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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14784/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14784/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 15 ottobre 2025 alle ore 12,45, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. LA Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO EA. Parte_1 Per l'avv. Federica Borioli in sostituzione dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 TT SS.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale ed altri scritti difensivi nonché agli arresti giurisprudenziali riportati.
L'avv. Borioli si riporta agli atti e precisa quanto segue. Richiamati gli atti difensivi, insiste innanzitutto nella declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda per insussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. da parte del sig. per intervenuta estinzione per Parte_1 prescrizione di ogni diritto di ripetizione di somme che egli si è riservato con separato giudizio in quanto l'ultimo utilizzo del credito è stato 24.10.2012 v. infatti Trib. Firenze sentenza n. 2049/2024 e comunque tenuto altresì conto che non ha alcuna esposizione debitoria nei cfr. della Banca v. saldo €
0,00 estratto conto, cfr. doc. 4, v. Trib. di Firenze sent. n. 3577/2024 e anche Trib. Genova sent. n.
1563/2025. In ogni caso, preso atto della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12838/2025 pubblicata in data 13 maggio 2025, qui recisamente contestata in quanto non condivisibile, contrariamente a quanto statuito dalla S.C., nel novero generale delle carte di pagamento rientrano non solo le carte di debito ma anche le carte di credito, ivi comprese le carte revolving che, come tutte le carte di credito, consentono la possibilità di utilizzo ulteriore della linea di credito rispetto all'acquisto del bene. Pertanto, il presente caso rientra indubbiamente nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2
pagina 1 di 10 del D.M. n. 485 del 13.12.2001, che esclude dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni. Sul punto richiama i principi espressi nelle successive sentenze Tribunale di Milano n. 4956/2025, n. 4959/2025 e n. 7121 2025. Il collocamento di linea di credito con carta all'epoca del contratto per cui è causa era dunque perfettamente consentito dalla normativa ratione temporis vigente a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria. Insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive del 5.12.2024, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2
c.p.c.), v. Corte d'Appello di Napoli n.1155/2025.
I difensori presenti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14784/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 EA elettiv. domiciliato in Via Lustro, 29 71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO A. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 TT SS e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._2 LAMARMORA 14 FIRENZE, elettiv. domiciliato in Via Pergolesi 2 21052 Busto Arsizio presso il difensore avv. D'ARGENIO TT SS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: ricorrente:” Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile: per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c., il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente il quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
in via gradata e nel merito, Controparte_1
pagina 3 di 10 respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con Controparte_1
l'odierno ricorrente, come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 2001; sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità; sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto qui dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
in via di estremo subordine, e in via riconvenzionale, ove mai le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di a essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal CP_1 ricorrente stesso, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento, per quasi quindici anni, la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.). In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite. “.
pagina 4 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso Controparte_1 fra le medesime parti in data 4.10.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che il predetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di telecamere presso un rivenditore della grande distribuzione, e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito con carta revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta eccependo, in primo Controparte_1 luogo, l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta, atteso che l'ultimo utilizzo della carta era risalente al
24.10.2012; eccependo altresì il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza del Tribunale adito, sostenendo che la competenza dovesse spettare al Giudice di Pace, in quanto le uniche movimentazioni registrate nei dieci anni precedenti ammontavano all'addebito dei soli interessi convenzionali. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria, poiché il contratto era invece concluso pagina 5 di 10 dalla Banca. Evidenziava, infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché.
All'esito della prima udienza tenutasi il 23.11.2023, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su un contratto bancario, disponeva l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione, difatti integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, esperito successivamente dalle parti, dava esito negativo (verbale del 23.02.2024). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 6.03.2025, ritenuta istruita la causa documentalmente, fissava udienza per la decisione del ricorso al 20.12.2024, poi differita al 6.3.2025, infine al 15.10.2025 onde attendere l'emissione di principi di diritto della Suprema Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale disposta dalla Corte d'Appello di Firenze.
Il ricorso è fondato, dunque viene accolto.
1. Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione d'improcedibilità del presente giudizio formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa. E' agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 23.02.2024 si concludeva negativamente (in allegato alle note scritte del 24.06.2024 di parte ricorrente). Deve ritenersi parimenti superata l'eccezione d'incompetenza per valore del Tribunale adito in quanto rinunciata dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale.
2. Ciò detto, quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente - per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento – la stessa deve ritenersi infondata in entrambe le prospettive evidenziate.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente pagina 6 di 10 dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Detto principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione
"chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire
l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020).
Passando all'eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che il termine applicabile al caso di specie è quello decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza, è la natura dei versamenti effettuati dal correntista e precisamente se siano destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie - trattandosi di un credito derivante da carta di credito cd. revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese - i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della Di CP_1 conseguenza, il termine decennale di prescrizione non può iniziare a decorrere né dalla stipula del contratto, né tanto meno dalla contabilizzazione degli interessi, ma solo con il pagamento dell'ultima rata, che nel caso di specie risulta essere avvenuto nell'anno 2018. Pertanto, poiché il termine prescrizionale decennale non si è compiuto, l'eccezione va rigettata in quanto infondata.
Non può neppure ritenersi fondato l'eccepito abuso del diritto - per asserito frazionamento illegittimo della domanda del ricorrente - in quanto risulta esperita unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta ed autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario,
pagina 7 di 10 bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
3. Nel merito, va innanzitutto premesso che costituisce circostanza incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provata, la stipula in data 4.10.2004 di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo 'revolving occasione dell'acquisto di alcune Parte_2 telecamere presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il contratto (doc. 1-2 – parte ricorrente). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in esame, va precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che invece prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza applicazione di interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione - a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in distinta causa riguardante fattispecie analoga - ove era altresì parte del giudizio la CP_1
Con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025 difatti la Corte di Cassazione ha
[...] elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. CP_2
3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 CP_2
pagina 8 di 10 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”
Il principio richiamato è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco Con tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto dalla resistente non può essere ricondotta alla categoria delle 'carte Controparte_1 di pagamento', in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia iscritti nell'apposito Albo istituito presso l'UIC (cfr. Cass. n.
12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Ciò detto, nel caso in esame, in virtù di quanto allegato in giudizio, emerge chiaramente che il ricorrente abbia stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di CP_1 telecamere, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, sia stata attivata tramite la cd. “Offerta B” una linea di credito mediante rilascio di carta denominata revolving da parte della la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal Controparte_1 rivenditore (doc. 1 – parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore - il quale, senza dubbio, non era un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato anche l'attivazione di una linea di credito, configurandosi in tal modo una violazione della normativa sopra richiamata.
Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica poiché volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ex art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa. Infine, sul punto, non merita accoglimento neppure l'eccezione della resistente secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza, avendo consapevolmente usufruito della linea di credito, pur essendo a conoscenza della causa d'invalidità del contratto. Principalmente perché non può configurarsi una responsabilità ex art. 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto dipende dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n .23887 del 03/09/2021; Corte d'Appello di Firenze n.
1183/2025). E, in secondo luogo, poiché non risulta in atti alcun elemento idoneo a provare che il consumatore fosse consapevole, fin dall'origine, della causa d'invalidità del contratto. Pertanto,
pagina 9 di 10 l'utilizzo continuativo della linea di credito e la tempistica con cui il ricorrente ha promosso l'azione giudiziaria - avviata solo dopo aver acquisito conoscenza dell'illegittimità del contratto - non possono essere considerati in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, va accolta la domanda del ricorrente volta all'accertamento e dichiarazione di nullità del contratto oggetto di giudizio. Da ciò discende necessariamente l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, cosicché le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito – parimenti dichiarato nullo - bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
6. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto conto della semplificazione del rito.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso in data 4.10.2004 tra e Controparte_1 Parte_1
nonché il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi
[...] calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente a rifondere al difensore del ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,45.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14784/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 15 ottobre 2025 alle ore 12,45, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. LA Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO EA. Parte_1 Per l'avv. Federica Borioli in sostituzione dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 TT SS.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale ed altri scritti difensivi nonché agli arresti giurisprudenziali riportati.
L'avv. Borioli si riporta agli atti e precisa quanto segue. Richiamati gli atti difensivi, insiste innanzitutto nella declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda per insussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. da parte del sig. per intervenuta estinzione per Parte_1 prescrizione di ogni diritto di ripetizione di somme che egli si è riservato con separato giudizio in quanto l'ultimo utilizzo del credito è stato 24.10.2012 v. infatti Trib. Firenze sentenza n. 2049/2024 e comunque tenuto altresì conto che non ha alcuna esposizione debitoria nei cfr. della Banca v. saldo €
0,00 estratto conto, cfr. doc. 4, v. Trib. di Firenze sent. n. 3577/2024 e anche Trib. Genova sent. n.
1563/2025. In ogni caso, preso atto della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12838/2025 pubblicata in data 13 maggio 2025, qui recisamente contestata in quanto non condivisibile, contrariamente a quanto statuito dalla S.C., nel novero generale delle carte di pagamento rientrano non solo le carte di debito ma anche le carte di credito, ivi comprese le carte revolving che, come tutte le carte di credito, consentono la possibilità di utilizzo ulteriore della linea di credito rispetto all'acquisto del bene. Pertanto, il presente caso rientra indubbiamente nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2
pagina 1 di 10 del D.M. n. 485 del 13.12.2001, che esclude dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni. Sul punto richiama i principi espressi nelle successive sentenze Tribunale di Milano n. 4956/2025, n. 4959/2025 e n. 7121 2025. Il collocamento di linea di credito con carta all'epoca del contratto per cui è causa era dunque perfettamente consentito dalla normativa ratione temporis vigente a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria. Insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive del 5.12.2024, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2
c.p.c.), v. Corte d'Appello di Napoli n.1155/2025.
I difensori presenti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14784/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 EA elettiv. domiciliato in Via Lustro, 29 71121 Foggia presso il difensore avv. RUOCCO A. PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 TT SS e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._2 LAMARMORA 14 FIRENZE, elettiv. domiciliato in Via Pergolesi 2 21052 Busto Arsizio presso il difensore avv. D'ARGENIO TT SS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: ricorrente:” Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile/improponibile: per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c., il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente il quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
in via gradata e nel merito, Controparte_1
pagina 3 di 10 respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con Controparte_1
l'odierno ricorrente, come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 2001; sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità; sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto qui dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
in via di estremo subordine, e in via riconvenzionale, ove mai le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di a essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal CP_1 ricorrente stesso, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento, per quasi quindici anni, la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.). In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite. “.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso Controparte_1 fra le medesime parti in data 4.10.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che il predetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di telecamere presso un rivenditore della grande distribuzione, e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito con carta revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta eccependo, in primo Controparte_1 luogo, l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta, atteso che l'ultimo utilizzo della carta era risalente al
24.10.2012; eccependo altresì il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza del Tribunale adito, sostenendo che la competenza dovesse spettare al Giudice di Pace, in quanto le uniche movimentazioni registrate nei dieci anni precedenti ammontavano all'addebito dei soli interessi convenzionali. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria, poiché il contratto era invece concluso pagina 5 di 10 dalla Banca. Evidenziava, infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché.
All'esito della prima udienza tenutasi il 23.11.2023, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su un contratto bancario, disponeva l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione, difatti integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, esperito successivamente dalle parti, dava esito negativo (verbale del 23.02.2024). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 6.03.2025, ritenuta istruita la causa documentalmente, fissava udienza per la decisione del ricorso al 20.12.2024, poi differita al 6.3.2025, infine al 15.10.2025 onde attendere l'emissione di principi di diritto della Suprema Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale disposta dalla Corte d'Appello di Firenze.
Il ricorso è fondato, dunque viene accolto.
1. Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione d'improcedibilità del presente giudizio formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa. E' agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 23.02.2024 si concludeva negativamente (in allegato alle note scritte del 24.06.2024 di parte ricorrente). Deve ritenersi parimenti superata l'eccezione d'incompetenza per valore del Tribunale adito in quanto rinunciata dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale.
2. Ciò detto, quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente - per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento – la stessa deve ritenersi infondata in entrambe le prospettive evidenziate.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente pagina 6 di 10 dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Detto principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione
"chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire
l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020).
Passando all'eccezione di prescrizione, deve evidenziarsi che il termine applicabile al caso di specie è quello decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza, è la natura dei versamenti effettuati dal correntista e precisamente se siano destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie - trattandosi di un credito derivante da carta di credito cd. revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese - i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della Di CP_1 conseguenza, il termine decennale di prescrizione non può iniziare a decorrere né dalla stipula del contratto, né tanto meno dalla contabilizzazione degli interessi, ma solo con il pagamento dell'ultima rata, che nel caso di specie risulta essere avvenuto nell'anno 2018. Pertanto, poiché il termine prescrizionale decennale non si è compiuto, l'eccezione va rigettata in quanto infondata.
Non può neppure ritenersi fondato l'eccepito abuso del diritto - per asserito frazionamento illegittimo della domanda del ricorrente - in quanto risulta esperita unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta ed autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario,
pagina 7 di 10 bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
3. Nel merito, va innanzitutto premesso che costituisce circostanza incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provata, la stipula in data 4.10.2004 di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo 'revolving occasione dell'acquisto di alcune Parte_2 telecamere presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il contratto (doc. 1-2 – parte ricorrente). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in esame, va precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che invece prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza applicazione di interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione - a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in distinta causa riguardante fattispecie analoga - ove era altresì parte del giudizio la CP_1
Con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025 difatti la Corte di Cassazione ha
[...] elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. CP_2
3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 CP_2
pagina 8 di 10 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”
Il principio richiamato è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco Con tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto dalla resistente non può essere ricondotta alla categoria delle 'carte Controparte_1 di pagamento', in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia iscritti nell'apposito Albo istituito presso l'UIC (cfr. Cass. n.
12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Ciò detto, nel caso in esame, in virtù di quanto allegato in giudizio, emerge chiaramente che il ricorrente abbia stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di CP_1 telecamere, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, sia stata attivata tramite la cd. “Offerta B” una linea di credito mediante rilascio di carta denominata revolving da parte della la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal Controparte_1 rivenditore (doc. 1 – parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore - il quale, senza dubbio, non era un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato anche l'attivazione di una linea di credito, configurandosi in tal modo una violazione della normativa sopra richiamata.
Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica poiché volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ex art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa. Infine, sul punto, non merita accoglimento neppure l'eccezione della resistente secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza, avendo consapevolmente usufruito della linea di credito, pur essendo a conoscenza della causa d'invalidità del contratto. Principalmente perché non può configurarsi una responsabilità ex art. 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto dipende dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n .23887 del 03/09/2021; Corte d'Appello di Firenze n.
1183/2025). E, in secondo luogo, poiché non risulta in atti alcun elemento idoneo a provare che il consumatore fosse consapevole, fin dall'origine, della causa d'invalidità del contratto. Pertanto,
pagina 9 di 10 l'utilizzo continuativo della linea di credito e la tempistica con cui il ricorrente ha promosso l'azione giudiziaria - avviata solo dopo aver acquisito conoscenza dell'illegittimità del contratto - non possono essere considerati in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, va accolta la domanda del ricorrente volta all'accertamento e dichiarazione di nullità del contratto oggetto di giudizio. Da ciò discende necessariamente l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, cosicché le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito – parimenti dichiarato nullo - bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
6. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto conto della semplificazione del rito.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso in data 4.10.2004 tra e Controparte_1 Parte_1
nonché il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi
[...] calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente a rifondere al difensore del ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,45.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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