Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/02/2026, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9644 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Antica Taverna Al.Ba. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Festab S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale a seguito dell'istanza n. CA/2024/113985 del 02/07/2024 presentata dall'Soc. Antica Taverna AL.BA. s.r.l., in persona dell'amministratrice unica Sig.ra Alessandra Fondi, presso il competente Municipio Roma I Centro di Roma Capitale - U.O. Amministrativa e Affari Generali, con cui la società ricorrente chiedeva il rilascio di nuova concessione di occupazione suolo pubblico - attività di somministrazione alimenti e bevande, per il locale ristorante sito in Roma, Via Milazzo, 10-12;
nonché per l'accertamento dell'obbligo di Roma Capitale di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la conseguente condanna dell'amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto, con richiesta di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a..
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ANTICA TAVERNA AL.BA. S.R.L il 9/1/2026:
per l’annullamento
del provvedimento di diniego all’istanza di rilascio di nuova concessione di occupazione suolo pubblico permanente a servizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande presentata dall’Antica Taverna Al.Ba S.r.l., locale ubicato in via Milazzo n. 10-12, con prot. CA/113985 del 02.07.2024, rilasciato in data 29/10/2025 da Roma Capitale, Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP ambito Centro Storico, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.) –Municipio I, Numero Repertorio CA/2365/2025 del 29/10/2025 e Numero Protocollo CA/212654/2025 del 29/10/2025 – notificato alla ricorrente in data 31/10/2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa CI IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che, a seguito della proposizione dell’odierno ricorso avverso il silenzio, la resistente amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di diniego, impugnato da parte ricorrente con l’atto di motivi aggiunti di cui in epigrafe;
Visto l’articolo 117, comma 5, cod. proc. amm. Secondo il quale «[s]e nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”;
Ritenuto quindi di dover convertire il presente rito (da camerale in ordinario), rinviando la trattazione della causa all’udienza pubblica che sarà fissata con separato provvedimento in applicazione degli ordinari criteri, quanto alla domanda proposta con i motivi aggiunti,
Rilevato fin d’ora che è invece divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il silenzio, ormai superato dall’atto di diniego;
Considerato che si provvederà a regolare le spese all’esito della decisione sui motivi aggiunti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), non definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per silenzio per sopravvenuta carenza di interesse;
- dispone la conversione del rito in ordinario quanto ai motivi aggiunti, secondo quanto indicato in motivazione.
Nulla allo stato per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CI IA LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI IA LL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO