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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 10099 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
Quinta Sezione Civile SEPARAZIONE CONSENSUALE
E DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'Amico PRESIDENTE REL./EST.
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 10099 /2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa con ricorso congiunto da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRIANI PAOLA , come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Conclusioni PM: “ Nulla si oppone”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso e, una volta decorso il termine a tal fine previsto per legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni da loro concordate e anch'esse riportate nel ricorso.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essa i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative.
Le condizioni di separazione devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al figlio il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, ai sensi dell'art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è quindi ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun coniuge, emergente dalla documentazione dimessa, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Sussistono quindi i presupposti per la pronuncia di separazione e l'omologa alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/08/2025 .
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2 2) omologa la separazione alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San
TR CA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
RN D'MI
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