario concorso di colpa nella causazione dei vizi agli impianti rilevati dal c.t.u..
Come sopra evidenziato, il c.t.u. ha ritenuto quale causa dei vizi l'erroneo rilievo delle dimensioni dei vani corsa da parte dell'appaltatrice CP_1
Tale circostanza, tuttavia, non esclude la concorrente responsabilità della ditta subappaltatrice, la quale, al momento dell'installazione degli impianti, ha avuto modo di prendere visione dello stato e delle dimensioni dei vani corsa ed avrebbe ben potuto e dovuto segnalare la problematica e rifiutarsi di procedere al montaggio.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "in materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione «di risultato» e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, comma 2, c.c.; ne consegue che permane
l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione" (Cass. Civ. 13.02.2009, n.
3659). 12
La terza chiamata deve essere, pertanto, condannata a tenere indenne la CP_2 convenuta in misura del 50% di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento danno per i vizi accertati.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una parziale soccombenza reciproca, va disposta la integrale compensazione tra l'attrice e la convenuta delle spese del presente giudizio.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata, in ragione dell'accertato concorso di colpa, sussistono i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese di lite, ponendo la residua metà a carico della terza chiamata, comunque soccombente in via prevalente. Le stesse si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al decreto del
Ministero di Grazia e Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore dell'accolto e all'attività difensiva espletata.
Le spese della CTU, con cui sono stati accertati parte dei vizi lamentati dall'attrice, vanno poste a carico della convenuta e della terza chiamata in via solidale e in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, settima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta il diritto di a percepire da a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento danni, la somma di euro 19.250,00, oltre IVA come per legge e rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) accerta il diritto di a percepire da a titolo di CP_1 Parte_1
corrispettivo delle opere per il saldo dei lavori e le manutenzioni, la somma di euro 31.244,88, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) operata la compensazione tra i reciproci crediti, condanna l'attrice Parte_1 al pagamento, in favore della convenuta del saldo residuo,
[...] CP_1 oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4) accoglie la domanda di regresso avanzata dalla convenuta e, per CP_1
l'effetto, condanna la terza chiamata a Controparte_2 tenere indenne la convenuta in misura del 50% di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno;
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5) dichiara integralmente compensate tra l'attrice e la convenuta le spese del presente giudizio;
6) condanna la terza chiamata alla refusione, in favore della convenuta, delle metà delle spese del presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione, in euro 348,00 per spese esenti ed euro 2.500,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
7) pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del
18.06.2024, a carico definitivo della convenuta e della terza chiamata in solido e nella misura della metà per ciascuna quanto ai rapporti interni.
Milano, 31 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale