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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno, all'esito dell'udienza ai sensi degli artt. 350bis e 281sexies cpc,
ha pronuncia la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 19653/2024, promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Marras, Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da procura in atti,
appellanti contro
e , rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Lamberti giusta procura CP_1 Controparte_2
in atti.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello i signori , ed hanno allegato in fatto di Pt_2 Pt_1 Parte_3
aver concluso un atto di compravendita relativo ad un immobile sito in Genova con le sig.re CP_1
e e, nonostante l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti tra cui la
[...] Controparte_2
tempestiva comunicazione all' dell'avvenuto Controparte_3 Controparte_4
frazionamento dell'immobile, di aver subito un'azione legale da parte delle acquirenti per affermati inadempimenti. Con sentenza n. 330/2024, pronunciata il 12.02.2024 e comunicata alle parti tramite PEC il 27.02.2024, il Giudice di Pace di Genova ha condannato gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €2.093,89 a favore della sig.ra e di €299 a favore della CP_2
sig.ra ed ha respinto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento da parte delle CP_1
attrici della somma di €3.000, importo mai corrisposto a titolo di saldo prezzo di vendita.
Gli appellanti hanno argomentato sull'erroneità della decisione di primo grado ed hanno concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto delle domande formulate.
Si sono costituite parti appellate formulando, in via pregiudiziale, domanda di dichiarazione di inammissibilità dell'appello, essendo i sigg. decaduti da tale diritto per violazione dell'art. Pt_3
327 c.p.c. e contestando anche nel merito le difese.
La causa è stata successivamente alla prima udienza fissata per la decisione attesa l'eccezione pregiudiziale sollevata.
L'art. 327 cpc regola il termine lungo per proporre impugnazione, perentorio così come il termine breve, con conseguente decadenza dal diritto di impugnazione per effetto del suo inutile decorso.
Il termine è oggi di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, mentre in passato era di un anno – disposizione applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009-. Al computo, che segue le regole previste dall'art. 155 cpc, è applicabile la sospensione feriale. ll termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 133 cpc e va calcolato dalla data di pubblicazione e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza alla parte costituita - così
C.Cass. n. 11910/2003; C.Cass. n. 639/2003-, previsione non sospettabile di incostituzionalità, così
C.Cass. n. 16311/2004-. La data di pubblicazione è attestata dal cancelliere (Cass. n. 11745/1997), la quale fa fede sino a querela di falso, trattandosi di un atto pubblico (Cass. n. 9622/2009). In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327.
Nel caso di redazione della sentenza in formato digitale, dunque, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 cpc, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere – ed oggi direttamente atteso il mancato intervento del cancelliere a seguito della modifica introdotta con il D.Lgs. 164/2024-, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati, così Cass. n. 2362/2019. Nel caso in esame la sentenza impugnata, pronunciata dal Giudice di Pace di Genova il 12.02.2024, avrebbe dovuto essere appellata entro il 12.09.2024, tenendo conto della sospensione feriale, mentre l'atto di appello è stato notificato il 25.09.2024, quindi oltre il termine previsto. Gli appellanti sostengono erroneamente che il termine “lungo” abbia quale dies a quo il giorno della comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, avvenuta il 27.02.2024. Tuttavia, secondo l'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato, la tesi non può essere condivisa e gli appellanti devono essere dichiarati decaduti.
Alla dichiarazione di inammissibilità per decadenza segue la condanna alle spese, liquidate nel rispetto dei parametri di valore e nel minimo stante l'attività processuale svolta. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 330/2024 da e per intervenuta decadenza;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiara tenuti e condanna gli appellanti a rifondere a parti appellate le spese del giudizio, quantificate in euro 852,00, oltre IVA se dovuta, cpa ed oneri di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Genova, 28 marzo 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno, all'esito dell'udienza ai sensi degli artt. 350bis e 281sexies cpc,
ha pronuncia la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 19653/2024, promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Marras, Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da procura in atti,
appellanti contro
e , rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Lamberti giusta procura CP_1 Controparte_2
in atti.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in appello i signori , ed hanno allegato in fatto di Pt_2 Pt_1 Parte_3
aver concluso un atto di compravendita relativo ad un immobile sito in Genova con le sig.re CP_1
e e, nonostante l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti tra cui la
[...] Controparte_2
tempestiva comunicazione all' dell'avvenuto Controparte_3 Controparte_4
frazionamento dell'immobile, di aver subito un'azione legale da parte delle acquirenti per affermati inadempimenti. Con sentenza n. 330/2024, pronunciata il 12.02.2024 e comunicata alle parti tramite PEC il 27.02.2024, il Giudice di Pace di Genova ha condannato gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €2.093,89 a favore della sig.ra e di €299 a favore della CP_2
sig.ra ed ha respinto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento da parte delle CP_1
attrici della somma di €3.000, importo mai corrisposto a titolo di saldo prezzo di vendita.
Gli appellanti hanno argomentato sull'erroneità della decisione di primo grado ed hanno concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto delle domande formulate.
Si sono costituite parti appellate formulando, in via pregiudiziale, domanda di dichiarazione di inammissibilità dell'appello, essendo i sigg. decaduti da tale diritto per violazione dell'art. Pt_3
327 c.p.c. e contestando anche nel merito le difese.
La causa è stata successivamente alla prima udienza fissata per la decisione attesa l'eccezione pregiudiziale sollevata.
L'art. 327 cpc regola il termine lungo per proporre impugnazione, perentorio così come il termine breve, con conseguente decadenza dal diritto di impugnazione per effetto del suo inutile decorso.
Il termine è oggi di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, mentre in passato era di un anno – disposizione applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009-. Al computo, che segue le regole previste dall'art. 155 cpc, è applicabile la sospensione feriale. ll termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 133 cpc e va calcolato dalla data di pubblicazione e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza alla parte costituita - così
C.Cass. n. 11910/2003; C.Cass. n. 639/2003-, previsione non sospettabile di incostituzionalità, così
C.Cass. n. 16311/2004-. La data di pubblicazione è attestata dal cancelliere (Cass. n. 11745/1997), la quale fa fede sino a querela di falso, trattandosi di un atto pubblico (Cass. n. 9622/2009). In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327.
Nel caso di redazione della sentenza in formato digitale, dunque, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 cpc, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere – ed oggi direttamente atteso il mancato intervento del cancelliere a seguito della modifica introdotta con il D.Lgs. 164/2024-, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati, così Cass. n. 2362/2019. Nel caso in esame la sentenza impugnata, pronunciata dal Giudice di Pace di Genova il 12.02.2024, avrebbe dovuto essere appellata entro il 12.09.2024, tenendo conto della sospensione feriale, mentre l'atto di appello è stato notificato il 25.09.2024, quindi oltre il termine previsto. Gli appellanti sostengono erroneamente che il termine “lungo” abbia quale dies a quo il giorno della comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, avvenuta il 27.02.2024. Tuttavia, secondo l'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato, la tesi non può essere condivisa e gli appellanti devono essere dichiarati decaduti.
Alla dichiarazione di inammissibilità per decadenza segue la condanna alle spese, liquidate nel rispetto dei parametri di valore e nel minimo stante l'attività processuale svolta. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 330/2024 da e per intervenuta decadenza;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiara tenuti e condanna gli appellanti a rifondere a parti appellate le spese del giudizio, quantificate in euro 852,00, oltre IVA se dovuta, cpa ed oneri di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Genova, 28 marzo 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno