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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31212/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31212 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29, pertanto presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTE E C.F ), in persona dei suoi procuratori Dottor Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli, in virtù di procura in calce alla Controparte_3 comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso Monforte, 13, RESISTENTE OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via preliminare accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'intervenuta prescrizione del diritto del Signor ad ottenere la restituzione degli asseriti interessi illegittimamente corrisposti dal momento della data di primo Pt_1 utilizz ta di credito revolving – 7 giugno 2005- al 10 settembre 2014; In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il signor ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una Parte_1 linea di credito mediante l'uso di carta revolving, stipulato in data 2 maggio 2003 con la società
[...]
contestualmente alla stipulazione di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di CP_1 un'autovettura. Il ricorrente, in via principale, ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi e del TAEG era stata pattuita con l'indicazione di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile né in merito alla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. Sotto un diverso profilo, in via subordinata, la difesa del ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 118 T.U.B. rilevando come il tasso di interesse applicato nella fase di esecuzione del contratto e riscontrabile nell'estratto conto storico fosse diverso e superiore rispetto a quello indicato (comunque indeterminato) nei moduli contrattuali. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto di accertare la nullità del contratto di apertura della linea di credito in quanto collocato tramite un rivenditore appartenente alla grande distribuzione che non aveva la qualifica di agente in attività finanziaria, in violazione della normativa relativa al collocamento e alla distribuzione di prodotti finanziari, precisamente dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa. Sotto un ulteriore profilo, il contratto avente ad oggetto il rilascio della carta di credito revolving doveva essere dichiarato nullo per violazione della forma scritta prescritta ad substantiam, prescritta dagli art. 117 e 125 bis TUB, atteso che il contratto in questione era stato incluso in un altro e differente contratto di finanziamento e l'inserimento nel medesimo modulo contrattuale di due operazioni contrattuali strutturalmente eterogenee violava il principio di trasparenza sotteso al requisito di forma. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità, parziale o totale, del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire solo le Pt_1 somme ricevute in prestito, al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. o al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. 2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità delle domande per omesso espletamento della mediazione, nonché la prescrizione della ripetizione degli interessi corrisposti sino al 10 dicembre 2014 e chiedendo, nel merito, di rigettare integralmente le domande. Con riguardo all'invocata nullità del contratto per indeterminatezza e indeterminabilità degli interessi in violazione dell'art. 117 TUB, la difesa di ha sostenuto l'infondatezza della contestazione CP_1 evidenziando che le indicazioni contenute nei moduli contrattuali, alla luce della normativa all'epoca vigente, erano del tutto idonee a ritenere integrato il requisito della determinatezza o determinabilità degli interessi. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 118 T.U.B., la difesa del resistente ha eccepito l'assoluta genericità della contestazione in tema di ius variandi, in quanto formulata in modo astratto oltre che in contraddizione con la doglianza formulata in via principale posto che il ricorrente aveva, da un lato, sostenuto l'indeterminatezza della clausola sugli interessi e, dall'altra, rilevato che la Banca aveva modificato in peius i tassi pattuiti, a propria discrezione, e senza giustificato motivo. pagina 2 di 6 Quanto alla domanda proposta in via subordinata, la difesa della ha sostenuto l'infondatezza della CP_1 domanda dichiarativa di nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, anche in considerazione del fatto che il D.M. n. 485/2001, integrante il regolamento attuativo del d.lgs. 374\1999, prevedeva, all'art. 2, una specifica deroga, escludendo che la distribuzione di carte di pagamento integrasse esercizio di agenzia in attività finanziaria;
solo con l'introduzione del d.lgs. n. 141\2010, non applicabile alla fattispecie, il legislatore aveva introdotto una disciplina più rigorosa per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. La difesa del resistente ha anche evidenziato come l'eventuale violazione dell'art. 3 d.lgs. 374\1999, laddove ritenuta sussistente, non avrebbe comportato la nullità del contratto, in assenza di un'espressa previsione in tal senso e dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità virtuale. Infine, in merito all'eccepita nullità del contratto di concessione di linea di credito revolving, la difesa della parte resistente ha anzitutto sostenuto la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 bis TUB richiamato dal ricorrente, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente alla data di stipula del contratto in questione (02 maggio 2003). In ogni caso, secondo la difesa della parte resistente, le indicazioni contenute nei moduli contrattuali erano del tutto idonee a ritenere rispettato il requisito della forma scritta.
3. All'esito della prima udienza, ritenuta la controversia rientrare nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28\2010, è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento. Successivamente, è stata fissata l'udienza del 28 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa e in quella sede la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, in quanto il signor nel presente giudizio ha proposto unicamente domande di Pt_1 accertamento della nullità del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving e l'azione di nullità, secondo la previsione dell'art. 1422 c.c., non è soggetta a prescrizione. Del pari irrilevante nella presente sede è l'eccezione di prescrizione relativa ad un'azione di ripetizione che non è stata proposta.
5. Tanto premesso, passando all'esame del merito, va accolta la domanda proposta in via principale e avente ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto relativo all'apertura della linea di credito con carta revolving e, precisamente, della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Dall'esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti, precisamente del frontespizio, nella parte centrale in alto, si evince che il cliente ha dichiarato: «La sottoscrizione del presente Modulo vale altresì quale richiesta di apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetizzata rilasciata a mio nome alle condizioni/modalità specificate nel retro (TAN massimo 16,25% TAEG Massimo 22,61% per un fido di euro 3.000 comprensivo delle commissioni applicabili nel caso di prelievo presso sportelli automatici/bancari salvo eventuali variazioni che verranno idoneamente comunicate» (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente, pag. 1). Nella seconda pagina, precisamente nella sezione “Condizioni generali di finanziamento e di utilizzo della carta di credito” non vi era alcuna ulteriore indicazione in merito alle condizioni economiche applicabili al contratto relativo all'apertura della linea di credito tramite carta revolving. Ebbene, nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale in merito all'apertura della linea di credito qui contestata e rispetto alla quale è stata evidentemente e pacificamente manifestata (seppure non documentata) l'accettazione da parte della società , ora è stato Parte_2 CP_1 previsto unicamente un limite massimo del tasso di interesse e del TAEG, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato i tassi concretamente applicabili. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con pagina 3 di 6 un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110). Nella fattispecie, dall'esame condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate e applicabili alla linea di credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina originaria, vigente all'epoca della stipula del contratto oggetto di causa) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questa prospettiva, peraltro, alcun rilievo è possibile attribuire all'aggiornamento delle condizioni economiche applicate comunicato al cliente tramite invio degli estratti conto o dei documenti di sintesi, trattandosi di documenti pacificamente successivi al perfezionamento del contratto. Deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti, con conseguente applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, settimo comma, TUB (tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto). 6. I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda - ivi comprese tutte le domande proposte in via subordinata dal ricorrente, assorbite dall'accoglimento della domanda principale - evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare valutazioni di tipo diverso.
Tale considerazione vale, anzitutto, in merito all'eccepita violazione dell'art. 118 TUB, potendosi comunque evidenziare che si trattava di domanda formulata in termini del tutto generici e astratti.
Analogamente, per quanto concerne la domanda subordinata di accertamento della nullità del contratto per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 374\1999, la stessa non è meritevole di accoglimento. Come già rilevato, la difesa del ricorrente - richiamando anche (precisamente all'udienza di precisazione delle conclusioni) un recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., 13 maggio 2025 n. 12838) - ha chiesto di accertare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito, utilizzabile mediate carta di credito (cd. revolving) per la violazione della normativa in tema di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari di cui al d.lgs. n. 374\1999 e, precisamente, dell'art. 3 del decreto che riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria, ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' Controparte_4
La difesa del ricorrente ha evidenziato come il relativo regolamento attuativo, contenuto nel Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485, all'art. 2, comma 2, abbia chiarito che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte dei fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari. La distribuzione di carte revolving,
pagina 4 di 6 tuttavia, non potrebbe essere assimilata alla distribuzione di carte di pagamento, risolvendosi in un'operazione di prestito più complessa e onerosa. Secondo questa tesi, la stipula del contratto inerente all'apertura della linea di credito oggetto di causa rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 3 d.lgs. 374\1999 e la relativa violazione - essendo stato il contratto concluso con l'intermediazione di un soggetto non iscritto nell'apposito elenco - comporterebbe la nullità del contratto, trattandosi di normativa di carattere pubblicistico di carattere imperativo. Questo giudice, consapevole della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine a tale questione, ritiene di aderire alla tesi per cui il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito cd. revolving - che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico - integri un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento, con la conseguenza che la conclusione di tale contratto può essere promossa anche da un soggetto non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (così, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4 gennaio 2023 n. 3419; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott. Macripo', sentenza 5 dicembre 2023 n. 9852; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott.ssa Tombesi, 12 marzo 2024 n. 2767). In tal senso è stato evidenziato come l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) non risulti limitata alla semplicità delle operazioni di finanziamento sottese all'utilizzo di tali strumenti di pagamento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, e come il testuale riferimento alle attività di distribuzione delle carte di pagamento includa anche l'attività di raccolta delle relative proposte contrattuali senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione delle carte di pagamento. Una conferma di tale interpretazione si rinviene, d'altro canto, nelle successive modifiche della normativa di riferimento e, precisamente, nell'art. 12 del d.lgs. n. 141/2010 che, ponendosi quale norma di attuazione degli artt. 128 quater e quinquies TUB, ha espressamente escluso la distribuzione delle carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga, non riproponendo l'espressione contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera a), d.m. 485\2001, precisando, anzi, che nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga “non sono ricompresi quelli relativi al rilascio delle carte di credito”. Inoltre, anche laddove si ritenesse che l'attività di collocamento delle linee di credito con carte revolving non rientri nella deroga di cui all'art. 2, comma 2, d.m. 485\2001 e che la stessa integri un'attività riservata agli agenti in attività finanziaria, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 374\1999 non determinerebbe la nullità del contratto, in assenza di un'ipotesi tanto di nullità testuale quanto di nullità virtuale. Al riguardo, è stato evidenziato come il d.Lgs. n. 374/1999 (recante
“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”) sia stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, con la conseguenza che il legislatore non mirava, con tale Decreto Legislativo, a introdurre una specifica tutela in favore del cliente, salvaguardato dal rischio di stipulare contratti di natura finanziaria con personale non preparato e qualificato. In tal senso rilevava il fatto che l'art. 3, comma 3, d.Lgs. 374/1999, nell'indicare i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'istituendo elenco tenuto dall'UIC, non prevedeva una verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione, limitandosi a contemplare il solo requisito della “onorabilità”, e soltanto a partire dall'anno 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del TUB, intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, gli articoli 128 quater e 128 quinquies TUB hanno subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria alla pagina 5 di 6 ricorrenza non solo del requisito di onorabilità, ma anche di quello di professionalità, da accertare mediante il superamento di uno specifico esame. Soltanto con tali modifiche e con la previsione di una finalità di tutela del cliente che si è aggiunta agli obiettivi di lotta contro il riciclaggio, potrebbe prospettarsi, eventualmente, la sanzione della nullità del contratto, là dove la sua conclusione sia stata promossa da un soggetto non iscritto all'elenco degli agenti in attività finanziaria, configurandosi una lesione agli interessi del cliente, ossia la violazione di una norma posta anche a tutela del soggetto finanziato (così, Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott. Ferrari, Sentenza del 18 luglio 2023 n. 6068; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott.ssa Massari, Sentenza del 19 marzo 2024 n. 3076; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott. Tranquillo, Sentenza del 22 febbraio 2024 n. 1932).
Infine, in ordine all'eccepito difetto di forma scritta, premessa la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 bis TUB, introdotto soltanto nel corso dell'anno 2010 con il d.lgs. n. 141\2010, dall'esame del contratto prodotto (doc. 1 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) deve escludersi l'invocata violazione dell'art. 117, comma 1, TUB, in virtù del quale “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Ne consegue che rispetta pienamente l'obbligo di forma scritta di cui al citato art. 117 TUB l'inserimento in un unico documento di un contratto di finanziamento e di un contratto avente ad oggetto la concessione di una linea di credito anche mediante utilizzo di una carta, con apposizione della sottoscrizione del cliente, il quale ha anche dichiarato di aver preso visione delle condizioni di contratto e di averne ricevuto una copia. Da tali rilievi discende l'infondatezza delle domande di accertamento della nullità dell'intero contratto, proposte dal signor in via subordinata. Pt_1
7. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente in ordine alla domanda proposta in via principale e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n. 115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005 nulla va liquidato per questi titoli. Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Andrea Ruocco che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. accoglie la domanda proposta in via principale e accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Milano, in data 17 giugno 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31212 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29, pertanto presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTE E C.F ), in persona dei suoi procuratori Dottor Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli, in virtù di procura in calce alla Controparte_3 comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso Monforte, 13, RESISTENTE OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via preliminare accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'intervenuta prescrizione del diritto del Signor ad ottenere la restituzione degli asseriti interessi illegittimamente corrisposti dal momento della data di primo Pt_1 utilizz ta di credito revolving – 7 giugno 2005- al 10 settembre 2014; In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il signor ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una Parte_1 linea di credito mediante l'uso di carta revolving, stipulato in data 2 maggio 2003 con la società
[...]
contestualmente alla stipulazione di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di CP_1 un'autovettura. Il ricorrente, in via principale, ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi e del TAEG era stata pattuita con l'indicazione di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile né in merito alla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. Sotto un diverso profilo, in via subordinata, la difesa del ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 118 T.U.B. rilevando come il tasso di interesse applicato nella fase di esecuzione del contratto e riscontrabile nell'estratto conto storico fosse diverso e superiore rispetto a quello indicato (comunque indeterminato) nei moduli contrattuali. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto di accertare la nullità del contratto di apertura della linea di credito in quanto collocato tramite un rivenditore appartenente alla grande distribuzione che non aveva la qualifica di agente in attività finanziaria, in violazione della normativa relativa al collocamento e alla distribuzione di prodotti finanziari, precisamente dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa. Sotto un ulteriore profilo, il contratto avente ad oggetto il rilascio della carta di credito revolving doveva essere dichiarato nullo per violazione della forma scritta prescritta ad substantiam, prescritta dagli art. 117 e 125 bis TUB, atteso che il contratto in questione era stato incluso in un altro e differente contratto di finanziamento e l'inserimento nel medesimo modulo contrattuale di due operazioni contrattuali strutturalmente eterogenee violava il principio di trasparenza sotteso al requisito di forma. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità, parziale o totale, del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire solo le Pt_1 somme ricevute in prestito, al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. o al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. 2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità delle domande per omesso espletamento della mediazione, nonché la prescrizione della ripetizione degli interessi corrisposti sino al 10 dicembre 2014 e chiedendo, nel merito, di rigettare integralmente le domande. Con riguardo all'invocata nullità del contratto per indeterminatezza e indeterminabilità degli interessi in violazione dell'art. 117 TUB, la difesa di ha sostenuto l'infondatezza della contestazione CP_1 evidenziando che le indicazioni contenute nei moduli contrattuali, alla luce della normativa all'epoca vigente, erano del tutto idonee a ritenere integrato il requisito della determinatezza o determinabilità degli interessi. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 118 T.U.B., la difesa del resistente ha eccepito l'assoluta genericità della contestazione in tema di ius variandi, in quanto formulata in modo astratto oltre che in contraddizione con la doglianza formulata in via principale posto che il ricorrente aveva, da un lato, sostenuto l'indeterminatezza della clausola sugli interessi e, dall'altra, rilevato che la Banca aveva modificato in peius i tassi pattuiti, a propria discrezione, e senza giustificato motivo. pagina 2 di 6 Quanto alla domanda proposta in via subordinata, la difesa della ha sostenuto l'infondatezza della CP_1 domanda dichiarativa di nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, anche in considerazione del fatto che il D.M. n. 485/2001, integrante il regolamento attuativo del d.lgs. 374\1999, prevedeva, all'art. 2, una specifica deroga, escludendo che la distribuzione di carte di pagamento integrasse esercizio di agenzia in attività finanziaria;
solo con l'introduzione del d.lgs. n. 141\2010, non applicabile alla fattispecie, il legislatore aveva introdotto una disciplina più rigorosa per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. La difesa del resistente ha anche evidenziato come l'eventuale violazione dell'art. 3 d.lgs. 374\1999, laddove ritenuta sussistente, non avrebbe comportato la nullità del contratto, in assenza di un'espressa previsione in tal senso e dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità virtuale. Infine, in merito all'eccepita nullità del contratto di concessione di linea di credito revolving, la difesa della parte resistente ha anzitutto sostenuto la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 bis TUB richiamato dal ricorrente, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente alla data di stipula del contratto in questione (02 maggio 2003). In ogni caso, secondo la difesa della parte resistente, le indicazioni contenute nei moduli contrattuali erano del tutto idonee a ritenere rispettato il requisito della forma scritta.
3. All'esito della prima udienza, ritenuta la controversia rientrare nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28\2010, è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento. Successivamente, è stata fissata l'udienza del 28 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa e in quella sede la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, in quanto il signor nel presente giudizio ha proposto unicamente domande di Pt_1 accertamento della nullità del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving e l'azione di nullità, secondo la previsione dell'art. 1422 c.c., non è soggetta a prescrizione. Del pari irrilevante nella presente sede è l'eccezione di prescrizione relativa ad un'azione di ripetizione che non è stata proposta.
5. Tanto premesso, passando all'esame del merito, va accolta la domanda proposta in via principale e avente ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto relativo all'apertura della linea di credito con carta revolving e, precisamente, della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Dall'esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti, precisamente del frontespizio, nella parte centrale in alto, si evince che il cliente ha dichiarato: «La sottoscrizione del presente Modulo vale altresì quale richiesta di apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetizzata rilasciata a mio nome alle condizioni/modalità specificate nel retro (TAN massimo 16,25% TAEG Massimo 22,61% per un fido di euro 3.000 comprensivo delle commissioni applicabili nel caso di prelievo presso sportelli automatici/bancari salvo eventuali variazioni che verranno idoneamente comunicate» (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente, pag. 1). Nella seconda pagina, precisamente nella sezione “Condizioni generali di finanziamento e di utilizzo della carta di credito” non vi era alcuna ulteriore indicazione in merito alle condizioni economiche applicabili al contratto relativo all'apertura della linea di credito tramite carta revolving. Ebbene, nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale in merito all'apertura della linea di credito qui contestata e rispetto alla quale è stata evidentemente e pacificamente manifestata (seppure non documentata) l'accettazione da parte della società , ora è stato Parte_2 CP_1 previsto unicamente un limite massimo del tasso di interesse e del TAEG, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato i tassi concretamente applicabili. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con pagina 3 di 6 un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110). Nella fattispecie, dall'esame condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate e applicabili alla linea di credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina originaria, vigente all'epoca della stipula del contratto oggetto di causa) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questa prospettiva, peraltro, alcun rilievo è possibile attribuire all'aggiornamento delle condizioni economiche applicate comunicato al cliente tramite invio degli estratti conto o dei documenti di sintesi, trattandosi di documenti pacificamente successivi al perfezionamento del contratto. Deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti, con conseguente applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, settimo comma, TUB (tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto). 6. I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda - ivi comprese tutte le domande proposte in via subordinata dal ricorrente, assorbite dall'accoglimento della domanda principale - evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare valutazioni di tipo diverso.
Tale considerazione vale, anzitutto, in merito all'eccepita violazione dell'art. 118 TUB, potendosi comunque evidenziare che si trattava di domanda formulata in termini del tutto generici e astratti.
Analogamente, per quanto concerne la domanda subordinata di accertamento della nullità del contratto per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 374\1999, la stessa non è meritevole di accoglimento. Come già rilevato, la difesa del ricorrente - richiamando anche (precisamente all'udienza di precisazione delle conclusioni) un recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., 13 maggio 2025 n. 12838) - ha chiesto di accertare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito, utilizzabile mediate carta di credito (cd. revolving) per la violazione della normativa in tema di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari di cui al d.lgs. n. 374\1999 e, precisamente, dell'art. 3 del decreto che riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria, ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' Controparte_4
La difesa del ricorrente ha evidenziato come il relativo regolamento attuativo, contenuto nel Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 485, all'art. 2, comma 2, abbia chiarito che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte dei fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari. La distribuzione di carte revolving,
pagina 4 di 6 tuttavia, non potrebbe essere assimilata alla distribuzione di carte di pagamento, risolvendosi in un'operazione di prestito più complessa e onerosa. Secondo questa tesi, la stipula del contratto inerente all'apertura della linea di credito oggetto di causa rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 3 d.lgs. 374\1999 e la relativa violazione - essendo stato il contratto concluso con l'intermediazione di un soggetto non iscritto nell'apposito elenco - comporterebbe la nullità del contratto, trattandosi di normativa di carattere pubblicistico di carattere imperativo. Questo giudice, consapevole della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine a tale questione, ritiene di aderire alla tesi per cui il collocamento e la distribuzione, contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo, di una carta di credito cd. revolving - che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico - integri un'attività riconducibile all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento, con la conseguenza che la conclusione di tale contratto può essere promossa anche da un soggetto non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (così, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4 gennaio 2023 n. 3419; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott. Macripo', sentenza 5 dicembre 2023 n. 9852; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott.ssa Tombesi, 12 marzo 2024 n. 2767). In tal senso è stato evidenziato come l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) non risulti limitata alla semplicità delle operazioni di finanziamento sottese all'utilizzo di tali strumenti di pagamento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, e come il testuale riferimento alle attività di distribuzione delle carte di pagamento includa anche l'attività di raccolta delle relative proposte contrattuali senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione delle carte di pagamento. Una conferma di tale interpretazione si rinviene, d'altro canto, nelle successive modifiche della normativa di riferimento e, precisamente, nell'art. 12 del d.lgs. n. 141/2010 che, ponendosi quale norma di attuazione degli artt. 128 quater e quinquies TUB, ha espressamente escluso la distribuzione delle carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga, non riproponendo l'espressione contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera a), d.m. 485\2001, precisando, anzi, che nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga “non sono ricompresi quelli relativi al rilascio delle carte di credito”. Inoltre, anche laddove si ritenesse che l'attività di collocamento delle linee di credito con carte revolving non rientri nella deroga di cui all'art. 2, comma 2, d.m. 485\2001 e che la stessa integri un'attività riservata agli agenti in attività finanziaria, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 374\1999 non determinerebbe la nullità del contratto, in assenza di un'ipotesi tanto di nullità testuale quanto di nullità virtuale. Al riguardo, è stato evidenziato come il d.Lgs. n. 374/1999 (recante
“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”) sia stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, con la conseguenza che il legislatore non mirava, con tale Decreto Legislativo, a introdurre una specifica tutela in favore del cliente, salvaguardato dal rischio di stipulare contratti di natura finanziaria con personale non preparato e qualificato. In tal senso rilevava il fatto che l'art. 3, comma 3, d.Lgs. 374/1999, nell'indicare i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'istituendo elenco tenuto dall'UIC, non prevedeva una verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione, limitandosi a contemplare il solo requisito della “onorabilità”, e soltanto a partire dall'anno 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del TUB, intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, gli articoli 128 quater e 128 quinquies TUB hanno subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria alla pagina 5 di 6 ricorrenza non solo del requisito di onorabilità, ma anche di quello di professionalità, da accertare mediante il superamento di uno specifico esame. Soltanto con tali modifiche e con la previsione di una finalità di tutela del cliente che si è aggiunta agli obiettivi di lotta contro il riciclaggio, potrebbe prospettarsi, eventualmente, la sanzione della nullità del contratto, là dove la sua conclusione sia stata promossa da un soggetto non iscritto all'elenco degli agenti in attività finanziaria, configurandosi una lesione agli interessi del cliente, ossia la violazione di una norma posta anche a tutela del soggetto finanziato (così, Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott. Ferrari, Sentenza del 18 luglio 2023 n. 6068; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott.ssa Massari, Sentenza del 19 marzo 2024 n. 3076; Trib. Milano, sez. VI, G.U. dott. Tranquillo, Sentenza del 22 febbraio 2024 n. 1932).
Infine, in ordine all'eccepito difetto di forma scritta, premessa la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 bis TUB, introdotto soltanto nel corso dell'anno 2010 con il d.lgs. n. 141\2010, dall'esame del contratto prodotto (doc. 1 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) deve escludersi l'invocata violazione dell'art. 117, comma 1, TUB, in virtù del quale “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Ne consegue che rispetta pienamente l'obbligo di forma scritta di cui al citato art. 117 TUB l'inserimento in un unico documento di un contratto di finanziamento e di un contratto avente ad oggetto la concessione di una linea di credito anche mediante utilizzo di una carta, con apposizione della sottoscrizione del cliente, il quale ha anche dichiarato di aver preso visione delle condizioni di contratto e di averne ricevuto una copia. Da tali rilievi discende l'infondatezza delle domande di accertamento della nullità dell'intero contratto, proposte dal signor in via subordinata. Pt_1
7. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente in ordine alla domanda proposta in via principale e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n. 115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005 nulla va liquidato per questi titoli. Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Andrea Ruocco che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. accoglie la domanda proposta in via principale e accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Milano, in data 17 giugno 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 6 di 6