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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG 7973 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott. Alessio Marfé - giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7973 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TROIANIELLO C.F._1
IMMACOLATA presso la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIETROPAOLI KEVIN presso C.F._2 il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 hiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...] matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 14/11/2001 (atto n. 103, P. I, Sez. I, anno 2001),
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28/10/2021, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 22167/2021. Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 28/12/2004, Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente, ed il 23/02/2009, minorenne. Per_2
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata e precisavano gli accordi di cui al ricorso, in conformità all'ordinanza dell'11/09/2025.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata, da tale data, la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale, come innanzi descritta, di proprietà dei Sig.ri e , CP_1 Pt_1 sarà abitata dalla con i figli ed;
Pt_1 Per_1 Per_2
le quote condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione continueranno ad essere sostenute da entrambi i ricorrenti, la Sig.ra per la quota di sua proprietà Pt_1 ed il Dott. per la quota della proprietà dei figli;
CP_1
il figlio è maggiorenne economicamente non autosufficiente, la figlia Per_1
ormai sedicenne è ancora minorenne;
le parti, nell'ambito dell'istituto dell'affido Per_2 condiviso, concordemente prevedono piena libertà della figlia nella gestione del Per_2 tempo da trascorrere con il padre, in linea con quanto stabilito nei patti della separazione,
per quanto concerne il mantenimento dei figli – maggiorenne ma Per_1 economicamente non indipendente ed minorenne – i coniugi confermano gli accordi Per_2 della separazione ovvero che il Dott. continuerà a corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento di € 700,00 per i figli (€ 350,00 ciascuno) e di € 300,00 per la;
tale Pt_1 somma continuerà ad essere versata su conto corrente banco posta /posta pay intestato alla
Sig.ra entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese. La detta somma sarà Pt_1 annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT;
il Dott. contribuirà nella misura del 100% per le spese straordinarie relative CP_1 all' istruzione-scolastiche, medico-sanitaria e sport;
2 entrambi i coniugi autorizzano a rilasciare, ottenere e prorogare passaporto o altro documento valido per l'espatrio l'uno in favore dell'altro.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Non si procede all'ascolto della figlia minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1
NAPOLI il 14/11/2001 (atto n. 103, P. I, Sez. I, reg. Atti Matrimonio CP_1 anno 2001) omologando gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7/11/2025
Il Giudice estensore Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott. Alessio Marfé - giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7973 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TROIANIELLO C.F._1
IMMACOLATA presso la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIETROPAOLI KEVIN presso C.F._2 il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 hiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...] matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 14/11/2001 (atto n. 103, P. I, Sez. I, anno 2001),
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28/10/2021, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 22167/2021. Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 28/12/2004, Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente, ed il 23/02/2009, minorenne. Per_2
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata e precisavano gli accordi di cui al ricorso, in conformità all'ordinanza dell'11/09/2025.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata, da tale data, la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale, come innanzi descritta, di proprietà dei Sig.ri e , CP_1 Pt_1 sarà abitata dalla con i figli ed;
Pt_1 Per_1 Per_2
le quote condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione continueranno ad essere sostenute da entrambi i ricorrenti, la Sig.ra per la quota di sua proprietà Pt_1 ed il Dott. per la quota della proprietà dei figli;
CP_1
il figlio è maggiorenne economicamente non autosufficiente, la figlia Per_1
ormai sedicenne è ancora minorenne;
le parti, nell'ambito dell'istituto dell'affido Per_2 condiviso, concordemente prevedono piena libertà della figlia nella gestione del Per_2 tempo da trascorrere con il padre, in linea con quanto stabilito nei patti della separazione,
per quanto concerne il mantenimento dei figli – maggiorenne ma Per_1 economicamente non indipendente ed minorenne – i coniugi confermano gli accordi Per_2 della separazione ovvero che il Dott. continuerà a corrispondere un assegno di CP_1 mantenimento di € 700,00 per i figli (€ 350,00 ciascuno) e di € 300,00 per la;
tale Pt_1 somma continuerà ad essere versata su conto corrente banco posta /posta pay intestato alla
Sig.ra entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese. La detta somma sarà Pt_1 annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT;
il Dott. contribuirà nella misura del 100% per le spese straordinarie relative CP_1 all' istruzione-scolastiche, medico-sanitaria e sport;
2 entrambi i coniugi autorizzano a rilasciare, ottenere e prorogare passaporto o altro documento valido per l'espatrio l'uno in favore dell'altro.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Non si procede all'ascolto della figlia minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1
NAPOLI il 14/11/2001 (atto n. 103, P. I, Sez. I, reg. Atti Matrimonio CP_1 anno 2001) omologando gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7/11/2025
Il Giudice estensore Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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